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Startup innovative, Fondo di Garanzia e Crowdfunding

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Presentazione sul tema: "Startup innovative, Fondo di Garanzia e Crowdfunding"— Transcript della presentazione:

1 Startup innovative, Fondo di Garanzia e Crowdfunding
Alfonso Riccardi Benevento, 19 maggio 2017

2 Startup innovativa

3 Startup innovativa - definizione
Una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: meno di 5 anni di attività; sede principale in Italia; fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro; non distribuisce utili; avere come oggetto sociale lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; non essere stata costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. Il contenuto innovativo è identificato con, alternativamente: almeno 15% spese in ricerca e sviluppo; almeno 1/3 della forza lavoro complessiva costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori oppure almeno 2/3 costituita da persone con laurea magistrale; startup titolare, depositaria o licenziataria di brevetto registrato (privativa industriale).

4 Startup innovativa – principali benefici - 1
Riduzione degli oneri per l’avvio: esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese; esenzione dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio. Copertura delle perdite e gestione flessibile del capitale: estensione di dodici mesi del periodo di c.d. “rinvio a nuovo” delle perdite; per le perdite pari a 1/3 del capitale, che non riducono il medesimo al di sotto del minimo legale, esse possono essere “rinviate a nuovo” per 2 esercizi consecutivi; nel caso in cui le perdite riducano il capitale al di sotto del minimo legale, possibilità di differire la ricapitalizzazione, di norma immediata alla chiusura dell’esercizio successivo. Esclusione di penalizzazioni fiscali in caso di perdita sistematica: disapplicazione della disciplina in materia di società di comodo non operative e in perdita sistematica che dispone l’imputazione a tali società di un reddito minimo determinato su base forfettaria. Raccolta di capitali: quote prive di diritti di voto.

5 Startup innovativa – principali benefici - 2
Modalità innovative di raccolta di capitali - Piattaforme web di crowdfunding: deroga alla disciplina “MiFID” per operazioni fino a 500 € per investimento e € annui per le persone fisiche, € per investimento e € annui per le persone giuridiche; una quota almeno pari al 5% degli strumenti offerti deve essere sottoscritta da investitori professionali / da fondazioni bancarie / da incubatori. Incentivi fiscali all’investimento nelle startup innovative: per le persone fisiche: detrazione dall’imposta lorda sui redditi pari al 30% della somma investita nelle startup innovative fino a un importo massimo di 1 milione di euro; per le società: deduzione dal reddito imponibile pari al 30% della somma investita nel capitale sociale delle startup, nei limiti di un importo massimo pari a 1,8 milioni di euro; l’investimento può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative; l’agevolazione è condizionata al mantenimento dell’importo dell’investimento per un periodo di almeno tre anni.

6 Startup innovativa – principali benefici - 3
Accesso al credito - Intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI: la garanzia del Fondo sui finanziamenti bancari è concessa a titolo gratuito; le richieste di garanzia hanno priorità nell’istruttoria; la garanzia è a valere sull’80% dell’operazione finanziaria, senza valutazione dei dati di bilancio dell’impresa e senza garanzie accessorie da parte della banca; l’importo massimo garantito per ogni impresa è di 2,5 milioni di euro da utilizzare eventualmente attraverso più operazioni fino a concorrenza del tetto stabilito; sono escluse le imprese per cui i mezzi propri, alla data di erogazione del finanziamento, sono inferiori al 25% dell’importo dell’investimento. Flessibilità di lavoro e di remunerazione - Contratto di lavoro a termine ad hoc: possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con una durata variabile tra un minimo di sei mesi e un massimo di trentasei mesi; possibilità di rinnovi contrattuali anche senza soluzione di continuità; dopo il terzo anno è possibile un solo rinnovo per un ulteriore anno; dopo quattro anni il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato.

7 Startup innovativa – principali benefici - 4
Regime fiscale e contributivo di favore per la remunerazione basata sulla performance aziendale (stock options e work for equity): il reddito derivante dall’attribuzione di questi strumenti finanziari non concorre alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. Credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato (in possesso di un dottorato di ricerca universitario o di una laurea magistrale in materie legate a ricerca e sviluppo): credito d’imposta pari al 35% dei costi sostenuti dal datore di lavoro per il nuovo assunto (fino ad un massimo di 200 mila euro all’anno), da utilizzare in compensazione nel modello F24.

8 Startup innovativa – principali benefici - 5
Accesso agevolato ai servizi all’internazionalizzazione - accesso alla “Carta Servizi Start-up”, che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei seguenti servizi di assistenza per l’internazionalizzazione: assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia; individuazione delle principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le start-up, tenendo conto dell’attinenza delle loro attività all’oggetto della manifestazione; sviluppo di iniziative per favorire l’incontro delle start-up con investitori potenziali. Tolleranza al rischio - Deroga alla disciplina della legge fallimentare: favorire il fresh start di chi ha investito nel capitale di imprese in cui l’alta probabilità del manifestarsi di una crisi è fisiologica; contrazione dei tempi della liquidazione giudiziale della start-up in crisi; esclusa la perdita di capacità dell’imprenditore, ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori.

