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Siamo pronti al nuovo bilancio
Siamo pronti al nuovo bilancio? Recepimento della Direttiva Accounting e Principi Contabili Nazionali 24 novembre Verona
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Agenda ed obiettivi dell’incontro
Apertura lavori Agenda ed obiettivi dell’incontro
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Agenda Apertura lavori
Apertura lavori Considerazioni sui cambiamenti introdotti dal D. Lgs. 139/2015 nei bilanci e delle attività in corso per l'aggiornamento dei principi contabili da parte dell'OIC Marco Bozzola, Partner EY S.p.A. Una panoramica delle principali novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 ed alcuni approfondimenti Titoli e partecipazioni Fondi rischi Imposte Crediti e debiti in valuta Ilaria Faedo, Partner EY S.p.A. Approfondimenti su alcune delle principali novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015: Strumenti finanziari derivati 18.15 Q&A e chiusura lavori
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Le novità introdotte dal D. Lgs
Le novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 – I nuovi principi contabili nazionali OIC Riferimenti normativi ed attività in corso per l'aggiornamento dei Principi Contabili
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Riferimenti normativi Il percorso normativo
La Direttiva 34/2013/UE sostituisce le direttive IV e VII in materia di bilanci di esercizi e consolidati L’OIC avvia parallelamente un percorso di rinnovamento dei Principi Contabili Nazionali Il Governo emana due decreti distinti per recepire la normativa Europea Si avvia il percorso di perfezionamento dei PCN ed allineamento alle nuove disposizioni di legge Direttiva Europea 2013/34 Nuovi OIC D. Lgs. 139/2015 Aggiornamento OIC Lavoro consultazioni D. Lgs. 136/2015 ‘Nuovi Bilanci’ 2013 2014 2015 2016 e ss Il Governo ha tempo 2 anni per il recepimento La direttiva 2013/34/UE diventa legge in Italia e si avvia l’attività di consultazione Si avviano le attività di adeguamento dei PCN e le consultazioni Le nuove disposizioni di legge si applicheranno a partire dall’1/1/2016 I due separati decreti fanno riferimento alle società di capitali e di persone (139/15) ed alle banche e gli istituti di credito (136/15). Cambiano molti dei riferimenti esistenti in tema di bilancio di esercizio e consolidato. L’intervento dell’OIC si è reso necessario per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali, a seguito del mutamento dello scenario di riferimento in cui erano stati generati i principi vigenti prima del 2005 Tutte le società che adottano i Principi Contabili Italiani saranno tenute ad adeguare la propria contabilità ed i propri bilanci in ragione delle nuove disposizioni di legge ed in base agli aggiornamenti dell’OIC. La direttiva è stata emanata nella prospettiva di semplificare la disciplina ivi contenuta, soprattutto a livello di informativa per le piccole e medie imprese e ridurne così gli oneri amministrativi (c.d. costi di conformità). 2013 2014 2015 2016
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Riferimenti normativi La direttiva europea ed il recepimento in Italia
Direttiva UE 2013/34 Nuove disposizioni normative in tema di Bilanci d’esercizio e consolidati Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE n. 182/19 del 29 giugno 2013 Abrogazione delle precedenti Direttive in materia contabile 78/660/CEE (IV Direttiva – Bilancio d’esercizio) e 83/349/CEE (VII Direttiva – Bilancio Consolidato) Principali obiettivi perseguiti: semplificazione (e correlata riduzione degli oneri amministrativi) dei processi amministrativo contabili direttamente proporzionale alle dimensioni, alla complessità organizzativa e alla struttura proprietaria delle imprese (Think small first); armonizzazione contabile a livello europeo e convergenza con i principi contabili internazionali IAS/IFRS, mirando a maggiore chiarezza e comparabilità; tutela delle esigenze degli utilizzatori, con l’intento di conservare le informazioni a loro indispensabili (introduzione nell’ordinamento nazionale del principio di rilevanza Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni delle società di capitali Decreto Legislativo n. 136 del 18 agosto 2015 Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni delle banche e degli altri istituti finanziari
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Riferimenti normativi La struttura del Decreto Legislativo 139/2015
Capo I Disposizioni in materia di trasparenza dei pagamenti Art. 1 – Definizioni Art. 2 – Ambito di applicazione Art. 3 – Contenuto Relazione Art. 4 – Esenzioni e Regime di equivalenza Art. 5 – Pubblicità e sanzioni Applicabilità alle imprese dei settori estrattivi e delle aree forestali Previsione di obblighi di trasparenza per i pagamenti effettuati vs Governi ed enti pubblici/privati a fronte di concessioni/licenze Obbligo di deposito presso il registro delle imprese delle relazioni individuali/consolidate sui pagamenti Capo II Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato Art. 6 – Modifiche al Codice Civile Art. 7 – Modifiche al D. Lgs. n. 127/1991 Disposizioni per allineamento della normativa nazionale in materia di Bilancio a quella contenuta nella Direttiva I principali cambiamenti saranno illustrati nelle slide successive Capo III Disposizioni di coordinamento per altri provvedimenti legislativi Art. 8 – Modifiche al D. Lgs. n. 173/1997 Art. 9 – Modifiche al D. Lgs. n. 38/2005 Art. 10 – Modifiche al D. Lgs. n. 39/2010 Adeguamento della disciplina di settore delle imprese assicurative (eliminazione conti d’ordine; modifiche ai criteri di valutazione) Inclusione di ulteriori soggetti sotto l’obbligo di redazione del bilancio secondo IAS/IFRS Ampliamento della nozione e del contenuto del giudizio di coerenza del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti Art. 11 – Clausola di invarianza finanziaria Art. 12 – Disposizioni finali e transitorie Esonero delle finanze pubbliche per gli oneri derivanti dall’attuazione del decreto Entrata in vigore delle disposizioni a partire dagli esercizi con inizio 1° gennaio 2016 Il decreto è entrato in vigore il 19 settembre 2015 e si applica ai bilanci degli esercizi che iniziano dall’
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Le novità introdotte dal D. Lgs
Le novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 ed i nuovi principi contabili dell'OIC Riferimenti normativi ed attività in corso per l'aggiornamento dei Principi Contabili
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Riferimenti normativi Imprese rientranti nel perimetro della riforma
Società di capitali (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l) Società di persone, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, se i soci, diretti o indiretti, sono rappresentati da società di capitali Nuovi criteri di classificazione sulla base di soglie quantitative* Microimprese Piccole Imprese Medie/ Grandi Imprese Totale Stato Patrimoniale fino a € fino a € oltre € Ricavi netti da vendite/prestazioni fino € fino a € oltre € Numero medio dipendenti fino a 10 unità fino a 50 unità oltre 50 * Rientrano in ognuna delle categorie di cui sopra le società che alla data di chiusura dell’esercizio soddisfano almeno due dei tre criteri stabiliti
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Sintesi dei principali cambiamenti Un quadro sinottico delle novità introdotte dal Decreto 139/2015
1. Postulati di bilancio 2. Strumenti fin. / crediti e debiti / titoli/ partec. 3. Imm.ni Immateriali 4. Informativa di Bilancio e Schemi 5. Rendiconto Finanziario 6. Bilancio Consolidato 8. Disposizioni prima applicazione 7. Bilancio in forma abbreviata D. Lgs. 139/2015 «Le novità in tema di Bilanci»
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Aggiornamento principi contabili nazionali Quadro principi in revisione
Principio Contabile Tematica OIC 15 Crediti OIC 19, 6 Debiti OIC 16 Immobilizzazioni materiali OIC 24 Immobilizzazioni immateriali OIC 9 Svalutazione per perdite durevoli OIC 29 Cambiamento principi contabili, correzione errori, eventi successivi OIC 31 Fondi rischi ed oneri, trattamento di fine rapporto OIC 32 Strumenti finanziari derivati OIC 10,12,14,18 Rendiconto finanziario, Schemi di bilancio, Disponibilità liquide, Ratei e risconti OIC 17,20,21,28 Consolidato e PN, Titoli, Partecipazioni, Patrimonio netto OIC 13,23 Rimanenze, Lavori in Corso OIC 25,26 Imposte sul reddito, Operaz. in valuta OIC 11 Framework 2 categorie di modifiche legate al recepimento della direttiva altre
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Sintesi dei principali cambiamenti
1. Postulati di Bilancio: la norma Tema Precedente impostazione Nuova impostazione Principio della rilevanza La disciplina del codice civile non menziona espressamente un principio generale di rilevanza, declinandolo però in termini applicativi per alcune fattispecie Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti Principio della sostanza (sulla forma) La valutazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto
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Sintesi dei principali cambiamenti
1. Postulati di Bilancio: i principi contabili Regola generale dovrebbe essere indicata nell’OIC 11 Principio della rilevanza e della sostanza declinati nei singoli principi afferenti le specifiche tematiche/voci di bilancio
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Sintesi dei principali cambiamenti
2. Strumenti finanziari (Derivati): la norma Tema Precedente impostazione Nuova impostazione Definizioni di SF derivato Disciplina contenuta nell’OIC 3 Espresso richiamo ai principi contabili internazionali (IAS 39) Valutazione al Fair Value Concetto limitato agli aspetti di informativa (vedi OIC 3) in tema di strumenti finanziari e di rilevazione limitatamente all’accantonamento a fondo rischi (OIC 31) Criterio al quale vanno valutati tutti gli strumenti finanziari derivati che sono rilevati in apposite voci di Stato Patrimoniale Determinazione del Fair value L’OIC 3 contiene le linee guida per la determinazione del fair value, che in parte richiama i principi contabili internazionali Disposizione sostanzialmente allineata ai principi contabili internazionali (in particolare il par 9 dell’IFRS 13 definisce il fair value)
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Sintesi dei principali cambiamenti
2. Strumenti finanziari (Derivati): la norma Tema Precedente impostazione Nuova impostazione Derivati impliciti Assenza di riferimenti Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value Hedge Accounting I derivati di copertura non sono iscritti in Bilancio Iscrizione al fair value dei derivati di copertura in Stato Patrimoniale con contropartita a Conto Economico e/o «Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi» a seconda della tipologia. Hedge Accounting Obbligo di document. Assenza dell’obbligo di documentazione della correlazione tra elemento coperto e strumento di copertura Introduzione dell’obbligo di documentazione della correlazione esistente tra elemento coperto e strumento di copertura
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Sintesi dei principali cambiamenti
