Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoFerdinando Randazzo Modificato 8 anni fa
1
Università di Pavia LA CLASSIFICAZIONE DELLE FORME DI FLESSIBILITÀ CLAUSOLE AUTORIZZATORIE FLESSIBILITÀ CASO PER CASO FLESSIBILITÀ PRE-DEFINITA FLESSIBILITÀ ESTERNA AI TRATTATI
2
Università di Pavia CLAUSOLE AUTORIZZATORIE COOPERAZIONI RAFFORZATE ATTRAVERSO UN’AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO SI CONSENTE A GRUPPI DI STATI DI COOPERRARE PIÙ STRETTAMENTE IN RELAZIONE A DETERMINATE MATERIE. SI TRATTA DUNQUE DI UN MECCANISMO APPLICABILE A DIFFERENTI SETTORI E DIFFERENTI GRUPPI DI STATI
3
Università di Pavia LE CONDIZIONI DA RISPETTARE PER DAR VITA A UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA ART. 20 TUE E 326 SS. TFUE CONDIZIONI VOLTE A LIMITARE IL RICORSO ALLA COOPERAZIONE RAFFORZATA ALLE IPOTESI NELLE QUALI ESSA È REALMENTE NECESSARIA (NUMERO MINIMO DI STATI PARTECIPANTI E RICORSO ALLO STRUMENTO DELLA COOPERAZIONE RAFFORZATA SOLO IN ULTIMA ISTANZA) RISPETTO DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA NEL SUO COMPLESSO (NO COMPETENZE ESCLUSIVE, RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E DEL PRINCIPIO DI UNITÀ ISTITUZIONALE) NON INCIDENZA SU DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI STATI NON PARTECIPANTI
4
Università di Pavia LA PROPOSTA SULL’IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE LIMITI: - COINVOLGE SOLO 11 STATI MEMBRI DELLA ZONA EURO, E QUINDI NON TUTTI E DICIANNOVE - L’IDEA È CHE UNA PARTE DEI PROVENTI DELL’IMPOSTA SIA VERSATA DAGLI STATI PARTECIPANTI NEL BILANCIO DELL’UNIONE E CHE PER QUESTI STATI VI SIA UNA CORRISPONDENTE RIDUZIONE DELLA QUOTA DI QUARTA RISORSA (QUINDI L’AMMONTARE DELLE RISORSE VERSATE NON CAMBIA) - PROBLEMI RELATIVI ALL’INDIVIDUAZIONE DEL CRITERIO DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA: SE SONO TASSATI SOLO GLI ENTI CON SEDE IN UNO STATO PARTECIPANTE, VI È IL RISCHIO DI UN LORO TRASFERIMENTO DI SEDE IN STATI NON PARTECIPANTI. SE AD ESSERE TASSATI SONO ANCHE GLI ENTI CON SEDE IN STATI PARTECIPANTI MA CHE NEGOZIANO STRUMENTI FINANZIARI CON ENTI CHE HANNO SEDE IN UNO STATO PARTECIPANTE, IL RISULTATO È CHE SI IMPONGONO OBBLIGHI ANCHE AGLI STATI NON PARTECIPANTI
5
Università di Pavia FLESSIBILITÀ CASO PER CASO ASTENSIONE COSTRUTTIVA (ART. 31 TUE) SI TRATTA DI UN MECCANISMO DI FLESSIBILITÀ A CONTRARIO: NON VI È UN GRUPPO DI STATI CHE DECIDE DI PROCEDERE PIÙ VELOCEMENTE, BENSÌ DEGLI STATI CHE DECIDONO DI NON PARTECIPARE A UNA DETERMINATA DECISIONE IN AMBITO PESC.
