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CORSO BASE PER ASPP MODULO A

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Presentazione sul tema: "CORSO BASE PER ASPP MODULO A"— Transcript della presentazione:

1 CORSO BASE PER ASPP MODULO A
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SCUOLA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA SEDE di G E N O V A  Via del Seminario 4                                                                                         CORSO BASE PER ASPP MODULO A Corso della durata di 28 ore – LEZIONE N.1 Docente: Dott. Ing. Augusto Mario Isola

2 PROGRAMMA DEL CORSO Dott. Ing. Augusto M. Isola  • l’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. n. 81/2008 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori; • il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento; • i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. n. 81/2008 : ­ i compiti; ­ gli obblighi; ­ le responsabilità civili e penali; • il sistema pubblico della prevenzione; • i criteri e gli strumenti per la individuazione dei rischi; • il documento di valutazione dei rischi; • la classificazione dei rischi in relazione alla normativa; • il rischio incendio ed esplosione; • la valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza; • la valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro; • le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio.

3 LEZIONE 1 • l’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 81/2008 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori; • il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento; • i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/2008 : ­ i compiti; ­ gli obblighi; ­ le responsabilità civili e penali;

4 DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Art. 31. (Servizio di prevenzione e protezione) 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo. 2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico. 3. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio. 4. Il ricorso a persone o servizi esterni é obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32. (…continua)

5 DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Art. 31. (Servizio di prevenzione e protezione) 5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non é per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia. 6. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, é comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. (..continua)

6 DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Art. 31. (Servizio di prevenzione e protezione) 7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno. 8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

7 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106
9 APRILE 2008, N. 81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Art. 32. (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni) 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, é necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, é necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. ( continua..)

8 DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Art. 32. (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni) 3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2. 4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall’ISPESL, dall’INAIL, o dall’IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall’amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell’accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (continua..)

9 DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Art. 32. (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni) 5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (continua…)

10 DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Art. 32. (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni) 6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-regioni di cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34. 7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. 8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. (continua…)

11 DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Art. 32. (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni) 9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. 10.Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti. (continua…)

12 Dott. Ing. Augusto M. Isola
Il codice civile (Fonte: wikipedia.org‎) Il codice civile è un corpo organico di disposizioni di diritto civile, ma non solo, poiché contiene anche norme di diritto processuale civile di rilievo generale (es. libro VI - titolo IV) ed alcune norme incriminatrici (es. libro V - titolo XI). Costituisce, insieme alla Costituzione della Repubblica Italiana ed alle leggi speciali una delle fonti del diritto civile.

13 Il codice penale (Fonte: wikipedia.org‎)
Dott. Ing. Augusto M. Isola Il codice penale (Fonte: wikipedia.org‎) Il codice penale italiano è un corpo organico di disposizioni di diritto penale. Costituisce, insieme alla Costituzione ed alle leggi speciali una delle fonti del diritto penale. È comunemente conosciuto anche come codice Rocco dal nome del suo principale ispiratore, Alfredo Rocco.

14 ATTUALE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutele della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 n. 25 Protezione da agenti chimici Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 66 Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro Legge 29 dicembre 2000 n. 422 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europee - Legge comunitaria 2000. Decreto Ministeriale 5 agosto 1998 n. 363 (MURST) Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli is Decreto Legislativo 19 marzo 1996 n. 242 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 626/94 recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

15 ATTUALE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA
Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Decreto Legislativo 15 agosto 1991 n. 277 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art.7 della legge n. 212/90. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

16 ATTUALE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA
Inoltre ci sono le varie norme di riferimento che disciplinano i corsi di formazione antincendio e di primo soccorso aziendale, e sono rispettivamente: il decreto ministeriale 388 ( primo soccorso ) e il DM del 10 marzo del 1998 (antincendio ). La normativa introduce alcuni obblighi per il datore di lavoro e i diritti dei lavoratori: In particolare gli obblighi del datore di lavoro sono in primis la valutazione dei rischi aziendali, la nomina delle figure obbligatorie addette al servizio dell’antincendio ( squadra o minimo due addetti per i turni di lavoro e in base alla dislocazione devono essere adeguati e sufficienti a garantire le misure di primo intervento) e al primo soccorso. La normativa sicurezza sul lavoro prevede, per i lavoratori soggetti a particolari rischi, un piano di sorveglianza sanitaria che deve mettere in atto il datore di lavoro, e che comprende la nomina di un medico competente aziendale e delle visite di routine da effettuare sui lavoratori esposti a rischi.

17 Dott. Ing. Augusto M. Isola
Tutela del lavoro minorile(fonte: minorile.html)‎ Il lavoro minorile trova una speciale tutela nella Costituzione della Repubblica italiana attraverso alcuni articoli che stabiliscono una normativa particolare che riguarda il lavoro salariato di fanciulli e adolescenti. A tutelare i giovani che si avviano ad intraprendere un lavoro ci ha pensato anche la Comunità Europea con la direttiva 94/33, la quale ha stabilito dei principi base in merito ai rapporti lavorativi con i minorenni. In primo luogo è stato fissato il compimento del quindicesimo anno di età come requisito per accedere nel mondo del lavoro, secondariamente è stato stabilito che il giovane deve prima di ogni cosa intraprendere un percorso di istruzione e formazione professionale.

18 Dott. Ing. Augusto M. Isola
La tutela delle lavoratrici madri (da La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana. Tuttavia condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più in gravidanza o nel periodo del puerperio e dell'allattamento. Molte attività lavorative possono costituire per la Lavoratrice in gravidanza - puerperio - allattamento una condizione di pregiudizio o di rischio per la sua salute o per quella del bambino. Per tale motivo il Legislatore ha emanato specifiche norme preventive a tutela delle Lavoratrici madri.

19 Dott. Ing. Augusto M. Isola
La tutela delle lavoratrici madri (da In generale, per tutte le Lavoratrici è previsto il divieto di adibirle al lavoro nei due mesi antecedenti e nei tre mesi successivi al parto (congedo di maternità). In particolari condizioni è facoltà della Lavoratrice chiedere la flessibilità del periodo del congedo di maternità (1 mese prima e 4 mesi dopo il parto). Le Lavoratrici in gravidanza puerperio ed allattamento non possono essere adibite a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri così come individuati dalla normativa di riferimento. Qualora ricorrano tali circostanze, la Lavoratrice deve essere allontanata dal rischio lavorativo, assegnandola ad altra mansione compatibile oppure, qualora non fosse possibile lo spostamento di mansione, con l'interdizione al lavoro.

20 Dott. Ing. Augusto M. Isola
Regolamentazione del lavoro notturno ( lavoro-notturno) È considerato lavoro notturno la prestazione effettuata per un periodo di almeno sette ore consecutive che comprende l’intervallo di tempo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Le fonti normative che regolamentano il lavoro notturno sono il Decreto Legislativo 532/1999 e il Decreto Legislativo 66/2003, al capo IV. È considerato lavoro notturno la prestazione effettuata per un periodo di almeno sette ore consecutive che comprende l’intervallo di tempo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Semplificando: • Tra le ore 22 e le ore 5 • Tra le ore 23 e le ore 6 • Tra le ore 24 e le ore 7 Qualora i CCNL dovessero definire fasce diverse, si farà riferimento a queste ultime.

21 I lavoratori atipici (Fonte: www.ilsole24ore.com)
Dott. Ing. Augusto M. Isola I lavoratori atipici (Fonte: Negli ultimi anni, a seguito delle profonde modifiche intervenute nel mondo del lavoro, si è sempre più diffusa la figura dei cosiddetti "lavoratori atipici", con tipologie di rapporti di lavoro spesso a metà strada tra il lavoro dipendente tradizionale e il lavoro autonomo in senso stretto, che non presentano le caratteristiche della stabilità del rapporto di lavoro e/o dell'orario pieno. L'universo del lavoro atipico, peraltro, non presenta caratteri di omogeneità, tanto che potremmo per grandi linee identificare due figure principali di protagonisti:  i cosiddetti collaboratori coordinati e continuativi o a progetto, che, a livello fiscale, producono reddito assimilato a quello di lavoro autonomo;  i prestatori di collaborazioni occasionali.

22 I lavoratori atipici (Fonte: www.ilsole24ore.com)
Dott. Ing. Augusto M. Isola I lavoratori atipici (Fonte: Le collaborazioni coordinate e continuative e i lavoratori a progetto  Il lavoro occasionale  Il lavoro occasionale accessorio  L'iscrizione alla gestione separata dell'INPS

23 (dalle dispense Ausind Dott. Delucchi)
I SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE COMPITI, OBBLIGHI, RESPONSABILITA’ E TUTELA ASSICURATIVA (D.LGS.81/2008) (dalle dispense Ausind Dott. Delucchi)

24 ATTORI DELLA SICUREZZA
DATORE DI LAVORO DIRIGENTI PREPOSTI LAVORATORI SPP E RSPP RLS INCARICATI MISURE DI EMERGENZA E P.S. MEDICO COMPETENTE

25 DATORE DI LAVORO RLS INCARICATI EMERGENZA E P.S. RSPP MEDICO
COMPETENTE DIRIGENTE PREPOSTO PREPOSTO PREPOSTO LAVORATORI LAVORATORI LAVORATORI 25

26 DATORE DI LAVORO E’ il principale destinatario degli obblighi in materia di sicurezza. Sono per lui obblighi indelegabili (art. 17): la valutazione dei rischi la redazione del documento di valutazione la designazione del RSPP

27 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro (art. 28, comma 1)

28 CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il documento di valutazione dei rischi deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del RSPP, del RLS e del medico competente e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonchè dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

29 CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita' professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

30 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (ART. 18)
Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente; b) designare preventivamente gli incaricati delle misure di emergenza e pronto soccorso ; c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

31 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (ART. 18)
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g bis) nei casi sorveglianza sanitaria comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;

32 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (ART. 18)
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni. Il documento è consultato esclusivamente in azienda; p) elaborare il documento unico di valutazione rischi interferenze (DUVRI), anche su supporto informatico, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

33 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (ART. 18)
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; r) comunicare all'INAIL, e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al SINP, i dati relativi agli infortuni; s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni dell'azienda o dell'unita'produttiva, e al numero delle persone presenti;

34 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (ART. 18)
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita‘ del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica annuale; z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; aa) comunicare all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneita'.

