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Dott. Agr. Giuseppe Cavaliere
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca Servizio Promozione delle Filiere – DPD019 Ufficio Politiche di sviluppo delle filiere in ambito PSR P.S.R. ABRUZZO Dott. Agr. Giuseppe Cavaliere
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Fondi SIE European Structural and Investment Funds (ESI Funds)
Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) Per il ciclo , la politica di coesione è finanziata attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE). Questi ultimi comprendono cinque diversi fondi, disciplinati dal regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, noto come «regolamento disposizioni comuni». I Fondi strutturali presentano due componenti: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che dal 1975 fornisce sostegno allo sviluppo e all’adattamento strutturale delle economie regionali, ai cambiamenti economici, al potenziamento della competitività e della cooperazione territoriale in tutta l’UE; e il Fondo sociale europeo (FSE), istituito nel 1958 con l’obiettivo di contribuire alla flessibilità dei lavori e delle aziende, favorire l’accesso all’occupazione, la partecipazione al mercato del lavoro e l’inclusione sociale delle persone svantaggiate, contrastare tutte le forme di discriminazione e creare partenariati per gestire le riforme per l’occupazione. Gli altri tre fondi che compongono i Fondi SIE sono: il Fondo di coesione, che sostiene esclusivamente gli Stati membri meno sviluppati (Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Croazia Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo Romania, Slovenia, Slovacchia), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
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REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
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Fondi SIE European Structural and Investment Funds (ESI Funds)
Articolo 9 - Obiettivi tematici Le priorità La politica di coesione ha stabilito 11 obiettivi tematici a sostegno della crescita per il periodo Gli investimenti del FESR finanzieranno tutti gli 11 obiettivi, ma quelli da 1 a 4 costituiscono le principali priorità di investimento. Le principali priorità del FSE sono gli obiettivi da 8 a 11, ma il fondo finanzia anche quelli da 1 a 4. Il Fondo di coesione (Italia non è eleggibile) finanzia gli obiettivi da 4 a 7 e 11.
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Fondi SIE European Structural and Investment Funds (ESI Funds)
1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 2. Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), nonché il loro utilizzo e qualità 3. Migliorare la competitività delle PMI 4. Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio 5. Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione e la gestione dei rischi 6. Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse 7. Promuovere il trasporto sostenibile e migliorare le infrastrutture di rete 8. Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori 9. Promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la povertà e qualsiasi discriminazione 10. Investire in istruzione, formazione e apprendimento permanente 11. Migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione
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Fondi SIE European Structural and Investment Funds (ESI Funds)
La dotazione dei fondi SIE , compreso il cofinanziamento nazionale, rappresenta uno sforzo d'investimento complessivo di 638 miliardi di euro (di cui 454 di provenienza UE). Il Fondo di coesione assiste gli Stati membri con un reddito nazionale lordo (RNL) pro capite inferiore al 90% della media dell'Unione europea. I suoi obiettivi sono la riduzione delle disparità economiche e sociali e la promozione dello sviluppo sostenibile (stanziamento di complessivo 63,4 miliardi di EUR ). ITALIA: ammissibilità ai Fondi strutturali (FESR e FSE) ■ Regioni meno sviluppate (PIL pro capite < 75 % della media UE a 27) ■ Regioni in transizione (PIL pro capite tra >= 75 % e < 90 % della media UE a 27) ■ Regioni più sviluppate (PIL pro capite >= 90 % della media UE a 27)
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Articolo 10 Quadro strategico comune 1
Articolo 10 Quadro strategico comune 1. Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, è stabilito un quadro strategico comune (il "QSC") di cui all'allegato I. Il QSC stabilisce orientamenti strategici per agevolare il processo di programmazione e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei fondi SIE e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle principali sfide territoriali delle varie tipologie di territorio. 3. Il QSC agevola la preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e tenendo conto delle competenze nazionali e regionali, allo scopo di decidere le misure specifiche e appropriate in termini di politiche e di coordinamento.
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Articolo 14 Preparazione dell'accordo di partenariato 1
Articolo 14 Preparazione dell'accordo di partenariato 1. Ogni Stato membro prepara un accordo di partenariato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre L'accordo di partenariato è elaborato dagli Stati membri in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. L'accordo di partenariato è preparato in dialogo con la Commissione. Gli Stati membri elaborano l'accordo di partenariato sulla base di procedure trasparenti per il pubblico e conformemente ai propri quadri istituzionali e giuridici. 3. L'accordo di partenariato si applica alla totalità del sostegno fornito dai fondi SIE nello Stato membro interessato.
