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PubblicatoGiancarlo Brunetti Modificato 7 anni fa
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Il d.lgs. 81/08 – formazione per lavoratori e preposti
Formazione interna Il d.lgs. 81/08 – formazione per lavoratori e preposti Avv. Federico Strada Partner
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Programma (Accordo Stato-Regioni 21/12/11):
Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione. Definizione e individuazione dei fattori di rischio. Analisi e investigazione degli incidenti e dei mancati infortuni. Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. Verifica dell’apprendimento. 2
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In materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”:
Legge 123/07 Art. 1 “Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa In materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”: 1. “Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (25 agosto 2007), uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro …….” Il Testo Unico (Dlgs 9 aprile 2008, n. 81) composto da 306 articoli e 51 allegati è stato pubblicato nel S.O. n. 108/L alla G.U. n. 101 del 30 aprile 2008 ed è entrato in vigore il 15 maggio 2008. E’ stato modificato dal Dlgs 106/2009 entrato in vigore il 20 agosto 2009. 3
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Datore di lavoro (esercita l’attività d’impresa)
Figure interessate che operano all’interno dell’azienda (individuate dal DPR 547/1955, richiamate dal Dlgs 626/1994, riprese dal Dlgs 81/2008) Datore di lavoro (esercita l’attività d’impresa) Dirigente (dirige l’attività d’impresa) Preposto (sovraintende all’attività d’impresa) Lavoratore (attua l’attività d’impresa) 4
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Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
“Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” (art c.c.)
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La fonte costituzionale
Art. 32 Cost. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Art. 41 Cost. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
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Lo Statuto dei lavoratori e la dimensione collettiva della tutela
“I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica” (art. 9)
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Prevenzione La prevenzione dei rischi lavorativi consiste nella creazione di ambienti di lavoro, nei quali i rischi sono mantenuti di sotto i livelli d’efficienza alla determinazione dei danni, o, per lo meno, contenuti entro livelli d’accettabilità. Il concetto appena esposto lascia chiaramente intendere che questo tipo di prevenzione si attua nella fase di progettazione e realizzazione degli insediamenti produttivi, prima dell’inizio delle attività.
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Protezione La protezione dai rischi lavorativi consiste nell’adozione di misure idonee ad annullare o limitare le conseguenze dannose di un evento.
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Il datore di lavoro Cosa deve fare?
La valutazione dei rischi e la conseguente individuazione delle misure di prevenzione e protezione (documento di valutazione dei rischi - DVR) Il programma di attuazione e miglioramento delle misure di prevenzione e protezione adottate. 10
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La valutazione dei rischi: DEFINIZIONI (art. 2 Dlgs 81/08)
“PERICOLO”: “proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni” (lett. r) “RISCHIO”: “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione” (lett. s) “VALUTAZIONE DEI RISCHI”: “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” (lett. q). 11
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Infortunio Cosa intendiamo quando parliamo di infortunio?
“Infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro che determina la morte, l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, oppure un’inabilità temporanea assoluta superiore a 3 giorni di lavoro” (T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali) La nozione di «occasione di lavoro», sulla base della quale viene definito il carattere professionale dell’infortunio, focalizza l’esigenza che fra l’attività lavorativa prestata dall’infortunato e l’incidente vi sia un rapporto, anche indiretto, di causa ed effetto. Si tratta di un concetto più ampio di quello che potrebbe essere espresso da una locuzione come «causato dal lavoro» o «accaduto sul luogo di lavoro o durante l’orario di lavoro».
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Malattia professionale
Cosa intendiamo quando parliamo di malattia professionale? L’insorgere di una malattia professionale presuppone il verificarsi di una causa non violenta (ossia una serie di fattori che agiscono lentamente sul fisico) e richiede la verifica del nesso di causalità tra la stessa e il tipo di lavoro svolto.
