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FOSSANOVA 27 AGOSTO 2010 Seminario FLC Latina “Conoscere…per meglio orientarsi in una scuola che cambia” La responsabilità disciplinare nel decreto legislativo.

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1 FOSSANOVA 27 AGOSTO 2010 Seminario FLC Latina “Conoscere…per meglio orientarsi in una scuola che cambia” La responsabilità disciplinare nel decreto legislativo n. 150/09 COSA CAMBIA…..

2 RICONDUZIONE IN AMBITO LEGISLATIVO DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI Il DL n.150 è nato con l’obiettivo di evidenziare un’azione politica tesa a combattere “la scarsa produttività, l’inefficienza e l’assenteismo” che affliggono il lavoro Pubblico. La profonda modifica per via legislativa delle norme sulla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti è stato ed è un elemento di chiaro impatto mediatico, capace di veicolare al meglio la forte determinazione del Governo di cambiare lo stato delle cose su questo fronte. COSA CAMBIA n.1

3 Prima del DL 150 la definizione della materia per i docenti, regolata dal T. U., era stata demandata, su accordo tra le parti, alla contrattazione. Nel CCNL 06/09 –nel Capo IX (Sanzioni disciplinari)- ritroviamo chiaramente espressa questa competenza. Nella sezione I – Personale docente- art. 91 (Rinvio delle norme disciplinari) è esplicitamente detto che 2. nel rispetto degli organi collegiali ed in attesa di un loro riordino, al fine di garantire al personale docente ed educativo procedure disciplinari certe, trasparenti e tempestive, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, le parti regoleranno con apposita sequenza contrattuale l’intera materia”

4 COSA CAMBIA n.1 Nel CCNL 06/09 –nel Capo IX (Sanzioni disciplinari)- è regolata nel dettaglio la materia per il personale ATA Nella sezione II –Personale ATA- dall’art. 92 e seguenti le sanzioni disciplinari sono ampiamente trattate in tutti i suoi aspetti:  Definizione degli obblighi del dipendente (art. 92)  Sanzioni e procedure disciplinari (art. 93)  Competenze (art. 94)  Codice disciplinare (art. 95)  …….

5 COSA CAMBIA n.1 Le nuove norme, sottratte alla contrattazione collettiva, sono qualificate come disposizioni imperative e, quindi, dovranno essere inserite di diritto nei contratti senza alcun potere per le parti di modificarle. In assenza di un nuovo contratto collettivo le norme hanno immediata applicazione a partire dal 15 novembre 2009. (gli illeciti disciplinari precedenti a detta data sono regolati dalle vecchie norme)

6 COSA CAMBIA n. 2 OBBLIGATORIETA’ DELL’AZIONE DISCIPLINARE Questo principio, già presente in via “teorica” nel rapporto di lavoro pubblico in ossequio dei principi costituzionali di “buon andamento della pubblica amministrazione e legittimità dell’azione amministrativa”, viene decisamente affermato e rafforzato. Nella DL 150 si afferma tale obbligo in modo così inequivocabile che non si può più derogare ad esso

7 COSA CAMBIA n. 2 «Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). – 2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al. comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo …..

8 COSA CAMBIA n. 2 Art 55-sexies (Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare). – 3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. …

9 COSA CAMBIA n. 2 Si comprende facilmente quale rilevanza assumerà questo tema nel mondo della scuola, luogo di complesse relazioni professionali ed umane tra soggetti portatori di diritti ed aspettative non certo riconducibili alla realtà e alle dinamiche di un luogo di lavoro quale quella di un “ufficio”. L’ “obbligatorietà dell’azione disciplinare” sarà un elemento fortemente condizionante il clima dell’Istituzione scolastica diventando di fatto moltiplicatore e rafforzatore di conflitti che non potranno più essere “mediati e gestiti” dal Dirigente.

