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PubblicatoEmanuele Lazzari Modificato 7 anni fa
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Convegno formazione sicurezza nei luoghi di lavoro 27 febbraio 2017
Work&safety hspoint Tel “la sicurezza non è un limite”
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LA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Seminario informativo: LA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) Relatore: Luca Ortolani HSPOINT FIRENZE
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Obiettivi del seminario
Far crescere la conoscenza dei rischi sul lavoro, diffusione cultura della sicurezza = riduzione dei costi sociali Adempimenti generali previsti dal TESTO UNICO (D.Lgs. 81/08): compiti e obblighi/responsabilità delle varie figure, compresi i lavoratori, consapevolezza dei ruoli Misure ed azioni da attuare per tutelare la salute e migliorare la sicurezza di tutti, ottimizzare le risorse e rendere le aziende più performanti Focus applicativo in settori di attività diverse per livello di rischio
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LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO
La SALUTE è un diritto tutelato dall’art. 2 della Costituzione Italiana, oltre che dal Testo Unico sulla SICUREZZA (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.i.) Fare sicurezza sul lavoro è un dovere civile e morale, prima ancora che un obbligo di legge!
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TESTO UNICO D.Lgs. 81/2008 Un passo in avanti verso un’organizzazione avanzata della SICUREZZA in tutti gli ambienti di lavoro Si tratta di un provvedimento innovativo che unifica la normativa vigente consentendone un’applicazione precisa e corretta Non possono più esserci alibi di conoscenza ed errate interpretazioni sul recepimento della normativa armonizzata a livello comunitario
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A seguito del D. Lgs. 231/2001… Si introduce la responsabilità penale della società oltre a quella della persona fisica che ha compiuto il reato (violazione delle norme antinfortunistiche), coinvolgendo il patrimonio dell’ente e gli interessi economici dei soci Adottare un Modello di Organizzazione e di Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Linee guida UNI-INAIL SGSL, OHSAS 18001:2007, art. 30 D.Lgs. 81/08) solleva l’azienda dalla responsabilità amministrativa in caso di reato presupposto
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TUTELA DEI LAVORATORI Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono un obbligo per tutti i datori di lavoro che hanno lavoratori: socio lavoratore collaboratore occasionale associato in partecipazione collaboratore familiare stagista, tirocinante volontario
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PRIMA DELL’INIZIO ATTIVITA’…
NOTIFICA INIZIO ATTIVITA’ per tutte le aziende in cui il lavoratore/collaboratore svolge il proprio lavoro, prima dell’inizio dell’attività, tramite comunicazione all’ASL competente territorialmente CERTIFICATO DI AGIBILITA’ dell’immobile che deve essere richiesto entro 15 gg. dalla data d'ultimazione dei lavori, con apposita domanda presentata allo sportello unico comunale (Sanzioni da 258 a 464 euro)
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PRIMA DELL’INIZIO ATTIVITA’…
CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ELETTRICO E VERIFICHE MESSE A TERRA da un tecnico abilitato; dichiarazione impianto comunicato all’INAIL e all’ARPA/ASL Le verifiche dell’impianto di messa a terra hanno cadenza biennale o quinquennale a seconda del tipo di azienda Mancata Dich. Conformità = sanzioni da € 100 a 1000 Mancata manutenzione = sanzioni da € 750 a 2500 Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015, dal 23 dicembre 2015 è stato abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni
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GLI ADEMPIMENTI SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE e nomina del RSPP
(Sanzioni da € 2740 a 7014 o Arresto da 3 a 6 mesi) Valutazione dei Rischi e Redazione del DVR (Sanzioni da € 2500 a 6400 o Arresto da 3 a 6 mesi) Informazione, FORMAZIONE e Addestramento dei lavoratori (Sanzioni da € 1200 a 5200 o Arresto da 2 a 4 mesi)
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ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
DIRIGENTI PREPOSTI ADDETTI EMERGENZE ADDETTI PRIMO SOCCORSO MEDICO COMPETENTE RLS LAVORATORI ASPP RSPP DL In questa diapositiva sono richiamate le varie figure che hanno a che fare con la gestione della SSL. I vari soggetti in questa fase sono illustrati tracciando una semplificazione di massima e rimandando alle fase successive dell’intervento: DL – Datore di lavoro: il titolare del rapporto di lavoro; RSPP: Un consulente esterno o interno del DL per valutare i rischi; ASPP: un membro del servizio demandato a gestire i vari aspetti della SSL; Lavoratori: coloro che operano nelle linee di produzione alle dipendenze del DL; RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: un lavoratore eletto o designato dai lavoratori per essere rappresentati in temi di SSL; Medico competente: un medico specializzato per gli aspetti di SSL che può essere interno o esterno all’azienda; Addetti al primo soccorso: lavoratori con compiti speciali inerenti l’intervento in caso di necessità di primo soccorso; Addetti alle emergenze: lavoratori con compiti speciali inerenti l’intervento in caso di emergenze di varia natura; Dirigenti e preposti: soggetti della catena gerarchica aziendale che, a vario titolo, danno attuazione alle indicazioni del DL. Si sottolinei il fatto che il legislatore ha delineato ogni figura in termini di: Attribuzione di specifici compiti; Competenza necessaria per l’esecuzione del compito; Attribuzione di sanzioni e/o ammende in caso di mancata attuazione dei propri compiti. Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 art. 2, definizioni.
