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IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO Accertamento e formazione del provvedimento tributario 30 giugno 2016 Dott.ssa Elisabetta Bombaglio.

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1 IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO Accertamento e formazione del provvedimento tributario 30 giugno 2016 Dott.ssa Elisabetta Bombaglio

2 IL PROCESSO TRIBUTARIO La disciplina del processo tributario è contenuta nei seguenti testi normativi: Dlgs 546/92 – modalità di svolgimento del contenzioso tributario DPR 600/73 – disposizioni in materia di accertamento imposte sui redditi

3 IL PROCESSO TRIBUTARIO Il CONTENZIOSO TRIBUTARIO è un processo: DISPOSITIVO, nel senso che la materia del contendere è delineata dalle parti e non può essere ampliata dal giudice; Caratterizzato dall’IMPULSO DI PARTE; è un processo di IMPUGNAZIONE

4 CONTENUTO DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO Indicazione degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle maggiori imposte accertate (art. 42 DPR 600) Presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato Il funzionario responsabile, l’Ufficio competente al riesame, informazioni sulle modalità di pagamento, sanzioni e ricorso Intimazione ad adempiere Affidamento incarico all’agente della riscossione

5 LA MOTIVAZIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO La motivazione e la provocatio ad opponendum (presupposti di fatto e ragioni giuridiche, indicazione della categoria reddituale accertata, dei motivi del ricorso a metodi induttivi o sintetici, del mancato riconoscimento di detrazioni, deduzioni ed eccezioni di Parte)

6 LA MOTIVAZIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO La motivazione e il rinvio per relationem (Pvc, atti precedenti, purchè conosciuti al contribuente)

7 LA MOTIVAZIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO IL DIFETTO DI MOTIVAIZONE COMPORTA LA NULLITA’ DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO

8 I VIZI DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO I vizi di un avviso di accertamento possono comportarne: L’INESISTENZA Mancata notifica (non si perfeziona l’atto) Soggetto inesistente O LA NULLITA’ Difetto di motivazione Violazione delle norme procedimentali Incompetenza territoriale Notifica oltre la decadenza ordinaria Mancata sottoscrizione

9 VIZI DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO ATTENZIONE!!!! «In tema di contezioso tributario, la nullità dell’avviso di accertamento non è rilevabile d’ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta per la prima volta nelle successive fasi del giudizio (Cass., 8 settembre 2003, n. 13087; Cass. 5 giugno 2001, n. 8114)» L’Ufficio può annullare un atto già notificato ed emetterne un altro

10 IL PROCESSO DI PRIMO GRADO Dlgs 546/92 NOTIFICA DEL RICORSO (entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto impositivo) COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONTRIBUENTE (entro 30 giorni dalla notifica del ricorso) COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’ENTE IMPOSITORE (entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso) Formazione del fascicolo del processo a cura della segreteria Esame preliminare del ricorso ad opera del Presidente di Sezione Fissazione dell’udienzaSentenza

11 NOVITA’ DEL PROCESSO CIVILE A partire dal 1 OTTOBRE 2011 gli accertamenti emessi dall’AE per imposte sui redditi, iva, irap e sanzioni ATTI IMPO-ESATTIVI Sintesi di 3 tipi di atti: 1. Provvedimento impositivo 2. Titolo esecutivo 3. Precetto Questi atti contengono l’avvertimento circa l’affidamento del credito erariale all’agente della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata.

12 NOVITA’ DEL PROCESSO CIVILE 1. PROVVEDIMENTO IMPOSITIVO Atto idoneo ad agire imperativamente sulla sfera giuridica del destinatario Pretesa fiscale certa nell’AN e nel QUANTUM Si tratta di provvedimenti RECETTIZI : Si perfezionano solo con la notifica al destinatario VIZI DI NOTIFICA

13 NOVITA’ DEL PROCESSO CIVILE 2. TITOLO ESECUTIVO L’atto legittima l’esecuzione forzata tributaria Decorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto, lo stesso diventa titolo esecutivo PROVA DELLA SOTTOSCRIZIONE

14 NOVITA’ DEL PROCESSO CIVILE 3. ATTO DI PRECETTO Si tratta di un’intimazione ad adempiere L’atto deve quindi contenere i requisiti essenziali del precetto: artt. 480 e 479 c.p.c. Il precetto deve contenere il QUANTO si deve pagare, i TEMPI di pagamento, i CRITERI di computo degli interessi, gli importi delle SANZIONI DIFETTO DI MOTIVAZIONE

