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Formazione previdenziale la vertenza delle pensioni

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Presentazione sul tema: "Formazione previdenziale la vertenza delle pensioni"— Transcript della presentazione:

1 Formazione previdenziale la vertenza delle pensioni
Fiuggi – 11/12 luglio 2017

2 Lo stato dell’arte - lavoro precario e pensioni
«Le condizioni del mercato del lavoro rappresentano un elemento di criticità per le storie contributive delle nuove generazioni, caratterizzate spesso da carriere lavorative discontinue e di bassa qualità e da un ingresso sul mercato del lavoro differito rispetto a quanto sperimentato dalle precedenti generazioni» (Giorgio Alleva, presidente Istat)

3 «Oltre i tre quarti delle forze lavoro della fascia di età sono costituiti da giovani che hanno almeno 25 anni e, avendo ormai in gran parte completato gli studi, si affacciano sul mercato del lavoro. Il basso tasso di occupazione dei enni (60,3% nella media del 2016), costituisce una grande debolezza per il presente e il futuro di queste generazioni che rischiano di non avere una storia contributiva adeguata. Ciò si rifletterà su importi pensionistici proporzionalmente più bassi rispetto a carriere lavorative regolari, cioè con salari adeguati e continuità nel versamento dei contributi».

4 «Le dichiarazioni rilasciate dal presidente dell'Istat Alleva relativamente all'innalzamento della speranza di vita, e quindi dell'età pensionabile, di cinque mesi, rafforzano l'esigenza che il governo intervenga per bloccare gli automatismi che porterebbero dal 2019 al pensionamento a 67 anni». È quanto dichiara il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli. «Tale richiesta - ricorda - è stata formulata unitariamente da Cgil, Cisl e Uil nell'incontro di martedì scorso al ministero del Lavoro, e - annuncia - verrà ribadita nell'iniziativa nazionale unitaria del prossimo 13 luglio». A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

5 Si profila un destino da poveri
Una pensione di garanzia per tutti? La riflessione della Cgil… Se si è stati attivi per 42 anni, quando si arriva a 66 anni d'età la pensione non potrà mai essere al di sotto dei 900 euro al mese. L’obiettivo è ottenere il 60 per cento dell’assegno pensionistico del salario medio di una persona vicina al pensionamento, che era poi lo stesso del protocollo sul welfare del Tradotto in cifre, circa 15mila euro l’anno, cioè 930 euro mensili. A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

6 I punti di riflessione della Cgil…
Primo, nella proposta della Cgil sistema pubblico continua a essere centrale. Secondo, è una proposta nella logica previdenziale e non assistenziale, che incentiva e riconosce la disponibilità a stare nel mercato del lavoro valorizzando la contribuzione. Terzo, la flessibilità, nel senso che si può decidere cosa andare a premiare, quali emergenze, e poi nel corso degli anni modulare il tutto in base all'andamento del mercato del lavoro. A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

7 Principi generali Prima della riforma Dini la pensione era “predeterminata” con molti anni di servizio e si poteva avere una buona pensione perché calcolata sull’ultima retribuzione. Oggi la pensione un lavoratore deve “costruirsela” quando si comincia a lavorare e, comunque, prima possibile, ci si dovrebbe porre le seguenti domande: Quanto reddito mi garantirà la pensione pubblica in rapporto all’ultimo stipendio? Lo ritengo sufficiente? Se no, di quanta integrazione potrei avere bisogno per raggiungere il livello sufficiente e/o adeguato? Qual è il livello di contribuzione ad una forma di previdenza complementare che devo e/o posso sostenere per assicurarmi questa integrazione? Quali sono gli strumenti e le modalità da usare (tra le forme pensionistiche complementari e, nel loro ambito, tra le linee di investimento) per costruirmi questa integrazione? A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

8 Perché la vertenza pensioni
La legge di bilancio 2017 (L.232/2016) segna una inversione di tendenza. E’ la prima volta dopo 20 anni che una legge sulla previdenza dà e non toglie Frutto del verbale governo sindacati del 28 settembre 2016 Ma ci sono ancora molti vuoti da riempire, equità da realizzare, mentre la “fase 2” non decolla Ecco il perché l’esigenza di una ns vertenza pensioni A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

9 Le nostre richieste Per questo chiediamo:
la stabilizzazione dello strumento dell’Ape sociale l’estensione anche a professionalità gravose attualmente non comprese la riduzione dei termini di pagamento TFR/TFS l’estensione del part time pensionistico ai dipendenti pubblici il riconoscimento figurativo del periodo di non lavoro A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