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Datore di Lavoro È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa
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Datore di Lavoro In caso di più DL (es. più soci lavoratori, più amministratori) occorre individuare un unico soggetto attraverso una DELEGA di FUNZIONI La delega di funzione è lo strumento capace di “trasferire”, entro i limiti dell’atto stesso, doveri funzionali esclusivamente propri del datore di lavoro e/o del Dirigente e Preposto
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Datore di Lavoro + RSPP Il DL può assumere direttamente i compiti di Prevenzione e Protezione (RSPP) in: Industria e artigianato fino a 30 addetti agricoltura fino a 10 addetti altre aziende fino a 200 addetti e comunque non rientranti fra quelle a "rischio rilevante” (es.: centrali elettriche, radiazioni, esplosivi) DEVE frequentare un corso di formazione di 16/32/48 ore (in base al rischio) + corsi di aggiornamento di 6/10/14 ore ogni 5 anni
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Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Il DL DEVE nominare un dipendente o un RSPP esterno (in possesso di requisiti tecnici-professionali, diploma o laurea e corso di min. 100 ore differenziato in base al settore ATECO dell’attività) L'RSPP dovrà frequentare corsi di formazione suddivisi in 3 moduli (A, B, C) secondo il nuovo Accordo C.S.R. del 07/07/2016 e aggiornamento di almeno 40 ore in 5 anni Attenzione: la scadenza per chi ha già frequentato il corso prima di luglio 2012 è fissata il 10/01/2017 (sanzione: da € 2740 a o arresto da 3 a 6 mesi)
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DIRIGENTE Il dirigente è il soggetto che dirige le attività produttive, organizza il lavoro, controlla la conformità, segnala le anomalie e interviene a correggerle (deleghe e attribuzioni dei compiti e dei poteri)
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PREPOSTO Persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
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Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Promuovere l’elezione del RLS, informando i lavoratori sul loro diritto - se nessun lavoratore si candidasse, è possibile incaricare RLST e il DL dovrà versare in un Fondo INAIL 2h per ogni dipendente
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(sanzione = da €1315 a 5700 o arresto da 2 a 4 mesi)
RLS Il RLS interno DEVE essere comunicato all'INAIL (obbligo dal 16/08/2009). Non è necessaria la comunicazione per il RLST (sanzione = da € 55 a 330) Il RLS deve frequentare un corso di formazione di 32 ore e corsi di aggiornamento ANNUALI: minimo di 4-8 h se l'azienda ha fino a 50 lavoratori o oltre [art. 37, comma 11] (sanzione = da €1315 a 5700 o arresto da 2 a 4 mesi)
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MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA
Tutte le aziende/studi professionali che hanno lavoratori esposti a specifici rischi (es.: videoterminalisti, agenti chimici pericolosi) Visite mediche dell’assunzione al fine di valutare l’idoneità alla mansione e rinnovate periodicamente. Il medico deve effettua un sopralluogo annuale presso i locali dell’azienda e rilascia un verbale (Sanzioni: mancata nomina del M.C. = da € a o arresto da 2 a 4 mesi)
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ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO
Tutte le aziende/studi professionali DEVONO incaricare gli addetti al Primo SOCCORSO e all’ANTINCENDIO, i quali devono effettuare una formazione specifica da aggiornare ogni 3 anni (Sanzioni = da € 750 a 4000 o arresto da 2 a 4 mesi)
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ORGANIGRAMMA GENERALE
DATORE di LAVORO MEDICO COMPETENTE RSPP DIRIGENTE PREPOSTO Addetti Antincendio LAVORATORI Responsabile emergenze RLS Addetti al Primo Soccorso D.Lgs. 81/2008
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FORMAZIONE dei LAVORATORI
da effettuare prima dell’inizio dell’attività o entro 60 gg. dalla data di assunzione, per formare i lavoratori ai rischi generali e specifici, anche in un rapporto di lavoro di breve durata (es. voucher) L’aggiornamento ha cadenza quinquennale, durata minima di 6 ore (Sanzioni: la mancata informazione, formazione e addestramento = da € 1200 a 5200 o arresto da 2 a 4 mesi)
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FORMAZIONE dei LAVORATORI
I lavoratori che hanno frequentato i corsi di formazione dopo il 11/01/2007 devono concludere l’aggiornamento entro il 11/01/2017
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FORMAZIONE Le principali novità introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016: Ulteriori titoli di esonero Requisiti dei docenti formatori (conoscenza, esperienza e capacità didattica) Numero massimo partecipanti: 35 Indicazioni metodologiche in aula Ampliamento utilizzo e-learning Nuovi percorsi formativi per RSPP e ASPP Criteri di valutazione e Riconoscimento formazione pregressa Modalità di aggiornamento Esoneri per contenuti analoghi
