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Start - up innovative Le agevolazioni fiscali
«Seminario sui rapporti giuridici internazionali» Studio Legale Dolce Lauda, Francoforte s. M. Perugia, –
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Start-up innovativa: i requisiti
Requisiti cumulativi Ai sensi dell’art. 25, comma 2 del D.L. n. 179 del le start–up innovative sono società di capitali in possesso dei seguenti requisiti: costituite da meno di 5 anni hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente «lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi ad alto valore tecnologico» non distribuiscono e non hanno distribuito utili non sono quotate hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia presentano un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di Euro 2
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Start-up innovativa: i requisiti - segue
Requisiti alternativi Le start – up innovative devono soddisfare almeno uno dei tre seguenti requisiti: almeno il 15% del maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo addetti impiegati altamente qualificati l’impresa è titolare di un brevetto o di privativa industriale o titolare di un software registrato Nell’ambito delle disposizioni in favore della promozione e dello sviluppo delle start-up innovative particolare rilievo assumono le agevolazioni di carattere fiscale. 3
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Quadro normativo di riferimento
Normativa Decreto Legge n.179 del 2012, art. 29 (modificato dal D.L. 76/2013) D.M. del 30 Gennaio 2014 Art.4 del D.L. 3/2015 D.M. del 25 Febbraio 2016 Informative Circolare n.16/E Agenzia delle Entrate, 11/06/2014 Risoluzione n.87/ E Agenzia delle Entrate, 14/10/2014 Risoluzione n.9/E Agenzia delle Entrate, 22/01/2015 4
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Agevolazioni fiscali per gli investitori:
ambito soggettivo Soggetti interessati (art. 29, D.L. n.179 del 2012, commi 1 e 4) soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (di cui al Titolo I del T.U.I.R.) soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (di cui al Titolo II del T.U.I.R.) Soggetti esclusi (art. 2, comma 3, Decreto attuativo del 25/02/2016) società che sono a loro volta start-up innovative incubatori certificati (art. 25 D.L. 179/2012) Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative Gli incentivi fiscali si rendono applicabili anche agli investimenti in capitale di rischio effettuati in una o più start-up innovative da non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un’attività d’impresa mediante stabile organizzazione 5
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Agevolazioni fiscali per gli investitori:
ambito oggettivo Il Decreto Interministeriale del 30 Gennaio 2014 circoscrive il campo di applicazione dell’agevolazione fiscale ai soli versamenti iscritti alla voce del capitale di rischio o nella riserva da sovrapprezzo delle azioni. In particolare: § conferimenti in denaro iscritti alla voce capitale sociale o riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative § conferimenti che derivano dalla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione § investimenti in quote degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che investono prevalentemente in start-up innovative Efficacia temporale Investimenti effettuati negli anni 2013, 2014 , 2015 e 2016 6
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Agevolazioni fiscali per gli investitori: ambito oggettivo - segue
L’investimento può essere effettuato direttamente dall’investitore o indirettamente per il tramite di intermediari qualificati Si considerano conferimenti in denaro le compensazioni di crediti in sede di sottoscrizione dell’aumento di capitale Non sono rilevanti i conferimenti in natura e le prestazioni di opere e servizi I conferimenti rilevano nel periodo di imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel Registro delle Imprese da parte della start-up innovativa dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale 7
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Agevolazioni fiscali per gli investitori: ambito oggettivo - segue
Investimenti non agevolabili Sono esclusi gli investimenti effettuati in start-up innovative che si qualificano come: “imprese in difficoltà” di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Sato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà” imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio investimenti effettuati tramite Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica 8
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Detrazione per i soggetti IRPEF (art. 29 comma 1, D.L. n.179 del 2012)
Soglia massima degli investimenti ammissibili: € (art. 4, D.M. del 25/ 02/ 2016) Se la detrazione è superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda dovuta nei successivi esercizi, ma non oltre il terzo 19% Investimento massimo agevolabile in ciascun periodo di imposta per una detrazione pari ad Euro € Periodo minimo di durata dell’investimento pena decadenza dal beneficio 3 anni Nel caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la percentuale di detrazione è elevata dal 19% al 25% 9
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Deduzione per i soggetti IRES (art. 29 comma 4, D.L. n. 179 del 2012)
Soglia massima degli investimenti ammissibili: € (art. 4, D.M. del 25/02/2016) Se la deduzione è superiore al reddito complessivo lordo, l’eccedenza è riportabile nei successivi esercizi ma non oltre il terzo 20% Investimento agevolabile in ciascun periodo di imposta per un risparmio massimo di Euro (ottenuto applicando al 20% dell’investimento massimo agevolabile l’aliquota IRES vigente) € Periodo minimo di durata dell’investimento pena decadenza dal beneficio 3 anni Nel caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la percentuale di detrazione è elevata dal 20% al 27% 10
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Ulteriori agevolazioni fiscali
L’art. 26, comma 4, del D.L. n.179 del 2012 prevede la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo e quella sulle cosiddette «società in perdita sistematica» La società non è tenuta ad effettuare il test di operatività per tutto il periodo in cui ha i requisiti per qualificarsi start-up innovativa. Esonero dal versamento dei diritti di bollo e dei diritti di segreteria camerali, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio (art. 26, comma 8, del D.L. n.179 del 2012). L’art. 27, commi da 1 a 3, del D.L. n. 179 del 2012, prevede che il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione da parte delle start-up innovative ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi «non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi» 11
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Cause di decadenza dalle agevolazioni (art. 29, comma 5, D. L
Cause di decadenza dalle agevolazioni (art. 29, comma 5, D.L. 179 del 2012) Il diritto alle agevolazioni decade se, entro tre anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica: cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati riduzione volontaria del capitale sociale recesso o esclusione degli investitori perdita di uno dei requisiti richiesti per la qualifica di start-up innovativa Esclusioni di decadenza: trasferimenti a titolo gratuito o mortis causa La decadenza produce effetti nel periodo di imposta in cui si verifica una delle circostanze descritte e comporta l’obbligo per il beneficiario di restituire il risparmio di imposta complessivamente goduto fino a tale momento, unitamente agli interessi legali 12
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Condizioni: documentazione probatoria
Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori ricevano e conservino, tra l’altro: una certificazione della start-up innovativa, che attesti che l’ammontare complessivo dei conferimenti in denaro ricevuti non sia superiore ad € Ai fini del calcolo, rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo copia del piano di investimento della start-up innovativa (business plan) una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l’oggetto della propria attività A cura di: dott. Giovanna Palma 13
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