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PERICOLOSITA’ SOCIALE Due sentenze della Corte costituzionale hanno abolito il principio dell’automatismo della misura di sicurezza psichiatrica. Rispetto.

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1 PERICOLOSITA’ SOCIALE Due sentenze della Corte costituzionale hanno abolito il principio dell’automatismo della misura di sicurezza psichiatrica. Rispetto al vizio totale, la sent. 8.7.1982, n. 139 (G.U. 4.8.1982, n. 213), ha stabilito: l’illegittimità costituzionale degli artt. 222, comma 1, 204 cpv. e 205, cpv. n. 2, del codice penale «nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell’imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione della persistente pericolasità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell’applicazione della misura» (omissis).

2 PERICOLOSITA’ SOCIALE Non diversamente si pone il discorso in caso di vizio parziale di mente. (sentenza 15.7.1983, n. 249 (G.U. 3.8.1983, n. 212) la Corte costituzionale ha dichiarato: “l’illegittimità costituzionale degli artt. 204, comma 2, e 219, comma 1, c.p. «nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia dell’imputato condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima, al tempo dell’applicazione della misura di sicurezza (omissis).

3 PERICOLOSITA’ SOCIALE Si ricordi che il codice penale prevede altre possibilità di «trattamento» per il soggetto con vizio parziale di mente. Nei casi di assegnazione a casa di cura e custodia per un «periodo non inferiore a 6 mesi» (durata minima di una misura ili sicurezza detentiva) «il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata. Tale in stituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti» (art. 219 c.p., comma 3 Nell’ambito della libertà vigilata, non sono escluse prescrizioni di carattere sanitario:

4 PERICOLOSITA’ SOCIALE Art. 228 c.p. - Libertà vigilata (omissis): «alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati. Tali prescrizioni possono essere successivamente dal giudice modificate o limitate» (omissis). Una non più recente sentenza della Corte costituzionale (sent. 2-18.7.2003 n 253 “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 222 del codice penale (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario), nella parte in cui nonj consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico gidiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale (omissis).

5 PERICOLOSITA’ SOCIALE La sentenza riguarda tutti gli autori di reato prosciolti per totale infermità di mente in riferimento a delitti comportanti una pena edittale superiore nel massimo a due anni. Nella specie, un imputato maggiorenne resosi responsabile di tentata violenza sessuale aggravata e lesione personale è stato riconosciuto, a seguito di perizia psichiatrica, totalmente incapace di intendere e di volere e non socialmente pericoloso solo se ricoverato in una comunità per psicotici. Lasciamo da parte l’errore gravissimo del perito che esclude la pericolosità sociale psichiatrica a condizione che e l’ipotesi di poter graduare questa valutazione in termini di scarsa, attenuata, e altri non consentiti dalla legge, se non traducendo la valutazione prognostica in giudizio clinico. La doglianza sulla quale è stata chiamata a pronunciarsi la Corte è relativa al fatto che - a differenza di quanto avviene per i seminfermi di mente e per i minori non imputabili - non esiste in questi casi altra possibilità che l’internamento in O. P. G.

6 PERICOLOSITA’ SOCIALE “In sostanza ciò che viene denunciato come incostituzionale è il vincolo rigido imposto al giudice di disporre comunque la misura detentiva (tale è il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziairo. -. anche quando una misura meno drsatica e in particolare una misura più elastica e non segregante come la libertà vigilata, che è accompagnata da prescrizioni imposte dal giudice, di contenuto non tipizzato (e quindi anche con valenza terapeutica), “idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati” (art. 228, II comma, cod. pen.), appaia capace, in concreto, di soddisfare contemporaneamente le esigenze di cura e tutela della persona interessata e di controllo della sua pericolosità sociale.

7 PERICOLOSITA’ SOCIALE Con il disposto di questa sentenza, che elimina il denunciato automatismo, l’autore di reato malato di mente prosciolto e socialmente pericoloso non può più solo essere internato in un manicomio criminale, in applicazione di un princi­pio positiista che mantiene una visione ormai superata della malattia mentale,ma può godere di un altro provvedimento più «morbido»: la libertà vigilata, definita misura più efficace terapeuticamente» per garantire al malato di mente prosciolto il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. Questa misura deve essere accompaganta, ai sensi dell’art. 228 c.p., secondo comma, da prescrizioni idonee a evitare le occasioni di nuovi reati.

