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Legge di bilancio 2017 14 Giugno 2017
MANUALE D’USO: presentazioni PPT Logo partner Logo Relatore Legge di bilancio 2017 Area loghi clienti «Pacchetto previdenza» Legge 232/2016 Area titolo Sottotitolo A cura dell’Area Assistenza e Tutela ITAL-UIL --- Integrato e modificato dal Coordinamento ITAL Lombardia per formazione sul territorio, con materiale trovato in internet Footer 14 Giugno 2017 1
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Proietti: inaccettabile il ritardo di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dei decreti attuativi
12/06/2017 A tre settimane dalla firma del Premier Gentiloni dei decreti attuavi di ape sociale e pensione anticipata per i quota 41, questi non sono stati ancora pubblicati sulla gazzetta ufficiale. È un fatto molto grave che necessita di una riflessione urgente sul funzionamento delle magistrature e delle burocrazie dello Stato italiano. Tale ritardo comporta un danno per migliaia di cittadini che vedono ristretti i tempi per presentare la domanda ed accedere alle opportunità che la nuova normativa previdenziale, varata con l’ultima legge di bilancio, introduce. Si impone a tutti uno sforzo per dare il massimo delle informazioni ai lavoratori ed alle lavoratrici al fine di colmare i disagi che questo inspiegabile ritardo sta comportando. Roma, 12 giugno 2017
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14 giugno 2016
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ALTRA VERSIONE SUL RITARDO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DUE DPCM..
Roma , : Per il secondo punto l'approvazione della Manovra correttiva che dovrebbe arrivare tra oggi e domani, ma potrebbe anche slittare a settimana prossima nel peggiore dei casi, ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………Attenzione, però, ritornando alle news per le pensioni più di stretta attualità che la Manovrina che contiene anche l'allungamento a 7 anni dei 6 anni per precoci e usuranti come condizione per fare domanda all'INPS dell'Ape Social e Quota 41 potrebbe anche ritardare di una settimana ancora secondo alcune fonti delle ultime novità e, quindi, anche la pubblicazione dei decreti attuativi in Gazzetta Ufficiale sia del decreto Quota 41 attuativo che del decreto dell'Ape Social attuativo.
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Pensioni di vecchiaia REQUISITO MINIMO DI CONTRIBUZIONE NEL SISTEMA retributivo/MISTO Requisito contributivo minimo = 20 anni di contributi (tutte le tipologie di contributi versati o accreditati)
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Pensione vecchiaia Solo nel SISTEMA CONTRIBUTIVO
Requisito contributivo minimo = 20 anni di contributi (tutte le tipologie di contributi versati o accreditati), ma attenzione per i soli destinatari del sistema interamente contributivo: importo della pensione non inferiore ad 1,5 volte assegno sociale (per il 2017 non può essere inferiore a 672,10 € mensili ) Detto importo è rivalutato annualmente sulla base della variazione media quinquennale del PIL: non può mai essere inferiore all’1,5 a.s.
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Pensione vecchiaia Solo nel SISTEMA CONTRIBUTIVO Solo per i lavoratori il cui primo contributo versato o accreditato è successivo al 1995 , al compimento dei 70 anni di età sono sufficienti almeno 5 anni di contributivi effettivi e si prescinde dal predetto requisito di importo pensionistico. (nel 2017 , 70 anni e 7 mesi, dovuto all’incremento per aspettativa di vita)
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LE NUOVE PENSIONI DAL 2012: Pensione anticipata
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LE NUOVE PENSIONI DAL 2012: Pensione anticipata
Ulteriore possibilità pensionamento anticipato Esclusivamente nel sistema contributivo solo per chi ha il primo contributo dal 1996 in poi, oltre alla pensione anticipata che abbiamo appena visto c’è un’altra possibilità di andare in pensione prima dell’età pensionabile. con almeno 20 anni di contributi effettivi con almeno 63 anni di età (uomini e donne) a condizione che l’importo mensile della prima rata di pensione non inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale (importo teorico per il pari a 1.254,59 euro) - (448,07 x 2,8 ). Detto importo è rivalutato annualmente sulla base della variazione media quinquennale del PIL: non può mai essere inferiore al 2,8. 10
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LE NUOVE PENSIONI DAL 2012: Pensione anticipata
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Disciplina lavori usuranti
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Disciplina lavori usuranti
Con effetto dal 1° gennaio 2017 per i lavoratori occupati in mansioni particolarmente gravose e usuranti di cui alla disciplina del Dlgs 67/2011 vengono previste modifiche legislative che consentiranno un più agevole accesso e un anticipo del pagamento della pensione: Eliminazione finestra di accesso (12/18 mesi); Eliminazione adeguamento dei requisiti alla speranza di vita a decorrere dal 2019 e fino al 2025; Accesso al beneficio se si è svolta attività usurante in 7 degli ultimi 10 anni (potendo escludere l’ultimo anno di raggiungimento del requisito) ovvero per metà della vita lavorativa , quindi una doppia possibilità di accesso; 13
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Disciplina Lavori usuranti
semplificazione amministrativa per certificare diritto accesso al beneficio (es. Autocertificazione e libretto di lavoro che attestano l’attività svolta in luogo della dichiarazione del datore di lavoro che spesso non è reperibile). (IN ATTESA DECRETO) modifica termini presentazione delle domande (adattamento alle nuove previsioni di legge) 1° marzo 2017 per requisiti entro 2017 1° maggio 2017 per requisiti entro 2018 Ritardo nella presentazione della richiesta di accesso al beneficio comporta: a) un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari ad un mese; b) due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi; c) tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi. 14
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i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del D.M. 19 maggio 1999 (c.d. Decreto Salvi ) «Lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo “lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale “lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento “lavori in cassoni ad aria compressa” “lavori svolti dai palombari” “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio “lavori espletati in spazi ristretti” e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte all’interno di spazi ristetti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture “lavori di asportazione dell’amianto”.
