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Dipartimento di Prevenzione Servizio di Sanità Animale Biosicurezza negli allevamenti suini Sergio Masala Resp.Distr. Sassari e Alghero Servizio Sanità.

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1 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Sanità Animale Biosicurezza negli allevamenti suini Sergio Masala Resp.Distr. Sassari e Alghero Servizio Sanità animale

2 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Sanità Animale 2 Le condizioni che si sono venute a creare in seguito all'emergenza PSA in Sardegna, hanno evidenziato la necessità di affrontare le situazioni di crisi ponendo attenzione al tema della Biosicurezza, ossia individuando le procedure tecniche più adatte da applicare nei vari comparti della filiera suinicola per evitare l'insorgenza di PSA e tutelare la salute degli allevamenti suini.

3 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Sanità Animale 3 Con il termine biosicurezza ci si riferisce a quelle misure da applicare per prevenire l’introduzione di malattie in una popolazione di animali indenni. Nel caso in cui invece queste malattie fossero presenti, sono le misure che ne limitano la diffusione. Le malattie possono avere diversa origine (virali, batteriche, parassitarie) ma, qualunque ne sia la natura, diffondono nella maggior parte dei casi attraverso le medesime vie d’infezione.

4 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Sanità Animale 4 Quindi la realizzazione di un buon sistema di biosicurezza assume un valore fondamentale e costituisce la prima linea di difesa nei confronti delle principali malattie epidemiche.

5 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Sanità Animale 5 Considerate le varie e possibili vie d’infezione, ci sono dei momenti nella gestione aziendale che costituiscono un rischio per l’introduzione e la diffusione della malattia, e questi sono: -spostamento di animali, persone, attrezzature in azienda e fra aziende; -introduzione di soggetti non controllati; -introduzione di veicoli e visitatori da zone infette; -pratica del pascolo brado; -condivisione di attrezzature aziendali infette; -somministrazione di residui alimentari di origine animale; -contatto con cinghiali infetti Per minimizzare questi momenti di rischio la gestione aziendale deve prevedere il rispetto di specifiche misure di prevenzione

6 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Sanità Animale 6 La premessa essenziale per qualsiasi attività di biosicurezza è l’identificazione certa del singolo animale, in quanto alla base di qualunque controllo o certificazione di un soggetto animale è la corretta identificazione del capo di cui si certifica lo stato di sanità o di provenienza da allevamenti con determinati requisiti di sanità animale.

7 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Sanità Animale 7 Nell'ambito dei controlli ufficiali cui devono essere sottoposte tutte le aziende suinicole, i Servizi Veterinari delle ASL verificano, le condizioni di benessere animale e di biosicurezza (strutturale e gestionale). A tale scopo utilizzano l’apposita check-list riportata nell’ allegato 7 che deve essere compilata correttamente ed in ogni sua parte. Il provvedimento prevede requisiti di biosicurezza proporzionati alle capacità produttive degli allevamenti e pertanto tiene conto della suddivisione delle aziende suinicole secondo le seguenti classi di consistenza: da 1 a 30 suini; da 31 a 100 suini; da 101 a 500 suini; oltre 500 suini.

8 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Sanità Animale 8 Ai fini di una corretta classificazione, occorre tener conto che per “un suino” si deve intendere un riproduttore o un grasso o un certo numero di suini appartenenti ad altre categorie, il cui peso vivo complessivo sia equivalente ad un quintale. Laddove in un’azienda siano presenti più allevamenti i requisiti di biosicurezza richiesti riguardano l’intera unità epidemiologica e il numero dei capi considerato è pertanto quello complessivo e non dei singoli allevamenti.

9 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Sanità Animale 9 Misure di bio sicurezza in aziende da 1 a 30 suini Devono essere presenti recinzioni (reti metalliche e/o muri di cinta e/o barriere di altra natura e cancelli) che assicurino il confinamento degli animali dell’allevamento ed impediscano l’accesso di altri suidi. L’altezza minima delle recinzioni deve essere pari a mt. 1,50 su tutto il perimetro dell’allevamento; nel caso di recinzione costituita da muratura esistente di altezza inferiore a mt 1,50, si potrà completare la stessa o affiancargli una rete metallica, in modo da raggiungere l’altezza minima di mt 1,50.

10 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Sanità Animale 10 La recinzione con rete metallica deve essere inamovibile, cioè la rete non deve poter essere sollevata da parte di suidi domestici o selvatici che tentino di oltrepassarla. Pertanto tale rete deve essere fissata al suolo mediante ancoraggio ad un cordolo di cemento o mediante altro sistema di equivalente efficacia. Sono esclusi dall’obbligo della recinzione le tipologie di allevamento che prevedono la stabulazione fissa in capannoni o in box chiusi in muratura, anche con accesso a cortili, paddock o parchetti se provvisti di idonea recinzione perimetrale e cancelli.

11 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Sanità Animale 11 Nel caso di allevamenti semibradi, il lotto adibito alla detenzione/pascolo dei suini, non può superare i 3 ha, al fine di poter verificare compiutamente, sia da parte dell’allevatore sia durante i controlli ufficiali, l’integrità delle recinzioni ed avere pertanto garanzie sull’effettivo confinamento degli animali e sull’impedimento all’accesso di altri suidi. Inoltre, negli allevamenti semibradi, devono essere presenti strutture per riparare gli animali dalle intemperie e deve essere garantita la somministrazione di acqua e di alimenti.