8 PERICOLOSITA’ SOCIALE L’infermo di mente prosciolto con sentenza definitiva e socialmente pericoloso, dunque, non deve più essere necessariamente internato in ospedale psichiatrico giudiziario. Con altra pronuncia, la Consulta ha esteso la facoltà di disporre, anche in fase cautelare e in via provvisoria, misure di sicurezza non detentive nei riguardi di persona inferma di mente e socialmente pericolosa.

9 PERICOLOSITA’ SOCIALE Anche in questo caso l’unica misura di sicurezza personale non detentiva non rilevante nel caso di specie è quella della libertà vigilata con prescrizioni accessorie che il giudice ritiene opportune e necessarie per consentire, allo stesso tempo, di attuare gli interventi terapeutici più idonei per la cura del malato mentale e di disporre le opportune cautele di controllo e di contenimento della sua pericolosità sociale. Le strutture alternative - allo stato - sono le Comunità terapeutiche funzionianti sul territorio, cui già si accede in regime di arresti o di detenzione domiciliare, o la custodia cautelare in luogo di cura ( S. P. D. C. e O. P. G.).

10 PERICOLOSITA’ SOCIALE La possibilità di graduare l’applicazione della misura di sicurezza da quella > (internamento in un O. P. G.) a quella «soft» (l’affidamento a una comunità terapeutica in regime di libertà vigilata) è vincolata a un diverso modo di concepire la nozione e la valutazione della pericolosità sociale psichiatrica da parte dei periti. Le conseguenze dell’accertamento sull’imputabilità e sulla pericolosità possono essere:

11 PERICOLOSITA’ SOCIALE a)Vizio totale di mente + pericolosità sociale Se elevata = proscioglimento e internamento in ospedale psichiatrico giudiziario Se attenuata = libertà vigilata. Entrambe durano fino a quando persiste la pericolosità sociale psichiatrica del prosciolto b)Vizio totale di mente e assenza di pericolosità sociale psichiaitrica = proscioglimento e archiviazione del caso; se il prosciolto era sottoposto ad una misura cautelare, ne vie ne ordinata la cessazione.

12 PERICOLOSITA’ SOCIALE c)Vizio parziale di mente + pericolosità sociale = pena diminuita di un terzo, cui segue l’intemamenln in casa di cura e custodia (una sezione differenziata dello O. P. G.), in presenza e in persistenza di pericolosità sociale psichiatrica elevata', oppure libertà vigilata, in caso di pericolosità sociale attenuata. d)Vizio parziale di mente e assenza di pericolosità sociale = pena ridotta di un terzo e nessuna applicazione della misura di sicurezza psichiatrica.

13 PERICOLOSITA’ SOCIALE Nella sostanza, dunque, sono aumentate le garanzie per il malato di mente autore di reato. Infatti viene esplicitamente negato l’automatismo della misura di sicurezza nei casi di proscioglimento per infermità psichica (art. 88 c.p.), ovvero itossicazione cronica da alcol o da sostanze stupefacenti (art. 95 c.p.), ovvero sordomutismo (art. 96 c.p.) e viene ribadito che sia l’internamento in un manicomio criminale sia l’applicazione della libertà vigilata sono provvedimenti strettamente subordinati all’accertamento della pericolosità sociale derivante dall’infermità di mente.

14 PERICOLOSITA’ SOCIALE Quando ne vengono meno i presupposti psicopatologici, la misura è trasformabile o revocabile anticipatamente, attraverso un provvedimento del magistrato di sorveglianaza del luogo in cui l’ospedale psichiatrico giudiziario ha sede, sentiti i curanti e/o eventualmente disposto un nuovo accertamento peritale.