2. Strumenti finanziari (Derivati): la norma Tema Precedente impostazione Nuova impostazione Hedge Accounting Derivati su merci (commodity) OIC 3, oltre a richiamare l’art bis del codice civile fornisce le linee guida sulle caratteristiche che le merci devono avere affinché siano negoziate a termine Sono considerati derivati anche quelli collegati a merci salvo presentino le seguenti caratteristiche: Conclusi e mantenuti per soddisfare esigenze di vendita/acquisto merci Destinati a tale scopo dalla stipula Eseguiti mediante consegna della merce
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Sintesi dei principali cambiamenti
2. Strumenti finanziari (Derivati): i principi Definizioni di strumento finanziario, strumento finanziario derivato, attività/passività finanziaria Ambito di applicazione ed esclusioni Regole per la rilevazione degli strumenti finanziari derivati rilevazione iniziale al fair value variazione di valore regola generale: a conto economico trattamento alternativo, ove applicabile: hedge accounting hedge accounting: fair value hedge & cash flow hedge hedge accounting: criteri di ammissibilità scorporo dei derivati incorporati relazioni di copertura semplici
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Sintesi dei principali cambiamenti
2. Crediti, Debiti: la norma Tema Precedente impostazione Nuova impostazione Costo ammortizzato Assenza di riferimenti Espresso richiamo ai principi contabili internazionali (IAS 39) Valutazione al Costo Ammortizzato Valutazione delle poste di bilancio di riferimento non prevede il criterio del costo ammortizzato Introduzione del metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti tenuto conto del fattore temporale e per i crediti del presumibile valore di realizzo. Esonero facoltativo per le piccole società.
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Sintesi dei principali cambiamenti
2. Crediti, Debiti: i principi Ambito di applicazione ed esclusioni Regole per la rilevazione iniziale al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale Svalutazione dei crediti Semplificazioni per società che redigono il bilancio in forma abbreviata
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Sintesi dei principali cambiamenti
2. Titoli: la norma Tema Precedente impostazione Nuova impostazione Costo ammortizzato Assenza di riferimenti Espresso richiamo ai principi contabili internazionali (IAS 39) Valutazione al Costo Ammortizzato Valutazione delle poste di bilancio di riferimento non prevede il criterio del costo ammortizzato Introduzione del metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei titoli. Per quelli del circolante è il metodo per determinare il costo da confrontare con il valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato. Esonero facoltativo per le piccole società.
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Sintesi dei principali cambiamenti
2. Titoli: i principi Ambito di applicazione: titoli di debito Metodo di valutazione: Titoli immobilizzati >> costo ammortizzato (con svalutazione per perdite durevoli di valore) Titoli circolante >> minore tra costo (=costo ammortizzato) e valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato Regole per la rilevazione al costo ammortizzato Definizione del valore desumibile dall’andamento di mercato
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Sintesi dei principali cambiamenti
2. Partecipazioni: la norma Tema Precedente impostazione Nuova impostazione Partecipazioni equity method Il Codice civile fa riferimento solo all’ultimo bilancio per la determinazione della frazione di Patrimonio Netto nel calcolo della differenza iniziale tra costo di acquisto della partecipazione e frazione Patrimonio Netto Il Codice civile introduce la data di acquisizione della partecipazione come data di riferimento (in aggiunta ad ultimo bilancio approvato) Azioni Proprie Iscritte nell’attivo con contestuale iscrizione di una riserva vincolata nel patrimonio netto Portate a diretta riduzione del patrimonio netto
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Sintesi dei principali cambiamenti
2. Partecipazioni: i principi OIC 21 per partecipazioni valutate al costo Classificazione partecipazioni in JV No dividendi per maturazione Coordinamento con nuove norme e principi
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Sintesi dei principali cambiamenti
2. Partecipazioni: i principi OIC 28 per PN ed azioni proprie Le azioni proprie sono iscritte in bilancio al costo d'acquisto a diretta riduzione del patrimonio netto tramite l’iscrizione di una riserva negativa AX “Riserva negativa azioni proprie in portafoglio”. La formazione di detta riserva è concomitante all'acquisto delle azioni stesse Differenze da annullamento e realizzo di azioni proprie transitano a patrimonio netto
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Sintesi dei principali cambiamenti
3. Immobilizzazioni immateriali: la norma Tema Precedente impostazione Nuova impostazione Costi di Ricerca e Pubblicità Iscrivibili nell’attivo (assieme ai costi di sviluppo) al sussistere di determinati requisiti Eliminati dallo schema di bilancio, occorre di norma «spesarli» nell’esercizio. In specifiche circostanze possono essere capitalizzati tra i costi di impianto, ampliamento e sviluppo. Ammortamento costi sviluppo Se iscritti nell’attivo sono ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni Sono ammortizzati lungo la loro vita utile; se non stimabile, entro comunque 5 anni Ammortamento Avviamento Sistematicamente entro un periodo di cinque anni ma è consentito anche un periodo superiore (ed in ogni caso entro 20 anni) Ammortizzato secondo la sua vita utile; se la stima della vita utile non è possibile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a 10 anni
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Sintesi dei principali cambiamenti
3. Immobilizzazioni immateriali: i principi Eliminata definizione di ricerca applicata Costi di ricerca e costi di sviluppo i costi di ricerca sono quelli sostenuti normalmente antecedentemente all’identificazione di uno specifico prodotto o processo che si intende sviluppare, ed aventi utilità generica Capitalizzabilità : Costi di ricerca Costi di sviluppo Costi di pubblicità in principio non sono capitalizzabili. Tuttavia alcuni costi sostenuti, a prescindere dalla loro natura, potrebbero essere ricondotti tra i costi di impianto ed ampliamento al sussistere dei relativi requisiti Ammortamento avviamento lungo la vita utile se stimabile (con con soglie massime) Vita utile stimabile? no >> max 10 anni sì >> max 20 anni
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Sintesi dei principali cambiamenti
4. Informativa e Schemi di Bilancio: la norma Tema Precedente impostazione Nuova impostazione Tali componenti venivano incluse nella sezione E (voci E21/E22) del Conto Economico sulla base di quanto anche previsto dal principio OIC 12 Eliminate voci E21/E22, ma prevista informativa in nota integrativa (indicazione dell’importo e della natura dei singoli elementi di costo o di ricavo di entità o incidenza eccezionali) Componenti straordinarie In calce allo Stato Patrimoniale sulla base di quanto esplicitato nell’art. 2424, comma 3 del Codice Civile e nel principio OIC 12 Eliminati dallo Stato Patrimoniale i conti d’ordine. La relativa informativa è fornita nella nota integrativa Conti d’ordine
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Sintesi dei principali cambiamenti
4. Informativa e Schemi di Bilancio: la norma Tema Precedente impostazione Nuova impostazione Saldi verso imprese cd. «sorelle» Non previste voci «ad hoc» nello schema di bilancio Introdotte voci dedicate di Stato Patrimoniale e Conto Economico Eventi successivi Duplicazione: in relazione sulla gestione secondo codice civile (art , comma 5) ed in nota integrativa secondo quanto disposto dall’OIC 12 La natura e gli effetti dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio devono essere inseriti in nota integrativa così come la proposta di destinazione degli utili (o di copertura delle perdite) Struttura Nota Integrativa Non presente una regola prescrittiva Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei prospetti di bilancio
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Sintesi dei principali cambiamenti
4. Informativa e Schemi di Bilancio: i principi OIC 12 recepimento nuove norme su schemi di bilancio Ricollocazione per natura dei componenti straordinari indicati nell’OIC 12 (versione 2014) Informativa su ricavi e costi «eccezionali»
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Sintesi dei principali cambiamenti
5. Rendiconto Finanziario: la norma Tema Precedente impostazione Nuova impostazione Predisposizione Rendiconto Finanziario Raccomandato dai principi contabili, non previsto dal Codice civile Obbligatorio per legge; inserito fra gli schemi obbligatori nell’art comma 1 Contenuti del Rendiconto Finanziario Non disciplinati dal Codice civile Indicazione degli obiettivi del rendiconto finanziario
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Sintesi dei principali cambiamenti
5. Rendiconto Finanziario: i principi OIC 10 precisa che rendiconto finanziaro è un prospetto a se stante Nel rendiconto finanziario sono indicati l’ammontare e la composizione delle disponibilità
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Sintesi dei principali cambiamenti
6. Bilancio Consolidato: la norma Tema Precedente impostazione Nuova impostazione Obblighi di redazione del bilancio consolidato Obbligo di redazione del bilancio consolidato sulla base di soglie quantitative (e per tutti i casi in cui la controllante o una delle controllate ha emesso titoli quotati in Borsa) Incremento delle soglie quantitative ma obbligo esteso a tutti gli enti di interesse pubblico (di cui all’art.16 del D. Lgs. 39/2010) Casi di esclusione dal consolidamento Possibilità di esclusione di imprese controllate nei casi in cui non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni Maggiore rigidità nei casi di esclusione (soli casi eccezionali) Consolidamento delle partecipazioni Eliminazione della partecipazione in sede di primo consolidamento senza riferimento alla data di acquisizione della stessa Introduzione del richiamo alla data di acquisizione della partecipazione ai fini dell’eliminazione di quest’ultima in sede di primo consolidamento
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Sintesi dei principali cambiamenti
6. Bilancio Consolidato: la norma Tema Precedente impostazione Nuova impostazione Disavanzo di consolidamento La differenza residua dopo l’allocazione sulle attività e passività è imputata, per la parte non recuperabile, in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima La differenza residua dopo l’allocazione sulle attività e passività è imputata, per la parte non recuperabile, tra i componenti negativi di reddito del conto economico consolidato
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Sintesi dei principali cambiamenti
6. Bilancio Consolidato: i principi OIC 17 recepisce la nuova normativa, tra cui l’eliminazione delle partecipazioni contro la corrispondente frazione di patrimonio netto delle imprese controllate “è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento” obbligo di rendiconto finanziario consolidato Il residuo della differenza da annullamento non allocabile sulle attività e passività e sull’avviamento della controllata è imputato a conto economico nella voce B14 “oneri diversi di gestione”