35 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (ART. 18)
Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi ricadenti su preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e medico competente, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei suddetti soggetti qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti

36 PREPOSTO Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2, comma 1, lettera e)

37 OBBLIGHI DEI PREPOSTI (ART. 19)
I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

38 OBBLIGHI DEI PREPOSTI (art. 19)
d) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione.

39 LAVORATORE Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (art. 2, comma 1, lettera a)

40 OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 20)
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonche' i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonche' qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilita' e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

41 RSPP Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 2, comma 1, lettera f) ASPP Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione (art. 2, comma 1, lettera g)

42 RLS Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art. 2, comma 1, lettera i) RLST E RLSS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST): esercita le competenze del RLS per tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS (art. 48) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSS): è individuato in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, quali porti, centri intermodali di trasporto, impianti siderurgici, cantieri con almeno u/g, contesti produttivi con complesse problematiche legate alle interferenze delle lavorazioni e da un numero di addetti mediamente superiore a 500 (art. 49)

43 ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
Designati in numero sufficiente, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva (art. 45, comma 1) Non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (art. 43, comma 3) Formati secondo le indicazioni del D.M. 388/03(art. 45, comma 2)

44 ADDETTI ALL’EMERGENZA (ANTINCENDIO)
Designati in numero sufficiente, tenendo conto delle dimensioni dell’azienda ovvero dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva (art. 43, comma 2) Non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (art. 43, comma 3) Formati secondo le indicazioni del Decreto interministeriale 10/3/98, in attesa dell’emanazione dei nuovi decreti interministeriali di cui all’articolo 46, comma 3 (art. 37, comma 9) ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO Designati in numero sufficiente, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva (art. 45, comma 1) Formati secondo le indicazioni del D.M. 388/03(art. 45, comma 2)

45 MEDICO COMPETENTE Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al decreto 81/08 (art. 2, comma 1, lettera h)

46 MEDICO COMPETENTE Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al decreto 81/08 (art. 2, comma 1, lettera h) Il medico competente è nominato dal datore di lavoro o dal dirigente nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria (art. 18, comma 1, lettera a). Ai sensi dell’articolo 25: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori, all'attivita' di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalita' organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilita' sociale effettua gli accertamenti sanitari; b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piu' avanzati;

47 MEDICO COMPETENTE istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilita', una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, e con salvaguardia del segreto professionale; consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

48 MEDICO COMPETENTE (abrogato);
fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attivita' che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi', a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

49 MEDICO COMPETENTE comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori; visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicita' diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestivita' ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

50 SORVEGLIANZA SANITARIA
Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalita' di svolgimento dell'attivita‘ lavorativa (art. 2, comma 1, lettera m); È effettuata dal medico competente: nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi (art. 41, comma 1)

51 SORVEGLIANZA SANITARIA
Comprende: visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla mansione specifica; visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica; visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneita' alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, comma 2) e-bis)  visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter)  visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione

52 • il sistema pubblico della prevenzione;
LEZIONE 2 • il sistema pubblico della prevenzione; • i criteri e gli strumenti per la individuazione dei rischi; • il documento di valutazione dei rischi;

53 ORGANI DI VIGILANZA La vigilanza intesa come funzione di esame e verifica dei corretti comportamenti aziendali è un compito istituzionalmente riservato ad organi con funzioni pubbliche. I principali organismi attualmente preposti alla vigilanza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono:  Presidi multizonali di igiene e prevenzione (dipendenti dalle regioni);  Azienda sanitaria locale (dipendenti dalle regioni);  Direzione provinciale del lavoro (dipendenti dal ministero del lavoro);  Ispesl (dip.i dal ministero della sanità);  Vigili del fuoco (dip. dal ministero dell’interno);  Inail (dipendenti dal ministero del lavoro);  Corpo delle miniere (dipendenti dal ministero dell'industria);  Anpa (dipendenti dal ministero dell'Ambiente). Altri organismi con competenze specifiche e limitate sono:  Uffici di sanità aerea e marittima;  Autorità marittime, portuali ed aeroportuali;  Carabinieri;  Polizia di stato;  Vigili urbani.

54 Aziende Sanitarie Locali
Le ASL sono strutture operative del Servizio Sanitario Nazionale presenti a livello provinciale sul territorio. Nell’ambito dell’azienda sanitaria locale, é istituita una struttura denominata dipartimento di prevenzione articolato in quattro servizi:  Igiene e sanità pubblica;  Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPSAL);  Igiene degli alimenti e della nutrizione;  Veterinari. Alle ASL sono stati attribuiti i compiti già svolti:  dall’Ispettorato del Lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori.  dall’ENPI (Ente Nazionale di Prevenzione Infortuni)  dell’ANCC (Associazione Nazionale per il Controllo della combustione). Le ASL sono state autorizzate, inoltre, ad esercitare in nome e per conto dell'lSPESL alcune attività omologative riguardanti:  ascensori e montacarichi;  generatori di calore;  impianti di messa a terra.

55 DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO (Servizio ispezioni)
La Direzione provinciale del lavoro è un ufficio periferico del ministero del Lavoro che ha il compito, fra l’altro, di vigilare sull’applicazione delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza sociale. Il DM 687/96 ha dettato disposizioni per l’unificazione degli uffici periferici del ministero del Lavoro ed ha istituito le Direzioni regionali e provinciali del lavoro. Presso la direzione provinciale del lavoro è previsto il Servizio ispezioni del lavoro (c.d. SIL) articolato nelle seguenti aree:  vigilanza tecnica (collaudi, verifiche, vigilanza di polizia giudiziaria in materia tecnica, di radiazioni ionizzanti e di igiene accertamenti e indagini sull’occupazione di donne, minori, lavoratrici madri, categorie protette, ecc);  vigilanza ordinaria (attività di coordinamento con gli istituti previdenziali e attività integrata con la Guardia di Finanza);  vigilanza sull’attività formativa (nei settori dell’industria, artigianato, terziario e agricoltura);  provvedimenti amministrativi (autorizzazioni, dispense, deroghe e certificazioni).

56 ISPESL L’ISPESL è un organo consultivo di prevenzione al servizio dello Stato, delle singole regioni e, per loro tramite, delle ASL. Ha la funzionedi:  omologare i prodotti industriali;  controllare la conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato, oltre a compiti operativi di carattere amministrativo. L’ISPESL è organizzato in sei dipartimenti centrali e 35 dipartimenti periferici. All’Istituto sono affidati alcuni compiti che in passato erano svolti dall'ANCC e dall'ENPI (DM 23 dicembre 1982). L’ISPESL è un organo tecnico specifico del SSN, e dipende dal ministero della Sanità

57 VIGILI DEL FUOCO Il Corpo Nazionale dei VVF è un organo del Ministero dell'Interno. Il personale appartenente al Corpo dei VVF riveste la qualifica di polizia giudiziaria. COMPETENZE Tra i compiti dei VVF rientrano la verifica e i controlli in materia di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro. Ai fini della prevenzione degli incendi sono soggette al controllo del comando dei VVF competente per territorio le aziende e le lavorazioni:  nelle quali si producono, si impiegano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti;  che per dimensioni, ubicazione, o altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità dei lavoratori. Per i progetti di nuovi impianti o costruzioni che presentano il rischio di incendio deve essere richiesta la visita di collaudo ad impianto o costruzione ultimati ai VVF. I vigili effettuano i controlli preventivi e periodici nei confronti delle aziende esposte ai rischi di incendio, rilasciando il certificato di prevenzione incendi che costituisce requisito indispensabile per il regolare svolgimento dell'attività lavorativa . Il Corpo Nazionale dei VVF ha inoltre compiti di:  informazione, consulenza, assistenza nelle materie di sua competenza nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

58 INAIL L’INAIL è l’Ente pubblico che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Oltre ai compiti di riscossione dei premi assicurativi e di erogazione delle prestazioni economiche e sanitarie di competenza l’Istituto svolge:  una specifica attività di prevenzione, vigilanza e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, avendo anche un interesse diretto alla riduzione delle spese legate alle prestazioni agli infortunati.

