La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

RESPONSABILITÀ TOUR OPERATOR Corte di Cassazione sezione III Civile Sentenza 21 gennaio – 8 maggio 2015 n. 9317 Presidente Petti – Relatore Sestini.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "RESPONSABILITÀ TOUR OPERATOR Corte di Cassazione sezione III Civile Sentenza 21 gennaio – 8 maggio 2015 n. 9317 Presidente Petti – Relatore Sestini."— Transcript della presentazione:

1 RESPONSABILITÀ TOUR OPERATOR Corte di Cassazione sezione III Civile Sentenza 21 gennaio – 8 maggio 2015 n. 9317 Presidente Petti – Relatore Sestini

2 LA MASSIMA Deve essere esclusa la responsabilità del Tour Operator per i danni occorsi ad un viaggiatore nel corso di un’escursione (nella specie, caduta da un dromedario) allorché sia accertato che si sia limitato a svolgere un ruolo di mera intermediazione nell’acquisto dell’escursione stessa.

3 I SOGGETTI COINVOLTI Francorosso s.p.a. (Alpitour s.p.a.) CLIENTETOUR OPERATOR S.G.

4 IL FATTO FrancorossoS.G. Acquista un pacchetto da Escursione «L’avventura del deserto» (organizzata dall’agenzia La Tunisie Voyages ) include Il programma prevedeva esclusivamente : Viaggio in fuoristrada Pernottamento in tenda

5 IL FATTO FrancorossoS.G. Escursione nel deserto tunisino su dromedario Acquista da terzi operanti in loco consiglia S.G. riporta dei danni a seguito di una caduta da dromedario, durante l’escursione nel deserto, e conviene in giudizio la Francorosso s.p.a. per essere risarcito.

6 IL FATTO La Corte rigetta il ricorso di S.G. il quale è tenuto a pagare le spese di lite in seguito a soccombenza.

7 IL FATTO 1° GRADO 2° GRADO 3° GRADO Viene accolta la domanda di S.G. dalla Corte territoriale (17 marzo 2009) La Corte di Appello di Bologna riforma la decisione di 1° grado e nega il risarcimento S.G. ricorre alla Corte di Cassazione

8 LE MOTIVAZIONI - 1 Violazione e falsa applicazione dell’art. 133, co. 1 e 2 c.p.c.: S.G. insiste sulla tardività dell’appello a fronte di una doppia attestazione di deposito (la prima «scritta di pugno dal giudice», la seconda sottoscritta dal Cancelliere), rendendo impossibile l’impugnazione della sentenza. Solo quella sottoscritta dal Cancelliere è valida per valutare la tempestività dell’impugnazione; Non sussiste una duplicità di attestazioni. S.G. Corte d’Appello

9 LE MOTIVAZIONI - 2 Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, 1° comma, L. 1084/1977: S.G. deduce che la Francorosso/Alpitour s.p.a. è l’organizzatore e in quanto tale debba rilasciare il documento del viaggio. Si duole del fatto che la Corte non abbia riconosciuto Francorosso o La Tunisie Voyages come responsabili in quanto organizzatori dell’escursione in dromedario. La Tunisie Voyages aveva informato S.G. in modo chiaro e completo, attraverso il programma di viaggio, riguardo il ruolo suo di organizzatore (del viaggio in fuoristrada con pernottamento in tenda) e della Francorosso di intermediario. Sia l’agenzia che il T.O. non hanno alcuna colpa in quanto l’escursione nel deserto con il dromedario era stata organizzata da terzi operanti in loco (1° appello, art. 345 c.p.c.). S.G. Corte d’Appello

10 LE MOTIVAZIONI - 3 Violazione e falsa applicazione del d. lgs. n° 111/95, art. 14,15 e 17: Grava sul T.O.(Francorosso) un obbligo di tutela del turista anche in loco. Il motivo è infondato perché la Francorosso non è organizzatore ma mero intermediario. S.G. Corte d’Appello

11 DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte rigetta il ricorso e condanna S.G. a pagare alla Francorosso/Alpitour s.p.a. le spese di lite, che ammontano a € 3.200,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie e accessorie di legge.