6
Università di Pavia FLESSIBILITÀ PRE-DEFINITA MONETA UNICA PROTOCOLLI RELATIVI A REGNO UNITO E IRLANDA (PROTOCOLLI 20 E 21) : NON PARTECIPAZIONE A SCHENGEN; NON PARTECIPAZIONE ALLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA (PER OGNI SINGOLA MISURA ADOTTATA O DA ADOTTARE REGNO UNITO E IRLANDA COMUNICANO SE HANNO INTENZIONE DI PARTECIPARE O MENO PROTOCOLLO RELATIVO ALLA DANIMARCA (PROTOCOLLO 22): NON APPLICAZIONE DELLE DIPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA E NON PARTECIPAZIONE ALLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA (LA DANIMARCA PUÒ IN QUALSIASI MOMENTO DICHIARARE CHE NON INTENDE PIÙ AVVALERSI DI QUESTO PROTOCOLLO E VENIRE QUINDI EQUIPARATA AGLI ALTRI STATI MEMBRI)
7
Università di Pavia FLESSIBILITÀ ESTERNA AI TRATTATI TRATTATO DI SCHENGEN FISCAL COMPACT MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ TRATTATI INTERNAZIONALI TRA ALCUNI STATI MEMBRI
8
Università di Pavia I CITTADINI DI STATI TERZI INIZIALE DISINTERESSE STRETTO LEGAME TRA CIRCOLAZIONE DI CITTADINI DEGLI STATI TERZI E REALIZZAZIONE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL’UNIONE I CONTROLLI ALLE FRONTIERE INTERNE DEVONO ESSERE ABOLITI PER TUTTI REGOLE COMUNI SUI CONTROLLI ALLE FRONTIERE ESTERNE
9
Università di Pavia IL SISTEMA SCHENGEN ACCORDI DI SCHENGEN DEL 1985 + CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DEL 1990: GERMANIA, FRANCIA, BELGIO, OLANDA E LUSSEMBURGO ELIMINAZIONE DEI CONTROLLI ALLE FRONTITRE INTERNE ARMONIZZAZIONE DELLE POLITICHE SUI VISTI E LE CONDIZIONI DI INGRESSO DI CITTADINI DI STATI TERZI COOPERAZIONE TRA LE FORZE DI POLIZIA PER LA PREVENZIONE DELLA CRIMINALITA’ SISTEMA DI INFORMAZIONE SCHENGEN
10
Università di Pavia L’ESTENSIONE GEOGRAFICA DEL SISTEMA SCHENGEN TRA IL 1990 E IL 1997 ADERISCONO TUTTI GLI STATI MEMBRI TRANNE REGNO UNITO E IRLANDA OGGI ESCLUSI PROVVISORIAMENTE CIPRO, BULGARIA, CROAZIA E ROMANIA ESCLUSI IRLANDA E REGNO UNITO (PROTOCOLLI N. 20 E 21) ESCLUSA IN PARTE LA DANIMARCA (PROTOCOLLO N. 22) ALCUNI STATI TERZI
11
Università di Pavia IL CODICE DELLE FRONTIERE SCHENGEN (REG. 562/2006) CONDIZIONI DI INGRESSO DEI CITTADINI DI STATI TERZI: POSSESSO DI UN DOCUMENTO DI VIAGGIO VALIDO POSSESSO DI UN VISTO VALIDO POSSIBILITA’ DI GIUSTIFICARE LO SCOPO E LE CONDIZIONI DI SOGGIORNO E DI DISPORRE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA SUFFICIENTI NON ESSERE SEGNALATO NEL SIS AI FINI DELLA NON AMMISSIONE NON ESSERE CONSIDERATO UNA MINACCIA PER L’ORDINE PUBBLICO, LA SALITA’ PUBBLICA LA SICUREZZA PUBBLICA ART. 13: IL RESPINGIMENTO
12
Università di Pavia LA CRISI GRECA INSUFFICIENZA DELLA PROCEDURA PER DISAVANZI ECCESSIVI MAGGIO 2010: LA BCE DECIDE DI ACQUISTARE TITOLI GRECI SUL MERCATOACCORDO INTERGOVERNATIVO CON IL QUALE GLI STATI DELLA ZONA EURO SI IMPEGNANO A UNA SERIE DI PRESTITI BILATERALI (GREEK LOAN FACILITY). IL PROBLEMA DELLA COMPATIBILITÀ DI TALE ACQUISTO CON L’ART. 123 TFUE. EROGAZIONE DEI PRESTITI COORDINATA DALLA COMMISSIONE. RIGIDA CONDIZIONALITÀ
13
Università di Pavia CRONOLOGIA DELLE ALTRE MISURE MAGGIO 2010: CREATO CON REGOLAMENTO IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA (MESF) E CON ACCORDO INTERNAZIONALE IL FONDO EUROPEO DI STABILITÀ FINANZIARIA (FESF) NOVEMBRE 2010: 95 MILIARDI DI EURO ALL’IRLANDA (ACCORDO DELL’AUROGRUPPO E DEI MINISTRI ECOFIN) MARZO 2011: REVISIONE SEMPLIFICATA DELL’ART. 136 TFUE (CONSIGLIO EUROPEO) + PATTO EUROPLUS APRILE 2001: AIUTO DI 78 MILIARDI DI EURO AL PORTOGALLO LUGLIO 2011: SECONDO PROGRAMMA DI AIUTI ALLA GRECIA (109 MILIARDI) FEBBRAIO 2012: FIRMA DEL TRATTATO ISTITUTIVO DEL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ (MES) MARZO 2012: FIRMA DEL FISCAL COMPACT