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SOMMINISTRAZIONE Divieto di avvalersi di contratto di somministrazione lavoro per i DL che non abbiano effettuato la Valutazione dei Rischi “Il somministratore Informa i lavoratori sui rischi connessi alle attività produttive e li FORMA e Addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e CCNL, per i propri dipendenti”
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FORMAZIONE ADDETTI ALL’USO DI ATTREZZATURE SPECIFICHE
Per addetti all’uso di attrezzature specifiche (es: carrello elevatore, carroponte, gru, etc.) si dovrà̀ prevedere un percorso formativo e di addestramento abilitante come previsto dalla Conferenza Stato-Regioni del 12/03/2012.
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FORMAZIONE ADDETTI ALL’USO DI ATTREZZATURE SPECIFICHE
I lavoratori che all’entrata in vigore dell’Accordo C.S.R erano in possesso di esperienza documentata, devono comunque aggiornare la Formazione ogni 5 anni
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LAVORATRICI MADRI Il DL deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici nonché i processi e le condizioni di lavoro In caso di esposizione a rischio per la sicurezza e la salute della lavoratrice in gravidanza, puerperio o allattamento, dovrà modificare temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro, spostata ad altre mansioni, oppure allontanata dal lavoro mediante interdizione anticipata emanato dalla D.P.L.
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LAVORATRICI MADRI VdR globale VdR rischi particolari donne lavoratrici
VdR Gravidanza Avvio mansione non a rischio SI Cosa fa il DDL alla notizia della gravidanza? La diapositiva riassume i concetti illustrati finora e ha lo scopo di chiarire ai partecipanti gli obblighi del datore di lavoro in materia di tutela delle donne lavoratrici. Il formatore può avvalersi delle animazioni per commentare con l’aula questi obblighi. In prima battuta si rammenta l’obbligo di valutazione dei rischi con una distinzione tra genere maschile e femminile. Si ricorda inoltre l’obbligo di valutare determinati rischi per lo svolgimento del lavoro da parte di donne lavoratrici. Infine una valutazione particolare deve essere presente per poter essere applicata nel momento in cui la lavoratrici comunichi lo stato di gravidanza. La seconda parte della diapositiva percorre i passaggi che il datore di lavoro deve seguire quando la lavoratrici comunica lo stato di gravidanza. L’Art 7 comma 3 del D.Lgs. 151/01 indica che “la lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto”. Se fossero presenti mansioni a rischio che prevedono l’astensione dal lavoro interverrà la Direzione Provinciale del Lavoro a cui bisogna inoltrare la documentazione specifica. Si è precedentemente citato l’Allegato C del D.Lgs. 151/01 che prevede un elenco non esauriente di agenti, processi e condizioni di lavoro per cui deve essere effettuata una specifica valutazione dei rischi rivolta alla tutela delle donne lavoratrici: A. Agenti. 1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari; c) rumore; d) radiazioni ionizzanti; e) radiazioni non ionizzanti; f) sollecitazioni termiche; g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1. 2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II. 3. Agenti chimici. Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II: a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II; b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; c) mercurio e suoi derivati; d) medicamenti antimitotici; e) monossido di carbonio; f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. B. Processi. Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. C. Condizioni di lavoro. Lavori sotterranei di carattere minerario. Mansione a rischio? Possibile cambio mansione? Lavoratrice informa il datore di lavoro dello stato di gravidanza Datore di lavoro verifica la valutazione dei rischi SI Mantenimento nella mansione Astensione dal lavoro NO NO
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Valutazioni dei rischi specifici
… obbligo formazione e addestramento? … scelta attrezzature di lavoro? … scelta DPI? … obbligo sorveglianza sanitaria? … organizzazione del lavoro/mansioni? A conclusione del percorso di illustrazione del DVR e del contenuto riepilogare il concetto fondamentale per cui il DVR è uno strumento di decisione più che un semplice adempimento obbligatorio per legge. Il contenuto del DVR (e delle valutazione dei rischi specifici) determina molte scelte aziendali, come per esempio quelle indicate nella diapositiva. Commentarle con i partecipanti esemplificando caso per caso alcune situazioni reali. … molto altro? … misure di miglioramento? La valutazione del rischio è uno strumento organizzativo e decisionale!
