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Ufficio Sviluppo e Studi Vita FISCALITA’ NELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE LEGGE DELEGA N° Agosto 2004 D.Legs.5 dicembre2005 n. 252 Savona, 07 Febbraio.

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2 Ufficio Sviluppo e Studi Vita FISCALITA’ NELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE LEGGE DELEGA N° 243 - Agosto 2004 D.Legs.5 dicembre2005 n. 252 Savona, 07 Febbraio 2007

3 Ufficio Sviluppo e Studi Vita Legge n° 243 agosto 2004 La previdenza complementare II PILASTRO Favorire e sostenere la Previdenza complementare con equiparazione tra le diverse forme di previdenza complementare Incremento dei flussi finanziari tramite conferimento del TFR maturando con meccanismo silenzio assenso Portabilità posizione previdenziale individuale tra le varie forme ed eliminazione dei vincoli per le adesioni collettive a fondi aperti principio di libera scelta tra le forme de2° e 3°pilastro Governance dei fondi pensione aperti attraverso valorizzazione del ruolo di responsabile del fondo aperto Perfezionamento e razionalizzazione del sistema di vigilanza - COVIP Revisione in termini migliorativi della disciplina fiscale 07/02/07

4 Ufficio Sviluppo e Studi Vita Finanziamento alle forme di previdenza complementare. Libertà e volontarietà nell’adesione (art.8 comma1 Dlgs 252) Art. 1 ADESIONE ALLE FORME DI PREVEDENZA COMPLEMENTARI PREVISTE DAL DECRETO E’ LIBERA E VOLONTARIA si può non aderire con manifestazione esplicita Si può aderire conferendo TFR maturando a forma liberamente scelta non necessariamente quella negoziale Il finanziamento delle forme di previdenza complementare potrà essere fatto: Per lavoratori dipendenti: alternativamente o congiuntamente da versamenti di contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro / committente e mediante conferimento del TFR per lavoratori autonomi e liberi professionisti mediante contribuzione a carico dei medesimi Soci lavoratori delle cooperative (art. 2, comma 1) Soggetti fiscalmente a carico (art. 8, comma 1) Titolari di reddito diverso da quello di lavoro o di impresa (art. 8, comma 1) 07/02/07

5 Ufficio Sviluppo e Studi Vita IL FINANZIAMENTO 1. Per i lavoratori dipendenti è attuato tramite: versamento di contributi a carico del lavoratore; versamento di contributi a carico del datore di lavoro;  attraverso il conferimento del Tfr maturando 2. Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti il finanziamento è attuato soltanto mediante le contribuzioni a carico dei medesimi

6 Ufficio Sviluppo e Studi Vita IL FINANZIAMENTO 3. Per i soci di cooperative: se hanno un rapporto di lavoro dipendente vale il punto 1; se hanno un rapporto di lavoro autonomo vale il punto 2 4. Altri: secondo le proprie esigenze

7 Ufficio Sviluppo e Studi Vita IL FINANZIAMENTO Sospensione della contribuzione: l’aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti l’obbligo al versamento del Tfr maturando eventualmente conferito; è possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento

8 Ufficio Sviluppo e Studi Vita IL FINANZIAMENTO Proseguimento della contribuzione : l’aderente può decidere di proseguire la contribuzione alla forma di previdenza complementare scelta anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza; la condizione per poter usufruire di tale opportunità è che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare

9 Ufficio Sviluppo e Studi Vita IL FINANZIAMENTO Particolarità per i lavoratori dipendenti Il lavoratore dipendente potrà aderire anche solo mediante il conferimento del Tfr. In questo caso, se l’adesione è esplicita, può autonomamente scegliere la forma di previdenza complementare alla quale destinare il Tfr

10 Ufficio Sviluppo e Studi Vita IL FINANZIAMENTO: IL CONTRIBUTO DATORIALE è dovuto : Il contributo del datore di lavoro è dovuto : innanzitutto se è lo stesso lavoratore che contribuisce al fondo; se esiste un accordo collettivo che preveda anche un contributo a carico del datore di lavoro. In questo caso il contributo affluisce alla forma di previdenza prescelta dal lavoratore nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi collettivi non è dovuto: Il contributo del datore di lavoro non è dovuto: se si aderisce individualmente ad un Fondo Aperto se si aderisce individualmente ad un Pip