10 Principi generali La fonte è costituita dall’ Art. 38 Costituzione
Lo Stato assume direttamente tra i suoi fini la realizzazione della tutela previdenziale La fonte è costituita dall’ Art. 38 Costituzione Il sistema di finanziamento della previdenza è a ripartizione, cioè i contributi riscossi in un determinato anno servono a pagare le pensioni dello stesso anno. Il sistema pensionistico pubblico ha subito, nel tempo, una drastica riduzione a causa del: - cambiamento del mercato del lavoro - allungamento della vita media - squilibrio del rapporto tra il numero degli occupati e quello dei pensionati necessario per mantenere in equilibrio il sistema Comma 3I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

11 Principi generali 28 settembre 2016 firma del verbale condiviso per:
Flessibilità in uscita(riduzione dell’età senza stravolgere lo schema previdenziale) Equità attuariale(salvaguardare di finanza pubblica - corretto rapporto tra generazioni) Equità sociale(lavoratori precoci e in occupazioni usuranti o pesanti, disoccupati senza ammortizzatori, redditi bassi) Fase due 1. Riduzione cuneo contributivo 2. Pensione contributiva di garanzia 3. Previdenza complementare 4. Adeguamento aspettativa di vita e tipologia di lavoro 5. Perequazione pensioni 6. Flessibilità sistema contributivo A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

12 Attuazione fase uno Pensione in regime di Cumulo (commi 195-198)
opzione donna (commi ) Ape volontaria – aziendale – sociale commi 165° segg Pensione di anzianità per gli addetti ad attività usuranti (commi ) Pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci (commi ) Abolizione delle penalizzazioni (comma 194) Calcolo quota di pensione contributiva per i lavoratori ciechi (209) Sgravi fiscali su produttività e welfare contrattuale Ottava salvaguardia Somma aggiuntiva, la c.d. quattordicesima mensilità pensionistica (comma 187) No tax area pensionati (comma 210) Benefici fiscali pensioni vittime del dovere (comma 211) Benefici fiscali reversibilità orfani (comma 249) A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

13 Pensione in regime di cumulo
I soggetti con contribuzione più gestioni pensionistiche comprese le Casse dei liberi professionisti (comma 239), non titolari di pensione, possono cumulare gratuitamente i periodi per il conseguimento di un'unica pensione. estensione dell’esercizio del cumulo anche a coloro che hanno maturato il diritto autonomo a pensione in una gestione; Rimane il calcolo pro quota. Restano in vigore la ricongiunzione onerosa l. 29/79 e la totalizzazione A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

14 Opzione donna La c.d. opzione donna è estesa alle lavoratrici che hanno maturato entro il : 57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva da lavoro dipendente; 58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva da lavoro autonomo (anche con contributi misti). Continua ad essere applicata la finestra mobile (12/18 mesi dalla maturazione dei requisiti, rispettivamente per le dipendenti e per le autonome); l’adeguamento dell’età anagrafica agli incrementi della speranza di vita (7 mesi complessivi, nel 2016); il sistema di calcolo è quello contributivo. A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

15 Opzione donna Quindi: una lavoratrice dipendente nata a dicembre 1958 (57 anni di età a dicembre 2015) che ha maturato 35 anni di contributi entro il 2015, può accedere alla pensione di anzianità in regime sperimentale a decorrere dal 1° agosto 2017 (57 anni e 7 mesi di età a luglio mesi di finestra); A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

16 Lavori usuranti e precoci
l beneficio consiste nella possibilità di accedere alla pensione anticipata sulla base dei requisiti previsti per la pensione di anzianità (pre Fornero) con almeno 35 anni di contributi e con il raggiungimento della c.d. “quota”. Lavoratori precoci pensionamento anticipato con 41 anni di anzianità contributiva per i lavoratori con almeno 12 mesi di contribuzione prima del diciannovesimo anno di età e che si trovino, al pensionamento: in stato di disoccupazione e che abbiano concluso il periodo di indennità di disoccupazione da almeno 3 mesi; svolgere assistenza, da almeno 6 mesi in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità; avere un’invalidità civile accertata dalle competenti commissioni pari o superiore al 74%; aver svolto da almeno 6 anni attività lavorative di cui l’allegato E alla legge di bilancio 2017( come per l’Ape sociale). Viene abolita la norma che prevedeva la c.d. penalizzazione, nel caso di pensionamento prima del compimento dei 62 anni di età. A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

