CORSO BASE PER ASPP MODULO A

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1 CORSO BASE PER ASPP MODULO A
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SCUOLA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA SEDE di G E N O V A  Via del Seminario 4                                                                                         CORSO BASE PER ASPP MODULO A Corso della durata di 28 ore – LEZIONE N.5 Docente: Dott. Ing. Augusto Mario Isola

2 PROGRAMMA DEL CORSO Dott. Ing. Augusto M. Isola  • l’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. n. 81/2008 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori; • il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento; • i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. n. 81/2008 : ­ i compiti; ­ gli obblighi; ­ le responsabilità civili e penali; • il sistema pubblico della prevenzione; • i criteri e gli strumenti per la individuazione dei rischi; • il documento di valutazione dei rischi; • la classificazione dei rischi in relazione alla normativa; • il rischio incendio ed esplosione; • la valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza; • la valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro; • le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio.

3 le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio.
LEZIONE N. 5 le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio.

4 LEZIONE N. 5 Il piano delle misure di prevenzione
Il piano e la gestione del pronto soccorso La sorveglianza sanitaria: (definizione della necessità della sorveglianza sanitaria , specifiche tutele per le lavoratrici madri, minori, invalidi, visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi) I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): criteri di scelta e di utilizzo La gestione degli appalti La informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori (nuovi assunti, RSPP, RLS, RLST, addetti alle emergenze, aggiornamento periodico)

5 Piano delle misure di PREVENZIONE (in parte tratto dalla presentazione INTERVENTI TECNICI NELL’AREA DI LAVORO SEPARAZIONE DELL’AREA LIMITAZIONI D’USO (rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici) MODIFICA MACCHINE/ IMPIANTI (protezione delle parti pericolose, rumore, agenti chimici, rad. ionizzanti e non, agenti biologici) CATTURA DI INQUINANTI (agenti chimici, agenti biologici) RILEVATORI/ SEGNALATORI (agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, incendio)

6 Piano delle misure di PREVENZIONE
INTERVENTI TECNICI SULLA PRODUZIONE: RIPROGETTAZIONE IMPIANTI E STRUTTURE SCELTA NUOVE ATTREZZATURE SOSTITUZIONE DI MATERIALI RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AUTOMAZIONE

7 Piano delle misure di PREVENZIONE
INTERVENTI DI PROTEZIONE COLLETTIVA IMPIANTI ANTINCENDIO ATTREZZATURE DI EMERGENEZA SEPARAZIONE/COMPARTIMENTAZIONE DI AREE PERICOLOSE SEGNALETICA DI SICUREZZA PROCEDURE DI EMERGENZA

8 Piano delle misure di PREVENZIONE
INTERVENTI DI PROTEZIONE PERSONALE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE MISURE SANITARIE PERIODICHE MISURE SANITARIE DI EMERGENZA

9 Piano delle misure di PREVENZIONE
INTERVENTI INFORMATIVI DI PREVENZIONE PROCEDURE DI LAVORO INFORMAZIONE/ FORMAZIONE SCHEDE DI SICUREZZA SEGNALETICA

10 GESTIONE EMERGENZE Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per la gestione delle emergenze PRIMO SOCCORSO PREVENZIONE INCENDI Il datore può provvedere direttamente sull’attuazione di tali misure; in alternativa può designare uno o più lavoratori. Tutti i lavoratori devono essere informati circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare per evitare le conseguenze del pericolo Datore di lavoro elabora un piano di emergenza interno mediante planimetrie con vie di fuga e collocazione di attrezzature antincendio

11 GESTIONE EMERGENZE PRIMO SOCCORSO Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati dal DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 2003 n. 388

12 GESTIONE EMERGENZE PRIMO SOCCORSO
AZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE CON TRE O PIU’ LAVORATORI Cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. AZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE CON MENO DI TRE LAVORATORI Pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile; un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

13 L'organizzazione interna per affrontare l'eventuale stato di emergenza
IL PRIMO SOCCORSO in AZIENDA dal sito L'organizzazione interna per affrontare l'eventuale stato di emergenza DEVE ESSERE uno strumento operativo pre-programmato facente parte a tutti gli effetti dell'insieme dei provvedimenti di sicurezza da attuare L’organizzazione del primo soccorso aziendale Le situazioni di emergenza sanitaria devono essere affrontate tempestivamente e con decisione, utilizzando protocolli agili ed essenziali e strumenti adeguati. Per questa ragione, l'organizzazione interna per affrontare l'eventuale stato di emergenza deve essere uno strumento operativo pre-programmato facente parte a tutti gli effetti dell'insieme dei provvedimenti di sicurezza previsti nel documento di valutazione del rischio.