11 Ufficio Sviluppo e Studi Vita 4. IL FINANZIAMENTO: IL CONTRIBUTO DATORIALE Il contributo del datore di lavoro è dovuto quando: 1.Accordo collettivo aziendale: datori di lavoro e rappresentanze sindacali, pur in presenza di un fondo negoziale di categoria, decidono di stipulare un accordo con un Fondo Aperto che raccoglierà i versamenti datoriali oltre a quelli del lavoratore, comportandosi così esattamente come un Fondo Negoziale; 2.Accordo plurisoggettivo: pur in presenza di un accordo di categoria, il singolo dipendente può destinare ad un Fondo Aperto o Pip sia il Tfr, sia il contributo datoriale, sia il proprio contributo, solo se esiste un “accordo plurisoggettivo”, tra dipendenti e il datore di lavoro

12 Ufficio Sviluppo e Studi Vita 4. IL FINANZIAMENTO:I POSSIBILI FLUSSI A SEGUITO DELLE SCELTE DEL LAVORATORE DIPENDENTE ADESIONEFLUSSI 1)Adesione del lavoratore al fondo negoziale tramite il solo conferimento del Tfr maturando L’adesione non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore ne’ del datore di lavoro. In questo caso nel fondo negoziale affluirà solo il Tfr maturando 2)Adesione del lavoratore al fondo negoziale tramite il conferimento del Tfr maturando e contributo a suo carico L’adesione comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro così come stabilito dalla fonti istitutive (contratti collettivi, accordi aziendali). In questo caso nel fondo negoziale affluirà: il Tfr maturando il contributo a carico del lavoratore il contributo a carico del datore di lavoro 3)Adesione dei lavoratori su base collettiva ad un Fondo pensione aperto L’adesione del lavoratore che decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al fondo aperto nei limiti e alle condizioni stabilite dai predetti accordi 4)Adesione individuale del lavoratore ad un fondo aperto o Pip Il singolo lavoratore può destinare ad un Fondo aperto o Pip conferendo, anche esclusivamente, il Tfr maturando. In questo caso l’adesione ad una forma individuale di previdenza non permette al lavoratore di godere del contributo datoriale, ove previsto. 5)Adesione con accordo plurisoggettivo tra dipendenti e datore di lavoro Il singolo dipendente può destinare ad un Fondo Aperto o Pip il Tfr maturando,il proprio contributo e il contributo del datore di lavoro solo se esiste un accordo plurisoggettivo” tra dipendente e datore di lavoro (D.Lgs. 252/2005 art. 8 comma 10)

13 Ufficio Sviluppo e Studi Vita Altri possibili finanziamenti Il finanziamento può altresì essere attuato delegando il centro servizi o l’azienda emittente la carta di credito al versamento con cadenza trimestrale alla forma pensionistica degli abbuoni accantonati a seguito di acquisti fatti tramite moneta elettronica presso i centri convenzionati se c’è coincidenza con il titolare della carta e il titolare della posizione aperta presso la forma pensionistica complementare

14 Ufficio Sviluppo e Studi Vita LA NUOVA FISCALITA’ : LE PRINCIPALI NOVITA’ € 5.164,56;Esiste un solo limite di deducibilità; premi/contributi non devono essere > € 5.164,56; Vengono eliminiti i limiti del 12% del reddito e del doppio del Tfr versato al Fondo; a € 43.038Esiste, quindi, un margine più ampio rispetto alla vecchia disciplina per coloro che hanno un reddito inferiore a € 43.038 Diverso regime di tassazione per le prestazioni finali, anticipazioni, riscatti e trasferimenti La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza,

15 Ufficio Sviluppo e Studi Vita LA NUOVA FISCALITA’ Fase del versamento dei contributi. Fase di accumulo. Fase di erogazione.

