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PubblicatoGianluca Alberti Modificato 7 anni fa
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Percorso formativo per i 179 neo funzionari MEF Roma, 6 aprile 2017
CARATTERISTICHE ED EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI EUROPEI Percorso formativo per i 179 neo funzionari MEF Roma, 6 aprile 2017
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Sessione tematica: "Caratteristiche SiGeCo»
Indice complessivo della Sessione tematica - 1 Sessione tematica: "Caratteristiche SiGeCo» Modulo 1 - I Sistemi di Gestione e Controllo: le Autorità dei Programmi Operativi e le rispettive funzioni L'Autorità di Gestione e le sue funzioni L'Autorità di Certificazione e le sue funzioni L'Autorità di Audit e le sue funzioni L'IGRUE quale Organismo nazionale di Coordinamento delle Autorità di Audit
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I SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO:
SiGeCo SESSIONE TEMATICA: CARATTERISTICHE ED EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI EUROPEI MODULO 1 I SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO: LE AUTORITÀ DEI PROGRAMMI OPERATIVI E LE RISPETTIVE FUNZIONI
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Modulo 1 – I SiGeCo: Autorità dei PO - Introduzione - 1
Al fine di garantire l’efficace e corretta attuazione dei Programmi Operativi (PO), nazionali (PON) e regionali (POR), ogni Stato Membro designa tre Autorità responsabili del Sistema di Gestione e di Controllo (Si.Ge.Co) degli stessi Programmi. In particolare, secondo quanto disciplinato dall'art. 123 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per ciascun Programma Operativo, sono designate tre Autorità: un'Autorità Pubblica o un Organismo Pubblico nazionale, regionale o locale o un Organismo Privato quale Autorità di Gestione (AdG); un'Autorità Pubblica o un Organismo Pubblico nazionale, regionale o locale quale Autorità di Certificazione (AdC); un'Autorità Pubblica o un Organismo Pubblico nazionale, regionale o locale quale Autorità di Audit (AdA) funzionalmente indipendente dalle altre due Autorità.
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Modulo 1 – I SiGeCo: Autorità dei PO – Introduzione - 2
Le funzioni dell'AdG e dell'AdC possono essere svolte anche da Organismi Intermedi (OI). L'OI, secondo quanto disposto dall'art. 2, punto 18 del Reg (UE) n. 1303/2013 può essere: "qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione e nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni". All'Organismo Intermedio può essere affidata la gestione di parte di un Programma mediante un accordo scritto, c.d. "Sovvenzione Globale" (art. 123, comma 7 del Reg. (UE) n.1303/2013). In tal caso l'OI dovrà garantire la propria solvibilità e competenza nel settore affidatogli nonché dovrà dimostrare di possedere capacità di gestione amministrativa e finanziaria.
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Modulo 1 – I SiGeCo: Autorità dei PO – Introduzione - 3
Gli enti che attuano il PO sono definiti "Beneficiari" (dei Fondi), ovvero "un organismo pubblico o privato […] responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni" (art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, al punto 10). In merito: nel FEASR e nel FEAMP, il Beneficiario può essere anche una persona fisica; nei regimi di aiuti di Stato (art. 13 del Reg. (UE) n. 1303/2013), il Beneficiario è l'organismo che riceve l'aiuto (es. imprese); negli Strumenti Finanziari il Beneficiario è l'organismo che attua lo Strumento o, eventualmente, il Fondo di Fondi. I Beneficiari realizzano le "operazioni": un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle AdG dei PO o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più Priorità del PO (oppure, i contributi finanziari di un PO a uno Strumento finanziario e il successivo sostegno fornito da tale Strumento al destinatario).
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Modulo 1 – I SiGeCo: Autorità dei PO e rispettive funzioni
Indice del Modulo L'Autorità di Gestione e le sue funzioni L'Autorità di Certificazione e le sue funzioni L'Autorità di Audit e le sue funzioni
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L'AUTORITÀ DI GESTIONE E LE SUE FUNZIONI
SiGeCo E SISTEMA INFORMATIVO Sessione tematica: Caratteristiche ed evoluzione dei sistemi di gestione e controllo DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI EUROPEI Modulo 1 - I Sistemi di Gestione e Controllo: le Autorità dei Programmi Operativi e le rispettive funzioni SEZIONE A L'AUTORITÀ DI GESTIONE E LE SUE FUNZIONI
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1.A – Funzioni AdG L'Autorità di Gestione è responsabile di tutti gli aspetti correlati alla attuazione, monitoraggio, controllo, gestione finanziaria, sorveglianza e valutazione di un Programma Operativo
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1.A – Funzioni AdG - Attuazione del PO - 1
L’Autorità di Gestione (AdG) è responsabile della gestione, attuazione, monitoraggio e controllo dei Programma Operativo conformemente al principio di sana gestione finanziaria e adempie a tutte le sue funzioni in coerenza con quanto stabilito dall’art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013. L'AdG, ove non attui operazioni direttamente, ha funzioni di selezione delle operazioni che attueranno il PO. Ai sensi dell’art. 125, comma 3, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’Autorità di Gestione elabora e, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, applica procedure e criteri di selezione adeguati che: "garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità; siano non discriminatori e trasparenti;" tengano conto dei principi generali di pari opportunità e non discriminazione e di sviluppo sostenibile L'AdG deve quindi garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al PO e siano conformi alle norme UE e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione.
