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PubblicatoDino Rossi Modificato 7 anni fa
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Fusione (artt ss.) Concentrazione giuridica di imprese societarie Disciplina generale per società azionarie Semplificazioni per società non azionarie Art quater Vicenda modificativa dello statuto, sottoposta ad approvazione di assemblea di tutte le società coinvolte Le società risultante dalla fusione prosegue nei rapporti delle partecipanti Possibili fusioni eterogenee Possibili fusioni di società in liquidazione (art quater) Purché non abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo
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Fusione in senso stretto
La nuova società prosegue nei rapporti delle società fuse (art bis, co.1) Alfa Beta Alfa Beta creditori creditori Assemblea Assemblea
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Fusione per incorporazione
L’incorporante prosegue nei rapporti dell’incorporata (art bis, co.1) Che differenza c’è con un aumento di capitale di Alfa liberato mediante conferimento in natura di Beta? Alfa (preesistente) Beta creditori Beta creditori Assemblea Assemblea
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Procedimento di fusione
Progetto di fusione Predisposto dagli amministratori con relativi allegati Delibere delle assemblee Fase eventuale di opposizione dei creditori Atto di fusione
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Progetto di fusione (art. 2501-ter)
Deve essere uguale per tutte le società Redatto dagli amministratori non delegabile (art. 2381, co. 4 e 2475, co. 5) Contiene l’atto costitutivo della nuova società Regole contabili di imputazione delle operazioni alla nuova società Rapporto di cambio Possibile conguaglio in denaro nei limiti del 10% del valore delle quote assegnate (art ter, co. 2) Deposito nel registro delle imprese o sul sito internet (art ter, co. 3)
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Allegati al progetto Relazione degli amministratori (art quinquies) Relazione degli esperti (art sexies) Situazione patrimoniale (bilancio straordinario) di tutte le società partecipanti (art quater) Sostituibile dall’ultimo bilancio non anteriore ai sei mesi Possibile rinuncia unanime agli allegati (art quinquies, co. 4; art sexies, co. 8; art quater, co. 3) Interesse dei soci, non dei creditori
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Relazione degli amministratori (art. 2501-quinquies)
Illustrazione dell’operazione sotto il profilo giuridico ed economico del rapporto di cambio
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Relazione degli esperti (art. 2501-sexies)
Illustra la congruità del rapporto di cambio Parere sull’adeguatezza dei metodi seguiti Esperti scelti tra professionisti revisori Albo CONSOB se società quotata Se partecipa una s.p.a. sono designati dal tribunale Possibile nomina di esperti comuni per tutte le società Stima del patrimonio nelle fusioni trasformative (art sexies, co. 7)
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Fusioni semplificate Incorporazione di società interamente possedute (art. 2505) Non c’è un problema di rapporto di cambio O possedute al 90% (art bis) L’interesse alla corretta determinazione del rapporto di cambio è tutelato dalla possibilità di recesso dei soci di minoranza Possibile che lo statuto lasci la decisione degli amministratori Salvo opposizione del 5% del capitale sociale Si omettono le relazioni di amministratori ed esperti
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Delibera di fusione Approvazione dei progetti di fusione da parte delle assemblee straordinarie Possibile recesso solo per s.r.l.
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Tutela dei creditori (art. 2503)
Termine di 60 gg. dall’iscrizione della delibera Entro il quale possibile opposizione Rinvio ad art (opposizione giudiziale) Casi di fusione anticipata Con il consenso di tutti i creditori; Pagamento dei creditori non consenzienti Deposito delle somme presso una banca Assunzione di responsabilità dei revisori in ordine alla situazione patrimoniale e finanziaria Possibile approvazione dell’assemblea degli obbligazionisti (esclude l’opposizione individuale) Conversione anticipata delle obbligazioni convertibili (art bis) Ma rimane fermo il diritto di convertire in azioni della nuova società in base a rapporto di cambio
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Atto di fusione (art. 2504) Atto ricognitivo del perfezionamento del procedimento e di esecuzione delle decisioni Atto pubblico iscritto nel registro delle imprese Efficacia costitutiva degli effetti di art bis, co. 1 Preclusione alla dichiarazione di invalidità della fusione (art quater) Esigenze di tutela dell’affidamento Salvo tutela risarcitoria
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Leveraged buy out Azionisti Target Creditori
Newco fusa in target Fase 3: newco Acquisisce il controllo di target Effetto di fase 4: Azionisti e creditori rossi e gialli concorrono Creditori (tipicamente banche) Fase 4: newco si fonde con target Veicolo (Newco) Fase 2: banche finanziano newco Fase 1: azionisti fondano newco
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Leveraged buy out (art. 2501-bis)
Consentita sulla base di informazioni Nel progetto di fusione: risorse finanziarie destinate al rimborso del debito Relazione degli amministratori contenente piano economico e finanziario di rimborso Relazione degli esperti attesta la ragionevolezza del piano Allegata una relazione del revisore della target
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Domande relative a questa sezione
Procedimento di fusione Progetto di fusione: elementi essenziali Il rapporto di cambio Allegati al progetto di fusione Contenuto e funzione della relazione degli amministratori Contenuto e funzione della relazione degli esperti Tutela dei creditori Effetti dell’opposizione Posizione degli obbligazionisti Atto di fusione Effetto sanante delle invalidità Leveraged buy out
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Scissione Riorganizzazione del patrimonio attraverso la sua frammentazione e assegnazione a una o più società Assegnazione delle azioni o quote ai soci della società scissa sulla base di un rapporto di cambio
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Beta (nuova costituzione; c.d. scissione in senso stretto)
Scissione totale Gamma Preesistente (c.d. scissione per incorporazione) creditori Assemblea Assemblea creditori Beta (nuova costituzione; c.d. scissione in senso stretto) N. B.: perché non ha senso parlare di scissione totale in un’unica società?