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Sintesi dei principali cambiamenti
7. Bilancio in forma abbreviata e microimprese: la norma Tema Precedente impostazione Nuova impostazione Bilancio In forma abbreviata Disciplina prevista dall’art bis del codice civile con previsione di alcune semplificazioni rispetto al bilancio ordinario Esenzione dalla redazione del rendiconto finanziario. Alcune modifiche alle voci (per coerenza interna) e criteri di valutazione semplificati per alcune voci di bilancio (es.: no costo ammortizzato) Semplificazioni per le Microimprese Categoria non prevista dalla precedente normativa Introduzione della nuova categoria di micro-imprese. Possibilità di esenzione dalla redazione di nota integrativa e relazione sulla gestione qualora alcune informazioni vengano riportate in calce allo stato patrimoniale
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Sintesi dei principali cambiamenti
7. Bilancio in forma abbreviata e microimprese: i principi Disposizioni, coerenti con normativa, declinate nei singoli principi di riferimento
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Sintesi dei principali cambiamenti
8. Prima Applicazione delle nuove disposizioni: la norma Le nuove disposizioni si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016 Decorrenza Le disposizioni transitorie prevedono che: Costo ammortizzato Facoltà di non applicarlo alle componenti delle voci riferite alle operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio (crediti, debiti e titoli immobilizzati) Ammortamento avviamento Facoltà di non applicare le nuove regole alle componenti delle voci che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio Resta quindi da definire come dovranno essere trattati tutti gli altri cambiamenti di principio in considerazione delle novità introdotte dal D. Lgs. 139/15 Riformulazione dell’OIC 29 per la definizione del trattamento della prima applicazione dei nuovi principi (ex lege ed ex nuovi OIC)
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Sintesi dei principali cambiamenti
8. Prima Applicazione delle nuove disposizioni: i principi Regole di FTA specifiche sono disciplinate in ogni singolo principio modifiche con applicazione retroattiva (generalmente quelle che discendono dal recepimento della norma di legge, salvo le regole speciali di FTA ivi disciplinate) modfiche con applicazione prospettica (generalmente quelle modifiche apportate che non derivano espressamente da una modifica di legge) Riformulazione dell’OIC 29 per la definizione della regola generale per trattare i cambiamenti di principio e come applicare le regole di FTA
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Disposizioni di prima applicazione
Cambiamento di principio: introduzione OIC 29 detta le regole generali per cambiamenti di principio (e correzione errori) Un cambiamento di principio contabile è ammesso solo se: è richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili (cambiamenti obbligatori di principi contabili); o è adottato per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società (cambiamenti volontari di principi contabili) I cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili. In assenza di specifiche disposizioni transitorie, i cambiamenti obbligatori di principi contabili dovrebbero essere contabilizzati come previsto per i cambiamenti volontari
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Disposizioni di prima applicazione
Cambiamento di principio: regole generali Effetti cambiamento principio contabile Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati retroattivamente sul saldo d’apertura del patrimonio netto e ai soli fini comparativi: rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile Eccezioni all’applicazione retroattiva: non è fattibile determinare l’effetto pregresso (dell’esercizio precedente o cumulativo) o è eccessivamente oneroso. In questi casi: se non è possibile determinare l’effetto di competenza dell’esercizio precedente la società non deve presentare i dati comparativi rettificati (si limita ad applicare il nuovo principio contabile al valore contabile delle attività e passività all’inizio dell’esercizio in corso ed effettua solo la rettifica corrispondente sul saldo d’apertura del patrimonio netto) se anche la 1. non è perseguibile (ossia difficoltà a determinare anche effetto cumulativo) la società applica il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile (se = esercizio in corso >> applicazione prospettica)
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Approfondimenti su alcune delle principali novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 e dai nuovi principi contabili Schemi di bilancio
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Schemi di bilancio (ordinario) Principali novità: Stato Patrimoniale Attivo
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Schemi di bilancio (ordinario) – cont
Schemi di bilancio (ordinario) – cont. Principali novità: Stato Patrimoniale Passivo
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Schemi di bilancio (ordinario) – cont
Schemi di bilancio (ordinario) – cont. Principali novità: Conto Economico a) Imposte correnti b) Imposte esercizi precedenti c) Imposte differitee anticipate
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Eliminazione componenti straordinarie Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell’azienda voci di costo e ricavo straordinarie ex OIC 12 (2014) OIC 12 (2016) Oneri di ristrutturazione aziendale Dipende da natura Ristrutturazione del debito C16 d) Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie A5 / B14 Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati C 15) / C16 b) / C 17) Plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo Plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all’attività produttiva, nonché il plusvalore derivante dall’acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria Presentation title
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Dipende, ma i relativi rimborsi sono in A5
Eliminazione componenti straordinarie – cont. Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell’impresa voci di costo e ricavo straordinarie ex OIC 12 (2014) OIC 12 (2016) Furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. Dipende, ma i relativi rimborsi sono in A5 Perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi costituiscono componenti straordinari) C16 d) Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali A5 / B14 Oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell’impresa C 15) / C16 b) / C 17) Perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria Indennità varie per rotture di contratti. Presentation title
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Eliminazione componenti straordinarie – cont
Eliminazione componenti straordinarie – cont. Imposte esercizi precedenti Vecchia impostazione OIC 12 (2016) Nessuna distinzione tra imposte dirette ed indirette Iscritte alla voce E21 (oneri straordinari), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed indirette) compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi). Nell’esercizio di definizione del contenzioso o dell’accertamento, se l’ammontare accantonato nel fondo imposte risulta carente rispetto all’ammontare dovuto, la differenza è imputata a conto economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti; in caso contrario, l’eventuale eccedenza è imputata nei proventi straordinari. Distinzione tra imposte dirette ed indirette Imposte dirette Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono classificati nella voce 20 imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate. Imposte indirette Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi) sono classificati in B14. La differenza derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo è classificata in A5 (se positiva) o in B14 (se negativa). Presentation title
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Eliminazione componenti straordinarie – cont
Eliminazione componenti straordinarie – cont. Altre componenti: norma di «chiusura» Per gli oneri e proventi straordinari indicati nell’OIC 12 (versione 2014) per cui l’OIC 12 non identifica ex ante una classificazione specifica è il redattore del bilancio, sulla base della sua analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo, che deve individuare la corretta classificazione. Presentation title
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Informativa in nota integrativa Principali novità in relazione alla rappresentazione delle voci in bilancio Informativa sugli effetti rilevanti Le società devono illustrare nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione a principio di (ir)rilevanza ex. art. 2423, comma 3. Informativa sui ricavi e costi eccezionali Ricavi e costi straordinari Ricavi e costi eccezionali L’obiettivo di tale informativa è quello di consentire al lettore del bilancio di apprezzare il risultato economico normalizzato dell’impresa
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Informativa in nota integrativa – cont
Informativa in nota integrativa – cont. Principali novità in relazione alla rappresentazione delle voci in bilancio Informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale La nota integrativa deve riportare l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate con distinta indicazione per: impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, impegni assunti nei confronti di imprese controllate,collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime Struttura nota integrativa La nota integrativa deve presentare le voci nell’ordine presentato negli schemi di bilancio
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Modifiche introdotte a seguito del D.Lgs. 139/2015
OIC in Bozza Modifiche introdotte a seguito del D.Lgs. 139/2015
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OIC in bozza Modifiche introdotte a seguito del D.Lgs. 139/2015
L’OIC ha elaborato una nuova edizione ad oggi in bozza della maggior parte degli principi contabili OIC per tenere conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal d.lgs /2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE. In generale: sono state previste delle parti ad hoc per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex art bis c.c.) e le micro imprese (ex art ter c.c.) in presenza di specificità nella disciplina di bilancio alla luce del d.lgs. 139/2015 che dà maggiore risalto ad una regolazione per classi dimensionali; sono state previste delle regole di prima applicazione del nuovo principio contabile che cercano di facilitare al massimo la fase di transizione al nuovo principio contabile: in assenza di innovazioni legislative da applicare retroattivamente ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 139/2015, il redattore del bilancio può scegliere di applicare il nuovo principio contabile prospettivamente; è stata riordinata la forma della trattazione e rivisto il wording, ove necessario, in relazione alle novità e ad un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali
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OIC 21 e le modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015