15 PERICOLOSITA’ SOCIALE Il malato di mente socialmente non pericoloso non è soggetto alla misura di sicurezza psichiatrica. A questo punto, viene prosciolto ed esce a tutti gli effetti dal circuito giudiziario, senza possibilità alcuna di intervento e di controllo sull’evoluzione della patologia mentale da parte del sistema della giustizia. In molti casi invece sarebbe almeno da formalizzare una segnalazione ai servizi psichiatrici di zona, cui spetta il compito di seguire il soggetto, al pari di tutti gli altri pazienti portatori di disturbi psichici. Allo stato, tutto è affidato alle iniziative e alla buona volontà dei singoli. Invero molti sono i magistrati sensibili a discorsi terapeutici e nei limiti loro concessi dai codici, sono disposti ad assecondare il perito nelle sue indicazioni o richieste di cura, ma in troppo casi il proscioglimento coincide, sic et sempliciter, con l’abbandono sul «territorio» del malato di mente autore di reato.

16 PERICOLOSITA’ SOCIALE Se il perito nel periodo in cui svolge i suoi accertamenti ravvisa la necessità di cure specialistiche urgenti, può chiedere il ricovero in un Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (S.P.D.C., ex art. 73 c.p.p.). Se sussistono esigenze cautelari, il magistrato applica l’art. 286 c.p.p. (v. oltre, par. 19) o la misura di sicurezza provvisoria ex artt. 312 c.p.p. e 206 c.p. (v. il par. 19). Se ad un soggetto, già sottoposto dal giudice a misura di sicurezza non psichiatrica (art. 215 c.p.), sopravviene un vizio di mente la soluzione può essere quella dell’internamento in ospedale psichiatrico giudiziario o quella della libertà vigilata. Analogamente, nel caso di condannato in cui sopraggiunga un quadro patologico psichico (art.148 C.p.).

17 PERICOLOSITA’ SOCIALE Il concetto di pericolosità sociale è stato sottoposto a serrate critiche in ambito giuridico, psichiatrico e criminologico. Dalle ricerche in tema di predizione della recidiva è emerso che: 1) La patologia psichiatrica è percentualmente poco raprresentata tra gli autori di reato ovvero i malati di mente non delinquono in misura superiore al resto della popolazione; 2) Non esistono rapporti di equivalenza tra malattia mentale e pericolosità sociale, anche se persone con doppia diagnosi, malattia mentale e abuso di sostanze risultano statisticamente al alto rischio di comportamento violento; 3) La maggior parte dei soggetti socialmente pericolosi appartengono, nella criminalità individuale, alle cosiddette varianti abnormi dell’essere psichico, spesso forzatamente iscritte nel vizio di mente, ovvero a forme di criminalità organizzata.

18 PERICOLOSITA’ SOCIALE 4. Gli strumenti clinici finora utilizzati per predire il comportamento del malato di mente autore di reato si sono rivelati imprecisi ed inadeguati. 5. allo stato, non esistono dati psicologici e/o psichiatrici adeguati per fornire, previsioni a medio- lungo termine; 6. anche i metodi longitudinale, comparativo e sperimentale (oltre al già citato metodo clinico) si sono dimostrati fallaci. Dall’irripetibilità ed unicità del comportamento umano, discende l’impossibilità di prevedere condotte future con criteri di probabilità e tanto meno di certezza; 7. il perito, specie in casi di delitti efferati e gravi che suscitino un’intensa riprovazione, deve affrontare, oltre al compito clinico e valutativo, il problema della richiesta di retribuzione da parte del contesto giudiziario e sociale. Può cosi rischiare di allearsi e identificarsi, più o meno consapevolmente, con chi deve giudicare e reprimere;

19 PERICOLOSITA’ SOCIALE 8. frequentemente la predizione della recidiva si basa sulla considerazioni delle sole caratteristiche psicopatologiche individuali. Non si tiene sufficientemente conto delle componenti sociali, ambientali, culturali e, soprattutto, transazionali che si trovano sempre alle radici di uno scompenso comportamentale, 9. spesso viene sottovalutato o ignorato l’aspetto dinamico- evolutivo della patologia mentale, per privilegiarne caratteristiche di staticità e di permanenza; 10. troppo poco si tiene conto delle modificazioni cui può andare incontro il quadro psicopatologico, se sullo stesso si interviene tempestivamente con tecniche adeguate;

20 PERICOLOSITA’ SOCIALE 11. sovente ci si pronuncia sulla pericolosità psichiatrica in base al comportamento emesso, trascurando la connessione con la malattia. Quindi, in ultima analisi, si formula un giudizio di pericolosità di competenza del magistrato, non dello psichiatra; 12. ulteriore elemento che vanifica la prognosi di pericolosità sociale psichiatrica è un dato che appartiene all’esperienza di molti psichiatri forensi: la possibilità di ottime remissioni di disturbi psichici anche gravi durante il periodo della carcerazione preventiva o in un tempo relativamente breve, purché sia possibili mettere in atto interventi adeguati.