12 ARTICOLI Articolo 18, 1° comma. Quando il contratto di intermediario di viaggi si riferisce ad un contratto di organizzazione di viaggio, è sottoposto alle disposizioni degli articoli 5 e 6, l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'organizzatore di viaggi essendo completata dall'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'intermediario di viaggi e da una dichiarazione che quest'ultimo agisce in qualità di intermediario del primo. Articolo 5. L'organizzatore di viaggi è tenuto a rilasciare un documento di viaggio portante la sua firma che può essere sostituita da un timbro. Articolo 6. 1.Il documento di viaggio contiene le seguenti indicazioni: a. luogo e data di emissione; b. nome e indirizzo dell'organizzatore di viaggi; c. nome del viaggiatore o dei viaggiatori e, se il contratto è stato effettuato da un'altra persona, nome di quest'ultima; d. luoghi e date di inizio e termine del viaggio come pure dei soggiorni; e. tutte le precisazioni necessarie relative al trasporto, al soggiorno come pure a tutti gli altri servizi accessori compresi nel prezzo; f. se è il caso, il numero minimo di viaggiatori richiesto; g. il prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti nel contratto; h. circostanze e condizioni in cui il viaggiatore potrà chiedere l'annullamento del contratto; i. qualunque clausola che stabilisca una competenza arbitrale stipulata ai sensi dell'articolo 29; j. la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della presente Convenzione; k. tutte le altre indicazioni che le parti, di comune accordo, giudicano utile di inserire. 2.Qualora tutte o una parte delle indicazioni previste al paragrafo 1 figurino in un programma consegnato al viaggiatore, il documento di viaggio potrà contenere un semplice riferimento ad esso; qualsiasi modifica a tale programma dovrà essere menzionata nel documento di viaggio. Legge 1084/1977 (CCV)

13 ARTICOLI Articolo 13. 1. L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente. 2. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i rispettivi diritti, l'indennità dovuta in applicazione del paragrafo 1 è limitata per ciascun viaggiatore a: 50.000 franchi per danno alle persone; 2.000 franchi per danno alle cose; 5.000 franchi per qualsiasi altro danno. Ciascuno Stato contraente può comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio. Articolo 15. 1.L’organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all’esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale di questi servizi, conformemente alle disposizioni che li regolano. 2.Quando le disposizioni menzionate al paragrafo 1 non prevedono una limitazione all’indennità dovuta dall’organizzatore di viaggi, questa indennità è fissata conformemente all’articolo 13, paragrafo 2. 3.Qualora l’organizzatore di viaggio abbia innizzato il viaggiatore per il pregiudizio che è stato causato, è surrogato in tutti i diritti e azioni che il viaggiatore può avere contro terzi responsabili di tale pregiudizio. Il viaggiatore è tenuto a facilitare il ricorso dell’organizzatore di viaggi fornendogli i documenti e le documentazioni in suo possesso e cedendogli, quando sia il caso, i suoi diritti. 4.Il viaggiatore ha diritto ad un’azione diretta contro terzi responsabili per un indennizzo totale o complementare del pregiudizio da lui subito. Legge 1084/1977 (CCV)

14 ARTICOLI Decreto Legislativo n.111/95 Articolo 14. Mancato o inesatto adempimento. In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti. Articolo 15. Responsabilità per danni alla persona. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963 n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore e del venditore, così come recepite nell'ordinamento. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'art. 2951 del codice civile. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1. Articolo 17. Esonero di responsabilità. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 15 e 16, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

15 ARTICOLI Codice del Turismo Articolo 33, 1° comma. Definizioni. 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfettario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all’articolo 34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 34 verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati. c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. Articolo 43, 1° comma. Mancato o inesatto adempimento. 1. Fermo restando gli obblighi previsti dall’articolo 42 in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. Si considerano inesatto adempimento le difformità degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati.


Scaricare ppt "RESPONSABILITÀ TOUR OPERATOR Corte di Cassazione sezione III Civile Sentenza 21 gennaio – 8 maggio 2015 n. 9317 Presidente Petti – Relatore Sestini."

Presentazioni simili


Annunci Google