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INTERNET E DIRITTO L’AVVOCATO E L’UTILIZZO DI INTERNET.

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Presentazione sul tema: "INTERNET E DIRITTO L’AVVOCATO E L’UTILIZZO DI INTERNET."— Transcript della presentazione:

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2 INTERNET E DIRITTO

3 L’AVVOCATO E L’UTILIZZO DI INTERNET

4 Decreto Legge 138/2011 Articolo 3 (omissis) g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attivita' professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

5 Articolo 17 codice deontologico ART. 17 – Informazioni sull’attività professionale. L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell’Ordine. Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale (art. 9 dovere di segretezza). L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano. Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione. In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa. I. Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati. II. E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi

6 Articolo 17 bis codice deontologico Introdotto con Delibera del CNF il 27.01.2006 ART. 17 bis – Modalità dell’informazione. L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare: - la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria; - il Consiglio dell'Ordine presso il quale e iscritto ciascuno dei componenti lo studio; - la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato. - il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.

7 Articolo 17 bis (seconda parte) Può indicare: - i titoli accademici; - i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari; - l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori; - i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente; - le lingue conosciute; - il logo dello studio; - gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; - l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato;

8 Articolo 17 bis (terza parte) L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui e espresso. Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma. Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.

9 Struttura del sito web Home (descrizione generica attività) Home Dove siamo (location ed eventuali sedi secondarie, foto, ecc.) Dove siamo Responsabile (dati del titolare, polizza, P. IVA, titoli e CV; eventualmente: staff - legale ed amministrativo - ) Responsabile Materie trattate (NB: attenzione a non violare il divieto di pubblicità elogiativa) Materie trattate Consulenza legale online (divieto di consulenza gratuita, trasparenza sul costo e sui tempi della consulenza, indicazione del mezzo di pagamento, indicazione tariffe - secondo tariffario o con parcellazione oraria -, informativa sulla privacy; necessaria predisposizione apposito software) Consulenza legale online Contatti (recapiti ed orari di studio) Contatti Clienti (eventuale: con divieto di citare i nomi dei singoli clienti, ma con possibilità di fare riferimento alla tipologia di clientela – es: istituti bancari, consumatori, agenzie di viaggi, multinazionali, ecc - ) Clienti Sito segnalato da (eventuale – per alcuni si tratta di pubblicità elogiativa) Sito segnalato da Privacy policy – (politica di trattamento dei dati personali ed informazioni su eventuale copyright sul sito web) Privacy policy

10 Realizzazione sito web Realizzato da: Web master (programmatore se si richiedono pagine dinamiche ed interattive) Tempi di realizzazione: variabili; aumenta in funzione della complessità, della tecnologia utilizzata, dei contenuti e delle eventuali traduzioni del testo (da 3 giorni a 60 giorni) Costi da €. 300 a 10.000 Tecnologia: HTML o FLASH

11 Adempimenti comunicazione Consiglio dell’Ordine (no autorizzazione) registrazione dominio (ed eventuali varianti) comunicazione del dominio ai motori di ricerca acquisto antivirus (consigliato) Acquisto casella di posta correlata al sito (es: info:studiolegalerossi.it)

12 HTML e FLASH (differenze) I siti in flash sono quelli con le soluzioni grafiche più creative ed accattivanti per i visitatori, e per questo spesso risultano anche quelli preferiti da un pubblico che ama l’aspetto “estetico” del web. I siti in Html sono sicuramente meno fantasiosi graficamente e più statici I siti web in flash, sono più complicati da aggiornare, perché richiedono modifiche di intere parti di programma, costringendo spesso a riscrivere il tutto. I siti in html invece sono modificabili in un tempo decisamente minore, tutte le volte che si rende necessario, quasi come se fossero un documento di word. Aggiornare e modificare un sito in flash è piuttosto complicato; dunque può rivelarsi più costoso perché l’avvocato è costretto a rivolgersi di volta in volta al consulente (programmatore) o all’agenzia da cui ha ottenuto il sito. Aggiornare un sito web in html è piuttosto semplice e può provvedervi direttamente l’avvocato o il suo staff. Ultimo ragguaglio và fatto in termini di reperibilità e posizionamento del sito. I siti in flash infatti sono per definizione meno “ricercati” da google e dagli altri motori di ricerca, dunque è sconsigliabile, per quanto gradevole ed accattivante possa risultare un sito in flash, non utilizzare questo tipo di linguaggio nel caso in cui l’azienda, o il suo brand, non siano ancora molto conosciuti. google

13 Siti Web e Portali “Sito internet” è un termine molto generico che si usa per identificare un software che attraverso la rete internet permette la visualizzazione di informazioni, immagini video e quant’altro. Esso è strutturato appositamente per rappresentare una specifica attività. “Portale”: un portale è un particolare sito web strutturato per gestire una quantità rilevante di dati; di solito non viene creato per soluzioni aziendali ma piuttosto per community. E’ necessariamente dotato di un area amministrativa da cui gli utenti autorizzati possono inserire costantemente contenuti, creare nuove pagine, inserire o cambiare foto, filmati.

