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PubblicatoOrsola Martina De Marco Modificato 8 anni fa
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LA GESTIONE E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE ASSENZE: MALATTIA a cura di Forcolin Silvia
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LA NOZIONE Stato patologico che comporta un'incapacità lavorativa temporanea ovvero la totale impossibilità temporanea della prestazione. Rientrano nel concetto anche situazioni non direttamente collegabili all'alterazione psicofisica del lavoratore, come la necessità di particolari terapie oppure i periodi di convalescenza.
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LA NOZIONE Rientrano nella tutela della malattia: Emodialisi Aborto (spontaneo, terapeutico o volontario) avvenuto entro il 180° giorno dall'inizio della gravidanza è considerata come malattia (art. 20 L. 1204/71 ; art. 19 Dlgs. 151/2001; artt. 4 e 6 L. 194/78) Chirurgia estetica/plastica Stato infettivo Morbo di Cooley Cure termali, previa autorizzazione del medico ASL e per una delle malattie previste dalla legge
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Retribuzione Il lavoratore ha diritto ad un'indennità giornaliera, in generale posta a carico dell'INPS e anticipata dal datore di lavoro. La maggior parte dei CCNL (MA NON TUTTI) prevede un'integrazione a carico del datore di lavoro, spesso fino al raggiungimento del normale trattamento economico. In alcuni casi l'onere della retribuzione è sostenuto totalmente dal datore di lavoro (impiegati no terziario, dirigenti) Anzianità Il periodo di malattia deve essere computato nell'anzianità di servizio. Non è utile alla maturazione del periodo di 3 mesi per la promozione automatica (mansioni superiori). I periodi di sospensione dal lavoro per malattia sono utili per la maturazione del TFR (Art. 1, c. 3, L. 297/82) Obblighi del lavoratore Durante la malattia permangono gli obblighi di fedeltà, correttezza e di non concorrenza. a pag. 54 della dispensa
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CERTIFICAZIONE MEDICA La certificazione medica è costituita da: attestato di malattia, che contiene solo l'indicazione della prognosi (data di inizio e data di fine presunta della malattia) da trasmettere al datore di lavoro certificato di diagnosi, che oltre alla prognosi contiene la causa della malattia stessa da trasmettere solo all'INPS È ammesso un certificato diverso a condizione che contenga le informazioni minime necessarie (Circ. 99/96): nominativo del lavoratore, diagnosi e prognosi, intestazione, data del rilascio, timbro e firma del medico, nonché l'abituale domicilio del lavoratore ed eventualmente il diverso temporaneo recapito. Va conservato per 10 anni a pag. 54 della dispensa
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CERTIFICAZIONE Il certificato può far decorrere la malattia dal giorno precedente la visita medica. Se cade di domenica la malattia decorre dal sabato. Se il certificato non contiene la data di inizio malattia, decorre dalla data della visita stessa.
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INVIO CERTIFICAZIONE Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare al datore di lavoro lo stato di malattia e di giustificarlo con valida documentazione medica. Le modalità ed i termini entro cui effettuare tale comunicazione sono stabiliti dai CCNL ed eventualmente dai regolamenti aziendali. A seguito dell’entrata in vigore del collegato lavoro (art. 25, L. n. 183 del 4/11/2010) il lavoratore non è più tenuto a trasmettere il certificato all’Inps e al datore di lavoro. La trasmissione del certificato medico, infatti, dovrà essere effettuata, per via telematica, direttamente dal medico convenzionato con il SSN o dalla struttura pubblica che lo rilascia all’Inps.
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INVIO CERTIFICAZIONE L’inps a sua volta metterà la certificazione medica, a disposizione del datore di lavoro sul portale telematico. E’ necessario che i datori di lavoro richiedano espressamente i codici di accesso al portale telematico INPS (sezione certificati di malattia). Nel caso di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a 10 gg e, in ogni caso dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, l’assenza può essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN.