Partecipazioni OIC 21 e le modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015
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Partecipazioni Modifiche introdotte a seguito del D.Lgs. 139/2015
Le Azioni Proprie non sono più oggetto dell’OIC 21, ma seguono le disposizioni dell’OIC 28 sul Patrimonio Netto. Ampliato il dettaglio delle partecipazioni aggiungendo la voce «imprese sottoposte al controllo delle controllanti» (in stato patrimoniale e conto economico) eventuali riclassifiche vanno fatte con applicazione retrospettica Incremento dell’informativa da dare in nota (ad esempio, «se gli organi amministrativi della partecipante considerano la perdita di valore non durevole, danno esplicita illustrazione nella nota integrativa, indicando gli elementi caratterizzanti dei piani/programmi che consentiranno il recupero della perdita di valore, ivi inclusa l'indicazione nel tempo atteso per il recupero della perdita» Eliminata la previsione che consentiva la rilevazione dei dividendi già nell’esercizio di maturazione (per competenza) dei relativi utili a condizione che il bilancio della controllata fosse stato approvato dall’organo amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo amministrativo della controllante allineamento alla prassi internazionale in tema di rilevazione dei dividendi (al momento della delibera)
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OIC 25 e le modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015
Imposte sul reddito OIC 25 e le modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015
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Imposte sul reddito Modifiche introdotte a seguito del D.Lgs. 139/2015
Venendo meno la sezione straordinaria del conto economico, la contropartita degli accantonamenti al fondo imposte è rappresentata dalla voce E20 «imposte sul reddito dell’esercizio correnti, anticipate e differite» Ugualmente, anche le imposte relative ad esercizi precedenti, che prima venivano iscritte negli oneri straordinari, trovano oggi collocazione alla voce E20, composta come indicato di seguito: Imposte correnti Imposte relative ad esercizi precedenti (possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria. La voce comprende anche la differenza tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti.) Imposte differite e anticipate L’applicazione del principio è prospettica, salvo andare a riclassificare i dati a fini comparativi
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Operazioni, attività e passività in valuta estera
OIC 26 e le modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015
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Operazioni, attività e passività in valuta estera Modifiche introdotte a seguito del D.Lgs. 139/2015
È stato modificato il n. 8-bis dell’art c.c. che contiene un esplicito riferimento all’obbligo di valutare al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio solo le poste di natura monetaria (IAS 21: attività e passività che comportano il diritto a incassare o l’obbligo di pagare in date future importi determinati o determinabili in valuta diversa dall’euro, quindi crediti, debiti, disponibilità liquide, titoli di debito, fondi); viene espressamente previsto che le attività e passività in valuta non monetarie (IAS 21: immobilizzazioni materiali e immateriali, partecipazioni e altri titoli immobilizzati, rimanenze) sono iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto differenza già prevista dall’OIC 26 (versione 2014) [APPENDICE A] Inserita la disciplina delle coperture del rischio di cambio di operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili attraverso strumenti finanziari non derivati. In particolare, è stata estesa, in via analogica, la disciplina prevista per la contabilizzazione delle operazioni di copertura attraverso strumenti finanziari derivati (OIC XX) a tali operazioni, in quanto il rischio di cambio potrebbe essere coperto anche attraverso strumenti finanziari non derivati in valuta
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Operazioni, attività e passività in valuta estera Modifiche introdotte a seguito del D.Lgs. 139/2015
Disponibilità liquide in valuta estera, crediti e i debiti in valuta estera, possono essere designati come strumenti di copertura del rischio di cambio SE e SOLO SE: oggetto della copertura sono operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili denominati nella stessa valuta estera dello strumento di copertura (OIC XX); all’inizio della relazione di copertura vi è una designazione e una documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio di cambio e della strategia nell’effettuare la copertura. La documentazione deve includere l’individuazione dello strumento di copertura, dell’elemento coperto, della natura del rischio coperto (ossia rischio cambio) e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura; la relazione di copertura si considera efficace verificando che gli elementi portanti: importo nominale, scadenza, sottostante e data regolamento dei flussi finanziari corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio di credito della controparte non sia tale da incidere significativamente sul valore dello strumento di copertura sia dello elemento coperto.
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Operazioni, attività e passività in valuta estera Modifiche introdotte a seguito del D.Lgs. 139/2015
A seguito della designazione, lo strumento di copertura è valutato al cambio spot ad ogni data di chiusura di bilancio e la variazione dell’esercizio è imputata alla voce AVII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”. Al termine della copertura il saldo della “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” è imputata in contropartita alla voce di conto economico interessata dall’elemento coperto. La società deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura dei flussi finanziari se 1) lo strumento di copertura è ceduto 2) la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura 3) l’operazione programmata non è più altamente probabile. Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di flussi finanziari, l’importo accumulato nella “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” rimane nella riserva fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri se si prevede che tali flussi si verificheranno. L’importo accumulato nella riserva sarà rilasciato a conto economico nella voce “Utili/perdite su cambi” se non si prevede si verifichino più i flussi finanziari futuri o non è probabile che la società realizzerà gli utili/perdite su cambi sospesi a riserva.
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OIC 20 e le modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015
Titoli di debito OIC 20 e le modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015
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Titoli di debito Modifiche introdotte a seguito del D.Lgs. 139/2015
Oggetto del principio: titoli che attribuiscono al possessore il diritto di a ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società che li ha emessi (titoli emessi da stati sovrani, le obbligazioni emesse da enti pubblici, da società finanziarie e da altre società, titoli a questi assimilabili). Introdotto il concetto di titoli strutturati: contratti ibridi costituiti dalla combinazione di un titolo (“titolo primario”) e di uno strumento finanziario derivato (“derivato incorporato”). Quando lo strumento primario è un titolo di debito, il suo trattamento contabile è definito dall’OIC 20, mentre lo scorporo e la contabilizzazione della componente derivata è disciplinata nell’OIC XX. I titoli di debito immobilizzati e non immobilizzati sono inclusi tra le attività finanziarie (si veda IAS 39 par. 9) applicazione costo ammortizzato (i costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del titolo. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale stessa classificazione a CE) N.B.: le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata NON adottano il costo ammortizzato N.B.: ammessa la facoltà di adozione prospettica del nuovo principio
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Titoli di debito Modifiche introdotte a seguito del D.Lgs. 139/2015
RILEVAZIONE INIZIALE TITOLI IMMOBILIZZATI E NON IMMOBILIZZATI (costo ammortizzato): Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti Art comma 1 n. 1 c.c.: “…le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile” Art. 2426, comma 1, punto n. 9): “…i titoli… che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore…”. con riferimento ai titoli di debito detenuti in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi e ai titoli di debito detenuti durevolmente con costi di transazione o premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione non significativi, il presente principio contabile non produce cambiamenti rispetto alle precedenti prassi. Possono invece prodursi effetti per quanto riguarda i titoli di debito detenuti durevolmente con costi di transazione, premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione di importo rilevante
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Titoli di debito Modifiche introdotte a seguito del D.Lgs. 139/2015
VALUTAZIONE SUCCESSIVA: Il tasso di interesse effettivo, secondo il criterio dell’interesse effettivo, è calcolato al momento della rilevazione iniziale del titolo ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva; Il tasso di interesse effettivo è il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal titolo di debito e il suo valore di rilevazione iniziale VALUTAZIONE SUCCESSIVA TITOLI VALUTATI AL COSTO AMMORTIZZATO: interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del titolo all’inizio dell’esercizio + interessi così calcolati al precedente valore contabile del titolo - incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo eventuali perdite durevoli di valore sui titoli (svalutazioni) = valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi scontati al tasso di interesse effettivo
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Fondi per rischi e oneri Trattamento di fine rapporto
OIC 31 e le modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015
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Fondi per rischi e oneri Disposizioni dell’OIC 31
I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche: natura determinata esistenza certa o probabile ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio. Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi ed oneri sono di due tipi: accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono indeterminate. Si tratta in sostanza di fondi spese (oneri), ossia di costi, spese e perdite di competenza dell’esercizio in chiusura; accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile; si tratta delle cosiddette “passività potenziali ” o fondi rischi. Processo di stima del fondo: valutazione del rischio (probabile accadimento ritenuto più verosimile del contrario, possibile e remoto), NON si stanziano fondi per rettificare poste dell’attivo, coprire rischi generici, non ragionevolmente determinabili, o ritenuti solo possibili o remoti. I fondi per rischi e oneri non sono oggetto di attualizzazione.