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
presenti nei luoghi di lavoro (DVR), dall’inizio attività e completamento entro 90 gg. Validità: fino al verificarsi di variazioni (attività, lavoratori, attrezzature, macchine, ecc.) entro 30 gg. dalla modifica Aggiornamento ogni 4 anni o annuale degli approfondimenti valutativi e/o strumentali (es. Rumore, Vibrazioni, ag. Chimici, ...)
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
DEVE considerare TUTTI i seguenti aspetti: Ambienti di lavoro (locali, pavimenti, finestre, scale, ecc.) Macchine, attrezzature e impianti Agenti FISICI (Rumore, Vibrazioni, ecc.) Movim. manuale dei carichi e Movimenti Ripetitivi Videoterminali Agenti CHIMICI (prodotti pericolosi, polveri, fumi, ecc.) RISCHIO BIOLOGICO (allevamenti, personale sanitario, ecc.) Agenti CANCEROGENI (polveri di legno duro, amianto, ecc.)
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
DEVE considerare TUTTI i seguenti aspetti: RICHIO INCENDIO ATMOSFERE ESPLOSIVE (gas o polveri combustibili) LAVORATRICI MADRI E MINORI DITTE APPALTATRICI e rischi da interferenza (DUVRI) CAMPI ELETTROMAGNETICI Radiazioni Ottiche Artificiali (raggi uv, infrarossi, Laser) RISCHIO ELETTRICO STRESS LAVORO-CORRELATO
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il documento di valutazione dei rischi DEVE avere "data certa" (firme congiunte del DL, RSPP, RLS e Medico, o TRAMITE PEC) (sanzioni = da € 2740 a 7014 o arresto da 3 a 6 mesi) Il DVR dovrà programmare e pianificare le misure di miglioramento e mantenimento del livello di sicurezza ed essere costantemente revisionato attraverso la RIUNIONE PERIODICA (Manutenzione, Verifica e Revisione del DVR/DPS)
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DEFINIZIONE ORA E LUOGO FORNITURA DOCUMENTAZIONE
la RIUNIONE PERIODICA deve essere convocata, almeno una volta all’anno per le imprese (o unità produttive) con più di 15 dipendenti o in caso di significativa variazione dell’esposizione al rischio, o richiesta dal RLS CONVOCAZIONE DELLE FIGURE DEFINIZIONE ORA E LUOGO FORNITURA DOCUMENTAZIONE per “confrontarsi” e non “lamentarsi” Ognuno deve portare il proprio contributo in modo costruttivo e positivo!