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MALATTIE INFERIORI A 4 GIORNI Sussiste l’obbligo di inviare il certificato all’INPS anche quando la malattia si esaurisce nel periodo di carenza (per i quali non è dovuto alcun trattamento economico INPS) INPS, circolare 95-bis/2006
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CONTINUAZIONE Successivi periodi di malattia intervallati da domenica, si considerano un unico evento morboso. Se entro trenta giorni dalla data di guarigione del precedente evento morboso, presenti un nuovo certificato di malattia che indichi esplicitamente la ricaduta o altra malattia correlata, l’indennità viene corrisposta fin dal primo giorno, in quanto opera la continuazione. a pag. 57 della dispensa
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MALATTIA DURANTE UN SOGGIORNO ALL'ESTERO - Per i lavoratori occupati in Italia che si ammalano durante temporanei soggiorni in Paesi che non fanno parte della Unione Europea o che non hanno stipulato con l’Italia Convenzioni o Accordi specifici che regolano la materia, la corresponsione dell’indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana - I CCNL possono prevedere termini più ampi per la consegna o l'invio del certificato al datore di lavoro (ma non all'INPS, sempre entro 2 giorni dal rilascio)
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CERTIFICAZIONE LAVORATORI COMUNITARI I lavoratori comunitari non sono tenuti a presentare all’Inps la certificazione rilasciata nel Paese d’origine redatta necessariamente in lingua italiana, ma possono farla pervenire in lingua originaria. L’onere della traduzione grava in capo alle sedi dell’Inps stesso. (messaggio Inps 3/12/2007, n° 28978) a pag. 58 della dispensa
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VISITE DI CONTROLLO E OBBLIGO DI REPERIBILITÀ Lo stato di malattia può essere controllato, su richiesta del datore o dell’INPS, solo dalle strutture competenti: - i servizi medico-legali delle ASL; - il personale medico dell’INPS. Il lavoratore malato ha l’obbligo di essere reperibile dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, comprese domeniche e giorni festivi.
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ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO Per assenza si intende: Allontanamento fisico del lavoratore in orario compreso nelle fasce di reperibilità Rifiuto volontario di sottoporsi alla visita del medico di controllo Assenza nel momento dell’accesso del medico, con successivo rientro in abitazione prima dell’allontanamento del medico stesso (circ. Inps n° 136/2003)
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ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO Inoltre, la giurisprudenza considera assenza: Non aver udito il campanello (Cass. 3512/90) La mancanza del nominativo sul citofono (Trib. Milano 1990) Assenza avvenuta per consegnare il certificato all’azienda (Cass. 814/90) La visita presso il medico curante senza l’urgenza (Cass. 8897/96) a pag. 59 della dispensa
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ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO La giurisprudenza considera giustificata l’assenza dovuta per: iniezioni dal vicino di casa (Cass. n° 7098/91) attività di volontariato (Cass. 2604/90) la visita presso il medico curante su invito di quest’ultimo (Cass. 1593/98) cicli di cure termali ordinati dal medico (Cass. 8544/2001) Recarsi in farmacia (Trib. Milano 5/09/1990) a pag. 60 della dispensa
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ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO Sanzioni: - Assenza alla prima visita di controllo: perdita totale del trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia - Assenza alla seconda visita di controllo: riduzione del 50% del trattamento economico per i giorni successivi al 10° - Assenza alla terza visita di controllo: sospensione erogazione indennità INPS
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ATTIVITÀ DURANTE LA MALATTIA È ammessa purché non sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia e non pregiudichi il recupero fisico. In caso contrario il datore di lavoro potrà recedere per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede oltre agli obblighi di diligenza e fedeltà (Cass. 17128/2002)
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TRATTAMENTO ECONOMICO A carico del datore di lavoro: Le malattie dei lavoratori escluse dall'indennità INPS; I primi tre giorni (c.d. periodo di carenza); Tutte le festività ricadenti nel periodo di malattia per gli operai e gli apprendisti; Le festività cadenti di domenica per gli impiegati del Terziario e gli apprendisti impiegati; L'integrazione dell'indennità INPS secondo quanto previsto dal CCNL; a pag. 61 della dispensa
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TRATTAMENTO ECONOMICO A carico dell'INPS: Le indennità temporanee di malattia da erogarsi ai lavoratori aventi qualifica di operaio, salariato, nonché impiegato del settore terziario (art. 74, L. 833/78).