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Fondi per rischi e oneri Disposizioni dell’OIC 31
Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi. L’utilizzazione del fondo è effettuata in modo diretto e solo per quelle spese e passività per le quali lo stesso fondo era stato originariamente costituito Al momento del sostenimento dei costi il conto economico non rileva alcun componente negativo di reddito poiché si utilizza direttamente il fondo precedentemente accantonato Nel caso in cui il fondo sia carente, la differenza negativa è rilevata nelle voci di conto economico in coerenza con l’accantonamento originario. Nel caso in cui il fondo sia eccedente, se l’eccedenza si origina a seguito del positivo evolversi di situazioni che ricorrono nell’attività di una società, l’eliminazione o riduzione del fondo eccedente è contabilizzata fra i componenti positivi del reddito nella stessa area in cui era stato rilevato l’originario accantonamento. Ad esempio, se l’originario accantonamento era stato rilevato fra i costi della produzione, l’eccedenza del fondo è rilevata tra i componenti del valore della produzione (voce A5, “altri ricavi e proventi”).
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Fondi per rischi e oneri Modifiche introdotte a seguito del D. Lgs
I fondi per rischi e oneri sono esposti nello stato patrimoniale nelle classi previste dall'articolo , codice civile: B) Fondi per rischi e oneri 1. per trattamento di quiescenza ed obblighi simili; 2. per imposte, anche differite; 3. strumenti finanziari derivati passivi; 4. altri L’Appendice A: Principali tipologie di fondi per rischi e oneri descrive le diverse tipologie di fondo esemplificando declinazioni operative (ed è parte integrante del principio) Poiché è stata abolita la sezione destinata ai Conti d’ordine, «l’importo complessivo (…) delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, (…) gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, (…)» dovranno essere forniti in nota integrativa. Inserite disposizioni specifiche per le aziende che redigono il bilancio in forma abbreviata (art bis c.c.) e per le micro-imprese (art ter c.c.) accoglie gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di valutazione Nel dettaglio esemplificativo fornito viene introdotto anche il Fondo per contratti onerosi contratto con cui la società si impegna a soddisfare un’obbligazione in cui i costi attesi superano i benefici conseguiti
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Trattamento di fine rapporto (TFR) Disposizioni dell’OIC 31
Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 2120 c.c. “Disciplina del trattamento di fine rapporto”. Materia riformata dalla Legge 296/2006 (che non si applica alle aziende con meno di 50 dipendenti): in ogni caso il fondo resta iscritto per gli importi maturati fino al , alimentati da accantonamenti successivi in relazione ai lavoratori di aziende con meno di 50 dipendente (oltre che per le rivalutazioni disposte dall’art c.c.) L’accantonamento relativo al TFR va iscritto nel conto economico alla voce B9 c) “trattamento di fine rapporto”. Nessuna modifica introdotta dal D. Lgs. 139/2015
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Strumenti finanziari derivati
Approfondimenti su alcune delle principali novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 e dai nuovi principi contabili Strumenti finanziari derivati
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Alcune considerazioni di apertura: sottovalutazioni e rischi (ricordandoci della sostanza)
La valutazione dei derivati – la maggioranza delle imprese non e’ in grado di gestire autonomamente un processo di valutazione degli strumenti finanziari derivati tanto piu’ di livello 2 e livello 3, ma neppure se di livello 1: un processo di stima contabile rilevante potrebbe non essere interno all’impresa Manca una prassi consolidata e di riferimento per chi redige il bilancio di come predisporre la documentazione della copertura all’origine dell’operazione e anche l’efficacia durante la durata dello strumento (effetti a ricaduta sulla revisione legale) Valutare la coerenza con i comportamenti dei bilanci passati, operazioni in precedenza dichiarate di copertura ora considerate di negoziazione o il contrario? Il peso degli oneri amministrativi della gestione della copertura La responsabilità della rappresentazione delle operazioni in derivati contrapposta alle finalità di gestione degli stessi La corretta tenuta della contabilità relativa alle operazioni in derivati comporta rilevazioni contabili a conto proprio, con anche la movimentazione del nuovo conto di riserva specifico iscritto nel patrimonio netto
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Strumenti finanziari derivati Sommario
Introduzione 1 Definizioni 2 Contabilizzazione strumenti finanziari derivati 3 Informazioni supplementari in Nota Integrativa 4 Disposizioni di Prima Applicazione 5
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Introduzione Introduzione per TUTTE le imprese, escluse le cosiddette micro-imprese, dell’obbligo di rilevazione in bilancio al fair value degli strumenti derivati. L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha presentato il 12 aprile 2016 una bozza per la consultazione del nuovo Principio Contabile relativo agli strumenti finanziari derivati (OIC XX), novità assoluta nel panorama dei principi contabili nazionali. Definizione di un set di regole e requisiti per la contabilizzazione delle operazioni di copertura (abbandono dell’OIC 3 e della sola esposizione in nota integrativa o nei conti d’ordine) L’obiettivo della seguente sezione è fornire una panoramica delle principali modifiche introdotte dal nuovo Principio Contabile in materia di strumenti finanziari derivati che deve fornire indicazione su quanto già inserito nel Codice Civile all’art.2426 n.11 bis, relativo alla disciplina di rilevazione dei derivati e delle operazioni di copertura PRINCIPALI NOVITA' 1 2
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Il principio OIC XX – Strumenti finanziari derivati
Il nuovo Principio Contabile relativo agli strumenti finanziari derivati (OIC XX), novità assoluta nel panorama dei principi contabili nazionali statuisce le regole con riferimento alle principali definizioni, alla rilevazione, alla classificazione e alla valutazione nonche’ alla informativa degli strumenti finanziari derivati. La «APPENDICI», volte a fornire linee applicative specifiche alle statuizioni del principio Gli «Esempi illustrativi», che forniscono utili punti di riferimento per l’applicazione delle regole contabili in circostanze specifiche Gli «strumenti finanziari nella disciplina civilistica», sezione dedicata al richiamo delle disposizioni del Codice Civile prese a riferimento. Le «motivazioni alla base delle decisioni assunte», che hanno lo scopo di illustrare le motivazioni alla base delle scelte contabili fatte dall’OIC.