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DVR La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, per garantirne uno strumento di pianificazione degli interventi di prevenzione e protezione 10 50 Numero lavoratori DVR P.S. Ormai dalla metà del 2013 non è più possibile ricorrere all’autocertificazione della valutazione dei rischi, questo anche perché sono state pubblicate (con il Decreto Interministeriale del 30/11/2012) le cosiddette “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi” da parte della Commissione consultiva permanente. Nelle previsioni dell’Art. 29 c. 5 i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori e quelli di aziende fino a 50 lavoratori (escluse quelle di cui al comma 7 dell’Art. 29) possono utilizzare le procedure standardizzate per la redazione del loro DVR. Negli altri casi si dovrà redigere un DVR “classico”, che in realtà non è codificato e su cui è lasciata ampia libertà operativa. Si evidenzia che la differenza tra il DVR redatto con le procedure standardizzate e quello classico non sarà ovviamente nel contenuto, che deve essere in entrambi i casi relativo alla valutazione di tutti i rischi, ma più che altro nella modalità di presentazione e redazione. Per questo motivo si illustrerà lo schema organizzativo del DVR P.S. per permettere di cogliere i vari elementi che compongono, in ogni caso, un DVR completo. Nota: si riportano le aziende da 11 a 50 lavoratori escluse dalla possibilità di utilizzo delle procedure standardizzate: nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto; nelle centrali termoelettriche; negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto. DVR P.S. (no rischi particolari) DVR “classico”
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Piano di Emergenza ed Evacuazione
Un documento che contiene: azioni da seguire in caso di emergenza procedure per l’evacuazione per i lavoratori e i presenti disposizioni per la chiamata dei soccorsi e dei VV.F. specifiche misure per assistere le persone disabili identificazione di adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l’attuazione delle procedure previste (Addetti alle Emergenze) È un documento gestionale per la SSL di ogni azienda
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Valutazioni dei rischi specifici
Esempio di valutazione dei rischi specifici: il rumore È presente rischio rumore in azienda? Si! Si effettua indagine con misura rumore Relazione tecnica Scelta DPI/assegnazione/ addestramento + sorveglianza sanitaria + cartellonistica Si verificano le esposizioni dei lav. Nella diapositiva si affronta l’esempio della valutazione del rischio rumore, ma si può modificare o integrare la trattazione sui rischi specifici con altri di interesse per il gruppo. L’esempio del rumore viene portato perché ritenuto di facile comprensione e perché esemplifica bene i possibili percorsi di valutazione da seguire per un rischio normato. La trattazione del rischio rumore in sé è stata effettuata nel Modulo 11 a cui si rimanda per approfondimenti. Nel caso delle rilevazioni degli agenti fisici l’obbligo di aggiornamento è quadriennale se non intervengono modifiche, in caso di modifiche l’intervallo tra gli aggiornamenti diventa anche più breve essendo richiesto l’aggiornamento della rilevazione. Classe di Rischio LEX (LCpeak) Rischio Assente < 80 dB(A) (LCpeak < 135 dB(C)) Rischio Lieve tra 80 e 85 dB(A) (LCpeak < 137 dB(C)) Rischio Consistente tra 85 e 87 dB(A) (LCpeak < 140 dB(C)) Rischio Grave > 87 dB(A) (LCpeak > 140 dB(C)) No DPI DPI e sorv. a richiesta DPI e sorv. obbligatori
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STRESS LAVORO CORRELATO
Lo stress legato all’attività lavorativa, cioè lo stress lavoro correlato, si manifesta quando le richieste dell’ambiente del lavoro superano le capacità del soggetto ad affrontarle Se lo stress è protratto nel tempo, può incidere sullo stato di salute fisica e psichica del lavoratore
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STRESS LAVORO CORRELATO
Valutazione dei rischi Nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi deve riguardare anche quelli collegati allo stress lavoro- correlato
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STRESS LAVORO CORRELATO
“Valutazione del rischio SLC” Inail I STEP: FASE PRELIMINARE Il DL in collaborazione con M.C., RSPP e RLS/RLST, procede con l’analisi degli indicatori oggettivi (assenteismo, infortuni, turnover, sanzioni, carichi di lavoro, lamentele formalizzate, ecc.) Se le azioni correttive risultano inefficaci, è richiesto di passare alla valutazione successiva: II STEP: VALUTAZIONE APPROFONDITA prevede il coinvolgimento del lavoratore o di un campione rappresentativo di lavoratori, attraverso differenti strumenti di analisi, quali ad es.: questionari, focus-group, interviste semi-strutturate ecc.
