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G. la rocca - corso di diritto civile 1 La rescissione Configurazione generale.

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Presentazione sul tema: "G. la rocca - corso di diritto civile 1 La rescissione Configurazione generale."— Transcript della presentazione:

1 g. la rocca - corso di diritto civile 1 La rescissione Configurazione generale

2 g. la rocca - corso di diritto civile2 La rescissione elementi Compressione della libertà contrattuale di una parte Stato di pericolo Stato di bisogno Inadeguatezza dello scambio contrattuale “condizioni inique” (art. 1447) “sproporzione tra le prestazioni” (art. 1448) Approfittamento della debolezza dell’altra parte Consapevolezza dello stato di pericolo “approfittamento” dello stato di bisogno

3 g. la rocca - corso di diritto civile3 La rescissione Cass. civ., 20-11-1990, n. 11179. Cass. civ., 20-11-1990, n. 11179. La norma dell’art. 1447 (contratto concluso in istato di pericolo) e dell’art. 1448 (azione generale di rescissione per lesione) c.c. non sono applicabili, neppure in via analogica, alle dimissioni, che costituiscono un atto unilaterale del lavoratore non implicante alcuna prestazione in favore del datore di lavoro. La norma dell’art. 1447 (contratto concluso in istato di pericolo) e dell’art. 1448 (azione generale di rescissione per lesione) c.c. non sono applicabili, neppure in via analogica, alle dimissioni, che costituiscono un atto unilaterale del lavoratore non implicante alcuna prestazione in favore del datore di lavoro.

4 g. la rocca - corso di diritto civile4 La rescissione Benché i precedenti storici della rescissione debbano essere cercati nell’influenza cristiana sul tardo diritto romano e nell’insegnamento di Tommaso d’Aquino sul “giusto prezzo”, la rescissione non è confliggente col paradigma liberale del contratto presente in larga parte del codice Benché i precedenti storici della rescissione debbano essere cercati nell’influenza cristiana sul tardo diritto romano e nell’insegnamento di Tommaso d’Aquino sul “giusto prezzo”, la rescissione non è confliggente col paradigma liberale del contratto presente in larga parte del codice

5 g. la rocca - corso di diritto civile 5 La rescissione Contratto concluso in stato di pericolo

6 g. la rocca - corso di diritto civile6 La rescissione “Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata. “Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata. Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata” Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata”

7 g. la rocca - corso di diritto civile7 La rescissione 1. Nesso di causalità tra contratto e necessità di escludere il pericolo 2. “condizioni inique” squilibrio tra le prestazioni 3. Minaccia alla “persona” (v. infatti slide) 4. Consapevolezza della controparte

8 g. la rocca - corso di diritto civile8 La rescissione T. Spoleto, 05-05-1990. T. Spoleto, 05-05-1990. L’eventualità di una ipotetica procedura fallimentare del venditore (di una farmacia) non configura lo stato di pericolo di danno che comporta la rescissione del contratto di compravendita concluso a condizioni inique a norma dell’art. 1447 c.c. (indipendentemente dalla prescrizione della relativa azione di rescissione per lesione) L’eventualità di una ipotetica procedura fallimentare del venditore (di una farmacia) non configura lo stato di pericolo di danno che comporta la rescissione del contratto di compravendita concluso a condizioni inique a norma dell’art. 1447 c.c. (indipendentemente dalla prescrizione della relativa azione di rescissione per lesione)

9 g. la rocca - corso di diritto civile 9 La rescissione Azione generale di rescissione

10 g. la rocca - corso di diritto civile10 La rescissione “Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto (c. 1462). “Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto (c. 1462). 2. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. 2. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. 3. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. 3. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. 4. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori (c. 1469). 4. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori (c. 1469). 5. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione (c. 763, 764, 1964, 1970, 2922 2 )” 5. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione (c. 763, 764, 1964, 1970, 2922 2 )”