21 PERICOLOSITA’ SOCIALE Per tutti questi motivi, la nozione di pericolosità sociale è stata definita come concettualmente amorfa ed è stata messa profondamente in crisi, in quanto si basa su una lettura doppiamente stigmatizzante (nel senso di «contaminata» e «confusiva») del comportamento delinquenziale del malato di mente; si fonda su tecniche predittive inadeguate e poco chiare; comporta una commistione di istanze «terapeutiche» e di «neutralizzazione» particolarmente infelice, che trova espressione concreta nella struttura dell’ospedale psichiatrico giudiziario, depositario dell’ambiguità connessa all’essere contemporaneamente malato di mente (e quindi da curare) e socialmente pericoloso (e quindi da neutralizzare).

22 PERICOLOSITA’ SOCIALE Allo stato attuale,dunque, è impossibile dare un contenuto scientifico alla risposta al quesito circa la pericolosità sociale psichiatrica, se intesa nella sua originaria accezione di “prognosi”. Inoltre, la sua applicazione concreta nel caso di internamento in O.P.G dà luogo a due categorie di malati di mente, con destini diversi: quelli “civili”, che beneficiano dell’assistenza prevista dalla l. 833/1978, e quelli “giudiziari”, che escono dal circuito terapeutico del territorio per entrare in una struttura cui è demandato un compito di controllo «forte».

23 PERICOLOSITA’ SOCIALE Ciò continua ad accadere essenzialmente per l’assoluta, colpevole indifferenza e perdurante inerzia del legislatore che non vuole non sa intraprendere la strada di un ripensamento del sistema delle misure di sicurezza per gli infermi di mente e della nozione di pericolosità sociale psichiatrica. Si aggiunga poi che la comunicazione e la collaborazione tra i due sistemi è pressoché nulla o comunque molto difficoltosa per le ragioni che vedremo oltre.

24 PERICOLOSITA’ SOCIALE I L PREGIUDIZIO CHE il malato di mente autore di reato sia persona socialmente pericolosa e debba essere neutralizzato attraverso l’internamento in manicomio criminale è un retaggio ereditato, per volontà del legislatore fascista, dagli psichiatri positivisti. Essi, sia pur con posizioni diversificate, avevano invocato l’uso manicomi criminali per accogliere in particolare «le vittime della pazzia morale e della monomania impulsiva» (categorie diagnostiche allora tanto in auge) e ogni altro tipo di comportamento che «risultasse dannoso o disturbante l’organizzazione carceraria», in quanto espressione di «pazzia». Avevano così sancito con la loro autorità la primaria funzione di repressione e di neutralizzazione del manicomio criminale.

25 PERICOLOSITA’ SOCIALE IN assenza delle conoscenze e degli strumenti terapeutici attuali, i freniatri si preoccuparono da un lato di sottrarre il malato di mente ad una carcerazione che ritenevano ingiusta, dall’altro di collaborare al controllo sociale attraverso la struttura manicomiale. Tale atteggiamento di stampo filantropico, di fatto, fece di loro i fedeli interpreti ed esecutori della difesa sociale, assunta come compito primario. Questo modo di concepire la criminalità del malato di mente e la malattia mentale dell’autore di reato trovò le sue radici nel patologismo deterministico di derivazione lombrosiana che, se da un lato centrò il discorso criminologico sul fatto concreto del delitto, considerato come fenomeno naturale, dall’altro introdusse una concezione riduttiva dell’uomo delinquente (si vedano i paragrafi dedicati a «La nascita dell’antropologia criminale» e a «Il sorgere e il divenire della psichiatria forense»),

