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Soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale

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Presentazione sul tema: "Soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale"— Transcript della presentazione:

1 Soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale
Corso Coordinatori per la Sicurezza D. Lgs 81/08 Soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale

2 Cos’è la sicurezza Una definizione
La sicurezza è un bisogno fondamentale dell’uomo assieme alla sopravvivenza e precede ogni altra necessità sociale

3 La conoscenza dei rischi
Conoscere i rischi presenti nel nostro lavoro significa eliminare o ridurre drasticamente la possibilità di incidenti ed i conseguenti danni a persone o cose

4 La normativa vigente, come è giusto che sia, mette al centro dell’attenzione il lavoratore, del quale devono essere tutelate la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro che questo frequenta. Dunque il lavoratore è il destinatario (o per meglio dire il beneficiario) del risultato di un processo organico che porta alla definizione di un dato livello di sicurezza nei luoghi di lavoro, grazie al quale la sua salute viene tutelata. Si parla dunque di “tutela della sicurezza e della salute” del lavoratore in quanto il livello di sicurezza che ci si propone di raggiungere, oltre a costituire un obiettivo da perseguire, rappresenta anche un risultato da tutelare e anzi migliorare nel tempo, indipendentemente dai limiti minimi fissati dalle normative vigenti.

5 Infortuni sul Lavoro in Italia

6 Infortuni sul Lavoro in Italia

7 Il tema della salute e della sicurezza sul lavoro è da considerarsi un valore ETICO ED IMPRESCINDIBILE Si tratta infatti di affermare sia il valore e la dignità della vita umana, che quello del lavoro, che deve essere svolto in maniera consona e rispettosa delle esigenze di ogni singolo lavoratore. Lo stato italiano afferma questo principio fondamentale nel proprio ordinamento, a partire dalla Costituzione e dal Codice Civile.

8 Art. 1: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”
Art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti Art. 41: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

9 Nel 1942 per la prima volta viene introdotta la responsabilità diretta del datore di lavoro sulla sicurezza in azienda. Siccome tutto ciò ha una valenza generale e non settorializzata o limitata a determinati ambiti o profili di maggior rischio, il tutto deve essere commisurato al tipo di lavorazioni svolte, al grado di esperienza e al livello tecnico dell’azienda e ha come obiettivo unico e imprescindibile la tutela del lavoratore, sia a livello fisico che psicologico.

10 Mancata sicurezza Il mancato rispetto di questi dettami fondamentali, che sono alla base di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in concreto si traduce nella mancata applicazione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie per assicurare un livello accettabile di sicurezza all’interno delle aziende. La diretta conseguenza di queste omissioni, volontarie o meno, sono gli infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle attività lavorative, e che si potrebbero evitare mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari. Questo si ripercuote alla fine sulla società come un fortissimo impatto, che può essere schematizzato suddividendolo in due grandi ambiti: i costi sociali e i costi economici..

11 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81
NORMATIVA VIGENTE Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

12 L’impostazione generale del Testo Unico deriva direttamente da quella del D.Lgs n. 626/1994.
Secondo questa filosofia, la gestione della sicurezza sul lavoro deve essere intesa come un grande processo organizzato e partecipato che prevede l’intervento di diversi attori e che deve coinvolgere tutto il personale e i diversi soggetti presenti all’interno dell’azienda (a volte anche esterni). La gestione della sicurezza non può infatti più essere considerata come un insieme di regole da rispettare, indipendenti le une dalle altre, secondo i relativi ambiti di applicazione. Non è più nemmeno possibile demandare sempre ad altri le responsabilità, che sono invece ben individuate e fanno capo a determinati soggetti, che sono così chiamati a partecipare in prima persona al processo.

