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“IL SISTEMA DELLA PREVENZIONE INFORTUNI ALLA LUCE DEL TESTO UNICO DLVO 81/08” IL SETTORE EDILE
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POSIZIONI DI GARANZIA FINO AL 1996
Lavoratore Preposto Dirigente Datore di lavoro A partire dal 1994 RSPP
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COMMITTENTE E DIRETTORE LAVORI
Rispondevano solo in caso di ingerenza Direttore lavori (Sez. 3, Sentenza n del 14/11/2013) Ricostruzione storica della posizione del committente (Sez. IV, 36398/13 d.d. 23 /05/2013)
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LE DIRETTIVE CEE 89/391 CEE (base generale per il decreto 626/94)
Direttive di dettaglio su luoghi di lavoro, lavori in quota, ecc. 92/57/CEE (direttiva cantieri base generale per il decreto 494/96)
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LA DIRETTIVA N. 92/57/CEE considerando che le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o una carente pianificazione dei lavori all'atto della progettazione dell'opera hanno influito su più della metà degli infortuni del lavoro nei cantieri nella Comunità;
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considerando che, all'atto della realizzazione di un'opera, una carenza di coordinamento in particolare dovuta alla presenza simultanea o successiva di imprese differenti su uno stesso cantiere temporaneo o mobile può comportare un numero elevato di infortuni del lavoro;
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SOLUZIONI PREVISTE DALLA DIRETTIVA
Responsabilizzazione del committente Progettazione della sicurezza distinta tra realizzazione e manutenzione dell’opera Razionalizzazione dei controlli Coordinamento in fase di realizzazione dell’opera
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ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA
Decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 Definizione dei contenuti minimi di PSC e fascicolo dell’opera DPR 3 luglio 2003, n.222
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TITOLO IV DLVO 81/08 Definizioni: art. 89
Obblighi generali 90 fino a 104 (direttiva cantieri) Lavori in quota (ed altro) da 105 a 156 Sanzioni da 157 a 160
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TIPOLOGIE DI COMMITTENTI
Committente privato di un’unica impresa (art. 90, comma 9) Committente datore di lavoro di un’unica impresa (art. 26) Committente privato di più imprese sotto soglia e non in concessione (art. 90, comma 11) Committente privato di più imprese
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OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
Emergono dagli artt. 90, 93, 99 e 101 nomina del coordinatore per la progettazione al momento della progettazione architettonica dell’opera (art. 90, comma 3, tranne comma 11); Trasmissione della notifica preliminare (art. 99) Esame del PSC e del fascicolo tecnico (art. 90 co. 2) Nomina del coordinatore dell’esecuzione (art. 90, comma 4) prima dell’affidamento dei lavori;
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verifica dell’idoneità delle imprese esecutrici (art. 90, comma 9);
Comunicazione alle imprese esecutrici dei nominativi dei coordinatori (art. 90, comma 7) e trasmissione del PSC (art. 101, comma 1) vigilanza sull’attività del coordinatore della progettazione e del coordinatore dell’esecuzione (art. 93, comma 2) In assenza di notifica preliminare PSC, fascicolo tecnico, DURC è sospeso il titolo abilitativo edilizio (art. 90, comma 10)
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IL RESPONSABILE DEI LAVORI
I suoi compiti devono essere specificati con apposito atto scritto (art. 93 comma 1: “… è esonerato… limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori” Cass. 7209/07 Bellini) Resta ferma la culpa in eligendo ed in vigilando in capo al committente
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VALUTAZIONE DELLE IMPRESE
Art. 90, comma 9, Cantieri inferiori a 200 uomini giorno o privi dei rischi di cui all’all. XI: certificato di iscrizione alla camera di commercio + autocertificazione Negli altri casi con le modalità di cui all’all. XVII
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RESPONSABILITA‘ Mancata valutazione dell’impresa esecutrice Sez. 4, n. 23171 del 09/02/2016 Il controllo del committente deve essere sostanziale Sez. 4, Sentenza n. 38346 del 10/07/2015 Il controllo non si limita al coordinatore Sez. 4, n. 7714/08 del 06/12/2007
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RESPONSABILITA‘ Culpa in eligendo del committente su scelta appaltatore inidoneo Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012 Assenza di misure di prevenzione Sez. 3, n. 35185 del 26/04/2016
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RESPONSABILITA‘ Obbligo di prevenzione anche in cantieri sottosoglia Sez. 4, n. 23171 del 09/02/2016 Committente esonerato solo per lavori specifici Sez. 4, Sentenza n del 28/11/2013
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IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
Deve predisporre il piano di sicurezza e coordinamento (contenuti definiti dall’all. XV) Il fascicolo tecnico (contenuti definiti dall’all. XVI)