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Ulteriori lavori usuranti :decreto legislativo del 21 aprile 2011, n
i lavoratori subordinati notturni (beneficio pieno con almeno 78 notti e beneficio ridotto per le situazioni da 64 a 71 notti e per quelle da 72 a 77); i lavoratori addetti alla cd. “linea catena” che, nell’ambito di un processo produttivo in serie, svolgono lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale; i conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblico di trasporto collettivo (di capienza complessiva non inferiore a nove posti)
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Tabella requisiti agevolati dal 2016 al 2026
i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del D.M. 19 maggio 1999 (c.d. Decreto Salvi), gli addetti alla cosiddetta “linea catena”, conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, i notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno: dipendenti: quota 97,6 con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni; autonomi: quota 98,6 con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.
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Tabella requisiti agevolati dal 2016 al 2026
lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: dipendenti: quota 98,6 con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni; autonomi: quota 99,6 con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni. lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: dipendenti: quota 99,6 con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35anni; autonomi: quota 100,6 con età minima di 64 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.
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La domanda di certificazione per il riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione
devono essere presentate alla competente struttura dell’INPS utilizzando la procedura telematica a disposizione degli enti di patronato, fermo restando la possibilità di utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito internet nella sezione moduli (messaggio n. 794 del 23 febbraio 2017).
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Lavoratori precoci Pensione anticipata con 41 anni di contributi
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Lavoratori precoci Con effetto 1° maggio 2017 i lavoratori c.d. Precoci potranno accedere ad una Pensione anticipata con 41 anni di contributi se posseggono congiuntamente i seguenti requisiti/condizioni: almeno 12 mesi di contributi legati a lavoro effettivo, anche non continuativo, prima del compimento dei 19 anni di età almeno una delle seguenti condizioni (stesse categorie previste per ape agevolato): 21
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Lavoratori precoci 1) disoccupati a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa; per risoluzione consensuale che abbiano concluso integralmente la prestazione a sostegno del reddito da almeno tre mesi; 2) soggetti che assistono, al momento della domanda e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità; 3) soggetti che hanno una ridotta capacità lavorativa pari almeno al 74% accertata dalle commissioni competenti per riconoscimento invciv; 4) lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa attività che richiedono un impegno tale da renderne particolarmente rischioso e difficoltoso lo svolgimento in modo continuativo. 22
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Per la pensione anticipata dei precoci, la possibilità del cumulo contributivo che davamo come ipotesi nei corsi di formazione fatti, trova conferma nel DPCM. Possibilità di cumulare la contribuzione versata in due o più delle seguenti gestioni previdenziali: □ Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti) Gestioni sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria Gestioni esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria Gestione separata Casse private e privatizzate di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996 (ossia le casse previdenziali di commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, geometri, ecc.).
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L'agevolazione della cd
L'agevolazione della cd. quota 41 non si applica ai lavoratori precoci nel contributivo puro, cioè coloro che sono entrati nel mondo del lavoro dopo il 1995. Unica agevolazione attualmente prevista per questi lavoratori è attribuita dall'articolo 1, comma 7 della Legge 335/95 (Riforma Dini). La predetta disposizione attribuisce l'incremento del 50% della contribuzione versata per i periodi lavorativi svolti durante la minore età utile ai soli fini del calcolo della misura della pensione
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Analizziamo il punto 1) disoccupati a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa; per risoluzione consensuale che abbiano concluso integralmente la prestazione a sostegno del reddito da almeno tre mesi; Sono esclusi coloro la cui disoccupazione sia conseguenza di altre ipotesi (es. lavoratori che si sono dimessi, che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro con il datore o lavoratori il cui contratto si sia concluso per scadenza del termine). Va detto che ove il lavoratore sia stato licenziato e poi abbia prestato lavori a tempo determinato in costanza della percezione degli ammortizzatori sociali (es. mobilità o naspi), circostanza ben possibile, potrebbe forse comunque accedere allo strumento. (attendiamo circolare INPS per conferma)
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Il DPCM dei precoci , per i disoccupati si fa riferimento allo stato di disoccupazione ai sensi del D. Lvo 150/2015 che recita quanto segue: -Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. Questo passaggio sembrerebbe fondamentale e pertanto occorre verificare le situazioni in cui la disoccupazione indennizzata è finita da tempo e che presumibilmente la disponibilità al lavoro non è stata più riproposta.
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E’ necessario allegare:
●una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti al momento della domanda o al loro realizzarsi entro la fine dell’anno; ● la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato secondo la citata procedura.