16 Ufficio Sviluppo e Studi Vita Fasi Fiscali Adesione e Contribuzione GestionePrestazioni

17 Ufficio Sviluppo e Studi Vita LA NUOVA FISCALITA’: FASE DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI Dipendenti: i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sono deducibili nella misura massima di 5.164,56 euro, anche per coloro che non raggiungono tale importo applicando la percentuale del 12% al loro reddito complessivo; Il conferimento del Tfr non concorre a formare il limite annuale di 5.164,56 euro

18 Ufficio Sviluppo e Studi Vita LA NUOVA FISCALITA’: FASE DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI Autonomi/professionisti/imprenditori/altri: i contributi/premi versati sono deducibili nella misura massima di 5.164,56 euro, anche per coloro che non raggiungono tale importo applicando la percentuale del 12% al loro reddito complessivo

19 Ufficio Sviluppo e Studi Vita 12% 5164,57 € Vecchia Normativa Attuale Normativa 6. LA NUOVA FISCALITA’

20 Ufficio Sviluppo e Studi Vita 6. LA NUOVA FISCALITA’ : FASE DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI: FAMILIARI A CARICO Le condizioni affinché il soggetto che versa i contributi possa dedurre l’importo dal proprio reddito sono le seguenti: il familiare sia effettivamente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 3 del Tuir, ossia non abbia un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro; I contributi versati devono essere innanzitutto dedotti dal reddito del familiare fiscalmente a carico, nei limiti di capienza, e per il residuo dal reddito di chi versa; La somma effettivamente deducibile non sia, sommandola ai propri contributi, superiore al limite assoluto di 5.164,57 euroLa somma effettivamente deducibile non sia, sommandola ai propri contributi, superiore al limite assoluto di 5.164,57 euro

21 Ufficio Sviluppo e Studi Vita LA NUOVA FISCALITA’ All’art. 8 comma 6 ai lavoratori di prima occupazione successivamente alla data in vigore del decreto e limitatamente al periodo relativo al primo quinquennio cioè dal 1.1.2007 al 31.12.2011 di partecipazione alle forme di previdenza complementare è consentito nei 20 anni successivi al quinto anno (2012-2031) dedurre contributi eccedenti il limite di 5164,57 € La misura eccedente i 5164,57 € è data dalla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 €,cioè il massimo deducibile cumulato nei primi 5 anni,e i premi effettivamente versati negli stessi primi cinque anni con il limite massimo annuale di 2.582,29 € Lavoratori di prima occupazione dal 1° gennaio 2007: la fiscalità oltre 5164,57 €

22 Ufficio Sviluppo e Studi Vita 500 1000 1000 1000 2500 verso per i primi 5 anni premi annui molto inferiori al limite massimo deducibile ; acquisisco di conseguenza un credito che posso spalmare nei 20 anni successivi ai primi 5 anni rispetto al massimo deducibile nei cinque anni pari a 25.822,85 è possibile dedurre ulteriormente nei 20 anni successivi la differenza data da 25.822,85 – 6000 = 19.822,85. LA NUOVA FISCALITA’ Lavoratori di prima occupazione dal 1° gennaio 2007: la fiscalità oltre 5164,57 €

23 Ufficio Sviluppo e Studi Vita 2012 5164 + 2582 5164 + 2582 5164 + 2582 5164+ 2000 ………………….2031 Tale somma di 19.822,85 si potrà spalmare sui versamenti successivi nei futuri 20 anni con il limite di 2582 € annuo oltre il massimo consentito di 5164,57 € LA NUOVA FISCALITA’ Lavoratori di prima occupazione dal 1° gennaio 2007: la fiscalità oltre 5164,57 €

24 Ufficio Sviluppo e Studi Vita Contribuzione da parte di un lavoratore di prima occupazione dal 1° gennaio 2007 possibilità di aderire ad una forma di previdenza complementare in misura superiore al limite di 5.164,57 euro l’eccedenza rispetto al limite può essere al massimo pari alla differenza tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione la deduzione può essere effettuata annualmente per i 20 anni successivi al quinto nella misura annua massima di 2.582,29 euro LA NUOVA FISCALITA’ Lavoratori di prima occupazione dal 1° gennaio 2007: la fiscalità oltre 5164,57 €