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Strumenti finanziari derivati Sommario
Introduzione 1 Definizioni 2 Contabilizzazione strumenti finanziari derivati 3 Informazioni supplementari in Nota Integrativa 4 Disposizioni di Prima Applicazione 5
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Definizioni (IAS 32, IAS 39, IFRS 13)
Ai sensi dell’articolo 2426 comma 2 del Codice Civile, si rimanda a quanto descritto nei Principi Contabili internazionali adottati dall’Unione Europea per le definizioni di fair value e di: Strumento Finanziario Contratto che dà origine ad un’attività finanziaria per un’impresa e ad una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di patrimonio netto per un’altra impresa Qualsiasi attività che sia rappresentata da disponibilità liquide diritti contrattuali a ricevere liquidità o altra attività finanziaria da altra entità diritti contrattuali a scambiare strumenti finanziari con altra entità a condizioni potenzialmente favorevoli strumenti rappresentativi di patrimonio netto di altra entità contratti, con specifiche caratteristiche, che possono essere regolati con strumenti rappresentativi di patrimonio netto dell’entità stessa Attività Finanziaria Passività Finanziaria Qualsiasi passività che sia un’obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria ad altra entità un’obbligazione contrattuale a scambiare strumenti finanziari con un’altra entità a condizioni potenzialmente sfavorevoli un contratto, con specifiche caratteristiche, che può essere regolato con strumenti rappresentativi di patrimonio netto dell’entità stessa
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Definizioni Derivati Finanziari Derivati Creditizi Contratti a termine
Strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche: il suo valore iniziale varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso (detto ‘sottostante’ o ‘underlying’), rating di credito o indice di credito o altra variabile richiede un investimento netto iniziale nullo o minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti, da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato è regolato ad una data futura Gli strumenti che rientrano nell’ambito della definizione di strumento finanziario derivato possono essere suddivisi in derivati finanziari e derivati creditizi Derivato Contratti a termine Opzioni Swap Credit Default Swap Credit Spread/Option Total Rate of Return Swap Derivati Finanziari Derivati Creditizi
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Strumenti finanziari derivati Sommario
Introduzione 1 Definizioni 2 Contabilizzazione strumenti finanziari derivati 3 Informazioni supplementari in Nota Integrativa 4 Disposizioni di Prima Applicazione 5
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OIC XX: strumenti finanziari derivati Ambito di applicazione ed esclusioni
Il Principio Contabile OIC XX ha lo scopo di definire le regole per la rilevazione a bilancio degli strumenti finanziari derivati. Rientrano nell'ambito di applicazione del Principio… …anche i contratti di acquisto e vendita di merci che conferiscono ad una delle parti il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari Sono Esclusi dall’ambito di applicazione del Principio… i contratti derivati aventi ad oggetto le azioni proprie della società i contratti derivati stipulati tra un acquirente e un venditore relativi agli strumenti di capitale oggetto di un’operazione straordinaria. Per operazione straordinaria si intende un’operazione che comporta il trasferimento di patrimoni di aziende, rami di azienda o società, quali le operazioni di cessione e di conferimento di aziende o rami d’azienda, le operazioni di fusione e scissione di società e le operazioni di trasformazione le opzioni di riscatto incluse nei contratti di leasing i contratti di vendita o acquisto di merci che verifichino contemporaneamente tutte le seguenti condizioni: il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze di acquisto, vendita o di utilizzo merci il contratto sia destinato a tale scopo fin dalla stipula si preveda che sia eseguito tramite consegna fisica della merce
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Strumenti finanziari derivati Rilevazione in bilancio – Stato Patrimoniale
In base a quanto previsto dall’articolo 2426 comma 1) del Codice Civile, ‘gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value’ I derivati sono valutati al fair value sia alla data di rilevazione iniziale, i.e. quando la società diviene parte delle clausole contrattuali, ossia alla data di sottoscrizione del contratto, sia ad ogni data di chiusura del bilancio. Il Codice Civile ha altresì definito specifiche voci di Stato Patrimoniale per la rilevazione contabile degli strumenti derivati Tipologia Strumenti Fair Value Positivo Fair Value Negativo Derivati a copertura di titoli/crediti iscritti nelle Immobilizzazioni Immobilizzazioni Finanziarie Voce B) III 4) ‘Strumenti finanziari derivati attivi’ Fondi per Rischi e Oneri Voce B 3) ‘Strumenti finanziari derivati passivi’ Derivati a copertura di operazioni programmate, di impegni, di attività/passività iscritte in bilancio Attività che non costituiscono Immobilizzazioni Voce C) III 5) ‘Strumenti finanziari derivati attivi’ Derivati speculativi o trattati contabilmente come non di copertura Attività che non costituiscono Immobilizzazioni Voce C) III 5) ‘Strumenti finanziari derivati attivi’
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Trattamento Alternativo Facoltativo
Strumenti finanziari derivati Rilevazione in bilancio – Variazioni di valore Regola Generale Trattamento Alternativo Facoltativo Secondo il Codice Civile le variazioni intercorse nel valore di iscrizione degli strumenti derivati (i.e. fair value) rispetto all’esercizio precedente devono essere riconosciute in contropartita nel Conto Economico nella sezione D) ‘Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie’ nelle voci: D) 18 d) rivalutazione di strumenti finanziari derivati D) 19 d) svalutazione di strumenti finanziari derivati In caso di operazioni di copertura la società ha la facoltà di applicare un trattamento contabile alternativo. In questo caso le voci di bilancio in cui riconoscere le variazioni di fair value intercorse differiscono a seconda della tipologia di copertura Copertura di fair value: le variazioni di valore sono imputate a Conto Economico alle stesse voci di cui alla Regola Generale Copertura di flussi finanziari: le variazioni di valore sono riconosciute nel Patrimonio Netto nella voce A) VII – riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
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Contratti ibridi e derivati incorporati Rilevazione in bilancio
1 Contratto ibrido e derivato incorporato Un contratto ibrido è un contratto composto da uno strumento finanziario derivato (derivato incorporato) e un contratto primario (contratto non derivato regolato a normali condizioni di mercato). Un contratto ibrido genera flussi finanziari che non avrebbero luogo se non fosse stata presente la componente derivativa. 2 Separazione dei derivati incorporati Un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato separatamente come uno strumento finanziario derivato esclusivamente alla data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido o alla data di modifica delle clausole contrattuali e se e solo se si verificano le seguenti condizioni: le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario lo strumento incorporato soddisfa tutti i requisiti per essere definito uno strumento derivato. 3 Valutazione Il derivato scorporato è valutato al fair value sia alla data di scorporo che ad ogni data di chiusura. Alla data di scorporo l’eventuale differenza tra il valore del contratto ibrido e il fair value del derivato incorporato è attribuito al contratto primario, che è valutato secondo i criteri di valutazione del principio contabile nazionale di riferimento per quella tipologia di contratto. Se la società non è in grado di determinare in modo attendibile il fair value del derivato incorporato, determina il fair value come differenza tra il fair value dello strumento ibrido e il fair value del contratto primario.
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Contratti ibridi e derivati incorporati Esempi (Casi di derivati da scorporare)
Un’opzione put incorporata in un debito finanziario che permette al possessore di richiedere all’emittente di regolare il proprio debito attraverso il pagamento in denaro, il cui valore varia sulla base del prezzo di uno strumento di capitale, di una merce o di un indice non è strettamente correlato allo strumento di debito primario e pertanto deve essere scorporata 1 Un’opzione call, put o di rimborso anticipato incorporata in un contratto di debito sottostante o in un contratto assicurativo sottostante non è strettamente correlata al contratto sottostante a meno che il prezzo di esercizio dell’opzione non sia approssimativamente uguale, a ogni singola data di esercizio, al costo ammortizzato dello strumento di debito sottostante o al valore contabile del contratto assicurativo sottostante; il valore dell’opzione di rimborso anticipato non sia trascurabile, in quanto “deep out of the money” alla data di prima rilevazione dello strumento ibrido 2 3 Un’opzione o una clausola automatica di estensione della scadenza di uno strumento di debito non è strettamente correlata allo strumento primario di debito a meno che non sia previsto che tale estensione avvenga al tasso di mercato e pertanto deve essere scorporata 4 Interessi o quote capitale indicizzati al valore di strumenti di capitale o di una merce – incorporati in uno strumento primario di debito o in un contratto assicurativo — non sono strettamente correlati allo strumento primario poiché i rischi inerenti al contratto primario e al derivato incorporato non sono simili. 5 Nella prospettiva della società che detiene lo strumento, un’opzione call incorporata in uno strumento di capitale che permetta all’emittente di riacquistare tale strumento ad un prezzo determinato o determinabile non è strettamente correlata allo strumento primario rappresentativo di capitale e pertanto deve essere scorporata 6 Nella prospettiva della società che detiene lo strumento, un’opzione di conversione in capitale incorporata in uno strumento di debito convertibile non è strettamente correlata allo strumento primario di debito.
