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ing. Domenico Mannelli I soggetti protagonisti

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Presentazione sul tema: "ing. Domenico Mannelli I soggetti protagonisti"— Transcript della presentazione:

1 ing. Domenico Mannelli I soggetti protagonisti
Il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

2 Articolo 1 Finalità NOVITA’ 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 123,. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma ……………… attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. 2009

3 Articolo 2 Definizioni VARIATO «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. 2009

4 Articolo 2 Definizioni VARIATO
b«datore di lavoro»: Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, esso è individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo; 2009

5 Articolo 2 Definizioni NOVITA’ «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; 2009

6 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE, DEL PREPOSTO
Designa Responsabile e Addetti (anche con esterni) del S.P.P. Nomina, nei casi previsti, il Medico Competente sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti Responsabilità di valutazione e attuazione continuativa Resp. S.P.P. Elabora, custodisce e aggiorna il Documento contenente : - Valutazione dei rischi - Misure di prevenzione - Programma di attuazione Med. Comp. Rappr. Sicur. (consultaz.) Per az. famil. e fino a 10 dip. autocertificazione su valutaz. e misure Adottano e aggiornano le misure di prevenzione necessarie 2008

7 PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO
DATORE DI LAVORO DISPOSIZIONI GENERALI - Organizza i rapporti con l’esterno (VV.F., Ospedali, ecc.) per le emergenze - Designa i lavorat. per le squadre di emergenza - Prende provvedim. e programmma interventi - Informa i lavoratori sulle misure prese e i comportamenti da tenere - Osserva i diritti dei lavoratori EVACUAZIONE DEI LAVORAT. Prende misure per l’evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato 3/33 PRONTO SOCCORSO Prende provvedimenti per il Pronto Soccorso DECRETI MINISTERIALI Stabilisce linee guida per la prevenzione incendi e per le emergenze secondo il tipo di attività Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 Stabilisce le attrezzature di pronto soccorso, i requisiti e la formazione del personale secondo l’attività Decreto n° 388 del 15/07/2003 2008

8 Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
Articolo 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili (rif.: art 4 d.lgs. n. 626/1994) Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 2009

9 Articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Il datore di lavoro e i dirigenti secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; 2009

10 Articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Il datore di lavoro e i dirigenti secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; 2009

11 Articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 2009

12 Articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 2009

13 Articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; 2009

14 Articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 2009

15 Articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a),(DVR) nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q); elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, (DUVRI) e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; 2009

16 Articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni*; consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo le attribuzioni allo stesso conferite dal decreto (art. 50); * Obbligo differito al 16/5/2009 2009

17 Articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti; nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; 2009

18 Articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35; aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità 2009

19 Articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 2009

20 Articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. 2009

21 Articolo 19 Obblighi del preposto
NOVITA’ I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 2009 segue

22 Articolo 19 Obblighi del preposto
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37 2009

23 Articolo 20 Obblighi dei lavoratori
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2009

24 Articolo 20 Obblighi dei lavoratori
I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; segue 2009

25 Articolo 20 Obblighi dei lavoratori
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 2009

26 Articolo 20 comma 3 Obblighi dei lavoratori
I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 2009

27 Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori sono puniti: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell’articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i); b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione. 2009

28 Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. 2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza. 2009

29 Il servizio prevenzione e protezione dai rischi
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; 2009

30 Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione
Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.. 2009

31 «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali ………designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative 2009

32 Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione
VARIATO 6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degliarticoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; impianti nucleari impiego di sorgenti di radiazioni di categoria A deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. 7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno. 2009

33 Art. 32. Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni I requisiti sono di due tipi e devono essere entrambi posseduti: a) requisito di istruzione, corrispondente a un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore; b) requisito di formazione, corrispondente alla frequenza (con verifica degli apprendimenti) di corsi di formazione iniziale (Moduli A, B e C) e di aggiornamento quinquennale. Lo stesso articolo, al comma 5, indica il possesso di alcune lauree come requisito valido per l’esonero da una parte dell’obbligo di frequenza dei corsi per RSPP e ASPP. 2009

34 Esonero per laurea L’esonero è una facoltà. Nulla vieta che le persone in possesso delle lauree delle classi di laurea indicate da Decreto decidano di frequentare comunque i corsi per l’acquisizione delle competenze allo svolgimento delle funzioni di RSPP / ASPP, soprattutto con riferimento ai macrosettori di attività più lontani dal proprio effettivo curriculum di studi. L’esonero riguarda i moduli A e B e NON riguarda il Modulo C e l’aggiornamento quinquennale. 2009