11 g. la rocca - corso di diritto civile11 La rescissione Cass. civ., sez. I, 13-02-2009, n. 3646. Cass. civ., sez. I, 13-02-2009, n. 3646. L’azione generale di rescissione per lesione prevista dall’art. 1448 c.c. richiede la simultanea presenza di tre requisiti: l’eccedenza di oltre la metà della prestazione rispetto alla controprestazione, l’esistenza di uno stato di bisogno - inteso non come assoluta indigenza, ma come una situazione di difficoltà economica che incida sulla libera determinazione a contrarre e costituisca, quindi, il motivo dell’accettazione della sproporzione tra le prestazioni da parte del contraente danneggiato - e, l’aver, infine, il contraente avvantaggiato tratto profitto dall’altrui stato di bisogno di cui era consapevole L’azione generale di rescissione per lesione prevista dall’art. 1448 c.c. richiede la simultanea presenza di tre requisiti: l’eccedenza di oltre la metà della prestazione rispetto alla controprestazione, l’esistenza di uno stato di bisogno - inteso non come assoluta indigenza, ma come una situazione di difficoltà economica che incida sulla libera determinazione a contrarre e costituisca, quindi, il motivo dell’accettazione della sproporzione tra le prestazioni da parte del contraente danneggiato - e, l’aver, infine, il contraente avvantaggiato tratto profitto dall’altrui stato di bisogno di cui era consapevole

12 g. la rocca - corso di diritto civile12 La rescissione Elementi: Elementi: 1. Stato di bisogno 2. Sproporzione ultra dimidium tra le prestazioni (lesione) 3. approfittamento

13 g. la rocca - corso di diritto civile13 La rescissione bisogno bisogno

14 g. la rocca - corso di diritto civile14 La rescissione Cass. civ., sez. II, 01-02-2010, n. 2328. Cass. civ., sez. II, 01-02-2010, n. 2328. In tema di rescissione del contratto per lesione, il requisito dello stato di bisogno, richiesto dall’art. 1448 c.c., non va necessariamente inteso come assoluta indigenza, essendo sufficiente ad integrarlo anche una contingente situazione di difficoltà economica, per carenza di liquidità, tale da non consentire di far fronte ad impegni di pagamento con mezzi normali e da incidere sulla libera determinazione a contrarre; l’accertamento di tale requisito costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (nella specie la suprema corte ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza impugnata, che aveva considerato idoneo a configurare lo stato di bisogno, rilevante ai fini dell’art. 1448 c.c., anche una carenza di liquidità determinata dal comportamento irresponsabile e dispendioso del soggetto danneggiato) In tema di rescissione del contratto per lesione, il requisito dello stato di bisogno, richiesto dall’art. 1448 c.c., non va necessariamente inteso come assoluta indigenza, essendo sufficiente ad integrarlo anche una contingente situazione di difficoltà economica, per carenza di liquidità, tale da non consentire di far fronte ad impegni di pagamento con mezzi normali e da incidere sulla libera determinazione a contrarre; l’accertamento di tale requisito costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (nella specie la suprema corte ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza impugnata, che aveva considerato idoneo a configurare lo stato di bisogno, rilevante ai fini dell’art. 1448 c.c., anche una carenza di liquidità determinata dal comportamento irresponsabile e dispendioso del soggetto danneggiato)

15 g. la rocca - corso di diritto civile15 La rescissione lesione lesione

16 g. la rocca - corso di diritto civile16 La rescissione I valori sui quali va calcolata la lesione sono quelli di mercato nel tempo e nel luogo in cui concretamente le parti hanno contrattato I valori sui quali va calcolata la lesione sono quelli di mercato nel tempo e nel luogo in cui concretamente le parti hanno contrattato ATTENZIONE: ATTENZIONE: Art. 1448 3 : “La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta”

17 g. la rocca - corso di diritto civile17 La rescissione “l’altra ha approfittato per trarne vantaggio” “l’altra ha approfittato per trarne vantaggio”

18 g. la rocca - corso di diritto civile18 La rescissione Cass. civ., sez. II, 22-12-2003, n. 19625. Cass. civ., sez. II, 22-12-2003, n. 19625. In tema di azione di rescissione ultra dimidium, la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’approfittamento dello stato di bisogno della controparte, pur non richiedendo la prova di una specifica attività diretta a promuovere o a concludere il contratto, postula comunque che la conoscenza dello stato di bisogno altrui, costituendo uno stimolo psicologico a contrattare, abbia determinato nell’acquirente il consapevole proposito di avvantaggiarsi della situazione in cui versava la controparte In tema di azione di rescissione ultra dimidium, la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’approfittamento dello stato di bisogno della controparte, pur non richiedendo la prova di una specifica attività diretta a promuovere o a concludere il contratto, postula comunque che la conoscenza dello stato di bisogno altrui, costituendo uno stimolo psicologico a contrattare, abbia determinato nell’acquirente il consapevole proposito di avvantaggiarsi della situazione in cui versava la controparte

