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AVV. GIOVANNI DI CORRADO CONSULENTE DEL LAVORO PRIMA PARTE

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Presentazione sul tema: "AVV. GIOVANNI DI CORRADO CONSULENTE DEL LAVORO PRIMA PARTE"— Transcript della presentazione:

1 AVV. GIOVANNI DI CORRADO CONSULENTE DEL LAVORO PRIMA PARTE
VE. LA. : VERTENZE  DI LAVORO IL CONTENZIOSO  NEL  RAPPORTO  DI  LAVORO  SUBORDINATO AVV. GIOVANNI  DI  CORRADO CONSULENTE  DEL  LAVORO PRIMA PARTE Studio Di Corrado- Viale Virgilio n°113-Taranto tel: -

2 FAC-SIMILE OPPOSIZIONE AD ORDINANZA- INGIUNZIONE   Ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione (art. 22 Legge n. 689/1981 e art. 6 D. Lgs. N. 150/2011)

3 IL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO (C.T.U.)
Quando è necessario il Giudice si fa assistere, per il completamento dei singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. Il C.T.U. viene nominato dal Giudice Istruttore con ordinanza, nel corso dell’udienza fissata a tal fine; è di norma iscritto in un Albo speciale e ha l’obbligo di prestare il suo ufficio. Egli presta giuramento di adempiere bene e fedelmente alle funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità. Il C. T. U. può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazione da terzi. Sentite le parti e previo il consenso di tutte, può esaminare anche i registri ed i documenti non prodotti in causa. Il C.T.U. può ricevere osservazioni e istanze di parte; in ogni caso deve comunicare alle parti avverse copia delle stesse. Egli non può farsi sostituire, nell’esercizio dell’incarico, dai suoi collaboratori, se non per incarichi di pura materialità. Il C.T.U. deve fornire al Giudice quelle nozioni tecniche specifiche che consentano a questi di poter decidere la causa e la sua attività è remunerata. Il C.T.U può essere ricusato da ciascuna delle parti per i motivi indicati negli articoli 51 e 63 c.p.c. Egli può essere sostituito dal Giudice per gravi motivi.

4 IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE (C.T.P.)
Il potere di nomina del C. T. P. compete al difensore. La nomina si effettua con dichiarazione, orale o scritta, ricevuta dal cancelliere dell’ufficio giudiziario ove la controversia pende e contenente le generalità, nonché il domicilio o il recapito del C.T.P. La prestazione del C.T.P. va ricompensata sulla base delle tariffe professionali di pertinenza. Le parti possono nominare i propri consulenti sino al momento dell’inizio delle operazioni del consulente tecnico di ufficio. Il C.T.P. può intervenire e assistere la parte durante lo svolgimento delle indagini peritali; può presentare istanze ed osservazioni al C.T.U. Il C.T.P. può prospettare l’adozione di differenti parametri di giudizio oppure sollecitare l’assunzione di ulteriori elementi di valutazione o accertamenti fattuali, senza però poter condizionare l’operato del C.T.U. Egli può partecipare all’udienza ed alla discussione in camera di consiglio ogni qualvolta vi intervenga il C.T.U. ed interloquire, su autorizzazione del presidente, per chiarire e svolgere le sue considerazioni sui risultati delle indagini. L’intervento del C.T.P. è limitato soltanto alle indagini tecniche vere e proprie. Le relazioni del C. T.P., costituiscono semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico: esse non integrano un elemento di prova, ma hanno solo il valore di una motivata opinione.

5 Fine AVV. GIOVANNI DI CORRADO CONSULENTE DEL LAVORO
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