14
Università di Pavia MESF REGOLAMENTO 407/2010 ADOTTATO SULLA BASE DELL’ART. 122 PAR. 2 TFUE (DUBBI) PUÒ ESSERE ATTIVATO A FAVORE DI UNO STATO APPARTENENTE O NON APPARTENENTE ALLA ZONA EURO CHE SUBISCA GRAVI PERTURBAZIONI FINANZIARIE O ECONOMICHE CAUSATE DA CIRCOSTANZE CHE SFUGGONO AL SUO CONTROLLO. CARATTERE TEMPORANEO. UTILIZZATO PER IRLANDA E PORTOGALLO NEL CORSO DEL 2011
15
Università di Pavia FESF CREATO CON ACCORDO INTERNAZIONALE TRA GLI STATI DELLA ZONA EURO E POI COSTITUITO IN SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON SEDE IN LUSSEMBURGO. NE BENEFICIANO SOLO GLI STATI EURO. INIZIALMENTE 440 MILIARDI DI EURO, DIVENUTI POI 780. IL CAPITALE È GARANTITO DAGLI STATI ADERENTI IN PROPORZIONE ALLE LORO QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA BCE E DAL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE
16
Università di Pavia ART. 136 TFUE PER CONTRIBUIRE AL BUON FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA E IN CONFORMITÀ ALLE PERTINENTI DISPOSIZIONI DEI TRATTATI, IL CONSIGLIO ADOTTA, SECONDO LA PROCEDURA PERTINENTE TRA QUELLE DI CUI AGLI ARTT. 121 E 126 … MISURE CONCERNENTI GLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L’EURO AL FINE DI: A) RAFFORZARE IL COORDINAMENTO E LA SORVEGLIANZA DELLA DISCIPLINA DI BILANCIO; B) ELABORARE, PER QUANTO LI RIGUARDA, GLI ORIENTAMENTI DI POLITICA ECONOMICA VIGILANDO AFFINCHÉ SIANO COMPATIBILI CON QUELLI ADOTTATI PER L’INSIEME DELL’UNIONE, E GARANTIRNE LA SORVEGLIANZA. SOLO I MEMBRI DEL CONSIGLIO CHE RAPPRESENTANO GLI STATI LA CUI MONETA È L’EURO PRENDONO PARTE AL VOTO SULLE MISURE DI CUI AL PAR. 1
17
Università di Pavia REVISIONE SEMPLIFICATA EX ART. 48.6 TUE IL GOVERNO DI QUALSIASI STATO MEMBRO, IL PE O LA COMMISSIONE POSSONO SOTTOPORRE AL CONSIGLIO EUROPEO PROGETTI INTESI A MODIFICARE IN TUTTO O IN PARTE LE DISPOSIZIONI DELLA PARTE TERZA DEL TFUE RELATIVE ALLE POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL’UNIONE. IL CONSIGLIO EUROPEO PUÒ ADOTTARE UNA DECISIONE … ALL’UNANIMITÀ, PREVIA CONSULTAZIONE DEL PE, DELLA COMMISSIONE, E, IN CASO DI MODIFICHE ISTITUZIONALI NEL SETTORE MONETARIO, DELLA BCE. TALE DECISIONE ENTRA IN VIGORE SOLO PREVIA PPROVAZIONE DEGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALLE RISPETTIVE NORME COSTITUZIONALI.
18
Università di Pavia LA MODIFICA INTRODOTTA PER IL MES DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO 2011/199/UE GLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L’EURO POSSONO ISTITUIRE UN MECCANISMO DI STABILITÀ DA ATTIVARE OVE INDISPENSABILE PER SALVAGUARDARE LA STABILITÀ DELLA ZONA EURO NEL SUO INSIEME. LA CONCESSIONE DI QUALSIASI ASSISTENZA FINANZIARIA NECESSARIA NELL’AMBITO DEL MECCANISMO SARÀ SOGGETTA A UNA RIGOROSA CONDIZIONALITÀ V. ART. 125 TFUE
19
Università di Pavia IL MES ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE CON SEDE IN LUSSEMBURGO (SIMILE A UNA BANCA). SI SOSTITUISCE AL MESF E AL FESF. CREATA CON TRATTATO INTERNAZIONALE FONDATO SULL’ART. 136 TFUE COME MODIFICATO TRAMITE LA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 48.6 TUE. COLLEGATO ALL’UE, MA CON FORTI ELEMENTI DI INDIPENDENZA: STRUTTURA ISTITUZIONALE PROPRIA E MECCANISMO DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (LA CORTE DI GIUSTIZIA INTERVIENE SOLO SE LO STATO CONTESTA LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI). L’AIUTO È CONDIZIONATO ALLA MESSA IN OPERA DI UN PROGRAMMA DI POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA E ALLA RATIFICA DEL FISCAL COMPACT. IL MES PUÒ EMETTERE STABILITY BONDS
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.