9 Incubatori certificati

10 Incubatore certificato - definizione
L’incubatore certificato di imprese start-up innovative è una società di capitali di diritto italiano, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative. Agli incubatori specializzati in start-up innovative sono estese alcune delle misure: la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi; le agevolazioni relative al c.d. work for equity e ai piani d’incentivazione; le agevolazioni relative all’accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI; l’accesso prioritario al credito d’imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato.

11 Fondo di Garanzia

12 Fondo di Garanzia per PMI - definizione
Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000. La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali apportate dalle imprese. Facendo ricorso al Fondo, pertanto, l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo.

13 Fondo di Garanzia per PMI - come funziona
La garanzia del Fondo è una agevolazione introdotta dal Ministero dello Sviluppo Economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore delle PMI. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e impresa: tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. L’impresa non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo. Deve rivolgersi a una banca per candidarsi a ricevere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda. In alternativa, l’impresa si può rivolgere a un Confidi che garantisce l’operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo. Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande, mentre, con riferimento ai Confidi, occorre rivolgersi a un operatore accreditato. L’intervento è concesso, fino a un massimo dell’80% del finanziamento, su tutti i tipi di operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti. Il Fondo garantisce a ciascuna impresa un importo massimo di 2,5 milioni di euro, un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all’importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.

14 Fondo di Garanzia per PMI – beneficiari
Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro delle Imprese (come si vedrà di seguito, anche le startup e gli incubatori certificati sono tra i beneficiari). L’impresa deve essere valutata in grado di rimborsare il finanziamento garantito; deve quindi essere considerata economicamente e finanziariamente sana sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio degli ultimi due esercizi (le startup sono invece valutate sulla base di piani previsionali). Possono essere garantite le imprese appartenenti a qualsiasi settore con l’eccezione dell’industria automobilistica, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell’industria carboniera, della siderurgia e delle attività finanziarie. Nei trasporti sono ammissibili solo le imprese che effettuano trasporto merci su strada. Le imprese agricole possono utilizzare soltanto la controgaranzia rivolgendosi a un confidi che opera nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca.

15 Fondo di Garanzia per startup innovative - 1
Il decreto emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze il 26 aprile 2013, entrato in vigore il 26 giugno 2013, costituisce un importante tassello delle politiche pubbliche a sostegno dell’ecosistema dell’imprenditoria innovativa: individuando modalità e criteri semplificati di accesso all’intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI, il provvedimento ha inteso favorire le startup innovative e gli incubatori certificati nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie al loro sviluppo. La misura intensifica le modalità d’intervento con cui il Fondo di garanzia favorisce l’accesso al credito bancario, identificando per le startup innovative e per gli incubatori certificati delle procedure di attivazione semplificate e prevedendo condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito. Quando le imprese si trovano nella fase di avvio incontrano grandi difficoltà nel reperire le garanzie reali richieste dalle banche a copertura del fabbisogno finanziario. L’intervento del Fondo mira a ridurre queste distorsioni, permettendo ad aziende strategiche per l’incremento della competitività del tessuto economico del nostro Paese di accedere a quelle risorse necessarie sia all’attività operativa sia alla programmazione degli investimenti finalizzati allo sviluppo e alla crescita.

16 Fondo di Garanzia per startup innovative - 2
Le startup innovative, in quanto imprese di nuova costituzione, non sono valutabili sulla base dei dati di bilancio e, a salvaguardia dell’innovatività, necessitano di procedure snelle che consentano la realizzazione degli investimenti in tempi rapidi. Per questo motivo, la procedura di concessione della garanzia del Fondo alle startup innovative e agli incubatori certificati di impresa è stata sensibilmente semplificata. I requisiti sono soltanto due: essere una startup innovativa o incubatore certificato, ai sensi dell’art. 25 commi 2 e 5 del decreto legge 179/2012, iscritto nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al comma 8 del medesimo articolo; il soggetto finanziatore non deve acquisire alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria sull’operazione finanziaria. La garanzia sui finanziamenti bancari alle startup e agli incubatori è concessa a titolo gratuito e, inoltre, alle domande riferite a queste tipologie di imprese è assegnata priorità in fase di istruttoria. La misura fissa in 2,5 milioni di euro l’importo massimo complessivo garantito per ogni startup innovativa o incubatore certificato, da utilizzare eventualmente attraverso più operazioni fino a concorrenza del tetto stabilito, non esistendo un limite massimo di operazioni effettuabili. Si tratta di una soglia elevata, soprattutto se rapportata a una realtà come quella delle startup innovative che, per la definizione data dalla legge, non superano un fatturato annuo di 5 milioni di euro.