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1.A – Funzioni AdG - Attuazione del PO - 2
Ulteriori disposizioni sull'attuazione delle operazioni sono le seguenti (art. 125, comma 3, e comma 5, Reg. (UE) n. 1303/2013): Coerenza col PO – L'AdG "garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del Fondo o dei Fondi interessati e possa essere attribuita a una categoria di operazione o, nel caso del FEAMP, una misura individuata nella o nelle Priorità" del Programma Rispetto del diritto applicabile – Le operazioni devono essere attuate nel rispetto di tutta la disciplina UE e nazionale applicabile (es. appalti, aiuti di Stato, …) Divieto di finanziare operazioni post delocalizzazione – L'AdG "garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero…a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma" Adozione delle categorie comuni UE – L'AdG "stabilisce le categorie di operazione o, nel caso del FEAMP, le misure cui è attribuita la spesa relativa a una specifica operazione" Contabilità separata – L'AdG garantisce che i Beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per le transazioni relative a un'operazione, per separare il contributo del PO dagli altri fondi del Beneficiario
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1.A – Funzioni AdG - Attuazione del PO - 3
L'AdG ha quindi funzioni di informazione ai soggetti che attuano il PO, al fine di assicurare che tali soggetti rispettino le disposizioni applicabili. Il commi 2 e 3 dell'art. 125 citato stabiliscono che l'AdG: "rende disponibili agli Organismi Intermedi e ai Beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni" "provvede affinché sia fornito al Beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione" L'AdG deve inoltre accertarsi che il Beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni indicate prima dell'approvazione dell'operazione.
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1.A – Funzioni AdG - Attuazione del PO - 4
Al fine di garantire l'informazione e comunicazione sull'attuazione dei Fondi e sul ruolo dell'UE in questo ambito, ex art. 115ss del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'AdG è responsabile di: elaborare una Strategia di comunicazione e valutarne l'attuazione; nominare un Responsabile dell'informazione e della comunicazione; informare i potenziali Beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nell'ambito del PO; Pubblicare l'elenco delle operazioni finanziate e relativi Beneficiari; pubblicizzare presso i cittadini dell'UE il ruolo e le realizzazioni della Politica di Coesione e dei Fondi interessati, mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto del PO e delle operazioni. A livello nazionale, viene inoltre garantta la creazione di un sito web unico o di un portale web unico, che fornisce informazioni su tutti i Programmi Operativi di uno Stato Membro (in Italia, il Portale Opencoesione: Le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni sono state individuate nel Regolamento (UE) n. 821/2014.
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1.A – Funzioni AdG - Monitoraggio del PO
L'AdG garantisce il monitoraggio dell'avanzamento del PO e la conservazione dei relativi dati. Al comma 2 lett. d) ed e) dell'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 si stabilisce che l'AdG: Le disposizioni sullo scambio elettronico dei dati e sui sistemi informativi sono approfondite al Modulo 6. "istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso" "garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema di cui alla lettera d)"
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1.A – Funzioni AdG - Controllo dell'attuazione del PO - 1
Ex comma 4, lett. d), dell'art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013, l'AdG: Una "pista di controllo" è il flusso delle attività di gestione e controllo del PO e delle sue operazioni (generalmente, un flowchart), dall'approvazione del PO fino alla sua chiusura e deve permettere di riconciliare le singole spese al totale delle spese certificate alla CE (cfr. Sezione B). Il Reg. (UE) n. 480/2014 stabilisce i criteri che una pista di controllo dovrebbe soddisfare. Ex art. 140 Reg. (UE) n. 1303/2013, salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'AdG assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute siano conservati per: "stabilisce procedure per far si che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati…" Operazioni con spesa totale ammissibile inferiore 1 €/mln: 3 anni (dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione, cfr. infra) Altre operazioni: 2 anni (dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata, cfr. infra)
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1.A – Funzioni AdG - Controllo dell'attuazione del PO - 2
Ex comma 5, art. 125, Reg. (UE) n. 1303/2013, l'AdG: L'Autorità di Gestione esegue infatti "verifiche di gestione", o "controlli di I livello" per accertare la corretta attuazione del PO. Le verifiche sono: verifiche amministrative o documentali, su ciascuna Domanda di rimborso presentata dai Beneficiari per ottenere dall'AdG il rimborso delle spese da loro sostenute per l'attuazione delle operazioni, prima della certificazione di tali spese alla CE; verifiche in loco, spesso a campione, presso la sede del Beneficiario e/o dell'operazione. In caso di imputazione di spese indebite al Bilancio dell'UE, con conseguente pregiudizio a tale Bilancio, a causa di violazioni del diritto dell'UE o nazionale applicabile (derivanti da azioni o omissioni), cd. "irregolarità", l'AdG ha l'obbligo di adottare misure correttive, ove possibile, o procedere a rettifiche finanziarie. "verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione"