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Analizziamo il punto 2) soggetti che assistono, al momento della domanda e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità. Destinatari delle agevolazioni sono sia i lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, sia i lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni speciali (Art.Com.Cd) nonchè presso la gestione separata dell'Inps che accudiscano da almeno sei mesi il coniuge, la parte dell'unione civile (a seguito dell'equiparazione con il coniuge offerta dalla legge 76/2016), il parente entro il primo grado, conviventi affetti da gravi disabilità come accertata ai sensi dell'articolo 3 co. 3 della legge 104/92. Il DPCM dispone che per l’assistenza data alla stessa persona con handicap in situazione di gravità sarà possibile conseguire una sola volta il beneficio.
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Il DPCM non prescrive, per attivare l'uscita anticipata, la perentorietà per chi assiste il disabile di aver fruito del congedo straordinario biennale ex art 42, co. 5 del D.lgs 151/2001 né dei permessi mensili di cui all'articolo 33, co. 3 della legge 104/92 . La volontà del legislatore è stata quella di coinvolgere su questi aspetti , anche i lavoratori autonomi e i soggetti ormai privi di occupazione.
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E’ necessario allegare:
● la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti al momento della domanda o al loro realizzarsi entro la fine dell’anno; ● la certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità della persona a cui presta assistenza.
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Analizziamo il punto 3) ; soggetti che hanno una ridotta capacità lavorativa pari almeno al 74% accertata dalle commissioni competenti per riconoscimento dell’invalidità civile. Dal DPCM arriva la conferma dell’esclusione dei provvedimenti dell’INAIL, quindi inviteremo tali soggetti a presentare istanza di invalidità civile, per lo scopo di avere la percentuale per questo pensionamento. Vedremo come si comporteranno le Commissioni.. il Governo ha assicurato che le ASL saranno obbligate a procedere all’accertamento dell’invalidità. Ad oggi; tali danni dovuti a inf/mp non vengono considerati dalle Commissioni ASL.
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E’ necessario allegare:
● la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti al momento della domanda o al loro realizzarsi entro la fine dell’anno; ●il verbale di invalidità civile attestante l’invalidità pari almeno al 74%.
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Analizziamo il punto 4) lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa attività che richiedono un impegno tale da renderne particolarmente rischioso e difficoltoso lo svolgimento in modo continuativo. Apposita tabella inserita nel testo nella Legge di Bilancio 2017.
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L'articolo 53 del decreto legge 50/2017 (manovra bis) pubblicato il 24 aprile in Gazzetta Ufficiale conferma la norma di interpretazione autentica che inserisce una franchigia di 12 mesi per raggiungere i sei anni continuativi nei casi di lavori gravosi. Richiamato anche dal DPCM.
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Quindi se negli ultimi sei anni, ad esempio tra il 2011 ed il 2017, c'è stato un periodo di inattività o di interruzione pari a 12 mesi, si ipotizzi tra il 2014 ed il 2015, l'interessato non perderà il diritto al pensionamento anticipato ove tra il 2010 ed il 2011 (cioè nel settimo anno antecedente la decorrenza delle uscite anticipate) abbia svolto le predette attività gravose per 12 mesi.
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Sembrava fosse indispensabile che l'attività lavorativa di natura gravosa devesse risultare, comunque, svolta al momento della decorrenza. Sembra invece che se un soggetto ha lavorato in modo continuativo per almeno 6 anni ( negli ultimi 7 ), non è necessario ai fini del diritto, che l’ultimo giorno o l’ultimo mese, sia effettuato come lavoro gravoso. In attesa chiarimenti fondamentali.
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La norma include solo i lavoratori dipendenti (dunque sono esclusi gli autonomi) sia del settore privato che del pubblico impiego che stiano svolgendo una delle undici attività predette al momento della decorrenza del pensionamento anticipato con 41 anni di contributi, a condizione che tali attività siano state espletate per almeno sei anni in via continuativa negli ultimi sette anni di attività (come abbiano già visto a seguito del correttivo previsto dall'articolo 53 del decreto legge 50/2017).
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Tabella categorie interessate
a) Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici b) Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni c) Conciatori di pelli e di pellicce d) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante e) Conduttori di mezzi pesanti e camion f) Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni g) Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza h) Insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asilo-nido i) Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati l) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia m) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti 38
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0ppure siano lavoratori dipendenti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67 (siano cioè lavoratori addetti a mansioni usuranti o lavoratori notturni)
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i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del D.M. 19 maggio 1999 (c.d. Decreto Salvi ) «Lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo “lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale “lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento “lavori in cassoni ad aria compressa” “lavori svolti dai palombari” “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio “lavori espletati in spazi ristretti” e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte all’interno di spazi ristetti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture “lavori di asportazione dell’amianto”.
