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PubblicatoMatteo Graziano Modificato 8 anni fa
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Aggiornamento sull’acquisizione da parte del Comune di Genova di alcuni beni facenti parte della confisca “CANFAROTTA” disposta dal Tribunale di Genova (M.P. 11/09).” 1
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La c.d. «Confisca Canfarotta» A Genova e particolarmente nel Centro storico si trova la quasi totalità dei beni immobiliari confiscati alla famiglia Canfarotta, attualmente amministrati dall’Agenzia dei beni confiscati alla criminalità organizzata: si tratta della più grande confisca mai operata nel Nord Italia per numero di beni. In tutto 115 immobili, 96 dei quali situati sul territorio genovese. Analizzando il dettaglio emerge un quadro piuttosto omogeneo, sia per le caratteristiche dei beni (valore economico, superficie, condizione), sia per la loro ubicazione. Il 78% degli immobili è nel Centro Storico, con punte del 100% nel caso dei negozi e dei magazzini; solo il 21% è situato in altri quartier della città. Tra le aree del Centro Storico, il territorio nel quale insistono la maggior parte dei beni è il Sestiere della Maddalena, che conta il 43% degli immobili totali e il 55% di quelli che insistono nel centro Storico; per quanto riguarda le abitazioni, vi si trovano i due terzi. 2
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Attività svolta dall’amministrazione Tavolo tecnico Aprile 2014 : si costituisce un tavolo di lavoro tecnico composto dalla Direzione patrimonio, Direzione legalità e diritti, Direzione politiche sociali. Insieme al nuovo coadiutore, nominato dall’ANBSC e alla società RigeNova (che nel 2010 aveva svolto autonomamente una prima analisi del compendio immobiliare) il tavolo ha prodotto una prima raccolta di dati e informazioni sullo stato degli immobili. Luglio 2014: l’attività del tavolo tecnico si è interrotta, non potendo trovare soluzioni percorribili in assenza di fonti di finanziamento finalizzate all’avvio di una perizia aggiornata e completa. 3
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Mandato per avvio studio di fattibilità luglio 2015: la Direzione servizi civici, legalità e diritti, con D.D. n.2015-178 affida il mandato alla società RigeNova per l’esecuzione dello studio di fattibilità relativo al solo complesso degli immobili confiscati situati nel sestiere della Maddalena. Ottobre /novembre 2015 : l’ ANBSC invia le prime richieste di manifestazione d’interesse per i soli immobili liberi, 45 in totale. Aprile 2016 : RigeNova conclude lo studio di fattibilità sui beni confiscati. 4
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I beni immobili (art. 48 c.3, lett. C D.lgs.159/2011) possono essere assegnati al Comune ove sono siti, il quale può: amministrarli direttamente con finalità istituzionali o sociali, assegnarlo in concessione sulla base di apposita convenzione, con criteri di evidenza pubblica, a comunità, enti, associazioni di enti locali, organizzazioni di volontariato, comunità terapeutiche di recupero tossicodipendenti, associazioni di protezione ambientale, destinare i beni non assegnati a finalità di lucro, reimpiegando i proventi per finalità sociali 5
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Disposizioni normative di interesse legge n.109 del 7 marzo 1996 che introduce il riutilizzo ai fini sociali dei beni confiscati Il riferimento normativo circa l'assegnazione e la destinazione dei beni confiscati è il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" di cui al D.Lgs n. 159 del 06/09/2011, poi modificato con legge n.228/2012 e n.119/2013. Vi sono poi i regolamenti che disciplinano l'attività dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, approvati con DPR nn. 233, 234 e 235 del 15/12/2011. 6
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Disposizioni normative di interesse La destinazione dei beni confiscati è disposta dall'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata L'Agenzia adotta il provvedimento di destinazione entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso, del provvedimento definitivo di confisca (art.47 del Codice). Il termine è prorogabile di 90 giorni per i casi "particolarmente complessi“ A seguito della confisca i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi (art. 45), fatte salve eventuali procedure attivate da terzi creditori ai sensi del titolo IV del codice per crediti preesistenti al sequestro. Tutti i crediti erariali (procedure Equitalia etc.) si estinguono per confusione legge di stabilità 228/2012 che ai commi 194 e ss dispone che sui beni destinati e assegnati non vi sono gravami iscrizioni e/o trascrizioni 7
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L’ANBSC Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata Istituita con D.L. 4 febbraio, n.4, convertito il legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n.50 Ha sede principale a Reggio Calabria e sedi secondarie a Roma, Milano, Palermo Napoli; A capo dell’ANBSC è nominato un Prefetto ( Direttore in carica: Prefetto Umberto Castiglioni);è’ costituita da Consiglio direttivo, Collegio dei revisori, Ufficio di staff. 8
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FUNZIONI DELL’ ANBSC Importanti compiti riconducibili a due fasi del processo di gestione dei beni ( art.38) 1) 1. LA FASE GIUDIZIARIA ( fino al decreto di confisca di primo grado) 2) 2. LA FASE AMMINISTRATIVA ( dopo il decreto di confisca di primo grado) 9
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Il NUCLEO DI SUPPORTO L’ANBSC per le attività connesse all’amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati, può avvalersi delle prefetture territorialmente competenti. La circolare 11003/2011 dell’ANBSC, istituisce i Nuclei di supporto presso le Prefetture “ di cui dovranno far parte non solo i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, delle strutture giudiziarie, della Camera di Commercio, dell’Agenzia del Demanio nonché delle Agenzie fiscali, ma anche, in relazione alle specifiche tematiche da affrontare, i rappresentanti degli enti territoriali del mondo del volontariato, nonché delle categorie professionali o di altri settori ritenuti utili a raggiungimento dell’obiettivo”. 10
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