14 LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA IN AZIENDA situazioni di emergenza sanitaria
legate ai rischi propri dell'attività (incendi e esplosioni, rilasci tossici e/o radioattivi, lesioni da elettricità, accidenti traumatici, malori, etc.) legate a cause esterne (allagamenti, terremoti, condizioni meteorologiche estreme, etc.) Situazioni di emergenza sanitaria Didatticamente, si suole distinguere le situazioni di emergenza sanitaria in: a) eventi collegati con i rischi propri dell’attività lavorativa; b) eventi legati a cause esterne. Il primo gruppo di eventi è più facilmente prevedibile (e, quindi, più facilmente suscettibile di interventi di prevenzione); tra i suddetti eventi si annoverano gli incendi, le esplosioni, il rilascio di gas tossici, i traumi da elettricità, etc. Le situazioni di emergenza collegate ad eventi esterni sono invece più difficilmente prevedibili e richiedono un approccio più complesso che deve tener conto delle peculiarità dell’azienda, della sua ubicazione, delle caratteristiche del territorio, ecc..

15 LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA IN AZIENDA
La valutazione dei rischi presenti in azienda permette di rilevare la possibilità di avere incidenti anche particolarmente gravi non evitabili con interventi di prevenzione e per i quali è necessario predisporre misure straordinarie da attuare in caso di reale accadimento La valutazione dei rischi e la gestione dell’emergenza sanitaria La valutazione dei rischi è alla base di ogni intervento di prevenzione. Anche nel caso della gestione delle emergenze sanitarie, la valutazione dei rischi specifici presenti in azienda permette di identificare la possibilità di avere incidenti anche particolarmente gravi non evitabili con interventi di prevenzione e per i quali è necessario predisporre misure straordinarie da attuare in caso di reale accadimento. La valutazione dei rischi permette dunque di attuare provvedimenti adeguati alla gestione dell’evento individuato come “a rischio” e di allocare in modo mirato le risorse. Non a caso, l’emanando decreto interministeriale di cui all’art. 15 del D.Lgs. 626/94 prevede che nelle aziende di gruppo A (cioè le aziende a maggior rischio), il datore di lavoro, sentito il medico competente, sia tenuto a garantire in accordo con l’Azienda ASL competente per territorio, anche mediante la costituzione di consorzi tra aziende, l’integrazione tra il sistema di pronto soccorso interno e il sistema di emergenza del Sistema Sanitario Nazionale, anche nel caso di emergenze specifiche.

16 PIANO DI EMERGENZA insieme delle misure straordinarie, procedure e azioni, da attuare al fine di fronteggiare e ridurre i danni derivanti da eventi pericolosi per la salute dei lavoratori (e della eventuale popolazione circostante) Il piano di emergenza Il piano di emergenza è dunque lo strumento della valutazione del rischio che riporta l’insieme delle misure straordinarie, delle procedure e delle azioni, da attuare al fine di fronteggiare e ridurre i danni derivanti da eventi pericolosi per la salute dei lavoratori (e della eventuale popolazione circostante). Gli obiettivi principali di un piano di emergenza sono la riduzione dei pericoli alle persone, il prestare soccorso alle persone colpite nel più breve tempo possibile e il circoscrivere e contenere l'evento per limitare il più possibile i danni.

17 L’ADDETTO al PRIMO SOCCORSO DEVE CONOSCERE:
LA TOPOGRAFIA DELL’AZIENDA LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI e delle UTENZE I PRODOTTI UTILIZZATI LE PROCEDURE DI INTERVENTO LA LOCALIZZAZIONE ED IL CONTENUTO DEI PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE La formazione del primo soccorritore Ai fini di una efficace azione di primo soccorso, l’addetto al primo soccorso deve conoscere la topografia dell’azienda (localizzazione e caratteristiche dei reparti e dei percorsi), la localizzazione degli impianti e delle utenze ed i fattori di rischio presenti (particolarmente, i rischi chimici, fisici e biologici), le procedure di intervento in caso di infortunio e/o di malore, la localizzazione ed il contenuto dei presidi interni di primo soccorso e dei dispositivi di protezione individuale, e, infine, la disponibilità dei presidi esterni di pronto soccorso. Il bagaglio culturale sopra descritto (che è specifico della realtà aziendale e territoriale in cui il primo soccorritore opera) è tanto importante quanto lo sono le nozioni tecniche teorico-pratiche sul primo soccorso.

18 NELL’EMERGENZA SANITARIA:
DEVO RIMANERE CALMO: il mio compito è organizzare il primo soccorso SONO UN SOCCORRITORE “LAICO”: posso solo cercare di non far peggiorare la situazione IL TEMPO E’ PREZIOSO: l’intervento nei primi 5 minuti è determinante nell’aumentare la probabilità di sopravvivenza del paziente Regole di comportamento nell’emergenza sanitaria Il primo soccorritore dovrà gestire le prime fasi di una emergenza sanitaria nella consapevolezza dei limiti tecnici del proprio operato, unitamente alla conoscenza della importanza di un intervento tempestivo (l’intervento nei primi 5 minuti è determinante nell’aumentare le possibilità di sopravvivenza del paziente), risoluto e riflessivo.