13 Visto che l’obiettivo fondamentale del sistema di gestione aziendale appena descritto è la tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori, appare evidente che nel quadro complessivo i lavoratori si possono considerare dei veri e propri creditori di sicurezza; sono coloro che beneficiano direttamente dell’efficacia e dell’efficienza di tale sistema (e ovviamente sono i primi a subire le conseguenze di un eventuale malfunzionamento). Al contrario il datore di lavoro e gli eventuali dirigenti o preposti presenti in azienda sono i debitori di sicurezza, cioè tutte quelle figure aziendali che hanno compiti organizzativi, di controllo e vigilanza, e sono quindi i principali attori dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

14 Chiaramente le responsabilità inerenti il sistema di gestione della sicurezza non vengono ripartite equamente tra tutti i soggetti interessati, ma in funzione di una scala gerarchica che rispetta le peculiarità dei ruoli all’interno dell’azienda. Al lavoratore spetta l’attuazione concreta delle misure di prevenzione e protezione sul posto di lavoro. Il preposto si occuperà oltre che dell’attuazione, per quanto lo riguarda, anche del controllo e della vigilanza nei confronti dei lavoratori stessi. Il dirigente si farà carico, in virtù del suo ruolo, oltre a quanto già indicato per il preposto, anche dell’organizzazione del sistema. Il datore di lavoro, visto che è il soggetto dotato di poteri decisionali e di spesa, sarà responsabile infine della gestione dell’intero sistema.

15 FIGURE DELLA SICUREZZA
1. DATORE DI LAVORO o il DIRIGENTE 2. RSPP 3. MEDICO COMPETENTE 4. RLS 5. PREPOSTO 6. LAVORATORE 7. ADDETTI AL S.P.P. 8. ADDETTI EMERGENZE ANTINCENDIO 9. ADDETTI EMERGENZE SANITARIE

16 Definizione di Lavoratore (art.2)
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

17 Soggetti equiparati al Lavoratore
- Il volontario (come definito dalla legge 266/1991), i volontari del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile, il volontario che presta servizio civile, il lavoratore di cui al D. Lgs. n. 486/1997 e successive modificazioni e integrazioni; -L'associato in partecipazione; - il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso - il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento

18 Definizione di Datore di Lavoro ( art.2)
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle imprese individuali è il Titolare Nelle società è l’intero CDA in assenza di una valida delega ATTENZIONE ai datori di lavoro multipli...sanzioni multiple!!!

19 E negli enti pubblici? Nelle pubbliche amministrazioni [...], per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;

20 Definizione di Dirigente ( art.2)
Definizione: Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro (es. evitare gli infortuni) organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa Ulteriore specifica: In pratica a secondo del livello dei poteri delegati (implicitamente o esplicitamente) dal Datore di Lavoro, il Dirigente ai fini antinfortunistici condivide con quest’ultimo parte della culpa in eligendo e/o vigilando …… Obblighi: Tutti gli obblighi derivanti dai poteri in suo possesso (es. acquisto materiale, definizione turni di lavoro ecc.). La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite

21 Preposto (art.2) Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa Il preposto è, ai sensi dell’articolo 2 del Testo Unico, la persona che, a causa delle sue competenze professionali e nei limiti della sua posizione nella gerarchia aziendale, sovrintende alle attività lavorative. Egli garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dai superiori e controlla che i lavoratori facciano bene il proprio lavoro. Per “bene” si intende nel rispetto di tutte le norme aziendali, comprese quelle della sicurezza.

22 Preposto (art.2) In diversi provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza o dalle autorità giudiziarie si è visto come la posizione di preminenza del preposto nei confronti degli altri lavoratori può derivare non solo da un preciso incarico ricevuto, ma anche dalla PRASSI QUOTIDIANA. Ciò si verifica quando i lavoratori fanno spontaneamente riferimento ad uno o più di essi, ne seguono le indicazioni e chiedono loro consigli sulle modalità di svolgimento del lavoro.

23 Differenza tra Preposto e Dirigente in ambito infortunistico
C. Cass. Penale sez. 4 n / 07: Dirigenti: i dipendenti che hanno il compito di impartire ordini ed esercitare la necessaria vigilanza, in conformità alle scelte di politica d'impresa adottate dagli organi di vertice che formano la volontà dell'ente Preposti: sono coloro i quali vigilano sull'attività lavorativa degli altri dipendenti, per garantire che essa si svolga nel rispetto delle regole prevenzionali, e che sono forniti di un limitato potere di impartire ordini e istruzioni, peraltro di natura tendenzialmente (a volte meramente) esecutiva.

24 Responsabile del S.P.P. Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di : un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro (ATECO 8) (MODULO A-B) attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato (MODULO C).