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Accordo di Partenariato 2014-2020
E' un documento ufficiale, previsto dal Regolamento (UE) N.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE), preparato da uno Stato membro con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della governance a più livelli. Esso definisce la strategia e le priorità dello Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e viene approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro interessato L'Accordo di Partenariato, trasmesso alla Commissione europea a chiusura del negoziato formale ed approvato con DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del , è lo strumento di programmazione nazionale dei fondi strutturali e di investimento europei (incluso il FEASR per lo Sviluppo Rurale) assegnati all'Italia per la programmazione
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La PAC 2014-2020 LE RISORSE FINANZIARIE IN CAMPO AGRICOLO
La dotazione assegnata all’Italia è di circa 52 miliardi di euro, in 7 anni. Circa 27 miliardi di euro totali (circa 4 miliardi di euro l’anno) saranno a disposizione dell’Italia per i Pagamenti diretti del I° Pilastro PAC, completamente finanziati dall’Europa (FEAGA); Circa 21 miliardi di euro (circa 3 miliardi di € l’anno) saranno a disposizione per finanziare le misure di Sviluppo rurale del II° Pilastro PAC (attraverso i PO ossia i PSR). Queste risorse sono stanziate per la metà dal relativo fondo europeo (FEASR) e per la metà da una quota nazionale. Ai fondi destinati al finanziamento delle misure dei due pilastri (48 miliardi) va aggiunta una quota relativa ai finanziamenti dell’OCM (Organizzazione comune di mercato) di circa 4 miliardi di euro (per l’OCM non vi sono spese pre-allocate tranne per il settore vitivinicolo e l’olio di oliva).
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L’architettura della PAC
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Normativa PAC/PSR 2014-2020 Sviluppo rurale
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 PAC Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Regolamento (UE) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 Programmi Attuativi Regolamento (UE) n. 807/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 Regolamento (UE) n. 808/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2014 Regolamento (UE) n. 809/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2014
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Normativa 2014-2020 Sviluppo rurale
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n /2005 del Consiglio Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
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Missione e obiettivi del PSR 2014‐2020
Articolo 3 Missione Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della PAC, della politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso contribuisce allo sviluppo di un settore agricolo dell'Unione caratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale nonché più rispettoso del clima, resiliente, competitivo e innovativo. Esso contribuisce, altresì allo sviluppo di territori rurali. Articolo 4 Obiettivi Nell'ambito generale della PAC, il sostegno allo sviluppo rurale, comprese le attività nel settore alimentare e non alimentare, nonché forestale, contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) stimolare la competitività del settore agricolo; b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima; c) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.
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Le principali novità del PSR 2014‐2020
La struttura del PSR (art. 5): 6 priorità (non più assi) 18 focus area Scelta libera delle misure Ogni misura per molteplici priorità Possibilità di escludere priorità/focus area Possibilità di aggiungere focus area Targets per focus area
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Le principali novità del PSR 2014‐2020
Le sei priorità e le 18 focus area della nuova politica di sviluppo rurale per il periodo sono le seguenti:
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Le principali novità del PSR 2014‐2020
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Ogni misura per una o più priorità
Fonte: Regione Piemonte
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La programmazione del PSR 2014‐2020
Articolo 6 Programmi di sviluppo rurale Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano una strategia intesa a realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure definite nel titolo III. Il sostegno del FEASR è volto alla realizzazione degli obiettivi dello sviluppo rurale perseguiti attraverso le priorità dell'Unione. 2. Uno Stato membro può presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio o una serie di programmi regionali. In alternativa, esso può presentare, in casi debitamente motivati, un programma nazionale e una serie di programmi regionali (1+21). Se uno Stato membro presenta un programma nazionale e una serie di programmi regionali, le misure e/o i tipi di interventi sono programmati a livello nazionale o regionale, ed è garantita la coerenza tra le strategie dei programmi nazionali e regionali.
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La programmazione del PSR 2014‐2020
Articolo 8 Contenuto dei programmi di sviluppo rurale 1. Oltre agli elementi di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013, ciascun programma di sviluppo rurale comprende: a) la valutazione ex ante di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013; b) un’analisi SWOT della situazione e un’identificazione dei bisogni che il programma intende soddisfare nella zona geografica coperta dal programma. …. o) ………. Vedi regolamento
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La programmazione del PSR 2014‐2020
Articolo 10 Approvazione dei programmi di sviluppo rurale 1. Per ciascun programma di sviluppo rurale gli Stati membri presentano alla Commissione una proposta contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 8. 2. Ciascun programma di sviluppo rurale è approvato dalla Commissione mediante un atto di esecuzione. DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI 2014IT06RDRP001)
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DISPOSIZIONI FINANZIARIE Articolo 58 Risorse e loro ripartizione 1
DISPOSIZIONI FINANZIARIE Articolo 58 Risorse e loro ripartizione 1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo, l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è di milioni di EUR, a prezzi 2011, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo Lo 0,25 % delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato all'assistenza tecnica richiesta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione, gli importi di cui al paragrafo 1 sono indicizzati in ragione del 2 % annuo.
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ALLEGATO I Regolamento (UE) n
ALLEGATO I Regolamento (UE) n. 1305/2013 RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE ALLO SVILUPPO RURALE ( ) pagine
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Ripartizione regionale dei fondi 2014-2020
Un'importante novità rispetto alla passata programmazione riguarda l'inserimento, accanto ai programmi regionali, di quattro misure nazionali, articolate su alcune tematiche strategiche: la gestione del rischio, la biodiversità animale, le infrastrutture per l'irrigazione e la rete rurale nazionale
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Nelle regioni in fase di transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), il cui tasso di cofinanziamento comunitario si attesta al 48%. L'Abruzzo beneficia di una dotazione supplementare (il 4,85% in più) a compensazione del passaggio da regione in obiettivo competitività a regione in transizione. Il cofinanziamento delle quattro misure nazionali, il 45% delle risorse sono assicurate dall'Unione Europea, mentre il restante 55% dallo Stato .