14 La Rivista on line Il portale giuridico, spesso viene confuso con “rivista on line”. Le riviste, come ogni altra tipologia di pubblicazione, sono soggette alla normativa sul diritto d'autore. I periodici sono ulteriormente regolamentati dalla Legge 8 febbraio 1948 n. 47 e dalla Legge 5 agosto 1981 n. 416. Questa ultima è stata integrata dalla L. 7 marzo 2001 n. 62, che introduce il concetto di 'pubblicazioni elettroniche periodiche', equiparando queste ultime alle pubblicazioni cartacee sia negli obblighi sia nella tutela. Per la pubblicazione di una rivista, quindi, secondo la normativa nazionale, sono necessarie: L'iscrizione del direttore responsabile negli elenchi speciali La nomina di un direttore responsabile (può anche essere un avvocato) Attribuzione codice ISSN Periodicità nella pubblicazione La registrazione della rivista presso la cancelleria del Tribunale Civile

15 Il Direttore della Rivista on line L'iscrizione del direttore responsabile negli elenchi speciali. L'art. 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'Ordinamento della professione di giornalista permette l'iscrizione negli Elenchi Speciali annessi all'Albo dei giornalisti a chi pur non esercitando l'attività di giornalista, assume la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.

16 Il codice ISSN delle riviste L'ISSN è l'acronimo di "International Standard Serial Number", o Numero internazionale normalizzato delle pubblicazioni in serie. Il codice è attribuito alle pubblicazioni in serie, cioè quelle pubblicazioni registrate su qualsiasi supporto, edite in parti successive, generalmente dotate di designazione numerica o cronologica, che si intende pubblicare senza limite di tempo. Questa definizione esclude tutte le opere destinate ad essere pubblicate in un numero definito di parti e con durata temporale predeterminata. l'ISSN viene attribuito anche alle pubblicazioni elettroniche. Un ISSN può essere attribuito a ogni pubblicazione in serie qualunque sia il suo supporto (CD-ROM, supporto magnetico, pubblicazione in linea DVD, DVX,). Il criterio fondamentale che definisce una pubblicazione in serie è quello che le parti che la compongono vengano pubblicate in successione, sotto lo stesso titolo, per un periodo di tempo non limitato a priori. l'ISSN è solo un numero di identificazione. I numeri ISSN sono assegnati in modo progressivo dai Centri nazionali ISSN.

17 Il Portale Giuridico Requisiti: 1) contenuto a carattere non direttamente pubblicitario 2) mancanza del requisito della periodicità 3) assenza di un direttore responsabile (solo direttore scientifico) 4) molteplicità e diversità di tipologia di dati ed informazioni contenute (varie sezioni, interazione con l’utente, sistemi di login, blog, forum, video, ecc) 5) assenza di ISSN 6) Solitamente viene aggiornato di continuo e non con cadenza fissa periodica; il materiale viene “versato” sul portale mano mano che si rende disponibile

18 Il portale Giuridico (informazioni necessarie) Titolo del portale: Descrizione: portale informativo, senza fini di lucro, diretto alla divulgazione di informazioni e di opinioni in materia di ______ Responsabile del dominio e del sito: Avv. ________- il sito è direttamente riconducibile all'avvocato ________ e rispetta pertanto ogni disposizione di legge anche sotto il profilo della corretta osservanza dell'articolo 17 bis del codice deontologico forense. Sede di "hosting" fisico del server su cui è pubblicato: ______ Dominio: www.______________- Web Master: ______________

19 Il portale Giuridico (informazioni necessarie) Marchio: (eventuale) Internet Service Provider: Natura: senza fini di lucro e non avente il carattere della periodicità Pubblicazione: on line Sede Operativa: Via __________________ Nota: Il presente sito non rappresenta una testata giornalistica e non è pertanto soggetto alle leggi sull'editoria. Non si garantisce l'esattezza e la completezza dei contenuti. Non siamo responsabili dell'uso improprio da parte di terzi, del presente

