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PubblicatoCorinna Molinari Modificato 8 anni fa
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C OMUNIONE L EGALE A LLA LUCE DELLA L EGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55 SSM
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Legge 55 del 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi cd. Divorzio breve E NTRATA IN VIGORE : 26 M AGGIO 2015
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A RTICOLO 1 Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi.» sono sostituite dalle seguenti:,, A RTICOLO 2 A RTICOLO 3 1. All’articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente: « Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato …». 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data. L EGGE D IVORZIO C ODICE C IVILE D IRITTO TRANSITORIO
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S ESSIONE 1 Il regime patrimoniale della famiglia
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I L REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA I N MANCANZA DI DIVERSA CONVENZIONE, IL REGIME PATRIMONIALE È QUELLO DELLA COMUNIONE LEGALE (159 CC ) conferisce ai coniugi uguali poteri di cogestione e uguali diritti sugli acquisti (BIANCA) Non c’è coincidenza tra il momento dello scioglimento, al quale si ricollega la cessazione del regime di comunione, e quello della divisione, che determina concretamente il venir meno della contitolarità dei coniugi nei diritti sui beni che ne formano oggetto Cessa il regime di comunione Viene meno la contitolarità dei diritti sui beni Art. 191 c.c. Art. 194 c.c.
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S CIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE Rapporti successivi Separazione dei beni: gli acquisti saranno personali dell’uno e dell’altro coniuge Rapporti anteriori Comunione Ordinaria: diritto potestativo a richiedere la divisione dei beni
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Comunione Legale E’ una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei Comunione Ordinaria E’ una comunione con quote, nella quale i comproprietari sono soggetti alle regole di diritto comune di cui all’art. 1110 c.c.
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C AUSE DI « SCIOGLIMENTO » DELLA COMUNIONE LEGALE (191 C. P. C.) Dichiarazione di assenza coniuge Dichiarazione di morte presunta coniuge Annullamento del matrimonio Divorzio o Separazione Fallimento di uno dei coniugi Mutamento convenzionale
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S ESSIONE 2 Cessazione del regime della comunione legale
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C ESSAZIONE DELLA C OMUNIONE L EGALE F INO AL 25 M AGGIO 2016 D AL 26 MAGGIO 2016
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S CIOGLIMENTO DELLA C OMUNIONE Art. 191 cc VECCHIO TESTO 1. La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi. Art. 191 cc Nuovo TESTO 1. La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi. 2. Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione
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R EGIME ANTERIORE C ORTE C OST. N. 795 DEL 1988 cessava: in caso di separazione giudiziale, ex nunc con il passaggio in giudicato della sentenza; in caso di separazione consensuale, ex nunc con la definitività del decreto di omologazione (S ERVETTI, Lo scioglimento della comunione legale, in Il nuovo diritto di famiglia, Trattato diretto da F ERRANDO, II, Rapporti personali e patrimoniali, Bologna, 2008, 618).
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S EPARAZIONE G IUDIZIALE Scioglimento della comunione Dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione S EPARAZIONE CONSENSUALE Scioglimento della comunione dalla definitività del decreto di omologa Regime precedente alla l. 55/2015 Regime successivo alla l. 55/2015 S EPARAZIONE G IUDIZIALE S EPARAZIONE CONSENSUALE la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati la comunione tra i coniugi si scioglie alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale (purché omologato)
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Ancora una volta: negoziazione assistita??? Nulla l’art. 191 c.c. prevede per il caso in cui la separazione intervenga a mezzo di accordo concluso dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile oppure a seguito di convenzione di negoziazione. La Legge 162 del 2014, tuttavia, prevede che questi accordi “tengono luogo dei provvedimenti giudiziali” che sostituiscono e, dunque, dovrebbe ritenersi che essi producano, proprio in quanto “equivalenti alle separazioni consensuali”, (tutti) gli effetti delle medesime, inclusi quelli di cui all’art. 191 comma II c.c.
