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PubblicatoAlessandra Coppola Modificato 8 anni fa
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DSA I.C. OSTRA
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LEGGE N. 170/10 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico I punti fondamentali per le scuole (in nove articoli) 1. riconoscimento e definizione di DSA (art. 1) 2. finalità della legge (artt.1 e 2) 3. diagnosi e individuazione precoce (Protocolli regionali) (art.3) 4. formazione dei docenti e dirigenti scolastici (art.4) 5. misure educative e didattiche di supporto e valutazione (art.5) 6. misure per i familiari (art.6)
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Art. 1 - DEFINIZIONI DI DSA dislessia: difficoltà nell'imparare a leggere - decifrazione dei segni linguistici - correttezza e rapidità della lettura disgrafia: difficoltà nella realizzazione grafica disortografia: difficoltà nella transcodifica discalculia: difficoltà - negli automatismi del calcolo - nell’elaborazione dei numeri
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MANIFESTAZIONE E PRESENZA DI DSA I DSA si manifestano - in presenza di capacità cognitive adeguate - in assenza di patologie neurologiche - in assenza di deficit sensoriali I DSA - possono sussistere separatamente o insieme - possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana Nell'interpretazione delle definizioni si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.
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Art. 2 - Finalità A. diritto all'istruzione B. successo scolastico, formazione adeguata, sviluppo delle potenzialità C. ridurre i disagi relazionali ed emozionali D. verifica e valutazione adeguate E. preparazione insegnanti, sensibilizzazione genitori F. diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi G. comunicazione e collaborazione famiglia-scuola-ASL H. eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito I. sociale e professionale.
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Art. 3. - Diagnosi è effettuata dal Servizio Sanitario Nazionale è comunicata dalla famiglia alla scuola le regioni in cui il Servizio sanitario nazionale non è in grado di garantire la diagnosi specialistica possono ricorrere a strutture accreditate nell’ambito delle proprie risorse la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia per gli studenti che continuano a presentare difficoltà dopo adeguate attività di recupero
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INDIVIDUAZIONE PRECOCE: le scuole (comprese le scuole dell'infanzia) devono attivare interventi tempestivi sulla base di protocolli regionali (art.7) per individuare i casi sospetti di DSA previa apposita comunicazione alle famiglie interessate tale individuazione non è una diagnosi di DSA
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Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto Gli studenti con DSA hanno diritto (anche a livello universitario) a provvedimenti DISPENSATIVI E COMPENSATIVI
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Le istituzioni scolastiche (nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente) garantiscono: a) - una didattica individualizzata e personalizzata (forme flessibili di lavoro scolastico b) - strumenti compensativi: disponibilità di tabelle mezzi di apprendimento alternativi tecnologie informatiche - misure dispensative : dispensa da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere
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c) lingue straniere: strumenti compensativi che favoriscano - la comunicazione verbale - ritmi graduali di apprendimento - possibilità dell'esonero ove risulti utile d) adeguate forme di verifica e di valutazione - esami di Stato Tali misure devono essere periodicamente monitorate
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STRUMENTI COMPENSATIVI MISURE DISPENSATIVE D.M. n. 5669 del 12/07/2011 Le linee guida allegate al decreto indicano esempi di: a) STRUMENTI COMPENSATIVI: - Tabella dei mesi - Tabella dell’alfabeto e dei vari caratteri - Tavola pitagorica - Tabella delle misure - Tabella delle formule geometriche - Calcolatrice - Registratore - Computer con programmi di video- scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale - Ecc.
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b) MISURE DISPENSATIVE (“valutando l’entità e il profilo della difficoltà in ogni singolo caso”): - Dispensa dalla lettura ad alta voce - Dispensa dalla scrittura veloce sotto dettatura - Dispensa dall’uso del vocabolario - Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline (ecc.) Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta e sostituzione della prova con un colloquio equipollente. Esonero dall’insegnamento delle lingue straniere: solo casi di particolare gravità senza rilascio del diploma di licenza - Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e studio a casa - Organizzazione di interrogazioni programmate - Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.
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D.P.R. 122/09 regolamento per la valutazione degli alunni Art. 10 del DPR 122/09: Valutazione degli alunni con (DSA) 1. Per gli alunni con certificazione di DSA la valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive - anche in sede di esame – Nell'attività didattica e nelle prove di esame sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 2. Nel diploma finale non è fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
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LEGGE REGIONALE N. 32 del 19/11/2012 La Regione Marche ha approvato la Legge regionale n. 32 di attuazione della Legge 170/10. In tale Legge viene definito il percorso per l’accreditamento delle strutture private abilitate a rilasciare la certificazione di DSA. La stessa stabilisce che fino al completamento del percorso le diagnosi di DSA sono rilasciate dai soggetti che provvedono alla diagnosi alla data di entrata in vigore della legge.
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