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Le risorse P.S.R. ABRUZZO 2014-2020 Risorse totali : € 432.795.833
•Di cui: € FEASR •Di cui: € STATO •Di cui: € REGIONE (a seguito terremoto fondo nazionale) L’INVESTIMENTO COMPLESSIVO ATTIVATO •660 milioni di euro (finanziamento pubblico e quote dei privati)
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II Piano finanziario per Priorità
P.S.R. ABRUZZO II Piano finanziario per Priorità Priorità Spesa pubblica 1 – Trasferimento della conoscenza 2 – Competitività e redditività 3 – Promuovere le filiere 4 – Tutelare e valorizzare gli ecosistemi agrosilvopastorali 5 – Promuovere uso efficiente delle risorse 6 – Inclusione e sviluppo zone rurali
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Le disposizioni finanziarie del PSR 2014‐2020
Articolo 59 Partecipazione del Fondo 1. La decisione che approva un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del FEASR al programma stesso. La decisione specifica distintamente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni meno sviluppate. 3. I programmi di sviluppo rurale fissano un unico tasso di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure. Il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari: a) ……… vedasi allegato II del regolamento
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Ammissibilità delle spese - Fondi SIE
Articolo 65 del Reg. UE 1303/13 Ammissibilità 1. L’ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi. 2. Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022.
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Le disposizioni finanziarie del PSR 2014‐2020
Articolo 60 Ammissibilità delle spese 1. In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità naturale. 2. Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 49. Ad eccezione delle spese generali di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente. Gli Stati membri possono disporre nei programmi che siano considerate ammissibili soltanto le spese sostenute dopo l'approvazione della domanda di sostegno da parte dell'autorità competente. 4. I pagamenti effettuati dai beneficiari sono giustificati da fatture e documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente, tranne per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1303/2013.
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Le disposizioni finanziarie del PSR 2014‐2020
Articolo 61 Spese ammissibili 1. Se le spese di gestione sono sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento, sono ammissibili le seguenti categorie di spese: a) spese di funzionamento; b) spese di personale; c) spese di formazione; d) spese di pubbliche relazioni; e) spese finanziarie; f) spese di rete. 2. Gli studi sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del programma o agli obiettivi specifici dello stesso. 3. I contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
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Le disposizioni finanziarie del PSR 2014‐2020
Articolo 69 del Reg. UE 1303/13 Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile 1. I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri: a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione; b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione; c) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente; d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro; e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente. Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato e non supera il limite di cui al paragrafo 3, lettera b).
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Articolo 69 del Reg. UE 1303/13 Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile 2. Le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni: a) ciò è consentito dalle norme del programma in materia di ammissibilità; b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato nella forma di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a); c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione; d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche. 3. Non sono ammissibili a un contributo dei fondi SIE i seguenti costi: a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia; b) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente; c) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.
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Le disposizioni finanziarie del PSR 2014‐2020
Articolo 62 Verificabilità e controllabilità delle misure (VCM) 1. Gli Stati membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili. A questo scopo l'autorità di gestione e l'organismo pagatore presentano una valutazione ex ante della verificabilità e controllabilità delle misure che saranno inserite nel programma di sviluppo rurale. L'autorità di gestione e l'organismo pagatore valutano la verificabilità e controllabilità delle misure anche nel corso dell'attuazione del programma di sviluppo rurale. La valutazione ex ante e la valutazione in itinere prendono in considerazione i risultati dei controlli effettuati nel precedente e nell'attuale periodo di programmazione. Se dalla valutazione risulta che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono soddisfatti, le misure interessate sono riviste in conseguenza. 2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale.
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Le disposizioni finanziarie del PSR 2014‐2020
Articolo 63 Anticipi 1. Il versamento di anticipi è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 100 % dell'importo anticipato. Nel caso di beneficiari pubblici, gli anticipi sono versati ai comuni, alle regioni e alle relative associazioni, nonché ad organismi di diritto pubblico. Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al primo comma a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non é stato riconosciuto. 2. La garanzia è svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo.