25 Il Medico Competente Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente 1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

26 Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (e’ un diritto dei lavoratori, non un dovere del DdL). Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i lavoratori. N.B.: la sua nomina deve essere comunicata annualmente all’INAIL da parte del D.L.

27 Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
Nel caso di mancata elezione del RLS interno, inoltre, il datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 81/2008, a partecipare al Fondo previsto dall’art. 52 dello stesso decreto ed a versare un contributo in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda L’organismo paritetico o, in mancanza il Fondo, provvederà poi a comunicare alle singole aziende, che non hanno al loro interno il RLS ed ai lavoratori interessati, il nominativo del rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST) il quale avrà nei confronti delle aziende gli stessi diritti dei RLS che non sono in esse presenti.

28 Addetto al S.P.P. Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di Prevenzione e Protezione. Art. 32 comma 10: Il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

29 Addetti alle emergenze
Addetti alle emergenze antincendio: Soggetti individuati dal Datore di Lavoro per attuare le misure di emergenza antincendio ed esodo ai quali occorre destinare una specifica formazione (secondo indicazioni ministeriali) almeno 2 a piano per plesso per turno. Addetti alle emergenze primo soccorso: Soggetti individuati dal Datore di Lavoro per attuare le misure di emergenza sanitaria ai quali occorre destinare una specifica formazione (secondo indicazioni ministeriali) almeno 1 a plesso per turno. Addetti alle emergenze

30 DATORE DI LAVORO

31 IL DIRIGENTE

32 Cosa fa? una volta che il datore di lavoro ha individuato i mezzi e le misure a tutela della salute, oltre ai mezzi per metterli in opera, tocca al direttore/dirigente, e sotto la propria responsabilità, dare concretezza a tali misure. Garantire la distribuzione ai lavoratori dei D.P.I Garantire la presenza dei lavoratori in attuazione della sorveglianza sanitaria Garantire la attuazione gli adempimenti di tutte le leggi, norme e regolamenti in ambito sicurezza Assicurare il rispetto di quanto contenuto nelle idoneità alla mansione con prescrizione Autorizzare le richieste di acquisto di beni/attrezzature in ambito Sicurezza

33 RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

34 Per il Datore di Lavoro che vuole svolgere direttamente i compiti di RSPP è prevista una formazione con durata da 16 a 48 ore, oltre ad un aggiornamento con cadenza quinquennale, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11, in applicazione dell’articolo 34 del Testo Unico. Il datore di lavoro (tranne in caso di attività particolari) può svolgere l’incarico di RSPP nei seguenti casi: - Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori - Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori - Aziende della pesca fino a 20 lavoratori - Altre aziende fino a 200 lavoratori

35 RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

36 Il MEDICO COMPETENTE

37 Il MEDICO COMPETENTE

38 La SORVEGLIANZA SANITARIA

39 RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

40 RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

41 Ruolo dell’RLS/RLST in cantiere
Nelle opere private, ma soprattutto nelle grandi opere pubbliche, gli RLS/RLST possono rivestire un ruolo importante nel governo della sicurezza, sia per il coinvolgimento dei lavoratori, sia per il recupero delle esperienze dirette degli stessi. A tal fine, gli RLS/RLST sono chiamati a partecipare alle riunioni di coordinamento e al tavolo di confronto. Inoltre, devono avere accesso a POS e PSC, nonché ricevere dal CSE e dalle rispettive imprese, ogni utile informazione sulla situazione di cantiere, quali, ad esempio l’esito della verifica del POS e i rilievi mossi all’impresa. Gli RLS/RLST devono essere messi in grado di svolgere il proprio ruolo disponendo di tempo e altre risorse necessarie. Agli RLS/RLST deve essere data la possibilità di comunicare fra loro e con il CSE

42 Il PREPOSTO

43 Il PREPOSTO Predispone il lavoro e sorveglia l’attività dei lavoratori per garantire il rispetto delle regole aziendali e delle norme di prevenzione, informando i superiori delle eventuali inosservanze