59 ALTRI ORGANISMICON COMPITI ISPETTIVI
 CARABINIERI Possono intervenire come autorità di polizia giudiziaria per effettuare controlli negli ambienti di lavoro e raccogliere le prove ed eseguire i necessari rilievi in caso di infortunio sul lavoro;  POLIZIA DI STATO Attraverso i commissariati dislocati nelle varie città, provvede alla ricezione delle denunce di infortunio e può effettuare interventi urgenti in caso di gravi infortuni sul lavoro;  VIGILI URBANI Pur non essendo un organo istituzionalmente preposto alla vigilanza in materia di lavoro, nell’attività di controllo dei cantieri edili nei comuni di appartenenza finalizzati a verificare la rispondenza delle costruzioni con le licenze edilizie, possono rilevare violazioni anche in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro. In qualità di agenti di polizia giudiziaria hanno l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria o alle ASL competenti.

60 ORGANI DI VIGILANZA E SANZIONI (dal sito www. cipaatpistoia. it/
ORGANI DI VIGILANZA E SANZIONI (dal sito "Il ruolo delle Aziende U.S.L. in materia di igiene e sicurezza del lavoro' Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro Igiene e sanità pubblica Veterinaria Medicina legale, Malattie infettive Medicina del Viaggiatore Igiene degli alimenti e della nutrizione

61 ORGANI DI VIGILANZA E SANZIONI (dal sito www. cipaatpistoia. it/
ORGANI DI VIGILANZA E SANZIONI (dal sito Il Dipartimento della Prevenzione nel Servizio Sanitario Nazionale Unità Funzionale di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro E’ il soggetto pubblico di prevenzione che contribuisce all'igiene e alla sicurezza nei luoghi di lavoro con le seguenti funzioni: Conoscenza dei rischi, delle soluzioni e delle norme effettuando sopralluoghi, indagini ambientali e sanitarie Informazione e formazione per il miglioramento delle condizioni di lavoro ed educazione alla salute Vigilanza e controllo sul rispetto delle leggi

62 E' la risposta dell'ordinamento di
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: apparato sanzionatorio e responsabilità di dirigenti e preposti dal sito ) Cosa è una sanzione? E' la risposta dell'ordinamento di fronte alla violazione di norme giuridiche. Ad esempio: non uccidere, non rubare, redigi il D VR...

63 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: apparato sanzionatorio e responsabilità di dirigenti e preposti dal sito ) ~ segue (ad esempio): ... chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni ... se il fatto è commesso con violazione delle norme ... per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni...” (art.589 c.p.: OMICIDIO COLPOSO)

64 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: apparato sanzionatorio e responsabilità di dirigenti e preposti dal sito ) ~ segue (ad esempio): “... E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da a euro il datore di lavoro che ... omette la valutazione dei rischi e l’adozione del documento di cui all’art.17 comma 1 lett.a) in collaborazione con il RSPP ed il MC...” (art.55, comma 1, TU)

65 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: apparato sanzionatorio e responsabilità di dirigenti e preposti dal sito ) ~ segue (ad esempio): “... il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti.. Con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1000 a 4800 euro per la violazione dell’art.26, comma 1, lett.a ...” (art.55, comma 5, lett. B, TU)

66 penali amministrative penali
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: apparato sanzionatorio e responsabilità di dirigenti e preposti dal sito ) Sanzioni relative a eventi lesivi (tutela repressiva) Sanzioni relative a regole cautelari (tutela anticipata) Puniscono una condotta, ovvero una omessa condotta Puniscono una condotta, ovvero una omessa condotta che abbia determinato un evento penali amministrative penali

67 Riepilogo: Sanzioni penali (reati) e sanzioni amministrative
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: apparato sanzionatorio e responsabilità di dirigenti e preposti dal sito ) Riepilogo: Sanzioni penali (reati) e sanzioni amministrative Reati: delitti e contravvenzioni Regole cautelari Regole cautelari scritte e non scritte Responsabilità per l’evento e responsabilità per la condotta

68 In materia di sicurezza sul lavoro, le contravvenzioni
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: apparato sanzionatorio e responsabilità di dirigenti e preposti dal sito ) In materia di sicurezza sul lavoro, le contravvenzioni presidiano le regole cautelari, i delitti sono invece previsti nei casi di eventi lesivi o mortali

69 Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non è
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: apparato sanzionatorio e responsabilità di dirigenti e preposti dal sito ) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non è destinatario di contravvenzioni “proprie”... ... ma può essere chiamato a rispondere per il reato “comune” di omicidio o lesioni colpose... (Cass., n.1135, , CED 233657; n.15226, , CED 236170)

70 Obligazione amministrativa e prescrizione dell'organo di vigilanza
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.: apparato sanzionatorio e responsabilità di dirigenti e preposti dal sito ) Obligazione amministrativa e prescrizione dell'organo di vigilanza Art. 301 TU “corretto” dal DLV 106/09: “... alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge,per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero la sola pena dell’ammenda, si applicano e disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli artt.20 segg. DLV 758/94...”

71 I criteri e gli strumenti per la individuazione dei rischi e il documento di valutazione dei rischi
Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione Principio di precauzione, attenzione al genere, clima delle relazioni aziendali, rischio di molestie e mobbing Analisi degli infortuni Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile La valutazione dei rischi e il documento di valutazione dei rischi Informazioni sui metodi e criteri per la valutazione dei rischi Il Documento di Valutazione dei Rischi

72 Infortunio sul Lavoro IL RISCHIO
Dott. Ing. Augusto M. Isola Infortunio sul Lavoro IL RISCHIO Il rischio rappresenta la probabilità che si verifichi il sinistro che produca il danno al lavoratore. In dottrina si distinguono quattro tipologie di rischio: specifico, generico, generico aggravato, elettivo.

73 Dott. Ing. Augusto M. Isola
Infortunio sul Lavoro L’INFORTUNIO IN ITINERE L’infortunio si dice in itinere quando è conseguente al rischio della strada, nel quale incorre il lavoratore nel tragitto che percorre: durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, nel caso in cui il lavoratore ha più rapporti di lavoro; durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro ai luoghi di ristoro per il pranzo quando non sia presente un servizio di mensa aziendale.

74 Infortunio sul Lavoro GLI ADEMPIMENTI ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE
Dott. Ing. Augusto M. Isola Infortunio sul Lavoro GLI ADEMPIMENTI ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE Il lavoratore che subisce un infortunio, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.P.R. n. 1124/1965 è tenuto a darne immediata comunicazione al proprio datore di lavoro. Il mancato adempimento di tale obbligo ha come conseguenza la perdita del diritto all’indennità economica limitatamente ai giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto conoscenza. Il lavoratore ha altresì l’obbligo di trasmettere al datore di lavoro i certificati medici attestanti l’inizio, la continuazione e la guarigione dall’infortunio.

75 Infortunio sul Lavoro GLI ADEMPIMENTI ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO
Dott. Ing. Augusto M. Isola Infortunio sul Lavoro GLI ADEMPIMENTI ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO Il primo e fondamentale obbligo a carico del datore di lavoro, in presenza di un lavoratore infortunato, è quello di provvedere ai bisogni medici dello stesso, trasportandolo a proprie spese, come sancisce l’art. 244 del D.P.R citato, in un luogo di primo soccorso o chiamando un medico per permettere al lavoratore di ricevere le prime cure. Sul piano amministrativo, il datore di lavoro, ricevuta l’informazione dell’avvenuto infortunio, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. n. 1124, ha l’obbligo di denunciarlo, entro i due giorni successivi, alla sede dell’INAIL competente per territorio. Un ulteriore adempimento a carico del datore di lavoro, è quello di comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo), i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre.

76 Dott. Ing. Augusto M. Isola
Infortunio sul Lavoro SANZIONI L’art. 55 del testo unico in materia di sicurezza, novellando la precedente normativa, ha disposto le seguenti nuove sanzioni: - sanzione amministrativa da € a € 7.500, per la mancata comunicazione degli infortuni superiori a 3 giorni (qui non viene fatta la distinzione tra fini statistici e fini assicurativi); - sanzione amministrativa da € a € 3.000, per la mancata comunicazione degli infortuni superiori a un giorno (ma, si ritiene, non a tre giorni, visto che sicuramente tali informazioni serviranno solo ai fini statistici).

