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Principali Direttive di prodotto applicabili alle macchine maggio 2016

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Presentazione sul tema: "Principali Direttive di prodotto applicabili alle macchine maggio 2016"— Transcript della presentazione:

1 Principali Direttive di prodotto applicabili alle macchine maggio 2016

2 Principali direttive di prodotto applicabili alle macchine
Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) Direttiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione Direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione [dal 19 luglio 2016 Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione] Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto Alle macchine destinate ad entrare in contatto con gli alimenti si applica anche il REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

3 Direttiva Bassa tensione
Vecchia Direttiva Bassa Tensione Direttiva 2006/95/CE Recepimento italiano: resta valido il recepimento della Direttiva precedente 73/23/CEE Nuova Direttiva Bassa Tensione Direttiva 2014/35/UE Entrata in vigore: 20/04/2016 Le differenze con la precedente direttiva sono limitate e non riguardano gli aspetti sostanziali Cosa non cambia Campo di applicazione (ed esclusioni) Obiettivi di sicurezza Procedura di valutazione della conformità

4 Direttiva Bassa tensione Principali novità
Nuovi obblighi per il rappresentante autorizzato, l'importatore ed il distributore del materiale elettrico. L’importatore indica sul materiale elettrico il suo nome e indirizzo. Spetta all'importatore accertare che il fabbricante extra UE abbia preparato la documentazione tecnica. Importatori e distributori si accertano che: il materiale rechi la marcatura CE e sia accompagnato dalla documentazione e dalle informazioni richieste; le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità del materiale. Dichiarazione di conformità UE: contenuti più dettagliati e un modello dal nuovo quadro legislativo.

5 Direttiva Compatibilità Elettromagnetica
Vecchia Direttiva Compatibilità Elettromagnetica Direttiva 2004/108/CE Recepimento italiano: D.Lgs. n. 194 del 06/11/2007 Nuova Direttiva Compatibilità Elettromagnetica Direttiva 2014/30/UE Entrata in vigore: 20/04/2016 Le differenze con la precedente direttiva sono limitate e non riguardano gli aspetti sostanziali Cosa non cambia Campo di applicazione (ed esclusioni) Obiettivi di sicurezza

6 Direttiva Compatibilità Elettromagnetica Principali novità
Nuovi obblighi per il rappresentante autorizzato, l'importatore ed il distributore degli apparecchi. L’importatore indica sull’apparecchio il suo nome e indirizzo. Spetta all'importatore accertare che il fabbricante extra UE abbia preparato la documentazione tecnica. Importatori e distributori si accertano che: L’apparecchio rechi la marcatura CE e sia accompagnato dalla documentazione e dalle informazioni richieste; le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità dell’apparecchio. Dichiarazione di conformità UE: contenuti più dettagliati e un modello dal nuovo quadro legislativo. Sono aggiornati gli interventi previsti per l’organismo notificato chiamato ad effettuare la certificazione UE del tipo, opzione ancora percorribile dal fabbricante.

7 Direttiva PED Direttiva PED Direttiva 97/23/CE
Recepimento italiano: D.Lgs. n.93 del 25/02/2000 Nuova direttiva PED Direttiva 2014/68/UE Entrata in vigore: 19/07/2016 Recepimento italiano: D.Lgs. n. 26 del 15/02/2016 L’articolo 13 «Classificazione delle attrezzature a pressione» della direttiva 2016/68/UE è entrato in vigore il 1° giugno 2015 senza recepimento italiano! Cosa non cambia Requisiti essenziali (allegato I), se non per piccole variazioni Campo di applicazione (ed esclusioni) Tabelle di classificazione della attrezzature (allegato II)

8 Direttiva PED Principali cambiamenti
Organizzazione del documento Rispetto alla versione precedente è variata la struttura del documento, variando di conseguenza i riferimenti incrociati ad articoli, paragrafi, allegati ecc. Classificazione dei fluidi (articolo 13) La nuova direttiva recepisce il regolamento CLP (CE 1272/2008) per la classificazione delle sostanze chimiche (entrato in vigore il 1° giugno 2015) In caso di riclassificazione di un fluido, potrebbe essere necessario cambiare la tabella di riferimento da utilizzare per la classificazione delle attrezzature Operatori economici (capo 2) – Fabbricanti, importatori, distributori e rappresentanti autorizzati Prima trattati solo nelle definizioni, ora è dedicato loro l’intero capo 2, per una migliore definizione di ruoli e responsabilità. Ridistribuzione delle responsabilità agli operatori economici coinvolti. Moduli per le procedure di valutazione della conformità (Allegato III) Sono stati modificati i moduli. Oltre a variazioni di pura nomenclatura, vengono modificati: alcuni requisiti del Sistema di Gestione Qualità degli operatori economici coinvolti documentazione tecnica (compare il fascicolo tecnico e l’obbligo della valutazione dei rischi) alcuni requisiti di rintracciabilità dei prodotti/clienti Dichiarazione di conformità (Allegato IV) Modificato il nome in dichiarazione di conformità UE e modifica delle informazioni che deve riportare il documento

9 Direttiva ATEX Vecchia Direttiva ATEX Direttiva 94/9/CE
Stretta relazione con la Direttiva per la classificazione dei luoghi con pericoli di esplosione 1999/92/CE Recepimento italiano: DPR n. 126 del 23/03/1998 Nuova Direttiva ATEX Direttiva 2014/34/UE Entrata in vigore: 20/04/2016 Cosa non cambia Requisiti essenziali (allegato II), se non per piccole variazioni Campo di applicazione, se non per l’inclusione esplicita dei «componenti» Gruppi e categorie di apparecchi (allegato I)

10 Direttiva ATEX Principali cambiamenti
Organizzazione del documento Rispetto alla versione precedente è variata la struttura del documento, variando di conseguenza i riferimenti incrociati ad articoli, paragrafi, allegati ecc. Definizioni Aggiunte dal NQL (nuovo quadro legislativo) Operatori economici (capo 2), fabbricanti, importatori, distributori e rappresentanti autorizzati Prima trattati solo nelle definizioni, ora è dedicato loro l’intero capo 2, per una migliore definizione di ruoli e responsabilità. Ridistribuzione delle responsabilità agli operatori economici coinvolti. Moduli per le procedure di valutazione della conformità (allegato III÷IX) Allineamento terminologico ai moduli del NQL secondo la decisione 768/2008/CE (articoli e allegati) Dichiarazione di conformità (allegato IV) Modificato il nome in dichiarazione di conformità UE e modifica delle informazioni che deve riportare il documento Marchio EX Inclusione esplicita anche nell'articolato della direttiva insieme al marchio CE Organismi notificati Requisiti più dettagliati, tratti dal NQL


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