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PubblicatoDamiano Sorrentino Modificato 7 anni fa
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La disciplina dei contratti sotto soglia e dei contratti “esclusi”
ISTITUTO PER L’INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITA’ AMBIENTALE La disciplina dei contratti sotto soglia e dei contratti “esclusi” Pierdanilo MELANDRO ITACA
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IL SOTTOSOGLIA LA LEGGE DELEGA
PREVISIONE DI UNA DISCIPLINA APPLICABILE AI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA PREVISIONE DI UNA DISCIPLINA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA ISPIRATE A CRITERI DI MASSIMA SEMPLIFICAZIONE E RAPIDITÀ DEI PROCEDIMENTI, SALVAGUARDANDO I PRINCÌPI DI TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ DELLA GARA
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IL SOTTOSOGLIA LA LEGGE DELEGA
GARANZIA DI ADEGUATI LIVELLI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLE PROCEDURE ANCHE I CONTRATTI SOTTO LA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, ASSICURANDO, ANCHE NELLE FORME SEMPLIFICATE DI AGGIUDICAZIONE, LA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA PIÙ OFFERTE, PREVEDENDO CHE DEBBANO ESSERE INVITATI A PRESENTARE OFFERTA ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI, OVE ESISTENTI, NONCHÉ UN'ADEGUATA ROTAZIONE
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IL SOTTOSOGLIA IL CODICE DEL 2006 ART : LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA IL CODICE DEL 2016 ART. 36: CONTRATTI SOTTO SOGLIA
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PREVIGENTE NORMATIVA (artt. 121-125)
IL SOTTOSOGLIA PREVIGENTE NORMATIVA (artt ) -FINO A 50 MILA € AMMINISTRAZIONE DIRETTA (PER LAVORI ESEGUITI CON MATERIALI E MEZZI PROPRI O ACQUISTATI/NOLEGGIATI) FINO A 200 MILA € COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E ALTRI CASI SPECIFICI CON AFFIDAMENTO DIRETTO DEL RUP FINO A 40 MILA € INVITO A 5 SOGGETTI TRA 40 MILA E 200 MILA € -FINO A 1 MILIONE € PROCEDURE ORDINARIE E POSSIBILITÀ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON: 5 SOGGETTI FINO A 500 MILA € 10 SOGGETTI TRA 500 MILA € E 1 MLN € - FINO A 1,5 MILIONI PER APPALTI DI SOLA ESECUZIONE POSSIBILITÀ PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA
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IL SOTTOSOGLIA IL NUOVO REGIME DELLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA (ART. 36) 1) FINO A 40 MILA € E’ CONSENTITO L’AFFIDAMENTO DIRETTO, ADEGUATAMENTE MOTIVATO 2) TRA 40 MILA € E 150 MILA € PER I LAVORI E TRA 40 MILA E LA SOGLIA COMUNITARIA PER FORNITURE E SERVIZI L’AFFIDAMENTO DEVE ESSERE PRECEDUTO DA PROCEDURA NEGOZIATA CON CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 SOGGETTI (O AMMINISTRAZIONE DIRETTA CON MATERIALI E MEZZI ACQUISTATI/NOLEGGIATI) 3) TRA 150 MILA E 1 MILIONE PER I LAVORI PROCEDURA NEGOZIATA CON CONSULTAZIONE DI ALMENO 10 SOGGETTI 4) SOPRA 1 MILIONE PROCEDURE ORDINARIE
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IL SOTTOSOGLIA SELEZIONE DEGLI OPERATORI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA NELLE IPOTESI 2) E 3) I SOGGETTI DA INVITARE VANNO SELEZIONATI TRAMITE INDAGINI DI MERCATO O INDIVIDUANDOLI NELL’AMBITO DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI ISTITUITI DALLA STAZIONE APPALTANTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE. NON VI SONO INDICAZIONI PER QUANTO ATTIENE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO. SECONDO LE INDICAZIONI BOZZE DI LINEE GUIDA ANAC LA S.A. DOVREBBE OPERARE “UNA PRELIMINARE INDAGINE, SEMPLICEMENTE ESPLORATIVA DEL MERCATO, VOLTA A IDENTIFICARE LA PLATEA DEI POTENZIALI AFFIDATARI”. SAREBBE UN’INTERPRETAZIONE ANTICIPATORIA RISPETTOSA DEI PRINCIPI
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IL SOTTOSOGLIA LINEE GUIDA ANAC (CO. 7)
ENTRO 90 GIORNI ANAC DEVE ADOTTARE LINEE GUIDA PER DEFINIRE MODALITA’ DI DETTAGLIO PER SUPPORTARE LE S.A. NEL MIGLIORARE QUALITÀ PROCEDURE, INDAGINI DI MERCATO, FORMAZIONE E GESTIONE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI IN ATTESA DELLE LINEE GUIDA OPERA UNA DISCIPLINA TRANSITORIA (ART. 216, COMMA 9), SECONDO CUI I SOGGETTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA DEVONO ESSERE INDIVIDUATI : - TRAMITE INDAGINI DI MERCATO EFFETTUATE CON AVVISO PUBBLICATO SUL PROFILO DI COMMITTENTE PER ALMENO 15 GIORNI E INDICAZIONE DEI REQUISITI MINIMI RICHIESTI - TRAMITE SELEZIONE DAI VIGENTI ELENCHI DI OPERATORI UTILIZZATI DALLE S.A. SE COMPATIBILI COL CODICE
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IL SOTTOSOGLIA LA LINEA GUIDA ANAC «NON VINCOLANTI» INDICA L’OPPORTUNITÀ CHE LE AMMINISTRAZIONI SI DOTINO, NEL RISPETTO DEL PROPRIO ORDINAMENTO, DI UN REGOLAMENTO IN CUI VENGONO DISCIPLINATE: LE MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLE INDAGINI DI MERCATO, EVENTUALMENTE DISTINTE PER FASCE DI IMPORTO; LE MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELL’ELENCO DEI FORNITORI, EVENTUALMENTE DISTINTI PER CATEGORIA E FASCIA DI IMPORTO; I CRITERI DI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO O ATTINGENDO DALL’ELENCO DEI FORNITORI PROPRI O DA QUELLI PRESENTI NEL MERCATO ELETTRONICO DELLE P.A. O ALTRI STRUMENTI SIMILARI GESTITI DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA DI RIFERIMENTO. ATTENZIONE: L’ART. 125 E LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DPR 207/2010 SONO ABROGATI
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IL SOTTOSOGLIA STIPULA DEL CONTRATTO PER ESPRESSA PREVISIONE DELL’ART. 32, COMMA 10, LETT. B), NON SI APPLICA IL TERMINE DILATORIO DI STAND STILL DI 35 GIORNI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO NEI CASI 1) E 2) ATTENZIONE: LO STAND STILL NON SI APPLICA AI SERVIZI SOCIALI E GLI ALTRI SERVIZI DELL’ALLEGATO IX, PER IMPORTI FINO A EURO. TERMINI VIENE CONFERMATA LA RIDUZIONE ALLA METÀ DEI TERMINI MINIMI DELLE PROCEDURE DI GARA ORDINARIE
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IL SOTTOSOGLIA VERIFICA DEI REQUISITI (CO. 5 E 6)
(CO. 5, 1° PERIODO) PER GLI AFFIDAMENTI DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE E PER QUELLI DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150MILA EURO, LA VERIFICA È LIMITATA “ESCLUSIVAMENTE” AI REQUISITI GENERALI E VA FATTA TRAMITE LA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE. (CO. 5, 2° PERIODO) LE S.A. DEVONO VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ECONOMICO–FINANZIARI E TECNICO–PROFESSIONALI RICHIESTI. TALE VERIFICA SEMBRA ESSERE GENERALIZZATA, PER OGNI IMPORTO; APPARENTE CONTRASTO CON QUANTO INDICATO NEL PERIODO PRECEDENTE, CHE PER GLI APPALTI DI IMPORTO MINORE SEMBREREBBE ESCLUDERE L’OBBLIGO DI VERIFICA DEI REQUISITI SPECIALI.
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IL SOTTOSOGLIA VERIFICA DEI REQUISITI (CO. 5 E 6)
IN OGNI CASO LA VERIFICA È OBBLIGATORIA SOLO NEI CONFRONTI DELL’AGGIUDICATARIO, MENTRE È MERAMENTE FACOLTATIVA RISPETTO AGLI ALTRI CONCORRENTI (COMMA 6). PER I LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150MILA EURO NON È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE L’ATTESTAZIONE SOA, SOSTITUITA CON SPECIFICI REQUISITI RICHIESTI DALLA S.A. NEI DOCUMENTI DI GARA (ARTICOLO 84, COMMA 1).