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APPRENDISTI A partire dal 1° gennaio 2007 la tutela per eventi di malattia comprende anche i lavoratori di cui all’art. 47 e segg. del D.Lgs. 276/2003
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TRATTAMENTO ECONOMICO Sono esclusi dall’erogazione dell’indennità a carico dell'INPS gli impiegati dei settori no commercio, i dirigenti, i lavoratori domestici, i dipendenti di partiti politici e associazioni sindacali, i dipendenti pubblici.
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TRATTAMENTO ECONOMICO L’indennità di malattia spetta dal 4° giorno di malattia (primi tre giorni definiti carenza). Il quarto giorno è computato dalla data di inizio di malattia dichiarata nel certificato medico e comunque non anteriore al giorno precedente a quello della visita medica.
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PAGAMENTO Datore di lavoro Il trattamento economico di malattia è corrisposto agli aventi diritto del datore di lavoro anche, di norma, quando le indennità temporanee sono a carico dell'INPS (art. 1, D.L. 663/79 - L. 33/80). Gli importi anticipati per conto dell'INPS sono conguagliati dal datore di lavoro, attraverso il mod. DM 10/2, con i contributi e le altre somme dovute allo stesso INPS.
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PAGAMENTO Pagamento diretto da parte dell'INPS: Operai agricoli a tempo determinato Lavoratori a tempo determinato per lavori stagionali Lavoratori a tempo determinato con meno di trenta giorni di anzianità presso l'azienda Lavoratori disoccupati o sospesi che non fruiscono della CIG Lavoratori dipendenti da impresa in procedura di fallimento
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PERIODI COPERTI DALL’INDENNITÀ L'indennità di malattia è dovuta per le giornate indennizzabili comprese in un periodo massimo di 180 giorni di malattia in un anno solare Nel periodo massimo di 180 giorni Sono compresiNon sono compresi Tutti i giorni di malattia, inclusi quelli per i quali l'indennità di malattia non è stata corrisposta, quindi anche: i giorni di carenza;i giorni festivi; i giorni non indennizzati per mancata o tardata certificazione. I giorni per maternità I giorni di infortunio sul lavoro e malattia professionale I giorni di malattia tubercolare I giorni di malattia causata da terzi per i quali l'INPS ha esperito, positivamente, l'azione di surroga
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I GIORNI INDENNIZZATI Per gli operai spetta per tutte le giornate feriali comprese nel periodo di malattia Per gli impiegati del terziario e per gli apprendisti spetta per tutte le giornate della settimana con esclusione delle festività nazionali cadenti di domenica.