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1.A – Funzioni AdG - Controllo dell'attuazione del PO - 3
Ex art. 125 citato, comma 4, lett. c), l'AdG: In base alla Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari dell’UE (Documento 41995A1127[03]), la frode è definita come qualsiasi azione o omissione intenzionale relativa a: “l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi, inesatti o incompleti, che ha come effetto l’appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti da o per conto delle Comunità europee; la mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; la distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui sono stati inizialmente concessi”. La Nota dal Gruppo di esperti degli Stati membri che assiste la Commissione Europea (CE) nel coordinamento dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE), o EGESIF (European Expert Group on Structural and Investment Funds) fornisce indicazioni al riguardo. "istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati" (*)
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1.A – Funzioni AdG - Gestione finanziaria del PO -2
L'AdG spende la dotazione finanziaria del PO, ovvero trasferisce anticipi ai Beneficiari e rimborsa le spese da loro sostenute (o paga le spese da essa stessa sostenute, quando attua direttamente un'operazione e quindi agisce anche in qualità di Beneficiario). Il circuito finanziario di un PO è sintetizzato di seguito. La CE impegna le risorse sul Bilancio UE a favore degli Stati Membri (SM) - IMPEGNO - La CE trasferisce le risorse agli SM - PRE- FINANZIAMENTO - Gli SM trasferiscono i fondi alle PA responsabili L'AdG attua il PO o selezionai Beneficiari che realizzano le operazioni - SPESA - I Beneficiari presentano all'AdG Domanda di rimborso delle spese da loro sostenute L'AdG controlla e, se la spesa è regolare, presenta all'AdC l'Attestazione delle spese sostenute L'AdC presenta alla CE Domanda di pagamento delle spese sostenute La CE procede al pagamento - PAGAMENTO INTERMEDIO Annualmente, si procede alla "liquidazione dei conti"* e al nuovo impegno A fine periodo si procede all'ultima liquidazione dei conti La CE paga il saldo - SALDO FINALE - * Ogni anno, l'AdG presenta alla CE una Dichiarazione sull'affidabilità della gestione e il Riepilogo dei controlli effettuati, mentre l'AdC presenta alla CE i bilanci dell'periodo di riferimento (cfr. Sezione B)
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1.A – Funzioni AdG - Sorveglianza sul PO
L'AdG ha inoltre funzioni di informazione sui progressi e risultati del PO. Il comma 2 lett. a) dell'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 stabilisce che l'AdG: Ex art. 47 Reg. (UE) n. 1303/2013, il Comitato di Sorveglianza (CdS) è istituito entro tre mesi dall'adozione di un Programma; tale Comitato segue l'attuazione del Programma e i progressi verso i relativi target e risultati attesi. "assiste il Comitato di Sorveglianza di cui all'art. 47 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e fornisce a esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare i dati relativi ai progressi del Programma nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e i dati relativi a indicatori e target intermedi" Il comma 2 lett. b) dell'art. 125 citato stabilisce invece che l'AdG: L'AdG infatti trasmette alla Commissione Europea (CE), a partire dal 2016 fino al 2023 compreso, una Relazione Annuale di Attuazione (RAA) del Programma nel precedente esercizio finanziario (anno solare), nonché una Relazione di attuazione finale. "elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, le Relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'art. 50 del Reg. (UE) n. 1303/2013"
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1.A – Funzioni AdG - Valutazione dei PO
Secondo quanto disposto dall'art. 54 del Reg. (UE) n. 1303/2013: I valutatori possono essere sia interni che esterni alla PA, ma devono essere indipendenti dall'AdG e dai soggetti che attuano il PO e disporre di opportune competenze tecniche. Rispetto al momento in cui viene effettuata, la Valutazione può essere definita: ex ante, al fine di migliorare la qualità della progettazione dei PO; in itinere, sui progressi dell'attuazione del PO; ex post,sui risultati della Politica di Coesione (organizzata dalla CE). E' compito dell'AdG assicurare le Valutazioni ex ante e in itinere. "le Valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei Programmi e per valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. L'impatto dei PO viene valutato, alla luce della missione dei rispettivi Fondi SIE, in relazione agli obiettivi della Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e tenendo conto delle dimensioni del Programma in relazione al PIL e al tasso di disoccupazione nella zona del Programma interessata, ove appropriato."