19 Cos’è il primo soccorso
Il primo soccorso è caratterizzato da interventi ed azioni compiuti da personale non sanitario, in attesa dell’intervento specializzato Primo soccorso – definizione Il primo soccorso può essere definito come un insieme di interventi, di manovre e di azioni, poste in essere da qualunque cittadino che si trovi a dover affrontare una emergenza sanitaria, in attesa dell’intervento di personale specializzato.

20 EMERGENZA SANITARIA COMPITI DEL PRIMO SOCCORRITORE
attivare il "Pronto Soccorso" valutare la vittima e mantenere le funzioni vitali se queste sono alterate arrestare una emorragia esterna proteggere ferite e ustioni preservare la vittima da eventuali ulteriori danni non fare peggiorare lo stato del soggetto I compiti del primo soccorritore Quali sono allora i compiti del primo soccorritore? Quali interventi, manovre ed azioni sono consentite al primo soccorritore? Schematicamente e per semplicità didattica, essi possono essere distinti in 6 gruppi: 1) avviare la macchina del “Pronto soccorso” 2) valutare le funzioni vitali della vittima e, se queste sono assenti, sostenerle 3) se necessario arrestare una emorragia esterna 4) proteggere le eventuali ferite ed ustioni 5) astenersi dall’eseguire manovre, interventi od azioni inutili o dannose, in quanto in grado di compromettere ulteriormente lo stato di salute dell’infortunato o di ritardare l’arrivo dei soccorsi 6) preservare la vittima da eventuali ulteriori danni (per esempio dai danni che potrebbero esercitare le condizioni ambientali in cui la vittima si trova).

21 Fornire le seguenti informazioni
CHIAMARE i SOCCORSI - 118 Fornire le seguenti informazioni 1) indirizzo del luogo dell’evento 2) numero di infortunati 3) tipo di infortunio 4) condizioni di salute dell’infortunato La chiamata dei soccorsi La buona riuscita di un intervento di pronto soccorso dipende anche dalla tempestività con la quale i soccorritori specializzati riescono a raggiungere il luogo dell’evento e della loro adeguatezza qualitativa e quantitativa. Per queste ragioni, la centrale che organizza l’intervento di soccorso deve essere posta nella condizione di: 1) far intervenire un equipaggio che sia in grado di trovare prontamente il luogo dell’evento; 2) inviare sul posto mezzi e uomini qualitativamente e quantitativamente idonei a fronteggiare quel tipo di emergenza sanitaria. Per questa ragione il primo soccorritore che è stato incaricato della chiamata dei soccorsi dovrà indicare con precisione l’indirizzo del luogo ove è occorso l’infortunio (o il malore), il numero di infortunati (o di malati), se l’evento è stato o meno traumatico, le condizioni sanitarie dell’infortunato, specificando se il medesimo sia cosciente o meno. E’ sempre opportuno declinare le proprie generalità e indicare un numero telefonico al quale si può essere raggiunti ed attendere i soccorritori professionisti all’esterno dell’azienda (per esempio, nei pressi della portineria o del cancello della fabbrica).

22 RACCOGLIERE le INFORMAZIONI
1. Ambiente ove è occorso l'evento 2. Dinamica dell’evento 3. Fonti di informazione disponibili La raccolta delle informazioni Prima di compiere qualunque altro intervento, il soccorritore, appena giunto sul luogo dell’infortunio / incidente / malore, dovrà raccogliere le informazioni, cioè osservare ed analizzare la scena dell’evento. Ciò al fine di intervenire con maggiore cognizione di causa, individuando gli interventi più adatti allo specifico evento e le strategie di protezione personale e della vittima più adeguate.

23 RACCOGLIERE le INFORMAZIONI Ambiente ove è maturato l'evento
pericoloso (incendio, crollo di edifici, sviluppo di gas tossici) sfavorevole o disagiato (rumore, scarsa illuminazione, condizioni microclimatiche avverse) La valutazione della “scena” L’ambiente ove è occorso l’evento potrebbe essere pericoloso perché a rischio d’incendio, di crolli, di sviluppo di gas tossici; potrebbe essere sfavorevole perché rumoroso, scarsamente illuminato, o perché presenta condizioni microclimatiche avverse. Questi elementi potrebbero convincere il primo soccorritore dell’opportunità di svolgere le eventuali manovre di soccorso in un altro ambiente, al riparo dagli effetti dei fattori avversi precedentemente descritti. ambiente pericoloso

24 RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI Dinamica dell’incidente
incidente automobilistico caduta incendio ed esplosione aggressione annegamento avvelenamento od intossicazione folgorazione La dinamica dell’incidente E’ bene che il primo soccorritore impari a distinguere le emergenze sanitarie in cui vi sia stato un trauma (emergenze traumatiche), dalle emergenze non traumatiche. Nella diapositiva sono riportati alcuni eventi che possono essere causa di emergenza sanitaria. Con la sola eccezione dell’avvelenamento, gli altri eventi possono essere considerati tutti traumatici.