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MISURA DELL’INDENNITÀ INPS Periodo Operai (compresi agricoli), apprendisti e impiegati Commercio Dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria non artigiani Dipendenti delle imprese dello spettacolo Lavoratori ricoverati che non abbiano familiari a carico Primi 3 giorni (carenza) non dovuta Dal 4° al 20° giorno 50,00%80,00%60,00% ridotta 2/5 Dal 21° al 180° giorno 66,66%80,00% ridotta 2/5
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LA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA QualificaRetribuzione Impiegati (terziario) Retribuzione lorda del mese precedente quello di inizio della malattia più rateo mensile degli emolumenti a carattere ricorrente (tredicesima, quattordicesima, altre mensilità aggiuntive, premi, ecc.) diviso 30. Qualora non vi fosse l'intero mese retribuito il divisore sarà dato dal numero delle giornate di lavoro prestate (incluse domeniche e festività) per la retribuzione corrente e dal valore 30 per il rateo delle mensilità aggiuntive Operai retribuiti ad ore Retribuzione lorda del mese (periodo di paga mensile) o delle 4 settimane (periodo di paga settimanale) immediatamente precedente l'inizio della malattia diviso il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite (in caso di settimana corta le seste giornate, anche se lavorate, si calcolano moltiplicando le giornate retribuite per il coefficiente 0,20) più il rateo mensile degli emolumenti a carattere ricorrente (tredicesima, premi ecc.) diviso 25 (per gli operai edili e i lavoratori ortofrutticoli e agrumari, in luogo del rateo delle mensilità aggiuntive, deve essere presa in considerazione la maggiorazione retributiva prevista dal CCNL)
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LA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA QualificaRetribuzione Operai retribuiti in misura fissa mensile Retribuzione lorda del mese diviso 26 più rateo mensile elementi ricorrenti diviso 25. In caso di mese non interamente lavorato vale quanto detto per gli operai retribuiti ad ore Lavoratori a domicilio Retribuzione lorda del mese precedente l'inizio della malattia, compresa la maggiorazione per gratifica natalizia - ferie - festività, ottenuta sommando le retribuzioni delle lavorazioni riconsegnate nel detto mese, diviso per il numero dei giorni di lavorazione intercorrenti tra la data di consegna e quella di riconsegna del lavoro (escluse domeniche) compresi nello stesso mese. Se una delle lavorazioni è stata consegnata in un mese diverso da quello previsto devono essere considerate le sole giornate cadenti nel mese della riconsegna a pag. 67 della dispensa
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LA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA QualificaRetribuzione Lavoratori per i quali sono stabiliti salari medi e convenzionali Retribuzione convenzionale media giornaliera del mese precedente stabilita per la categoria di appartenenza del lavoratore, rapportata, ove inferiore, al minimale contributivo vigente per la categoria ( INPS circ. n. 134414 AGO/45 del 1.3.84 ). La retribuzione di riferimento resta immutata nel corso dell'evento circ. n. 134386 AGO/83 del 6.4.82.
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INTEGRAZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO I CCNL fissano un’integrazione a carico del datore di lavoro. Per evitare che il lavoratore in malattia percepisca una retribuzione più alta rispetto a quella riferita alla prestazione lavorativa si utilizza la lordizzazione: poiché l'indennità INPS non è soggetta a contributi, questa viene aumentata figurativamente considerando l'incidenza che avrebbe la contribuzione stessa sulla somma erogata.
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LORDIZZAZIONE Esempio: Aliquota 9,19% a carico del dipendente; il coefficiente di lordizzazione si ottiene (anche) nel modo seguente: 100 – 9,19 = 90,81 100/90,81 = 1,1012 (coeff. di lordizzazione) Oppure Importo da lordizzare*100/(100-9,19)