15 RISCOSSIONE DEL TRIBUTO IN PENDENZA DI GIUDIZIO Gli importi vanno versati entro il termine di proposizione del ricorso, per la totalità o per un terzo, a seconda del fatto che il contribuente abbia o meno proposto ricorso; In caso di inadempienza, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il versamento (90 giorni dalla notifica dell’accertamento) le somme vengono affidate «in carico» a Equitalia che potrà procedere con le misure esecutive cautelari. con MOD F24

16 RISCOSSIONE DEL TRIBUTO IN PENDENZA DI GIUDIZIO MANCATA PROPOSIZIONE DEL RICORSO: Versamento entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento PRESENTAZIONE DEL RICORSO Entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di 1/3 degli importi dovuti a titolo di imposta; 2/3 delle somme dovute dopo la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente; Il residuo a seguito della sentenza di secondo grado sfavorevole al contribuente.

17 RISCOSSIONE DEL TRIBUTO IN PENDENZA DI GIUDIZIO Le sanzioni, prima della sentenza di primo grado favorevole all’ufficio, non possono essere riscosse.

18 CONDIZIONE SOSPENSIVA Salvo il caso di fondato pericolo per la riscossione, l’Ufficio affida la riscossione a Equitalia decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso. AFFIDAMENTO INCARICO ORDINARIO

19 CONDIZIONE SOSPENSIVA L’A.d.R. - Non può procedere ad esecuzione forzata prima di 180 giorni «dall’affidamento in carico» (sospensione ex lege) - Può, ricevuto il carico, attivare le azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione di tutela del credito erariale. La sospensione dell’esecuzione viene meno se emergono elementi idonei a integrare il fondato pericolo per il pregiudizio della riscossione.

20 CONDIZIONE SOSPENSIVA In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, una volta decorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto, la riscossione delle somme indicate nell’atto, comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidato all’Agente della riscossione, anche prima del decorso dei 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il versamento, a prescindere dalla proposizione del ricorso. AFFIDAMENTO INCARICO STRAORDINARIO

21 LA SOSPENSIONE … … AMMINISTRATIVA DELLA RISCOSSIONE: In caso di ricorso, l’art. 39 DPR 302/73 prevede che l’ufficio possa sospendere la riscossione fino alla data di pubblicazione della sentenza CTP … GIUDIZIALE DELL’ESECUTIVITA’: in caso di ricorso, entro 180 giorni dall’istanza di parte, il giudice può disporre la sospensione anche parziale (art. 47 D. Lgs 546/92)

22 ESECUZIONE FORZATA L’esecuzione forzata deve iniziare a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto esecutivo.

23 ONERE DELLA PROVA Nel processo tributario l’onere della prova spetta all’Amministrazione finanziaria sulla base del 2697 c.c. All’AF il compito di provare le: Condizioni di applicabilità degli accertamenti induttivi; Sussistenza dell’autonoma organizzazione (acc. IRAP) Persuasività di eventuali ragionamenti presuntivi

24 INVERSIONE ONERE DELLA PROVA Nel sistema giuridico sono frequenti i casi in cui la legge pone a carico di una della parti la prova di un fatto. Nel diritto tributario ciò è attuato attraverso il meccanismo della presunzione legale. «Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite» Le presunzioni possono essere: 1) Presunzioni legale relative 2) Presunzioni legali assolute 3) Presunzioni semplici

25 INVERSIONE ONERE DELLA PROVA Nelle PRESUNZIONI LEGALI RELATIVE il contribuente può fornire la prova contraria Es. : spesometro, imponibilità delle operazioni desunte dalle movimentazioni bancarie

26 INVERSIONE ONERE DELLA PROVA Nelle PRESUNZIONI LEGALI ASSOLUTE il contribuente NON può fornire la prova contraria Es. : distribuzione prioritaria degli utili, percezione degli utili per effetto della trasparenza

27 INVERSIONE ONERE DELLA PROVA Le PRESUNZIONI SEMPLICI assurgono al rango di prova soltanto se gravi, precise e concordati.

28 I TERMINI DELL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO L’art, 43 del DPR 600/73 prevede che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31/12 del QUARTO anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata. Ovvero al QUINTO anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

29 IL RADDOPPIO DEI TERMINI In caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia ex art. 331 C.c.p., i termini per la notifica degli avvisi di accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione. Es. dichiarazione fraudolenta, infedele, emissione di fatture inesistenti, occultamento di documenti contabili, indebita compensazione di F24

30 RECLAMO E MEDIAZIONE (L 111/2011) Il procedimento di reclamo si applica agli atti notificati a decorrere dal 1/4/2012 di valore non superiore a Euro 20.000. Il valore della lite è: - l’importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate; - In caso di liti relative esclusivamente a sanzioni, l’importo della sanzione contestata.