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IL SOTTOSOGLIA PUBBLICITA’ IN CASO DI RICORSO ALLE PROCEDURE ORDINARIE PER GLI APPALTI SOTTO SOGLIA I BANDI E GLI AVVISI SONO PUBBLICATI: - SUL PROFILO DI COMMITTENTE - SULLA PIATTAFORMA DIGITALE DEI BANDI DI GARA PRESSO ANAC, IN COOPERAZIONE APPLICATIVA CON I SISTEMI INFORMATIZZATI REGIONALI E LE PIATTAFORME REGIONALI DI E- PROCUREMENT Periodo transitorio (art. 216, co. 11 ) PERIODO TRANSITORIO (ART. 36, CO. 9 ) FINO ALLA DATA DEFINITA CON DECRETO DEL MIT, AI FINI DEGLI EFFETTI GIURIDICI, I BANDI E GLI AVVISI SONO PUBBLICATI : ANCHE SULLA GURI PER I LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO E PER FORNITURE E SERVIZI ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DOVE SI ESEGUONO I LAVORI PER I LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A EURO
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IL SOTTOSOGLIA AFFIDAMENTI INFERIORI A € - LINEA GUIDA ANAC «NON VINCOLANTE» DETERMINA A CONTRARRE o ATTO EQUIVALENTE (EVENTUALMENTE PRECEDUTA DA INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO), NELLA QUALE LE S.A. DEFINISCONO L’ESIGENZA PUBBLICA CHE INTENDONO SODDISFARE, LE CARATTERISTICHE DEGLI AFFIDAMENTI CHE INTENDONO CONSEGUIRE, I CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DELLE OFFERTE, L’IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO E LA RELATIVA COPERTURA, IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NONCHÉ LE PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI; LA MOTIVAZIONE DOVREBBE DAR CONTO DETTAGLIATAMENTE DEL POSSESSO DA PARTE DELL’OPERATORE ECONOMICO SELEZIONATO DEI REQUISITI RICHIESTI NELLA DELIBERA A CONTRARRE, DELLA RISPONDENZA DI QUANTO OFFERTO ALLE ESIGENZE DELLA STAZIONE APPALTANTE, DI EVENTUALI CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE OFFERTE DAL CONTRAENTE E DELLA CONVENIENZA DEL PREZZO IN RAPPORTO ALLA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE. NEL CASO DI AFFIDAMENTI DI MODICO VALORE (SOLO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO IL VALORE DI EURO) L’OBBLIGO MOTIVAZIONALE POTREBBE ESSERE ATTENUATO ART. 32, 14: IL CONTRATTO E’ STIPULATO MEDIANTE CORRISPONDENZA SECONDO L’USO DEL COMMERCIO CONSISTENTE IN UN APPOSITO SCAMBIO DI LETTERE (ANCHE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA)
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IL SOTTOSOGLIA L’AMBITO DI APPLICAZIONE
LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 36 SI APPLICANO AGLI APPALTI NEI SETTORI ORDINARI, INCLUSI I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA (NOTARE COMBINATO DISPOSTO ARTT. 30, COMMA 8 E ART. 157) AI SETTORI SPECIALI MA NON ALLE IMPRESE PUBBLICHE E AI SOGGETTI TITOLARI DI DIRITTI SPECIALI ED ESCLUSIVI AI CONTRATTI DI CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI E DI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILIEVO COMUNITARIO ESSENDO LA NORMA COLLOCATA TRA LE DISPOSIZIONI DELLA PARTE II DEL CODICE (ART .164) RESTANO FERMI GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
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IL SOTTOSOGLIA I PRINCIPI
IL COMMA 2 DELL’ART. 36 PREVEDE CHE GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA AVVENGONO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DETTATI ALL’ART. 30 NONCHE’ NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE A) PRINCIPIO DI ECONOMICITÀ, L’USO OTTIMALE DELLE RISORSE DA IMPIEGARE NELLO SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE OVVERO NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO; B) PRINCIPIO DI EFFICACIA, LA CONGRUITÀ DEI PROPRI ATTI RISPETTO AL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO CUI SONO PREORDINATI; C) PRINCIPIO DI TEMPESTIVITÀ, L’ESIGENZA DI NON DILATARE LA DURATA DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE IN ASSENZA DI OBIETTIVE RAGIONI; D) PRINCIPIO DI CORRETTEZZA, UNA CONDOTTA LEALE ED IMPRONTATA A BUONA FEDE, SIA NELLA FASE DI AFFIDAMENTO SIA IN QUELLA DI ESECUZIONE; E) PRINCIPIO DI LIBERA CONCORRENZA, L’EFFETTIVA CONTENDIBILITÀ DEGLI AFFIDAMENTI DA PARTE DEI SOGGETTI POTENZIALMENTE INTERESSATI;
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IL SOTTOSOGLIA F) PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E DI PARITÀ DI TRATTAMENTO, UNA VALUTAZIONE EQUA ED IMPARZIALE DEI CONCORRENTI E L’ELIMINAZIONE DI OSTACOLI O RESTRIZIONI NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE E NELLA LORO VALUTAZIONE; G) PRINCIPIO DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ, LA CONOSCIBILITÀ DELLE PROCEDURE DI GARA, NONCHÉ L’USO DI STRUMENTI CHE CONSENTANO UN ACCESSO RAPIDO ED AGEVOLE ALLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE; H) PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, L’ADEGUATEZZA ED IDONEITÀ DELL’AZIONE RISPETTO ALLE FINALITÀ E ALL’IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO;
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IL SOTTOSOGLIA I) PRINCIPIO DI ROTAZIONE, FINALIZZATO AD EVITARE LA FORMAZIONE DI RENDITE DI POSIZIONE A FAVORE DI ALCUNI OPERATORI ECONOMICI IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORRENZA. PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE È NECESSARIO ALTRESÌ TENERE CONTO DELLE REALTÀ IMPRENDITORIALI DI MINORI DIMENSIONI, FISSANDO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE CHE, SENZA RINUNCIARE AL LIVELLO QUALITATIVO DELLE PRESTAZIONI, CONSENTANO LA PARTECIPAZIONE ANCHE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE, VALORIZZANDONE IL POTENZIALE.
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IL SOTTOSOGLIA QUESTIONI APERTE IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE INCONTRA DEI LIMITI? - NELLE IPOTESI IN CUI A SEGUITO DI AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO VENGONO INVITATI TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PRESENTATO LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - NELLE IPOTESI DI UTILIZZAZIONE DEL SORTEGGIO
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IL SOTTOSOGLIA CONCLUSIONI
IL RICHIAMO AI PRINCIPI CHE GOVERNANO LE PROCEDURE DI EVIDENZA ESCLUDE SCELTE ARBITRARIE E IMPONE ALLE STAZIONI APPALTANTI DI: PREDEFINIRE ED ESPLICITARE I CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, CON RIFERIMENTO ALLO SPECIFICO CONTRATTO ASSICURARE ADEGUATE FORME DI PUBBLICITÀ AGLI ESITI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
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OPERE A SCOMPUTO -CONFERMATA L’ESECUZIONE DIRETTA DA PARTE DEL TITOLARE DEL PERMESSO A COSTRUIRE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA FUNZIONALI ALL’INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ( ART. 16, COMMA 2 BIS, DEL T.U. EDILIZIA) MODIFICATA LA DISCIPLINA SULLE OPERE SECONDARIE, PER LE QUALI SI PREVEDE LA NECESSITÀ DI SVOLGERE UNA PROCEDURA DI GARA ORDINARIA IN LUOGO DI QUELLA NEGOZIATA CON 5 SOGGETTI PREVISTA IN PRECEDENZA (Per le opere di urbanizzazione a scomputo sopra soglia la disciplina è sostanzialmente identica alla precedente (di cui art. 32, comma 1, lett. g) che viene inserita nell’articolo 1, comma 2, lettera e ) INSERITA UNA DISCIPLINA SULLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DEGLI ONERI CONCESSORI
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SERVIZI SOTTOPOSTI AD UN REGIME ALLEGGERITO (ALLEGATO IX)
IL REGIME “ALLEGGERITO” SERVIZI SOTTOPOSTI AD UN REGIME ALLEGGERITO (ALLEGATO IX) LA DIRETTIVA 24/2014 HA OPERATO IL SUPERAMENTO DELLLA DISTINZIONE TRA SERVIZI ASSOGGETTATI ALLA INTEGRALE APPLICAZIONE DEL CODICE (EX SERVIZI DELL'ALLEGATO IIA) E SERVIZI ASSOGGETTATI AD UN REGIME ATTENUATO (EX SERVIZI DI CUI ALL’ALLEGATO IIB) DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE PER I SERVIZI SOCIALI E GLI ALTRI SERVIZI SPECIFICI DI CUI ALL’ALLEGATO IX DEL CODICE SI APPLICA IL REGIME DELLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA SE LA BASE D’ASTA È DI IMPORTO PARI O INFERIORE A EURO IN QUANTO AL DI SOTTO DI TALE IMPORTO NON SI RITIENE PRESENTE UN INTERESSE TRANSFONTALIERO DELLE IMPRESE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE. AL DI SOPRA DELLA SOGLIA IL CODICE INTRODUCE UN REGIME DIFFERENZIATO SOLTANTO PER QUANTO CONCERNE LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI (ART. 142) E LA POSSIBILITÀ DI AFFIDAMENTO RISERVATO ALLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE (ART. 143).