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Ulteriori lavori usuranti :decreto legislativo del 21 aprile 2011, n
i lavoratori subordinati notturni (beneficio pieno con almeno 78 notti e beneficio ridotto per le situazioni da 64 a 71 notti e per quelle da 72 a 77); i lavoratori addetti alla cd. “linea catena” che, nell’ambito di un processo produttivo in serie, svolgono lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale; i conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblico di trasporto collettivo. (di capienza complessiva non inferiore a nove posti)
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(per i notturni bastano 64 notti annue)
PRECOCI PENSIONE ANTICIPATA Quindi per tale pensione anticipata possono accedere non soltanto gli stessi lavoratori indicati nella tabella allegata alla legge di Bilancio, ma anche coloro che, per almeno 7 anni negli ultimi dieci o per almeno la metà della loro vita lavorativa, hanno svolto attività usuranti. (per i notturni bastano 64 notti annue) Questo perché il decreto sui precoci, relativamente alle lavorazioni gravose dice che i soggetti debbono svolgere da almeno 6 anni in via continuativa ( negli ultimi 7) almeno un'attività della Tabella nell'allegato A nella legge di Bilancio ; oppure soddisfano le condizioni di cui al D.Lvo 67/2011 che è quella dei lavori usuranti.
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E’ necessario allegare per il lavoro gravoso:
●dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti al momento della domanda o al loro realizzarsi entro la fine dell’anno; ●contratto di lavoro o busta paga; ●dichiarazione del datore di lavoro su specifico modulo INPS attestante i periodi di lavoro, CCL applicato, mansioni svolte, inquadramento attribuito. In particolare rispetto alle attività di cui alle lettere da a) a e), g), da i) a m) dell’elenco in calce, si chiede l’applicazione delle voci di tariffa INAIL con tasso medio di tariffa non inferiore al 17 per mille (ai sensi del decreto del Ministero del lavoro del 12/12/2000).
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Tale dichiarazione, il datore di lavoro deve rilasciarla su apposito modulo che verrà predisposto dall'Inps e, nelle more della sua predisposizione, potrà essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attestare i periodi di lavoro prestato dal lavoratore alle sue dipendenze, il contratto collettivo di lavoro applicato, le mansioni svolte, che devono rientrare tra quelle indicate.
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La dichiarazione dovrà indicare anche il tasso Inail applicato alla professione specifica che non può essere di regola inferiore al 17 per mille. (eccetto le attività di «professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni» e «insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido», per le quali non è previsto)
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Per i soggetti con i lavoro usurante la documentazione è quella che normalmente si allega per la domanda di riconoscimento di lavoro usurante. utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito internet nella sezione moduli (messaggio n. 794 del 23 febbraio 2017)
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A spiegazione ulteriore: Le professioni comprese in questo gruppo si occupano, utilizzando strumenti, macchine e tecniche diverse, dell’estrazione e della lavorazione di pietre e minerali, della costruzione, della rifinitura e della manutenzione di edifici e di opere pubbliche, nonché del mantenimento del decoro architettonico, della pulizia e dell’igiene delle stesse. Si occupano della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche
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B spiegazione ulteriore:
a) Le professioni comprese in questa unità manovrano macchine fisse, mobili o semoventi, per il sollevamento di materiali, ne curano l'efficienza, effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, effettuano le operazioni di aggancio e sgancio delle masse da sollevare, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni atmosferiche e di contesto, della natura del carico e delle norme applicabili. b)Le professioni comprese in questa categoria manovrano macchine per la perforazione nel settore delle costruzioni, ne curano l'efficienza, ne effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni del terreno e dei materiali da perforare, del tipo di lavoro da svolgere e delle norme applicabili.
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C spiegazione ulteriore:
I conciatori di pelli e di pellicce si occupano della prima lavorazione e rifinitura del cuoio, delle pelli e delle pellicce, raschiano, sottopongono a concia, nappano, scamosciano, rifilano e portano a diverso grado di rifinitura i materiali della pelle animale in modo da renderli utilizzabili per confezionare capi e complementi di abbigliamento, accessori di varia utilità, calzature, rivestimenti e altri manufatti in cuoio e pelle.
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G spiegazione ulteriore:
Le professioni comprese in questa unità assistono, nelle istituzioni o a domicilio, le persone anziane, in convalescenza, disabili, in condizione transitoria o permanente di non autosufficienza o con problemi affettivi, le aiutano a svolgere le normali attività quotidiane, a curarsi e a mantenere livelli accettabili di qualità della vita. Attività espletate anche presso le famiglie
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L: spiegazione ulteriore:
Le professioni classificate in questa unità mantengono puliti e in ordine gli ambienti di imprese, organizzazioni, enti pubblici ed esercizi commerciali Il personale addetto alla pulizia negli esercizi alberghieri, extralberghieri, e sulle navi cura il riordino e la pulizia delle camere, dei bagni, delle cucine e degli ambienti comuni; provvede alla sostituzione delle lenzuola, degli asciugamani e di altri accessori a disposizione dei clienti.
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M: spiegazione ulteriore : Le professioni classificate in questa unità provvedono alla raccolta dei rifiuti nelle strade, negli edifici, nelle industrie e nei luoghi pubblici e al loro caricamento sui mezzi di trasporto presso i luoghi di smaltimento, si occupano della raccolta dagli appositi contenitori dei materiali riciclabili e del loro caricamento su mezzi di trasporto.
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Nota bene: fino al 2018 saranno sufficienti 41 anni di contributi
Nota bene: fino al 2018 saranno sufficienti 41 anni di contributi. Dal 2019 è previsto l’adeguamento agli incrementi per aspettativa di vita. Il pensionamento anticipato con 41 anni di contribuzione “lavoratori precoci” non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui al comma 199 che definisce le condizioni richieste (slides precedenti), fermo restando quanto previsto all’art. 80, legge 388/2000 (es. maggiorazione invalidi con percentuale superiore al 74%).