25 Ufficio Sviluppo e Studi Vita LA NUOVA FISCALITA’: FASE DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI Il reintegro delle anticipazioni : L’art. 11, comma 8, del Decreto ammette la possibilità di reintegrare in qualsiasi momento le somme percepite a titolo di anticipazione, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro; specifica che, sulle eventuali somme eccedenti il limite di 5.164.57 euro, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione

26 Ufficio Sviluppo e Studi Vita LA NUOVA FISCALITA’: FASE DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI La comunicazione dei contributi non dedotti: L’art. 8, comma 4, del Decreto fissa al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento il termine utile per la comunicazione alla forma pensionistica complementare dell’importo dei contributi non dedotti

27 Ufficio Sviluppo e Studi Vita LA NUOVA FISCALITA’: FASE DI ACCUMULO I rendimenti finanziari restano tassati all’ 11%. impegno ad adottare il sistema prevalente in Europa: E Esenzione al versamento E Esenzione nell’accumulo T Tassazione all’erogazione

28 Ufficio Sviluppo e Studi Vita LA NUOVA FISCALITA’: FASE DI EROGAZIONE (RENDITA E CAPITALE) 15% Aliquota 15%, ridotta di 0,30 per ogni anno di iscrizione ad una forma di previdenza complementare eccedente il 15° fino ad un massimo di 6 punti Quindi sia la rendita che il capitale di un iscritto alla previdenza complementare per 35 anni verrebbe tassata al 9 %

29 Ufficio Sviluppo e Studi Vita LA NUOVA FISCALITA’: FASE DI EROGAZIONE (RENDITA E CAPITALE) Rispetto al passato i vantaggi consistono: Nella sostanziale riduzione dell’aliquota applicata (nella peggiore delle ipotesi tale riduzione è pari a 8 punti di minor tassazione) Nell’estensione della minore tassazione all’intera somma percepita, sia sotto forma di capitale (50% del maturato) sia sotto forma di rendita Nell’applicazione di una ritenuta definitiva che non viene più riliquidata successivamente dall’amministrazione finanziaria

30 Ufficio Sviluppo e Studi Vita FASE CONTRIBUTIVA deducibilità premi 12% max 5.164,57 euro (10 milioni) FASE DI ACCUMULAZIONE rendimenti finanziari tassati all’ 11% FASE DI EROGAZIONE capitale max 50% a tassazione separata. Penalizzazione se cap.>1/3 Rendita tassata progress.con applicazione della no tax area FONDI PENSIONE CHIUSI/NEGOZIALI FONDI APERTI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE VITA PIP LA NUOVA FISCALITA’: COME HA OPERATO LA FISCALITÀ SINO A IERI

31 Ufficio Sviluppo e Studi Vita FASE CONTRIBUTIVA Deducibilità premi con un max. di 5.164,57 euro FASE DI EROGAZIONE Capitale: max.50%, con ritenuta a titolo di imposta del 15% al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, con applicazione di una ulteriore riduzione di 0,30% per ogni anno superiore a 15, con il limite max. di riduzione del 6% Rendita: ritenuta a titolo di imposta del 15% al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e dell’imposta del 12,5% sul rendimento annualmente prodotto dalle rendite, con applicazione di una ulteriore riduzione di 0,30% per ogni anno superiore a 15, con il limite max. di riduzione del 6% FASE DI ACCUMULAZIONE Rendimenti finanziari tassati all’11% LA NUOVA FISCALITÀ DAL 1° GENNAIO 2007 FONDI PENSIONE CHIUSI/NEGOZIALI FONDI APERTI PIP