77 INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI
Dott. Ing. Augusto M. Isola INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI (tratto dalla presentazione del Dott. Sergio Biagini Tecnico della Prevenzione)

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79 LE FONTI STATISTICHE Dati tratti dall’Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega Engineering

80 LE FONTI STATISTICHE Dati tratti dall’Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega Engineering

81 LE FONTI STATISTICHE Dati tratti dall’Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega Engineering

82 METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Tratto dalla documento dell’Ing. Raffaele Sabatino

83 Finalità e scopo del documento
L’obiettivo della Valutazione dei Rischi, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs.81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09, è predisporre tutti provvedimenti necessari per la salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori e principalmente quello di: 1. Individuare tutte le fonti di pericolo e valutarne la possibile incidenza sui lavoratori; 2. Eliminare alla fonte i fattori di rischio o almeno ridurli; 3. Ove il rischio non sia eliminabile, fornire adeguati Dispositivi di protezione individuale ai singoli lavoratori esposti; 4. Programmare ed attuare i necessari percorsi di informazione e formazione sui rischi; 5. Predisporre tutte le attività necessarie per ottemperare alla vigente normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

84 Finalità e scopo del documento
In relazione a tali obiettivi, i provvedimenti necessari al conseguimento delle migliori condizioni di salubrità e sicurezza, possono essere così classificati: a) misure di tutela generali; b) misure di tutela specifiche; c) misure di emergenza;

85 Termini e definizioni pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinato fattore avente il potenziale di causare danni; rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni d’impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; valutazione del rischio: valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni in una situazione pericolosa finalizzata a scegliere le adeguate misure di sicurezza (Norma UNI EN 292 PARTE I/1991);

86 Criteri adottati per la valutazione
Tutte le attività finalizzate alla valutazione dei rischi ed alla redazione del Documento sono svolte adottando criteri e metodi finalizzati alla individuazione di tutti i rischi presenti all’interno dei luoghi di lavoro o ai quali gli stessi lavoratori possono essere esposti durante lo svolgimento delle loro mansioni. I criteri di analisi e valutazione si basano sull’analisi oggettiva delle criticità riscontrate valutando l’effettiva probabilità di accadimento di un evento infortunistico, o di un danno per la salute e la sicurezza dei lavoratori, direttamente riconducibile alla criticità riscontrata. Tale probabilità è messa in relazione alla gravità prodotta dal danno derivante dal verificarsi dell’evento. Al fine di individuare tutti i rischi presenti sono condotti sopralluoghi all’interno dei singoli locali ove vengono effettivamente svolte le mansioni o dove i lavoratori possono avere accesso durante l’orario di servizio. Per l’attribuzione dei valori, di probabilità di accadimento di un evento pericoloso e quello del danno potenzialmente conseguente, sono stati consultati dati di letteratura eventualmente presenti, norme tecniche, buone prassi, leggi e norme in atto vigenti, oltre che l’effettiva evidenza della criticità o situazione riscontrata.

87 I momenti fondamentali del processo valutativo sono così suddivisi:
• Fase preliminare: nella quale si procede all’identificazione di tutti i possibili rischi. • Fase di valutazione: questa riguarda sostanzialmente tutti i rischi cui potenzialmente sono esposti i lavoratori. Ovviamente il processo di analisi e valutazione riguarda anche quei rischi che non possono essere ricondotti ad un'unica specifica non conformità o non interessano un “unico” aspetto legato alla sicurezza ma potrebbero configurasi come “trasversali” ed interessare contemporaneamente parti della struttura e attività svolta, impianti, macchine ecc. Conseguentemente, si provvede alla quantificazione del rischio in termini analitici attraverso una stima semiquantitativa dell’entità delle esposizioni, cioè attraverso la valutazione delle modalità operative (frequenza e durata delle operazioni, caratteristiche intrinseche degli inquinanti, sistemi di protezione collettiva e individuale ecc.) secondo una stima della probabilità di accadimento e dell’entità del danno.

88 Ai fini dell’attività di valutazione dei rischi questi ultimi sono suddivisi in tre macrocategorie:
TO• RISCHI TRASVERSALI ED ORGANIZZATIVI: derivanti da criticità connesse all’organizzazione del lavoro e delle mansioni, turni di lavoro, monotonia delle mansioni con azioni meccaniche ripetute e non differenziate, criticità derivanti dalle differenze di genere. In tale classe di rischi rientrano tutti qui fattori che non possono essere pienamente ed univocamente associati alle due precedenti classi ma che in una certa misura possono esporre il lavoratore a molteplici fattori di disagio. INF• RISCHI PER LA SICUREZZA: ovvero tutti quei fattori di rischio che possono compromettere la sicurezza dei lavoratori durante l’espletamento delle loro mansioni. Tra questi possono essere classificati il rischio d’incendio, rischio di crollo di parti di struttura, non conformità a carico di parti dell’immobile o dei singoli locali, allagamenti, terremoti, macchine che espongono a rischi di traumi o tagli o in generale di infortuni vari, esplosioni, impianti, e attrezzature di lavoro. In generale in questa classe rientrano quei rischi che possono comportare un grave danno fisico, menomazioni, infortuni, e nei casi più gravi la morte. IGA• RISCHI PER LA SALUTE: in questa categoria sono raggruppati i rischi derivanti dalle esposizioni ad agenti chimici, fisici (rumore, vibrazioni, campi E.M. ecc), o connessi ad esempio alla salubrità dei locali, condizioni igienico sanitarie, microclima ed in generale tutti quei fattori che possono compromettere la salute dei lavoratori in casi di esposizione prolungata agli agenti sopra menzionati.

89 PROBABILITA’ (P) E DANNO (D)
Il valore di Probabilità di accadimento di un determinato evento è espresso in una scala di valori da 1 a 4. L’evento che può o potrebbe determinare un Danno per il lavoratore è valutato in relazione alla tipologia di rischio. La classificazione del “Danno” che un lavoratore potrebbe subire al verificarsi di un dato evento o dovuto a criticità e carenze degli aspetti organizzativi e gestionali è stata effettuata mediante una scala di valori variabili da 1 a 4. E’ da sottolineare che laddove non sia possibile individuare una specifica fonte di rischio, o dove questa possa essere legata a più di un fattore, è stata omessa la determinazione del valore di rischio come prodotto tra probabilità di accadimento e relativo danno, ovvero R = P x D. Ciò è dovuto al fatto che, soprattutto per i rischi trasversali ed organizzativi, spesso non è possibile individuare in modo univoco un’unica fonte di rischio attribuibile alla specifica voce di analisi, ma potrebbero intervenire più fattori concomitanti a determinare condizione che possono essere assimilate a potenziali danni fisici o a patologie.

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95 • la classificazione dei rischi in relazione alla normativa;
LEZIONE N. 3 • la classificazione dei rischi in relazione alla normativa; • il rischio incendio ed esplosione;

96 Il rischio da ambienti di lavoro: Il microclima, l'illuminazione;
Dott. Ing. Augusto M. Isola PROGRAMMA DELLA GIORNATA Il rischio da ambienti di lavoro: Il microclima, l'illuminazione; Il rischio elettrico; Il rischio meccanico, Macchine, Attrezzature; Il rischio movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto); Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e impianti; Il rischio cadute dall'alto.

97 Luoghi di lavoro: microclima e stress termico da temperatura (da www
Luoghi di lavoro: microclima e stress termico da temperatura (da Il microclima è una fonte di rischi negli ambienti di lavoro. Come mantenere il comfort termico e come proteggere i lavoratori negli ambienti freddi. Se infatti per alcune attività il microclima può essere causa solo di un “semplice discomfort”, in altri casi può essere causa di disfunzioni che possono compromettere la salute e l’efficienza del lavoratore.

98 Microclima Secondo la norma UNI EN ISO 7730 (1997) e
s.m.i. “ambienti termici moderati – determina- zione degli indici PMV e PPD e specifica delle condizioni di benessere termico”, sono accettabili valori di: PMV compreso tra –0,5 e +0,5; PPD ≥ 10%.

99 Microclima Art.33 d.lgs. 626/94 Cucine Musei e Librerie Uffici
Temperatura 21-23°C inv 29-31°C est 20-22°C est. e inv. 23-26°C est Velocità dell’aria 0,15 – 0,25 m/sec. <0,13 m/sec 0,1 m/sec. U. Rel. e ricambi Aria/h * 40-55% 8-12 20-30% inv % est 4

100 Riepilogo Microclima Verificare periodicamente:
Verificare che il contratto di appalto e/o manutenzione contenga precise garanzie; Manutenzione; Pulizia delle condotti, dei diffusori, etc.; Eventuali misurazioni (a carico di chi?).

101 Microclima I parametri ambientali misurati negli ambienti
confinati sono i seguenti: - Temperatura dell’aria - Temperatura umida a ventilazione forzata - Temperatura umida a ventilazione naturale - Umidità relativa - Temperatura del globotermometro - Velocità dell’aria o ventilazione

102 Agenti fisici:rumore, vibrazioni, illuminazione
(dal corso di formazione del RRLLS della ASL DI Viterbo – DOCENTI: Roberto Bertoldi, Roberto Chiodo)

103 Agenti Fisici Il decreto n° 81 dedica il TITOLO VIII, com-
posto da 41 articoli, agli agenti fisici. Ha per oggetto: il rumore; Gli ultrasuoni e gli infrasuoni; Le vibrazioni meccaniche; I campi elettromagnetici;

104 Illuminazione Unitamente ad altri fattori ambientali che condizio-
nano lo stato di benessere, l’illuminazione assume nel campo del lavoro una estrema importanza, in quanto un suo razionale impiego non solo favorisce l’incremento della produttività e contribuisce attiva- mente alla prevenzione infortuni, ma agisce positiva- mente sullo stato di benessere individuale e sulla componente psichica.

105 Illuminazione Una sufficiente illuminazione di un ambiente
di lavoro confinato richiede una quota minima di luce diretta; negli ambienti di lavoro l’intensità di illuminazione varia in rapporto al tipo di lavoro che viene svolto e comunque mai inferiore ad almeno 40 lux sul piano orizzontale.

106 Illuminazione La luce è costituita da radiazioni elettromagne
tiche di lunghezza d’onda convenzionalmente compresa tra 380 e 780 nanometri (nm). A seconda della diversa lunghezza d’onda si hanno le varie sensazioni cromatiche che vanno dal violetto (400 nm) al rosso (700nm), passando per il blu-verde (500nm) ed il giallo- arancio (600nm).