17 Ape APE volontaria, anticipo finanziario a garanzia pensionistica (commi ) RITA, rendita integrativa temporanea anticipata per gli iscritti alla previdenza complementare(commi ) APE c.d. sociale o agevolata, indennità in favore di soggetti in particolari condizioni (c ) Ape aziendale A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

18 L’erogazione La restituzione
APE - Anticipo finanziario a garanzia pensionistica Ape Volontaria Art. 1, comma 166 E’ un prestito, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, concesso a un soggetto in possesso di specifici requisiti contributivi e anagrafici da un soggetto finanziatore. (incidenza percentuale 4.5/5%) L’erogazione Viene corrisposto a quote mensili per 12 mensilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. La restituzione Il prestito viene restituito a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. L’APE è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018. A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

19 Ape volontaria Possono accedere all’APE Lavoratori pubblici e privati
età anagrafica di almeno 63 anni; Maturazione del diritto a pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; Anzianità contributiva di almeno 20 anni; Importo della pensione pari o superiore, al momento dell’accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo (€. 702,65 ) al netto della rata di ammortamento; Non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto. La durata minima dell’APE deve essere di almeno 6 mesi. Con successivo DPCM sarà stabilita l’entità minima e massima dell’APE. A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

20 Ape volontaria La domanda Il finanziamento
La domanda va presentata all’INPS; L’Inps verifica i requisiti, certifica il diritto e comunica all’interessato l’importo minimo e massimo dell’APE ottenibile; L’interessato presenta domanda di APE e di pensione di vecchiaia indicando il finanziatore e l’impresa assicurativa per la copertura del rischio premorienza; La domanda di APE e di pensione non sono revocabili, salvo diritto di recesso. Il finanziamento I finanziatori e le imprese assicurative sono scelte tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipularsi tra il MEF e il ML con l’ABI e l’ANIA; Con gli accordi-quadro sono definiti il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo; L’Inps fornirà ai richiedenti, per conto del finanziatore e dell’assicuratore, le informazioni precontrattuali e contrattuali previste dalla legge. A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

21 Ape volontaria Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini IRPEF; All’APE si applica la disciplina d’imposta sostitutiva, Sugli interessi sul finanziamento e sui premi assicurativi viene riconosciuto un credito d’imposta in misura massima del 50%; Dal primo pagamento della pensione l’Inps trattiene mensilmente l’importo della rata per il rimborso del finanziamento; Durata del prestito 20 anni; Gli effetti della trattenuta non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali. A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

22 APE aziendale Incremento del montante contributivo
I datori di lavoro del settore privato del richiedente l’APE, gli enti bilaterali, i fondi di solidarietà bilaterali e bilaterali alternativi, possono, con il consenso dell’interessato incrementare il montante contributivo individuale versando all’Inps, in unica soluzione al momento della richiesta dell’APE, La retribuzione su cui commisurare i contributi volontari non può essere inferiore al minimale di retribuzione settimanale). Per le categorie tenute al versamento volontario mensile, l’importo è ragguagliato a mese. In sostanza i famosi scivoli di una volta A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

23 RITA - Rendita integrativa temporanea anticipata
E’ l’erogazione anticipata della rendita della previdenza complementare (escluse quelle a prestazione definita) in forma di rendita temporanea del montante accumulato richiesto, fino al conseguimento dei requisiti pensionistici. La possibilità di richiedere la cd. RITA è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro e in possesso dei requisiti per l’accesso all’APE, certificati dall’INPS. La RITA è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018. La rendita è assoggettata alla ritenuta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno dopo il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, cioè fino al 9%. A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

24 Ape sociale A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

25 L’APE sociale è una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. L’APE sociale è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; Possono chiederla coloro che hanno un’età anagrafica di almeno 63 anni ed una contribuzione di 30/36 anni. A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

26 Beneficiari 1.Disoccupati senza ammortizzatori con 30 anni di contributi 2.Lavoratori con 30 anni di contributi che assistono familiari di 1°grado con disabilità grave 3.Lavoratori con 30 anni di contributi che presentano un grado di invalidità superiore o uguale al 74% 4.Lavoratori con 36 anni di contributi che svolgono un lavoro ritenuto particolarmente pesante (e lo hanno svolto in via continuativa per almeno 6 anni negli ultimi 7) A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

27 Lavori particolarmente pesanti
1. Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici 2. Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni 3. Conciatori di pelli e di pellicce 4. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante 5. Conduttori di mezzi pesanti e camion 6. Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni 7. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza 8. Professori di scuola pre-primaria 9. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 10.Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia 11. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