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IL REGIME “ALLEGGERITO”
SERVIZI SOTTOPOSTI AD UN REGIME ALLEGGERITO (ALLEGATO IX) AD OGGI ANCHE I SERVIZI SOCIALI E SPECIFICI DELL'ALLEGATO IX AL D.LGS. 50/2016 E LE CONCESSIONI DI SERVIZI RIENTRANO A PIENO TITOLO NELLA DISCIPLINA CODICISTICA E NEGLI OBBLIGHI DI CENTRALIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 37, COMMA 5, D.LGS. 50/2016, FINO ALL’ADOZIONE DEL DPCM PREVISTO, LE STAZIONI APPALTANTI ISCRITTE ALL’ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI (AUSA), TENUTA DA ANAC, POSSONO OPERARE COME CENTRALI DI COMMITTENZA IN FORMA DI AGGREGAZIONE DI COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA I PRINCIPI AFFERMATI DALL’AUTORITÀ NELLA DELIBERA 32/2016, RECANTE LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A ENTI DEL TERZO SETTORE E ALLE COOPERATIVE SOCIALI, POSSONO RITENERSI VALIDI ANCHE IN VIGENZA DEL D.LGS. 50/2016. (Delibera ANAC 31 agosto 2016)
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I CONTRATTI “ESCLUSI” ESCLUSIONI ARTT. 4 – 20 DEL CODICE:
ART. 5. (PRINCIPI COMUNI IN MATERIA DI ESCLUSIONI PER CONCESSIONI, APPALTI PUBBLICI E ACCORDI TRA ENTI E AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NELL’AMBITO DEL SETTORE PUBBLICO) ART. 7. (APPALTI E CONCESSIONI AGGIUDICATI AD UN’IMPRESA COLLEGATA) ART. 8. (ESCLUSIONE DI ATTIVITÀ DIRETTAMENTE ESPOSTE ALLA CONCORRENZA) ART. 9. (CONTRATTI DI SERVIZI AGGIUDICATI IN BASE AD UN DIRITTO ESCLUSIVO) ART. 10. (CONTRATTI NEL SETTORE DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI) ART. 17. (ESCLUSIONI SPECIFICHE PER CONTRATTI DI APPALTO E CONCESSIONE DI SERVIZI) ART. 18. (ESCLUSIONI SPECIFICHE PER CONTRATTI DI CONCESSIONI) ART. 19. (CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE) ART. 20. (OPERA PUBBLICA REALIZZATA A SPESE DEL PRIVATO)
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I CONTRATTI “ESCLUSI” I PRINCIPI (ART. 4)
L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI AVENTI AD OGGETTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, ESCLUSI, IN TUTTO O IN PARTE, DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVA DEL PRESENTE CODICE, AVVIENE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ, EFFICACIA, IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO, TRASPARENZA, PROPORZIONALITÀ, PUBBLICITÀ, TUTELA DELL'AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA (IN LINEA CON EX ART. 27 E COMUNICAZIONE INTERPRETATIVA CE 1° AGOSTO 2006) NON È STATO PREVISTO IL PREVIO INVITO A 5 OPERATORI E LA POSSIBILITÀ DI CONSENTIRE IL SUBAPPALTO
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I CONTRATTI “ESCLUSI” SERVIZI LEGALI: UN DUPLICE REGIME
- AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI RELATIVI O CONNESSI ALLA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO O IN ARBITRATO DA PARTE DI UN SOGGETTO PUBBLICO (SERVIZI ESCLUSI DI CUI ALL’ART. 17) AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI DIVERSI RELATIVI ALLA CONSULENZA SENZA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO (REGIME ALLEGGERITO) UNA CERTEZZA: NON SARÀ PIÙ SOSTENIBILE UNA DIFFERENZIAZIONE DELLA DISCIPLINA PER L’AFFIDAMENTO DELLA TUTELA IN GIUDIZIO INTUITU PERSONAE BASATA SULLA PRESUPPOSTA DISTINZIONE TRA APPALTI DI SERVIZI E PRESTAZIONI D’OPERA INTELLETTUALE.
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I CONTRATTI “ESCLUSI” IN HOUSE PROVIDING (ART. 5) L’ART. 5 RECEPISCE L’ART 12 DELLA DIRETTIVA 24/2014 E PRECISA ALCUNI PROFILI MA, SOPRATTUTTO, ALLARGA IL PERIMETRO APPLICATIVO DELL’ISTITUTO AD IPOTESI PRIMA DUBBIE O ADDIRITTURA PRECLUSE. - COMMA 2 «TALE CONTROLLO PUÒ ANCHE ESSERE ESERCITATO DA UNA PERSONA GIURIDICA DIVERSA, PURCHÈ A SUA VOLTA CONTROLLATA ALLO STESSO MODO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE» L’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE POTREBBE QUINDI RICORRERE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO NON SOLO NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETÀ SUA CONTROLLATA MA ANCHE NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETÀ DA QUEST’ULTIMA CONTROLLATA (CD. IN HOUSE A CASCATA ).
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I CONTRATTI “ESCLUSI” IN HOUSE PROVIDING (ART. 5)
COMMA 3 PRIMA PARTE: SI AMMETTE CHE IL SOGGETTO CONTROLLATO AFFIDI DIRETTAMENTE UN CONTRATTO AL SOGGETTO CONTROLLANTE DANDO CON CIÒ VITA AD UNA FORMA DI DELEGAZIONE INTERORGANICA OPPOSTA A QUELLA TIPICA (CD. IN HOUSE ROVESCIATO ) COMMA 3, SECONDA PARTE: POSSIBILITÀ DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRA DUE SOGGETTI TRA LORO ESTRANEI MA ENTRAMBI IN RELAZIONE IN HOUSE CON IL SOGGETTO AFFIDANTE (CD. IN HOUSE ORIZZONTALE) PREVISIONE FINORA ESCLUSA DALLA CEG I COMMI 4 E 5 DISCIPLINANO INVECE IL CD IN HOUSE PLURIMO E CIOÈ L’IPOTESI NELLA QUALE IL CONTROLLO ANALOGO È ESERCITATO IN FORMA CONGIUNTA DA PIÙ AMMINISTRAZIONI.
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I CONTRATTI “ESCLUSI” IN HOUSE PROVIDING (ART. 5)
COMMA 1: IL REQUISITO DEL CONTROLLO ANALOGO (CD. 1° REQUISITO TECKAL) PUÒ RICORRERE ANCHE IN PRESENZA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA DI CAPITALI PRIVATI, A CONDIZIONE CHE NON COMPORTINO LA POSSIBILITÀ DI ESERCITARE IL CONTROLLO O POTERI DI VETO O UN’INFULENZA DOMINANTE QUESTIONI APERTE QUESTE NUOVE SOCIETA’ SONO CONFIGURABILI COME SOCIETÀ MISTE? IL SOCIO PRIVATO DEVE ESSERE SCELTO CON GARA COME NEL PPP ISTITUZIONALIZZATO?
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I CONTRATTI “ESCLUSI” SECONDA ESTENSIONE: PERCHÉ RICORRA CONTROLLO ANALOGO OCCORRE CHE «OLTRE L’80 % DELLE ATTIVITÀ DELLA PERSONA GIURIDICA CONTROLLATA SONO EFFETTUATE NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI AD ESSA AFFIDATI DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE CONTROLLANTE O DA ALTRE PERSONE GIURIDICHE CONTROLLATE DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DI CUI TRATTASI». PER CALCOLARE LA PERCENTUALI DELLE ATTIVITÀ I METODI SONO DUE: 1) FATTURATO MEDIO DEGLI ULTIMI TRE ANNI DELL’ENTE; 2) IDONEA MISURA ALTERNATIVA RICONDUCIBILE ALL’ATTIVITÀ COME I COSTI SOSTENUTI DALL’ENTE LA NORMA RISULTA ESPANSIVA NON SOLO PERCHÉ CONSENTE, NEI LIMITI DEL 20%, L’ATTIVITÀ NEL LIBERO MERCATO DELLE SOCIETÀ AFFIDATARIE IN HOUSE, MA ANCHE PER IL FATTO CHE NEL CALCOLO DELL’80% VA CALCOLATA ANCHE LA QUOTA DI ATTIVITÀ CHE L’ENTE CONTROLLATO SVOLGE NON SOLO NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRAZIONE CONTROLLANTE MA ANCHE QUELLA CHE SVOLGE PER CONTO.
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I CONTRATTI “ESCLUSI” IN HOUSE PROVIDING (ART. 5) - COMMA 6: COOPERAZIONE DI TIPO ORIZZONTALE IN CUI DUE O PIÙ AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI, DECIDONO DI REALIZZARE L’INTERESSE PUBBLICO NON ESTERNALIZZANDO LE ATTIVITÀ PREVISTE DALL’ACCORDO, MA SVOLGENDOLO IN COOPERAZIONE TRA LORO SENZA ALCUN CORRISPETTIVO.
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I CONTRATTI “ESCLUSI” REGIME SPECIALE DEGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE (ART. 192) SI PREVEDE ISTITUZIONE PRESSO L’ANAC DELL’ELENCO DELLE STAZIONI APPALTANTI CHE OPERANO MEDIANTE AFFIDAMENTI DIRETTI NEI CONFRONTI DI PROPRIE SOCIETÀ “IN HOUSE” ESPLICITAZIONE NELLA MOTIVAZIONE DEL MANCATO RICORSO AL MERCATO QUANDO L’AFFIDAMENTO ABBIA AD OGGETTO SERVIZI DISPONIBILI SUL MERCATO OCCORRE UNA PREVENTIVA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ ECONOMICA DELL’OFFERTA FORMULATA DEL SOGGETTO “IN HOUSE”, AVENDO RIGUARDO ALL’OGGETTO E AL VALORE DELLA PRESTAZIONE.