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Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 (“Campo di applicazione” del Testo Unico: “Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”), e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: 14
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ARRESTO da 2 a 4 mesi o AMMENDA da € 1.500 a € 6.000
nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il medico competente, ove presente; aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione SANZIONE: ARRESTO da 2 a 4 mesi o AMMENDA da € a € 6.000 15
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ARRESTO da 2 a 4 mesi o AMMENDA da € 1.200 a € 5.200
nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico SANZIONE: ARRESTO da 2 a 4 mesi o AMMENDA da € a € 5.200 16
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ARRESTO da 2 a 4 mesi o AMMENDA da € 1.200 a € 5.200
richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio SANZIONE: ARRESTO da 2 a 4 mesi o AMMENDA da € a € 5.200 17
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inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; SANZIONE: AMMENDA da € a € 4.000 18
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consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del DUVRI; consultare il RLS nelle ipotesi di cui all’art. 50 (“Attribuzioni del RLS”) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35 SANZIONE: AMMENDA da € a € 4.000 19
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ARRESTO da 2 a 4 mesi o AMMENDA da € 750 a € 4.000
consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) (DVR), anche su supporto informatico …, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r) (comunicazione all’INAIL dei dati infortuni), il documento è consultato esclusivamente in azienda SANZIONE: ARRESTO da 2 a 4 mesi o AMMENDA da € 750 a € 4.000 20
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ARRESTO da 2 a 4 mesi o AMMENDA da € 750 a € 4.000
Nell’ambito della gestione delle emergenze (art. 43): organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’ emergenza designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione…, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza SANZIONE ARRESTO da 2 a 4 mesi o AMMENDA da € 750 a € 4.000 21
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ARRESTO da 2 a 4 mesi o AMMENDA da € 750 a € 4.000
informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo ... SANZIONE ARRESTO da 2 a 4 mesi o AMMENDA da € 750 a € 4.000 22
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ARRESTO da 2 a 4 mesi o AMMENDA da € 1.200 a € 5.200
programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; bis - garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi. SANZIONE ARRESTO da 2 a 4 mesi o AMMENDA da € a € 5.200 23
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ARRESTO da 2 a 4 mesi o AMMENDA da € 750 a € 4.000
prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, sentito il medico competente ove nominato, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva e delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati (art. 45 comma 1) SANZIONE ARRESTO da 2 a 4 mesi o AMMENDA da € 750 a € 4.000 adottare idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori (art. 46, comma 2). SANZIONE: ARRESTO da 2 a 4 mesi o AMMENDA da € a € 5.200 24
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(Art. 2, comma 1 lett. e) Dlgs 81/08 NUOVA definizione)
«PREPOSTO»: “Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (Art. 2, comma 1 lett. e) Dlgs 81/08 NUOVA definizione) 25
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Articolo 19 Obblighi del preposto
In riferimento alle attività di cui all’articolo 3 (“Campo di applicazione” del Testo Unico: “Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”),i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: 26
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ARRESTO fino a 2 mesi o AMMENDA da € 400 a € 1.200
sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa SANZIONE: ARRESTO fino a 2 mesi o AMMENDA da € 400 a € 1.200 27
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ARRESTO fino a 2 mesi o AMMENDA da € 400 a € 1.200
astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta SANZIONE: ARRESTO fino a 2 mesi o AMMENDA da € 400 a € 1.200 28
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ARRESTO fino a 1 mese o AMMENDA da € 200 a € 800
verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere … SANZIONE ARRESTO fino a 1 mese o AMMENDA da € 200 a € 800 29
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ARRESTO fino a 1 mese o AMMENDA da € 200 a € 800
frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37: “I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono: principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; definizione e individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione” (comma 7). SANZIONE ARRESTO fino a 1 mese o AMMENDA da € 200 a € 800 30