28 Esclusioni dall’ape sociale
L’indennità (APE sociale) non spetta nei seguenti casi: mancata cessazione dell’attività lavorativa; titolarità di un trattamento pensionistico diretto; soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria; soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI); soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L’indennità (APE sociale) è compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di euro annui. A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

29 Importo ed erogazione L’indennità è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione; Non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di euro; Non è soggetta a rivalutazione; Viene erogata mensilmente su dodici mensilità all’anno. A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

30 Procedimento L’indennità è riconosciuta a domanda, nel limite delle risorse previste per ogni anno dalla legge di bilancio 2017. Il lavoratore deve presentare la domanda telematica o tramite patronato per il riconoscimento delle condizioni alla sede INPS di residenza, la ricevuta contiene l’ annotazione della data e dell’ora di ricezione. Coloro che si trovano o verranno a trovarsi entro il 31 dicembre nelle condizioni per fruire dell’APE sociale devono presentare tale domanda entro il 15 luglio 2017. I soggetti che perfezioneranno i requisiti e le condizioni nel corso dell’anno dovranno presentare la domanda entro il 31 marzo 2018. E’ possibile presentare le domande dopo tali date ( e ), e comunque non oltre il 30 novembre di ciascun anno. Queste istanze saranno prese in considerazione esclusivamente se all’esito del monitoraggio residueranno risorse finanziarie. A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

31 Procedimento I requisiti devono esistere al momento della domanda, ad eccezione del requisito anagrafico (63 anni), dell’anzianità contributiva (30/36 anni), dei 3 mesi trascorsi dalla conclusione della prestazione di disoccupazione e del periodo di svolgimento dell’attività lavorativa difficoltosa e rischiosa (6 anni negli ultimi 7), che devono comunque essere maturati entro la fine dell’anno. allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di notorietà circa la sussistenza al momento della domanda o il realizzarsi entro la fine dell’anno delle condizioni richieste. Alla domanda di riconoscimento devono essere allegati anche i documenti probatori della sussistenza, già al momento della domanda di riconoscimento, delle relative condizioni A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

32 Documenti probatori disoccupati: lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato ai sensi dell’articolo 7 della legge 604/1966; assistenti familiari con handicap: certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 del coniuge, della persona in unione civile o del parente di primo grado, convivente cui presta assistenza; invalidi civili: verbale di invalidità civile attestante un’invalidità a suo carico di almeno il 74%. lavoratori dipendenti che svolgono attività particolarmente difficoltose e rischiose: devono allegare alla domanda, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di notorietà circa la sussistenza delle predette condizioni, al contratto di lavoro o ad una busta paga, una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un apposito modulo predisposto dall’INPS o, nelle more della sua predisposizione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i periodi di lavoro prestato alle proprie dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte (come specificate nell’allegato) ed il livello di inquadramento attribuito. A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

33 Procedimento A seguito della domanda di riconoscimento delle condizioni, l’INPS comunicherà all’interessato entro il 15 ottobre 2017 (per l’anno corrente) ed entro il 30 giugno 2018 (per il prossimo anno) il: riconoscimento delle condizioni, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e verificata la relativa copertura finanziaria dall’esito del monitoraggio; Il riconoscimento delle condizioni, con differimento della decorrenza dell’APE sociale in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria. In tal caso la prima data utile per l’accesso all’APE sociale verrà comunicata successivamente all’esito del monitoraggio; rigetto della domanda qualora non sussistano le necessarie condizioni. L’INPS, inoltre, comunicherà agli interessati entro il 31 dicembre di ciascun anno l’esito delle domande di riconoscimento presentate in ritardo (dopo il e il ) ed entro il 30 novembre. A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

34 Monitoraggio e criteri di ordinamento delle domande
Il monitoraggio delle domande positivamente certificate è effettuato dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia e, a parità di requisito, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale. Se l'onere finanziario è superiore allo stanziamento, l’INPS provvederà all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio e al conseguente posticipo della decorrenza dell’indennità loro dovuta. Se, invece, dall’attività di monitoraggio residueranno risorse finanziarie, l’INPS individuerà nell’ambito delle domande presentate dopo la data ordinaria di scadenza e comunque entro novembre, positivamente certificate e sulla base dei criteri sopra citati, i soggetti per i quali è possibile concedere l’APE sociale Le domande di APE sociale saranno accolte entro il limite di spesa di € 300 milioni per l'anno 2017, di € 609 milioni per il 2018, di € 647 milioni per il 2019, di € 462 milioni per il 2020, di € 280 milioni per il 2021, di € 83 milioni di euro per il 2022 e di € 8 milioni per il 2023. A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