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Contratti ibridi e derivati incorporati Esempi (Casi di derivati da non scorporare)
Un derivato incorporato, in cui il sottostante sia un tasso d’interesse o un indice su tassi d’interesse che possa cambiare l’importo degli interessi che sarebbero altrimenti pagati o ricevuti in caso di contratto di debito sottostante fruttifero o di contratto assicurativo, è strettamente correlato al contratto sottostante a meno che lo strumento combinato non possa essere estinto in modo tale che l’assicurato non recuperi tutto l’investimento contabilizzato o che il derivato incorporato non possa almeno raddoppiare il tasso di rendimento iniziale del contratto sottostante e risultare in un tasso di rendimento almeno doppio del rendimento di mercato di un contratto con clausole contrattuali analoghe a quelle del contratto sottostante. 1 Un contratto floor o cap su tassi d’interesse incorporato in un contratto di debito o in un contratto assicurativo è considerato strettamente correlato al contratto sottostante, se il cap è uguale o maggiore del tasso d’interesse di mercato e se il floor è uguale o inferiore al tasso d’interesse di mercato quando il contratto è emesso. Analogamente nel caso di un contratto di acquisto o vendita di un’attività (per esempio una merce) che prevedono un cap e un floor, sul prezzo da corrispondere o ricevere per l’attività. 2 Un derivato su cambi incorporato in un contratto sottostante è strettamente correlato al contratto sottostante se non contiene un’opzione e se i pagamenti devono essere effettuati in una delle seguenti valute: a) la valuta funzionale di una qualsiasi parte contrattuale rilevante; b) la valuta in cui il prezzo del relativo bene o servizio acquistato o consegnato è normalmente espresso in operazioni commerciali nel mondo (quali il dollaro americano per operazioni sul petrolio greggio). 3 Un derivato incorporato in un contratto di locazione primario è strettamente correlato al contratto primario se il derivato incorporato è rappresentato da (i) un indice collegato all’inflazione quale l’indicizzazione dei pagamenti di leasing basato su di un indice di prezzi al consumo (sempre che il contratto di leasing non sia “leveraged” e l’indice sia collegato all’inflazione propria dell’ambiente economico in cui la società opera), (ii) rate di noleggio che dipendono dalle vendite connesse, o (iii) canoni potenziali basati su tassi di interesse variabili. 4
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Valutazione di strumenti finanziari derivati Fair value, rilevazione e informativa contabile
Il fair value: è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato (indipendenti) alla data di valutazione. Il fair value ai sensi dell’ art comma 4) del Codice Civile può essere suddiviso in tre livelli: Livello 1 Livello 2 Livello 3 Fair value determinato con riferimento al valore di mercato, per gli strumenti per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo Fair value determinato con riferimento al valore di mercato dei suoi componenti o di uno strumento analogo, qualora non sia facilmente individuabile il valore di mercato dello strumento Fair value determinato con riferimento al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia facilmente individuabile un mercato attivo La società deve valutare il fair value massimizzando l’utilizzo di parametri osservabili rilevanti e riducendo al minimo l’utilizzo di parametri non osservabili secondo la gerarchia di fair value sopra descritta
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Trattamento contabile di copertura Tipologie di copertura e di rischi
La società ha la facoltà di applicare un trattamento contabile alternativo, scegliendo di designare una relazione di copertura tra uno o più strumenti di copertura e uno o più elementi coperti. Le relazioni di copertura sono di due tipi: Copertura di fair value Copertura delle variazioni di fair value (OIC XX, paragrafi 80-87): si applica nei casi in cui l’obiettivo della copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio delle variazioni di fair value di attività, passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili Copertura di flussi finanziari Copertura di flussi finanziari (OIC XX, paragrafi 88-98): si applica nei casi in cui l’obiettivo della copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili. Tipologie di rischi per i quali è ammessa la contabilizzazione di copertura Ad esempio di un debito rilevato al costo ammortizzato 1 Ad esempio su un acquisto futuro altamente probabile in valuta estera 2 Ad esempio di una merce in magazzino o di una vendita futura altamente probabile 3 4 Di una controparte ma ad esclusione del rischio di credito proprio della società Rischio di interesse Rischio cambio Rischio prezzo Rischio di credito
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Trattamento contabile di copertura Requisiti per l’applicabilità
1 La relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ed elementi coperti ammissibili 2 Ai sensi dell’art comma 1, n. 11 bis del Codice Civile, ‘si considera sussistente la copertura in presenza, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura’ 3 All’inizio della relazione di copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi nella gestione del rischio e della strategia nell’effettuare la copertura. La documentazione deve includere: l’individuazione dello strumento di copertura, dell’elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come si valuta se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia La relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti requisiti di efficacia della copertura: vi è un rapporto economico tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura l’effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario derivato e dell’elemento coperto, se il rischio di credito è il rischio oggetto di copertura, non prevale sulle variazioni di valore risultanti dal rapporto economico viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di strumenti finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti. Tale calcolo deve essere tale da non determinare ex ante inefficacia della copertura 4
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Tecniche per la revisione del rapporto di copertura
Trattamento contabile di copertura Valutazione successiva dei criteri di ammissibilità Ad ogni data di chiusura del bilancio si deve valutare se la relazione di copertura soddisfi ancora i requisiti di efficacia In caso di cambiamenti significativi nel rapporto economico tra elemento coperto e strumenti di copertura o incremento significativo del rischio di credito è necessario: se è cambiato l’obiettivo della gestione del rischio per la relazione di copertura designata, procedere alla cessazione della relazione di copertura se l’obiettivo della gestione del rischio rimane lo stesso, operare una revisione del rapporto di copertura Rapporto di Copertura All’atto della revisione del rapporto di copertura è necessario calcolare l’inefficacia della copertura che va imputata a Conto Economico (sezione D) prima di rettificare prospetticamente il rapporto di copertura Verifica requisiti di copertura 60% 20% 80% 1 Riduzione delle quantità dello strumen- to di copertura designate per la copertura 2 Aumento delle quantità dell’elemento coperto designate per la copertura Tecniche per la revisione del rapporto di copertura Riduzione delle quantità dell’elemento coperto designate per _____la copertura Aumento delle quantità dello strumento di copertura 4 3
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Trattamento contabile di copertura Strumenti di copertura ammissibili
Strumento di copertura In generale, uno strumento finanziario derivato deve essere designato come strumento di copertura nella sua interezza. Non è infatti consentito suddividere il fair value in componenti e designare una o più di queste come strumento di copertura. Eccezioni: possono essere designati come strumenti di copertura… il solo valore intrinseco del fair value di un’opzione acquistata il solo elemento spot di un contratto forward una quota dell’intero strumento di copertura, quale ad esempio il 50% del sottostante. La restante quota rappresenta uno strumento finanziario derivato non di copertura. NON è ammissibile come strumento di copertura… …un’opzione (put o call) venduta, o una combinazione di strumenti finanziari derivati che abbiano lo stesso effetto di un’opzione venduta, non è ammissibile come strumento di copertura a meno che non sia designata a compensazione di un’opzione (put o call) acquistata. Ad esempio: un floor venduto non è ammissibile come strumento di copertura, ma lo è un collar (cap acquistato + floor venduto)
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Trattamento contabile di copertura Elementi coperti ammissibili
Elemento coperto Sono ammissibili come elementi coperti, anche raggruppati, i seguenti elementi o loro componenti: attività e passività iscritte in bilancio impegni irrevocabili operazioni programmate purché altamente probabili Possono inoltre essere designati come elementi coperti… una parte del fair value o dei flussi finanziari attesi di un elemento coperto o gruppi di elementi coperti solo se attribuibile: alle variazioni dei flussi finanziari o del fair value di specifici rischi, a condizione che la componente di rischio sia identificabile separatamente e valutabile attendibilmente a uno o più flussi finanziari contrattuali ad una parte determinata dell’importo dell’elemento coperto, ad esempio il 50% oppure uno strato del valore nominale dell’elemento coperto un’esposizione aggregata, ossia una combinazione tra un elemento coperto e uno strumento finanziario derivato (al contrario di quanto riportato in IAS 39 ed in accordo con IFRS 9) posizioni nette, purché supportata dalla strategia della società nella gestione del rischio. Se un gruppo di elementi che costituiscono una posizione netta è designato come elemento coperto, la società deve designare tutto il gruppo di elementi. Un elemento di Patrimonio Netto NON può essere designato come elemento coperto Si evidenzia come l'attuale impostazione del nuovo Principio Contabile non fornisca indicazioni con riferimento al trattamento contabile di coperture di esposizioni intercompany. Per tale motivo è ragionevole supporre un rimando all'impostazione prevista dai Principi Contabili Internazionali (IAS 39/IFRS 9)
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Trattamento contabile di copertura Riepilogo criteri di ammissibilità
Il seguente diagramma di flusso illustra i passaggi previsti dal Principio OIC XX per attivare la copertura contabile 1 La relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ed elementi coperti ammissibili? NO OPERAZIONE DI COPERTURA NON APPLICABILE SI 2 Esiste una designazione formale dell'operazione di copertura (elemento coperto /copertura / rischio…) ? NO SI 3 Il rapporto economico è verificabile con un metodo qualitativo? 3 bis Il rapporto economico è verificabile con un metodo quantitativo? NO NO SI 4 L’effetto del rischio di credito prevale sulle variazioni di valore risultanti dal rapporto economico? SI SI NO OPERAZIONE DI COPERTURA APPLICABILE
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Trattamento contabile di copertura Copertura di fair value