32 Ufficio Sviluppo e Studi Vita datore di lavorodeducibili lavoratore deducibili limitazioni Fino al 12% del reddito con limite massimo di 5.164,57 euro; L’agevolazione spetta per un importo non superiore al doppio della quota del Tfr destinata ai fondi pensione. entro il limite assoluto di 5.164,57 CONFRONTO VECCHIA E NUOVA NORMATIVA 1. Fase di contribuzione (contributi e premi) Lavoratore dipendente (contributi) La fiscalità fino al 31/12/2006 La nuova fiscalità dal 01/01/2007 Lavoratore autonomi e liberi professionisti premi/contributideducibili limitazionifino al 12% del reddito con limite massimo di 5.164,57 euro entro il limite assoluto di 5.164,57 2.Fase di accumulo Redditi di capitale11% sul risultato netto di gestione maturato a fine anno Invariato 3. Fase di erogazione Capitale: limite massimo parte premi e contributi dedotti 33% (oppure fino al 50% senza scomputare i rendimenti finanziari già assoggettati a tassazione) tassazione separata 50% imposta sostitutiva: max 15%, min. 9% Rendita: parte premi e contributi dedotti parte finanziaria tassazione progressiva 12,50% imposta sostitutiva: max 15%, min. 9% 12,50%

33 Ufficio Sviluppo e Studi Vita LE PRESTAZIONI: ANTICIPAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCATTI PRESTAZIONEIMPORTO MASSIMO LIQUIDABILE IMPOSTA APPLICATA Anticipazione per spese sanitarie: in qualsiasi momento 75% Imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15° e fino al 35° (riduzione max. 6%) Decorsi 8 anni, anticipazione per: - acquisto/ristr. prima casa - ulteriori esigenze 75% 30% Imposta del 23% Trasferimento 100% Esenzione da oneri fiscali Riscatto totale per: morte, invalidità permanente, cessazione attività lavorativa dopo 48 mesi di disoccupazione 100% Imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15° e fino al 35° (riduzione max. 6%) Riscatto parziale per: cessazione attività lavorativa dopo 12 mesi di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione 50% Imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15° e fino al 35° (riduzione max. 6%)

34 Ufficio Sviluppo e Studi Vita LE PRESTAZIONI: ANTICIPAZIONI, CONFRONTO TRA CODICE CIVILE E PREVIDENZA COMPLEMENTARE PRESTAZIONECodice Civile art. 2120Previdenza complementare Anticipazione per spese sanitarie Importo: 70% Periodo minimo: dopo 8 anni Importo: 75% Periodo minimo: non richiesto Anticipazione per acquisto prima casa Importo: 70% Periodo minimo: dopo 8 anni Importo: 75% Periodo minimo: dopo 8 anni Anticipazione per ristrutturazione prima casa Non prevista Importo: 75% Periodo minimo: dopo 8 anni Ulteriori esigenze Non prevista Importo: 30% Periodo minimo: dopo 8 anni

35 Ufficio Sviluppo e Studi Vita LE NORME TRANSITORIE Montanti delle prestazioni accumulate: A partire dalle prestazioni il cui diritto alla percezione sorga successivamente al 31/12/2006, le prestazioni (capitale e rendita) verranno suddivise in tre distinti importi: Parte di prestazione relativa agli importi maturati sino al 31.12.2000 Parte di prestazione relativa agli importi maturati dall’1.1.2001 al 31.12.2006 Parte di prestazione relativa agli importi maturati dall’1.1.2007 Ciascuna parte sara’ soggetta ad una diversa modalita’ di tassazione

36 Ufficio Sviluppo e Studi Vita ESEMPI ESEMPIO N. 1 Lavoratore dipendente di 45 anni di nuova assunzione (dopo 28.4.1993) che decide di trasferire il Tfr (tutto) ad un Fondo Aperto o ad un Pip (in questo caso non ha diritto al contributo del datore di lavoro) e che decide di versare un proprio contributo di 2.000,00 euro Reddito da lavoratore dipendente25.000,00 Tfr versato1.730,00 Premi/contributi versati2.000,00 Risparmio fiscale annuo *566,00 Rendimento fiscale annuo 28 % Aliquota di tassazione delle prestazioni 13,50% * n.b.: il risparmio fiscale tiene conto delle nuove aliquote fiscale in vigore nel 2007 e delle eventuali aliquote addizionali (nel nostro esempio 0,90% quella regionale e 0,40% quella comunale)