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Gestione e controllo del PSR 2014‐2020
Articolo 66 Autorità di gestione 1. L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine, provvede in particolare: a) ad assicurare l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul programma e sulla sua attuazione, richiesti a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità prestabiliti; b) a comunicare alla Commissione, entro il 31 gennaio e il 31 ottobre di ciascun anno del programma, i dati pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento, tra cui informazioni sugli indicatori di prodotto e su quelli finanziari; c) a garantire che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione degli interventi: siano informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento; ii) siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;
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Gestione e controllo del PSR 2014‐2020
Segue - Articolo 66 Autorità di gestione d) a garantire che la valutazione ex ante di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché ad accettarla e a trasmetterla alla Commissione; e) ad accertare che sia stato predisposto il piano di valutazione di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che la valutazione ex post di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia effettuata entro i termini previsti nello stesso regolamento, che dette valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché a trasmetterle al comitato di monitoraggio e alla Commissione; f) a trasmettere al comitato di monitoraggio le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del programma alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo; g) a redigere la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma, corredata di tabelle di monitoraggio aggregate, e a trasmetterla alla Commissione previa approvazione del comitato di monitoraggio; h) ad assicurare che l'organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti; i) a dare pubblicità al programma, tra l'altro attraverso la rete rurale nazionale, informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti, nonché informando i beneficiari dei contributi dell'Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione del programma.
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Monitoraggio del PSR 2014‐2020 Articolo 72 Procedure di monitoraggio 1. L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1303/2013 monitorano la qualità di attuazione del programma. 2. L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano ciascun programma di sviluppo rurale mediante indicatori finanziari, di prodotti e di obiettivi. Articolo 73 Comitato di monitoraggio Gli Stati membri con programmi regionali possono istituire un comitato di monitoraggio nazionale per coordinare l'attuazione di tali programmi in relazione alla disciplina nazionale e all'utilizzo delle risorse finanziarie.
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Monitoraggio del PSR 2014‐2020 Articolo 74 Responsabilità del comitato di sorveglianza Il comitato di monitoraggio si accerta delle prestazioni e dell'effettiva attuazione del programma di sviluppo rurale. A questo scopo, oltre a svolgere le funzioni di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di monitoraggio: a) è consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione; b) esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma; c) esamina, in particolare, le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito delle responsabilità dell'autorità di gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità ex ante; d) partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma; e e) esamina e approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione.
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Monitoraggio del PSR 2014‐2020 Articolo 75 Relazione annuale sull'attuazione 1. Entro il 30 giugno 2016 ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo, fino al 2024 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione dei programmi di sviluppo rurale nel corso del precedente anno civile. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e Oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la relazione annuale sull'attuazione contiene, tra l'altro, informazioni sugli impegni finanziari e sulle spese per misura, nonché una sintesi delle attività intraprese in relazione al piano di valutazione. 3. Oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la relazione annuale sull' attuazione presentata nel 2017 contiene anche una descrizione dell'attuazione degli eventuali sottoprogrammi compresi nel programma. 4. Oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la relazione annuale sull'attuazione presentata nel 2019 contiene anche una descrizione dell'attuazione degli eventuali sottoprogrammi compresi nel programma e una valutazione dei progressi compiuti riguardo all'uso integrato delle risorse del FEASR e di altri strumenti finanziari dell'Unione a sostegno dello sviluppo territoriale delle zone rurali, anche attraverso strategie di sviluppo locale.
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Risorse legate alla performance del PSR 2014‐2020
Articolo 20 del Reg. UE 1303/13 Riserva di efficacia dell'attuazione Il 6 % delle risorse destinate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 89, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, nonché al FEASR e alle misure finanziate a titolo di gestione concorrente conformemente al regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia dell'attuazione che è stabilita nell'accordo e nei programmi di partenariato ed è destinata a priorità specifiche conformemente all'articolo 22 del presente regolamento. Articolo 21 Verifica di efficacia dell’attuazione 1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dell'efficacia dell’attuazione dei programmi in ciascuno Stato membro nel 2019 (la "verifica dell'efficacia dell’attuazione"), alla luce del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito nei rispettivi programmi. Il metodo per definire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è descritto nell'allegato II. 2. La verifica dell'efficacia dell’attuazione esamina il conseguimento dei target intermedi dei programmi a livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella relazione annuale sullo stato di attuazione presentata dagli Stati membri nel 2019.
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Articolo 22 del Reg. UE 1303/13 Applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 1. La riserva di efficacia dell'attuazione corrisponde a una quota tra il 5 % e il 7 % della dotazione di ogni priorità di un programma, tranne in caso di priorità dedicate all'assistenza tecnica e programmi dedicati agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39. L'importo totale della riserva di efficacia dell'attuazione destinata per fondo SIE e categoria di regioni è pari al 6 %. Gli importi corrispondenti alla riserva di efficacia dell'attuazione sono stabiliti nei programmi suddivisi per priorità e, se del caso, per fondo SIE e per categoria di regioni. 2. Sulla base della verifica dell'efficacia dell'attuazione, entro due mesi dal ricevimento delle rispettive relazioni annuali di attuazione per il 2019, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun fondo SIE e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono stati conseguiti i target intermedi, disaggregando tali dati per fondo SIE e per categoria di regioni, ove una priorità copra più di un fondo SIE o categoria di regioni. 3. La riserva di efficacia dell'attuazione è destinata soltanto a programmi e priorità che hanno conseguito i propri target intermedi. Se le priorità hanno conseguito i propri target intermedi, l'importo della riserva di efficacia dell'attuazione prevista per la priorità è ritenuta definitivamente assegnata sulla base della decisione della Commissione di cui al paragrafo Se le priorità non hanno conseguito i propri target intermedi, lo Stato membro propone una riassegnazione degli importi corrispondenti della riserva di efficacia dell'attuazione a priorità definite dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, nonché altre modifiche al programma risultanti dalla riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione entro tre mesi dall'adozione della decisione di cui al paragrafo 2.