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I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE
Il ridotto tempo a disposizione e, per certi versi, lo stato dell’arte delle disposizioni attuative di quanto delineato del Codice, non consente in questo intervento più di una speditiva panoramica su alcuni elementi che rientrano in questi ambiti del Decreto
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I SOGGETTI, LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE
LE FASI: PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITÀ I SOGGETTI: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PROGETTISTA DIRETTORE LAVORI L’ambito della presentazione, che già il titolo lascia presagire, è alquanto ampio. Pertanto, in ragione del tempo a disposizione, oggi farò una sintesi dei principali aspetti, e novità, che il Nuovo Codice degli appalti ha apportato alle fasi di Progettazione ed Esecuzione dei contratti, in particolar modo di lavori, ed ai soggetti in tali fasi coinvolti. In sintesi i macrotemi che toccherò sono:
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LAVORI SERVIZI/FORNITURE
LE FASI: PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE PROGRAMMAZIONE: ART. 21 LAVORI PROGRAMMA TRIENNALE SERVIZI/FORNITURE PROGRAMMA BIENNALE L’art. 21 del codice tratta della programmazione dei contratti pubblici. Gli «strumenti» di programmazione delineati dal codice sono il Programma Triennale per i Lavori, in piena coerenza con il precedente Codice e su sui esiste una prassi consolidata, e il programma Biennale per servizi e forniture, di cui all’art. 271 del precedente Codice vi era solo la facoltà. Sin dal primo comma è richiamato il collegamento con documenti programmatori e con il bilancio, quest’ultimo aspetto rimarcato anche, e forse in misura maggiore, nelil precedente Codice. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio
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IL PROGRAMMA TRIENNALE
LAVORI ≥ € AGGIORNATO ANNUALMENTE LAVORI COMPLESSI/CONCESSIONI/PPP IMPORTO STIMATO APPALTO: riferimento art. 35: importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Partenariato Pubblico Privato oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all’utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali; Art. 3, comma 1, lett. «oo»
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IL PROGRAMMA TRIENNALE
LAVORI IN ELENCO ANNUALE DA AVVIARE NELLA PRIMA ANNUALITÀ PROVVISTI DEL CUP (L. 3/2003 – Art. 11) INDICAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI STANZIATI OVVERO DISPONIBILI Rilevanza specifica assume l’elenco annuale, che contiene i lavori da avviare nel corso della prima annualità. Nel merito il precedente codice introduceva già elementi fortemente restrittivi sull’elenco annuale: le opere escluse da esso non potevano trovare finanziamento pubblico ( a meno di urgenze o eventi calamitosi). Da avviare: dirà il MIT in che termini pratici, aspetto che resta da definire nei termini attuativi, in passato alcune autorevoli interpretazioni concordavano sull’avvio delle procedure di affidamento CUP: codice unico di progetto RIFERIMENTO articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 SE IMPORTO ≥ : PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.
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N+1 N+2 IL PROGRAMMA BIENNALE BENI E SERVIZI ≥ 40.000 €
AGGIORNATO ANNUALMENTE INDIVIDUA BISOGNI SODDISFATTI CON CAPITALI PRIVATI L. 208/2015, art. 1, comma 505: obbligo programma biennale sopra 1 mln. €, sotto si applica l’art. 271 del Regolamento (facoltativo) Tavolo Tecnico Soggetti Aggregatori? ELENCO ACQUISIZIONI PREVISTE ≥ € COMUNICATO ENTRO 31/10 AL T.T. SOGGETTI AGGREGATORI
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PROGRAMMA TRIENNALE PROGRAMMA BIENNALE
SONO PUBBLICATI: PROFILO COMMITTENTE S.I. MINISTERO INFRASTRUTTURE S.I. OSSERVATORIO S.I. REGIONI E PROVINCIE AUTONOME S.I. SISTEMI INFORMATIVI
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LE NOVITÀ Opere incompiute (L. 214/2011 – DM 42/2013)
Elenco annuale: assente un livello minimo di progettazione per opere ≤ € Assenza di riferimenti a identificazione e quantificazione dei fabbisogni Art. 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. Comunicazioni entro 31 marzo – pubblicazione entro 30 giugno Non compare l’accantonamento min del 3% accantonamento modulabile annualmente pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma per transazioni ed accordi bonari. Assenza impossibilità di finanziamento pubblico per lavori non in elenco annuale
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DECRETO ATTUATIVO MIT (ENTRO 90 GG)
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI ED ELENCHI ANNUALI; ORDINI DI PRIORITÀ, LOTTI FUNZIONALI, CONDIZIONI PER MODIFICARE LA PROGRAMMAZIONE E REALIZZARE INTERVENTO/ACQUISTO ASSENTE NELL’ELENCO ANNUALE; CRITERI PER FAVORIRE COMPLETAMENTO DELLE OPERE INCOMPIUTE; I CRITERI PER L’INCLUSIONE DEI LAVORI NEL PROGRAMMA E IL LIVELLO DI PROGETTAZIONE MINIMO RICHIESTO GLI SCHEMI TIPO E LE INFORMAZIONI MINIME; IL RACCORDO CON LA PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEI SOGGETTI AGGREGATORI E DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA 90 gg scadrebbero il 17 luglio
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PERIODO TRANSITORIO ART. 216, COMMA 3
FINO AL DM MIT SI APPLICANO GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE GIÀ ADOTTATI ED EFFICACI, PRIORITÀ: REALIZZAZIONE DELLE OPERE NON COMPLETATE E GIÀ AVVIATE, DEI PROGETTI ESECUTIVI GIÀ APPROVATI E DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RECUPERO DEL PATRIMONIO ESISTENTE, NONCHÉ DEGLI INTERVENTI IN CONCESSIONE O PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO. Art. 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
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DPCM (ENTRO 1 ANNO) DEFINIRÀ:
DIBATTITO PUBBLICO AMBITO OGGETTIVO: GRANDI OPERE INFRASTRUTTURALI E DI ARCHITETTURA DI RILEVANZA SOCIALE, DI CARATTERE IMPATTANTE PER TERRITORIO PROCEDURA: ESITI DIBATTITO E OSSERVAZIONI RACCOLTE SONO VALUTATE IN SEDE DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E SONO DISCUSSE IN SEDE DI CONFERENZE DI SERVIZI. SONO PUBBLICATI SU PROFILO COMMITTENTE: P. FATTIBILITÀ, RESOCONTI INCONTRI, DIBATTITI CON STAKEHOLDERS. DPCM (ENTRO 1 ANNO) DEFINIRÀ: I CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E IL TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA.
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3 LIVELLI DI APPROFONDIMENTO
LE FASI: PROGETTAZIONE - LAVORI CODICE: ART. 23 3 LIVELLI DI APPROFONDIMENTO progetto di fattibilità progetto definitivo progetto esecutivo
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PROGETTO DI FATTIBILITÀ
1/2 SVOLTO SULLA BASE DI INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE, VERIFICHE PREVENTIVE DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO, DI STUDI PRELIMINARI SULL’IMPATTO AMBIENTALE INDIVIDUA SOLUZIONE CON IL MIGLIOR RAPPORTO TRA COSTI E BENEFICI PER LA COLLETTIVITÀ, CARATTERISTICHE DIMENSIONALI, VOLUMETRICHE, TIPOLOGICHE, FUNZIONALI E TECNOLOGICHE E LE RELATIVE STIME ECONOMICHE DEI LAVORI
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PROGETTO DI FATTIBILITÀ
2/2 INDIVIDUA LE AREE IMPEGNATE, LE RELATIVE EVENTUALI FASCE DI RISPETTO E LE OCCORRENTI MISURE DI SALVAGUARDIA DEFINISCE LA SCELTA IN MERITO ALLA POSSIBILE SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI. DEVE CONSENTIRE, OVE NECESSARIO, L'AVVIO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA.