12 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Sanità Animale 12 Nelle aree infette da PSA nel selvatico si dovrà ricorrere alla doppia recinzione in rete metallica, con distanza minima tra le due recinzioni sempre superiore ad 80 centimetri, tale da impedire il contatto con altri suidi, oppure muro L’altezza delle recinzioni e, nel caso di reti metalliche le modalità di ancoraggio al suolo, devono rispondere ai requisiti di cui sopra. Sono esclusi dall’obbligo della doppia recinzione le tipologie di allevamento che prevedono la stabulazione fissa in capannoni o in box chiusi in muratura, anche con accesso a cortili, paddock o parchetti recintati in muratura e dotati di cancelli pannellati.

13 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Sanità Animale 13 Nelle zone infette o di restrizione per PSA, i sistemi di disinfezione saranno proporzionati all’analisi del rischio aziendale. L’introduzione di nuovi capi è vincolata alla loro provenienza da aziende “certificate” per PSA. Deve essere presente un adeguato approvvigionamento idrico/scorta idrica. Devono essere presenti disinfettanti di provata efficacia nei confronti della PSA. E' vietato utilizzare per l'alimentazione degli animali rifiuti provenienti da mensa/ristorazione o casalinghi). Prima e dopo il carico e lo scarico, gli automezzi di proprietà dell’azienda, che effettuano il trasporto per conto proprio, dovranno essere puliti e disinfettati a cura del responsabile autorizzato dall’ AC. Tutti i veicoli che trasportano animali devono comunque essere decontaminati prima dell’ingresso e prima dell’uscita dall’azienda, mediante aspersione (con vaporizzatore) di disinfettanti efficaci nei confronti del virus della PSA sulle ruote, sulle parti inferiori del mezzo di trasporto ed eventualmente su altre parti del veicolo (se necessaria previa pulizia)

14 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Sanità Animale 14 Qualifica sanitaria delle aziende suinicole A seguito delle attività di cui agli articoli 6 e 7, i Servizi Veterinari delle ASL, in caso di esito favorevole e fatte salve le misure da attuarsi in caso di conferma di PSA o di sieropositività per PSA, attribuiranno alle aziende suinicole una delle due seguenti qualifiche sanitarie: a) "Azienda controllata per PSA": azienda sottoposta negli ultimi 12 mesi ad almeno un controllo ufficiale da parte del servizio veterinario delle ASL come indicato al comma 5 dell’articolo 7), il cui esito sia stato favorevole almeno per i parametri clinico e sierologico; b) "Azienda certificata per PSA": azienda sottoposta negli ultimi 12 mesi ad almeno un controllo ufficiale da parte del servizio veterinario delle ASL, il cui esito sia stato favorevole per tutti i parametri considerati. Le Aziende mantengono la loro qualifica sanitaria a condizione che, entro i 12 mesi successivi alla loro attribuzione, un ulteriore controllo ufficiale sia favorevole.

15 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Sanità Animale 15 Per raggiungere la qualifica di azienda certificata l'esito dei controlli dell'A.C. dovrà essere favorevole per tutti i seguenti parametri: a) visita clinica favorevole dei suini; b) verifica del rispetto da parte del proprietario o detentore dei suini degli adempimenti previsti dall’art. 6 del provvedimento (anagrafe e par.ripr.) c) verifica del rispetto da parte del proprietario o detentore dei suini delle norme sul benessere animale di cui al Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 e degli ulteriori parametri indicati nel protocollo riportato nell’Allegato n. 4; d) verifica della sussistenza in azienda dei requisiti di biosicurezza proporzionati alla consistenza dell’allevamento cosi come indicato nel protocollo riportato nell’Allegato n. 4; e) se necessario, prelievi ematici ai fini di un controllo sierologico per PSA, da effettuarsi secondo le linee guide riportate nell’Allegato n 5, da inviare all’IZS.

16 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Sanità Animale 16 Il proprietario o detentore dei suini tenuti nelle Aziende controllate per PSA hanno l’obbligo di adempiere alle prescrizioni impartite dai Servizi Veterinari delle ASL ai fini del raggiungimento della qualifica di azienda certificata. In caso d’inadempienza a tali prescrizioni, il proprietario dovrà provvedere alla chiusura dell’allevamento con la destinazione dei capi alla macellazione per autoconsumo nei tempi indicati dai Servizi Veterinari delle ASL. In caso di non ottemperanza anche a tale prescrizione, si procederà al depopolamento dell'azienda.

17 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Sanità Animale Aziende certificate per PSA che abbiano avuto sospesa la loro qualifica sanitaria a seguito di un controllo ufficiale con esito sfavorevole, possono riacquisire la loro qualifica solo a seguito di un ulteriore controllo ufficiale con esito favorevole, fatti salvi altri provvedimenti del caso.

18 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Sanità Animale 18 grazie per l'attenzione Sergio Masala Resp.Distr. Sassari e Alghero Servizio Sanità animale

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