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DUVRI (Doc. Unico di Valut. Rischi Interferenti)
per committenti che affidano lavori ad altre ditte o lavoratori autonomi all’interno della struttura per oltre 2 gg. (o 5 uomini/giorno), prima dell’inizio dei lavori (Sanzioni = da € 1500 a 6000 o arresto da 2 a 4 mesi) Da allegare in fase di gara o di contratto Deve essere corredato dai costi delle misure di prevenzione e protezione richiesti dai rischi interferenziali
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DUVRI Esemplificare con lo schema proposto la gestione delle interferenze della situazione schematizzata. L’esempio può essere modificato per adattarsi alle esigenze dei partecipanti. Si immagina di avere a che fare con un’azienda che si occupa di logistica (Azienda A) che appalta i lavori di pulizia dei locali all’Azienda B e che, temporaneamente, fa eseguire lavori di manutenzione sugli spazi esterni in cui circolano i carrelli elevatori all’Azienda C. Si suppone, per semplicità, che le aziende B e C non interferiscano tra di loro. Discutere con i partecipanti sulle possibili implicazioni per la sicurezza e sulla differenza tra i singoli DVR aziendali e il DUVRI. La gestione delle interferenze deve essere sempre prevista, in certi casi raccogliendone i risultati nel DUVRI mentre in altri è possibile non redigere il documento. Sono esclusi dall’obbligo di redazione del DUVRI i seguenti casi la mera fornitura, senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel Piano di sicurezza e coordinamento PSC) i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici i servizi di natura intellettuale. Diverso è il caso del cantiere edile, che sarà trattato a partire dalla prossima diapositiva. In alternativa: incaricato (in possesso di formazione, esperienza e compet. prof. adeguate e specifiche) per sovrintendere alle attività
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(Sanzioni = da € 2500 a 6400 o arresto fino a 6 mesi)
POS (Piano Operativo di Sicurezza) per attività di cantiere, aziende affidatarie o esecutrici, in subappalto, prima dell’inizio dei lavori (Sanzioni = da € 2500 a 6400 o arresto fino a 6 mesi)
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POS e PSC L’organizzazione del lavoro in cantiere è un’attività complessa, che non è oggetto di questo modulo e che potrebbe anche non essere di interesse per tutti i partecipanti. Pertanto si schematizzeranno brevemente i concetti fondamentali dell’organizzazione del cantiere così da permettere la comprensione dei termini POS e PSC che spesso generano confusione nei datori di lavoro. Illustrare, avvalendosi anche delle animazioni, quali sono le figure presenti in cantiere e il loro ruolo dal punto di vista operativo evidenziando come sia necessario un coordinamento sia pratico che per la sicurezza. Nella prossima diapositiva saranno mostrate le definizioni delle figure.
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CPI (Certificato di Prevenzione Incendi)
per attività̀ soggette (elencate nel D.P.R. 151/2011), rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F., con validità̀ da 3 a 6 anni (Sanzioni per mancata richiesta di rilascio o rinnovo CPI = da € 258 a 2582 o arresto fino ad 1 anno)
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SALUTE e SICUREZZA in UFFICIO
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SALUTE e SICUREZZA in UFFICIO
Punto di verifica ADEMPIMENTO Il DL ha effettuato la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ed ha redatto il relativo DVR? Redazione DVR anche con Procedure Standardizzate (se < 10 lavoratori ed in assenza di rischi specifici) Il DL ha designato il RSPP o svolge direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione? RSPP in possesso dei requisiti professionali richiesti dal D.Lgs. 81/08 ss.m.i. oppure Frequentazione di apposito corso per DL (16 ore) E’ stata verificata la necessità di effettuare la Sorveglianza Sanitaria e, se necessario, è stato nominato il Medico Competente ? Per esposizione a rischi specifici (es. videoterminalisti) il DL o il Dirigente nomina un MC Sorveglianza sanitaria / Visite mediche preventive e/o periodiche È stato eletto RLS dai lavoratori? Il Datore di Lavoro ha provveduto alla sua formazione? Promozione di elezione, formazione e aggiornamento annuale RLS Sono stati designati i lavoratori Addetti a prevenzione e lotta Antincendio, evacuazione, salvataggio e Primo Soccorso; si è provveduto alla loro formazione? Individuare n° addetti Antincendio e Primo Soccorso, Formazione e Addestramento, mettere a disposizione idonee attrezzature di salvataggio/soccorso ed aggiornamento triennale della formazione/addestramento
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SALUTE e SICUREZZA in UFFICIO
Punto di verifica ADEMPIMENTO Sono state adottate le Procedure Emergenza? Pianificazione delle Misure di Emergenza I lavoratori sono stati Informati, Formati per i rischi ai quali sono esposti? Formazione generale e specifica oltre addestramento (quando previsto) per tutti i lavoratori, anche a tempo ridotto, per attività a rischio basso: 8 ore (4 ore generale + 4 ore specifica) E’ stata verificata la conformità degli Impianti Elettrici alla normativa vigente? Dich. Conf. Installazione a regola d’arte e Progetto (> 200 mq. o >16 KW) Dich. Imp.to messa a terra e verifica quinquennale