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Articolo 22 del Reg. UE 1303/13 Applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 5. La proposta dello Stato membro di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione deve essere conforme ai requisiti di concentrazione tematica e alle assegnazioni minime stabiliti dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun Fondo. In via di deroga, se una o più delle priorità vincolate a requisiti di concentrazione tematica o assegnazioni minime non abbiano raggiunto i propri target intermedi, lo Stato membro può proporre una riassegnazione della riserva, che non deve attenersi ai requisiti di cui sopra e alle assegnazioni minime. 6. Qualora la verifica dell’efficacia dell’attuazione per una priorità dimostri che vi è stata una grave carenza nel conseguire i target intermedi di detta priorità inerenti esclusivamente a indicatori finanziari e di output, nonché alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e che tale carenza è imputabile a debolezze nell'attuazione chiaramente identificabili che la Commissione aveva precedentemente comunicato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 8, previa stretta consultazione con lo Stato membro interessato, e lo Stato membro non ha adottato le azioni correttive necessarie per risolvere tali debolezze, la Commissione può, non prima di cinque mesi da tale comunicazione, sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma secondo la procedura di cui alle norme specifiche di ciascun Fondo. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi allorquando lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure correttive.
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1.1 Il performance framework La normativa relativa al quadro di riferimento dell’attuazione (performance framework, PF) trae origine dagli art del Reg. (UE) n. 1303/2013. Una serie di successivi atti delegati e di esecuzione completano il quadro giuridico. In aggiunta, la Commissione europea ha emanato specifiche linee guida sull’attuazione del PF, accompagnate da altri documenti esplicativi e di orientamento. L’Art. 22 del Reg. (UE) n. 1303/2013 prevede che l’assegnazione definitiva del 6% (riserva di efficacia dell'attuazione) è destinata soltanto a programmi e priorità che hanno conseguito i propri target intermedi. Se le priorità hanno conseguito i propri target intermedi, l'importo della riserva di efficacia dell'attuazione prevista per la priorità è ritenuta definitivamente assegnata sulla base della decisione della Commissione.
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1.1 Il performance framework Il PF è uno strumento per la valutazione dell’efficacia dell’attuazione, non previsto nella precedente programmazione e che si aggiunge alla cosiddetta regola dell’N+3 che valuta l’efficienza dell’attuazione. Esemplificando, mentre la prima considera la velocità con cui tali fondi consentono la realizzazione di un progetto finanziato da fondi pubblici, la seconda considera l’efficienza in termini di velocità di erogazioni di fondi pubblici ai beneficiari. Entrambi i meccanismi possono condurre a un disimpegno dei fondi programmati. Il PF si basa sostanzialmente su un sistema a livello di priorità di indicatori, legati principalmente all’attuazione finanziaria e alle realizzazioni fisiche, per i quali sono fissati obiettivi (o target) intermedi (milestone) al 2018 e target finali al 2023, come riportato nel capitolo 7 dei PSR. Al conseguimento di questi obiettivi è legato lo sblocco della riserva di performance, afferente ad ogni priorità dei PSR. Ogni anno, in sede di redazione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) le Autorità di Gestione (AdG) contabilizzano lo stato di realizzazione del quadro di attuazione. A seguito della verifica dell’attuazione (performance review), la UE attribuisce la riserva di efficacia (performance reserve) alle sole priorità che hanno conseguito i target intermedi; inoltre, un livello non soddisfacente di conseguimento dei target (carenza) può determinare anche sanzioni (sospensioni dei pagamenti nel 2019 e correzioni finanziarie nel 2025).
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1.3 Indicatori della riserva di performance Le categorie di indicatori utilizzati al fine del raggiungimento degli obiettivi target possono essere classificate in quattro tipologie: indicatori finanziari, di prodotto o realizzazione, di risultato ed infine i key implementation steps (KIS). Il performance framework deve includere i milestone e i target per le prime due categorie di indicatori, mentre gli indicatori di risultato devono essere utilizzati solo dove necessario. Gli indicatori di risultato ed i KIS sono gli unici indicatori creati appositamente per le riserve di performance, mentre gli altri tipi di indicatori sono un sottolivello di quelli già selezionati come indicatori di programma. Indicatori finanziari. Viene definito un indicatore finanziario per priorità, tranne per le priorità complesse. Per tutti i fondi SIE tranne il FEASR, l'indicatore finanziario si riferisce al totale delle spese ammissibili inserito nel sistema di contabilità dell'autorità di certificazione e certificate dall'autorità in linea con l'articolo 126 del1303/2013. Per il FEASR, l'indicatore finanziario si riferisce alla spesa effettuata e inserita nel sistema di monitoraggio, e corrispondente a una operazione conclusa, ad eccezione delle misure 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, e le sotto-misure 6.3, 8.1 e 8.2 dove per operazione completata ci si riferisce al valore dell’indicatore conseguito per operazioni avviate. Si tratta prevalentemente di misure “pluriennali” e dove per operazione realizzata o completata si considera il pagamento completo di una singola annualità, sulla base della domanda di pagamento.