35 I termini di liquidazione del TFS/TFR dei dipendenti pubblici
Per i dipendenti pubblici che cessano l’attività lavorativa e richiedono: il cumulo, L’ape volontaria o sociale Anticipo Rita Sono lavoratori precoci, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate (TFS, IBU, TFR) iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia. A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

36 Termini di pagamento I TFS, comunque denominati, dei dipendenti pubblici, sono erogati: decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro; decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro nei casi di collocamento a riposo d'ufficio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio; Se si chiede l’ape sociale a 63 anni, prima occorre maturare i 66 anni e 7 mesi e poi scattano i due anni ordinari, cioè più di 5 anni per avere la liquidazione Gli importi sono rateizzati in: un unico importo fino a euro; due importi annuali, se l'ammontare è superiore a euro ma inferiore a euro; tre importi annuali, se superiore a euro. In tal caso, il primo importo erogato rata sarà pari a euro, il secondo a euro ed il terzo all'ammontare residuo. A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

37 Vediamo in pratica Un lavoratore opta per l’Ape a 63 anni con un tfr ammontante a euro. Dopo 3 anni e 7 mesi scattano i due anni per aver diritto al pagamento della prima rata di euro; Siamo a 5 anni e 7 mesi di attesa Dopo un anno matura il diritto ad altri euro E siamo a 6 anni e 7 mesi Dopo un altro anno matura il diritto a riscuotere i rimanenti euro E siamo a 7 anni e 7 mesi ! Dal 2019 l’aspettativa di vita cambia nuovamente Quest’ape avrà un miele veramente amaro Senza interessi se non dopo tre mesi dallo scadere dei termini A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

38 14^ mensilità La somma aggiuntiva (c.d. 14/ma mensilità) viene corrisposta nel mese di luglio ai titolari di pensione anche in regime di totalizzazione o dei cumulo che hanno compiuto almeno 64 anni di età e che non superano un determinato reddito personale. A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

39 Part time agevolato La legge di Stabilità del 2016 ha previsto per i lavoratori del settore privato con 20 anni di contributi e con un anticipo di 3 anni i età, la possibilità di concordare col datore di lavoro di passare al part-time, con una riduzione dell'orario del 40/ 60%, ricevendo ogni mese in busta paga, in aggiunta alla retribuzione per il part-time, una somma esentasse corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. lo Stato riconosce al lavoratore la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata, in modo da salvaguardare l'intero importo della pensione quando scatterà l'età per ritirarsi definitivamente dal lavoro. Fp Cgil, attraverso la vertenza #effepiù Pensioni, chiede la sua estensione ai dipendenti pubblici,. Questo strumento consentirebbe al lavoratore in questione di ottenere un beneficio economico immediato e al contempo garantirebbe l'ingresso di giovani neo assunti in affiancamento, agevolando il turn over articolo 1, comma 284 della legge 208/2015 in vigore dal 2 giugno 2016 e scade nel 2018 A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

40 I trattamenti di fine rapporto e di fine servizio
TFR E’una somma di denaro corrisposta al dipendente alla risoluzione del rapporto di lavoro dopo almeno 15 giorni continuativi di lavoro nel mese, regolato dall’art del codice civile esteso al settore pubblico con l’Accordo quadro Aran – Sindacati 29/07/1999 Destinatari: i dipendenti del settore privato e del settore pubblico assunti a decorrere dal 1°/1/2001 E’ costituito da accantonamenti annui di quote del 6,91% della retribuzione utile. Gli accantonamenti vengono annualmente contabilizzati e rivalutati con l’applicazione del tasso dell’1,5% in misura fissa e del 75% dell’aumento dell’inflazione. La rivalutazione è applicata agli accantonamenti maturati fino al 31/12 dell’anno precedente e non opera per gli accantonamenti dell’anno in corso. A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

41 I trattamenti di fine rapporto e di fine servizio
I dipendenti pubblici assunti prima del 2001 hanno il Trattamento di Fine Servizio (indennità di buonuscita – indennità premio di servizio – indennità di anzianità) La buonuscita E’ una somma di denaro “una tantum” corrisposta al momento della cessazione dal servizio dopo almeno un anno di iscrizione) D.P.R. 29/12/73, n e s.m. riguarda i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese forze armate e di polizia, dipendenti di Senato, Camera e del Segretariato del Presidente della Repubblica Retribuzione di riferimento: voci fisse e continuative più la quota dell’ I.I.S. Finanziamento della prestazione: contribuzione la cui misura è pari al 9,60% dell’80% della retribuzione di riferimento ed il 2,50% a carico del dipendente Calcolo dell’indennità: la prestazione è pari all’80 % dell’ultima retribuzione mensile rapportata ad anno (moltiplicata 13 e divisa12) moltiplicata per gli anni utili (ivi compresi quelli riscattati) A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

