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PubblicatoBerto Pellegrini Modificato 8 anni fa
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Il procedimento di negoziazione assistita: nascita, sviluppo, epilogo Negoziazione assistita SSM
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L EGGE 10 NOVEMBRE 2014 N. 162 ( D. L. 132/2014) D ISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPROCEDIBILITÀ Controversie civili A CCORDI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI TRA CONIUGI, IN ASSENZA DI FIGLI Cause matrimoniali A CCORDI CONCLUSI DA GENITORI, PER REGOLARE IL MOMENTO DISGREGATIVO DELLA FAMIGLIA Cause genitoriali Cause familiari
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La normativa, anche per effetto della manipolazione in sede di conversione, presenta un problema giuridico preliminare, già nella formulazione: il rapporto tra previsioni generali e previsioni speciali (tutte contenute nel capo II: artt. 2 – 11). Non è, cioè, agevole ricostruire il regime giuridico applicabile ai due istituti regolati dal Capo: la Negoziazione nei rapporti civili; la Negoziazione nei rapporti coniugali/genitoriali
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R ICOSTRUZIONE DELLA D ISCIPLINA L EGALE T IPICA Orientamento 1 Lettura UNITARIA Si applica alla negoziazione in materia di famiglia, tutta la disciplina del Capo II PRO: stesso CAPO; art. 6 comma I richiama l’istituto in generale; CONTRA CONTRA: palesi incompatibilità (es. oggetto: diritti indisponibili esclusi; 1 solo Avvocato per parte; etc.) Orientamento 2 Lettura SEPARATA Non Si applica alla negoziazione in materia di famiglia, la disciplina del Capo II PRO: la disciplina così è più razionale e vengono meno molti dubbi interpretativi CONTRA CONTRA: la Convenzione e il procedimento di negoziazione sono i medesimi; si creano delle lacune Orientamento 3 Lettura Integrata Non Si applica alla negoziazione in materia di famiglia, tutta la disciplina del Capo II, ma solo le norme compatibili PRO: la disciplina così è completa CONTRA CONTRA: ogni Autore sceglie quali norme applicare e quali no; incertezza nella identificazione del comando legislativo
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Partendo dall’inizio: Si PAGA il CONTRIBUTO UNIFICATO? Min. Giustizia, Dipartimento per gli affari di Giustizia Dir. Gen. Giust. Civ., delibera 13 marzo 2015 (risposta a Quesito n. 8501 del 4 dicembre 2014), Sottoposto dalla Procura di MILANO NO Nel procedimento di negoziazione assistita, il procuratore della Repubblica svolge un’attività di controllo e verifica con caratteri di natura amministrativa in sintonia con lo spirito e la ratio della Legge che ha degiurisdizionalizzato la materia in oggetto. Ne consegue che va esclusa la debenza del contributo unificato di iscrizione al ruolo al momento del deposito dell’accordo presso la Procura della Repubblica competente. CRITICHE ! IL procedimento davanti al PM e procedimento di VG e quindi andrebbe corrisposto il relativo contributo
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Si applica la sospensione feriale dei termini? Min. Giustizia, Dipartimento per gli affari di Giustizia Dir. Gen. Giust. Civ., delibera 13 marzo 2015 (risposta a Quesito n. 8501 del 4 dicembre 2014), Sottoposto dalla Procura di MILANO NO Nel procedimento di negoziazione assistita non è applicabile la sospensione feriale dei termini processuali di cui all’art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742 e succ. modif. in coerenza con la natura del procedimento non giurisdizionale Termini Adempimento 10 giorni Trasmissione della convenzione genitoriale al P.M. 5 giorni Trasmissione dell’accordo non autorizzato, dal PM al Presidente del Tribunale 30 giorni Su trasmissione dell’accordo non autorizzato dal P.M., fissa l’udienza di comparizione delle parti 10 giorni Trasmissione dell’accordo autorizzato o munito di nulla osta, all’ufficiale dello Stato Civile
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Convenzione di negoziazione per convenzioni coniugali C ONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE SENZA FIGLI SENZA: FIGLI MINORI SENZA: FIGLI MAGGIORENNI INCAPACI SENZA: FIGLI MAGGIORENNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE ( v. art. 37-bis disp. att. c.c.) SENZA: FIGLI MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI A CCORDO TRASMESSO AL P ROCURATORE DELLA R EPUBBLICA PRESSO IL T RIBUNALE COMPETENTE I L PM NON R AVVISA IRREGOLARITÀ C OMUNICA IL SUO N ULLA O STA Una svista? COMMA 2: In mancanza di figli …..l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e' trasmesso al procuratore della Repubblica COMMA 3: In presenza di figli ….l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica