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1.3 Indicatori della riserva di performance Indicatori di prodotto o realizzazione. Il performance framework comprende solo indicatori di realizzazione che sono già stati selezionati per il programma. Per il FESR, FSE e SFC, qualsiasi indicatore di output di una priorità può essere usato come un indicatore di output per il quadro di prestazione. Per il FEAMP, gli indicatori di output comuni sono legati alle misure incluse nel programma. Per il FEASR, si devono utilizzare gli indicatori di realizzazione del CMES predefiniti di cui all'allegato IV (parte 5) del Reg. di esecuzione 808/2014; oppure si possono sostituire/completare gli indicatori di realizzazione con l’utilizzo di altri indicatori di output rilevanti per il programma. Gli indicatori di output selezionati devono riguardare operazioni che rappresentano la maggior parte delle risorse assegnate a una priorità. Indicatori di risultato. Tutti gli indicatori fanno riferimento alle singole priorità che sono in linea con gli obiettivi tematici. Gli indicatori di risultato non possono essere appropriati per il performance framework a causa dei tempi in cui i risultati possono essere effettivamente raggiunti e la necessità di valutare e distinguere gli effetti netti della politica. Nell’ambito dei fondi SIE gli indicatori di risultato non sono oggetto del performance framework.
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1.3 Indicatori della riserva di performance Key implementation step. Il KIS è una fase chiave nella realizzazione delle operazioni sotto una priorità, che si rende necessario per raggiungere gli obiettivi fissati per il Il suo completamento si può quantificare con un numero o una percentuale. A seconda della natura degli interventi, si può fare riferimento a diverse fasi di attuazione, ad esempio: l'approvazione di progetti ( "un numero X di progetti per il trattamento delle acque reflue presentato alla Commissione"), la selezione dei progetti ( "X numero di progetti di ricerca e sviluppo selezionati "), la selezione delle strategie (" un numero X di strategie CLLD selezionati "), la fornitura di finanziamenti da strumenti finanziari ("X % del contributo finanziario dell’AdG è stato fornito ai destinatari finali), l'inizio del processo di implementazione. Il KIS può essere utilizzato quando non vi sono risultati legati alla piena attuazione di alcune operazioni per la fine del In tale situazione, un milestone dovrebbe essere definito come key implementations step, riferito al numero di progetti selezionati, per fornire gli output generati dalle operazioni non ancora pienamente attuate. 1.4 Indicatori di Perfomance comuni ai PSR Differentemente dagli altri fondi SIE, per il FEASR il regolamento di esecuzione prevede, alla parte 5 dell’allegato IV del Reg. (UE) n. 808/2014, una lista di indicatori comuni (finanziari e di prodotto) utilizzabili per il performance framework. In particolare, per ogni priorità il sistema pre-individua degli indicatori connessi con gli interventi promossi dalle politiche, ai fini della valutazione del quadro di riferimento per l’efficacia e l’attuazione.
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PARTE 2 – Conseguenze della riserva di performance L’art. 22 del Reg. (UE) n. 1303/2013 prevede due momenti formali nell’arco della programmazione per la verifica del quadro dell’efficacia dell’attuazione per ogni singola priorità. Nel 2019, sulla base dell’attuazione al 31/12/2018 riportata nella RAA la Commissione valuta il livello di raggiungimento dei milestone intermedi. Se gli indicatori sono stati conseguiti si attribuisce la riserva. Se gli indicatori non sono stati conseguiti, la riserva non viene attribuita. Se emerge una grave carenza, si potrebbe incorrere nella sospensione dei pagamenti. Nel 2024, sulla base dell’attuazione al 31/12/2023 riportata nel rapporto finale di attuazione, la Commissione valuta il livello di conseguimento dei milestone finali. Se emerge una grave carenza la Commissione procede a correzioni finanziare L’art. 6 del Reg. 215/2014 definisce quando una priorità è ritenuta “conseguita” e quando invece si rileva una grave carenza. 2.1 Livello di conseguimento dei target La riserva della priorità viene attribuita al conseguimento dei target intermedi. L’articolo 6 del Reg. di esecuzione 215/2014 chiarisce quando i target di una priorità sono ritenuti conseguiti: - qualora la Priorità prevede 2 indicatori, se per tutti gli indicatori inclusi nel rispettivo quadro è stato conseguito almeno l’85% dei target intermedi fissati al 2018 e finali al 2023; - nel caso in cui il PF includa tre o più indicatori per ognuna priorità, i target possono essere considerati conseguiti se tutti gli indicatori, ad eccezione di uno, conseguono l'85 % del valore atteso entro la fine del 2018 o l'85 % del valore dei rispettivi target finali entro la fine del L'indicatore che non consegue l'85% del valore del rispettivo target non può raggiungere meno del 75% del valore atteso.