25 RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI Fonti di informazioni disponibili
il/i paziente/i i presenti il luogo dell'intervento la dinamica dell'incidente le caratteristiche delle lesioni L’accesso alle fonti di informazione disponibili La prima fonte di informazione è spesso il paziente, il quale, se cosciente, potrà ricostruire la dinamica dell’evento e descrivere i suoi sintomi. I presenti, il luogo e la dinamica dell’evento e le caratteristiche delle lesioni possono contribuire a ricostruire l’evento (e, talvolta, a comprenderne immediatamente la gravità), nell’ambito della raccolta delle informazioni.

26 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

27 Dispositivi di Protezione Individuale: definizione
Si intende per dispositivo di protezione individuale“qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo” Articolo 74 – Definizioni I dispositivi di protezione individuale vengono forniti dal datore di lavoro che addestrerà all’uso degli stessi i propri dipendenti .

28 DLgs 475/92 Dispositivi di Protezione Individuale
• Devono essere marcati CE • Devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza (All. II) • Suddivisione in tre categorie • Stabilisce le procedure per la marcatura (attestato di certificazione, dichiarazione di conformità) • Obbligo della nota informativa

29 Sorveglianza sanitaria
( Art.2,comma 1 lettera m e art.41 D.lgs 81/08 e s.m.i) tratto dal sito E’ una misura generale di tutela della salute dei lavoratori E’ l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza (nella sua componente sanitaria) dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa ed alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica

30 Verifica integrità organi bersaglio
VISITA MEDICA PREVENTIVA (istituzione della cartella sanitaria e di rischio) Esclusione condizioni di ipersuscettibilità Verifica integrità organi bersaglio

31 VISITA MEDICA PERIODICA
Effetti precoci a carico di organi bersaglio Periodicità: annuale biennale quinquennale in funzione dell’esposizione

32 Visita medica su richiesta
Qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta.

33 Visita medica in occasione del cambio di mansione
Allo scopo di verificare la idoneità specifica alla nuova mansione.

34 Visita medica alla cessazione di rapporto di lavoro
Accertare lo stato di salute effettivo al cessare di un rapporto di lavoro Informazione circa la possibile insorgenza di effetti biologici a distanza

35 Visita Medica dopo assenza superiore ai 60 giorni
Precedente alla ripresa del lavoro a seguito di un’assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi al fine di verifica l’idoneità alla mansione

36 Ritenuti necessari dal medico competente
Esami complementari Esami clinici Esami biologici mirate al rischio Indagini diagnostiche Ritenuti necessari dal medico competente

37 Esami complementari Nei casi e nelle condizioni previste le visite preventive, periodiche e cambio mansione sono anche finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

38 GIUDIZIO DI IDONEITA’ Obiettivo finale della sorveglianza sanitaria: valutare la idoneità del singolo lavoratore in relazione alla sua specifica mansione e allo svolgimento che ogni singolo compito che la mansione comporta.

39 Può essere definito come:
GIUDIZIO DI IDONEITA’ Può essere definito come: La valutazione del possesso dei requisiti psico-fisici e dell’assenza di controindicazioni per lo svolgimento della mansione specifica in relazione innanzitutto alla presenza dei rischi professionali, accertati e riportati nel documento di valutazione dei rischi, ma anche in relazione alle caratteristiche della mansione che in soggetti con particolari patologie potrebbero determinarne un aggravamento, per la tutela della salute e per la sicurezza del lavoratore

40 GIUDIZIO DI IDONEITA’ Idoneità alla mansione specifica
Idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni Inidoneità temporanea Inidoneità permanente

41 Giudizio di idoneità Il medico competente comunica per iscritto al Datore di lavoro e al lavoratore il giudizio di idoneità Il lavoratore può fare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio di idoneità all’organo di vigilanza territorialmente competente

42 Giudizio di inidoneità
Il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e nel caso di non idoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori garantendo il trattamento economico corrispondente alle mansioni di provenienza.

43 Il medico competente Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione del rischio, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute

44 Il medico competente Collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso Collabora alla attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori

45 Il medico competente Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria
Istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio Consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso

46 Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno e partecipa alla programmazione del controllo della esposizione dei lavoratori

47 Responsabile servizio prevenzione e protezione
Datore di lavoro Responsabile servizio prevenzione e protezione Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori Medico competente Rappresentante Lavoratori

48 Tutela del lavoro minorile
Dott. Ing. Augusto M. Isola Tutela del lavoro minorile (fonte: Il lavoro minorile trova una speciale tutela nella Costituzione della Repubblica italiana attraverso alcuni articoli che stabiliscono una normativa particolare che riguarda il lavoro salariato di fanciulli e adolescenti. A tutelare i giovani che si avviano ad intraprendere un lavoro ci ha pensato anche la Comunità Europea con la direttiva 94/33, la quale ha stabilito dei principi base in merito ai rapporti lavorativi con i minorenni. In primo luogo è stato fissato il compimento del quindicesimo anno di età come requisito per accedere nel mondo del lavoro, secondariamente è stato stabilito che il giovane deve prima di ogni cosa intraprendere un percorso di istruzione e formazione professionale.

