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PubblicatoSebastiano Guerra Modificato 8 anni fa
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Il Capo II raggruppa la previgente normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, di cui al D.P.R. n. 164/1956 nonchè altre previsioni già contenute nel D.P.R. n. 547/1955.
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CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Articolo 105 - Attività soggette 1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Articolo 105 - Attività soggette 1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
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CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Articolo 106 - Attività escluse 1.Le disposizioni del presente capo, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota, non si applicano: a)ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; c) ai lavori svolti in mare. Articolo 106 - Attività escluse 1.Le disposizioni del presente capo, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota, non si applicano: a)ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; c) ai lavori svolti in mare.
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DEFINIZIONI Art.107 D.Lgs.81/08 e s.m.i. […] si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
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SEZIONE II Disposizioni carattere generale Luoghi di transito Art. 110 Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l’adozione di misure o cautele adeguate. Luoghi di transito Art. 110 Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l’adozione di misure o cautele adeguate.
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SEZIONE II Disposizioni carattere generale Art.111 Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota 1.Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a)priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota 1.Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a)priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
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SEZIONE II Disposizioni carattere generale Art.111 Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota 2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta. Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota 2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
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SEZIONE II Disposizioni carattere generale Art.114 Protezione dei posti di lavoro 1.Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali. 2.Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.
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SEZIONE II Disposizioni carattere generale Art.114 3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.
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SEZIONE II Disposizioni carattere generale Art.117 Lavori in prossimità di parti elettriche attive 1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
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SEZIONE II Disposizioni carattere generale Art.117 2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche.
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SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI Articolo 118 Splateamento e sbancamento 1. Nei lavori di Splateamento o sbancamento, se previsto l’accesso di lavoratori, eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. 2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.
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SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI Articolo 118 3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. 4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo. 5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.
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SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI Articolo 118 6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna. 7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all’esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.
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SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI Articolo 119 Pozzi, scavi e cunicoli 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno. 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri
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SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI Articolo 120 Deposito di materiali in prossimità degli scavi 1. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
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SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI Articolo 121 Presenza di gas negli scavi 1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
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SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI Articolo 121 2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.
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SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI Articolo 121 3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione. 4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
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SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI Articolo 121 5. Nei casi previsti dal commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori
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SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI Ambienti confinati per ambiente confinato si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri).
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Alcuni Esempi diAmbienticonfinati diAmbienticonfinati 1) Le stive delle navi 3) Serbatoi di Stoccaggio 13) CANALIZZAZIONI Varie 11) Le Vasche 10) I Tamburi di Miscelazione delle Autobetoniere 12) I DEPURATORI 9) Le FOSSE BIOLOGICHE 2) I SILOS 8) Le FOGNE 6) le canalizzazioni 5) I CONTAINER 4) Le CISTERNE 7) I TOMBINI
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SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI Ambienti confinati Naturalmente gli esempi citati non vogliono essere esaustivi degli infiniti casi che possono verificarsi. La normativa di riferimento fornisce un numero considerevole di definizioni, nessuna delle quali in grado, tuttavia, di essere esaustiva
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SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI Ambienti confinati In generale, l'approccio alla definizione di luogo confinato ha considerato tale qualsiasi ambiente che abbia almeno una delle seguenti caratteristiche: caratterizzato da difficoltà di accesso e/o di uscita; non progettato per la continua presenza di persone e lavoratori; si riscontrano al suo interno fattori di possibile insufficienza o difficoltà di aerazione naturale.
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SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI Ambienti confinati Secondo questa definizione, alcuni luoghi possono essere riconosciuti e classificati come spazi confinati di tipo permanente, ma esistono anche luoghi e ambienti di lavoro che possono diventare spazi confinati o durante la loro costruzione, fabbricazione o modifica successiva o durante semplici attività di manutenzione straordinaria/ordinaria.
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Ambienti confinati Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti: a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze; b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
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Ambienti confinati c) presenza di personale, come già accennato prima, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
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Ambienti confinati d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento.
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Ambienti confinati e) Le persone che operano in questi ambienti debbono essere appositamente informate ed addestrate all'uso di tutte le attrezzature utilizzate (con particolare attenzione ai rivelatori di gas), alle tecniche di pronto soccorso, alle precauzioni da prendere durante il lavoro e, se necessario, all'uso degli autorespiratori
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Ambienti confinati g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC); h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore; In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non e' ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni
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Ambienti confinati Sebbene sia stato ampiamente evidenziato come i luoghi confinati siano ambienti critici nei quali i pericoli sono spesso concorrenti nel generare il rischio, è possibile ipotizzare una loro classificazione sulla base di quello che statisticamente sembra essere il parametro di maggior criticità ovvero la disponibilità di aria respirabile.