44 Approfondimento sulla figura del preposto
OBBLIGHI DEL PREPOSTO In concreto deve: sovrintendere e vigilare affinché i lavoratori rispettino la normativa, le disposizioni e le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale che il datore di lavoro mette a disposizione per lo svolgimento delle lavorazioni In base a quanto stabilito dai superiori nel campo della sicurezza, valutare e provvedere alle diverse situazioni. Ne risponde se non riesce a farvi fronte Sollecitare le direttive tecniche da parte di chi ne ha l'autorità e la competenza

45 Il tratto essenziale della figura del Preposto è: VIGILARE
OBBLIGHI DEL PREPOSTO Il tratto essenziale della figura del Preposto è: VIGILARE La vigilanza “dovrebbe consistere in un assiduo controllo dello svolgimento dell'attività lavorativa, in conformità ai modi, ai tempi ed agli obiettivi fissati in via generale dai superiori gerarchici (i dirigenti) e sulla base dei criteri di massima, con i mezzi, le attrezzature ed i presidi della sicurezza dagli stessi preordinati”.

46 Verifica il comportamento dei lavoratori
ATTIVITA' DI VIGILANZA Controlla l'effettivo utilizzo dei mezzi di protezione e delle misure di sicurezza Verifica il comportamento dei lavoratori VIGILANZA ATTIVA con il potere di bloccare i lavori in caso di pericolo immediato senza “subire pregiudizio” NON ATTUA UNA VIGILANZA CONTINUA in quanto il lavoratore ha precisi doveri comportamentali, ma verifica “mediante assiduo controllo” che il lavoro si svolga con l'osservanza delle disposizioni di sicurezza e delle prescrizioni di legge.

47 ATTIVITA' DI VIGILANZA Può: Deve
Agire contro la volontà dei lavoratori; Ricorrere ai poteri disciplinari a lui spettanti; Deve Informare i lavoratori e chiarire il significato delle direttive impartite; Verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate; istruzioni possano accedere a zone che li espongono ad un rischio grave ed immediato; Vietare l'accesso a situazioni di pericolo in assenza delle dovute cautele; Informare i superiori di situazioni di pericolo a loro ignote; Impedire l'uso di macchine non sicure; frequentare appositi corsi di formazione relativi alla figura secondo quanto previsto dall’art. 37 (formazione aggiuntiva).

48 Cass. Pen. - Sez IV sent. 13/07/90 n. 10272
OBBLIGHI DEL PREPOSTO Cass. Pen. - Sez IV sent. 13/07/90 n “...in caso di mancata osservanza delle misure di sicurezza da parte di uno o più lavoratori, il caporeparto non può limitarsi a rivolgere benevoli richiami, ma deve informare senza indugio il datore di lavoro o il dirigente legittimato a infliggere richiami formali e sanzioni a carico dei dipendenti riottosi “

49 OBBLIGHI DEL PREPOSTO Cass. Pen. - Sez V sent. 18/05/99 n. 6187 “...le norme di sicurezza a tutela dell'integrità fisica del lavoratore vanno attuate anche contro la volontà del lavoratore stesso, sicchè risponde della loro violazione il datore di lavoro che non esplichi la sorveglianza necessaria alla rigorosa osservanza delle norme medesime”

50 Come abbiamo fin qui visto, la figura del preposto trova la sua naturale collocazione e definizione all’interno della propria organizzazione aziendale, dove può svolgere (nel- l’ambito delle “rispettive attribuzioni e competenze”) i compiti di controllo e sorveglianza della corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché di segnalazione ai vertici aziendali ed al servizio di prevenzione e protezione di eventuali difformità o nuovi rischi riscontrati. Nel settore delle costruzioni può capitare che alla figura del preposto aziendale (soprattutto se di alto profilo organizzativo, ad es. quello di capocantiere) vengano assegnati anche compiti per così dire interaziendali, che interessano cioè più organizzazioni aziendali e/o lavoratori autonomi che operano nella stessa unità produttiva. È impossibile definire a priori quale sia l’area di azione di questa figura, per lo svolgimento dei compiti di referente rispetto ai preposti di altre imprese, in quanto la relativa disciplina troverà esatta definizione nei documenti dello specifico cantiere ed in particolare: Piano di sicurezza e coordinamento (PSC): in quanto l’art. 12, comma 1 lettera r, D.Lgs. 494/96 prevede come contenuto obbligatorio del piano stesso le “disposizioni per dare attuazione” alla “organizzazione tra datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione... nonché la reciproca informazione”. È auspicabile che per dare attuazione a quanto sopra, il PSC richieda proprio la definizione di siffatto ruolo. • Rapporti contrattuali intercorrenti fra le varie imprese: per la funzionale gestione del cantiere è auspicabile che i contratti contengano anche indicazioni sui ruoli dei referenti per la gestione delle interazioni fra preposti delle diverse imprese