49 Dott. Ing. Augusto M. Isola
Tutela del lavoro minorile (fonte: I bambini (di età inferiore a 15 anni) invece, devono astenersi dall'esercizio di qualsiasi lavoro, ma quando si tratta di attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nel settore dello spettacolo, questi minori possono lavorare soltanto con l'assenso scritto dei genitori e con l'autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro.

50 Dott. Ing. Augusto M. Isola
Tutela del lavoro minorile(fonte: minorile.html)‎ I minorenni che hanno un'età compresa tra i 15 e i 18anni, gli adolescenti, non possono eseguire lavori che potenzialmente arresterebbero il pieno sviluppo fisico. In particolare, il D. Lgs. 262/2000 specifica che essi: non devono essere esposti a rumori che superano gli 87 db e non devono venire in contatto con sostanze tossiche, corrosive, esplosive, cancerogene, nocive o che esporrebbero loro a particolari rischi per la salute; non possono lavorare nelle macellerie in cui si utilizzano arnesi taglienti e celle frigorifere; devono evitare di utilizzare saldatrici ad arco o ossiacetileniche; non possono compiere lavori utilizzando martelli pneumatici, pistole fissachiodi, strumenti vibranti e apparecchi di sollevamento meccanici; non devono svolgere lavori sulle navi in costruzione, nelle gallerie o utilizzando forni ad elevate temperature; devono evitare di eseguire lavori all'interno di cantieri edili in cui si possono verificare rischi di crollo.

51 Dott. Ing. Augusto M. Isola
Tutela del lavoro minorile(fonte: minorile.html)‎ Per essere avviato al lavoro l'adolescente deve sottoporsi ad una visita medica preventiva e, una volta assunto, a delle visite periodiche almeno una volta all'anno. Inoltre ai minori è fatto divieto svolgere dei lavori durante le ore notturne, più precisamente nell'arco di tempo che va dalle 22 alle 6 o dalle 23 alle 7, a meno che non si tratti di attività di carattere culturale, artistico o sportivo ed il lavoro non superi la mezzanotte.

52 Dott. Ing. Augusto M. Isola
La tutela delle lavoratrici madri (da La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana. Tuttavia condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più in gravidanza o nel periodo del puerperio e dell'allattamento. Molte attività lavorative possono costituire per la Lavoratrice in gravidanza - puerperio - allattamento una condizione di pregiudizio o di rischio per la sua salute o per quella del bambino. Per tale motivo il Legislatore ha emanato specifiche norme preventive a tutela delle Lavoratrici madri.

53 Dott. Ing. Augusto M. Isola
La tutela delle lavoratrici madri (da In generale, per tutte le Lavoratrici è previsto il divieto di adibirle al lavoro nei due mesi antecedenti e nei tre mesi successivi al parto (congedo di maternità). In particolari condizioni è facoltà della Lavoratrice chiedere la flessibilità del periodo del congedo di maternità (1 mese prima e 4 mesi dopo il parto). Le Lavoratrici in gravidanza puerperio ed allattamento non possono essere adibite a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri così come individuati dalla normativa di riferimento. Qualora ricorrano tali circostanze, la Lavoratrice deve essere allontanata dal rischio lavorativo, assegnandola ad altra mansione compatibile oppure, qualora non fosse possibile lo spostamento di mansione, con l'interdizione al lavoro.

54 Dott. Ing. Augusto M. Isola
La tutela delle lavoratrici madri (da L'interdizione viene disposta dal Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro, previa acquisizione della valutazione - dichiarazione dei rischi occupazionali da parte del Datore di lavoro e se, ritenuta necessaria, della certificazione sanitaria del medico del lavoro dello SPISAL. La normativa di riferimento L'attuale norma di riferimento di tutela delle lavoratrici madri è costituita dal DLgs 26 marzo 2001 n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità". Il Capo II del D.Lgs. stabilisce le modalità operative al fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio.

55 Dott. Ing. Augusto M. Isola
Regolamentazione del lavoro notturno ( lavoro-notturno) È considerato lavoro notturno la prestazione effettuata per un periodo di almeno sette ore consecutive che comprende l’intervallo di tempo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Le fonti normative che regolamentano il lavoro notturno sono il Decreto Legislativo 532/1999 e il Decreto Legislativo 66/2003, al capo IV. È considerato lavoro notturno la prestazione effettuata per un periodo di almeno sette ore consecutive che comprende l’intervallo di tempo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Semplificando: • Tra le ore 22 e le ore 5 • Tra le ore 23 e le ore 6 • Tra le ore 24 e le ore 7 Qualora i CCNL dovessero definire fasce diverse, si farà riferimento a queste ultime.