10 COSA CAMBIA n. 3 OBBLIGO DI DENUNCIA E TESTIMONIANZA Il dovere morale e civile di ogni lavoratore della scuola, quale cittadino ed educatore, di non tacere nei confronti di abusi, violazioni di norme, comportamenti illeciti, atti contrari all’etica professionale, viene tradotto in obbligo di legge, sanzionato come reato, rafforzando in tal modo l’idea che nel mondo della scuola ci sia scarso senso civico e complice omertà a tutela di piccoli o grandi privilegi ed impunità

11 COSA CAMBIA n. 3 Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). 7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

12 COSA CAMBIA n. 4 SI AMPLIA IL POTERE SANZIONATORIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO Alle sanzioni che potevano già irrogare: Avvertimento verbale Avvertimento scritto Censura Multa fino a 4 ore lavorative (personale ATA) Si aggiunge: Sospensione dal servizio fino a 10 giorni

13 COSA CAMBIA n. 4 Le sanzioni superiori ( che indicheremo in seguito) sono di competenza del Dirigente Regionale. Viene, quindi, istituito presso gli U.S.R. un apposito ufficio -Ufficio Procedimenti Disciplinari- a cui il Dirigente Scolastico deve trasmettere gli atti per l’avvio del procedimento.

14 COSA CAMBIA n. 5 UNIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE TRA DOCENTI E PERSONALE ATA Si supera la divisione esistente tra il procedimento disciplinare previsto per i docenti, che era regolato dalle norme del T.U., e quello rivolto al personale ATA che era fissato dagli articoli del CCNL. Il procedimento disciplinare è ora unico in tutte le sue fasi che vengono definite e fissate in modo strettamente prescrittivo

15 COSA CAMBIA n. 6 SONO DEFINITI IN MODO PERENTORIO I TEMPI ED I MODI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE I termini stabiliti per il procedimento sono Inderogabili (fatto salvi i casi previsti dalla norma). La violazione dei termini comporta per l’Amministrazione la decadenza dell’azione disciplinare, per il dipendente il diritto alla difesa.

16 COSA CAMBIA n. 6 I termini di seguito indicati valgono per i procedimenti disciplinari di competenza del Dirigente Scolastico. Acquisizione della notizia Istruttoria Contestazione degli addebiti Audizione dell’incolpato Comunicazione all’interessato di archiviazione o Comunicazione all’interessato della sanzione inflitta Immediato avvio della procedura Entro 20 giorni dalla conoscenza dei fatti Dopo almeno 10 giorni Entro 60 giorni dalla contestazione o

17 COSA CAMBIA n. 6 Per le sanzioni di maggiore entità la competenza appartiene all’USR e, quindi, il D.S. deve “….entro 5 giorni dall’acquisizione della notizia del fatto Illecito trasmettere gli atti dandone contestualmente comunicazione all’interessato” In questo caso i tempi della procedura indicata vengono raddoppiati

18 COSA CAMBIA n. 6 Il Dirigente Scolastico, se il fatto sanzionabile è giudicato di lieve gravità e se il dipendente non ha commesso in precedenza altre infrazioni, può irrogare al lavoratore l’avvertimento verbale, senza seguire l’iter prima indicato. Deve, comunque, lasciare traccia della sanzione comminata redigendo un verbale scritto, anche ai fini di un eventuale ricorso

19 COSA CAMBIA n. 6 L’incolpato può chiedere, per giustificati motivi ed entro il Termine della convocazione, una sola proroga dei termini di convocazione. L’incolpato può chiedere la visione di tutti gli atti In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente L’incolpato può farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. L’incolpato può, se non intende presentarsi, inviare una memoria scritta.

20 COSA CAMBIA n. 7 SONO INTRODOTTE NUOVE FATTISPECIE DI INFRAZIONI ED AGGRAVATE LE SANZIONI Il DL 150, il cui scopo è principalmente politico, elenca una lunga serie di “reati” a cui correla sanzioni prevalentemente di natura “espulsiva”. L’effetto mediatico è stato ed è sicuramente efficace e concorre ad accreditare presso l’opinione pubblica la politica “muscolare” di questo Governo nei riguardi del settore pubblico.