Elemento coperto Attività e passività iscritte in bilancio Impegni irrevocabili Il trattamento contabile è applicabile solo se il fair value dell’elemento coperto può essere valutato attendibilmente NB Contabilizzazione Strumento di copertura: rilevato al fair value nello Stato Patrimoniale Elemento coperto: se attività o passività iscritta in bilancio, il valore contabile è adeguato per tener conto della valutazione al fair value della componente relativa al rischio oggetto di copertura se impegno irrevocabile, il fair value della componente relativa al rischio coperto è iscritto nello Stato Patrimoniale come attività o passività nella voce di stato patrimoniale che sarà interessata dall’impegno irrevocabile al momento del suo realizzo Le variazioni del fair value dello strumento di copertura e dell’elemento coperto sono rilevate a Conto Economico (sezione D). Se però la variazione di fair value dell’elemento coperto è maggiore in valore assoluto di quella dello strumento di copertura, la differenza tra le due variazioni di fair value è rilevata nella voce di Conto Economico interessata dall’elemento coperto. L’applicazione della copertura di fair value non comporta la rivalutazione dell’elemento coperto al fair value alla data di avvio della copertura, bensì la rivalutazione dell’elemento coperto lungo la durata della copertura per le variazioni di fair value del solo rischio coperto intervenute successivamente all’avvio della copertura NB
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Trattamento contabile di copertura Copertura di flussi finanziari (1/2)
Elemento coperto Attività e passività iscritte in bilancio Impegni irrevocabili Operazioni programmate purché altamente probabili Contabilizzazione Strumento di copertura: rilevato al fair value nello Stato Patrimoniale, in contropartita alla riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi La componente di inefficacia è rilevata a Conto Economico Nel caso di designazione del solo valore intrinseco di un’opzione acquistata o del solo valore spot di un contratto forward: la variazione della componente di valore temporale è imputata a Conto Economico per tutta la durata della copertura se l’elemento coperto è un’operazione programmata o un impegno irrevocabile di acquisto di un’attività o passività, tale variazione temporale è sospesa a riscontro attivo o passivo e alla cessazione della copertura è rilevata come componente del valore contabile dell’attività o passività derivante dal concretizzarsi dell’operazione programmata o dell’impegno irrevocabile
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Rilascio della riserva
Trattamento contabile di copertura Copertura di flussi finanziari (2/2) Inefficacia Se la variazione di fair value dello strumento di copertura è superiore alla variazione di fair value dell’elemento coperto, l’eccedenza rappresenta l’inefficacia della copertura Il fair value dell’elemento coperto può essere stimato tramite il metodo del derivato ipotetico: l’ipotesi sottostante è che l’elemento coperto sia assimilabile ad un derivato avente tutte le caratteristiche di rischiosità dell’elemento coperto 𝐢𝐟 𝒎𝒊𝒏 ∆𝑭𝑽 𝒊𝒕𝒆𝒎 ; ∆𝑭𝑽 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒓 = ∆𝑭𝑽 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒓 ; 𝟎 ; ∆𝑭𝑽 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒓 − ∆𝑭𝑽 𝒊𝒕𝒆𝒎 NB Rilascio della riserva Dipende dalla tipologia di elemento coperto: Operazione programmata o impegno irrevocabile: al momento della rilevazione dell’attività o passività sottostante il valore della riserva di copertura va incluso direttamente nel valore contabile dell’attività o della passività non finanziaria Attività o passività iscritta in bilancio: la riserva è riclassificata a Conto Economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto sull’utile (perdita) d’esercizio, alla stessa voce impattata dai flussi finanziari attesi quando hanno effetto sull’utile (perdita) d’esercizio. Tuttavia, se l’importo costituisce una perdita e la società non prevede di recuperarla tutta o in parte negli esercizi futuri, la parte non recuperabile va immediatamente imputata allo voce D) 19) d) del Conto Economico dell’esercizio
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Trattamento contabile di copertura Relazioni semplici
Relazioni di copertura semplici Relazioni di copertura in cui gli strumenti finanziari derivati presentano caratteristiche del tutto simili a quelle degli elementi coperti Ai fini della determinazione dell’efficacia, il Principio Contabile OIC XX consente in questo caso di adottare un approccio di tipo qualitativo. Efficacia La relazione si considera efficace semplicemente verificando che gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell’elemento coperto corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio di credito della controparte non sia tale da incidere significativamente sul fair value sia dello strumento di copertura sia dello strumento coperto. Regole di contabilizzazione Copertura di flussi finanziari: ad ogni data di chiusura di bilancio la variazione di fair value è imputata alla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. Non è necessario calcolare quanta parte della riserva sia efficace Copertura di fair value: l’elemento coperto è rivalutato per un ammontare pari e di segno opposto al fair value dello strumento finanziario derivato ed entrambe le variazioni sono imputate a Conto Economico
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Coperture di Fair Value Coperture di Flussi Finanziari
Trattamento contabile di copertura Effetti contabili della cessazione della copertura Coperture di Fair Value Si procede alla cessazione della contabilizzazione della copertura del fair value se e soltanto se: Lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato La copertura non soddisfa più i criteri di ammissibilità per la copertura La rivalutazione dell’elemento coperto è mantenuta nello Stato Patrimoniale e considerata componente del costo dell’attività, passività, anche scaturente dalla realizzazione dell’impegno irrevocabile. Se l’elemento coperto è un’attività o una passività finanziaria, la rivalutazione è imputata gradualmente a Conto Economico lungo la durata dell’operazione di copertura originariamente prevista Coperture di Flussi Finanziari Si procede alla cessazione della contabilizzazione della copertura di flussi finanziari se e soltanto se: Lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato La copertura non soddisfa più i criteri di ammissibilità per la copertura. In una copertura di un’operazione programmata, l’operazione programmata non è più altamente probabile Se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dall’elemento coperto, l’importo deve rimanere nella riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi fino al verificarsi dei flussi futuri Se non si prevedono più flussi futuri l’importo della riserva deve essere riclassificato immediatamente nella sezione D del Conto Economico in quanto l’ammontare della riserva è divenuto inefficace.
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Strumenti finanziari derivati Sommario
Introduzione 1 Definizioni 2 Contabilizzazione strumenti finanziari derivati 3 Informazioni supplementari in Nota Integrativa 4 Disposizioni di Prima Applicazione 5
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Informazioni richieste
Strumenti finanziari derivati Informazioni da includere in Nota Integrativa In Nota Integrativa sono inserite le informazioni per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato. Le categorie che possono essere individuate sono le seguenti: Strumento Copertura Trading Rischio Tasso di interesse Cambio Prezzo Credito Tipologia Swap Future Opzioni Oggetto copertura Fair Value Flussi finanziari Per ciascuna categoria di strumenti finanziari, in base all’articolo 2427 bis comma 1 del Codice Civile, la società rileva le informazioni schematizzate nella seguente tabella: Informazioni richieste Osservazioni 1 Fair Value Dato quantitativo dell’esercizio in chiusura confrontato con l’esercizio precedente 2 Condizioni significative Informazioni sull’entità e sulla natura dei derivati, inclusi i termini e le condizioni che possono influenzare l’importo, la scadenza e la certezza dei flussi finanziari 3 Modelli e tecniche di valutazione Metodi e parametri usati per la determinazione del fair value, in particolare per il livello 3,incluse eventuali modifiche valutative rispetto all’esercizio precedente 4 Variazioni di valore Informazione descrittiva degli effetti a Conto Economico o patrimoniali (riserva di patrimonio netto) derivanti dall’applicazione del presente principio 5 Riserve di fair value Indicazione della movimentazione, eventualmente esposta in una apposita tabella nella sezione relativa al Patrimonio Netto (OIC 28)
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Strumenti finanziari derivati Sommario
Introduzione 1 Definizioni 2 Contabilizzazione strumenti finanziari derivati 3 Informazioni supplementari in Nota Integrativa 4 Disposizioni di Prima Applicazione 5
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Disposizioni di prima applicazione Disposizioni di prima applicazione: OIC 32 strumenti finanziari derivati Applicazione retroattiva delle nuove disposizioni ai sensi dell’OIC 29 Trattamento alternativo: designazione della copertura contabile alla data di prima applicazione del presente principio Ciò consente per le operazioni di copertura preesistenti all’applicazione del principio contabile di rilevare nel Conto Economico dell’esercizio di prima adozione solo gli effetti della copertura di competenza. Tale opzione deve essere adottata per tutte le operazioni designate di copertura nell’esercizio di prima applicazione del presente principio contabile
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Disposizioni di prima applicazione Disposizioni di prima applicazione: OIC 32 strumenti finanziari derivati Ne consegue che in caso di adozione del trattamento alternativo: copertura del fair value: la valutazione del fair value sia dell’elemento coperto sia dello strumento di copertura, fatta alla data di inizio del bilancio dell’esercizio di prima applicazione del presente principio, è interamente imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti; coperture dei flussi finanziari, il calcolo dell’inefficacia, fatto alla data di inizio del bilancio dell’esercizio di prima applicazione del presente principio comporta che la componente di inefficacia sia imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti, mentre la componente efficace sia imputata alla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. Derivati incorporati: per i derivati incorporati, preesistenti all’applicazione del principio contabile, qualora sussistano le condizioni di separazione del derivato incorporato, è possibile far coincidere la data dello scorporo, a cui deve essere effettuata la valutazione del fair value del derivato scorporato, con la data di prima applicazione del principio contabile.
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Alcune considerazioni di chiusura
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Alcune considerazioni di chiusura: le imprese sono preparate?
Sarà necessario verificare le disposizioni dei nuovi principi contabili OIC in via di rilascio, in particolare norme transitorie di prima applicazione e entrata in vigore Il collegamento ai principi contabili internazionali apre ulteriori scenari di cambiamento in prospettiva (Annual improvement or new Standards or Revised) Attenzione alle conseguenze indirette, ad esempio sul calcolo dei covenants, ricapitalizzazioni ex art.2446 e 2447 cc Possibili interventi sul piano dei conti ed agli impatti di processo sui bilanci consolidati (struttura del package) Focus sulla relazione sulla gestione ed eventuali normalizzazioni del reddito, in particolare per il giudizio rafforzato di coerenza Alcuni temi rimangono ancora aperti: OIC 6, OIC 11 (framework), principio sulla materialità, contabilizzazione earn-out. Ad oggi, in mancanza di normativa fiscale di raccordo, i nuovi principi contabili hanno nella sostanza una neutralità fiscale.
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