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SALUTE e SICUREZZA in UFFICIO
Punto di verifica ADEMPIMENTO In caso di affidamento di lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, è stato redatto un DUVRI? verifica l’idoneità tecnico professionale Informazione sui rischi Cooperazione nelle misure di prevenzione e protezione Redazione DUVRI o professionista incaricato Si sono svolte le Riunioni Periodiche del S.P.P. e sono presenti i relativi verbali ? Nelle aziende oltre 15 dipendenti, il datore di lavoro indice una volta all'anno una riunione cui partecipano DL, RSPP, RLS e M.C. verifica e riesame del DVR, DPS, DPC e DPI Nelle aziende fino a 15 dipendenti il RLS può chiedere apposita riunione Redazione del verbale della riunione Valutazione Rischio Incendio Valutazione dei rischi di incendio (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.M. 10 marzo 1998) classificando il livello di rischio di incendio e adozione delle misure di Prevenzione e Protezione Antincendio Videoterminali I lavoratori addetti al VDT per almeno 20 ore settimanali devono essere formati ed informati sulle misure di prevenzione da applicare sul posto di lavoro, sulle modalità di svolgimento dell’attività (pause) Procedere con le attività di sorveglianza sanitaria a cura di medico competente
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SALUTE e SICUREZZA in UFFICIO
Punto di verifica ADEMPIMENTO Lavoratrici Gestanti, Puerpere o in periodo di allattamento Valutazione dei rischi per sicurezza e per la salute della lavoratrice e del feto o del neonato se presenti lavoratrici in età fertile che svolgono attività per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche In caso di esposizione a rischio spostare la lavoratrice ad una mansione alternativa, modifica dell’orario e/o del luogo di lavoro oppure interdizione anticipata dal lavoro Procedere con l’informazione e formazione sulle misure di prevenzione e protezione da applicare sul posto di lavoro Rischio da Stress Lavoro Correlato Valutazione dei rischi da Stress (applicazione Linee Guida INAIL) attraverso l’analisi degli indicatori oggettivi Procedere con la valutazione approfondita qualora la verifica preliminare avesse rilevato la necessità di approfondimento attraverso Focus Group, Questionari Anonimi, Interviste Procedere con l’informazione e formazione sulle misure di prevenzione e protezione da applicare sul posto di lavoro con monitoraggio periodico del livello di rischio ed eventuale richiesta di supporto da parte di uno Psicologo del Lavoro Segnaletica Installazione adeguata Segnaletica antincendio cartellonistica di emergenza indicante le vie di fuga e le uscite di sicurezza/emergenza Presidi Antincendio e di Primo Soccorso Installare attrezzature e presidi antincendio (estintori portatili) costantemente fruibili e segnalati Mettere a disposizione delle attrezzature di salvataggio (Cassetta di Pronto Soccorso) costantemente fruibili e segnalati
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE Punto di verifica ADEMPIMENTO Il DL ha effettuato la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ed ha redatto il relativo DVR? Redazione DVR anche con Procedure Standardizzate (se < 10 lavoratori ed in assenza di rischi specifici) Il DL ha designato il RSPP o svolge direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione? RSPP in possesso dei requisiti professionali richiesti dal D.Lgs. 81/08 ss.m.i. oppure Frequentazione di apposito corso per DL (16/32/48 ore) E’ stata verificata la necessità di effettuare la Sorveglianza Sanitaria; è stato nominato il Medico Competente ? Per esposizione a rischi specifici (es. rumore > 85 dbA, rischio chimico non irrilevante, rischio biologico, ecc.) il DL o il Dirigente nomina un MC Sorveglianza sanitaria / Visite mediche preventive e/o periodiche Sono stati designati i lavoratori Addetti a prevenzione e lotta Antincendio, evacuazione, salvataggio e Primo Soccorso; si è provveduto alla loro formazione? Individuare n° addetti Antincendio e Primo Soccorso, Formazione, mettere a disposizione presidi antincendio ed attrezzature di soccorso ed aggiornamento triennale della formazione/addestramento