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Questa nota è confermata dopo la lettura del DPCM:
per il raggiungimento dell'anzianità contributiva di 41 anni non potranno essere utilizzate le maggiorazioni convenzionali ad eccezione della maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto dai lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834" (ex art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Le maggiorazioni che conosciamo sono molte, soprattutto nello Stato, ma non solo; si va dalla maggiorazione per i non vedenti, all’amianto, fino a tutte quelle per lo Stato indicate dal DPR 1092/ Non sono valide per il raggiungimento dei 41 anni. Aspettiamo comunque chiarimenti dalla circolare INPS, che dovrebbe anche confermare la possibilità di totalizzare la contribuzione estera convenzionata.
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La procedura Per il pensionamento dei lavoratori precoci sono previste tre fasi: – Domanda di riconoscimenti dei requisiti – Risposta dell’INPS – Domanda di pensione
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L’INPS deve rispondere all’interessato entro il 15 ottobre 2017.
Per la pensione anticipata dei precoci la prima data di scadenza per la presentazione della richiesta di riconoscimento di coloro che maturano i requisiti nel 2017 è il 15 luglio 2017. L’INPS deve rispondere all’interessato entro il 15 ottobre 2017. Le domande presentate il 15 luglio 2017, ma in ogni caso entro il 30 novembre 2017, saranno prese in considerazione solo se all’esito del monitoraggio residueranno risorse. In questo caso l’INPS deve rispondere entro il 31 dicembre 2017
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● presentazione richiesta di certificazione entro il 1 marzo 2018 per coloro che si troveranno nelle condizioni sopra descritte nel corso del 2018. L’INPS dovrà rispondere entro il 30 giugno del 2018 Le domande presentate oltre il 1 marzo 2018, ma in ogni caso entro il 30 novembre 2018, saranno prese in considerazione solo se all’esito del monitoraggio residueranno le risorse finanziarie. In questo caso l’INPS deve rispondere entro il 31 dicembre 2018 Medesima condizione per il 2018 è prevista anche per gli anni successivi .
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L’ITAL nazionale ha sottolineato con forza che tutte le domande presentate in via cautelativa da noi, ma anche da altri Patronati, non hanno alcun valore giuridico; né per il diritto e nemmeno per il monitoraggio che ne seguirà dopo l’invio. Varranno solo quelle che saranno presentate dopo la pubblicazione sulla G.U. dei DPCM con l’applicazione INPS . L’iTAL ha voluto sottolineare questo aspetto, in quanto noi abbiamo agito solo in situazione di cautela, mentre altri patronati hanno presentato domande in modo massiccio, per farci la solita concorrenza che ci mette sovente in difficoltà con le Categorie della UIL.
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Le condizioni per l’accesso a questo trattamento pensionistico devono realizzarsi già al momento della presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti, fatto salvo per: – il requisito dell’anzianità contributiva; – il periodo di tre mesi di conclusione della disoccupazione; – il periodo di svolgimento dell’attività in via continuativa dei sei anni Queste condizioni devono, però, realizzarsi entro la fine dell’anno in corso al momento di presentazione della domanda.
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Le altre condizioni per l’accesso a questo trattamento pensionistico devono realizzarsi già al momento della presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti. Pertanto al momento della domanda i soggetti devono già assistere da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità; E ovviamente i soggetti debbono già avere accertata dalla commissione competente una ridotta capacità lavorativa pari almeno al 74%.
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L’INPS afferma che queste condizioni debbono essere presenti all’atto della domanda e in quel momento si deve allegare la documentazione che attesti la situazione. Verbali di invalidità o di legge 104. Il CePa ha fatto presente che ci potrebbero esser domande presentate da tempo e non ancora definite e quindi ha chiesto a INPS di prevedere una possibilità di chiedere le certificazioni anche in questo caso. Chiedendo che la procedura possa contenere una dichiarazione dell’interessato che dichiara che è stata presentata istanza all’INPS in tale data, ma non ancora evasa. L’INPS ha risposto che valuterà questa esigenza.
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L’INPS comunicherà agli interessati la prima decorrenza utile del beneficio (che non potrà comunque essere anteriore al 1° maggio 2017) invitandoli a produrre la domanda per conseguire la domanda di pensione vera e propria, se è sufficiente la copertura finanziaria rispetto al monitoraggio. IL DPCM prevede che, in questa fase di prima applicazione, la pensione anticipata dei precoci, che spetterebbe in funzione della domanda presentata, avrà decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e non già dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
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● Nel caso ci fossero tutte le condizioni per il diritto, in caso di insufficiente copertura finanziaria, l’INPS comunicherà Il riconoscimento delle condizioni, ma con il differimento del pensionamento . In questa ipotesi verrà comunicata la data utile solo dopo il monitoraggio ● Qualora non ci fossero invece le condizioni per il riconoscimento, l’INPS comunicherà Il rigetto della domanda.
