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Pubblicatoherta palomba Modificato 7 anni fa
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IL COMANDANTE DELLA NAVE ruolo compiti funzioni responsabilità Maria Herta Palomba
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Capo dell’equipaggio si trova al vertice dell’organizzazione costituita dalla nave nella fase della spedizione. Figura complessa per i suoi aspetti tecnici, privatistici, amministrativi oltre che per la varietà e vastità dei settori che investe. RUOLO
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Il Comandante è frutto della nomina di libera scelta dell’armatore a cui è legato da un rapporto di lavoro subordinato (contratto di arruolamento). L’armatore può in ogni momento dispensare il comandante dal comando salvo i diritti derivanti dal rapporto di impiego. In caso di morte, assenza, impedimento del comandante in corso di navigazione il comando spetta ope legis ad altro componente dell’equipaggio secondo l’ordine gerarchico di bordo fino a quando non pervengono disposizioni dell’armatore o in mancanza fino al primo approdo ove provvede l’autorità marittima o consolare (art. 293 cod. nav.)* PREPOSIZIONE AL COMANDO
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Il comandante rappresenta l’armatore nei confronti di tutti gli interessati nella nave e nel carico ed esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge (art. 295, 306, 307 cod. nav.) Trattasi di rappresentanza legale in quanto deriva dalla legge (art.295 cod. nav.) ed è delimitata dal criterio della necessità: cessa quando l’armatore direttamente o a mezzo di altri precostituiti rappresentanti può provvedere alla gestione dei propri affari. RAPPRESENTANTE SOSTANZIALE DELL’ARMATORE
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Rappresentanza processuale attiva: il comandante può, in caso di urgenza, nei luoghi in cui l’armatore non è presente, istituire o proseguire giudizi in nome e nell’interesse di questi (art.309 cod.nav.) Rappresentanza processuale passiva: il comandante può essere convenuto in giudizio per fatti dell’equipaggio relativi alla nave e alla spedizione ovvero per le obbligazioni da lui contratte durante la spedizione (art. 309 cod.nav.) RAPPRESENTANTE PROCESSUALE DELL’ARMATORE
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Detta rappresentanza si estrinseca nell’emissione delle polizze di carico che vengono emesse e rilasciate dal comandante in nome del vettore (art.458 cod. nav.). Il comandante rappresenta il vettore-noleggiatore quando attua i suoi ordini relativamente all’impiego commerciale della nave (art.393 cod. nav.) Se l’armatore è anche vettore il comandante rappresenta la stessa persona a duplice titolo. RAPPRESENTANTE DEL VETTORE
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Il comandante può vendere la nave (anche senza mandato) quando: durante il viaggio si verifica un caso di estrema urgenza + la nave si trova in stato di assoluta innavigabilità + interviene l’autorizzazione della competente autorità locale che abbia accertato le condizioni di assoluta innavigabilità e prescritto le modalità della vendita(art.311 cod. nav.). RAPPRESENTANTE DEL PROPRIETARIO DELLA NAVE
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Il comandante, se alcuno dei comproprietari che hanno consentito alla costituzione della società di armamento rifiuta di contribuire alle spese necessarie per la spedizione può, previa autorizzazione della competente autorità, prendere a prestito per conto del comproprietario medesimo la somma da lui dovuta con garanzia ipotecaria sulla sua quota di partecipazione nella proprietà della nave (art.310 cod.nav.). RAPPRESENTANTE DEL PROPRIETARIO DELLA NAVE
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Il comandante, in caso di necessità e compatibilmente con le esigenze della spedizione, deve provvedere alla tutela degli interessi degli aventi diritto al carico. Se per evitare o diminuire un danno occorrono speciali misure egli deve informare gli interessati cioè mittente e destinatario, o i loro rappresentanti sul luogo che siano a lui noti e attenersi alle loro istruzioni ( rappresentanza volontaria); in mancanza deve agire a suo criterio nel modo migliore (rappresentanza legale)(art.312 cod. nav.). RAPPRESENTANTE DEGLI AVENTI DIRITTO AL CARICO
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In virtù di essa, la cui fonte nei casi suddetti è la legge, gli atti compiuti dal comandante = rappresentante producono i loro effetti direttamente nella sfera giuridica del rappresentato = armatore = vettore = proprietario = avente diritto al carico EFFETTI DELLA RAPPRESENTANZA
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Il comandante è titolare di una serie di poteri-doveri nell’interesse pubblico della spedizione in virtù dei quali deve: 1) Accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, ben armata ed equipaggiata(art.297cod.nav.) 2) Accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e stivata(297 cod.nav.) 3) Curare la regolare tenuta dei documenti di bordo(299cod.nav.) 4) Dirigere personalmente la manovra in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficoltà(298 cod.nav.) ATTRIBUZIONI QUALE CAPO DELLA SPEDIZIONE
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5) Provvedere con ogni possibile mezzo al rifornimento delle provviste di bordo e di qualsiasi altra cosa indispensabile alla regolare e sicura navigazione : a tal fine il Comandante deve ove sia necessario, farne richiesta alle navi che incontri, o altrimenti approdare nel più vicino luogo, anche se all’uopo occorra deviare la rotta. In caso di estrema necessità, il comandante può impiegare per le esigenze della nave le merci esistenti a bordo. ATTRIBUZIONI QUALE CAPO DELLA SPEDIZIONE: RIFORNIMENTO DELLE PROVVISTE