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Art. 299 “Esercizio di fatto di poteri direttivi”
Principio di effettività. Art. 299 “Esercizio di fatto di poteri direttivi” “Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), d) ed e) (datore di lavoro, dirigente e preposto) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”. Il Testo Unico riconosce un orientamento giurisprudenziale consolidato. 31
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Obblighi dei lavoratori
Articolo 20 Obblighi dei lavoratori Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. ( IL LAVORATORE E’ PARTE ATTIVA DELLA SICUREZZA!! ) 2. I lavoratori devono in particolare:
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Obblighi dei lavoratori
Articolo 20 Obblighi dei lavoratori contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza
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Obblighi dei lavoratori
Articolo 20 Obblighi dei lavoratori utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi o dei dispositivi … nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità … per eliminare le situazioni di pericolo grave e incombente … non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
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Obblighi dei lavoratori
Articolo 20 Obblighi dei lavoratori non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente SANZIONE: ARRESTO fino a 1 mese o AMMENDA da € 200 a € 600
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APPARATO SANZIONATORIO
L’inosservanza delle disposizioni di legge da parte dei lavoratori può comportare: SANZIONI PENALI (arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200 a € 600) SANZIONI DISCIPLINARI (dal richiamo verbale fino al licenziamento)
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Il Responsabile del SPP
CHI E’? Persona designata dal DL in possesso di: capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria attestato di frequenza di uno specifico corso di formazione Ha libero accesso a tutti i luoghi di lavoro
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Il Responsabile del SPP
La natura dei rischi (incluso pericolose sostanze presenti) L’organizzazione del lavoro La descrizione degli impianti Le prescrizioni degli organi di vigilanza Riceve dal datore di lavoro tutte le informazioni necessarie per svolgere il suo ruolo
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Il R.S.P.P. ha un ruolo consultivo
Il Responsabile del SPP non ha il potere di adottare misure di sicurezza non ha potere di spesa Il R.S.P.P. ha un ruolo consultivo perché non possono essere chiamati a rispondere direttamente del loro operato poiché difettano di un effettivo potere decisionale R.S.P.P. e A.S.P.P.
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Il Medico Competente CHI E’?
E’ il medico che in relazione all’attività svolta dall’azienda garantisce la tutela della salute e l’integrità psicofisica dei lavoratori. La sua nomina è obbligatoria solo per le aziende soggette a sorveglianza sanitaria. In caso di inosservanza di tale obbligo il DL è soggetto a sanzione penale – amministrativa
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La sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria comprende: visita medica preventiva: constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; visita medica periodica: controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (periodicità stabilita dalla normativa, o una volta l’anno, o dal medico competente in base alla valutazione del rischio, o dall’organo di vigilanza con provvedimento motivato) visita medica su richiesta del lavoratore: ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 41
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La sorveglianza sanitaria
visita medica in occasione del cambio della mansione: verificare l’idoneità alla mansione specifica; visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro: nei casi previsti dalla normativa vigente (amianto, agenti cancerogeni e mutageni, agenti biologici); -bis visita medica preventiva in fase preassuntiva; -ter visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. (art. 41, comma 2)
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La sorveglianza sanitaria
Se il medico competente esprime giudizio di INIDONEITA’ parziale, temporanea o totale ne informa per iscritto il Lavoratore e il DL che provvede a porre in mobilità interna il lavoratore evitando i lavori che lo esporrebbero ancora al rischio di inidoneità. E’ ammesso RICORSO entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione, all’Organo di Vigilanza territorialmente competente, che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, modifica o revoca del giudizio.
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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
CHI E’? Persona/e eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli in merito agli aspetti di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Resta in carica per un triennio.