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PROGETTO DEFINITIVO PROGETTO ESECUTIVO
INDIVIDUA COMPIUTAMENTE I LAVORI DA REALIZZARE E LA SPESA IN BASE, OVE PRESENTI, AI PREZZARI REGIONALI CONTIENE GLI ELEMENTI NECESSARI PER AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI PROGETTO ESECUTIVO DETERMINA IN OGNI DETTAGLIO I LAVORI DA REALIZZARE, IL RELATIVO COSTO PREVISTO, IL CRONOPROGRAMMA, GLI ASPETTI MANUTENTIVI LEGATI AL CICLO DI VITA
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DECRETO ATTUATIVO MIT SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO SUPERIORE LAVORI PUBBLICI DI CONCERTO CON MINISTERO DELL’AMBIENTE DI CONCERTO CON MINISTERO DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 90 gg scadrebbero il 17 luglio «…SONO DEFINITI I CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE NEI TRE LIVELLI PROGETTUALI»
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IL PERIODO TRANSITORIO ART. 216, COMMA 4
FINO AL DM INFRASTRUTTURE SI APPLICA QUANTO PREVISTO DAL DPR 207/2010: ARTICOLI DA 14 A 43: CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE ARTICOLI DA 239 A 247: LAVORI SUL PATRIMONIO CULTURALE) AD ESCLUSIONE DELL’ART. 248 (BENI CULTURALI) COSTO DEL LAVORO COME DA DM EMANATI IN MATERIA Art. 248. Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
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LE NOVITÀ POSSIBILE L’OMISSIONE DEI PRIMI DUE LIVELLI DI PROGETTAZIONE (MANTENENDO I CONTENUTI) FACOLTÀ DELLE S.A. DI RICHIEDERE USO DI STRUMENTI ELETTRONICI SPECIFICI (BIM) – REQUISITO PREMIANTE PER QUALIFICAZIONE S.A. (ART. 38) - ENTRO 31/7 DECRETO MIT DEFINIRÀ TEMPISTICA PER L’OBBLIGATORIETÀ; BIM Building Information Modelling la rappresentazione di un modello di dati diversi di un edificio relazionati alle diverse discipline che lo definiscono. DEFINIZIONE DELLA SPESA ATTRAVERSO, OVE PRESENTI, I PREZZARI DI REGIONI E ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DEL MIT
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LE NOVITÀ PROGETTAZIONE LAVORI DI PARTICOLARE RILEVANZA:
RISORSE INTERNE (SE QUALIFICATE) CONCORSO PROGETTAZIONE CONCORSO DI IDEE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA SVOLTE DAL MEDESIMO SOGGETTO. MOTIVATE RAGIONI PER AFFIDAMENTO DISGIUNTO E ACCETTAZIONE DELL’ATTIVITÀ PROGETTUALE SVOLTA IN PRECEDENZA. PARTICOLARE RILEVANZA sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico
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LE FASI: PROGETTAZIONE – SERVIZI E FORNITURE
DI REGOLA E’ ARTICOLATA IN UN UNICO LIVELLO È PREDISPOSTA DALLE S.A. MEDIANTE PROPRI DIPENDENTI IN SERVIZIO. PER GLI APPALTI DI SERVIZI: L’ART. 23, COMMA 15 INDIVIDUA GLI ELEMENTI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTI NEL PROGETTO concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche relazione tecnico-illustrativa capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa
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LE FASI: ASPETTI CORRELATI ALLA PROGETTAZIONE
VERIFICA PREVENTIVA – art. 26 A CURA DELLA S.A. – COMMA 1 PRIMA DELL'INIZIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO EFFETTUATA DA SOGGETTI DISTINTI IN FUNZIONE DELL’IMPORTO – COMMA 6 EFFETTUATA DAL RUP (NO PROGETTISTA – CFR ART. 31: LINEE GUIDA ANAC) PER IMPORTO ≤ € VERIFICA DELL’UNITÀ PROGETTUALE CON IL PROGETTISTA VALIDAZIONE FINALE A FIRMA RUP Documento di consultazione – Linee guida ANAC Art. 31, comma 5: L’ANAC con proprio atto, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Determina, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto. Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216, comma 8.
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LE FASI: ESECUZIONE MODIFICA DEI CONTRATTI – art. 106
MODIFICHE E VARIANTI SONO AUTORIZZATE DAL RUP I CONTRATTI DI APPALTO NEI SETTORI ORDINARI E NEI SETTORI SPECIALI POSSONO ESSERE MODIFICATI SENZA UNA NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO NEI CASI SEGUENTI: Il codice affronta il tema della modifica dei contratti in corso di efficacia nell’art. 106. L’incipit è sul ruolo del Rup, per il quale si afferma che le modifiche e le varianti al contratto , due fattispecie che il legislatore differenzia, DEVONO essere autorizzate dal RUP. Successivamente il legislatore discrimina tra le casistiche, elencate al comma 1, con una integrazione specifica relativa all’errore/omissione progettuale che introduce al comma 2. BENI CULTURALI 1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. 2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. Comma 1, lett. a – e Comma 2
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MODIFICA DEI CONTRATTI – ART. 106, COMMA 1, LETT. A
CLAUSOLE CHIARE, PRECISE E INEQUIVOCABILI IN DOCUMENTI GARA: PORTATA E NATURA DI EVENTUALI MODIFICHE; CONDIZIONI PER CUI POSSONO ESSERE IMPIEGATE. NON DEVONO ALTERARE LA NATURA GENERALE DEL CONTRATTO O DELL'ACCORDO QUADRO. (LAVORI) VARIAZIONI DI PREZZO VALUTATE SOLO PER L'ECCEDENZA (RIF. PREZZARIO ART. 23) OLTRE IL 10% E COMUNQUE IN MISURA PARI AL 50%. (SERVIZI/FORNITURE) CONTRATTI STIPULATI DAI SOGGETTI AGGREGATORI: VALE L’ART. 1, COMMA 511, DELLA L. 208/2015 I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. ripristino dell'equilibrio contrattuale in presenza di clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale.
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MODIFICA DEI CONTRATTI – ART. 106, COMMA 1, LETT. B
LAVORI, SERVIZI O FORNITURE, NECESSARI, SUPPLEMENTARI RISPETTO ALL'APPALTO INIZIALE, DA PARTE DEL CONTRAENTE ORIGINALE OVE UN CAMBIAMENTO DEL CONTRAENTE: IMPRATICABILE PER MOTIVI ECONOMICI O TECNICI (INTEROPERABILITÀ) COMPORTI PER LA S.A. DUPLICAZIONE DI COSTI O NOTEVOLI DISGUIDI per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
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MODIFICA DEI CONTRATTI – ART. 106, COMMA 1, LETT. C
VARIANTI IN CORSO D'OPERA, SE SODDISFATTE LE CONDIZIONI: NECESSITÀ DETERMINATE DA CIRCOSTANZE IMPREVISTE E IMPREVEDIBILI PER L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O PER L'ENTE AGGIUDICATORE (ES. NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI O PROVVEDIMENTI DI AUTORITÀ OD ENTI PREPOSTI ALLA TUTELA DI INTERESSI RILEVANTI); LA MODIFICA NON ALTERA LA NATURA GENERALE DEL CONTRATTO; Le varianti a mente del precedente Codice (art 132 , lettera a per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; Provvedimenti di autorità, in coerenza con il nuovo assetto di competenze introdotto dal codice stesso.
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MODIFICA DEI CONTRATTI – ART. 106, COMMA 1, LETT. D
SOSTITUZIONE DEL CONTRAENTE INIZIALE AGGIUDICATARIO PER: 1) UNA CLAUSOLA DI REVISIONE INEQUIVOCABILE IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LETTERA A); 2) SUCCESSIONE PER MORTE O PER CONTRATTO, […] CON UN ALTRO OPERATORE ECONOMICO CHE SODDISFI I CRITERI DI SELEZIONE QUALITATIVA STABILITI INIZIALMENTE, PURCHÉ CIÒ NON IMPLICHI ALTRE MODIFICHE SOSTANZIALI AL CONTRATTO E NON SIA FINALIZZATO AD ELUDERE L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE CODICE; 3) NEL CASO IN CUI L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O L'ENTE AGGIUDICATORE SI ASSUMA GLI OBBLIGHI DEL CONTRAENTE PRINCIPALE NEI CONFRONTI DEI SUOI SUBAPPALTATORI; Le varianti a mente del precedente Codice (art Provvedimenti di autorità, in coerenza con il nuovo assetto di competenze introdotto dal codice stesso.
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MODIFICA DEI CONTRATTI – ART. 106, COMMA 1, LETT. E
SE LE MODIFICHE NON SONO SOSTANZIALI (C. 4). LE STAZIONI APPALTANTI POSSONO STABILIRE NEI DOCUMENTI DI GARA SOGLIE DI IMPORTI PER CONSENTIRE LE MODIFICHE. COMMA 4: «UNA MODIFICA DI UN CONTRATTO O DI UN ACCORDO QUADRO DURANTE IL PERIODO DELLA SUA EFFICACIA È CONSIDERATA SOSTANZIALE AI SENSI DEL COMMA 1, LETTERA E), QUANDO ALTERA CONSIDEREVOLMENTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO ORIGINARIAMENTE PATTUITI.» a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (e gli offerenti? n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).
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MODIFICA DEI CONTRATTI – ART. 106, COMMA 4
È SOSTANZIALE SE ALMENO UNA CONDIZIONE È SODDISFATTA: INTRODUCE CONDIZIONI CHE AVREBBERO CONSENTITO: L'AMMISSIONE DI CANDIDATI DIVERSI L'ACCETTAZIONE DI UN'OFFERTA DIVERSA ATTIRATO ULTERIORI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA CAMBIA L'EQUILIBRIO ECONOMICO A FAVORE DELL'AGGIUDICATARIO ESTENDE NOTEVOLMENTE L'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO; UN NUOVO CONTRAENTE SOSTITUISCE L’INIZIALE AGGIUDICATARIO IN CASI DIVERSI DAL COMMA 1, LETTERA D). Ipotesi: precedenti varianti migliorative??