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L'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE E LE SUE FUNZIONI
SiGeCo E SISTEMA INFORMATIVO Sessione tematica: Caratteristiche ed evoluzione dei sistemi di gestione e controllo DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI EUROPEI Modulo 1 - I Sistemi di Gestione e Controllo: le Autorità dei Programmi Operativi e le rispettive funzioni SEZIONE B L'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE E LE SUE FUNZIONI
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1.B – Funzioni AdC L'Autorità di Certificazione gestisce tutti gli aspetti contabili dell'attuazione di un Programma Operativo, nonché i flussi finanziari tra l'Amministrazione titolare del PO, la Commissione Europea e l'IGRUE (cfr. Sezione D)
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1.B – Funzioni AdC – Elaborazione e trasmissione delle Domande di pagamento - 1
L'Autorità di Certificazione è incaricata di elaborare e trasmettere alla Commissione Europea (CE) "le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione" (art. 126, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013). Le Domande di pagamento sono redatte secondo il modello stabilito dall'Allegato VI del Reg. (UE) n. 1011/2014 e includono, ex art. 131, comma 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, le spese ammissibili giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, o dai prodotti e risultati realizzati, nel caso delle Opzioni di Semplificazione dei Costi. Le Domande di pagamento comprendono: l'importo totale delle spese ammissibili sostenute e pagate dal Beneficiario nell'attuazione dell'operazione l'importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione dell'operazione
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1.B – Funzioni AdC – Elaborazione e trasmissione delle Domande di pagamento - 2
1) Acquisizione dell'Attestazione delle spese L'AdC acquisisce dall’AdG l'Attestazione delle spese (riepilogo a livello di Asse/Fondo/Categoria/Regione delle spese certificabili, distinte per fonte di finanziamento, corredato da tutta la documentazione necessaria). L'AdC dovrà: "garantire…di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese" (art. 126, lett. e), Reg. (UE) n. 1303/2013) "tenere conto…dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità" (art. 126, lett. f), Reg. (UE) n. 1303/2013) 2) Verifiche sulla correttezza e fondatezza della spesa L’AdC verifica la correttezza e la fondatezza delle spese anche, eventualmente, tramite controlli sulle singole operazioni o su un campione di operazioni 3) Elaborazione e delle Certificazioni di spesa e delle relative Domande di pagamento L'AdC elabora e valida le Certificazioni di spesa e le relative Domande di pagamento e le trasmette all'Amministrazione Capofila del Fondo (Art. 135 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e modello in Allegato VI del Reg. (UE) n. 1011/2014)
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1.B – Funzioni AdC – Elaborazione e trasmissione delle Domande di pagamento - 3
4) Trasmissione Certificazione di spesa e della Domanda di Pagamento L'Amministrazione Capofila del Fondo valida le Certificazioni di spesa e le relative Domande di pagamento e le inoltra all'IGRUE a alla CE. * Per i Programmi FESR, per i Programmi plurifondo ove la quota FESR è maggioritaria nonché per i PON Governance e Scuola, l’Amministrazione Capofila del Fondo è rappresentata dall'Agenzia di Coesione Territoriale. Per gli altri PO, in particolare i PO FSE, l’attività è svolta dal Ministero del Lavoro (Amministrazione Capofila del FSE) 5) Ricezione e istruttoria da parte dell'IGRE e della CE L'IGRUE e la CE procedono all'istruttoria relativamente alla quota di competenza (nazionale, di competenza dell'IGRUE e UE, di competenza della CE) 6) Accreditamento quota UE La CE, compatibilmente con la disponibilità di Fondi, effettua il pagamento, accreditando la relativa quota UE all'IGRUE, entro 60 giorni (art. 135, comma 5, del Reg. (UE) n. 1303/2013) 7) Ricezione quota UE e pagamento L'IGRUE, ricevuta la quota UE, provvede al pagamento alla AdC delle quote UE e nazionale, informando anche l'AdG.
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1.B – Funzioni AdC – Predisposizione dei Bilanci - 1
L’Autorità di Certificazione è incaricata di "preparare i bilanci di cui all'art. 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario" (art. 126, lett. b), e art. 137 del Reg. (UE) n. 1303/2013), da trasmettere alla CE entro il 15 febbraio dell'anno ("esercizio contabile") successivo al periodo di riferimento ("periodo contabile", ovvero dal 1/7 al 30/6, salvo eccezioni). L'AdC presenta quindi i bilanci del periodo (secondo il modello di cui all’Allegato VII del Reg. (UE) n. 1011/2014), indicando: l’importo totale: delle spese ammissibili, registrato dall’AdC nei propri sistemi contabili, inserito in Domande di pagamento entro il 31 luglio; della spesa pubblica sostenuta e dei pagamenti effettuati ai Beneficiari; gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare, i recuperi effettuati e gli importi non recuperabili; gli importi erogati agli Strumenti Finanziari e gli anticipi per gli aiuti di Stato; per ciascuna Priorità, un raffronto tra le spese dichiarate nei conti e le spese dichiarate nelle relative domande di pagamento, accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze.