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Convenzione di negoziazione per convenzioni coniugali C ONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE SENZA FIGLI CHE RIMEDI??? I L PM R AVVISA IRREGOLARITÀ N ON C ONCEDE IL N ULLA O STA Non sono previsti ulteriori sbocchi procedimentali. Le parti potranno RIPRESENTARE la domanda, rimuovendo le irregolarità riscontrate dal PM o potranno ricorrere al Tribunale in via diretta secondo le forme ordinarie
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«In mancanza di figli» = il Ministero ha originariamente espresso una opinione molto restrittiva, anche se con riguardo agli accordi davanti al Sindaco. Approccio di recente rimeditato ACCORDI CONCLUSI DAVANTI ALL ’ UFFICIALE DI S TATO C IVILE M IN. I NTERNI C IRCOLARE N. 19 DEL 2014 M IN. I NTERNI C IRCOLARE N. 6 DEL 2015 Presenza di figli Anche i figli di uno solo dei coniugi esclude la possibilità dell’accordo davanti all’ufficiale di Stato Civile Solo la presenza di figli comuni (di entrambi i coniugi) esclude la possibilità dell’accordo davanti all’ufficiale di Stato Civile
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Convenzione di negoziazione per convenzioni coniugali C ONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE CON FIGLI con: FIGLI MINORI con: FIGLI MAGGIORENNI INCAPACI con: FIGLI MAGGIORENNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE con: FIGLI MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI A CCORDO TRASMESSO ENTRO 10 GIORNI AL P ROCURATORE DELLA R EPUBBLICA PRESSO IL T RIBUNALE COMPETENTE I L PM VERIFICA SE L ’ ACCORDO RISPONDE ALL ’ INTERESSE DEI FIGLI
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Ai sensi dell’art. 6 comma IV d.l. 132/2014, «l’Avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo»: M IN. I NTERNI. C IRCOLARE N. 19 DEL 2014 L’ufficiale dello stato civile deve ricevere da ciascuno degli avvocati l'accordo autorizzato M IN. I NTERNI - C IRCOLARE N. 6 DEL 2015 Alla trasmissione dell’accordo è sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi
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PM Emette Nulla Osta Autorizzazione L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di 10 giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso e dell'accordo munito delle certificazioni Cancelleria COMUNICA Nulla Osta Autorizzazione
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Convenzione di Negoziazione per la composizione di crisi familiari con figli senza figli P.M. autorizzazione P.M. nulla osta Rispondenza dell’accordo all’interesse dei figli Accordo non presenta irregolarità
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Accordo trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente Il PM ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli AUTORIZZA l’accordo Il PM ritiene che l’accordo NON risponde all’interesse dei figli entro 5 giorni Trasmissione al Presidente del Tribunale il Presidente del Tribunale Fissa udienza di comparizione delle parti L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro 10 giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso e dell'accordo munito delle certificazioni Il PRESIDENTE provvede ?
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(secondo Torino) Il Presidente VERIFICA se le parti intendono adeguarsi ai rilievi del PM e, in quel caso, autorizza VERIFICA se il provvedimento del PM è corretto e, in difetto, autorizza lui (lo stesso accordo) al posto del PM
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DUBBI…. Art. 9 l. div., come interpretato dalla Legge 263/2005 Ai fini della pensione di reversibilità, le norme dell’art. 9 cit. si interpretano nel senso che «per titolarità dell'assegno deve intendersi l'avvenuto riconoscimento di esso da parte del Tribunale». Ne consegue che, per beneficiare del trattamento di reversibilità, il coniuge superstite deve essere titolare di assegno divorzile “riconosciuto in via giudiziale” (Cass. Civ., sez. VI-I, 13 ottobre 2014 n. 21598) L ’ ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO DELLA CONVENZIONE produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’assegno divorzile riconosciuto nella negoziazione esplica gli effetti di cui all’art. 9 l. div.? ?