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S EPARAZIONE G IUDIZIALE la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati S EPARAZIONE CONSENSUALE la comunione tra i coniugi si scioglie alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale (purché omologato) Regime successivo alla l. 55/2015 N EGOZIAZIONE ASSISTITA A CCORDI C / O U FFICIALE DI S TATO C IVILE dalla sottoscrizione dell’accordo, purchè i coniugi si ripresentino dopo 30 giorni dall’Ufficiale di Stato civile per la conferma dalla data certificata per i procedimenti ex lege 162/14 (purché il PM abbia autorizzato/dato nulla osta)
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C ONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE Rilascia Autorizzazione I L PM C ONCEDE IL N ULLA O STA La DATA di riferimento per tutti gli EFEFTTI GIURIDICI È quella CERTIFICATA nell’accordo La DATA di riferimento per tutti gli EFEFTTI GIURIDICI È quella CERTIFICATA nell’accordo
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nei soli casi di: Separazione consensuale o Divorzio su domanda congiunta L’Ufficiale dello stato civile Invita i coniugi a comparire di fronte a sé (non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo) L’omessa comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo La DATA di riferimento per tutti gli EFEFTTI GIURIDICI È quella dell’accordo (poi confermato) La DATA di riferimento per tutti gli EFEFTTI GIURIDICI È quella dell’accordo (poi confermato)
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NEGOZIAZIONE Accordo separazione Sottoscrizione Davanti agli Avvocati PM Autorizza Nulla Osta P ROBLEMI IN PUNTO DI EFFICACIA : IMMEDIATA O DIFFERITA ? SEMPLIFICAZIONE Accordo separazione Sottoscrizione Davanti all’ufficiale Stato Civile CONFERMA Dopo 30 giorni Provvedimento del PM e CONFERMA davanti al Sindaco sono CONDIZIONI LEGALI di EFFICACIA Ma di che tipo????
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P ROBLEMI IN PUNTO DI EFFICACIA : IMMEDIATA O DIFFERITA ? C ONDIZIONE S OSPENSIVA La comunione legale CESSA, con decorrenza dalla DATA dell’accordo, ma in attesa dei provvedimenti ex lege, l’efficacia resta sospesa C ONDIZIONE R ISOLUTIVA La comunione legale CESSA, immediatamente, con decorrenza dalla DATA dell’accordo, ma i provvedimenti ex lege, risolvono ogni effetto se negativi «art. 191 c.c.: «Purché Omologato» Purché introduce una proposizione cd. CONDIZIONATA che equivale a: SOLTANTO SE… A MENO CHE…
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«L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione» Alla luce del nuovo art. 191 c.p.c., l’ordinanza assunta dal Presidente all’udienza ex art. 708 c.p.c. deve essere comunicata, a cura della Cancelleria, all’ufficiale dello Stato Civile affinché questi possa procedere all’annotazione dello scioglimento della comunione. Un’interpretazione funzionale della disposizione, al fine di evitare gravosi incombenti su Cancellerie e Ufficiali dello Stato Civile, dovrebbe, però, condurre a ritenere necessario questo adempimento solo là dove tra i coniugi sussista il regime di comunione legale, non dovendosi, quindi, comunicare l’ordinanza se il regime sussistente tra i coniugi è quello della separazione dei beni.
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D IRITTO INTERTEMPORALE Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.
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1. E FFICACIA RETROATTIVA Scioglimento della comunione Dall’ordinanza ex art. 708 c.p.c. emessa nei giudizi pendenti 2. E FFICACIA RETROATTIVA LIMITATA Scioglimento della comunione Dal 26 maggio 2015 Tesi per l’art. 191 c.c. Tesi preferibile 3. E FFICACIA N ON RETROATTIVA Si applica ma SOLO per le ordinanze ex art. 708 cpc depositate DOPO il 26 maggio 2015
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Trib. Milano, sez. IX civ., 3 giugno 2015 Per effetto della legge 55 del 2015, il nuovo art. 191 comma II c.c., in materia di cessazione della comunione legale, si applica a tutte le ordinanze presidenziali ex art. 708 c.p.c. pronunciate dal 26 maggio 2015 in poi, a prescindere dal fatto che il processo sia stato iscritto in data anteriore; la norma, però, non ha effetto retroattivo riguardo, invece, alle ordinanze pronunciate in data anteriore al 26.5.2015 (art. 11 prel.)