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(Monitoraggio e criteri di ordinamento delle domande e gestione della clausola di salvaguardia)
Il monitoraggio delle domande positivamente certificate, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, è effettuato dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento del requisito ridotto di cui all’articolo 2, comma 1, e, a parità della stessa, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
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Questa pensione anticipata “agevolata” sarà incumulabile con i redditi da lavoro per il tempo intercorrente calcolato prendendo a riferimento i contributi presenti alla data di pensionamento e quelli richiesti in via ordinaria per la pensione anticipata (es. Pensionamento a giugno 2017 con 41 anni e 6 mesi di contributi distanza fino a 42 anni e 10 mesi pari a 1 anno e 4 mesi = tempo durante il quale opererà l’incumulabilità) 67
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Se il titolare di questa pensione durante questo periodo percepisce redditi da lavoro dipendente o autonomo, il trattamento pensionistico è sospeso fino a quando è previsto il divieto di cumulo e l’INPS procederà al recupero delle rate di pensione eventualmente erogate.
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TFS TERMINI DI PAGAMENTO *
Per i dipendenti pubblici, il termine di pagamento del tfs/tfr decorrerà in ogni caso dalla data in cui avrebbero maturato il diritto a pensione in base alla disciplina Monti Fornero . ( articolo 1, comma 201, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) TFS TERMINI DI PAGAMENTO * ENTRO 105 GIORNI DOPO 1 ANNO + 3 MESI DOPO 2 ANNI + 3 MESI INABILITà RAGGIUNGIMENTO LIMITI DI ETà E DI SERVIZIO DIMISSIONI VOLONTARIE DECESSO RISOLUZIONE UNILATERALE RAPPORTO DI LAVORO LICENZIAMENTO CESSAZIONE SERVIZIO PER TERMINE CONTRATTO TEMPO DETERMINATO DESTITUZIONE DALL’IMPIEGO I termini di pagamento in tabella riguardano solo gli importi fino a euro. Ai tempi di liquidazione indicati nella tabella bisogna considerare altri 12 mesi dalla prima liquidazione per percepire l’importo compreso tra i e i euro ed attendere ulteriori 12 mesi per la liquidazione della parte della somma eccedente i euro. 69
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Una indicazione importante per le nostre strutture:
per cautelarci per l’attività svolta , dobbiamo assolutamente stampare la richiesta di certificazione che trasmetteremo all’INPS e farla firmare dall’interessato e conservarla in archivio. Saranno riportate sull’istanza una serie di autocertificazioni importanti che dovranno essere ovviamente sottoscritte dall’assistito.
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Proietti e Turi: evitare gli errori passati e tenere conto delle specificità del mondo della scuola
Le misure attuative dell´Ape sociale e della pensione anticipata per i precoci presentano una forte criticità, inaccettabile, per i lavoratori della scuola alla quale occorre porre rimedio per evitare che nel 2017 questi lavoratori siano, ancora una volta, penalizzati non potendo accedere alle due prestazioni. La UIL e tutto il sindacato, lo avevano già fatto presente nelle riunioni di questi mesi, i tempi per la presentazione delle domande nel 2017 (15 luglio) e di pubblicazione della graduatoria (15 ottobre) non sono compatibili con le scadenze previste dal Miur per la comunicazione di cessazione dal servizio connessa al pensionamento. La UIL e la UIL Scuola chiedono al Governo di intervenire, al fine di garantire che le procedure Miur di uscita per pensionamento siano adattate con le scadenze previste per l’accesso all’Ape sociale e alla pensione dei precoci, così da ricomprendere il personale della scuola, a cominciare dagli insegnanti della scuola dell’infanzia. Occorre evitare il ripetersi di quanto avvenuto con la Legge Monti-Fornero che non tenne conto delle specificità del mondo della scuola.
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Ape Sociale/agevolato
( anticipo pensionistico)
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Ape Sociale/agevolato ( anticipo pensionistico)
Natura: indennità Carattere: sperimentale Richieste a partire dal 1 maggio Volontarietà. Gratuita fino a euro (oltre a carico del beneficiario) e condizionata a stanziamento risorse finanziarie Destinatari: iscritti ago, forme sostitutive e esclusive e gestione separata (lav. Dipendenti settore pubblico e privato; lavoratori autonomi/parasubordinati). Escluse Casse Libero Professionali /Enasarco Requisiti: Almeno 63 anni di età; Almeno 30 di contributi ovvero 36 anni a seconda delle categorie 73
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Durata: fino al compimento età pensionabile
Condizioni: cessazione attività lavorativa (dipendente, autonoma, gestione separata) e non titolarità trattamento pensionistico diretto. Durata: fino al compimento età pensionabile Importo: rata mensile di pensione calcolata al momento accesso alla prestazione. Fino a € gratuita oltre a carico lavoratore; non è soggetta a perequazione. Incompatibilità: con trattamenti di sostegno del reddito legati allo stato di disoccupazione; asdi; indennizzo cessazione attività commerciale. Compatibilità: Compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro annui. Modalità di erogazione: mensile per 12 mensilità (no tredicesima) 74
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Se però il titolare di Ape sociale raggiunge i requisiti per la
Compatibilità: Compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro annui. Nel caso in cui si superino tali limiti, l’APE sociale percepita nello stesso anno diventa indebita e l’INPS procederà al recupero. Se però il titolare di Ape sociale raggiunge i requisiti per la pensione anticipata, non perde il diritto all’Ape, poiché in questo caso si decade dall’indennità solo alla data di decorrenza del trattamento pensionistico anticipato, ma la decorrenza è condizionata alla presentazione della domanda di pensione a cura dell’interessato.