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Min. Giustizia, 29 luglio 2015 nelle more della approvazione e istituzione presso le Procure della Repubblica di uno specifico registro formale (a mezzo di provvedimenti normativi) in ogni segreteria giudiziaria va immediatamente messo in uso un registro di comodo che contenga i dati essenziali di ciascun procedimento di negoziazione assistita, quali il nome delle parti e degli avvocati, la data di presentazione dell’accordo, il tipo di accordo (separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o divorzio). Le segreterie giudiziarie istituiranno inoltre un archivio contenente la copia conforme all’originale dei provvedimenti adottati dal Procuratore della Repubblica. L’originale verrà invece restituito all’avvocato che ha presentato la convenzione o a quello eventualmente indicato nel caso di più avvocati, per la successiva eventuale trasmissione all’Ufficiale dello stato civile
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Doveri dei difensori Nell'accordo i difensori devono dare atto che: 1) gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti; 2) gli avvocati hanno informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare; 3) gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
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Entro che termine il coniuge può revocare il consenso alla negoziazione? ALTRE QUESTIONI: LA R EVOCA DEL C ONSENSO D AL DEPOSITO DELL ’ ACCORDO PRESSO IL P.M. Le parti non possono più disporre del patto e una volta autorizzato/munito di nulla osta, gli Avvocati sono OBBLIGATI a trasmetterlo all’ufficiale dello Stato Civile, anche al cospetto di revoca del consenso.
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Da che momento si producono gli effetti di separazione, divorzio o revisione? ALTRE QUESTIONI: D IES A QUO DEGLI EFFETTI ALL ’ ART. 3 LEGGE 898/1970 ( COME MODIFICATO DAL DL 132/14) È ORA PREVISTO CHE PER LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI DIVORZIO, LE SEPARAZIONI DEVONO ESSERSI PROTRATTE ININTERROTTAMENTE DA ALMENO TRE ANNI A FAR TEMPO (…) « DALLA DATA CERTIFICATA NELL ’ ACCORDO DI SEPARAZIONE RAGGIUNTO A SEGUITO DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA ». Ministero degli Interni Circolare n. 16/14 dell’1 ottobre 2014 La data dalla quale decorreranno gli effetti degli accordi in esame è quella della “data certificata” negli accordi stessi. Tale data è quella che dovrà essere riportata nelle annotazioni ed indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati.
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I coniugi possono beneficiare del patrocinio a Spese dello Stato? ALTRE QUESTIONI: P ATROCINIO A SPESE DELLO S TATO NO. L A NORMATIVA LO PREVEDE SOLO ALL ’ ART. 3 COMMA VI DL 132/2014 PER LE IPOTESI DI GIURISDIZIONE CONDIZIONATA
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I coniugi possono scegliere la legge applicabile ai sensi del Reg. 1259/2010 UE? ALTRE QUESTIONI: A CCORDI SULLA LEGGE APPLICABILE D OVREBBE RITENERSI DI SI! P ERCHÉ SONO CONVENZIONI CHE TENGONO LUOGO DEI PROVVEDIMENTI CHE SOSTITUISCONO ; DUNQUE DEVE ESSERE GARANTITA LA MEDESIMA AMPIEZZA DI FACOLTÀ
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F IGLI NATI FUORI DAL M ATRIMONIO Esclusi dalla negoziazione. Ma la procedura di revisione, ad esempio, è la stessa (337-quinquies c.c.) ALTRE QUESTIONI: GLI ESCLUSI P ATROCINIO A S PESE DELLO S TATO Esclusi dalla negoziazione i nuclei familiari non abbienti C ONTRIBUTO U NIFICATO Escluso in caso di negoziazione assistita(Min. Giust., 13.3.2015) giurisdizione volontaria Il Ministero reputa che il PM svolga una funzione «amministrativa»; ma come segnala il Prof. Luiso, le cose stanno diversamente: « alcune attribuzioni in materia di giurisdizione volontaria sono sottrarre al giudice e deferite alla procura della repubblica ».