19 g. la rocca - corso di diritto civile19 La rescissione Cass. civ., sez. II, 06-03-2007, n. 5133. Cass. civ., sez. II, 06-03-2007, n. 5133. … per stabilire se risultino integrati gli estremi della lesione nella compravendita di un immobile occorre … tener presente … che non è richiesta la prova di una specifica attività posta in essere dal contraente avvantaggiato allo scopo di promuovere o sollecitare la conclusione del contratto, occorrendo unicamente che, dall’istruzione della causa, emerga una situazione tale da far ritenere, attraverso una motivata valutazione complessiva, che la conoscenza dello stato di bisogno della controparte abbia costituito la spinta psicologica a contrarre. … per stabilire se risultino integrati gli estremi della lesione nella compravendita di un immobile occorre … tener presente … che non è richiesta la prova di una specifica attività posta in essere dal contraente avvantaggiato allo scopo di promuovere o sollecitare la conclusione del contratto, occorrendo unicamente che, dall’istruzione della causa, emerga una situazione tale da far ritenere, attraverso una motivata valutazione complessiva, che la conoscenza dello stato di bisogno della controparte abbia costituito la spinta psicologica a contrarre.

20 g. la rocca - corso di diritto civile20 La rescissione La lesione può sostituirsi allo “approfittamento” fino a dedurre questo da quella ? La lesione può sostituirsi allo “approfittamento” fino a dedurre questo da quella ? Ci si può provare Ci si può provare

21 g. la rocca - corso di diritto civile21 La rescissione Rescissione e contratto aleatorio Rescissione e contratto aleatorio

22 g. la rocca - corso di diritto civile22 La rescissione Cass. civ., sez. II, 30-08-2004, n. 17399. Cass. civ., sez. II, 30-08-2004, n. 17399. Tenuto conto che nel contratto aleatorio è incerto - al momento della stipulazione - il rapporto fra il sacrificio e il vantaggio derivante dal negozio, la vendita del diritto di usufrutto è un contratto commutativo, atteso che il valore del diritto, seppure con valutazione probabilistica, è determinato in modo obiettivo sulla base di coefficienti rapportati alla vita dell’usufruttuario e secondo un meccanismo stabilito dalla legge Tenuto conto che nel contratto aleatorio è incerto - al momento della stipulazione - il rapporto fra il sacrificio e il vantaggio derivante dal negozio, la vendita del diritto di usufrutto è un contratto commutativo, atteso che il valore del diritto, seppure con valutazione probabilistica, è determinato in modo obiettivo sulla base di coefficienti rapportati alla vita dell’usufruttuario e secondo un meccanismo stabilito dalla legge

23 g. la rocca - corso di diritto civile23 La rescissione prescrizione prescrizione

24 g. la rocca - corso di diritto civile24 La rescissione Art. 1449: “L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto (c. 7633); ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'art. 2947. Art. 1449: “L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto (c. 7633); ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'art. 2947. 2. La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l'azione è prescritta” 2. La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l'azione è prescritta”

25 g. la rocca - corso di diritto civile25 La rescissione ATTENZIONE: la locuzione “conclusione del contratto” deve essere interpretata nel senso che la prescrizione decorre dal momento in cui la parte lesa ha subito il pregiudizio, ossia dal momento in cui il contratto è stato eseguibile (es.: non in pendenza di termini o condizioni) ATTENZIONE: la locuzione “conclusione del contratto” deve essere interpretata nel senso che la prescrizione decorre dal momento in cui la parte lesa ha subito il pregiudizio, ossia dal momento in cui il contratto è stato eseguibile (es.: non in pendenza di termini o condizioni)

26 g. la rocca - corso di diritto civile26 La rescissione Cass. civ., sez. III, 23-11-2000, n. 15139. Cass. civ., sez. III, 23-11-2000, n. 15139. La rescissione del contratto preliminare che non sia stata fatta valere in via di azione, nel termine di un anno dalla sua conclusione, può essere chiesta dal venditore nel giudizio promosso dall’acquirente con la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, poiché il pregiudizio derivante dallo squilibrio delle prestazioni, che è allo stato potenziale nel contratto preliminare, diviene attuale solo quando la parte che vi ha interesse chiede che sia concluso alle stesse condizioni il contratto definitivo La rescissione del contratto preliminare che non sia stata fatta valere in via di azione, nel termine di un anno dalla sua conclusione, può essere chiesta dal venditore nel giudizio promosso dall’acquirente con la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, poiché il pregiudizio derivante dallo squilibrio delle prestazioni, che è allo stato potenziale nel contratto preliminare, diviene attuale solo quando la parte che vi ha interesse chiede che sia concluso alle stesse condizioni il contratto definitivo