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Ambienti confinati E’ possibile quindi classificare 3 livelli di rischio: aree confinate a basso rischio: sono ambienti all'interno dei quali le analisi strumentali condotte, unitamente alla verifica di un'adeguata ventilazione, permettono l'ingresso degli operatori senza dispositivi di protezione delle vie respiratorie; aree confinate a medio rischio: sono ambienti all'interno dei quali le analisi strumentali condotte e la verifica delle condizioni di aerazione hanno evidenziato un'esposizione a rischio accidentale a sostanze in concentrazione nota per gli operatori; esposizione potenzialmente controllabile con DPI filtranti, perché sempre accertata la presenza di ossigeno in concentrazione adeguata (superiore al 20%); aree confinate a elevato rischio: ambiente dove la ventilazione è insufficiente (ossigeno inferiore al 20%) e dove, a causa dei processi lavorativi in atto, la probabilità di accadimento di formazione di atmosfere pericolose è prevedibile ed elevata, in questi ambienti gli operatori possono accedere solo con dispositivi isolanti delle vie respiratorie.
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SEZIONE IV - PONTEGGI IN LEGNAME E ALTRE OPERE PROVVISIONALI N° 9 articoli (da art. 122 a art. 130) SEZIONE V - PONTEGGI FISSI N° 8 articoli (da art. 131a art. 138) SEZIONE VI - PONTEGGI MOVIBILI N° 2 articoli (da art. 139 a art. 140)
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SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE Articolo 141 - Strutture speciali 1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell'opera sia completamente assicurata.
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SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE Articolo 142 - Costruzioni di archi, volte e simili 1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo. 2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità. 3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente, devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli organi di vigilanza.
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SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE Articolo 145 - Disarmo delle armature 1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione. 2. E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.
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SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE Articolo 146 - Difesa delle aperture 1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. 2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio. 3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.
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SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE Articolo 147 - Scale in muratura 1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.
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SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE 2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali. 3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.
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SEZIONE VIII – DEMOLIZIONI Articolo 150 - Rafforzamento delle strutture 1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. 2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
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SEZIONE VIII – DEMOLIZIONI Articolo 151 - Ordine delle demolizioni 1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti. 2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
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SEZIONE VIII – DEMOLIZIONI Articolo 152 - Misure di sicurezza 1. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione. 2. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. 3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.
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SEZIONE VIII – DEMOLIZIONI Articolo 153 - Convogliamento del materiale di demolizione 1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. 2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. 3. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. 4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei. 5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.
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SEZIONE VIII – DEMOLIZIONI Articolo 154 - Sbarramento della zona di demolizione 1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti. 2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.
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LAVORI IN QUOTA
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Art.115 Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto 1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature. Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto 1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature.
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LAVORI IN QUOTA Art.115 Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto 3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. 4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta. Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto 3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. 4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.
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LAVORI IN QUOTA Art.116 Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro; f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell’organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all’articolo 111, commi 1 e 2. Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro; f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell’organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all’articolo 111, commi 1 e 2.
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LAVORI IN QUOTA Quando si possono effettuare con l’uso di funi L’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi è ammesso soltanto in circostanze in cui, secondo la valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro non risulta giustificato a causa della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare. I lavori temporanei in quota possono essere effettuati soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. I lavori devono essere programmati e sorvegliati in modo adeguato, onde poter immediatamente soccorrere il lavoratore collegato alle funi in caso di necessità. L’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi è ammesso soltanto in circostanze in cui, secondo la valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro non risulta giustificato a causa della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare. I lavori temporanei in quota possono essere effettuati soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. I lavori devono essere programmati e sorvegliati in modo adeguato, onde poter immediatamente soccorrere il lavoratore collegato alle funi in caso di necessità.
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LAVORI IN QUOTA Sistemi di accesso e posizionamento con funi Generalmente si tratta di lavori in cui l’operatore è direttamente sostenuto dalla fune, sia che si trovi sospeso completamente, sia che si trovi in appoggio sulla struttura, nella fase di accesso, durante il lavoro e nella fase di uscita dal luogo di lavoro, o comunque in una o più di queste fasi. Non devono essere considerati i casi in cui le funi sono parte integrante di altre attrezzature di lavoro, quali piattaforme sospese, o sono parte integrante di dispositivi di protezione individuale anticaduta. Generalmente si tratta di lavori in cui l’operatore è direttamente sostenuto dalla fune, sia che si trovi sospeso completamente, sia che si trovi in appoggio sulla struttura, nella fase di accesso, durante il lavoro e nella fase di uscita dal luogo di lavoro, o comunque in una o più di queste fasi. Non devono essere considerati i casi in cui le funi sono parte integrante di altre attrezzature di lavoro, quali piattaforme sospese, o sono parte integrante di dispositivi di protezione individuale anticaduta.