42 I trattamenti di fine rapporto e di fine servizio
Indennità premio di fine servizio - IPS E’ una somma di denaro “una tantum” corrisposta al dipendente alla cessazione con almeno un anno di iscrizione, disciplinata dalla legge 8/3/68, n. 152 e s.m. riguarda i dipendenti di ruolo, sanitari e salariati degli EE.LL., dipendenti di Regioni, Province, ASL, Consorzi comunali, provinciali e Comunità montane Retribuzione di riferimento: voci fisse e continuative più la I.I.S. nella misura del 100 % Finanziamento della prestazione: contribuzione la cui misura è pari al 6,10 % dell’80 % della retribuzione di riferimento ed il 2,50% a carico del dipendente Calcolo dell’indennità: la prestazione è pari a un quindicesimo dell’80 % della retribuzione di riferimento dell’ultimo anno moltiplicato per gli anni utili (ivi compresi quelli riscattati), A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

43 I trattamenti di fine rapporto e di fine servizio
iNDENNITA’ DI ANZIANITA’ consiste in una somma di denaro “una tantum” corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio , disciplinata dalla legge 30/03/75, n. 70 e s.m. riguarda i dipendenti degli Enti pubblici non economici (parastato) Retribuzione di riferimento: voci fisse e continuative più l’ I.I.S. Finanziamento della prestazione: annuale copertura in bilancio del relativo onere Calcolo dell’indennità: la prestazione è pari al 100 % dell’ultima retribuzione mensile rapportata ad anni interi (moltiplicata 13 e divisa 12), moltiplicata per gli anni utili (ivi compresi quelli riscattati) A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

44 Vertenza pensioni La FP CGIL chiede che il tfr/tfs venga comunque pagato dopo un anno dalla risoluzione del RAPPORTO DI LAVORO e si avvii un processo per uscire dalla figuratività dei tfr/tfs A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

45 La previdenza complementare
Previdenza obbligatoria Automaticità della prestazione … Obbligo diretto dello Stato Iscrizione obbligatoria Previdenza complementare stretta corrispettività e principio della capitalizzazione Libertà di attivazione dei piani da parte delle “fonti istitutive” Libertà di adesione al piano A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

46 Forme di previdenza complementare
Fondi pensione negoziali Fondi pensione preesistenti Fondi pensione aperti Piani individuali di previdenza mediante polizze vita - PIP “nuovi” (conformi al d.lgs. 252/05) Il fondo pensione negoziale nasce da contratti o accordi collettivi (anche aziendali) che individuano i destinatari sulla base dell’appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma). è un soggetto giuridico autonomo, può essere una associazione o una fondazione e può avere, pertanto, personalità giuridica non ha scopo di lucro Accanto ai fondi negoziali, ci sono i fondi “preesistenti”, costituiti dalla contrattazione collettiva prima della legge delega da cui è scaturita la previdenza complementare A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

47 Come si alimenta il conto pensionistico del lavoratore
Conto individuale Quota TFR Quota lavoratore Quota datore di lavoro Rendimenti gestione finanziaria

48 La previdenza complementare. I principi e le regole fondamentali
Le specificità per il pubblico impiego I dipendenti pubblici possono aderire a forme pensionistiche individuali (Fondo aperto e Pip) in quanto privati cittadini mediante contribuzione volontaria la disciplina applicabile è quella dettata dal d.lgs. 252/2005 ferma restando l’impossibilità di conferimento del Tfr e del contributo del datore di lavoro

49 La previdenza complementare. I principi e le regole fondamentali
Le specificità per il pubblico impiego La principale voce di finanziamento della previdenza complementare è il TFR, il dipendente pubblico in regime di TFS che voglia aderire ad un fondo negoziale può farlo solo esercitando l’opzione per la trasformazione del TFS in TFR. Vediamo in dettaglio quello che avviene al momento dell’adesione al fondo pensione negoziale, in cui si determina il passaggio dal TFS al TFR

50 Perché trasformare il tfs in tfr
La previdenza complementare si alimenta con 3 quote: •Una quota a carico del lavoratore •Una quota a carico del datore di lavoro •Una quota da prelevare mensilmente •In caso di tfr la definizione della quota da prelevare è facile perché determinata nel suo importo in quanto corrisponde al 6.91% della retribuzione •In caso di tfs la definizione della quota da versare al fondo non è determinabile perché esso si calcola sulla retribuzione che spetterà alla cessazione dal servizio. •Da qui la necessità pratica e concreta della trasformazione A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