56 Dott. Ing. Augusto M. Isola
Regolamentazione del lavoro notturno ( lavoro-notturno) È considerato lavoro notturno la prestazione effettuata per un periodo di almeno sette ore consecutive che comprende l’intervallo di tempo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Le fonti normative che regolamentano il lavoro notturno sono il Decreto Legislativo 532/1999 e il Decreto Legislativo 66/2003, al capo IV. È considerato lavoro notturno la prestazione effettuata per un periodo di almeno sette ore consecutive che comprende l’intervallo di tempo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Semplificando: • Tra le ore 22 e le ore 5 • Tra le ore 23 e le ore 6 • Tra le ore 24 e le ore 7 Qualora i CCNL dovessero definire fasce diverse, si farà riferimento a queste ultime.

57 Dott. Ing. Augusto M. Isola
Regolamentazione del lavoro notturno ( lavoro-notturno) Limiti e divieti: è vietato occupare tra le ore 24 e le ore 6 i seguenti lavoratori: • Le donne in gravidanza fino al compimento dell’anno del bambino • I lavoratori dichiarati inidonei dalle competenti strutture sanitarie pubbliche Non è obbligato a svolgere lavoro notturno: • La lavoratrice madre, o in alternativa al padre convivente, di un figlio minore di tre anni • La lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente inferiore a 12 anni • La lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un disabile • Minori per il periodo lavorativo di 12 ore comprendenti l’intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7

58 I lavoratori atipici (Fonte: www.ilsole24ore.com)
Dott. Ing. Augusto M. Isola I lavoratori atipici (Fonte: Negli ultimi anni, a seguito delle profonde modifiche intervenute nel mondo del lavoro, si è sempre più diffusa la figura dei cosiddetti "lavoratori atipici", con tipologie di rapporti di lavoro spesso a metà strada tra il lavoro dipendente tradizionale e il lavoro autonomo in senso stretto, che non presentano le caratteristiche della stabilità del rapporto di lavoro e/o dell'orario pieno. L'universo del lavoro atipico, peraltro, non presenta caratteri di omogeneità, tanto che potremmo per grandi linee identificare due figure principali di protagonisti:  i cosiddetti collaboratori coordinati e continuativi o a progetto, che, a livello fiscale, producono reddito assimilato a quello di lavoro autonomo;  i prestatori di collaborazioni occasionali.

59 I lavoratori atipici (Fonte: www.ilsole24ore.com)
Dott. Ing. Augusto M. Isola I lavoratori atipici (Fonte: Le collaborazioni coordinate e continuative e i lavoratori a progetto  Il lavoro occasionale  Il lavoro occasionale accessorio  L'iscrizione alla gestione separata dell'INPS

60 I lavoratori atipici (Fonte: www.ilsole24ore.com)
Dott. Ing. Augusto M. Isola I lavoratori atipici (Fonte: Rientrano nella definizione di "collaborazione coordinata e continuativa" le forme di lavoro autonomo che presentano requisiti (la continuità, il coordinamento e la collaborazione rispetto all'attività del committente) analoghi a quelli del lavoro subordinato.

61 I lavoratori atipici (Fonte: www.ilsole24ore.com)
Dott. Ing. Augusto M. Isola I lavoratori atipici (Fonte: Il Decreto Legislativo n. 276/2003 ha fornito una definizione delle prestazioni di lavoro occasionali. Sono così definite le prestazioni di durata complessiva non superiore a trenta giorni, nel corso dell'anno solare, con lo stesso committente e il cui compenso complessivo annuo non sia superiore a euro. La prestazione occasionale è un tipo di collaborazione non subordinata con caratteristiche diverse sia dal lavoro autonomo a progetto, reso in maniera continuativa, che dalla prestazione occasionale di tipo accessorio, effettuata da particolari categorie di soggetti.

62 I lavoratori atipici (Fonte: www.ilsole24ore.com)
Dott. Ing. Augusto M. Isola I lavoratori atipici (Fonte: IL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO Il Decreto Legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ha ampliato l'ambito di applicazione di tale tipologia contrattuale, inizialmente circoscritto dall'art. 71 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 ai soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne. Il contratto di lavoro occasionale accessorio ha due finalità:  far emergere il sommerso che caratterizza alcune prestazioni lavorative, tutelando figure di lavoratori che altrimenti opererebbero senza protezione assicurativa e previdenziale; favorire l'inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato del lavoro, aumentando le possibilità di lavoro presso le famiglie e gli enti senza fine di lucro.