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Negoziazione Assistita per la composizione delle crisi familiari - I PROVVEDIMENTI intervenuti sino ad ora P ROVVEDIMENTO C ONTENUTO ESSENZIALE Ministero INTERNO Min. Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i Servizi Demografici, circolare 1 ottobre 2014 n. 16 Ai fini della domanda di divorzio, la decorrenza del termine di durata della separazione va individuata nella “data certificata” nell’accordo di negoziazione assistita. Tale data è quella che dovrà essere riportata nelle annotazioni ed indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati. Ministero INTERNO Min. Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i Servizi Demografici, circolare 28 novembre 2014 n. 19 La disposizione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legge 132 del 2014, in forza della quale è escluso il ricorso all'istituto in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, va intesa nel senso che anche i figli di uno solo dei coniugi escludono la possibilità dell’accordo davanti all’ufficiale di Stato Civile. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2014, nella parte in cui vieta espressamente che l'accordo possa contenere "patti di trasferimento patrimoniale", deve ritenersi riferita a qualsiasi clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come - ad esempio - l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti Ministero INTERNO Min. Interno, decreto 9 dicembre 2014 Il decreto modifica il decreto del Ministero dell’Interno del 5 aprile 2002, inserendo nell’allegato A le nuove formule ad uso dell’ufficiale di Stato Civile. Ministero GIUSTIZIA Min. Giustizia, Dipartimento per gli affari di Giustizia - Dir. Gen. Giust. Civ., delibera 13 marzo 2015 (risposta a Quesito n. 8501 del 4 dicembre 2014) Nel procedimento di negoziazione assistita, il procuratore della Repubblica svolge un’attività di controllo e verifica con caratteri di natura amministrativa in sintonia con lo spirito e la ratio della Legge che ha degiurisdizionalizzato la materia in oggetto. Ne consegue che va esclusa la debenza del contributo unificato di iscrizione al ruolo al momento del deposito dell’accordo presso la Procura della Repubblica competente. Nel procedimento di negoziazione assistita non è applicabile la sospensione feriale dei termini processuali di cui all’art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742 e succ. modif. in coerenza con la natura del procedimento non giurisdizionale
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Ministero INTERNO Min. Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i Servizi Demografici, circolare 24 aprile 2015 n. 6/15 La disposizione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legge 132 del 2014, in forza della quale è escluso il ricorso all'istituto in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, va intesa nel senso che è possibile accedere al procedimento di cui al citato articolo 12 in tutti i casi in cui i coniugi che chiedono all'ufficiale dello stato civile la separazione o il divorzio nonché la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già intervenuti, non abbiano figli in comune che si trovino nelle condizioni richiamate nell'articolo. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2014, nella parte in cui vieta espressamente che l'accordo possa contenere "patti di trasferimento patrimoniale", deve intendersi riferito esclusivamente agli accordi produttivi di effetti traslativi di diritti reali. Non rientra, invece, nel divieto della norma la previsione, l'accordo concluso davanti all'ufficiale dello stato civile che contenga un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c. d. assegno divorzile). Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell'assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare). In materia di negoziazione assistita ex d.l. 132 del 2014, il termine dei 10 giorni entro il quale l'avvocato della parte è obbligato a trasmettere all'ufficiale dello stato civile copia dell'accordo (e quindi, non l’originale), decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o della cancelleria (in forza del principio generale, di cui all'art. 136 c.p.c., per cui tutti i provvedimenti resi fuori udienza devono essere portati a conoscenza delle parti mediante comunicazione). In materia di separazione e di divorzio, la convenzione di negoziazione è conclusa con l'assistenza di "almeno un avvocato per parte" e, pertanto, è preclusa l'interpretazione tesa a consentire alle parti di avvalersi di un unico avvocato. Tuttavia, alla trasmissione è sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione. La sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata pertanto solo qualora nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla trasmissione nei termini di legge. Agenzia delle Entrate Agenzia Entrate, risoluzione 16 luglio 2015 n. 65/E Per gli accordi di negoziazione assistita ex art. 6, comma 1, del DL 12 settembre 2014, n. 132, opera l’esenzione dall’imposta di registro ai sensi dell’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.
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Ministero GIUSTIZIA Min. Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, Circolare 29 luglio 2015 In materia di convenzione di negoziazione assistita avente ad oggetto accordo di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, in attesa della istituzione di uno specifico registro formale, a mezzo di provvedimenti normativi, le segreterie giudiziarie degli uffici interessati, sia requirenti (per la competenza in materia di “nulla osta” e “autorizzazione”) che giudicanti (per l’eventuale fase davanti al Presidente del Tribunale), devono istituire, immediatamente, un «registro di comodo» che contenga i dati essenziali di ciascun procedimento di negoziazione assistita, quali il nome delle parti e degli avvocati, la data di presentazione dell’accordo, il tipo di accordo (separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o divorzio). In materia di convenzione di negoziazione assistita avente ad oggetto accordo di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, l’originale dei provvedimenti adottati dal Procuratore della Repubblica deve essere restituito all’avvocato che ha presentato la convenzione o a quello eventualmente indicato nel caso di più avvocati, per la successiva eventuale trasmissione all’Ufficiale dello stato civile. Le segreterie giudiziarie istituiranno un archivio contenente la copia conforme all’originale dei provvedimenti adottati dal Procuratore della Repubblica. In materia di convenzione di negoziazione assistita avente ad oggetto accordo di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, il relativo procedimento instaurato davanti al Procuratore della Repubblica, ed eventualmente proseguito davanti al Presidente del Tribunale, è gratuito: non è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo e nemmeno è dovuto il pagamento della imposta di bollo. Inoltre, nemmeno sono dovuti i diritti di copia per il rilascio della copia autentica del nulla osta e dell’autorizzazione che il pubblico ministero è chiamato ad apporre sull’accordo concluso ai sensi dell’art. 6 d.l. 132 del 2014.
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