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1.B – Funzioni AdC – Predisposizione dei Bilanci - 2
L'AdC dovrà: "certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci" certificare che le spese sono: conformi al diritto applicabile e sostenute in rapporto ad operazioni selezionate conformemente ai criteri applicabili al PO (art. 126 lett. c) del Reg. (UE) n. 1303/2013); "garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione", che gestisca "tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo". Infatti, l'AdC deve mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai Beneficiari (art. 126 lett. d) e g) del Reg. (UE) n. 1303/2013).
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1.B – Funzioni AdC – Contabilità dei recuperi e dei ritiri
L’AdC deve inoltre “tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un’operazione” (art. 126, lett. h) del Reg. (UE) n. 1303/2013.) Infatti, l'AdC registra eventuali spese irregolari, che possono essere: escluse dalle Domande di pagamento, o, se già certificate alla CE, dedotte dai bilanci annuali successivi, al fine di garantire l’ammissibilità e la regolarità delle spese (cd. "ritiri"), oppure mantenute nella Certificazione di spesa in attesa dell'esito del relativo procedimento per il recupero, deducendo la spesa solo una volta che il recupero è efficace (cd. "recuperi"), a condizione che la spesa irregolare sia debitamente segnalata e inserita nel cd. "Registro debitori", tenuto dall'AdC. I fondi ritirati recuperati possono essere reimpiegati per il Programma, ma non per spese viziate da irregolarità.
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L'AUTORITÀ DI AUDIT E LE SUE FUNZIONI
SiGeCo E SISTEMA INFORMATIVO Sessione tematica: Caratteristiche ed evoluzione dei sistemi di gestione e controllo DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI EUROPEI Modulo 1 - I Sistemi di Gestione e Controllo: le Autorità dei Programmi Operativi e le rispettive funzioni SEZIONE C L'AUTORITÀ DI AUDIT E LE SUE FUNZIONI
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1.B – Funzioni AdA L'Autorità di Audit è responsabile di accertare la corretta attuazione del Sistema di Gestione e Controllo di un Programma Operativo e l'assenza di irregolarità
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1.C – Funzioni AdA – Strategia di Audit - 1
L’art. 127, Reg. (UE) n. 1303/2013 disciplina le funzioni dell’Autorità di Audit (AdA). In primo luogo, l’art. 127, Reg. (UE) n. 1303/2013, stabilisce che l’Autorità di Audit: “entro otto mesi dall’adozione del PO, prepara una strategia di audit per lo svolgimento dell’attività di audit. La strategia di audit definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit viene aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso”. La Strategia di audit costituisce quindi il documento di pianificazione delle attività dell'Autorità di Audit. I contenuti obbligatori della Strategia di audit sono definiti dall’art. 7 e dall'Allegato VII, Reg. (UE) n. 207/2015. La definizione di “Periodo contabile”, ex art. 2, Reg. (UE) n. 1303/2013, è: “periodo che va dal 1 luglio al 30 giugno, tranne per il primo anno del periodo di programmazione, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno Il periodo contabile finale andrà dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024”.
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1.C – Funzioni AdA – Strategia di Audit - 2
Uno dei contenuti della Strategia di audit è la "Valutazione dei rischi". La pianificazione delle attività di audit da parte dell'AdA si basa infatti su una preliminare valutazione dei possibili rischi di irregolarità e carenze nel Sistema di Gestione e Controllo del PO interessato La metodologia generale alla base della valutazione del rischio prevede: ricerca e analisi della documentazione utile per la valutazione del rischio; analisi del Sistema di Gestione e Controllo e dei processi significativi legati alle linee di intervento; individuazione dei fattori di rischio; analisi del livello di rischio dei processi significativi e dei controlli ad esso associati; giudizio in merito ai rischi e ai controlli in essere e pianificazione delle attività di audit. L'Autorità di Audit adotta anche un Manuale di Audit, che approfondisce le funzioni dell'AdA stessa, la sua struttura organizzativa, le attività di audit che questa svolge e le procedure, gli strumenti e i modelli che saranno impiegati nel lavoro di audit.
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1.C – Funzioni AdA – Audit di Sistema
La prima tipologia di audit svolta dall'Autorità di Audit ex art. 127, Reg. (UE) n. 1303/2013 è l'audit di sistema. L’Autorità di Audit ha infatti il compito di garantire: “lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo” (art. 127, cit.). In sintesi, l'audit di sistema ha l'obiettivo di accertare che l'Autorità di Gestione, l’Autorità di Certificazione e gli eventuali Organismi Intermedi attuino correttamente il Sistema di Gestione e Controllo impostato all'inizio della Programmazione, in sede di procedura di Designazione (cfr. Modulo 3). Infatti, la Strategia di audit precisa, tra l'altro: le modalità di esecuzione degli audit di sistema e la relativa tempistica, gli Organismi che saranno oggetto di audit di sistema nel periodo interessato dalla Strategia quali "Requisiti chiave" che le Autorità devono rispettare (cfr. Modulo 4) saranno oggetto di audit per ciascuna Autorità (e relativi Organismi Intermedi). In sede di audit di sistema, l'AdA potrebbe riscontrare "carenze nell'efficace funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo" del PO (cfr. Modulo 4) e formulare raccomandazioni su azioni correttive o rettifiche finanziarie.
