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Le magistrature (compiti, poteri e funzioni). Caratteristiche generali della magistratura. Temporaneità e collegialità Intercessio tra i colleghi Provocatio.

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1 Le magistrature (compiti, poteri e funzioni)

2 Caratteristiche generali della magistratura. Temporaneità e collegialità Intercessio tra i colleghi Provocatio ad populum (leggi de provocatione): secondo le fonti l’istituzione di questa ‘garanzia costituzionale’ risalirebbe al primo anno della repubblica. Secondo parte della storiografia (v. Kunkel) si sarebbe stabilizzata solo dal 300 a. C. (con una lex Valeria)

3 CONSOLI (da consulĕre = consultarsi) Eponimi; Dotati di suprema potestas; Imperium maius (domi militiaeque); Scortati da 12 littori; Intercessio; Anche detti: IUDICES (nell’esercizio del potere giurisdizionale); PRAETORES (nell’esercizio del comando militare)

4 Esercizio collegiale ( → v. leges rogatae) o mediante meccanismi di divisione del potere: a) TURNO (mensile per gli affari civili; giornaliero per il comando militare) b) SORTEGGIO o ACCORDO POLITICO nella divisione di provinciae (mai però all’uno il comando civile ed all’altro il militare); Competenza generalis (= residuale); I consoli allo scadere del loro mandato potevano essere incriminati per il proprio operato in carica.

5 Imperium domi dei consoli - Ius agendi cum populo e cum patribus; - Presidenza del senato e del comitiatus maximus; - Potere di iniziativa legislativa; - Potere di creatio dei magistrati; - Potere di dictio del dittatore; - Sovrintendevano alle manomissioni; - Coercitio criminale e compiti di polizia; - Imposizione di tributi; - Gestione del denaro pubblico; - Potevano avvalersi dell’assistenza dei principes civitatis (senatori di rango consolare, che formavano un ristretto consilium);

6 Imperium militiae dei consoli - Comando dell’esercito; - Indizione delle leve (=dilectus) disposte con senatus consultum; - Nomina di tribuni militum; - Imposizione di tributi militari; - Gestione del bottino di guerra; - Potere non sottoposto né ad intercessio né a provocatio, ma valido solo al di fuori del pomerium.

7 CENSURA - Grande potestas, ma senza imperium (almeno in età storica); - Auspicia maggiori; - Durata particolare: 18 mesi; - Senza littori, coercitio, né ius agendi cum populo (se non per le operazioni di censimento) o cum patribus; - Compiti: - Censimento; - Regimen morum; - Lectio senatus (dal 312 a.C., dopo il plebiscitum Ovinium) ; - Gestione di alcune porzioni di ager publicus; - Sempre eletti dai comitia centuriata; → lex de potestate censoria; - Collegialità perfetta;

8 - Breve cronistoria: Fino al 459 a.C. i consoli provvedevano alle operazioni di censimento; Incertezza sul periodo tra 459 a.C. e 444 a.C.; 443 a.C. (Liv.: initium censurae fuit): Tribuni militum censoria potestate 434 a.C.: lex Aemilia de censura minuenda 367 a.C.: assetto definitivo. 63 a.C.: ultima censura prima di Augusto. - Operazioni: Editto con data e criteri del censimento (lex censui censendo); Lustratio finale (solenni suovetaurilia) - Sepoltura col manto purpureo (quello del rex).


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