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MODIFICA DEI CONTRATTI – ART. 106, COMMA 2
ERRORI OD OMISSIONI DEL PROGETTO ESECUTIVO (CFR C. 10) CHE PREGIUDICANO, IN TUTTO O IN PARTE, LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA O LA SUA UTILIZZAZIONE, SE IL VALORE DELLA MODIFICA: ≤ SOGLIE FISSATE ALL'ART. 35 E ≤ 10% DEL VALORE INIZIALE DEL CONTRATTO (SERVIZIO E FORNITURA); ≤ 15% DEL VALORE INIZIALE DEL CONTRATTO (LAVORI). Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria) Comma 10: Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. LA MODIFICA NON PUÒ ALTERARE LA NATURA COMPLESSIVA DEL CONTRATTO O DELL'ACCORDO QUADRO. IN CASO DI PIÙ MODIFICHE SUCCESSIVE, IL VALORE È ACCERTATO SULLA BASE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE
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COLLAUDO – art. 102 (LAVORI) COLLAUDO
(SERVIZI E FORNITURE) VERIFICA DI CONFORMITÀ CERTIFICARE CHE L’OGGETTO DEL CONTRATTO È STATO REALIZZATO NEL RISPETTO DELLE PREVISIONI CONTRATTUALI ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTE DA 1 A 3 COMPONENTI: DIPENDENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento ART 31 – COMMA 8 - Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di euro, possono essere affidati in via diretta. L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. DIPENDENTI DI ALTRA P.A. CON PROCEDURE EX ART. 31, COMMA 8
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Con Decreto M.I.T. verranno disciplinate:
COLLAUDO – ART. 102 SE IMPORTO ≤ ART. 35 POSSONO ESSERE SOSTITUITI DAL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RILASCIATO DA: (LAVORI) DIRETTORE DEI LAVORI (SERVIZI E FORNITURE) RUP SU RICHIESTA DIR. ESEC. Con Decreto M.I.T. verranno disciplinate: MODALITÀ TECNICHE DI SVOLGIMENTO DEL COLLAUDO CASI DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ART 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) a) euro per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; b) euro per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione c) euro per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali d) euro per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX. TRANSITORIO: SI APPLICANO ARTT DPR 207/2010
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RIFERIMENTO CODICE: ART. 31
I SOGGETTI: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTO CODICE: ART. 31 1/4 LE S.A. NOMINANO UN RUP PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI APPALTI E CONCESSIONI NEL PRIMO ATTO RELATIVO AD OGNI SINGOLO INTERVENTO. SE S.A. RICORRE A SISTEMI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA: NOMINA UN RUP PER CIASCUN ACQUISTO. CENTRALI DI COMMITTENZA E AGGREGAZIONI DI S.A. DESIGNANO UN RUP PER LE ATTIVITÀ DI COMPETENZA L’UFFICIO DI RUP NON PUÒ ESSERE RIFIUTATO. Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) Nel Codice l’art. che definisce ruoli e funzioni del RUP è l’art. 31, sebbene in molti altri punti del codice siano richiamati le attività che ad esso sono attribuite. L’articolo precisa, in merito ai compiti del RUP che ad esso competono tutti i compiti relativi alle procedure delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione che non siano stati esplicitamente attribuiti ad altri soggetti. Primo atto che sembra richiamare anche in caso di servizi l’ambito programmatorio, di recente confermato anche per servizi e forniture. C. 14 Le C. Committenza e le aggregazioni di S.A. designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
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RIFERIMENTO CODICE: ART. 31
I SOGGETTI: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTO CODICE: ART. 31 2/4 ANAC: DISCIPLINA DI DETTAGLIO SUI COMPITI SPECIFICI, REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ, COINCIDENZA PROGETTISTA-D.ESEC., DEL RUP IN RELAZIONE ALLA COMPLESSITÀ, IMPORTO, TIPOLOGIA DEI LAVORI (LINEE GUIDA) S.A. PUÒ ISTITUIRE UNA STRUTTURA STABILE A SUPPORTO DEI RUP S.A. ORGANIZZA, NELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA, PER I DIPENDENTI IDONEI ALL’INCARICO DI RUP, FORMAZIONE SPECIFICA, ANCHE IN MATERIA DI BIM L’ANAC con proprio atto, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio compiti specifici del RUP, ulteriori requisiti di professionalità, in relazione alla complessità dei lavori. l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto. Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216, comma 8. Già uscito un documento di consultazione «programmatico» delle future linee guida con raccolta osservazioni chiuse il 16 maggio Art. 38: qualificazione: requisiti di base : strutture organizzative stabili deputate agli ambiti dalla programmazione all’esecuzione e controllo
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RIFERIMENTO CODICE: ART. 31
I SOGGETTI: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTO CODICE: ART. 31 3/4 DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER IL CONTROLLO SULL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI + ACCESSI DIRETTI SUL LUOGO, VERIFICHE A SORPRESA = OBIETTIVO STRATEGICO NELL’AMBITO DEL PIANO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA CHE INCIDE ANCHE SULLA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI EX ART. 113 Il Responsabile della U.O. organizza modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della S.A. RUP = accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa. Sugli incentivi non era una parte su cui avevo programmato di soffermarmi e comunque non viene confermato l’incentivo sulla progettazione che viene invece spostato attività afferenti la programmazione, il controllo di gestione ed esecuzione e le attività di collaudo. INCENTIVO PREVISTO PER PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELL’ESECUZIONE E COLLAUDO – ESCLUSA PROGETTAZIONE
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RIFERIMENTO CODICE: ART. 31
I SOGGETTI: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RIFERIMENTO CODICE: ART. 31 4/4 «E’ VIETATA, NEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI AGGIUDICATI CON LA FORMULA DEL CONTRAENTE GENERALE E NELLE ALTRE FORMULE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO, L’ATTRIBUZIONE DEI COMPITI DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, RESPONSABILE DEI LAVORI, DIRETTORE DEI LAVORI, DI COLLAUDATORE ALLO STESSO CONTRAENTE GENERALE O SOGGETTO AGGIUDICATARIO DEI CONTRATTI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO O SOGGETTI AD ESSI COLLEGATI» Termino questo breve excursus sul RUP con l’introduzione del comma 13. Divieto di attribuzione dei compiti .
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I SOGGETTI: PROGETTISTA
RIFERIMENTO CODICE: ART. 24 (1/2) L’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE È SVOLTA DA: A) UFFICI TECNICI S.A. B) UFFICI CONSORTILI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI C) ORGANISMI DI ALTRE P.A. DI CUI CI SI PUÒ AVVALERE D) SOGGETTI EX ART. 46 (REQUISITI DEFINITI ENTRO 90 GG CON D.M. MIT- REGIME TRANSITORIO: ART. 216 C.5) purché S.A. QUALIFICATE EX ART.38 Art. 24. (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO TECNICO a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire; c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; d) dai soggetti di cui all'articolo 46. Art. 46 (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) affidatari di servizi architettura e Ingegneria Art. 38. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)
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I SOGGETTI: PROGETTISTA
RIFERIMENTO CODICE: ART. 24 (2/2) I PROGETTI REDATTI DALLA P.A. SONO FIRMATI DA DIPENDENTI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE CON POLIZZA PROFESSIONALE A CARICO DELLA S.A. INCOMPATIBILITÀ E SITUAZIONI DI CONTROLLO E COLLEGAMENTO: NON SI APPLICANO IN CASO SI DIMOSTRI CHE L’ESPERIENZA ACQUISITA IN FASE DI PROGETTAZIONE NON DETERMINA UN VANTAGGIO COMPETITIVO I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego. Gli affidatari (collegati/controllati) di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti (subappalti o cottimi) o delle concessioni di lavori pubblici,
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RIFERIMENTO CODICE: ART. 101 (1/2)
I SOGGETTI: DIRETTORE LAVORI / DIRETTORE ESECUZIONE RIFERIMENTO CODICE: ART. 101 (1/2) L’ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, È DIRETTA DAL RUP, CHE CONTROLLA I LIVELLI DI QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI IL RUP SI AVVALE: - DEL DIRETTORE DEI LAVORI O DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE - DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA - DEL COLLAUDATORE O DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO - DEL VERIFICATORE DI CONFORMITÀ
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RIFERIMENTO CODICE: ART. 101 (2/2)
I SOGGETTI: DIRETTORE DEI LAVORI RIFERIMENTO CODICE: ART. 101 (2/2) - IL DL È PREPOSTO AL CONTROLLO TECNICO, CONTABILE E AMMINISTRATIVO DELL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO - LA NOMINA DEL DL DEVE EFFETTUARSI PRIMA DELL’AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA; - IL DL IN POSSESSO DEI REQUISITI SVOLGE IL COMPITO DI COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DELLA SICUREZZA; - IN RELAZIONE ALLA COMPLESSITÀ DELL’INTERVENTO IL DL PUÒ ESSERE COADIUVATO DA UNO O PIÙ ASSISTENTI: DIRETTORI OPERATIVI E ISPETTORI DI CANTIERE Emanat in consultazione un documento programmatico sulle linee guida ANAC d è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto ) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105; d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.