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1.C – Funzioni AdA – Audit delle operazioni - 1
A norma dell’art. 127 Reg. (UE) n. 1303/2013, l’Autorità di Audit garantisce inoltre che “che siano svolti audit su un adeguato campione di operazioni in base alle spese dichiarate" (audit sulle operazioni). Gli audit sulle operazioni sono svolti su un campione, generalmente statistico casuale, di operazioni per le quali sono state certificate spese alla CE. Tali audit devono accertare in particolare che: l'operazione sia stata selezionata secondo i criteri di selezione del Programma Operativo; l'operazione non sia stata materialmente completata o pienamente realizzata prima della presentazione della domanda di finanziamento nell'ambito del PO da parte del Beneficiario; l'operazione sia stata attuata conformemente alla decisione di approvazione dell'operazione stessa e rispetti le condizioni applicabili al momento dell'audit, relative alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli obiettivi da raggiungere; Ex art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014, “gli audit delle operazioni sono effettuati sulla base dei documenti giustificativi che costituiscono la pista di controllo e verificano la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate alla CE”.
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1.C – Funzioni AdA – Audit delle operazioni - 2
le spese dichiarate alla CE corrispondano ai documenti contabili e i documenti giustificativi conservati dimostrino l'esistenza di una pista di controllo adeguata, oppure gli output e i risultati alla base dei pagamenti a favore del Beneficiario siano stati effettivamente prodotti; i dati relativi ai partecipanti e i documenti relativi agli output e ai risultati siano coerenti con le informazioni presentate alla CE. A seguito degli audit sulle operazioni, l'AdA potrebbe riscontrare: irregolarità isolate (relative a singoli casi non correlati); "irregolarità sistemiche", ovvero natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, e che derivano da una grave carenza nel funzionamento efficace del Sistema di Gestione e Controllo. In entrambi i casi, l'AdA raccomanda l'adozione di correlate misure correttive o rettifiche finanziarie.
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1.C – Funzioni AdA – Audit delle operazioni - 3
In sede di audit sulle operazioni, l'Autorità di Audit potrebbe rilevare spese irregolari, con conseguenti: "tasso di errore" nelle operazioni soggette ad audit (spesa irregolare / spesa totale certificata per l'operazione). Ogni spesa irregolare deve essere dedotta dalla spesa certificata alla Commissione Europea; un conseguente "tasso di errore nel campione" delle operazioni soggette ad audit (somma della spesa irregolare di ciascuna operazione nel campione / spesa totale certificata per le operazioni nel campione); "Tasso di Errore Totale Previsto del PO" (TETP: stima del tasso di errore nell'intera popolazione delle spese certificate alla CE nel periodo contabile di riferimento per il PO). Specifiche tecniche statistiche permettono infatti "l'estrapolazione" del tasso di errore effettivamente riscontrato dall'AdA, ovvero la proiezione sull'intero PO, su base probabilistica; "Tasso di Errore Totale Residuo del PO", ovvero il TETP una volta che, dalle spese irregolari riscontrate dall'AdA siano state corrette con rettifiche finanziarie prima della presentazione dei bilanci del periodo (cfr. Sezione B). Ove il TETR superi la c.d. "soglia di rilevanza", ovvero il 2% della spesa totale certificata alla CE nel periodo contabile di riferimento, l'AdA raccomanda l'adozione di specifiche misure correttive.
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1.C – Funzioni AdA – Audit sui conti
L'AdA deve inoltre accertare se i bilanci (o conti) preparati dall'AdC “forniscono un quadro fedele” dell'attuazione del PO (audit sui conti). L'AdA deve accertare se sia possibile disporre di una ragionevole garanzia quanto alla completezza, accuratezza e veridicità degli importi dichiarati nei conti. L’art. 29 del Regolamento (UE) n. 480/2014 e la la Nota EGESIF_15_ forniscono indicazioni sullo svolgimento di tali audit. L'Autorità di Audit tiene conto dei risultati degli audit di sistema e verifica l'affidabilità del sistema contabile dell'Autorità di Certificazione nonché, su base campionaria, verifica l'accuratezza delle spese relative agli importi ritirati e a quelli recuperati registrati nel sistema contabile di tale Autorità.