51 È fondamentale quindi comprendere come l’approccio interpretativo alla figura di “preposto”, di matrice tutta aziendale e definita dalle norme di igiene e sicurezza, non coincida sempre e automaticamente con la definizione di “capocantiere”: con il primo termine si individua un ruolo dotato di precisi poteri organizzativi nell’ambito delle attribuzioni e competenze interne alla propria impresa (caposquadra, assistente, capoarea e anche capocantiere...). Con il termine “capocantiere”, oltre ai corrispondenti obblighi in tema di sicurezza nella propria impresa di appartenenza, si intende frequentemente riferirsi a quella figura che nei rapporti interaziendali potrà esclusivamente interfacciarsi con i preposti delle altre imprese presenti in cantiere, e non certo sostituirsi a questi nei rapporti diretti con i rispettivi lavoratori

52 gli obblighi dei lavoratori
TUTTI GLI OBBLIGHI SONO SANZIONATI PENALMENTE

53 Altri soggetti esterni all'azienda
Il sistema di prevenzione si estende anche oltre i confini organizzativi coinvolgendo anche chi fornisce servizi o mezzi tecnici che possono influire sulle condizioni di salute e sicurezza progettisti fabbricanti fornitori installatori Prestatori d'opera in appalto

54 S.P.P. (Servizio di Prevenzione e Protezione)
«insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”

55 Il SSP è obbligatorio nei seguenti casi:
nelle aziende industriali con forte presenza di sostanze pericolose; nelle centrali termoelettriche; - negli impianti ed installazioni nucleari; nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; nelle aziende industriali di qualsiasi tipo con oltre 200 lavoratori nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. In questi casi la normativa, vista la particolarità delle suddette attività lavorative, vieta esplicitamente la nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno all’azienda.

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59 Direzione provinciale del lavoro
ORGANI DI VIGILANZA La vigilanza intesa come funzione di esame e verifica dei corretti comportamenti aziendali è un compito istituzionalmente riservato ad organi con funzioni pubbliche. ASL Direzione provinciale del lavoro INAIL Vigili del fuoco

60 Aziende Sanitarie Locali
ASL In materia di igiene e sicurezza del lavoro, l'attività affidata alle ASL comprende i seguenti compiti: - individuazione, accertamento e controllo dei fattori di nocività, pericolosità e deterioramento negli ambienti di lavoro; - indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro - Hanno compiti di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro - Conducono inoltre indagini per conto della magistratura in occasione di infortuni sul lavoro di particolare gravità e sulle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro. - Hanno compiti di controllo e vigilanza sugli ambienti di lavoro. In particolare effettuano rilievi e verifiche relativamente alla rumorosità, all'uso di sostanze pericolose, all'illuminazione e alla ventilazione dei locali di lavoro, al corretto uso dei DPI e alla corretta esecuzione delle visite mediche periodiche. Le ASL per l'espletamento delle attività di vigilanza, si avvalgono di personale ispettivo costituito da Medici (specializzati in Medicina del Lavoro) e Tecnici (laureati o diplomati). QUESTI SVOLGONO FUNZIONI DI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, e hanno quindi poteri di accesso sui luoghi di lavoro, di sottoporre a visita medica il personale, prelevare campioni di materiali o prodotti e richiedere al personale, al D.L., ai Dirigenti e ai preposti, le informazioni che ritengono necessarie per l'adempimento delle loro funzioni.