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I SOGGETTI: DELLE STAZIONI APPALTANTI – ART. 101
APPALTI DI LAVORI Direttore operativo Collaudatore d.o. Coll. RUP DL i.c. Direttore Lavori CS Coordinatore Sicurezza Ispettore di cantiere
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ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
ANTICIPAZIONE PARI AL 20% DA CORRISPONDERE ALL'APPALTATORE ENTRO QUINDICI GIORNI DALL'EFFETTIVO INIZIO DEI LAVORI. DIVENTA STRUTTURALE LA MISURA CHE, ALTRIMENTI, SAREBBE SCADUTA IL 31 LUGLIO DEL 2016. L'EROGAZIONE È SUBORDINATA ALLA COSTITUZIONE DI UNA GARANZIA FIDEIUSSORIA BANCARIA O ASSICURATIVA, DI IMPORTO PARI ALL'ANTICIPAZIONE, "MAGGIORATO DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE".
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PREMESSA LEGGE 11/2016 (ART. 1, COMMA 1, LETTERE T) - PROMOZIONE EFFICIENZA, SVILUPPO DELLE MIGLIORI PRATICHE, FACILITAZIONE SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA STAZIONI APPALTANTI; - VIGILANZA APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONE; - POTERI DI CONTROLLO, RACCOMANDAZIONE, INTERVENTO CAUTELARE, DI DETERRENZA E SANZIONATORIO; - ATTI DI INDIRIZZO QUALI LINEE GUIDA, BANDI-TIPO, CONTRATTI-TIPO ED ALTRI STRUMENTI DI REGOLAMENTAZIONE FLESSIBILE, ANCHE DOTATI DI EFFICACIA VINCOLANTE;
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LEGGE 11/2016 (ART. 1, COMMA 1, LETTERE U) INDIVIDUAZIONE DEI CASI IN CUI, CON RIFERIMENTO AGLI ATTI DI INDIRIZZO DI CUI ALLA LETTERA T), L’ANAC, IMMEDIATAMENTE DOPO LA LORO ADOZIONE, TRASMETTE ALLE CAMERE APPOSITE RELAZIONI. ART. 213, COMMA 2 DLGS 50/2016 ATTI MAGGIORMENTE RILEVANTI IN TERMINI DI IMPATTO, PER NUMERO DI OPERATORI POTENZIALMENTE COINVOLTI, RICONDUCIBILITÀ A FATTISPECIE CRIMINOSE, SITUAZIONI ANOMALE O COMUNQUE SINTOMATICHE DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI
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IL D.LGS. 50 E COMPITI ANAC (ART. 213):
VIGILANZA (ANCHE COLLABORATIVA) E CONTROLLO; REGOLAZIONE; GESTIONE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE; COLLABORAZIONE CON AGCM PER RATING LEGALITÀ; GESTIONE ALBO COMMISSARI DI GARA; GESTIONE ALBO ENTI CHE AFFIDANO IN HOUSE; RILASCIO DEL RATING DI IMPRESA; GESTIONE BANCA DATI CONTRATTI PUBBLICI; GESTIONE DEL CASELLARIO;
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IL D.LGS. 50 E COMPITI ANAC (ART. 213):
QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI; PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI SU PIATTAFORMA UNICA A LIVELLO NAZIONALE; COMUNICAZIONE VARIANTI E RELATIVA PUBBLICAZIONE; PARERE/PRESCRIZIONI A.N.AC. AL GIUDICE DELEGATO; PRECONTENZIOSO VINCOLANTE; POTERE DI RACCOMANDAZIONE E SANZIONI PECUNIARIE.
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REGOLAZIONE (ART. 213, COMMA 2) L'ANAC, ATTRAVERSO LINEE GUIDA, BANDI-TIPO, CAPITOLATI-TIPO, CONTRATTI-TIPO ED ALTRI STRUMENTI DI REGOLAZIONE FLESSIBILE, COMUNQUE DENOMINATI, GARANTISCE LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA, DELLA QUALITÀ DELL'ATTIVITÀ DELLE STAZIONI APPALTANTI, CUI FORNISCE SUPPORTO ANCHE FACILITANDO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E LA OMOGENEITÀ DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE MIGLIORI PRATICHE.
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LINEE GUIDA ADOTTATE DAL MIT SU PROPOSTA ANAC;
LINEE GUIDA MIT (O ALTRI MINISTERI) CHE COINVOLGONO ANAC (SENTITA, D’INTESA O SU ACCORDO); LINEE GUIDA ANAC PREVISTE DAL CODICE (VINCOLANTI?); LINEE GUIDA O REGOLAMENTI PER DISCIPLINARE NUOVE COMPETENZE DELL’AUTORITÀ;LINEE GUIDA FACOLTATIVE A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ DEL MERCATO DEGLI APPALTI; LINEE GUIDA INTERPRETATIVE DM MIT PROPOSTA ANAC, SENTITE LE COMMISSIONI (ART. 214, COMMA 12 – ART. 1, COMMA 5 L. 11/2016); GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI;
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LA NORMATIVA: ART. 213, COMMA 2, CODICE: «L'ANAC, PER L'EMANAZIONE DELLE LINEE GUIDA, SI DOTA, NEI MODI PREVISTI DAL PROPRIO ORDINAMENTO, DI FORME E METODI DI CONSULTAZIONE, DI ANALISI E DI VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAZIONE, DI CONSOLIDAMENTO DELLE LINEE GUIDA IN TESTI UNICI INTEGRATI, ORGANICI E OMOGENEI PER MATERIA, DI ADEGUATA PUBBLICITÀ, ANCHE SULLA GAZZETTA UFFICIALE, IN MODO CHE SIANO RISPETTATI LA QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE E IL DIVIETO DI INTRODUZIONE O DI MANTENIMENTO DI LIVELLI DI REGOLAZIONE SUPERIORI (DIVIETO GOLD PLATING) A QUELLI MINIMI RICHIESTI DALLA LEGGE N. 11 DEL 2016 E DAL PRESENTE CODICE»
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LA NORMATIVA: ART. 12 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2003 N. 229, OBBLIGO PER L’AAI DI ADOTTARE AIR E VIR ART. 25 COMMA 1 LETTERA C) DELLA LEGGE 18 APRILE 2005 N. 62, OBBLIGO PER L’AUTORITÀ DI DOTARSI DI CONDURRE UN’ANALISI DI IMPATTO DELLA NORMATIVA SUI PROPRI ATTI; REGOLAMENTO DEL 27 NOVEMBRE 2013 – DISCIPLINA DELL’ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR) E DELLA VERIFICA DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (VIR); REGOLAMENTO DELL’8/04/ DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI DI REGOLAZIONE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.
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L’ADOZIONE DEGLI ATTI DI REGOLAZIONE
IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO: DISTINZIONE LINEE GUIDA ANAC: DECRETO MIT E PARERE COMMISSIONI - «INQUADRABILI COME VERI E PROPRI REGOLAMENTI» CARATTERE NON VINCOLANTE - «INQUADRABILI COME ORDINARI ATTI AMMINISTRATIVI» CARATTERE VINCOLANTE - «INQUADRABILI COME ATTI MINISTRATIVI ERGA OMNES VALE A DIRE DI REGOLAZIONE»
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DISTINZIONE TRA LINEE GUIDA ANAC:
ATTO NORMATIVO DI NATURA REGOLAMENTARE, CONSIDERATA LA LORO “CHIARA EFFICACIA INNOVATIVA NELL'ORDINAMENTO, CUI SI ACCOMPAGNA IL CARATTERE GENERALE E ASTRATTO DELLE NORME IN ESSO CONTENUTE”; ATTI AMMNISTRATIVI CHE FORNISCONO INDIRIZZI OPERATIVI; ATTI DI REGOLAZIONE DELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI, CHE NON SONO REGOLAMENTI IN SENSO PROPRIO MA ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI (DI REGOLAMENTAZIONE FLESSIBILE, ANCHE DOTATI DI EFFICACIA VINCOLANTE, DI CUI PARLA LA LEGGE DELEGA).
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IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO:
«APPARE LOGICO RICONDURRE LE LINEE GUIDA (E GLI ATTI A ESSE ASSIMILATI) DELL’ANAC ALLA CATEGORIA DEGLI ATTI DI REGOLAZIONE DELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI, CHE NON SONO REGOLAMENTI IN SENSO PROPRIO MA ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI E, APPUNTO, ‘DI REGOLAZIONE’». DA CIÒ DISCENDE: NATURA VINCOLANTE DEGLI ATTI; GARANZIE PROCEDIMENTALI E QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE; OBBLIGO DI CONSULTAZIONE; OBBLIGO DI AIR E VIR
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IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO:
CODIFICAZIONE DELLE DELIBERE DI REGOLAZIONE E CONCENTRAZIONE IN “TESTI UNICI INTEGRATI”; ADEGUATA PUBBLICITÀ – ADEGUAMENTO DEL SITO E PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE; OPPORTUNITÀ PARERE CDS (RICHIAMO ANALOGIA OBBLIGO PER GLI SCHEMI DI CONTRATTO-TIPO, ACCORDI E CONVENZIONI DEI MINISTERI – ART. 17, CO. 25, L. 127/97); IMPUGNABILITÀ DEGLI ATTI.