27 g. la rocca - corso di diritto civile27 La rescissione Effetti nei confronti dei terzi Effetti nei confronti dei terzi

28 g. la rocca - corso di diritto civile28 La rescissione Art. 1452 c.c.: “La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione” Art. 1452 c.c.: “La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione”

29 g. la rocca - corso di diritto civile29 La rescissione La riduzione ad equità La riduzione ad equità

30 g. la rocca - corso di diritto civile30 La rescissione Art. 1450 c.c.: “Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità” Art. 1450 c.c.: “Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità”

31 g. la rocca - corso di diritto civile31 La rescissione Natura: Natura: negozio unilaterale della parte non lesa, di fronte al quale la parte lesa non può che accettare Formulabile in sede giudiziale e stragiudiziale

32 g. la rocca - corso di diritto civile32 La rescissione Cass. civ., 06-12-1988, n. 6630. Cass. civ., 06-12-1988, n. 6630. L’offerta di modificare un contratto rescindibile in modo da ricondurlo ad equità (art. 1450 c.c.) costituisce una dichiarazione di volontà negoziale che può essere formulata anche con domanda giudiziale, purché riconducibile alla parte mediante sottoscrizione dell’atto contenente la relativa dichiarazione o con la sottoscrizione della procura speciale ad litem al difensore, apposta a margine od in calce dell’atto medesimo (fattispecie in cui il giudice del merito aveva ritenuto inefficace l’offerta contenuta nell’atto di riassunzione del processo, sottoscritto dal procuratore in base a procura rilasciata a margine; la suprema corte, nel cassare la sentenza impugnata, ha enunciato il principio di cui in massima) L’offerta di modificare un contratto rescindibile in modo da ricondurlo ad equità (art. 1450 c.c.) costituisce una dichiarazione di volontà negoziale che può essere formulata anche con domanda giudiziale, purché riconducibile alla parte mediante sottoscrizione dell’atto contenente la relativa dichiarazione o con la sottoscrizione della procura speciale ad litem al difensore, apposta a margine od in calce dell’atto medesimo (fattispecie in cui il giudice del merito aveva ritenuto inefficace l’offerta contenuta nell’atto di riassunzione del processo, sottoscritto dal procuratore in base a procura rilasciata a margine; la suprema corte, nel cassare la sentenza impugnata, ha enunciato il principio di cui in massima)

33 g. la rocca - corso di diritto civile33 La rescissione ATTENZIONE: se l’iniziativa per la riduzione ad equità è assunta dalla parte lesa, la controparte non è tenuta ad accettare. Se accetta, si forma un contratto midificativo del precedente.

34 g. la rocca - corso di diritto civile34 La rescissione Contenuto dell’atto: Contenuto dell’atto: Deve essere tale da ristabilire l’equilibrio tra le prestazioni

35 g. la rocca - corso di diritto civile35 La rescissione Cass. civ., 08-02-1983, n. 1046. Cass. civ., 08-02-1983, n. 1046. In tema di rescissione di un contratto di compravendita per lesione ultra dimidium, il supplemento del prezzo a carico del compratore, per la riduzione ad equità del contratto stesso, secondo la previsione dell’art. 1450 c.c., mediante una somma che copra la differenza fra il valore del bene all’atto della costituzione del rapporto ed il corrispettivo allora pattuito, integra un debito di valore, il quale deve essere adeguato in relazione alla svalutazione monetaria sopravvenuta, e comporta inoltre la corresponsione degli interessi legali a titolo compensativo dalla data della stipulazione. In tema di rescissione di un contratto di compravendita per lesione ultra dimidium, il supplemento del prezzo a carico del compratore, per la riduzione ad equità del contratto stesso, secondo la previsione dell’art. 1450 c.c., mediante una somma che copra la differenza fra il valore del bene all’atto della costituzione del rapporto ed il corrispettivo allora pattuito, integra un debito di valore, il quale deve essere adeguato in relazione alla svalutazione monetaria sopravvenuta, e comporta inoltre la corresponsione degli interessi legali a titolo compensativo dalla data della stipulazione.


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