63 I lavoratori atipici (Fonte: www.ilsole24ore.com)
Dott. Ing. Augusto M. Isola I lavoratori atipici (Fonte: La gestione separata dell’INPS Coloro che percepiscono le seguenti tipologie di reddito:  redditi derivanti dall'esercizio abituale e professionale di un'attività di lavoro autonomo per la quale non è prevista una forma assicurativa pensionistica (in pratica i professionisti senza Albo e Cassa di previdenza oppure iscritti in Albi privi di propria Cassa di previdenza oppure ancora facenti parte di Albi con Cassa di previdenza ma non iscritti alla medesima);  redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto;  redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale qualora l'importo annuo di detta attività superi il limite di euro l'anno;  redditi derivanti da attività di vendita a domicilio;  redditi conseguiti da associati d'opera; sono tenuti ad iscriversi presso un'apposita Gestione separata dell'Inps entro 30 giorni dall'inizio dell'attività ed a versare obbligatoriamente i contributi dovuti per la stessa

64 IL CONTRATTO DI APPALTO
(dal sito:

65 Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
Somministrazione IL DATORE DI LAVORO FORNISCE ALLE IMPRESE APPALTATRICI O LAV. AUTONOMI INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE IN CASO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI A IMPRESE APPALTATRICI O A LAVORATORI AUTONOMI a) Verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale FORNISCE ALLE IMPRESE APPALTATRICI O LAV. AUTONOMI INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE

66 Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
Somministrazione I DATORI DI LAVORO Coordinano interventi di Prevenzione informandosi reciprocamente IN CASO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI A più IMPRESE APPALTATRICI O A LAVORATORI AUTONOMI Cooperano tra loro nell’attuazione delle misure di Prevenzione (ART.7 Comma III) Il coordinamento promosso dal datore di lavoro committente non si estende ai rischi specifici delle Imprese appaltatrici

67 Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
Somministrazione Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici

68 Formazione- informazione - addestramento
TESTO UNICO: DEFINIZIONI (dal sito INFORMAZIONE complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro FORMAZIONE processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze utili allo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi ADDESTRAMENTO complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro

69 SOGGETTI DESTINATARI DELL’IN-FORMAZIONE DATORE DI LAVORO-RSPP RESPONSABILE E ADDETTI SPP RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI ADDETTI ANTINCENDIO ADDETTI PS LAVORATORI

70 FORMAZIONE del DATORE DI LAVORO - RSPP D.Lgs. 81/08, art. 34, comma 2 (corso di 16 – 48 ore) Contenuti minimi da definire (intanto vale il D.M. 16/1/1997, art. 3) Aggiornamento obbligatorio (D.Lgs. 81/08, art. 34, comma 3), anche per chi ha già frequentato corsi ex D.M. 16/1/1997

71 FORMAZIONE di RESPONSABILE E ADDETTI SPP
Requisiti, capacità e bisogni formativi Dedotti da D.Lgs. 195/03, accordo Governo-Regioni del 26/1/2006 e D.Lgs. 81/08, art. 32 Sviluppo di CONOSCENZE E COMPETENZE PROGETTUALI, DIAGNOSTICHE, DECISIONALI E COMUNICATIVE specifiche rispetto a: analisi/valutazione dei rischi scelta e mantenimento in essere delle misure di prevenzione e protezione informazione/formazione dei lavoratori Acquisizione di CONOSCENZE SPECIFICHE, DI SAPERE APPLICATIVO, (segue)

72 FORMAZIONE di RESPONSABILE E ADDETTI SPP
Acquisizione di CONOSCENZE SPECIFICHE, DI SAPERE APPLICATIVO, che devono necessariamente riferirsi almeno a: norme di legge e di buona tecnica sulle materie di sicurezza ed igiene del lavoro analisi dei rischi (di qualunque natura) sistemi di prevenzione; costruzioni di piani e di programmi (di analisi, di intervento, di verifica di risultato) progettazione di programmi di informazione e di formazione costruzione di strumenti propri di analisi e di verifica (schede ed altro materiale)

73 FORMAZIONE di RESPONSABILE E ADDETTI SPP
D.Lgs. 195/03 MODULO A Conoscenze su normativa e rischi generali MODULO C Competenze gestionali relazionali MODULO B Conoscenze su rischi specifici

74 FORMAZIONE degli INCARICATI di PRIMO SOCCORSO
D.M. 388/03 (ai sensi art. 45 D.Lgs. 81/08) Aziende gruppo A rischio rilevante > 5 lavoratori con indice infortunistico > 4 > 5 lavoratori comparto agricoltura Corso di almeno 16 ore + aggiornamento triennale Aziende gruppo B > 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A Corso di almeno 12 ore + aggiornamento triennale Aziende gruppo C < 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A Corso di almeno 12 ore + aggiornamento triennale Formazione teorica e pratica impartita da medico con eventuale collaborazione di personale infermieristico