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ESEMPIO DI PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MALATTIA Malattia dal: 22/10 AL 28/10 Periodo di retribuzione: dal 01/09/09 al 30/09/09 DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA: - IMPIEGATO A) retribuzione lorda per lavoro prestato nel periodo considerato € 1234,50:30 = € 41,15 B) rateo mensile lordo per gratifiche, premi, ferie non godute, ecc.€ 102,87:30 = € 3,43 OPERAIO - giornate lavorate e/o retribuite (dal Lunedì al Venerdì) 22 - seste giornate0,20 * 22 = 4,4 - TOTALE GIORNATE 22 + 4,4 = 26,4 a) retribuzione lorda per lavoro prestato nel periodo considerato€ 1255,91:26,40 = € 47,57 b) retribuzione lorda per gratifiche, premi, ferie non godute, ecc€ 102,87:25 = € 4,12 OPERAIO CON RETRIBUZIONE FISSA MENSILE A) retribuzione lorda per lavoro prestato nel periodo considerato € 1234,50:26 = € 47,48 B) rateo mensile lordo per gratifiche, premi, ferie non godute, ecc.€ 102,87:25 = € 4,12 } R.M.G. A + B €44,58 } R.M.G. A + B €51,69 } R.M.G. A + B €51,60
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ESEMPIO DI PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MALATTIA LIQUIDAZIONE: Retribuzione mensile: 1234,50 € giornaliera: 47,48 € oraria: 7,13584 € IMPIEGATO (settore commercio) Dal 1° al 3° giorno 100% : - carenza: 3*47,48=142,43 Dal 4° al 20° giorno 75% : - c/INPS: 3*(44,58*50%)= 66,87 lordizzazione: 66,87*1,1012=73,63 - c/ditta: 3*47,48=142,43*75%=106,83-73,63=33,20 Totale indennizzo = 142,43 + 66,87 + 33,20 = 242,50 € OPERAIO Dal 1° al 3° giorno 100% : - carenza: 16*7,13584=114,17 Dal 4° al 20° giorno 100% : - c/INPS: 3*(51,69*50%)= 77,54 lordizzazione: 77,54*1,1012=85,38 - c/ditta: 24*7,13584=171,26-85,38=85,88 Totale indennizzo = 114,17 + 77,54 + 85,38 = 277,09 € OPERAIO CON RETRIBUZIONE FISSA MENSILE Dal 1° al 3° giorno 100% : - carenza: 3*47,48=142,44 Dal 4° al 20° giorno 100% : - c/INPS: 3*(51,60*50%)= 77,40 lordizzazione: 77,40*1,1012=85,23 - c/ditta: 3*47,48=142,44-85,23=57,20 Totale indennizzo = 142,44 + 77,40 + 57,20 = 277,04 €
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CASI PARTICOLARI Lavoro a termine: Ai lavoratori pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermo restando il limite massimo di 180 giorni per anno solare. Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. (D.L. 12 settembre 1983, n. 463)
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CASI PARTICOLARI Part time Trattamento economico è riproporzionato alla retribuzione percepita e al numero di ore lavorate I lavoratori affetti da patologie oncologiche hanno diritto a trasformare il contratto da tempo pieno a part time (anche reversibile) – D.Lgs 61/2000, art 12 bis introdotto dal DLgs 276/2003
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Iscritti alla gestione separata INPS Dal 1/1/ 2007 anche tali lavoratori hanno diritto all’indennità di malattia, con pagamento diretto da parte dell’Inps La misura è pari al 50% di quella per loro attualmente prevista nei casi di degenza ospedaliera L’indennità giornaliera è riconosciuta solo per eventi superiori a 3 giorni, entro il limite massimo di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’ anno solare Requisiti: come per degenza ospedaliera
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COMPATIBILITÀ DELLA MALATTIA CON ALTRI ISTITUTI
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FERIE E MALATTIA Malattia insorta durante le ferie Malattia insorta prima delle ferie Se lo stato di malattia si protrae anche nel periodo di ferie si considera malattia Sospende il periodo di ferie se lo stato di malattia pregiudica la finalità delle ferie stesse (Corte Cost. 616/87 – Cass. S.U. 1947/98) In caso contrario, da provare a cura del datore di lavoro attraverso i controlli sanitari (INPS o ASL), la sospensione delle ferie non interviene L'effetto sospensivo delle ferie decorre dalla data diricevimento del certificato medico La data del ricevimento del certificato deve essere, dal datore di lavoro, tempestivamente comunicata all'INPS
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CASSA INTEGRAZIONE E MALATTIA Circolare INPS 82/2009 Malattia insorta prima della CIG Malattia insorta durante la CIG a zero ore Se tutti i lavoratori dello stesso reparto/ufficio sono sospesi: pagamento dell’integrazione salariale pagamento dell’indennità di malattia Viene erogata l’integrazione salariale Malattia insorta durante la CIG a orario ridotto pagamento dell’indennità di malattia