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CONTENUTI DEL PSC punto lett. f) le misure di coordinamento relative all'uso comune… di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
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Punto lett. g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; Il cronoprogramma (lett. i) La stima dei costi non soggetti a ribasso (lett. l e punto )
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Tiene conto di (punto 2.2.3.) del rischio:
a) di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; b) di seppellimento negli scavi; c) di caduta dall'alto; f) derivanti da estese demolizioni o manutenzioni
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ESEMPIO Planimetria
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IL DATORE DI LAVORO DELL‘IMPRESA ESECUTRICE
Attenersi a quanto previsto nel PSC (art. 100, comma 3) Redigere il piano operativo di sicurezza POS (art. 96, lett. g)
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Curano la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese ed il lavoratori autonomi (art. 95, lett. g) Le forniture di materiali sono regolate dall’art. 26, compreso il DUVRI (art. 96, comma 1 bis)
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L‘IMPRESA AFFIDATARIA
Verifica le condizioni dei lavori affidati e l’applicazione del PSC (art. 97, comma 1) Applica l’art. 26 e valuta le imprese ai sensi dell’all. XVII (art. 97, comma 2)
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Coordina l’attività di imprese esecutrici e lavoratori autonomi (art
Coordina l’attività di imprese esecutrici e lavoratori autonomi (art. 97, comma 3, lett. a) Verifica i POS delle imprese esecutrici (art. 97, comma 3, lett. b)
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SUBAPPALTI Interemediazione di mano d’opera fittizia. Datore di lavoro formale e sostanziale Sez. U, Sentenza n. 5 del 25/11/1998 Subappalti fittizi Sez. 4, Sentenza n del 10/10/2013
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IL LAVORATORE AUTONOMO
Attenersi al PSC (art. 100, comma 3) Attenersi a quanto stabilito dal CSE (art. 94) In generale, obblighi di cui all’art. 21 (utilizzazione corretta delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale)
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IMPRESA FAMILIARE Il POS deve essere predisposto anche da imprese familiari senza dipendenti Sez. 4, Sentenza n. 38346 del 10/07/2015
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IL COORDINATORE PER L‘ESECUZIONE
Verificare il rispetto del PSC da parte delle imprese esecutrici (art. 92, lett. a) Verificare il POS delle imprese esecutrici (art. 92, lett. b) Adeguare il PSC in relazione all’evoluzione dei lavori (art. 92, lett. b)
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Organizzare la cooperazione ed il coordinamento tra imprese e lavoratori autonomi (art. 92, lett. c)
Segnalare al committente eventuali violazioni (art. 92, lett. e) Interrompere i lavori in caso di grave pericolo direttamente riscontrato (art. 92, lett. f)
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POSIZIONI DI GARANZIA DOPO IL 2008
Legale rappresentante impresa affidataria Coordinatore per l’esecuzione Coordinatore per la progettazione Committente e/o responsabile dei lavori
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LA GIURISPRUDENZA Contestazione del PSC inefficace per assenza regolamento ed in ogni caso genericità della previsione Contestazione art. 92, lett. a) (mancata verifica) Assicurare e verificare sono la stessa cosa N. 1689/04 Mirci
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LA GIURISPRUDENZA 1 Il CSE si «affianca» agli altri soggetti in posizioni di garanzia e quindi deve: Istruire i lavoratori Controllare l’osservanza della misure Controllare il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro Controllare il processo di lavorazione (ex multis Sez. 4, n del 20/03/2013)
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LA GIURISPRUDENZA 2 Sez. 4, 20/11/2009 N. 1490/10 Fumagalli «Alta vigilanza» Distinzione tra rischio “generico” e “specifico” ( Sez. 4, n. 3288 del 27/09/2016) Solo in caso di interferenza (Sez. 4, Sentenza n. 27165 del 24/05/2016)
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PRINCIPI DESUMIBILI Il CSE interloquisce con committente, datori di lavoro, lavoratori autonomi Non può vigilare sui lavoratori né dare ordini La vigilanza deve essere qualitativa e non quantitativa Deve vigilare sulla struttura del cantiere nel complesso (rischi generici)
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PRINCIPI DESUMIBILI deve passare attraverso il committente (art. 92, lett. f) Interviene sul cantiere solo in ipotesi di pericoli direttamente riscontrati (art. 92, lett. f) Se il PSC contiene obblighi ulteriori e diversi da quelli generici deve farli rispettare
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LAVORI IN QUOTA Titolo IV, art. 111 e 115
Art. 111 comma 1, lett a): priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; Cinture di sicurezza (DPI), art. 115, comma 1: Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a)
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