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Gli addetti antincendio e primo soccorso
CHI SONO? I lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza relative a: Primo soccorso Evacuazione dei lavoratori Prevenzione e lotta antincendio Gestione dell’emergenza Devono ricevere adeguata formazione Formazione alla prevenzione incendi secondo il DM 10/03/98 Formazione al primo soccorso secondo il DM 388/2003
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Come prevenire gli inconvenienti
Prestare particolare cura a: Ambiente di lavoro Illuminazione Tavolo di lavoro Sedile di lavoro Schermo video Tastiera Accessori Impianto elettrico Particolare riguardo per l’operatore a: Tempi di lavoro Ergonomia Visite mediche Esercizi fisici Formazione ed informazione
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Il lavoro al videoterminale
Disturbi connessi all’attività Disturbi muscolo-scheletrici Il VDT di per sé non provoca questi disturbi, è l'uso non corretto che viene fatto della macchina la causa dell'insorgere dell'eventuale malessere. Stress Disturbi oculo-visivi
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L’illuminazione L'illuminazione adeguata del posto di lavoro è l'elemento più importante da curare Altro accorgimento indispensabile è quello di non essere abbagliati dalla luce diretta naturale o artificiale
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Posizione sbagliata
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Posizione sbagliata
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Posizione corretta
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Il piano di lavoro DEVE ESSERE: con bordi arrotondati
di colore neutro e superficie opaca regolabile in altezza (67-77 cm.) o ad altezza fissa (72 cm.) profondo cm largo cm. comunque di dimensioni sufficienti per permettere una disposizione delle attrezzature flessibile
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Il sedile di lavoro Il sedile di lavoro ergonomico deve essere stabile e girevole per assicurare oltre alla stabilità la libertà di movimento. La poltroncina deve essere regolabile sedile: alto-basso schienale: alto-basso ed inclinazione (che va regolata tra i 90° e i 110°)
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Il sedile di lavoro Il sedile deve consentire all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed una postura comoda.
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Il monitor DEVE ESSERE: orientabile e inclinabile
con superficie antiriflettente con luminosità e contrasto regolabili con immagine stabile senza “sfarfallamenti” con caratteri leggibili e definiti pulito la parte retrostante lontana da pareti
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Il monitor Chi ha difetti visivi deve usare le lenti correttive quando usa il VDT. La distanza ottimale di messa a fuoco nell'uso del monitor è di cm.
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La tastiera DEVE ESSERE inclinabile e separata dal monitor
lontana dal bordo del piano di lavoro 15 cm. con superficie opaca e di colore neutro con simboli chiari
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Il mouse DEVE: garantire una buona impugnatura (ergonomica)
essere “manovrato” avendo cura di poggiare l’avambraccio al piano di lavoro
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La posizione corretta 90°- 110° 90° Tronco: Gambe:
posizione eretta, fra 90 e 110°, per evitare dannose compressioni pelvico-addominali, appoggio del tratto lombare Gambe: a circa 90° per ridurre l’affaticamento e facilitare la circolazione. Piedi ben poggiati a terra o sul poggia-piedi 90°- 110° 90°
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Le pause Gli operatori ai VDT hanno diritto ad una interruzione del lavoro mediante: pausa cambiamento di attività Le modalità sono demandate alla contrattazione (anche aziendale) In assenza di contrattazione ha comunque diritto ad una pausa di 15 min. ogni 120 min.
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Istruzioni per l’uso …
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Presenza di materiale combustibile
LA COMBUSTIONE E’ una reazione chimica, a catena, fra due sostanze, combustibile e comburente, accompagnata da sviluppo di calore che si attiva alla temperatura d’innesco.
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Presenza di materiale combustibile
Elementi necessari perché si sviluppi il FUOCO OSSIGENO CALORE COMBUSTIBILE mancando uno di questi elementi non può sussistere il fuoco
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Presenza di materiale combustibile
POSSIBILI FONTI DI INNESCO fiamme libere o brace (fornelli, sigarette, ecc.) apparecchiature elettriche o elettroniche difettose surriscaldamento di apparecchiature elettriche resistenze elettriche incandescenti a vista corto circuito o danni all'impianto elettrico scariche elettriche o atmosferiche
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Come prevenire non manomettere, per nessun motivo, gli impianti elettrici non introdurre ed usare nei locali ufficio apparecchiature non fornite dallo Studio apparecchiature che sviluppano calore fornelli elettrici stufette elettriche
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Cosa fare - emergenza In caso d'incendio la suggestione del fuoco e del fumo, l'irritazione degli occhi e delle vie respiratorie, creano uno stato di paura - se non di panico - che inducono le persone a gesti e comportamenti che spesso peggiorano le situazioni; infatti l'emotività riduce la capacità di riflessione e i comportamenti diventano incontrollati.
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