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6) Assicurare la salvezza della spedizione con tutti i mezzi a sua disposizione(302 cod. nav.) o che egli può procurarsi riparando in porto o chiedendo assistenza ad altre navi. Se è Se a tal fine è necessario procurarsi denaro, il comandante deve provvedere ai sensi dell’articolo 307. Se è necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del carico, egli deve, per quanto è possibile, procedere cominciando dalle cose di minor valore e da quelle per cui più utile si appalesa il sacrificio e meno indispensabile la conservazione.articolo 307 ATTRIBUZIONI QUALE CAPO DELLA SPEDIZIONE: SALVEZZA DELLA SPEDIZIONE
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7) Ordinare l’abbandono della nave, in caso di pericolo, soltanto dopo aver esperito, senza risultato, i mezzi suggeriti dall’arte nautica per salvarla, sentito il parere degli ufficiali di coperta, o in mancanza di due almeno fra i componenti più provetti dell’equipaggio(303 cod. nav.) 8) Abbandonare la nave per ultimo (303 cod. nav.) ATTRIBUZIONI QUALE CAPO DELLA SPEDIZIONE: ABBANDONO DELLA NAVE
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9) Fare denuncia, se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone che erano a bordo o al carico, all’autorità marittima all’arrivo in porto, allegando un estratto del giornale nautico con le relative annotazioni (182 cod. nav.) 10) Presentare entro 24 ore dall’arrivo a destinazione relazione scritta degli eventi straordinari relativi alla nave e al carico e alle persone che erano a bordo verificatisi nel corso del viaggio(304 e 315 cod. nav.) ATTRIBUZIONI QUALE CAPO DELLA SPEDIZIONE: EVENTI STRAORDINARI
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Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone che erano a bordo, o al carico, il comandante della nave all'arrivo in porto deve farne denuncia al Comandante del porto o all'autorità consolare allegando un estratto del giornale nautico con le relative annotazioni. Se la nave non è provvista di giornale o se sul giornale non è stata fatta annotazione, l'autorità marittima o consolare riceve la dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo verbale. Le autorità predette procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunziati e sulle loro cause, trasmettendo senza indugio gli atti relativi all'autorità giudiziaria competente, a norma degli articoli 315, 584, a eseguire la verifica della relazione di eventi straordinari. DENUNCIA EVENTI STRAORDINARI art. 182 cod. nav.
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Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, al carico o alle persone che erano a bordo, il comandante deve farne, entro ventiquattro ore dall’arrivo, relazione scritta alla competente autorità del luogo. Il Comandante non può iniziare la scaricazione prima della verifica della relazione salvo casi di urgenza. La relazione ha lo scopo di precostituire prova per eventuali future controversie. RELAZIONE SCRITTA EVENTI STRAORDINARI art. 304 e 305 cod. nav.
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Al comandante sono devolute ex lege pubbliche funzioni ovvero una serie di POTERI -DOVERI di carattere pubblicistico: a)Poteri disciplinari b)Poteri di polizia c)Poteri in qualità di capo della comunità viaggiante ESERCENTE PRIVATO DI PUBBLICHE FUNZIONI
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Il comandante, in virtù della sua posizione gerarchica esercita la sua autorità su tutte le persone che si trovano a bordo della nave(189 e 809 c. nav.) Il comandante può applicare sanzioni tanto all’equipaggio quanto ai passeggeri ( 1249 c. nav.) POTERI DISCIPLINARI
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Il comandante ha funzioni di 1)polizia di sicurezza in relazione a carichi di armi, merci tossiche, pericolose ( 194, 817 c. nav.) 2)Polizia sanitaria (in relazione all’imbarco di passeggeri affetti da malattie gravi o pericolose) 3)Polizia doganale 4)Polizia giudiziaria (1235, 1248 c. nav.) POTERI – DOVERI DI POLIZIA
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Il Comandante deve far pervenire (con almeno 24h di anticipo o al momento in cui la nave lascia il porto precedente se la navigazione ha durata inferiore alle 24 h) all’autorità marittima i formulari di cui alla Convenzione FAL dell’IMO come recepita dall’UE ovvero:(co nFAL n.1 = dichiarazione generale FAL n.2 = dichiarazione di carico FAL n.3 = dichiarazione delle provviste a bordo FAL n.4 =dichiarazione deli effetti personali dell’equipaggio FAL n.5 = ruolo dell’equipaggio FAL n.6 =elenco passeggeri FAL n.7 = dichiarazione merci pericolose a bordo Dichiarazione sanitaria marittima almeno 24h di cui alla Convenzione FAL dell’IMO come recepita dall’UE ovvero Prescrizioni relative alla partenza e all’arrivo delle navi
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Ufficiale di stato civile ( redazione di atti nascita, morte, celebrazione matrimoni in imminente pericolo di vita) Notaio (ricezione di testamenti speciali validi fino a 3 mesi dopo lo sbarco in luogo ove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie) Ufficiale di polizia giudiziaria ( art.1235 cod. nav.) FUNZIONI PUBBLICHE:CAPO DELLA COMUNITA’ VIAGGIANTE
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Curare che all’equipaggio sia corrisposto il vitto nella qualità e quantità di razioni dovute Prestare soccorso a navi in pericolo e in caso di urto alle altre navi (*) l’inadempimento di tale obbligo è sanzionato penalmente Dare alle navi da guerra italiane le informazioni che siano richieste Sottostare alla visita e all’ispezione delle carte e dei documenti di bordo Obbedire all’intimazione di fermata delle navi da guerra di potenze amiche ULTERIORI OBBLIGHI DEL COMANDANTE
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