51 Accordo Aran Sindacati del luglio 1999
il 27 luglio 1999 fu firmato l’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di FINE RAPPORTO E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI fra l’Aran e CGIL ,Cisl, Uil, Confsal, Cisal, Confedir, Cida, Ugl, Cosmed, recepito in DPCM dello stesso anno L’Art. 6 disciplina gli Effetti sulla retribuzione nel passaggio dal TFS al TFR A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

52 A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

53 Quando il lavoratore in tfr andrà in pensione la pensione ed il tfr saranno calcolati sull’importo di 1.409,15 equivalente alla somma di 1381, ,63 A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

54 Le specificità per il pubblico impiego nella previdenza complementare
Figuratività del TFR Il TFR dei dipendenti pubblici iscritti al fondo negoziale non viene versato al fondo durante la fase di accumulo ma solo al momento della cessazione dal servizio Le quote di TFR destinate a previdenza complementare sono contabilizzate dall’Inps – Gestione Dipendenti Pubblici che le rivaluta sulla base della media dei rendimenti di un paniere di fondi pensione Data la sua natura figurativa non può essere oggetto di anticipazione

55 Le specificità per il pubblico impiego nella previdenza complementare
Chi è stato assunto prima del aderendo alla previdenza complementare deve trasformare il tfs in tfr Il passaggio dal TFS al TFR in sintesi Si calcola il TFS maturato dall’assunzione al momento dell’adesione e lo si trasforma in TFR. Esso viene liquidato dall’Inps al termine del rapporto di lavoro previa rivalutazione annuale del 75% del tasso di inflazione + l’1,5%. il TFR che matura dalla data di opzione il 2% va al fondo e la rimanente quota pari al 4,91% è, contabilizzata presso Inps rivalutata di anno in anno, del 75% del tasso di inflazione + l’1,5%. Per incentivare il passaggio da TFS a TFR per tutto il periodo di permanenza nel Fondo, c’è un contributo aggiuntivo pari all’1,5% della base di calcolo del TFS (questo incentivo non vale per i dipendenti degli enti che erogano direttamente il TFS, come l’Inps, l’Inail ecc)

56 Le specificità per il pubblico impiego nella previdenza complementare
In altre parole, al momento della cessazione, il TFR andrà così ripartito: Per gli “optanti”, in servizio prima del 2001 - alla cessazione dal lavoro, l’importo di Tfr derivante dalla trasformazione del Tfs spettante sino all’adesione, - le quote residue di Tfr che non confluiscono a previdenza complementare (di norma il restante 4,91%) e maturato dall’adesione alla cessazione. - Al Fondo, vengono conferiti gli accantonamenti di Tfr nella quota del 2% della retribuzione utile Tfr, aumentata dalle rivalutazioni Per gli assunti dal 1°/1/2001 - l’importo di Tfr maturato dalla data di assunzione all’adesione - Al Fondo vengono conferiti gli accantonamenti di Tfr, in misura intera, (6,91% della retribuzione utile) maturati dall’adesione alla cessazione

57 Esempio – contribuzione (lavoratore in TFR)
REDDITO LAVORATORE: € annui QUANTO VERSO € 220 (17,00 € al mese circa) QUANTO RICEVO Contributo amministrazione: € 220 A QUANTO RINUNCIO La trattenuta in busta paga € 220 x (1 – 0,27) = 160 € (€ 13 al mese circa) Totale risparmio: = € 440 – 16 (quota associativa) = € 424 Carico contributivo effettivo a carico del lavoratore: € 160

58 Esempio – contribuzione (lavoratore optante)
REDDITO LAVORATORE: € annui QUANTO VERSO: € 220 (17,00 € al mese circa) QUANTO RICEVO Contributo amministrazione: € 220 Incentivo a carico dello Stato: € 264 A QUANTO RINUNCIO Trattenuta in busta paga: € 220 x (1 – 0,27) = 160 € (€ 13 al mese circa) Totale risparmio: = € 704 – 16 (quota associativa) = € 688 Carico contributivo effettivo a carico del lavoratore: € 160

59 Tanto per dare un’idea Assunto prima del 2001
retribuzione annua oggi retribuzione annua al pensionamento 30 anni di servizio all’atto dell’adesione 10 anni ancora al lavoro Se non si iscrive il suo TFS sarà € ,00 28.000*0.8/12 * 40 =