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LAVORI IN QUOTA Esempi di lavoro con funi Si riporta un elenco non esaustivo di lavori per i quali trova impiego il lavoro con funi: - Lavori su tetti e coperture di edifici. - Lavori su pareti di edifici e/o di strutture di costruzione. - Lavori su pareti e scarpate di strutture naturali. - Lavori su parti elevate di impianti. - Lavori su tralicci e pali. - Lavori su alberi di alto fusto. - Lavori in pozzi e luoghi profondi. Si riporta un elenco non esaustivo di lavori per i quali trova impiego il lavoro con funi: - Lavori su tetti e coperture di edifici. - Lavori su pareti di edifici e/o di strutture di costruzione. - Lavori su pareti e scarpate di strutture naturali. - Lavori su parti elevate di impianti. - Lavori su tralicci e pali. - Lavori su alberi di alto fusto. - Lavori in pozzi e luoghi profondi.
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LAVORI IN QUOTA Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a: Rischio da caduta dall’alto; Rischio da sospensione; Rischi ambientali; Rischi concorrenti I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a: Rischio da caduta dall’alto; Rischio da sospensione; Rischi ambientali; Rischi concorrenti
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LAVORI IN QUOTA Rischi concorrenti Rispetto al rischio grave di caduta dall’alto, la valutazione dei rischi dovrà tenere in considerazione l’eventuale esposizione, prevedendone adeguate misure di riduzione, a quei rischi di minor intensità, ma direttamente concorrenti all’innesco di una eventuale caduta, quali ad esempio: - scarsa aderenza delle calzature; - abbagliamento degli occhi; - rapido raffreddamento o congelamento; - riduzione di visibilità o del campo visivo; - colpo di calore o di sole; - insorgenza di vertigini e/o disturbi dell’equilibrio. Rispetto al rischio grave di caduta dall’alto, la valutazione dei rischi dovrà tenere in considerazione l’eventuale esposizione, prevedendone adeguate misure di riduzione, a quei rischi di minor intensità, ma direttamente concorrenti all’innesco di una eventuale caduta, quali ad esempio: - scarsa aderenza delle calzature; - abbagliamento degli occhi; - rapido raffreddamento o congelamento; - riduzione di visibilità o del campo visivo; - colpo di calore o di sole; - insorgenza di vertigini e/o disturbi dell’equilibrio.
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LAVORI IN QUOTA Riduzione Rischio di caduta dall’alto Elementi fondamentali ai fini del buon funzionamento di tutti i sistemi di prevenzione e di protezione contro la caduta dall’alto utilizzati nei lavori con funi, sono quelli legati alla capacità del lavoratore di saperli gestire con competenza e professionalità: - l’idoneità psico-fisica del lavoratore; - l’informazione e la formazione adeguate e qualificate del lavoratore, in relazione alle operazioni previste; - l’addestramento qualificato e ripetuto del lavoratore sulle tecniche operative, sulle manovre di salvataggio e sulle procedure di emergenza. Elementi fondamentali ai fini del buon funzionamento di tutti i sistemi di prevenzione e di protezione contro la caduta dall’alto utilizzati nei lavori con funi, sono quelli legati alla capacità del lavoratore di saperli gestire con competenza e professionalità: - l’idoneità psico-fisica del lavoratore; - l’informazione e la formazione adeguate e qualificate del lavoratore, in relazione alle operazioni previste; - l’addestramento qualificato e ripetuto del lavoratore sulle tecniche operative, sulle manovre di salvataggio e sulle procedure di emergenza.
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LAVORI IN QUOTA Riduzione Rischio di caduta dall’alto lavoro con funi Nei sistemi di lavoro con funi, il principio di riduzione del rischio di caduta dall’alto si basa sulla sua preventiva eliminazione tramite: - posizionamento stabile dell’operatore tramite la fune di lavoro; - spostamento controllato dell’operatore lungo la fune di lavoro; - protezione contro la caduta o il ribaltamento tramite la fune di sicurezza. Nei sistemi di lavoro con funi, il principio di riduzione del rischio di caduta dall’alto si basa sulla sua preventiva eliminazione tramite: - posizionamento stabile dell’operatore tramite la fune di lavoro; - spostamento controllato dell’operatore lungo la fune di lavoro; - protezione contro la caduta o il ribaltamento tramite la fune di sicurezza.