107 Rumore E’ uno dei rischi più diffusi ed ubiquitari
Varia in base al reparto e alla tipologia di lavoro. L'ipoacusia da rumore di natura profes- sionale è la malattia professionale più frequente collegata al rumore.

108 Rumore Caratteristica fondamentale di ogni suono sono la
intensità e la frequenza: nel sistema internazionale di misura (S.I.) l'intensità è proporzionale alla pres- sione dell'onda e la frequenza al numero di oscilla- zioni al secondo di questa (misurate in hertz, Hz). Si può in prima approssimazione associare l'intensità al volume e la frequenza alle  note musicali.

109 Rumore Il nostro orecchio può percepire suo-
ni che vanno dai  20 (gravi) ai 20000 (acuti) Hz. All'interno di questa ban- da di frequenze varia la sensibilità di ognuno di noi.

110 Rumore Effetti uditivi Ipoacusia – può essere causata da:
Farmaci ototossici (amicacina, gentamicina); Età; esposizione a rumore.

111 Rumore

112 Rumore Legislazione Titolo VIII art. 187 e seguenti del D.Lgs 81/2008
Valore limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 140 dB(C) ; b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) ; c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) ppeak = 112 Pa (135 dB(C) .

113 Rumore Valutazione del rumore. Può essere necessario:
Misurazione del rumore Fonometri e dosimetri Adozione di misure tecniche, procedurali, organizzative , Forma prioritaria eliminazione del rischio

114 Rumore Riduzione del rischio Rischio residuo Informazione, Formazione,
Sorveglianza sanitaria D.P.I.

115 Vibrazioni Le vibrazioni meccaniche sono prodotte dal movimento oscillatorio di un corpo intorno ad una posizione di equilibrio; esse sono essenzialmente caratterizzate dall'asse di ingresso (x, y, z), dalla frequenza (Hz), dall'ampiezza (accelerazione in m/s2), e dal tempo di esposizione.

116 Vibrazioni:tipologie
Vibrazioni al corpo intero : il corpo umano viene sollecitato nella sua totalità della struttura che vibra attraverso la superficie di appoggio (guida di automezzi) Vibrazione del sistema mano braccio : utensili vibranti, macchine ad aria compressa, elettro-utensili (smerigliatrici, trapani, frese etc.)

117 Vibrazioni mano braccio

118 Vibrazioni Z X Y

119 Vibrazioni Effetti riconducibili all’esposizione a vibrazione
al corpo intero e frequenze caratteristiche: Alterazioni della colonna vertebrale 3-10 Hz Disturbi dell’apparato digerente 4-8 Hz Disturbi apparato riproduttivo (donna) Hz Disturbi circolatori - Effetti cocleo-vestibolari 4-8 Hz Mal di moto < 0.5 Hz

120 Riferimenti legislativi
Vibrazioni Riferimenti legislativi D.Lgs 81/2008 titolo VIII capo III dall’Art. 200 in poi Valutazione del rischio (All. XXXV) Eventuale misurazione Valori di riferimento Sistema mano braccio V.L. = 5 m/sec2 V.A. = 2,5 m/sec2 Corpo intero V.L. = 1 m/sec2 V.A. = 0,5 m/sec2 V.L. = valore limite V.A. = valore di attenzione

121 La sicurezza delle attrezzature di lavoro
l D. Lgs. 81/2008, modificato dal D. Lgs. n. 106 del 2009, contempla le attrezzature di lavoro nel Titolo III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Tale Decreto prende in esame qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato a essere usato durante il lavoro (art. 69), e riserva alle attrezzature per i lavori in quota apposite disposizioni contenute nel Titolo IV (cantieri temporanei e mobili).

122 La sicurezza delle attrezzature di lavoro
Dell’articolo citato si ritiene importante sottolineare la distinzione tra il lavoratore esposto [art. 69, comma 1, lettera d)] e l’operatore [art. 69, comma 1, lettera e)], intendendo il primo come qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa e l’operatore che è il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro. Tale differenza viene espressa allo scopo di favorire diversi tipi di tutela a seconda delle situazioni.

123 La sicurezza delle attrezzature di lavoro
L’art. 71 è dedicato invece agli obblighi del datore di lavoro, ed impone una più attenta valutazione dei rischi, soprattutto per quanto riguarda quelli derivanti da interferenze durante l’uso delle diverse attrezzature di lavoro e l’ergonomia. Il datore di lavoro è tenuto inoltre ad adottare adeguate misure tecniche ed organizzative, sempre al fine di ridurre i rischi relativi all’uso delle attrezzature, secondo quanto indicato nell'allegato VI.

124 La sicurezza delle attrezzature di lavoro
I CONTROLLI controllo iniziale, al primo montaggio e messa in opera; controllo dopo ogni montaggio (ad esempio nel caso di spostamento dell’attrezzatura in diversa sede o delle attrezzature di cantiere); controlli periodici (sono quelli consigliati dalla casa madre, a da buone prassi consolidate); controlli straordinari (devono essere effettuati a  seguito di eventi eccezionali quali riparazioni, incidenti, fenomeni naturali, lunghi periodi di inattività).

125 Il rischio incendio - Parte I dal sito www.poliba.it

126 Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
L’estinzione dell’incendio si ottiene per: raffreddamento separazione del combustibile separazione del comburente (soffocamento) Tali azioni possono essere ottenute singolarmente o contemporaneamente mediante l’uso delle sostanze estinguenti, che vanno scelte in funzione della natura del combustibile e delle dimensioni del fuoco. Principali sostanze estinguenti: acqua schiuma polveri gas inerti idrocarburi alogenati (HALON) agenti estinguenti alternativi all’halon

127 Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio

128 Effetti dell’incendio sull’uomo
ANOSSIA (a causa della riduzione del tenore di ossigeno nell’aria) AZIONE TOSSICA DEI FUMI RIDUZIONE DELLA VISIBILITÀ AZIONE TERMICA Sono determinati dai prodotti della combustione: Gas di combustione: ossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO2), idrogeno solforato (H2S), anidride solforosa (SO2), ammoniaca (NH3), acido cianidrico(HCN), acido cloridrico (HCl), perossido d’azoto (NO2), aldeide acrilica(CH2CHCHO), fosgene (COCl2) Calore: il calore è dannoso per l’uomo potendo causare, oltre a direttamente bruciature, la disidratazione dei tessuti, difficoltà o blocco della respirazione. Fumo Fiamma

129 PRINCIPALI CAUSE E PERICOLI DI INCENDIO
Deposito o manipolazione non idonea di sostanze infiammabili o combustibili Accumulo di rifiuti, carta o altro materiale combustibile che può essere facilmente incendiato (accidentalmente o deliberatamente) Negligenza nell'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore; Inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature Impianti elettrici o utilizzatori difettosi, sovraccaricati e non adeguatamente protetti Riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate Apparecchiature elettriche lasciate sotto tensione anche quando inutilizzate Utilizzo non corretto di impianti di riscaldamento portatili Ostruzione dei canali di ventilazione, con conseguente surriscaldamento, di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio

130 Prevenzione e Protezione
PREVENZIONE INCENDI Prevenzione propriamente detta Protezione Misure precauzionali d’esercizio Protezione attiva Protezione passiva

131 Luogo sicuro D.M. 10/3/1998: D.M. 30/11/1983:
Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio, separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico) ovvero a consentirne il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico) D.M. 10/3/1998: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio

132 Luogo sicuro

133 Sistema di vie di uscita (D.M. 30/11/1983)
Percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. Uscita: Apertura atta a consentire il deflusso di persone verso un luogo sicuro avente altezza non inferiore a 2,00 m. Modulo di uscita: Unità di misura della larghezza delle uscite. Il "modulo uno", che si assume uguale a 0,60 m, esprime la larghezza media occupata da una persona.

134 Presidi antincendio Estintore carrellato Estintore portatile a polvere

135 Presidi antincendio Idrante antincendio a muro

136 Presidi antincendio Naspi a parete

137 Ubicazione delle attrezzature di spegnimento (D.M. 10/3/1998)
“Gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite e fissati a muro. Gli idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le vie di uscita, con esclusione delle scale. La loro distribuzione deve consentire di raggiungere ogni punto della superficie protetta almeno con il getto di una lancia. In ogni caso, l'installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere evidenziato con apposita segnaletica.

138 Pulsante di allarme antincendio
Segnaletica di sicurezza Attrezzature antincendio Pulsante di allarme antincendio

139 Segnaletica di sicurezza Salvataggio
Punto di raccolta

140 LEZIONE N. 4 • la valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza; • la valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro;

141 La valutazione dei rischi specifici
Principali malattie professionali; Rischio cancerogeni e mutageni; Rischio chimico; Rischio biologico; Tenuta dei registri di esposizione dei lavoratori alle diverse tipologie di rischio che li richiedono; Rischio rumore, vibrazioni, videoterminali; Rischio movimentazione manuale dei carichi; Rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; Rischio da campi elettromagnetici; Il microclima e l’illuminazione

142 I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO dal sito www.poliba.it/CISQ/Digiesi/1.ppt‎
I rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative in un determinato luogo di lavoro, possono essere suddivisi in macro-categorie: RISCHI CONNESSI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO RISCHIO FISICO RISCHIO INFORTUNI RISCHIO CHIMICO/BIOLOGICO RISCHIO INCENDIO

143 RISCHI CONNESSI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO RISCHI CONNESSI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Fattori psicologici Rischio da stress lavoro-correlato

144 La valutazione dei rischi (dalle dispense Ausind Dott. Musante)
Oggetto Il d.lgs. 81/2008 definisce (art. 2) la valutazione del rischio come un processo • globale: che considera l’organizzazione aziendale nel suo complesso; • documentato: supportato da documenti; che prende in esame tutti i rischi per la salute e la sicurezza cui sono esposti i lavoratori

145 VALUTAZIONE DEI RISCHI
SEZIONE II Valutazione dei rischi ART. 28 D.LGS 81/08 Oggetto della Valutazione dei rischi Comma 1 La Valutazione …., anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, …… le lavoratrici in stato di gravidanza,…….., nonché quelli connessi alle differenze di genere, di età, alla provenienza da altri Paesi.