20 La Pubblicità dell’avvocato Limiti decoro e dignità verità elogio

21 PUBLBICITA’ ELOGIATIVA - VIETATO - A) “uno dei più esperti” - B) “lo studio che fa per te” - C) “studio leader” - D) “strategia vincente” - E) “altissima percentuale cause vinte” - F) “approccio vincente” - G) “uno dei più prestigiosi” - H) “premiato nel ___, come migliore studio ….. “ - I) “la soluzione a portata di click” - L) “lo Studio ____, non è il solito studio legale” - M) “opera dal ____ con successo” - N) “altamente qualificato” - NB: Molte delle suddette affermazioni, devono essere valutare nel contesto globale del sito

22 VERITA’ VIETATE - Affermazioni palesemente false e non veritiere - - Affermazioni poco credibili (salvo prova contraria) ad esempio: - - “studio di due giovani avvocati di 30 anni il cui sito dichiara: “enorme esperienza” oppure “studio con sedi in 20 Nazioni” - - “studio particolarmente esperto in ………… “ - vengono citate praticamente tutte le materie – - - “studio collegato con il Tribunale”

23 Dignità e Decoro - - Si tratta di un principio generale che deve sovraintendere all’esercizio della professione nel suo insieme e non solo con riferimento alla pubblicità - Ovviamente riferito al singolo comportamento e non al soggetto - - I comportamenti vietati sono quelli che in un particolare momento storico e nell’ambito di una professione peculiare come quella forense, determinato un danno o un rischio di danno per l’intera classe forense.

24 Dignità e Decoro La dignità può definirsi come lo stato o la condizione di chi è o si rende meritevole del massimo rispetto. Il decoro è la coscienza della propria dignità, che si riflette nell'aspetto e negli atteggiamenti, anche qui, soprattutto, in ambito professionale. L’elogio: è inconcepibile una forma di pubblicità personale che non sia (quanto meno indirettamente) elogiativa.

25 Altre forme di pubblicità (no web) Inserimento all’interno di directory specifiche Organizzazione di eventi / convegni / conferenze (pubblicità indiretta) Partecipazione a trasmissioni televisive (sempre nel rispetto di altri canoni: decoro, segretezza, articolo 18, ecc) Rilascio interviste ad organi di stampa (vedi prescrizioni del codice deontologico) Attività editoriale

26 Il Marchio dello Studio Legale Marchio denominativo / figurativo Logo Perche registrare un marchio Classificazione di Nizza (classe oggetto di tutela: n. 45 servizi giuridici Costi Tempistica NB ancora poco comune

27 Informazioni di deposito Data deposito: 00 ____ 2010 N. Registrazione: Data Registrazione: Titolo: _______________ law firm Descrizione :il marchio e' costituito dalla dicitura ________- in colore nero e da una immagine raffigurante la lettera ___f" di colore bianco sovrapposta ad un quadrato di colore nero. Colore: nessuna rivendicazione (opppure: ___________), Tipo Domanda Presentata primo deposito Richiedente : ____________- Domicilio elettivo: ____________________________ Indirizzo: ____________________________________ Classi Codice Elenco prodotti o servizi: 45 servizi giuridici

28 Network Avvocati (accaparramento di clientela ?) Network di professionisti (associazione temporanea in partecipazione dei singoli professionisti. In tal caso affinchè non si configuri l’accaparramento di clientela è necessario che il singolo professionista che si occupa del singolo caso, non corrisponda alcunché al “network”. In caso di corresponsione di una somma al “network” esso fungerebbe da mediatore).

29 Network costituiti in srl Stesso problema relativo all’accaparramento di clientela Pubblicità all’interno del sito (violazione indiretta dell’articolo 17 bis del codice deontologico) Messaggio promozionale: a volte può violare il principio che impone all’avvocato di informare i terzi nei limiti della dignità e del decoro.

30 I siti web dinamici (c.d. “quasi portali”) SITO PROFESSIONALE + INFORMAZIONI GIURIDICHE Ottimo strumento pubblicitario Vantaggi: a) Rende più agevole il posizionamento b) Contenuti interessanti (anche sotto il profilo scientifico, favoriscono l’approccio del cliente) c) Possibilità di effettuare consulenza a distanza d) Forme agevolate di pagamento della consulenza

31 Ancora sui quasi portali … Svantaggi a) costo b)necessità di aggiornamento costante c) spesso di non facile navigazione

32 Studio legale Santini ©


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