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LAVORI IN QUOTA Classificazione delle funi FUNE DI LAVORO: Fune principale per lo spostamento e il posizionamento dell’operatore nel lavoro con funi. FUNE DI SICUREZZA: Fune ausiliaria per la protezione dell’operatore contro la caduta e il ribaltamento FUNE DI EMERGENZA: Fune per l’eventuale intervento di emergenza in soccorso dell’operatore sospeso sulle funi. FUNE DI SERVIZIO: Fune destinata alla sola movimentazione di attrezzi e materiali che non possono essere trasportati direttamente dall’operatore
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LAVORI IN QUOTA Classificazione delle funi Posizionamento verticale con 2 corde: Una di posizionamento e spostamento, Una di sicurezza.
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LAVORI IN QUOTA Riduzione Rischio da sospensione cosciente Tenendo conto della valutazione dei rischi e in particolare in funzione della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico, deve essere previsto un sedile munito di appositi accessori. Tale sedile deve essere munito di adeguato sistema di appoggio per i piedi. Tenendo conto della valutazione dei rischi e in particolare in funzione della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico, deve essere previsto un sedile munito di appositi accessori. Tale sedile deve essere munito di adeguato sistema di appoggio per i piedi.
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LAVORI IN QUOTA Piano di Emergenza Deve essere predisposta, nell’ambito della valutazione dei rischi, una apposita procedura che preveda l’intervento di emergenza in aiuto dell’operatore sospeso sulle funi, che necessiti di assistenza o aiuto, da parte degli altri lavoratori. Ogni squadra di lavoro che effettua lavori con funi deve essere composta, per quanto riguarda il numero di lavoratori e alle loro capacità operative, in modo da poter garantire autonomamente l’intervento di emergenza in aiuto degli operatori sospesi sulle funi. Per garantire il soccorso dell’operatore in situazioni di emergenza, è indispensabile prevedere l’intervento necessario. Deve essere predisposta un’apposita procedura di allertamento del soccorso pubblico. Tale allertamento deve avvenire nel momento in cui viene inequivocabilmente appurata una situazione di emergenza o un incidente, e non all’insorgere di eventuali successive difficoltà. Deve essere predisposta, nell’ambito della valutazione dei rischi, una apposita procedura che preveda l’intervento di emergenza in aiuto dell’operatore sospeso sulle funi, che necessiti di assistenza o aiuto, da parte degli altri lavoratori. Ogni squadra di lavoro che effettua lavori con funi deve essere composta, per quanto riguarda il numero di lavoratori e alle loro capacità operative, in modo da poter garantire autonomamente l’intervento di emergenza in aiuto degli operatori sospesi sulle funi. Per garantire il soccorso dell’operatore in situazioni di emergenza, è indispensabile prevedere l’intervento necessario. Deve essere predisposta un’apposita procedura di allertamento del soccorso pubblico. Tale allertamento deve avvenire nel momento in cui viene inequivocabilmente appurata una situazione di emergenza o un incidente, e non all’insorgere di eventuali successive difficoltà.
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ALLEGATO XXI ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA E’ previsto per gli operatori (PREPOSTI) con funzione di sorveglianza dei lavori un corso di aggiornamento ogni cinque anni. L’aggiornamento, per la funzione specifica ha durata minima di 4 ore
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GLI OBBLIGHI DOCUMENTALI DA PARTE DEL COMMITTENTE, IMPRESE, COORDINATORE PER LA SICUREZZA
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Documentazione della Gestione aziendale della sicurezza Designazioni Designazione del Responsabile del S.P.P. Designazione degli Addetti del S.P.P. Designazione degli Addetti alla gestione delle emergenze Presa d’atto della avvenuta elezione o designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (anche territoriale)
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Documentazione della Gestione aziendale della sicurezza Rapporti con Enti Assicurativi Comunicazione annuale all’Inail del nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Comunicazione all’Inail e all’Ipsema degli infortuni con prognosi di guarigione di almeno 1 giorno (tranne quello dell’evento), a fini statistici e informativi Comunicazione all’Inail e all’Ipsema degli infortuni con prognosi di guarigione superiore a 3 giorni, a fini assicurativi
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Documentazione della Gestione aziendale della sicurezza Deleghe o nomine Eventuali deleghe per esecuzione di compiti e obblighi già in capo al datore di lavoro Eventuali incarichi a dirigenti Eventuali incarichi a preposti Eventuale nomina del Medico Competente