60 Tanto per Dare un’idea Decide di iscriversi
Tfs calcolato ad oggi su 30 anni di servizio e retribuzione di euro 26000*0.8/12 * 30 = Tfr per 10 anni calcolata su una retribuzione media di euro = 1% contributo del lavoratore 1% contributo del datore di lavoro 2400 1.5% su base Tfs Rendimenti finanziari

61 Tanto per dare un’idea Montante accumulato
Tfs maturato all’adesione Tfr maturato dall’adesione 1% contributo del lavoratore 1% contributo del datore di lavoro 1.5% su base Tfs Rendimenti finanziari _______ Totale

62 Le prestazioni Le anticipazioni
I riscatti (liquidazione della posizione maturata se non si sono raggiunti i requisiti per la pensione) Il trasferimento La pensione complementare (rendita) La RITA rendita integrativa temporanea anticipata A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

63 La previdenza complementare nel pubblico impiego
I fondi pensioni per le quali è possibile l’adesione per i dipendenti pubblici sono quelle istituite dalla contrattazione nazionale di comparto: Espero e Perseo Sirio Non si possono attivare adesioni collettive a fondi aperti. La contrattazione integrativa non può istituire forme pensionistiche complementari o intervenire su essa Se un lavoratore pubblico si iscrive ad un Pip non può versare il Tfr né avere il contributo del datore di lavoro né il contributo aggiuntivo del 1.5% se si è in TFS L’adesione al fondo pensione negoziale determina necessariamente il passaggio dal TFS al TFR per coloro che lavoravano prima del A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

64 rendita La pensione complementare si chiama rendita. Si matura il diritto dopo 5 anni di iscrizione ed il raggiungimento dei requisiti di pensione della legge Fornero. Se si cessa dal servizio prima di aver maturato la rendita, si ha diritto al riscatto, cioè la restituzione del montante accumulato e rivalutato. Il dipendente può chiedere fino al 50% del montante in unica soluzione ed il rimanente trasformato in rendita. Se la rendita è inferiore al 50% dell’assegno sociale, può chiedere tutto in unica soluzione. La rendita può essere reversibile la scelta è dell’aderente. A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

65 Il fondo Perseo Sirio Il fondo pensione Perseo Sirio è il fondo di previdenza complementare dei pubblici dipendenti, con esclusione della scuola, del comparto sicurezza e dei non contrattualizzati. Ha raggiunto e superato i iscritti Puntiamo a E’ stata eletta la prima Assemblea dei Delegati con una lista unitaria che ha raccolto l’80% dei consensi. Il rendimento del fondo nel 2016 è stato dell’1.98% (comparto garanzia) contro il rendimento del Tfr del 1.2% A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

66 Il Regime fiscale Deducibilità dei contributi
Il contributo a carico del lavoratore è deducibile dal reddito complessivo nella misura più bassa tra: 2 volte il TFR Il 12% del reddito complessivo € 5.164,57 A determinare il plafond deducibile concorre, oltre al contributo del lavoratore, anche quello del suo datore di lavoro La deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati dall’Amministrazione e dal lavoratore è soggetta ad alcune limitazioni quantitative. Infatti, nel loro complesso, non possono superare, per i lavoratori dipendenti, 2 volte il TFR versato al fondo pensione, il 12% del reddito complessivo, qualora l’importo risultante fosse inferiore al doppio del TFR, e, comunque non possono superare l’importo di € 5.164,57. Poiché la norma fa riferimento al reddito complessivo (quindi, non solo quello da lavoro) occorre distinguere tra il limite massimo della deducibilità per il versamento a Perseo e il plafond disponibile considerando, per l’appunto, il reddito complessivo: l’eventuale differenza, sommata alla disponibilità residuata dai versamenti effettuati al fondo pensione, costituisce la disponibilità di deducibilità disponibile per altro risparmio previdenziale per sé o per persone fiscalmente a carico del lavoratore. Riferimenti normativi D.lgs. 124/93, art. 13 DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, comma 1 lettera e-bis)

67 A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

68 La previdenza complementare dei vigili urbani
Art 208 Codice della strada Dlsvo 285/92 e smi prevede che una quota delle sanzioniè destinata a misure di assistenza e di previdenza ai vigili urbani. Le organizzazioni sindacali e le RSU negoziano con l’amministrazione: A – la quantificazione degli importi B – la destinazione ad un Pip ( decisione Covip) o come contribuzione aggiuntiva al Fondo Perseo Sirio A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella

69 A cura di Concetta Basile e Camillo Linguella


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