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1.C – Funzioni AdA – RAC/RFC e Parere di audit - 1
Ex art. 127, Reg. (UE) n. 1303/2013, l’Autorità di Audit prepara Relazioni Annuali di Controllo - RAC (nonché una Relazione Finale di Controllo - RFC a chiusura della Programmazione) e un Parere di audit, anch'esso annuale, in conformità all’art. 59, paragrafo 5, lettera b), del Regolamento finanziario dell’UE. Il Parere di audit accerta se: i conti forniscono un quadro fedele; le spese per le quali è stato chiesto il rimborso ala CE sono legali e regolari; il Sistema di Gestione e Controllo del PO funziona correttamente; l’esercizio di revisione contabile metta in dubbio le asserzioni contenute nella Dichiarazione sull'affidabilità di gestione predisposta dall'AdG La Relazione di Controllo: evidenzia le principali risultanze delle attività di audit svolte; descrive le carenze riscontrate nel Si.Ge.Co. e le irregolarità riscontrate; presenta le misure correttive proposte e adottate La Relazione di Controllo e il Parere di audit sono trasmessi alla Commissione Europea a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, entro il 15 febbraio, assieme alle versioni definitive dei bilanci, preparati dall'AdC, e di Dichiarazione di gestione e riepilogo dei controlli, preparati dall'AdG. Su tale base, la CE procede alla "liquidazione dei conti".
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SiGeCo E SISTEMA INFORMATIVO
Sessione tematica: Caratteristiche ed evoluzione dei sistemi di gestione e controllo DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI EUROPEI Modulo 1 - I Sistemi di Gestione e Controllo: le Autorità dei Programmi Operativi e le rispettive funzioni SEZIONE D L'IGRUE QUALE ORGANISMO NAZIONALE DI COORDINAMENTO DELLE AUTORITÁ DI AUDIT
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1.D – IGRUE Organismo di coordinamento nazionale delle AdA - 1
L'Accordo di Partenariato, strategia nazionale per l'impiego dei Fondi SIE nel , prevede che il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (MEF-RGS-IGRUE, o IGRUE), quale Organismo di supervisione e vigilanza della spesa pubblica indipendente rispetto alle Autorità preposte all'attuazione dei PO, svolga il ruolo di Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di audit (AdA). Tale ruolo di coordinamento si concretizza nella realizzazione delle seguenti attività: analisi della designazione delle Autorità di Audit (valutazione ex ante); valutazione in itinere dell'efficacia delle attività di audit e del mantenimento dei requisiti di conformità analizzati in sede di designazione; predisposizione di una Relazione Annuale; attività di supporto alle Autorità di Audit; gestione del Comitato delle Autorità di Audit (che include anche un rappresentante dei Servizi di audit della Commissione Europea FESR e FSE) e organizzazione degli Incontri annuali tra le AdA e la CE, per esaminare questioni comuni.
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1.D – IGRUE Organismo di coordinamento nazionale delle AdA - 2
Analisi della designazione delle Autorità di Audit (valutazione ex ante) Nell'ambito della procedura di designazione delle Autorità di Audit, il MEF-RGS-IGRUE effettuare una valutazione ex ante in merito al possesso dei requisiti di professionalità, indipendenza e adeguatezza delle strutture organizzative delle AdA per l'espletamento delle funzioni ad esse affidate. La procedura di valutazione ex ante si articola nelle seguenti due fasi: FASE I: Presentazione dell'atto di proposta di designazione dell'AdA da parte delle Amministrazioni titolari di Programmi e rilascio da parte di IGRUE del Parere di conformità FASE II: Effettuazione di verifiche in loco da parte di IGRUE per verificare presso le sedi delle singole AdA l'effettivo possesso dei requisiti attestati nell'atto di proposta di designazione
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1.D – IGRUE Organismo di coordinamento nazionale delle AdA - 3
Valutazione in itinere dell'efficacia delle attività di audit e del mantenimento dei requisiti di conformità analizzati in sede di designazione IGRUE, al fine di verificare che le attività di audit siano correttamente espletate da parte dell'AdA e che continuino a sussistere i requisiti di adeguatezza e di efficace funzionamento delle Autorità di audit, effettua anche una valutazione in itinere. La valutazione accerta: il mantenimento dei requisiti relativi all’organizzazione, alle procedure e al sistema informativo dell'AdA, esaminati in fase di designazione dell'AdA; il corretto espletamento delle attività di audit in particolare mediante: l’analisi della corretta adozione e applicazione della Strategia di audit; l’analisi della corretta attuazione e l’adeguata documentazione degli audit di sistema; l’analisi della corretta attuazione delle operazioni di campionamento; l’analisi della corretta attuazione e dell’adeguata documentazione degli audit sulle interventi e degli audit sui conti;
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1.D – IGRUE Organismo di coordinamento nazionale delle AdA - 4
la verifica della completezza, conformità e tempestività della Relazione Annuale di Controllo (RAC); la verifica della coerenza del Parere di Audit; l’analisi di eventuali criticità riscontrate dalla CE/Corte dei Conti Europea o da altri Organismi UE o nazionali in merito alle attività delle AdA. Qualora dall'esito della verifica vengano rilevate carenze o inefficienze dell'AdA, il MEF- RGS-IGRUE predispone un Piano di Azione per la risoluzione delle problematiche, in considerazione anche delle eventuali osservazioni degli Organi dell'UE; le eventuali azioni correttive vengono poi successivamente monitorate mediante azioni di follow-up. Qualora le carenze rilevate coinvolgano più Autorità di Audit, il MEF-RGS-IGRUE può fornire supporto anche mediante Manuali, Linee Guida, Vademecum e seminari, tramite orientamenti indirizzati a tutte le Autorità. L'IGRUE predispone quindi una Relazione Annuale sul sistema nazionale di audit.