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Documentazione della Gestione aziendale della sicurezza Archivio dei verbali delle Riunioni Periodiche dei verbali/attestati di informazione dei lavoratori dei verbali/attestati di formazione dei lavoratori dei verbali/attestati di addestramento dei lavoratori dei verbali/attestati di formazione dei preposti dei verbali/attestati di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze dei verbali/attestati di formazione del R.S.P.P./datore di lavoro dei verbali/attestati di formazione del R.S.P.P./dipendente
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Documentazione della Gestione aziendale della sicurezza Archivio (continua) dei verbali/attestati di formazione degli Addetti del S.P.P. dei giudizi del medico competente circa idoneità/inidoneità dei lavoratori alla mansione specifica della documentazione attestante la conformità alle disposizioni del Decreto 81/2008 di macchine e attrezzature dei verbali di consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale ai lavoratori e al preposto dei verbali di consegna ai lavoratori e al preposto delle tessere personali di riconoscimento
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Titolo IV Piano di Sicurezza e Coordinamento L’impresa affidataria lo riceve (dal committente o dal responsabile dei lavori) prima di formulare l’offerta L’impresa affidataria lo valuta per gli impegni di sicurezza richiesti e per i costi della sicurezza riconosciuti L’impresa affidataria lo utilizza per redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza in modo complementare e di dettaglio L’impresa affidataria è tenuta ad attuarne il contenuto (per propri lavori) e a vigilare sulla sua applicazione da parte delle imprese subappaltatrici
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Titolo IV Piano di Sicurezza e Coordinamento L’impresa affidataria trasmette il proprio P.O.S. al coordinatore per l’esecuzione L’impresa affidataria può presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione del P.S.C. tese a migliorare la sicurezza L’impresa affidataria trasmette il P.S.C. a tutte le imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi L’impresa affidataria verifica i P.O.S. di tutte le imprese subappaltatrici e ne verifica la congruità con il proprio (entro 15 giorni) L’impresa affidataria trasmette i P.O.S. delle imprese subappaltatrici al coordinatore per l’esecuzione
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Titolo IV Piano di Sicurezza e Coordinamento L’impresa affidataria consulta il R.L.S. prima di accettare il P.S.C. Ogni impresa e lavoratore autonomo conserva in cantiere il P.S.C. e vi si attiene La mancata osservanza del contenuto del P.S.C. può comportare la sospensione dei lavori, l’allontanamento dell’impresa, la rescissione del contratto L’effettuazione di ogni azione deve essere documentata I contenuti minimi del P.S.C. e gli elementi per la stima dei costi della sicurezza sono determinati e contenuti all’interno dell’AllegatoXV
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Titolo IV Piano Operativo di Sicurezza La redazione del P.O.S. costituisce obbligo per tutti i datori di lavoro Deve essere riferito specificamente al singolo cantiere I contenuti minimi sono dati dall’Allegato XV La mancata osservanza del contenuto del P.O.S. può comportare la sospensione dei lavori, l’allontanamento dell’impresa, la rescissione del contratto
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Titolo IV Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio Obbligo di redigerlo da parte del datore di lavoro che si assume l’impegno di montare o smontare un Ponteggio Fisso I contenuti sono forniti all’Allegato XXII (attenzione al Disegno Esecutivo) Deve contenere l’indicazione dell’impresa tenuta ad effettuare le verifiche periodiche secondo le norme, le indicazioni del costruttore e tenuto conto dell’Allegato XIX (verifiche dei Ponteggi e degli Elementi)
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Titolo IV Autorizzazioni all’uso (libretti) dei Ponteggi fissi utilizzati in cantiere Verbali delle verifiche periodiche e straordinarie effettuate sui Ponteggi Fissi utilizzati in cantiere
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Titolo IV Attrezzature di lavoro - munite di Istruzioni d’Uso - Libretto di Manutenzione - Registro delle Manutenzioni - Registro dei Controlli (ove previsto)
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Titolo IV Attrezzature di lavoro Chiunque venda, noleggi, conceda in uso o locazione finanziaria un’attrezzatura di lavoro priva di marcatura CE, deve attestare, al momento della consegna, la rispondenza dell’attrezzatura alle specifiche norme di sicurezza (attestato a disposizione) Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro una attrezzatura di lavoro senza conduttore, deve attestarne, al momento della cessione, il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza (attestato a disposizione)
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Titolo IV Attrezzature di lavoro Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro una attrezzatura di lavoro senza conduttore deve acquisire e conservare una dichiarazione del datore di lavoro con l’indicazione dei lavoratori incaricati dell’uso dell’attrezzatura e della avvenuta formazione secondo le disposizioni del Decreto
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