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Scissione parziale (destinataria una società preesistente)
Gamma Preesistente creditori Assemblea Assemblea creditori
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Scissione parziale (destinataria una società di nuova costituzione, c
Scissione parziale (destinataria una società di nuova costituzione, c.d. scissione in senso stretto) Alfa Beta creditori Assemblea Può essere una tecnica per dividere soci che litigano, nel qual caso l’assegnazione delle azioni potrà essere asimmetrica, come da una slide successiva
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Beta (nuova costituzione, c.d. scissione in senso stretto)
Scissione parziale (destinatarie più società, preesistenti o di nuova costituzione) Alfa Gamma Preesistente (c.d. scissione per incorporazione) creditori Assemblea Beta (nuova costituzione, c.d. scissione in senso stretto) Assemblea creditori
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Procedimento di scissione
Applicabili in linea di principio norme sulla fusione (rinvio di art ter, co. 5) Progetto e delibere di tutte le società coinvolte (comprese eventuali assegnatarie preesistenti) e termine di opposizione dei creditori Atto di scissione per atto pubblico, dotato di efficacia costitutiva e sanante i vizi di invalidità Ciascuna società è solidalmente responsabile nei limiti del patrimonio assegnato per i debiti della società scissa non soddisfatti dalle società cui dovrebbero fare carico in base al progetto di scissione (art quater, co. 3)
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Progetto di scissione Particolarità rispetto a fusione:
Occorre stabilire la destinazione degli elementi del patrimonio ad una od altra società nella fusione per definizione l’intero patrimonio va alla assegnataria, qui no Occorre stabilire i criteri di ripartizione fra i soci delle azioni / quote della società scissa e di quelle beneficiarie (art bis, co. 4) C’è anche qui un rapporto di cambio, ma Nella fusione c’è un’unica società emittente delle azioni da distribuire, qui no
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Sorte del patrimonio Regole suppletive
Elementi dell’attivo non desumibili dal progetto (art bis, co. 2) ripartiti proporzionalmente al patrimonio in ipotesi di scissione totale Restano in capo alla società scissa in caso di scissione parziale Elementi del passivo (art bis, co. 3) Responsabilità solidale delle società beneficiarie, nei limiti del patrimonio, nonché della società scissa In ogni caso responsabilità per debiti non soddisfatti dalle società cui fanno carico (art quater, co. 3)
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Scissioni proporzionali
Scissione in senso stretto Partecipazioni attribuite proporzionalmente a quelle della società scissa (es.: il socio che partecipa al 10% del capitale della società scissa partecipa al 10% del capitale della beneficiaria) Non occorre la relazione degli esperti (art. 2506, co. 3) Perché non c’è rischio di pregiudicare alcun socio Scissione per incorporazione Determino la percentuale di partecipazione nella società beneficiaria (es.: i soci della società scissa partecipano complessivamente al 20% del capitale della benificiaria) Suddivido questa partecipazione fra i soci della società scissa proporzionalmente alle loro partecipazioni in quest’ultima (nell’esempio precedente, il socio che partecipava al 10% del capitale della società scissa partecipa al 10% del 20% del capitale della beneficiaria, quindi al 2%). Occorre la relazione degli esperti Perché occorre valutare correttamente il valore del patrimonio della società scissa rispetto a quello delle beneficiaria
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Scissioni non proporzionali
Ai soci della società scissa vengono attribuite partecipazioni non proporzionali nelle società nuove o preesistenti Es.: supposta per semplicità una scissione in senso stretto, il socio che partecipava al 10% del capitale della società scissa acquista il 20% della beneficiaria e riduce al 5% la sua partecipazione nella società scissa Vogliamo complicarci la vita? Diciamo che in caso di scissione per incorporazione la percentuale del 20% va rapportata al valore totale delle partecipazioni nell’incorporante attribuite ai soci della società scissa; supposta questa percentuale al 20%, come nell’esempio precedente, la percentuale nella beneficiaria dei soci della società scissa è pari al 20% del 20% = 4%); si noti che in questo caso l’aumento dal 2% dell’esempio della slide precedente al 4% della partecipazione nella beneficiaria è compensato da un valore minore della partecipazione nella società scissa Questa operazione può essere decisa nel progetto di scissione, ma deve dare la possibilità ai soci non consenzienti di imporre agli altri soci l’acquisto delle loro partecipazioni per un prezzo determinato secondo i criteri previsti per il recesso (art bis, co. 4) Ratio: stai giocando con le mie percentuali di partecipazione? E io me ne vado!
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Scissione asimmetrica (art. 2506, co. 2)
Si cancella la partecipazione di un socio ad una delle società (scissa e beneficiaria) es.: supposta per semplicità una scissione in senso stretto, il socio che partecipa al 10% del capitale della società scissa non partecipa al capitale della beneficiaria ma aumenta al 20% la partecipazione al capitale della società scissa L’operazione è possibile solo con il consenso unanime Ratio: stiamo litigando, meglio separarci completamente e che tu stia fuori dalla società beneficiaria
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Domande relative a questa sezione
Tipologie di scissione Scissione totale e parziale Società beneficiaria preesistente e di nuova costituzione Procedimento Destinazione degli elementi del passivo e dell’attivo Scissione proporzionale, non proporzionale, asimmetrica
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