26 PERICOLOSITA’ SOCIALE Privilegiando esigenze di ordine e di armonia sociale, la scuola positiva finì per pensare una psichiatria forense votata principalmente alla predizione della recidiva del delinquente «infermo di mente». Molti aspetti del comportamento criminale furono tradotti in formule diagnostiche di dubbio significato e discutibile indumento scientifico. Vale la pena di ricordare che agli albori dell’antropologia criminale e per molti anni successivi, anche dopo l’avvento dell’elettroencefalografia, si etichettò il delinquente come soggetto affetto da epilettoidismo (termine introdotto nel 1845 dallo psichiatra tedesco Griesinger). Con la dizione di epilettoide, si volle individuare il dismorfismo somatico, il deficit intellettivo, la parasocialità,la tendenza al passaggio all’atto del criminale.

27 PERICOLOSITA’ SOCIALE Analoghe considerazioni valgono per l’abuso che si è fatto e ancora si fa delle diagnosi di insufficienza mentale (spesso sotto forma di aggettivazioni tanto colorite quanto prive di significato tecnico, quali: imbecillità superiore; oligofrenia morale; frenastenie minori; imbecilli apatici, goffi, tranquilli; ottusi o minorati psichici; e di psicopatia (anche attraverso formulazioni diagnostiche oggi inaccettabili del tipo: amorali costituzionali; anaffettivi malvagi; costituzioni psicopatiche degenerative; malignità costituzionale; pazzia morale). Né va dimenticato l’uso, non del tutto superato, di concetti quali: tratti costituzionali; disposizioni degenerative; tare ereditarie psicopatologiche; delinquenza tra gli ascendenti. Tutti questi termini contribuiscono a mantenere l’equivoco e il pregiudizio di una fatale trasmissione generazionale e inemendabilità di determinate stigmate, o criminali o psicopatologiche.

28 PERICOLOSITA’ SOCIALE Queste concezioni psichiatriche finiscono per condurre a giudizi prognostici determinati da criteri etici e normativi. Il perito si sostituisce così al giudice, rischiando di assumere, al di là del suo mandato, ruolo di oracolo, dispensatore di vizi di mente, funambolo della psicologia e della psichiatria, estensore di sentenze, giocando su presunte o reali abilità inquisitorie. Ancor oggi molti periti sono convinti che il loro compito consista nell’attribuzione del fatto-reato ad un qualche quadro della nosografia psichiatrica. Siccome non esiste difficoltà alcuna ad etichettare (si veda l’uso indiscriminato che si fa del D. S. M., considerandolo un manuale clinico, invece che statistico), è frequente il mantenimento di una visione patologizzata della difformità e della criminalità.

29 PERICOLOSITA’ SOCIALE In particolare, quando si ricorre al vizio parziale di mente, sostenere la pericolosità sociale dell’autore di reato soddisfa esigenze di controllo e non di cura e di assistenza. Questo problema è stato in parte superato dal ricorso, quando possibile, ai due procedimenti speciali del giudizio abbreviato (artt. 438 ss.) e dell’applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 ss.) introdotti dal nuovo codice di procedura penale. Entrambi prevedono la diminuzione della pena di un terzo (artt. 442, 2° co., e 444, 1° co.), come nel vizio parziale di mente: con tutti i vantaggi che derivano dall’evitare la perizia, la «semi infermità» di mente e l’eventuale misura di sicurezza.

30 PERICOLOSITA’ SOCIALE Restringendo le categorie diagnostiche, invece, si possono limitare i danni derivanti da un’eccessiva patologizzazione dei comportamenti criminali e dalla conseguente pronuncia di pericolosità sociale. E quasi superfluo far osservare, a questo punto, quale e quanto sia il potere concesso al perito e come egli possa utilizzarlo, a seconda che ponga l’accento sul le esigenze di controllo o su quelle terapeutiche. In realtà, nella grande maggioranza dei casi le indicazioni per il trattamento deI malato di mente autore di reato sono incombenza attualmente sottratta al perito psichiatra che, esaurito il momento diagnostico, valutativo e prognostico ha terminato il suo compito. L’internamento in ospedale psichiatrico giudiziario comporta per il malato problemi quali:

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