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Percentuale di attuazione dei PSR al 31 12 2016
NB: PSR di Bolzano ha già superato la soglia di disimpegno automatico (100%) al quale segue il PSR del Veneto con una percentuale del 92,6% rispetto all'obiettivo di spesa al 2018.
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P.S.R. ABRUZZO 2014-2020 L’analisi del settore
Italy – Rural Development Programme (Regional) - Abruzzo DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale P.S.R. ABRUZZO L’analisi del settore 1) Bassa produttività 2) Invecchiamento degli addetti 3) Basso livello di formazione 4) Scarsa propensione all’aggregazione 5) Scarsa propensione all’innovazione 6) Scarsa propensione alla diversificazione 7) Aree rurali con deficit di servizi alle persone 8) Aree rurali con deficit di attrattività verso le imprese
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Gli Obiettivi della Strategia
P.S.R. ABRUZZO Gli Obiettivi della Strategia Il settore agricolo e agroalimentare può diventare una leva strategica per la crescita dell’Abruzzo. Perché accada è necessario: 1. promuovere conoscenza e innovazione 2. rafforzare i processi di cooperazione 3. valorizzare i giovani 4. tutelare biodiversità e ambiente, valorizzando al tempo stesso gli «asset» paesaggistici e culturali in chiave di sviluppo e occupazione 5. creare processi di diversificazione del reddito e delle attività , anche in direzione extragricola 6. elevare l’attrattività delle aree rurali in termini di servizi ai cittadini ed accesso alle TIC
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B) Agricoltura intensiva; C) Aree rurali intermedie;
L’Accordo di Partenariato classifica il territorio rispetto alla identificazione di 4 Macroaree: A) Poli Urbani; B) Agricoltura intensiva; C) Aree rurali intermedie; D) Aree rurali svantaggiate.
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PSR Abruzzo 2014/ Elenco delle Misure Si riassume in questi numeri la parte “operativa” del PSR Abruzzo: 15 misure, articolate in 36 sottomisure e 51 tipi di intervento. Misura M1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione Misura M2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole Misura M3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari Misura M4 - Investimenti in Immobilizzazioni materiali Misura M5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione Misura M6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle Imprese Misura M7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali Misura M8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste Misura M9 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori Misura M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali Misura M11 - Agricoltura biologica Misura M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici Misura M17 - Gestione del rischio (PNS) Misura M16 - Cooperazione Misura M19 - Sostegno per lo sviluppo locale LEADER Misura M20 - Finanziamento dell'assistenza tecnica
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Finanziamento, gestione e monitoraggio PAC
REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 Articolo 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento stabilisce le regole applicabili: a) al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC), comprese le spese per lo sviluppo rurale; b) al sistema di consulenza aziendale; c) ai sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri; d) al regime della condizionalità; e) alla liquidazione dei conti.
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Finanziamento, gestione e monitoraggio PAC
Fondi agricoli Articolo 3 Fondi per il finanziamento delle spese agricole 1. Per conseguire gli obiettivi della PAC stabiliti dal TFUE, si provvede al finanziamento delle varie misure contemplate da tale politica, comprese le misure di sviluppo rurale, attraverso: a) il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); b) il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 2. Il FEAGA e il FEASR ("Fondi") sono parti del bilancio generale dell'Unione europea (bilancio dell'Unione).
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Finanziamento, gestione e monitoraggio PAC
Articolo 4 Spese del FEAGA 1. Il FEAGA è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione. Esso finanzia le seguenti spese, che devono essere effettuate in conformità del diritto dell'Unione: a) le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli; b) i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla PAC; c) il contributo finanziario dell'Unione alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, realizzate dagli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione, diversi dai programmi di cui all'articolo 5; d) il contributo finanziario dell'Unione al programma "Frutta e verdura nelle scuole" di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori di cui all'articolo 155 di tale regolamento. 2. Il FEAGA finanzia direttamente le spese seguenti, in conformità del diritto dell'Unione: a) la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organismi internazionali; b) le misure adottate in conformità del diritto dell'Unione, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura; c) la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola; d) i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole.
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Finanziamento, gestione e monitoraggio PAC
Articolo 5 Spese del FEASR Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione. Esso finanzia il contributo finanziario dell'Unione ai programmi di sviluppo rurale eseguiti in conformità del diritto dell'Unione sul sostegno allo sviluppo rurale. Articolo 32 Partecipazione finanziaria del FEASR La partecipazione finanziaria del FEASR alle spese dei programmi di sviluppo rurale è stabilita per ciascun programma, nei limiti dei massimali fissati dal diritto dell'Unione in materia di sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR. Articolo 33 Impegni di bilancio Per quanto riguarda gli impegni del bilancio dell'Unione per i programmi di sviluppo rurale, si applica l'articolo 76 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
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Finanziamento, gestione e monitoraggio PAC
C o n t r i b u t o f i n a n z i a r i o a i p r o g r a m m i d i s v i l u p p o r u r a l e Articolo 34 Disposizioni applicabili ai pagamenti per i programmi di sviluppo rurale 1. Gli stanziamenti necessari per finanziare le spese di cui all'articolo 5 sono messi a disposizione degli Stati membri sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento di un saldo, come illustrato nella presente sezione. 2. Il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi non supera il 95 % del contributo del FEASR ad ogni programma di sviluppo rurale. Al raggiungimento del massimale del 95 % gli Stati membri continuano a trasmettere le domande di pagamento alla Commissione. Articolo 37 La Commissione procede al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore, dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sullo stato di attuazione di un programma di sviluppo rurale, i conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del relativo programma di sviluppo rurale e la corrispondente decisione di liquidazione.