146 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro (art. 28, comma 1)

147 CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il documento di valutazione dei rischi deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del RSPP, del RLS e del medico competente e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonchè dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; [..continua..]

148 CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
[..continua…] e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita' professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

149 VALUTAZIONE DEI RISCHI
Comma 2 Il documento (DVR) redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati. L’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati. Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbano provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri. L’indicazione del RSPP, del RLS (o di quello territoriale) e del M.C. L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

150 VALUTAZIONE DEI RISCHI
ART. 29 D.LGS 81/08 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi Il datore di lavoro effettua la valutazione e elabora il documento (DVR entro 90 giorni) … in collaborazione con il RSPP e il M.C. Le attività (di cui sopra) sono realizzate previa consultazione del RLS La valutazione e il documento debbono essere rielaborati (il DVR entro 30 giorni), ……, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. I documenti (DVR e DUVRI) devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

151 VALUTAZIONE DEI RISCHI
PRODOTTI INFORMAZIONI INFORMAZIONI PROCESSO PRODOTTI INFORMAZIONI PRODOTTI INFORMAZIONI INFORMAZIONI

152 FASI DEL PROCESSO DEFINIZIONE CRITERI INDIVIDUAZIONE STRUTTURA AZIENDA
AGGIORNAMENTO E REVISIONE PERIODICA MANUTENZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI PORTATORI DI INTERESSE VIGILANZA RICERCA E IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PROGRAMMAZIONE AZIONI DI MIGLIORAMENTO

153 ORGANIGRAMMA FUNZIONI/RESPONSABILITA’ SCHEDE REPARTI/MANSIONI
FASI DEL PROCESSO PRODOTTI INFORMAZIONI ORGANIGRAMMA ORGANIGRAMMA FUNZIONI/RESPONSABILITA’ ORGANIZZAZIONE INTERNA INDIVIDUAZIONE STRUTTURA AZIENDA ELENCO MANSIONI DELEGHE AREE/REPARTI ELENCO REPARTI LINEE PRODUTTIVE SCHEDE REPARTI/MANSIONI POSTAZIONI DI LAVORO

154 FASI DEL PROCESSO PRODOTTI INFORMAZIONI AMBIENTI DI LAVORO
RICERCA E IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI ATTREZZATURE DI LAVORO SCHEDA REPARTO MANSIONI/PERICOLI PERICOLO: Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore, avente il potenziale di causare danni LAVORAZIONI SVOLTE SCHEDA REPARTO MANSIONI/PERICOLI AGENTI CHIMICI, FISICI, BIOLOGICI, SCHEDA REPARTO MANSIONI/PERICOLI MONITORAGGI E MISURAZIONI SCHEDA REPARTO MANSIONI/PERICOLI DATI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

155 IDENTIFICARE I PERICOLI
AGENTI BIOLOGICI ILLUMINAZIONE AGENTI CANCEROGENI INCENDIO AGENTI CHIMICI INCIDENTI STRADALI APPARECCHI A PRESSIONE MATERIALI ESPLOSIVI ATMOSFERE ESPLOSIVE MATERIALI RADIOATTIVI CADUTA CARICHI MICROCLIMA CADUTE DALL’ALTO MOVIMENTAZIONE CARICHI CADUTE INCIAMPO PROIEZIONE SCHEGGE COLLISIONE CON MEZZI IN MOVIMENTO RADIAZIONI CONTATTO ELEMENTI IN TENSIONE RUMORE CONTATTO OGGETTI TAGLIENTI URTI CONTATTO ORGANI IN MOVIMENTO VIBRAZIONI CONTATTO CON SUPERFICI CALDE/FREDDE VIDEOTERMINALI ERGONOMIA ORGANIZZAZIONE - STRESS

156 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
FASE DEL PROCESSO INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI Con il termine valutazione si intende un processo atto a: identificare i pericoli VALUTARE I DANNI VALUTARE I RISCHI, ATTRAVERSO UNA STIMA O UN GIUDIZIO SULLE PROBABILITA’ RELATIVE SCHEDE REPARTI MANSIONI/PERICOLI

157 VALUTARE I RISCHI DANNO
Evento indesiderato conseguente all’esistenza di un pericolo.  Il danno è sempre misurabile in qualche unità di misura ma con un certo grado di soggettività , dovuta al recettore del danno.

158 Criteri di appartenenza al livello
VALUTARE I RISCHI Livello Criteri di appartenenza al livello Valore Altamente probabile -  Esiste una correlazione diretta tra l’esposizione ad un determinato fattore o agente e il verificarsi del danno ipotizzabile.  Si sono già verificati danni associati all’esposizione ad un determinato fattore o agente in azienda o in aziende simili, in situazioni operative simili. Il verificarsi del danno non susciterebbe stupore in azienda 4 Probabile L’esposizione ad un determinato fattore o agente può produrre un danno anche se in modo non automatico o diretto. E’ noto qualche caso in cui all’esposizione ad un determinato fattore o agente ha prodotto un danno in azienda o in aziende simili. Il verificarsi di un danno associato all’esposizione ad un determinato fattore o agente susciterebbe una moderata sorpresa in azienda. 3 Poco probabile - L’esposizione ad un determinato fattore o agente può produrre un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. - Sono noti solo rari casi in cui all’esposizione ad un determinato fattore o agente è conseguito un danno in azienda o in aziende simili. - Il verificarsi di un danno associato all’esposizione ad un determinato fattore o agente susciterebbe una grande sorpresa in azienda 2 Improbabile - L’esposizione ad un determinato fattore o agente può produrre un danno solo per concomitanza di più eventi poco probabili. - Non sono noti casi in cui all’esposizione ad un determinato fattore o agente è conseguito un danno in azienda o in aziende simili. - Il verificarsi di un danno associato all’esposizione ad un determinato fattore o agente susciterebbe incredulità in azienda 1

159 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ai sensi del D. Lgs 81/2008 Titolo VI - artt. 167, 168, Allegato XXXIII come modificato dal D.lgs. 106/2009 Premessa Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. al Titolo VI (art. 167, 168, 169) e all’Allegato XXXIII disciplina la tutela dei lavoratori nello svolgimento di attività che comportano l’uso della forza manuale per spostare dei carichi. Le norme del decreto si applicano “alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l’altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro”. Per Movimentazione Manuale dei Carichi (M.M.C.) s’intendono azioni od operazioni comprendenti, non solo quelle più tipiche di sollevamento, ma anche quelle, rilevanti, di spinta, traino e trasporto di carichi.

160 schiacciamenti degli arti, mani e piedi, infortuni in genere;
VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ai sensi del D. Lgs 81/2008 Titolo VI - artt. 167, 168, Allegato XXXIII come modificato dal D.lgs. 106/2009 Gli effetti dannosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti ad un’impropria movimentazione manuale dei carichi sono: traumi e malattie muscolo scheletriche in particolare del rachide lombare; schiacciamenti degli arti, mani e piedi, infortuni in genere; affezioni cardiache, vascolari e nervose.

161 Accorgimenti per la movimentazione dei carichi:
VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ai sensi del D. Lgs 81/2008 Titolo VI - artt. 167, 168, Allegato XXXIII come modificato dal D.lgs. 106/2009 Accorgimenti per la movimentazione dei carichi: rispettare il limite dei 3 kg per ogni carico sollevato; le forniture dovranno essere trasportate dagli addetti ai trasporti; le modalità di sollevamento dovranno rispettare i criteri dei quali si riportano alcuni esempi:

162 Se si devono spostare oggetti Avvicinare l’oggetto al corpo.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ai sensi del D. Lgs 81/2008 Titolo VI - artt. 167, 168, Allegato XXXIII come modificato dal D.lgs. 106/2009 NO SI Se si devono spostare oggetti Avvicinare l’oggetto al corpo. Evitare di ruotare solo il tronco, ma girare tutto il corpo, usando le gambe. Evitare di tenere il carico lontano dal corpo: è assai pericoloso effettuare il movimento soprattutto se il peso è elevato o se il tronco è flesso in avanti.

163 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ai sensi del D. Lgs 81/2008 Titolo VI - artt. 167, 168, Allegato XXXIII come modificato dal D.lgs. 106/2009 NO SI Se si deve sollevare da terra Non tenere gli arti inferiori ritti. Portare l’oggetto vicino al corpo e piegare le gambe: tenere un piede più avanti dell’altro per avere più equilibrio.