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O BERTO G., «Divorzio breve», separazione legale e comunione legale tra coniugi in www.giacomooberto.com «se nel corso di una separazione giudiziale, iniziata prima della riforma (…) con un’autorizzazione a vivere separati non «munita» (per essere stata emanata prima della riforma del 2015 sul «divorzio breve») dell’effetto ora descritto dalla norma in esame, le parti decidessero di pervenire ad una separazione consensuale, non vi sarebbe ragione per non applicare l’effetto predetto, a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di separazione consensuale».
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O RIENTAMENTO SUPERATO (C ASS. C IV. 4351/2003) Il passaggio in giudicato della separazione è PRESUPPOSTO PROCESSUALE (quindi deve sussistere al momento della domanda) N UOVO ORIENTAMENTO (C ASS. C IV. 4757 DEL 2010) Il passaggio in giudicato della separazione è CONDIZIONE DELL’AZIONE (quindi deve sussistere al momento della decisione) La Novella incide sulle ipotesi di cumulo processuale? Proponibilità della domanda di cessazione della comunione legale nel corso del giudizio?
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«l’art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi»; conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, lo scioglimento della comunione, il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2009 n. 11828, Cass. Civ., Sez. I, 22 ottobre 2004 n. 20638). NON proponibile l’azione di scioglimento nel giudizio di separazione/divorzio: la novella non ha inciso sulle norme di riferimento Cass. civ., sez. I, sentenza 8 settembre 2014 n. 18870 (Pres. Luccioli, est. San Giorgio)
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Regime ex art. 40 c.p.c. APPLICABILE IN TOTO La questione relativa alla IMPROPONIBILITA’ / INAMMISSIBILITA’ della domanda di divisione/cessazione deve essere SOLLEVATA D’UFFICIO (se non ci sono eccezioni di parte) ENTRO LA PRIMA UDIENZA ( OSSIA L ’ UDIENZA DAVANTI AL G IUDICE I STRUTTORE, SALVO NON L ’ ABBIA GIÀ RILEVATA IL P RESIDENTE ) A T T E N Z I O N E
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letti e applicati gli artt. 40, 1010, c.p.c. S OLLEVA d’ufficio, sin da ora, la questione relativa alla inammissibilità delle domande proposte dalle parti, in violazione della disciplina legale di cui all’art. 40 c.p.c.
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S ESSIONE 3 Questioni controverse
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Quid juris in caso di riconciliazione dopo la separazione? SI RIPRISTINA AUTOMATICAMENTE LA COMUNIONE LEGALE (C ASS. 11418/98) R ESTA UN REGIME DI SEPARAZIONE E I CONIUGI POSSONO STIPULARE UNA APPOSITA CONVENZIONE S I RIPRISTINA SU D OMANDA DEI CONIUGI LA COMUNIONE LEGALE
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Quid juris in caso di riconciliazione dopo la separazione? O RIENTAMENTO PREVALENTE : SI RIPRISTINA LA COMUNIONE LEGALE (C ASS. 18619/2003) P ROBLEMA : M ANCA UN REGIME DI PUBBLICITÀ LEGALE !
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Ripristino della comunione legale E FFETTI INTERNI si ripristina automaticamente tra i coniugi, una volta rimossa con la riconciliazione la causa di scioglimento della comunione, quel regime di comunione originariamente adottato, esclusa ovviamente ogni retroattività per gli acquisti effettuati durante il periodo di separazione E FFETTI ESTERNI Il regime non può essere opposto ai terzi che hanno acquistato in buona fede, a titolo oneroso, dal coniuge che risultava unico ed esclusivo titolare dell'immobile alienato
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