21 COSA CAMBIA n. 7 Infrazione 1.Rifiuto a rendere testimonianza in un procedimento sanzionatorio presso la stessa o altra amministrazione ovvero rendere dichiarazioni false o reticenti. 2.Violazione dagli obblighi della prestazione lavorativa con conseguente condanna dell’Amministrazione al conseguente risarcimento del danno. 3.Grave danno al normale funzionamento dell’Ufficio di appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale. 4. Falsa attestazione della presenza in servizio Sanzione Sospensione dai servizi fino a 15 giorni con privazione dallo stipendio. Sospensione dal servizio da 3 giorni a 3 mesi secondo l’entità del risarcimento. Collocamento in disponibilità per 2 anni e successivo licenziamento o Ricollocamento del dipendente con rideterminazione di mansioni e qualifica. Licenziamento senza preavviso.

22 COSA CAMBIA n. 7 Infrazione 5.Certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia. 6.Assenza ingiustificata per un numero di giorni, anche non continuativi, superiori a 3 nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni. 7.Mancata ripresa del servizio in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’Amministrazione. 8.Ingiustificato rifiuto di trasferimento disposto dall’Amministrazione per motivate esigenze di servizio Sanzione Licenziamento con preavviso. Licenziamento con preavviso

23 COSA CAMBIA n. 7 Infrazione 9.Produzione di documenti falsi o dichiarazioni false ai fine dell’instaurazione del rapporto di lavoro o di progressioni di carriera 10.Reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui. 11. Condanna penale definitiva, con pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici Sanzione Licenziamento senza preavviso.

24 COSA CAMBIA n. 7 Le sanzioni elencate sono di competenza del Dirigente Regionale ( le prime due sanzioni sono anche di competenza del Dirigente Scolastico ). Il compito del Dirigente Scolastico è quello di trasmettere gli atti all’USR entro 5 giorni dall’acquisizione della notizia del fatto illecito. Il termine è perentorio e il suo non rispetto fa decadere Il procedimento

25 COSA CAMBIA n. 8 MODIFICA DELLE PROCEDURE DI RICORSO Contro le sanzioni disciplinari è possibile solo il ricorso al Giudice Ordinario (esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione) Sono state abrogati i collegi arbitrali di disciplina, l’arbitro unico, le disposizioni che prevedevano l’impugnativa presso i CPS e CNPI per i docenti.

26 COSA CAMBIA n. 9 IMPRESCRITTIBILITA’ DELL’ILLECITO DISCIPLINARE A differenza di ciò che accade in ambito penale, il procedimento disciplinare può essere attivato anche se si viene a conoscenza dell’infrazione molto tempo dopo che sia stata commessa.

27 COSA CAMBIA n. 10 PERMANENZA DELL’AZIONE DISCIPLINARE La dimissione o la cessazione dal servizio non impedisce l’attivazione o la conclusione dell’azione disciplinare nel caso in cui l’infrazione prevede il licenziamento o la sospensione dal servizio. In caso di trasferimento del dipendente in altra amministrazione i procedimento è avviato o concluso o la sanzione applicata presso quest’ultima.

28 Conclusione Il D. Lgs. 150 si pone l’obiettivo di ricondurre ad una gestione centralizzata il personale della scuola attraverso l’enfatizzazione di una figura di dirigente concepito essenzialmente come un soggetto incaricato di “sorvegliare e punire” i dipendenti. Mira ad annullare l’autonomia delle scuole e, quindi, a renderle un luogo nel quale non sono necessari spazi di negoziazione sindacale (ad una minore libertà dei lavoratori corrisponde una negazione del possibilità di codeterminare il lavoro attraverso una corresponsabile assunzione di responsabilità tra le parti). Il D.L. 150 espone il mondo della scuola ad “un’azione di controllo” da parte dell’utenza che difficilmente potrà concorrere al miglioramento di un servizio tanto complesso.


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