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE Punto di verifica ADEMPIMENTO Sono state adottate le misure di emergenza ed evacuazione? È stato redatto Piano di Emergenza? Piano di Emergenza ed Evacuazione in aziende con 10 o più lavoratori o con attività soggette al controllo dei VV.F. I lavoratori sono stati Informati, Formati e, ove previsto, Addestrati alle lavorazioni, per i rischi ai quali sono esposti? Formazione generale e specifica oltre addestramento (quando previsto) per tutti i lavoratori, anche a tempo ridotto: • attività a rischio basso: 8 ore (4 ore generale + 4 ore specifica) • attività a rischio medio: 12 ore (4 ore generale + 8 ore specifica) • attività a rischio alto: 16 ore (4 ore generale + 12 ore specifica). Dopo aver messo in atto le misure di prevenzione e protezione collettiva, è stata valutata la necessità di DPI ai lavoratori e sono stati forniti? Fornitura DPI Formazione e addestramento sull’utilizzo Verifica attuazione da parte dei lavoratori e preposti E’ stata verificata la conformità degli Impianti Elettrici alla normativa vigente? Dich. Conf. Installazione a regola d’arte e Progetto (> 200 mq. o >16 KW) Dich. Imp.to messa a terra e verifica biennale o quinquennale E’ stata verificata la conformità delle attrezzature di lavoro alla normativa vigente di Macchine, Apparecchi, Utensili e Impianti utilizzati durante il lavoro? Presenza libretti d’uso e manutenzione Possesso di CE, rispetto della conformità d’impiego In assenza di CE verifica requisiti minimi sicurezza
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE Punto di verifica ADEMPIMENTO In caso di affidamento di lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, è stato redatto un DUVRI? verifica l’idoneità tecnico professionale Informazione sui rischi Cooperazione nelle misure di prevenzione e protezione Redazione DUVRI o professionista incaricato Si sono svolte le Riunioni Periodiche del S.P.P. e sono presenti i relativi verbali ? Nelle aziende oltre 15 dipendenti, il datore di lavoro indice una volta all'anno una riunione cui partecipano DL, RSPP, RLS e M.C. verifica e riesame del DVR, DPS, DPC e DPI Nelle aziende fino a 15 dipendenti il RLS può chiedere apposita riunione Redazione del verbale della riunione Valutazione Rischio Incendio ed Esplosione Valutazione dei rischi di incendio (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.M. 10 marzo 1998) classificando il livello di rischio di incendio e adozione delle misure di Prevenzione e Protezione Antincendio Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) Se l’attività è soggetta all’obbligo di verifica periodica da parte dei VVF predisporre progetto per l’ottenimento del CPI e richiesta di rinnovo ogni 3/6 anni Movimentazione Manuale dei Carichi e Movimenti Ripetitivi Procedere con l’analisi della movimentazione manuale, con il calcolo del peso limite raccomandato (NIOSH) e/o per il calcolo dell’indice di ripetitività (OCRA) Procedere con l’informazione e formazione sulle misure di prevenzione e protezione da applicare sul posto di lavoro
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE Punto di verifica ADEMPIMENTO Lavoratrici Gestanti, Puerpere o in periodo di allattamento Valutazione dei rischi per sicurezza e per la salute della lavoratrice e del feto o del neonato se presenti lavoratrici in età fertile esposte ad agenti fisici, agenti chimici, biologici oppure che svolgono attività per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche e comunque incompatibili con lo stato di gravidanza In caso di esposizione a rischio spostare la lavoratrice ad una mansione alternativa, modifica dell’orario e/o del luogo di lavoro oppure interdizione anticipata dal lavoro Procedere con l’informazione e formazione sulle misure di prevenzione e protezione da applicare sul posto di lavoro Rischio da Stress Lavoro Correlato Valutazione dei rischi da Stress (applicazione Linee Guida INAIL) attraverso l’analisi degli indicatori oggettivi Procedere con la valutazione approfondita qualora la verifica preliminare avesse rilevato la necessità di approfondimento attraverso Focus Group, Questionari Anonimi, Interviste Procedere con l’informazione e formazione sulle misure di prevenzione e protezione da applicare sul posto di lavoro con monitoraggio periodico del livello di rischio ed eventuale richiesta di supporto da parte di uno Psicologo del Lavoro Segnaletica Installazione adeguata Segnaletica antincendio cartellonistica di emergenza indicante le vie di fuga e le uscite di sicurezza/emergenza Presidi Antincendio e di Primo Soccorso Installare attrezzature e presidi antincendio (estintori portatili) costantemente fruibili Mettere a disposizione delle attrezzature di salvataggio (Cassetta e kit di di Pronto Soccorso) mantenuto in stato di efficienza ed eventuale infermeria attrezzata
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE Punto di verifica ADEMPIMENTO Valutazione del rischio da esposizione ad agenti fisici: Rumore e Vibrazioni Valutazione rischio rumore senza rilievi fonometrici se si ritiene che la media della rumorosità sia inferiore agli 80 dB(A) o con rilievi fonometrici per il calcolo del livello di esposizione Valutazione rischio di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e/o al corpo intero, attraverso banche dati e/o rilievi strumentali per il calcolo del livello di esposizione Rischio Chimico e Biologico Approfondimento valutativo dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi con applicazione di algoritmi di calcolo (MOVARISCH) per garantire livello di rischio irrilevante per la Salute e basso per la Sicurezza Approfondimenti strumentali (campionamenti ambientali e/o personali) con relative analisi Sorveglianza sanitaria per tutti gli esposti al rischio Chimico e/o Biologico Registro degli esposti per agenti Cancerogeno e/o Mutageni Luca Ortolani
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