17 Fondo di Garanzia per startup innovative - 3
Il Fondo copre fino all’80% dell’ammontare del finanziamento, nel caso di garanzia diretta, o l’80% dell’importo garantito da confidi o altro fondo di garanzia nel caso di controgaranzia. La garanzia è concessa senza valutazione dei dati di bilancio dell’impresa o dell’incubatore. Il 20% dell’importo dell’operazione finanziaria rimane a carico del soggetto finanziatore in quanto non assistito da alcuna garanzia, reale assicurativa o bancaria a eccezione di un’eventuale garanzia personale. Pertanto, c’è un certo grado di coinvolgimento della banca, poiché essa dispone di maggiori elementi conoscitivi sull’impresa e può più facilmente effettuare un’adeguata valutazione delle strategie e delle prospettive di sviluppo della startup innovativa o dell’incubatore, fermo restando che la copertura dell’80% del rischio della operazione finanziaria rappresenta sicuramente un forte incentivo alla concessione del finanziamento. Nel caso in cui il soggetto finanziatore acquisisca garanzie, reali, assicurative o bancarie, se la dichiarazione attestante l’iscrizione della startup o dell’incubatore nella sezione speciale del Registro delle imprese è presente, viene fatta salva la concessione dell’intervento a titolo gratuito; se, invece, tale dichiarazione manca, rimangono valide le procedure ordinarie.

18 Crowdfunding

19 Crowdfunding – definizione
Il termine crowdfunding racchiude in sé i concetti di folla (crowd) e finanziamento (funding): consiste nell'utilizzare Internet per la raccolta di capitale da gruppi di persone con interessi comuni al fine di finanziare un progetto o un iniziativa; gli elementi, che compongono il fenomeno del crowdfunding, possono essere visti come uno scambio di informazioni (idee e progetti) e di capitale (fondi) tra persone o gruppi di persone (crowd), attraverso strumenti informatici (social media, social network), in un ambiente virtuale (Internet); il significato del crowdfunding può essere sintetizzato come una reinterpretazione della raccolta fondi nell’era digitale; è un fenomeno diffusosi negli ultimi anni ma che trova radici ben più radicate nel tempo e rappresenta uno strumento efficace per finanziare e sostenere idee e progetti d’impresa; i motivi principali della sua rapida diffusione sono da ricercare nella situazione geopolitica globale e nella crescente diffusione dei social media.

20 Crowdfunding – come funziona
Se, come concetto, la raccolta fondi online non rappresenta una grossa novità, la principale innovazione portata dal crowdfunding è rappresentata dal modo con il quale vengono utilizzati gli strumenti informatici disponibili oggi. La capacità dei social media di raggiungere, coinvolgere ed emozionare un vasto numero di persone, costituisce l'elemento essenziale per ottenere un finanziamento attraverso una campagna di crowdfunding; i portali online specializzati (piattaforme di crowdfunding) hanno dimostrato di avere l’abilità di raggiungere svariate comunità a supporto di imprenditori, artisti, musicisti, designer, progetti locali ecc.; il modello di business delle piattaforme di crowdfunding, nella maggioranza dei casi, si basa su una percentuale che viene trattenuta dalla somma di denaro raccolta per il progetto finanziato; il supporto fornito (sotto forma di donazione o finanziamento) si è sviluppato sotto varie forme che si differenziano in base alla natura dello scambio tra l’investitore/donatore e il progetto. Gli imprenditori o le persone alla ricerca di un finanziamento tramite crowdfunding possono offrire delle ricompense alle persone che hanno effettuato un investimento nella loro idea secondo diverse modalità; il modello di crowdfunding più diffuso, in Italia e nel mondo, è rappresentato dal donation/rewards crowdfunding. Secondo tale modello, a seguito di una donazione è previsto un tipo di ricompensa di carattere non finanziario, quali, ad esempio, un gadget, un prodotto, un meeting con il creatore dell’idea, un ringraziamento sotto varie forme.

21 Equity Crowdfunding – definizione
Le crescenti difficoltà di accesso al credito da parte delle PMI e gli ostacoli al finanziamento delle startup, tramite i canali tradizionali, hanno contribuito allo sviluppo di un nuovo modello di finanziamento delle imprese e delle startup, rappresentato dall’equity crowdfunding; l’equity crowdfunding prevede un finanziamento sotto forma di capitale di rischio al fine di ottenere delle quote di partecipazione in una società; in Italia, il crowdfunding è diventato un fenomeno di grande interesse, soprattutto a partire dai primi anni del presente decennio, quando fu introdotto nel report “Restart, Italia!” commissionato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Nel 2013, la Consob, dopo varie ricerche e consultazioni con esperti del settore, è arrivata alla pubblicazione della normativa sull’equity crowdfunding, che permette alle startup innovative di raccogliere fondi attraverso le piattaforme di crowdfunding registrate presso un registro Consob, tutelando l’investitore e l’imprenditore; nonostante qualche critica riguardante l’eccessiva regolamentazione, l’Italia è stato il primo Paese europeo ad adottare una normativa per questo settore.


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