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PubblicatoLucia Orlandi Modificato 8 anni fa
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LA RETRIBUZIONE
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Art. 2094 c.c. “ E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione …”
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Art. 2099 c.c. La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta [nella misura determinata dalle norme corporative], con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. In mancanza di [norme corporative o di] accordo fra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali
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Alcune regole di base ■Post-numerazione della retribuzione ■L’orario di lavoro è il criterio di commisurazione della retribuzione ■Funzione tariffaria dei contratti collettivi ■Busta paga
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Art. 36 Costituzione Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa
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Requisiti costituzionali della retribuzione ■Proporzionalità alla durata e intensità del lavoro e alle mansioni svolte ■Retribuzione sufficiente, ovvero adeguata ai bisogni immediati e alle esigenze sociali del lavoratore: garanzia dell’esistenza libera e dignitosa ■Il requisito prevalente è quello della sufficienza
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La funzione precettiva dell’art. 36 Cost. In linea generale, la giurisprudenza ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza la retribuzione equivalente a quella prevista dai contratti collettivi applicabili alla categoria o al settore produttivo cui appartiene il lavoratore (o a categorie affini). Art. 36, 1° c. Cost. e 2099, 2° c. c.c. in combinato disposto
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Sistemi di retribuzione ■Retribuzione a tempo ■Retribuzione a cottimo ■Partecipazione agli utili ■Partecipazione ai prodotti ■Provvigione
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Retribuzione a tempo ■Definizione: retribuzione commisurata al tempo della prestazione ■Retribuzione oraria e mensile: cambia il rischio della mancanza di lavoro o dell’inattività ■Retribuzione normale: base di calcolo delle maggiorazioni
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Elementi accessori della retribuzione ■Differenziali di qualifica ■Scatti o aumenti di anzianità ■Superminimi ■Mensilità supplementari (es. tredicesima mensilità) ■Indennità ■Premi di produzione ■Premi di presenza ■Gratifiche o premi individuali
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Retribuzione a cottimo ■Il cottimo tiene conto non solo del tempo impiegato ma anche del risultato ottenuto, dunque dell’intensità del lavoro nell’unità di tempo ■Cottimo misto:paga base a tempo + maggiorazione a cottimo, che è il sistema normalmente utilizzato nel cottimo ■Cottimo puro (lavoro a domicilio)
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Art. 2100 c.c. Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione
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Art. 2101 c.c. [Le norme corporative] possono stabilire che le tariffe di cottimo non divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento. Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito [dalle norme corporative]. L’imprenditore deve comunicare preventivamente al prestatore di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve altresì comunicare i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato.
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Tariffe di cottimo ■Art. 2101 c.c. disciplina l’intervento del sindacato nella negoziazione preventiva delle tariffe di cottimo: fase sindacale; fase aziendale, ovvero di applicazione delle tariffe è demandata al potere organizzativo del d.l. ■Superamento della distinzione tra le due fasi ad opera della contrattazione collettiva che interviene oggi anche a regolamentare la retribuzione e la prestazione del cottimista
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Adeguamento della retribuzione ■Protocollo 23 luglio 1993 (indennità di vacanza contrattuale; salari produttività per livello decentrato) ■Accordo quadro 22 gennaio 2009 (accresce potere c. decentrata) ■Accordo interconfederale Giugno 2011 (il problema resta il ruolo c. decentrata) ■Art. 8 l.n. 148/2011--- contratti di prossimità
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Nozione di retribuzione ■Art. 2094 c.c. Obbligatorietà Continuità Predeterminatezza Prestazioni dovute in via necessaria e non eventuale
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Pluralità di nozioni di retribuzione ■ Art. 2120 c.c. : tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale - TFR ■ Art. 2121 c.c. : ogni compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborsa spese – Indennità preavviso ■ Derogabilità della regola della onnicomprensività da parte dei contratti collettivi = prevalenza dell’autonomia collettiva e sussidiarietà delle nozioni legali (art. 2120 c.c., 2° c.)
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Onnicomprensività della retribuzione Il signor Dolcepiede, cameriere in un noto ristorante, alla cessazione del rapporto di lavoro, sostiene di avere un credito relativo alla retribuzione spettantegli per le ferie e le festività infrasettimanali, nella quale il datore di lavoro non ha tenuto conto dell’ammontare delle mance che abitualmente gli sono state date dai clienti, evidentemente soddisfatti dell’efficienza del suo servizio. E’ legittima la pretesa di Dolcepiede? Ballestrero, De Simone, Diritto del lavoro, domande e percorsi di risposta, Milano, Giuffrè.
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■Percorso per giungere a una risposta: ■Si guarda alla c.coll. (valore riferimento a nozioni di retrib. Globale di fatto per calcolo el. Indiretti) ■Si guarda se ci sono specifiche disposizioni di legge in tema
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Parità di trattamento retributivo Un’azienda di trasporti locali assume 20 nuovi autisti, attribuendo loro – secondo quanto previsto dal c.c.n.l. appena stipulato – un trattamento economico inferiore a quello riconosciuto agli autisti già in servizio. E’ legittima tale differenza di trattamento economico? Ballestrero, De Simone, Diritto del lavoro, domande e percorsi di risposta, Milano, Giuffrè.
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■Per la giurisprudenza il dl è libero, fermo il rispetto della c.coll., di attribuire discrezionalmente trattamenti retributivi di favore. ■Nessun controllo causale ammesso (C.Cost. n. 103/1989) ■Unico limite: principio di non discriminazione
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Lavoro gratuito ■Possibile ma occorre la prova della gratuità (in assenza, si presume oneroso) ■Il volontariato ed il problema del “rimborso spese” ■L’indisponibilità della contribuzione.
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Trattamento di fine rapporto TFR Art. 2120 c.c., novellato dalla l.n. 297/1982: il TFR è dovuto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato ed è calcolato in relazione all’anzianità di servizio – retribuzione differita che matura alla cessazione del rapporto
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Calcolo TFR Retribuzione annua : 13.5 = Quota annua maturata Rivalutazione nella misura dell’1.5%+75% dell’aumento dell’indice Istat
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Anticipazioni TFR ■Il lavoratore può chiedere dopo 8 anni di servizio l’anticipazione del TFR per un importo max non superiore al 70% ■Anticipazione può essere chiesta 1 volta solo, per ragioni predeterminate dalla legge o dalla C.C. ■Sono autorizzati non più del 10% degli aventi titolo e non più del 4% del numero totale dei dipendenti, l’anticipazione è esclusa in aziende in crisi
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Versamento TFR ai fondi di previdenza complementare ■Entro 6 mesi dalla costituzione del rapporto, i lavoratori devono dichiarare se non vogliono versare il TFR ai fondi di previdenza complementare ■In caso di silenzio il TFR si intende versato ai fondi chiusi di categoria o, se questi ultimi sono inesistenti, all’Inps nell’apposito fondo, quale contribuzione ai fini pensionistici
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