75 IN-FORMAZIONE dei LAVORATORI
Eliminare i rischi Ridurre i rischi alla fonte Programmazione e prevenzione Sostituire pericoloso con meno pericoloso Rispetto ergonomia Priorità misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali Limitare il numero dei lavoratori esposti Limitare l’uso di agenti Controllo sanitario Allontanamento dei lavoratori Misure igieniche Misure di protezione Misure di emergenza Segnali di sicurezza e avvertimento Manutenzione regolare Informazione e formazione Adeguate istruzioni Misure generali di tutela (art. 15 D.Lgs. 81/08)

76 informazione processo di condivisione partecipazione
IN-FORMAZIONE DEI LAVORATORI Art. 4 D.P.R. 547/55 Il datore di lavoro DISPONE ed ESIGE l’osservanza delle norme Art. 18 D.Lgs. 81/08 Il datore di lavoro RICHIEDE l’osservanza delle norme informazione processo di condivisione partecipazione

77 P x D R = Ki FORMULA del RISCHIO R: Rischio P: Probabilità
D: gravità Danno Ki: Informazione, formazione, istruzioni ecc.

78 INFORMAZIONE ≠ FORMAZIONE ?

79 INFORMAZIONE « Trasmissione di contenuti dall’emittente al ricettore.
Il contenuto della comunicazione (MESSAGGIO) viene trasmesso attraverso SEGNI, che possono essere di natura diversa (parole, immagini, suoni, colori, ecc.) »

80 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
INFORMAZIONE (sapere) Trasmettere notizie e conoscenze relative ai rischi lavorativi, alle misure di prevenzione e protezione idonee a ridurre il rischio, agli obblighi derivanti dalle normative e dalle disposizioni aziendali inerenti la sicurezza

81 SEGNALETICA DI SICUREZZA
un cartello un colore un segnale luminoso o acustico una comunicazione verbale un segnale gestuale

82 = REQUISITI MINIMI DI UNA CORRETTA INFORMAZIONE
pertinente, collegata al rischio/problema mirata rispetto al destinatario semplicità e chiarezza linguaggio corretta scientificamente applicabile = rispondere ad un obiettivo

83 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
(art. 36 D.Lgs. 81/08) CIASCUN LAVORATORE DEVE ESSERE INFORMATO SU : Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l’attività Misure e attività di protezione e prevenzione Rischi specifici, norme e disposizioni aziendali Responsabile SPP e medico competente Sostanze pericolose Antincendio, evacuazione, pronto soccorso Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza

84 FORMAZIONE DEI LAVORATORI (art. 37 D.Lgs. 81/08)
Fornire gli strumenti in termini di conoscenze e competenze (saper fare), supportate da adeguati convincimento e motivazioni (saper essere), per adottare procedure e comportamenti lavorativi conformi alla prevenzione e sicurezza Deve essere finalizzata al cambiamento dei comportamenti “non sicuri” e alla valorizzazione dei comportamenti positivi Non può colmare carenze strutturali ed organizzative

85 FORMAZIONE DEI LAVORATORI
(art. 37 D.Lgs. 81/08) Durante l’orario di lavoro In modo periodico Quando? il Datore di Lavoro DEVE FORMARE ciascun lavoratore In quale momento? All’assunzione Cambio di : - attrezzature - tecnologie - sostanze Al cambio di mansione

86 FORMAZIONE DEI LAVORATORI
(art. 37 D.Lgs. 81/08) Su quali argomenti? Formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni

87 REQUISITI MINIMI DI UNA CORRETTA FORMAZIONE
avvio dall’esperienza, confronto personale coerente con il contesto comprensione delle motivazioni tecniche delle norme motivazione al cambiamento definizione di bisogni e obiettivi feed-back processo, continuità

88 Diritto dei lavoratori
IN-FORMAZIONE perché Diritto dei lavoratori Riduzione degli infortuni e delle malattie professionali addebitabili all’errore umano Facilita la gestione della sicurezza v IN-FORMAZIONE come Politica partecipativa che coinvolga tutti i soggetti scolastici

89 FLUSSO FORMATIVO

90 STRUMENTI INFORMATIVI
SUL LUOGO DI LAVORO Monitoraggio infortuni e incidenti Schede di sicurezza Lay-out Documentazione su impianti (elettrici, di sollevamento ecc.) Libretti di uso e manutenzione Relazione sanitaria

91 SPP RLS PIANO DI IN-FORMAZIONE DATORE DI LAVORO Medico competente
obiettivi destinatari contenuti metodi e strumenti programma verifica CHI COSA COME QUANDO

92 PIANO DI IN-FORMAZIONE
il programma di intervento deve partire dai bisogni dei partecipanti le tecniche didattiche usate devono essere congruenti per il raggiungimento dell’obiettivo i risultati devono essere valutati e misurati l’attività deve essere documentata


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