31 NOTIFICA ATTO RECLAMABILE Il contribuente notifica il reclamo (entro 60 giorni ) L’ufficio non accoglie il reclamo L’ufficio accoglie il reclamo L’ufficio non risponde L’ufficio formula nuova proposta di mediazione La mediazione è accolta La mediazione non è accolta La vertenza è definita Scattano i termini per la costituzione in giudizio IL contribuente notifica subito il ricorso Inammissibilità Il processo segue il suo corso La vertenza è definita

32 L’ACCERTAMENTO SINTETICO Art. 38, commi dal 4 al 7 del DPR 600/73 - Si applica dall’anno d’imposta 2009 - Il reddito sinteticamente accertabile deve essere > di almeno 1/5 del reddito lordo dichiarato  Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24/12/2012  Circolare n. 24/E del 31/7/2013  Circolare n. 6/E del 11/3/2014

33 L’ACCERTAMENTO SINTETICO Il contribuente destinatario di un controllo di tipo sintetico è selezionato sulla base delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. La selezione mira a: Soggetti che presentano uno scostamento significativo tra reddito accertabile e reddito lordo dichiarato (non inferiore al 20% del reddito complessivo dichiarato)

34 L’ACCERTAMENTO SINTETICO Il reddito lordo dichiarato L’agenzia delle Entrate procede all’analisi delle diverse tipologie di spese presenti nella Tabella A del Decreto ministeriale del 24/12/2012 a carico del soggetto controllato (alimentari, abitazione, Energia, tempo libero, istruzione, etc.) Dal soggetto sottoposto ad indagine Dal nucleo famigliare a cui appartiene

35 L’ACCERTAMENTO SINTETICO Alcune posizioni però sono non facilmente verificabili attraverso l’esclusiva consultazione dei dati presenti nel sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate. Invito al contradditorio è finalizzato a chiarire la posizione fiscale del contribuente

36 L’ACCERTAMENTO SINTETICO Alcune posizioni però sono non facilmente verificabili attraverso l’esclusiva consultazione dei dati presenti nel sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate. Invito al contradditorio è finalizzato a chiarire la posizione fiscale del contribuente art. 38 comma 7

37 IL CONTRADDITORIO L’invito al contradditorio deve essere inoltrato al contribuente secondo quanto stabilito dall’art. 32 del DPR 600/73. La fase del contradditorio deve essere documentata attraverso la redazione di verbali che dovranno riportare la documentazione prodotto dal contribuente, le motivazioni addotte, le eccezioni e le giustificazioni, nonché le osservazioni dell’Ufficio.

38 IL CONTRADDITORIO Il contribuente nel corso del contradditorio potrà fornire elementi validi a rettificare o integrare i dati e le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Presunzione relativa

39 IL CONTRADDITORIO Il contradditorio potrà avere ad oggetto: Le spese certe: spese riscontrabili e sostenute dal contribuente o dal famigliare; Le spese per elementi certi: spese relative alla concreta disponibilità di un bene di cui AF possiede le informazioni a cui le spese di mantenimento sono riconducibili; La quota relativa agli incrementi patrimoniali La quota di risparmio formatasi nell’anno

40 IL CONTRADDITORIO spese certe il contribuente dovrà fornire precisazioni con prove certe e basate su idonea documentazione, dalla quale emerge l’inesattezza delle informazioni possedute dall’Agenzia.

41 IL CONTRADDITORIO spese per elementi certi il contribuente dovrà dimostrare le inesattezze delle informazioni contenute nell’invito dell’Agenzia e dovrà dare evidenza di ogni situazione (inagibilità dell’immobile, sequestro temporaneo del bene). Tali spese riguardano specifici beni: abitazione, veicoli, imbarcazioni, cavalli

42 IL CONTRADDITORIO Incrementi patrimoniali il contribuente dovrà giustificare il totale degli investimenti dell’anno, fornendo prova circa: La formazione della provvista (realizzazione della stessa in un periodo diverso da quello dei 4 anni precedenti) Utilizzo della provvista

43 IL CONTRADDITORIO In caso di mancata presentazione del contribuente al contradditorio o per permanenza degli elementi di incoerenza per insufficiente giustificazione dello scostamento, Attivazione della procedura di accertamento con adesione previsto dall’art. 5, comma1 D. Lgs 218/97

44 PROCEDURA DI ADESIONE Adesione ai contenuti della proposta Pagamento delle somme entro 15° girono precedente al data fissata per l’invito al contradditorio Sanzioni ridotte a 1/6 del minimo Mancata adesione Istaurazione del contradditorio Perfezionamento accertamento con adesione Mancata presentazione contribuente, mancato perfezionamento adesione Sanzioni ridotte a 1/3 del minimo Emissione avviso di accertamento


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