61 Servizio Ispettivo delle ASL
- Gli ispettori sono tenuti a mantenere il segreto sui processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragione d'ufficio. - In caso di ostacoli o opposizioni all'accesso, l'ispettore della ASL può richiedere l'intervento della forza pubblica alla locale stazione dei Carabinieri. - Oltre agli ispettori delle ASL, hanno facoltà di accesso ai documenti anche i funzionari degli Istituti di previdenza. - Il datore di lavoro deve mettere a disposizione la documentazione riguardante il rapporti di lavoro dei dipendenti (libri paga, cartelle sanitarie, certificazione della formazione) e la documentazione tecnica (certificazioni, verifiche, autorizzazioni, omologazioni, etc). DISPOSIZIONE: - e' un provvedimento amministrativo con il quale l'organo di vigilanza impone, nei casi stabiliti dalla legge, nuovi obblighi o nuovi divieti PRESCRIZIONE: - nel caso di accertamento di reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro per i quali è prevista l'applicazione di una pena dell'arresto o dell'ammenda (contravvenzioni), è obbligatoria l'applicazione di una specifica procedura di prescrizione ad adempiere

62 Direzione Provinciale del Lavoro
Gli ispettori della Direzione Provinciale del lavoro verificano la presenza dei seguenti fenomeni: LAVORO SOMMERSO: Il cosiddetto “lavoro nero, lavoro non rilevabile in alcun modo dalle registrazioni obbligatorie LAVORO IRREGOLARE: Il lavoro cosiddetto “grigio” o “in elusione”, lavoro che nasconde rapporti di lavoro diverso, ovvero situazioni di rapporti lavorativi attuati senza il pieno rispetto delle norme di tutela LAVORO ILLEGALE: Lavoro “nero” o sommerso, in cui si rilevano violazioni di carattere penale

63 Servizio ispettivo della Direzione Provincia del Lavoro
Direzione provinciale del lavoro I volti del personale ispettivo: L'ispettore accertatore Vigila sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociale che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque si prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico a atipico, di volta in volta utilizzato L'ispettore promotore Per favorire il rispetto delle norme previdenziali e sul lavoro, a livello Regionale e Provinciale, sono organizzate direttamente nelle aziende, attività di promozione e prevenzione, in particolare su: - Questioni socialmente più rilevanti - Sulle novità legislative - Sulle novità interpretative L'ispettore consulente L'ispettore del lavoro, nel corso dell'attività ispettiva, quando non emergono profili sanzionatori, penali o amministrativi, fornisce chiarimenti operativi sulla corretta attuazione della normativa, sempre con riferimento a questioni di ordine generale, fondandosi sulle indicazioni fornite del Ministero del Lavoro, esclusa ogni attività di consulenza diretta sui casi specifici, che resta di esclusiva competenza dei professionisti.

64 INAIL Vigili del Fuoco INAIL
L'INAIL è l'Ente Pubblico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Svolge una attività di prevenzione, vigilanza e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, avendo anche un interesse diretto alla riduzione delle spese legate alle prestazioni degli infortunati. Tra i compiti dell'INAIL ci sono ora anche quelli dell'ISPESL, ora confluiti in un'unica struttura e cioé, attività di formazione, consulenza, assistenza e controllo: - sorveglianza sanitaria lavoratori ove esistono rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici, impiego di piombo, amianto etc, - certificazione, omologazione e controllo macchinari ed attrezzature INAIL Vigili del Fuoco Vigili del fuoco Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: - Effettua verifiche e controlli in materia di prevenzione incendi - Vigila sull'applicazione ed il rispetto della normativa antincendio

65 Altri uffici con compiti ispettivi:
- Carabinieri: possono intervenire come autorità di polizia giudiziaria per effettuare controllo negli ambienti di lavoro e raccogliere prove ed eseguire i rilievi in caso di infortunio sul lavoro. - Polizia di stato attraverso i Commissariati dislocati nelle varie città, provvede alla ricezione di denunce di infortunio e può effettuare interventi urgenti in caso di gravi infortuni sul lavoro. - Vigili urbani: anche se non sono un organo istituzionalmente posto alla vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro, nell'attività di controllo dei cantieri edili finalizzati a verificare la rispondenza delle costruzioni con le licenze edilizie, possono rilevare violazioni anche in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro. In qualità di agenti di polizia giudiziaria hanno l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o alle ASL competenti - Uffici di sanità aerea e marittima portuali ed aeroportuali (per la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi ed aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale) - Servizi sanitari e tenici delle forze armate e delle forze di Polizia (aree riservate ed operative).

66 Grazie per l’attenzione


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