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I DOCUMENTI IN CONSULTAZIONE
A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE APPALTI IL 29 APRILE 2016 L’ANAC HA POSTO IN CONSULTAZIONE 7 DOCUMENTI: 2 PROPEDEUTICI ALLA PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE PER IL MIT (DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE); 3 RELATIVI A LINEE GUIDA PREVISTE DAL CODICE (FUNZIONI DEL RUP, APPALTI SOTTO SOGLIA E COMMISSARI DI GARA); 2 FACOLTATIVE, MA RITENUTE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO (SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA).
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I DOCUMENTI IN CONSULTAZIONE
COMMISSARI DI GARA: AMBITO DI APPLICAZIONE (SOLO SETTORI ORDINARI) E DIFFERENZE SECONDO SOGLIE DI IMPORTO; FUNZIONI (ANOMALIA DELL’OFFERTA?); REQUISITI DI MORALITÀ E COMPATIBILITÀ; SETTORI DI RIFERIMENTO; COMPROVATA ESPERIENZA; ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ALBO; SELEZIONE DEI COMMISSARI DI GARA; COMUNICAZIONI ALL’AUTORITÀ.
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AMBITO DI APPLICAZIONE
COMMISSARI DI GARA AMBITO DI APPLICAZIONE SETTORI ORDINARI – SPECIALI SOLO AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI SOLO OEPV MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO SEZIONE SPECIALE ALBO PER SOGG. AGG. CONSIP E INVITALIA APPALTI SOTTO SOGLIA O DI NON PARTICOLARE COMPLESSITÀ LA S.A. VALUTA DISCREZIONALMENTE LA NOMINA DI INTERNI (NON INTERA COMMISSIONE, E NON PRESIDENTE CHE IN BASE ALL’ART. 77, COMMA 8, È SCELTO TRA I COMMISSARI SORTEGGIATI).
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COMMISSARI DI GARA FUNZIONI VALUTAZIONE OFFERTE
VERIFICA DELLA CONGRUITÀ IN BASE ALLA (RATIO DELLA NOMINA DI COMMISSARI ESTERNI – ART. 97 ATTRIBUISCE TALE FUNZIONE ALLA S.A. MA NON DICE ATTREVERSO CHI, IL RUP PUÒ INVESTIRE LA COMMISSIONE) I COMMISSARI SEGNALANO IMMEDIATAMENTE ALL’AUTORITÀ E/O ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA COMPETENTE QUALSIASI TENTATIVO DI CONDIZIONAMENTO; VERIFICA BUSTA A E ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO RUP
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REQUISITI DI MORALITÀ E COMPATIBILITÀ
COMMISSARI DI GARA REQUISITI DI MORALITÀ E COMPATIBILITÀ - CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE APPAIONO GIÀ CORRETTAMENTE INDICATE ALL’ART. 77, COMMI 4, 5 E 6; - REQUISITI DI ONORABILITÀ DI CUI ALL’ART. 35-BIS DEL D.LGS. 165/2001, GIÀ INDICATI DA ART. 77, COMMA 6; - ULTERIORI REATI, QUALI IL FALSO, I DELITTI CONTRO L’AMBIENTE, LE TRUFFE, LE ESTORSIONI, L’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE; - FATTO SORTEGGIO L’A.N.AC. INFORMA I SORTEGGIATI CHE POSSONO PREPARARSI A RENDERE LE DICHIARAZIONI ALLE S.A.
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COMMISSARI DI GARA CRITERI COMPROVA
- PROFESSIONISTI, CON ALMENO CINQUE ANNI DI ISCRIZIONE IN ALBI PROFESSIONALI; - DOCENTI UNIVERSITARI DI RUOLO, CON ALMENO CINQUE ANNI DI ESPERIENZA SPECIFICA NELL’AREA DI COMPETENZA; - PUBBLICI DIPENDENTI DI RUOLO IN POSSESSO DI DIPLOMA DI LAUREA, ISCRITTI A UN ORDINE O ABILITATI A SVOLGERE UNA DETERMINATA PROFESSIONE ATTINENTE O, CHE ABBIANO SVOLTO MANSIONI SPECIFICHE PER ALMENO CINQUE ANNI NEL SETTORE DI RIFERIMENTO. I DIPENDENTI PUBBLICI DEVONO AVERE UNA QUALIFICA DI DIRIGENTE O FUNZIONARIO (O EQUIVALENTE).
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELL’ALBO
COMMISSARI DI GARA MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELL’ALBO - ORDINI PROFESSIONALI, UNIVERSITÀ E AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA COMUNICANO L’ELENCO DEI CANDIDATI IDONEI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO; - A.N.AC. ISCRIVE MA PUÒ EFFETTUARE CONTROLLI A CAMPIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI GIÀ CONTROLLATI DA ORDINI, UNIVERSITÀ E AMINISTRAZIONI; - PERDITA DEI REQUISITI SEGNALATA IMMEDIATAMENTE; - VERIFICA IN CONTRADDITTORIO E SOSPENSIONE DURANTE VERIFICA;
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MODALITÀ PER LA SELEZIONE DEI COMMISSARI DI GARA
- NOMINA DEI COMMISSARI DOPO SCADENZA DEL TERMINE OFFERTE; - S.A. CHIEDE DOPPIO DI 3 O 5; - ANAC HA CINQUE GIORNI PER INVIARE LA LISTA DEI CANDIDATI INDIVIDUATI CON SISTEMA INFORMATIZZATO PER GARANTIRE ALEATORIETÀ SCELTA; - STAZIONE APPALTANTE FA SORTEGGIO PUBBLICO CANDIDATI; - SORTEGGIATI ACCETTANO INCARICO E DICHIARANO COMPATIBILITÀ; - S.A. COMUNICA A A.N.AC. I COMMISSARI INCARICATI E COLORO CHE NON HANNO ACCETTATO INCARICO;
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MODALITÀ PER LA SELEZIONE DEI COMMISSARI DI GARA
- COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E I CURRICULA DEI COMPONENTI (ART. 29, COMMA 1) PUBBLICATI TEMPESTIVAMENTE SUL PROFILO DEL COMMITTENTE, NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” - STESSA INFORMAZIONE PUBBLICATA SUL SITO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E SULLA PIATTAFORMA DIGITALE ISTITUITA PRESSO L’ANAC. - FINALITÀ DIVERSA DELLA PUBBLICAZIONE DELL’AMMISSIONE E ESCLUSIONE DEI CANDIDATI ANCHE SE LA SEZIONE È LA STESSA MA IL TERMINE È PERENTORIO IN TALI CASI.
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SUGGERIMENTI DELLA CONSULTAZIONE
COMMISSARI DI GARA SUGGERIMENTI DELLA CONSULTAZIONE PROCEDURE TELEMATICHE CHE SALVAGUARDINO LA RISERVATEZZA DELLE COMUNICAZIONI; NOMINATIVI NON SORTEGGIATI QUALI MEMBRI SOSTITUTI; LASCIARE ALLA STAZIONE APPALTANTE, E QUINDI AL RUP, LA FACOLTÀ DI DECIDERE, CASO PER CASO; ESPERIENZA E CAPACITÀ TARATE SU COMPLESSITÀ APPALTO (AD ES. SE SONO AMMESSE VARIANTI IN SEDE DI OFFERTA) INTRODURRE SISTEMA DI FEED-BACK E DI VALUTAZIONE DELL’OPERATO DEI COMMISSARI DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI
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SUGGERIMENTI DELLA CONSULTAZIONE
COMMISSARI DI GARA SUGGERIMENTI DELLA CONSULTAZIONE INTRODURRE MECCANISMO PER CUI L’OFFERTA TECNICA ARRIVI ALLA COMMISSIONE PRIVA DI RIFERIMENTI ALL’OFFERENTE; LE MODALITÀ DI GESTIONE DELL’ALBO PIÙ FLESSIBILI IN RELAZIONE AGLI IMPORTI ED ALLA COMPLESSITÀ DEI CONTRATTI; CONSIDERARE ESPERIENZA MATURATA DAI DIRIGENTI E FUNZIONARI CHE HANNO DIRETTO GLI UFFICI APPALTI E CONTRATTI E PARTECIPATO ALLE COMMISSIONI DI GARA; IN FASE DECISORIA, DEVE ESSERE PRESENTE LA COMMISSIONE IN COLLEGIO PERFETTO;
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SUGGERIMENTI DELLA CONSULTAZIONE
COMMISSARI DI GARA SUGGERIMENTI DELLA CONSULTAZIONE PREZZO O COSTO FISSO CON AFFIDAMENTO SOLO SULLA BASE DI CRITERI QUALITATIVI; COMPONENTI INTERNI, SOTTO SOGLIA, COMUNQUE ISCRITTI AD ALBO (EMERGEREBBE DA ART. 77 COMMA 10); DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ PRIMA CHE A.N.AC. COMUNICHI ELENCO A STAZIONI APPALTANTI; DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DA PARTE DEI COMMISSARI DIPENDENTI PUBBLICI (FUORI ORARIO LAVORO? COMPENSO? AUTORIZZAZIONE?).
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