164 Se si deve porre in alto un oggetto
VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ai sensi del D. Lgs 81/2008 Titolo VI - artt. 167, 168, Allegato XXXIII come modificato dal D.lgs. 106/2009 Se si deve porre in alto un oggetto Evitare di inarcare la schiena. Non lanciare il carico. Usare uno sgabello o una scaletta. NO SI

165 VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORO AI VIDEOTERMINALI
FONTE Inail “Lavoro al video terminale” a cura di Barbara Manfredi Possibili disturbi L’utilizzo del videoterminale, soprattutto se prolungato, può provocare qualche disturbo, essenzialmente per l’apparato muscolo-scheletrico e per la vista, o problemi di affaticamento mentale. Tuttavia, osservando alcune norme di buona pratica è possibile prevenirli. I disturbi che i lavoratori addetti ai videoterminali possono accusare sono: • disturbi alla vista e agli occhi; • problemi legati alla postura; • affaticamento fisico e mentale; Mal di testa, rigidità alla nuca, bruciore agli occhi, lacrimazione, dolori in corrispondenza di spalle, braccia e mani sono i disturbi che più frequentemente interessano gli addetti ai videoterminali. Negli ultimi anni questi disturbi sembrano essere più frequenti e ciò può essere spiegato da un lato con la maggiore diffusione del videoterminale, dall’altro con i ritmi di lavoro più stressanti.

166 VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORO AI VIDEOTERMINALI
FONTE Inail “Lavoro al video terminale” a cura di Barbara Manfredi Misure preventive Ai fini della prevenzione è pertanto necessario: progettare ergonomicamente il posto di lavoro con una corretta scelta e disposizione degli arredi e dei videoterminali; organizzare correttamente il lavoro, rispettando le pause ed evitando di mantenere una posizione inalterata per tempi prolungati, la digitazione rapida e l’uso del mouse per lunghi periodi; avere a disposizione un videoterminale (schermo, tastiera, mouse e, se necessario, tappetino per il mouse) moderno e appropriato nonché arredi regolabili in base alle dimensioni corporee dell’operatore; avere un piano di lavoro con spazio sufficiente per l’appoggio degli avambracci e per la corretta collocazione dello schermo, della tastiera e del mouse; allestire il posto di lavoro in modo ottimale in funzione delle dimensioni corporee dell’operatore (altezza del sedile, del piano di lavoro e posizione dello schermo); usare occhiali appropriati per correggere eventuali difetti di vista; fare pause per rilassarsi; alternare spesso al lavoro al videoterminale attività lavorative in posizione eretta. In alcuni casi può essere utile disporre di accessori ergonomici come i poggiapiedi o i poggiapolsi per l’uso di tastiera e mouse o di accessori che consentano di lavorare anche in piedi.

167 ESPOSIZIONE AL RISCHIO DERIVANTE DA PRESENZA DI CAMPI ELETTROMAGNETICI
Rischi/esposizione a radiazioni non ionizzanti L’esposizione al rischio di radiazioni non ionizzanti si evidenzia qualora vi siano sorgenti significative di Campi Elettromagnetici. Il limite di qualità è previsto dall’ Allegato XXXVI, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici connessi alla presenza di schermi video occorre valutare l’emissività degli stessi e la non pericolosità anche in caso di una loro concentrazione in ambienti confinati.

168 VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ED ESPOSIZIONE A SOSTANZE CANCEROGENE E MUTAGENE
ai sensi del D.Lgs 81/2008- Titolo IX come modificato dal D.Lgs. 106/2009 Rischi/esposizione a radiazioni non ionizzanti L’esposizione al rischio di radiazioni non ionizzanti si evidenzia qualora vi siano sorgenti significative di Campi Elettromagnetici. Il limite di qualità è previsto dall’ Allegato XXXVI, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici connessi alla presenza di schermi video occorre valutare l’emissività degli stessi e la non pericolosità anche in caso di una loro concentrazione in ambienti confinati.

169 Il trasporto o l’eliminazione Il trattamento dei rifiuti
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ED ESPOSIZIONE A SOSTANZE CANCEROGENE E MUTAGENE ai sensi del D.Lgs 81/2008- Titolo IX come modificato dal D.Lgs. 106/2009 Il documento di valutazione del rischio chimico ha come scopo l’individuazione e l’analisi dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall’uso di agenti chimici pericolosi come richiesto dalla normativa vigente (si veda il paragrafo successivo). Tale normativa si applica a tutte le attività in cui siano presenti agenti chimici pericolosi, in particolare riguarda: La produzione La manipolazione L’immagazzinamento Il trasporto o l’eliminazione Il trattamento dei rifiuti

170 VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ED ESPOSIZIONE A SOSTANZE CANCEROGENE E MUTAGENE
ai sensi del D.Lgs 81/2008- Titolo IX come modificato dal D.Lgs. 106/2009  Normativa di riferimento Per quanto riguarda gli agenti chimici, nell’art. 222 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009 vengono date in particolare le seguenti definizioni: a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato; b) agenti chimici pericolosi: agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente; agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente; agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui é stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;

171 Normativa di riferimento
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO ED ESPOSIZIONE A SOSTANZE CANCEROGENE E MUTAGENE ai sensi del D.Lgs 81/2008- Titolo IX come modificato dal D.Lgs. 106/2009  Normativa di riferimento Per quanto riguarda gli agenti chimici, nell’art. 222 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009 vengono date in particolare le seguenti definizioni: c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa; d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori é riportato nell’allegato XXXVIII; e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori é riportato nell’allegato XXXIX; f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione 108 dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro; g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi; h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.

172 Registro e cartella sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni (dal sito: Decreto 12 luglio 2007, n. 155 Regolamento attuativo dell’art. 70, comma 9 del D.Lgs. 626/94Il Decreto 12 luglio 2007, n è in vigore dal 3 ottobre 2007 Il registro degli esposti ad agenti cancerogeni e le artelle sanitarie e di rischio devono essere istituiti entro il 3 maggio 2008

173 Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Titolo VII Protezione da agenti cancerogeni e mutageni D.Lgs. 626/94 Art. 70 – Registro di esposizione e cartelle sanitarie

174 Art. 70 – Registro di esposizione e cartelle sanitarie
I lavoratori di cui all’art. 69 (esposti ad agenti cancerogeni e mutageni) sono iscritti in un registro nel quale è riportata per ciascuno di essi l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Detto registro è istituito e aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente

175 Sono da considerare cancerogene e/o mutagene tutte le sostanze che sulla base dei criteri dettati dalla UE (direttiva 67/548/CEE nell’allegato VI) sono classificabili come cancerogene e/o mutagene di categoria 1 o 2

176 sostanze cancerogene Categoria 1: sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo (prove sufficienti per stabilire il nesso causale tra l’esposizione e lo sviluppo di tumori) Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo (elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo possa provocare lo svilupo di tumori) Frasi di rischio associate: T; R45 Può provocare il cancro T; R49 Può provocare il cancro per inalazione

177 In questa definizione sono comprese
Tutte le sostanze classificate ufficialmente nell’allegato I alla Direttiva 67/548 CEE e successivi adeguamenti Il 29° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CE è stato recepito nell'ordinamento nazionale con il D.M. 28 febbraio 2006 pubblicato sul S.O. G.U. n° 100 del 20/04/2006, tale adeguamento aggiorna gli allegati I e V.

178 Preparati Un preparato, come previsto dal D.Lgs 65/2003, è considerato cancerogeno e/o mutageno quando contiene una sostanza cancerogena o mutagena in percentuale maggiore allo 0,1% , se in allegato I alla direttiva 67/548/CEE non sono riportati limiti di concentrazione specifici per la sostanza

179 mutagena di categoria 1 o 2 con R46 alla concentrazione > o = 0,1%
Preparati Un Preparato è cancerogeno di categoria 1 e 2 – R45, R49: quando contiene almeno una sostanza cancerogena di categoria 1 o 2 con R45 o R49 alla concentrazione > o = 0,1% Un Preparato è mutageno di categoria 1 e 2 – R46: quando contiene almeno una sostanza mutagena di categoria 1 o 2 con R46 alla concentrazione > o = 0,1%

180 Elenco di sostanze preparati e processi – allegato VIII – titolo VII D
Elenco di sostanze preparati e processi – allegato VIII – titolo VII D.LGS. 626/94 Produzione di auramina col metodo Michler Lavori che espongono a IPA presenti nella fuliggine, catrame o pece di carbone Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico Lavoro comportante esposizione a polvere di legno duro

181 Lavoratori esposti: il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni potrebbe risultare superiore a quello della popolazione generale Lavoratori potenzialmente esposti (art. 63 comma 4 lett. c) D.Lgs. 626/94): il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni risulta superiore a quello della popolazione generale, solo per eventi imprevedibili e non sistematici

182 Nel registro degli esposti si devono iscrivere i lavoratori classificati come ESPOSTI E QUINDI SOTTOPOSTI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA Vi è l’indicazione a curare la compilazione di elenchi separati per i lavoratori potenzialmente esposti

183 le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio.
LEZIONE N. 5 le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio.