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1.D – IGRUE Organismo di coordinamento nazionale delle AdA - 5
Attività di supporto alle Autorità di Audit Secondo quanto previsto dall'Accordo di Partenariato, l'IGRUE fornisce supporto alle AdA, mediante: attivazione di una linea di Assistenza Tecnica, finanziata con risorse nazionali di uno specifico Programma a titolarità di IGRUE, cofinanziato da fondi nazionali (il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – FSC); predisposizione e diffusione di Linee Guida, manualistica ed altri strumenti di supporto metodologico - tali documenti forniscono, in particolare, indicazioni sull'organizzazione dei processi, sulle metodologie di lavoro e sulle buone prassi, nell'ottica dell'efficienza e efficacia delle attività di audit; corsi di formazione specifici per auditor e organizzazione di seminari, convegni e workshop – l'IGRUE organizza incontri e corsi per diffondere procedure e metodologie di audit, anche sulla base delle specifiche esigenze delle AdA, ovvero in esito a problematiche rilevate nell'espletamento delle funzioni di valutazione dell'efficacia delle attività delle AdA stesse. Corso di formazione
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1.D – IGRUE Organismo di coordinamento nazionale delle AdA - 6
Presidi territoriali Per favorire l'attività di vigilanza sull'efficace attuazione delle funzioni delle AdA, il MEF-RGS-IGRUE si avvale di Presidi Territoriali, collocati presso le strutture periferiche del MEF e, in particolare, presso le Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS) collocate nei Capoluoghi di Regione e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano. NB: IGRUE è anche Autorità responsabile del Sistema di nazionale Monitoraggio Unitario (cfr. Modulo 6), nonché Autorità nazionale responsabile del Fondo di Rotazione per le politiche UE (cfr. infra) entro la Ragioneria Generale dello Stato è collocata anche l'Autorità di Audit di tre Programmi Operativi Nazionali (distinta dall'IGRUE), che opera come le altre AdA, per i PON: “Città Metropolitane”; “Governance e capacità istituzionale”; “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento”.
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1.D (Nota) – IGRUE quale Autorità nazionale responsabile del Fondo di Rotazione - 1
Il MEF-RGS-IGRUE partecipa altresì alle attività di carattere finanziario inerenti l'attuazione delle politiche UE, tramite: la partecipazione al processo di formazione ed esecuzione del Bilancio dell'UE; verifiche sull'utilizzo delle risorse dell'UE e delle quote di finanziamento nazionali, divulgate mediante appositi Bollettini, Relazioni e prospetti inerenti la situazione dei flussi finanziari Italia - UE; la gestione del Fondo di Rotazione per le politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della Legge n. 183/1987. Nell'ambito della procedura di formazione e esecuzione del Bilancio UE, il MEF-RGS- IGRUE contribuisce a definire le risorse a carico della finanza pubblica nazionale, effettua analisi sulle ripercussioni finanziarie e di bilancio derivanti dall'adesione alla UE e verifica i procedimenti normativi in materia di Bilancio dell'UE. Il Fondo di rotazione ha funzioni di intermediazione dei flussi finanziari tra Italia e UE e costituisce una gestione autonoma fuori bilancio. L'IGRUE, in particolare, acquisisce le risorse UE, le trasferisce alle Amministrazione pubbliche o Organismi privati competenti e assegna e quote di co-finanziamento nazionale corrispondenti.
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Amministrazioni pubbliche e Organismi Privati
1.D (Nota) – IGRUE quale Autorità nazionale responsabile del Fondo di Rotazione - 2 Fondo di Rotazione Amministrazioni pubbliche e Organismi Privati Il Fondo di Rotazione si avvale tre conti correnti presso la Tesoreria Centrale dello Stato: È il conto corrente del cofinanziamento nazionale; con una contabilità fuori Bilancio e con rendicontazione annuale alla Corte dei Conti Conto corrente n Contro corrente 23211 Conto corrente n È il conto corrente di acquisizione degli stanziamenti UE, alimentato dalle entrate da parte dall'UE a fronte del finanziamento di interventi È il conto corrente di raccolta delle risorse destinate, in particolare, alla gestione dei Programmi cofinanziati dal Fondo nazionale per lo Sviluppo e la Coesione
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Grazie per l’attenzione.
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