37 Ufficio Sviluppo e Studi Vita ESEMPI ESEMPIO N. 2 Lavoratore dipendente di 50 anni già assunto (ante 28.4.1993) con Fondo di categoria operante ma non iscritto. Decide di trasferire il Tfr (tutto) ad un Fondo Aperto o ad un Pip (in questo caso non ha diritto al contributo del datore di lavoro) e che decide di versare un proprio contributo di 4.000,00 euro Reddito da lavoratore dipendente 35.000,00 Tfr versato2.400,00 Premi/contributi versati4.000,00 Risparmio fiscale annuo *1.572,00 Rendimento fiscale annuo 39% Aliquota di tassazione delle prestazioni15% * n.b.: il risparmio fiscale tiene conto delle nuove aliquote fiscale in vigore nel 2007 e delle eventuali aliquote addizionali (nel nostro esempio 0,90% quella regionale e 0,40% quella comunale)

38 Ufficio Sviluppo e Studi Vita ESEMPI ESEMPIO N. 3 Lavoratore dipendente di 50 anni già assunto (ante 28.4.1993) con Fondo di categoria operante ma non iscritto. Decide di trasferire il Tfr (tutto) ad un Fondo Aperto o ad un Pip senza versare contributi personali Reddito da lavoratore dipendente30.000,00 Tfr versato2.075,00 Premi/contributi versati0,0 0 Risparmio fiscale annuo *0,00 Rendimento fiscale annuo 0% Aliquota di tassazione delle prestazioni15% * n.b.: in questo caso non c’è risparmio fiscale durante la fase di versamento del Tfr, ma il vantaggio fiscale ci sarà al momento del percepimento delle prestazioni in quanto si applicherà una tassazione del 15% contro una tassazione almeno del 23% che ci sarebbe stata al momento del ritiro del Tfr lasciato in azienda!!

39 Ufficio Sviluppo e Studi Vita ESEMPI ESEMPIO N. 4 Lavoratore dipendente di 45 anni già assunto (ante 28.4.1993) con Fondo di categoria operante ma non iscritto e che decide di trasferire il Tfr (tutto) ad un Fondo Aperto o ad un Pip. Nella sua azienda viene fatto un accordo plurisoggettivo in base al quale il datore di lavoro si impegna a versare un contributo (almeno pari a quello previsto dagli accordi collettivi) a favore del dipendente (ad esempio 360,00 euro, circa l’1,2% su una retribuzione di 30.000,00 euro). Il dipendente a sua volta versa un contributo di 2.000,00 euro. Reddito da lavoratore dipendente30.000,00 Tfr versato2.075,00 Premi/contributi versati lavoratore2.000,00 Premi/contributi versati datore di lavoro360,00 Risparmio fiscale annuo *786,00 Rendimento fiscale annuo 39% Aliquota di tassazione delle prestazioni13,50% * n.b.: il risparmio fiscale tiene conto delle nuove aliquote fiscale in vigore nel 2007 e delle eventuali aliquote addizionali (nel nostro esempio 0,90% quella regionale e 0,40% quella comunale) il risparmio fiscale si calcola esclusivamente sul contributo versato al lavoratore

40 Ufficio Sviluppo e Studi Vita ESEMPI ESEMPIO N. 5 Lavoratore dipendente di 48 anni già assunto (ante 28.4.1993) con Fondo di categoria operante ma non iscritto. Decide di non trasferire il Tfr alla Previdenza Complementare lasciandolo in azienda. Vuole però godere dei vantaggi fiscali che la nuova normativa concede e decide di versare 5.000 in un Pip Reddito da lavoratore dipendente35.000,00 Tfr versato0,00 Premi/contributi versati5000,00 Risparmio fiscale annuo *1.965,00 Rendimento fiscale annuo 39% Aliquota di tassazione delle prestazioni14,40% * n.b.: il risparmio fiscale tiene conto delle nuove aliquote fiscale in vigore nel 2007 e delle eventuali aliquote addizionali (nel nostro esempio 0,90% quella regionale e 0,40% quella comunale)


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