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Condizioni soggettive da far valere alternativamente (sono le medesime individuate ai fini dell’applicazione delle disposizioni per i lavoratori precoci): 1) disoccupati a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa; per risoluzione consensuale che abbiano concluso integralmente la prestazione a sostegno del reddito da almeno tre mesi; 2) soggetti che assistono, al momento della domanda e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità; 3) soggetti che hanno una ridotta capacità lavorativa pari almeno al 74% accertata dalle commissioni competenti per riconoscimento invciv; 4) lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa attività che richiedono un impegno tale da renderne particolarmente rischioso e difficoltoso lo svolgimento in modo continuativo. Apposita tabella inserita nel testo nella Legge di Bilancio 76
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Requisiti contributivi:
per i soggetti rientranti nelle prime tre categorie l’accesso all’ape sociale sarà consentito solo se si possono far valere almeno 30 anni di contributi. per i lavoratori appartenenti alla quarta categoria, la soglia minima di contribuzione sale a 36 anni. Note: riferimento alle medesime tipologie di contribuzione utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia 77
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Per vari aspetti alcune norme coincidano con quelle dei lavoratori precoci.
Le condizioni soggettive da far valere alternativamente sono le medesime individuate ai fini dell’applicazione delle disposizioni per i lavoratori precoci e per tutte le categorie interessate pertanto valgono le considerazioni fatte per il pensionamento dei precoci. L’unica differenza si trova per coloro che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa ( negli ultimi 7) lavori gravosi e pesanti e pertanto vediamo quale.
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L'APE sociale spetta quindi anche a coloro che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa ( negli ultimi 7) lavori gravosi e pesanti, il cui elenco figura nella tabella allegata alla legge di Bilancio, ma si deve essere in possesso di almeno 36 anni di contribuzione, oltre ad aver compiuto 63 anni di età. Il decreto non dice nulla dell'altra tabella dei lavori cosiddetti usuranti e il motivo è senz'altro nel fatto che se fossimo in presenza di tale situazione, con età e contribuzione necessaria per l'APE sociale, i soggetti in questione potrebbero avere diritto alla pensione anticipata per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Mentre cosa diversa per i precoci, in quanto per tale pensione anticipata possono accedere non soltanto gli stessi lavoratori indicati per l’Ape sociale, ma anche coloro che, per almeno 7 anni negli ultimi dieci o per almeno la metà della loro vita lavorativa, hanno svolto attività usuranti
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La documentazione richiesta consiste in:
Avere almeno 36 anni di contributi e svolgere alla data della domanda di Ape sociale da almeno sei anni in via continuativa una o più delle attività gravose sotto elencate. La documentazione richiesta consiste in: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti al momento della domanda o al loro realizzarsi entro la fine dell’anno; contratto di lavoro o busta paga; dichiarazione del datore di lavoro su specifico modulo INPS attestante i periodi di lavoro, CCL applicato, mansioni svolte, inquadramento attribuito. In particolare rispetto alle attività di cui alle lettere da a) a e), g), da i) a m) dell’elenco in calce, si chiede l’applicazione delle voci di tariffa INAIL con tasso medio di tariffa non inferiore al 17 per mille (ai sensi del decreto del Ministero del lavoro del 12/12/2000).
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Tabella categorie interessate
a) Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici b) Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni c) Conciatori di pelli e di pellicce d) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante e) Conduttori di mezzi pesanti e camion f) Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni g) Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza h) Insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asilo-nido i) Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati l) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia m) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti 81
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Anche per l’APE sociale la possibilità del cumulo contributivo che davamo come ipotesi nei corsi di formazione effettuati , trova conferma nel decreto. Però a differenza della pensione dei precoci, in questo caso, per perfezionare il requisito contributivo, non potranno essere utilizzati i versamenti fatti nelle casse private e privatizzate ( liberi professionisti).
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E’ uno strano cumulo, quello indicato dal DPCM per l’APE sociale, diverso da quello che conosciamo; soprattutto per quanto riguarda il calcolo della prestazione . Dovremo attendere la circolare INPS che deve chiarire questo aspetto.
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Per l’APE sociale, l’Inps sembra intenzionata ad escludere per il raggiungimento del requisito contributivo l’attività svolta all’estero, sia nei paesi CEE che in quelli convenzionati . Appare incredibile questa scelta, ma è quella che oggi ci è stata rappresentata. Sempre per l’APE sociale l’INPS esclude tutte le maggiorazioni, ivi compresa quella degli invalidi di cui all’ ex art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
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L’APE sociale sin dal primo articolo della Legge di Bilancio, chiarisce che le modalità di attuazione della prestazione sono attuate nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge stessa e questi limiti condizionano in modo significativo i tempi di presentazione della domanda di prestazione e il monitoraggio.
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Anche per l’APE sociale avremo una doppia scadenza; la prima per richiedere una sorta di certificazione del diritto, la seconda, in caso di risposta positiva da parte dell'Inps, quella per presentare la domanda di pensione connessa alla decorrenza comunicata dall’INPS. Come per i precoci , per l’APE sociale la prima scadenza per la presentazione della richiesta di riconoscimento di coloro che maturano i requisiti nel 2017 è il 15 luglio 2017.