184 LEZIONE N. 5 Il piano delle misure di prevenzione
Il piano e la gestione del pronto soccorso La sorveglianza sanitaria: I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) La gestione degli appalti La informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori (nuovi assunti, RSPP, RLS, RLST, addetti alle emergenze, aggiornamento periodico)

185 Piano delle misure di PREVENZIONE (in parte tratto dalla presentazione INTERVENTI TECNICI NELL’AREA DI LAVORO SEPARAZIONE DELL’AREA LIMITAZIONI D’USO (rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici) MODIFICA MACCHINE/ IMPIANTI (protezione delle parti pericolose, rumore, agenti chimici, rad. ionizzanti e non, agenti biologici) CATTURA DI INQUINANTI (agenti chimici, agenti biologici) RILEVATORI/ SEGNALATORI (agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, incendio)

186 Piano delle misure di PREVENZIONE
INTERVENTI TECNICI SULLA PRODUZIONE: RIPROGETTAZIONE IMPIANTI E STRUTTURE SCELTA NUOVE ATTREZZATURE SOSTITUZIONE DI MATERIALI RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AUTOMAZIONE

187 Piano delle misure di PREVENZIONE
INTERVENTI DI PROTEZIONE COLLETTIVA IMPIANTI ANTINCENDIO ATTREZZATURE DI EMERGENEZA SEPARAZIONE/COMPARTIMENTAZIONE DI AREE PERICOLOSE SEGNALETICA DI SICUREZZA PROCEDURE DI EMERGENZA

188 Piano delle misure di PREVENZIONE
INTERVENTI DI PROTEZIONE PERSONALE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE MISURE SANITARIE PERIODICHE MISURE SANITARIE DI EMERGENZA

189 Piano delle misure di PREVENZIONE
INTERVENTI INFORMATIVI DI PREVENZIONE PROCEDURE DI LAVORO INFORMAZIONE/ FORMAZIONE SCHEDE DI SICUREZZA SEGNALETICA

190 GESTIONE EMERGENZE Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per la gestione delle emergenze PRIMO SOCCORSO PREVENZIONE INCENDI Il datore può provvedere direttamente sull’attuazione di tali misure; in alternativa può designare uno o più lavoratori. Tutti i lavoratori devono essere informati circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare per evitare le conseguenze del pericolo Datore di lavoro elabora un piano di emergenza interno mediante planimetrie con vie di fuga e collocazione di attrezzature antincendio

191 GESTIONE EMERGENZE PRIMO SOCCORSO Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati dal DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 2003 n. 388

192 GESTIONE EMERGENZE PRIMO SOCCORSO
AZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE CON TRE O PIU’ LAVORATORI Cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. AZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE CON MENO DI TRE LAVORATORI Pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile; un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

193 PIANO DI EMERGENZA insieme delle misure straordinarie, procedure e azioni, da attuare al fine di fronteggiare e ridurre i danni derivanti da eventi pericolosi per la salute dei lavoratori (e della eventuale popolazione circostante) Il piano di emergenza Il piano di emergenza è dunque lo strumento della valutazione del rischio che riporta l’insieme delle misure straordinarie, delle procedure e delle azioni, da attuare al fine di fronteggiare e ridurre i danni derivanti da eventi pericolosi per la salute dei lavoratori (e della eventuale popolazione circostante). Gli obiettivi principali di un piano di emergenza sono la riduzione dei pericoli alle persone, il prestare soccorso alle persone colpite nel più breve tempo possibile e il circoscrivere e contenere l'evento per limitare il più possibile i danni.

194 L’ADDETTO al PRIMO SOCCORSO DEVE CONOSCERE:
LA TOPOGRAFIA DELL’AZIENDA LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI e delle UTENZE I PRODOTTI UTILIZZATI LE PROCEDURE DI INTERVENTO LA LOCALIZZAZIONE ED IL CONTENUTO DEI PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE La formazione del primo soccorritore Ai fini di una efficace azione di primo soccorso, l’addetto al primo soccorso deve conoscere la topografia dell’azienda (localizzazione e caratteristiche dei reparti e dei percorsi), la localizzazione degli impianti e delle utenze ed i fattori di rischio presenti (particolarmente, i rischi chimici, fisici e biologici), le procedure di intervento in caso di infortunio e/o di malore, la localizzazione ed il contenuto dei presidi interni di primo soccorso e dei dispositivi di protezione individuale, e, infine, la disponibilità dei presidi esterni di pronto soccorso. Il bagaglio culturale sopra descritto (che è specifico della realtà aziendale e territoriale in cui il primo soccorritore opera) è tanto importante quanto lo sono le nozioni tecniche teorico-pratiche sul primo soccorso.

195 Cos’è il primo soccorso
Il primo soccorso è caratterizzato da interventi ed azioni compiuti da personale non sanitario, in attesa dell’intervento specializzato Primo soccorso – definizione Il primo soccorso può essere definito come un insieme di interventi, di manovre e di azioni, poste in essere da qualunque cittadino che si trovi a dover affrontare una emergenza sanitaria, in attesa dell’intervento di personale specializzato.

196 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

197 Dispositivi di Protezione Individuale: definizione
Si intende per dispositivo di protezione individuale“qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo” Articolo 74 – Definizioni I dispositivi di protezione individuale vengono forniti dal datore di lavoro che addestrerà all’uso degli stessi i propri dipendenti .

198 DLgs 475/92 Dispositivi di Protezione Individuale
• Devono essere marcati CE • Devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza (All. II) • Suddivisione in tre categorie • Stabilisce le procedure per la marcatura (attestato di certificazione, dichiarazione di conformità) • Obbligo della nota informativa

199 Responsabile servizio prevenzione e protezione
Datore di lavoro Responsabile servizio prevenzione e protezione Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori Medico competente Rappresentante Lavoratori

200 IL CONTRATTO DI APPALTO
(dal sito:

201 Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
Somministrazione IL DATORE DI LAVORO FORNISCE ALLE IMPRESE APPALTATRICI O LAV. AUTONOMI INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE IN CASO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI A IMPRESE APPALTATRICI O A LAVORATORI AUTONOMI a) Verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale FORNISCE ALLE IMPRESE APPALTATRICI O LAV. AUTONOMI INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE

202 Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
Somministrazione I DATORI DI LAVORO Coordinano interventi di Prevenzione informandosi reciprocamente IN CASO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI A più IMPRESE APPALTATRICI O A LAVORATORI AUTONOMI Cooperano tra loro nell’attuazione delle misure di Prevenzione (ART.7 Comma III) Il coordinamento promosso dal datore di lavoro committente non si estende ai rischi specifici delle Imprese appaltatrici

203 Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
Somministrazione Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici

204 Formazione- informazione - addestramento
TESTO UNICO: DEFINIZIONI (dal sito INFORMAZIONE complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro FORMAZIONE processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze utili allo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi ADDESTRAMENTO complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro

205 SOGGETTI DESTINATARI DELL’IN-FORMAZIONE DATORE DI LAVORO-RSPP RESPONSABILE E ADDETTI SPP RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI ADDETTI ANTINCENDIO ADDETTI PS LAVORATORI

206 IN-FORMAZIONE dei LAVORATORI
Eliminare i rischi Ridurre i rischi alla fonte Programmazione e prevenzione Sostituire pericoloso con meno pericoloso Rispetto ergonomia Priorità misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali Limitare il numero dei lavoratori esposti Limitare l’uso di agenti Controllo sanitario Allontanamento dei lavoratori Misure igieniche Misure di protezione Misure di emergenza Segnali di sicurezza e avvertimento Manutenzione regolare Informazione e formazione Adeguate istruzioni Misure generali di tutela (art. 15 D.Lgs. 81/08)

207 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
INFORMAZIONE (sapere) Trasmettere notizie e conoscenze relative ai rischi lavorativi, alle misure di prevenzione e protezione idonee a ridurre il rischio, agli obblighi derivanti dalle normative e dalle disposizioni aziendali inerenti la sicurezza

208 SEGNALETICA DI SICUREZZA
un cartello un colore un segnale luminoso o acustico una comunicazione verbale un segnale gestuale

209 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
(art. 36 D.Lgs. 81/08) CIASCUN LAVORATORE DEVE ESSERE INFORMATO SU : Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l’attività Misure e attività di protezione e prevenzione Rischi specifici, norme e disposizioni aziendali Responsabile SPP e medico competente Sostanze pericolose Antincendio, evacuazione, pronto soccorso Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza

210 FORMAZIONE DEI LAVORATORI (art. 37 D.Lgs. 81/08)
Fornire gli strumenti in termini di conoscenze e competenze (saper fare), supportate da adeguati convincimento e motivazioni (saper essere), per adottare procedure e comportamenti lavorativi conformi alla prevenzione e sicurezza Deve essere finalizzata al cambiamento dei comportamenti “non sicuri” e alla valorizzazione dei comportamenti positivi Non può colmare carenze strutturali ed organizzative

211 FORMAZIONE DEI LAVORATORI
(art. 37 D.Lgs. 81/08) Durante l’orario di lavoro In modo periodico Quando? il Datore di Lavoro DEVE FORMARE ciascun lavoratore In quale momento? All’assunzione Cambio di : - attrezzature - tecnologie - sostanze Al cambio di mansione

212 FORMAZIONE DEI LAVORATORI
(art. 37 D.Lgs. 81/08) Su quali argomenti? Formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni

213 STRUMENTI INFORMATIVI
SUL LUOGO DI LAVORO Monitoraggio infortuni e incidenti Schede di sicurezza Lay-out Documentazione su impianti (elettrici, di sollevamento ecc.) Libretti di uso e manutenzione Relazione sanitaria


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