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SOPRAVVENUTA INIDONEITÀ E PREAVVISO Il preavviso di licenziamento (sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore) è soggetto a sospensione per sopravvenuta malattia del prestatore fino al termine dell'ultima prognosi riconosciuta dal sanitario, nei limiti del periodo di comporto. (Cass. 27.06.2003, n. 10272) La malattia del lavoratore al momento del licenziamento non incide sulla validità dell'atto di recesso ma solo temporaneamente, sulla sua efficacia. (Cass. 07.08.2008 n. 21375)
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Sospensione del rapporto di lavoro La malattia costituisce una causa sopravvenuta di impossibilità parziale della prestazione, che viene posta a carico del datore di lavoro, dal momento che non determina la risoluzione del rapporto, ma la sua sospensione Conservazione del posto di lavoro Durante la malattia il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore a causa della malattia stessa, per un periodo di tempo generalmente stabilito dai contratti collettivi (c.d. periodo di comporto) Licenziamento Durante la malattia è possibile il licenziamento per giusta causa non collegata alla malattia (Cass. 24.04.2008, n. 10706), o per cessazione dell'attività
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PERIODO DI COMPORTO Comporto secco Durata massima per un’unica malattia Disciplina particolare per lavoratori affetti da TBC Durata fissata dai CCNL (6 – 18 mesi) Comporto per sommatoria Più eventi morbosi intervallati da periodi di lavoro verificatesi entro un arco di tempo di riferimento
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CALCOLO DEL PERIODO DI COMPORTO Periodi computabili Giorni non lavorativi (sabato, domenica, festività infrasettimanali) che cadono nel periodo di assenza per malattia (Cass. 1.6.1992, n. 6599 ) Giorni di sciopero che cadono nel periodo di assenza per malattia (Cass. 12/08/1994, n. 7405) Assenze per cure termali retribuite fruite in periodo extraferiale
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CALCOLO DEL PERIODO DI COMPORTO Periodi non computabili Assenze per malattia imputabile al datore di lavoro (Cass. 7.04.2003 n. 5413) Assenze per malattia dell'invalido dovuta allo svolgimento di mansioni incompatibili con il suo stato (Cass. 20.3.1990, n. 2302 ) Le assenze per infortunio e malattia professionale Periodi di assenza di malattia a causa di gravidanza o puerperio (Art. 20 D.P.R. 1026/76) Ferie
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FORMA DEL LICENZIAMENTO Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è disciplinato dall'art. 2 della legge n. 604 del 1966 quanto alla forma dell'atto ed all'indicazione dei motivi del recesso e, conseguentemente, il datore di lavoro ha l'onere di indicare specificamente i giorni di assenza, se ciò sia chiesto dal lavoratore (Cass. 20.12.2002, n. 18199)
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TEMPESTIVITÀ DEL LICENZIAMENTO Nell'ipotesi di licenziamento del lavoratore per superamento del periodo di comporto, non è inoperante il criterio della tempestività del recesso, ma, difettando gli estremi dell'urgenza che si impongono nell'ipotesi di giusta causa, la valutazione del tempo decorso fra la data di detto superamento e quella del licenziamento - al fine di stabilire se la durata di esso sia tale da risultare oggettivamente incompatibile con la volontà di porre fine al rapporto - va condotta con criteri di minor rigore (Cass. 08.05.2003, n. 7047)
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COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO CCNL METALMECCANICA - Industria In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l’azienda entro il primo giorno di assenza ed inviare alla medesima entro due giorni dall’inizio dell’assenza il certificato medico attestante la malattia. L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicata nel certificato medico precedente. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata.
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CCNL COMMERCIO Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento e fermi restando gli obblighi di cui al precedente art. 164 il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 214 e 217 del presente contratto. Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt. 214 e 217 del presente contratto. COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO
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