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La domanda di riconoscimento dei requisiti deve essere presentata all’INPS di residenza entro il 15 luglio 2017 coloro che si trovano o si troveranno nelle condizioni richieste entro il 31 dicembre 2017. L’INPS deve rispondere all’interessato entro il 15 ottobre 2017. Le domande presentate oltre questa data, ma in ogni caso entro il 30 novembre 2017, saranno prese in considerazione solo se all’esito del monitoraggio residueranno risorse. In questo caso l’INPS deve rispondere entro il 31 dicembre 2017
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La domanda di riconoscimento dei requisiti deve essere presentata all’INPS di residenza entro il 31 marzo 2018 da coloro che si troveranno nelle condizioni richieste entro il 31 dicembre 2018. L’INPS deve rispondere entro il 30 giugno 2018. Le domande presentate oltre questa data, ma in ogni caso entro il 30 novembre 2018, saranno prese in considerazione solo se all’esito del monitoraggio residueranno le risorse finanziarie. In questo caso l’INPS deve rispondere entro il 31 dicembre 2018.
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Le condizioni per l’accesso all’APE sociale devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda, ad eccezione del requisito anagrafico, dell’anzianità contributiva, del periodo almeno trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione e del periodo di svolgimento dell’attività lavorativa in via continuativa, che devono, comunque, maturare entro la fine dell’anno in corso al momento di presentazione della domanda.
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Le altre condizioni per l’accesso a questo trattamento pensionistico devono realizzarsi già al momento della presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti. Pertanto al momento della domanda i soggetti devono già assistere da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità; E ovviamente i soggetti debbono già avere accertata dalla commissione competente una ridotta capacità lavorativa pari almeno al 74%.
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● Il rigetto della domanda se non sussistono i requisiti.
L’INPS verifica la sussistenza dei requisiti e comunica all’interessato: ● Il riconoscimento delle condizioni indicando la prima decorrenza utile se è sufficiente la copertura finanziaria rispetto al monitoraggio. ● Il riconoscimento delle condizioni con differimento dell’Ape in caso di insufficiente copertura finanziaria. In questa ipotesi solo dopo il monitoraggio verrà comunicata la data utile. ● Il rigetto della domanda se non sussistono i requisiti.
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La domanda relativa all’Ape si presenta all’INPS dopo aver ottenuto la risposta in ordine alla sussistenza delle condizioni e verrà corrisposta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso, in presenza di tutti i requisiti richiesti e sarà attribuita fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per il trattamento pensionistico di vecchiaia. ATTENZIONE se si è in possesso dei requisiti richiesti, la domanda si presenta contestualmente alla domanda per la verifica dei requisiti per evitare di perdere mensilità.
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ESEMPIO : Se un lavoratore richiede l’Ape sociale all’età di 63 anni compiuti nel 2017, questa sarà corrisposta fino all’età di 66 anni 7 mesi e ulteriori mesi eventualmente necessari per l’applicazione della variazione dell’aspettativa di vita (poiché nel 2019 dovrebbe scattare la variazione ).
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In questa fase di prima applicazione del decreto e solo per le domande presentate entro il 30 novembre 2017, l’APE sociale è corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione dei requisiti, ma in ogni caso con decorrenza non precedente il 1 maggio 2017. E’ una deroga importante rispetto alle regole introdotte sulla decorrenza della prestazione. Questo chiarimento consente a coloro che già avessero i requisiti richiesti per l’APE alla data del 1° maggio di non perdere i ratei di prestazione a causa del ritardo del DPCM.
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Criteri di priorità nel monitoraggio
Avranno la priorità i soggetti più anziani e in caso di pari età si guarderà alla data di presentazione della domanda. Non essendo stati previsti contingenti per le singole quattro tipologie di aventi diritto la lista sarà unica.
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L’INPS dovrà procedere all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio e al differimento della decorrenza dell’Ape dovuta, secondo il criterio di priorità precedentemente indicato. Inoltre, se dall’attività di monitoraggio prevista per il 2017 e il 2018 residueranno risorse finanziarie, l’Istituto provvederà a concedere l’Ape a coloro che hanno presentato la domanda in ritardo, ovviamente sempre secondo il criterio di priorità prima richiamato e nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.
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TFS TERMINI DI PAGAMENTO *
Per i dipendenti pubblici, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio iniziano a decorrere dal compimento dell’età prevista per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia prevista dalla normativa vigente TFS TERMINI DI PAGAMENTO * ENTRO 105 GIORNI DOPO 1 ANNO + 3 MESI DOPO 2 ANNI + 3 MESI INABILITà RAGGIUNGIMENTO LIMITI DI ETà E DI SERVIZIO DIMISSIONI VOLONTARIE DECESSO RISOLUZIONE UNILATERALE RAPPORTO DI LAVORO LICENZIAMENTO CESSAZIONE SERVIZIO PER TERMINE CONTRATTO TEMPO DETERMINATO DESTITUZIONE DALL’IMPIEGO I termini di pagamento in tabella riguardano solo gli importi fino a euro. Ai tempi di liquidazione indicati nella tabella bisogna considerare altri 12 mesi dalla prima liquidazione per percepire l’importo compreso tra i e i euro ed attendere ulteriori 12 mesi per la liquidazione della parte della somma eccedente i euro. 97
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