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Articolo 38 Disimpegno automatico relativo ai programmi di sviluppo rurale La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 3, a titolo di spese effettuate, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio (N + 3). Articolo 39 Esercizio finanziario agricolo Fatte salve le disposizioni speciali sulle dichiarazioni delle spese e delle entrate relative all'intervento pubblico, stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 46, paragrafo 6, lettera a), l'esercizio finanziario agricolo comprende le spese pagate e le entrate ricevute e contabilizzate nel bilancio dei Fondi dagli organismi pagatori per l'esercizio finanziario N che inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e termina il 15 ottobre dell'anno N.
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SISTEMI DI CONTROLLO E SANZIONI CAPO I Norme generali Articolo 58 Tutela degli interessi finanziari dell'Unione 1. Gli Stati membri adottano, nell'ambito della PAC, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare allo scopo di: a) accertare la legalità e la correttezza delle operazioni finanziate dai Fondi; b) garantire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, che fungerà da deterrente in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle misure; c) prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi; d) imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in sua mancanza, alla normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario; e) recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario. 2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione.
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Articolo 59 Principi generali dei controlli 1. Salvo se altrimenti previsto, il sistema istituito dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 58, paragrafo 2, comprende l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto e di pagamento. Tale sistema è completato da controlli in loco. 2. Per quanto riguarda i controlli in loco, l'autorità responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte scelta in modo casuale al fine di ottenere un tasso di errore rappresentativo, e una parte basata sul rischio, che miri ai settori in cui il rischio di errori è più elevato. 3. L'autorità responsabile redige una relazione su ciascun controllo in loco. 4. Se del caso, tutti i controlli in loco previsti dalle regole dell'Unione riguardo all'aiuto fornito nel settore dell'agricoltura e al sostegno allo sviluppo rurale sono eseguiti nello stesso momento.
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Regolamento di esecuzione n. 809/14 CONTROLLI – DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 24 del Principi generali 1. I controlli amministrativi e i controlli in loco di cui al presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia: a) l’esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione; b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l’aiuto e/o il sostegno o l’esenzione da tali obblighi sono concessi; c) i criteri e le norme in materia di condizionalità.
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Regolamento di esecuzione n. 809/14 Articolo 47 Domande di aiuto, domande di pagamento e altre dichiarazioni Gli Stati membri stabiliscono procedure appropriate per la presentazione delle domande di aiuto, delle domande di pagamento e delle altre dichiarazioni relative alle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali. Articolo 48 Controlli amministrativi 1. Tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell’attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze.
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Regolamento di esecuzione n. 809/14 Articolo 49 Controlli in loco 1. Gli Stati membri organizzano controlli in loco sulle operazioni approvate in base a un idoneo campione. Tali controlli, per quanto possibile, sono eseguiti prima del versamento del saldo per una data operazione. 2. Gli ispettori che svolgono i controlli in loco non devono aver partecipato a controlli amministrativi sulla stessa operazione. Articolo 50 Percentuale di controllo e campionamento dei controlli in loco 1. La spesa oggetto dei controlli in loco è pari ad almeno il 5 % della spesa di cui all’articolo 46, cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e pagata ogni anno civile dall’organismo pagatore.
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Articolo 63 Pagamenti indebiti e sanzioni amministrative Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in toto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1307/2013 non sono assegnati o sono revocati. Articolo 64 Applicazione di sanzioni amministrative 2. Non sono imposte sanzioni amministrative: a) se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore; b) se l'inadempienza è dovuta a errori palesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6; c) se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa; d) se l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza agli obblighi di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile; e) se l'inadempienza è di scarsa entità, anche qualora sia espressa sotto forma di soglia, che deve essere fissata dalla Commissione conformemente al paragrafo 7, lettera b);
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Regolamento di esecuzione n. 809/14 Importi indebitamente erogati e sanzioni amministrative Articolo 63 Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative 1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all’articolo 48. L’autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina: a) l’importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione; b) l’importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell’ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento. Se l’importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l’importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all’importo stabilito ai sensi della lettera b). L’importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. La sanzione si applica quando: (a-b) > 10% SA =(a-b) Importo liquidabile = b - SA Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile.
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«Linee guida operative per l’avvio dell’attuazione del PSR 2014/2020»
Revisione Dicembre 2016 «Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi» Settembre 2013
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