35 ART. 34 DL RSPP Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, (obbligo di SPP interno) il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 2009

36 Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ….., e i sistemi di controllo di tali misure; 2009

37 Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica …; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 2009

38 Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione incendi; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. 2009

39 Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. . 2009

40 Art. 35. Riunione periodica
VARIATA 12. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi; b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. 3. Nel corso della riunione possono essere individuati: codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 2009

41 Articolo 38 Titoli e requisiti del medico competente
Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 278; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. 2009

42 Articolo 38 Titoli e requisiti del medico competente
NOVITA’ Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute. 2009

43 La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
Articolo 41 Sorveglianza sanitaria (rif.: art. 16 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE) La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 2009

44 SORVEGLIANZA SANITARIA
VARIATA La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 2009

45 sorveglianza sanitaria
Le visite mediche non possono essere effettuate: a) in fase preassuntiva *; b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. * Obbligo differito al 16 maggio 2009 2009

46 CHI È IL R.L.S. «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; E’ UNO DEI SOGGETTI NEL SISTEMA PREVENZIONE 2009

47 Articolo 47 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (artt
Articolo 47 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (artt. 18 e 19 d.lgs. n. 626/1994; art. 6, comma 3, lett. c, e art. 11 direttiva n. 89/391/CEE) 3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno …. 4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. 2009

48 Articolo 47 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (artt
Articolo 47 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (artt. 18 e 19 d.lgs. n. 626/1994; art. 6, comma 3, lett. c, e art. 11 direttiva n. 89/391/CEE) 5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ….. , avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, .. 2009

49 Articolo 47 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (artt
Articolo 47 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (artt. 18 e 19 d.lgs. n. 626/1994; art. 6, comma 3, lett. c, e art. 11 direttiva n. 89/391/CEE) In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti …: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. 2009

50 Attribuzioni del RLS • Riceve copia del DVR e del DUVRI • E’ tenuto al segreto industriale • E’ incompatibile con l’incarico di RSPP o ASPP • La funzione di RLST è incompatibile con altre funzioni sindacali operative 2009

51 Formazione del RLS (Art. 37)
• Durante l’orario di lavoro e senza oneri per il lavoratore • Durata 32 ore con verifica di apprendimento! • Le competenze acquisite a seguito di attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino ( art. 2 D. Lgs 278/2003) 2009

52 Formazione del RLS (Art. 37)
• Novità: obbligo di aggiornamento annuale Minimo di 4 ore per imprese dai 15 ai 50 lav. di 8 ore per imprese > di 50 lav. ( non menzionate imprese < 15 lav ) • La Formazione deve avvenire in collaborazione con gli Organismi Paritetici 2009

53 Articolo 48 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 2009

54 Registro infortuni NOVITA’ E’ un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento (D.M. 05/12/1996). Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro (art. 4, comma 5, lett. "o" D.Lgs. 626/94). Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Fino ai sei mesi successivi all’emanazione del decreto applicativo restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni . 2009

55 Accesso ai luoghi di lavoro
segnalazione preventiva non necessita di assenso preventivo rispetto delle esigenze produttive facoltà dell’azienda di presenziare alla visita (non di intralcio) 2009

56 Accesso ai documenti aziendali
IL RLS HA DIRITTO DI ACCEDERE: al documento sulla valutazione dei rischi e di averne fotocopia al registro degli infortuni e di averne fotocopia ad ogni documento o informazione in materia di sicurezza alle comunicazioni dello SPISAL 2009

57 CONSULTAZIONE E’ PREVISTA: per la valutazione dei rischi
per la designazione degli addetti alla gestione delle emergenze per l’organizzazione della formazione dei lavoratori e degli addetti alle emergenze per la designazione del RSPP nel corso della riunione periodica in occasione di visite ispettive o indagine ambientali 2009

58 Cosa vuol dire consultare
SI ESPRIME: “nella obbligatoria richiesta di un parere che tuttavia NON E’ VINCOLANTE” 2009

59 Procedura per la consultazione
LA CONSULTAZIONE PRESUPPONE: l’informazione un tempo congruo per esprimere il parere SONO REQUISITI FONDAMENTALI 2009

60 INFORMAZIONE IL RLS HA DIRITTO A RICEVERE INFORMAZIONI:
sulla valutazione dei rischi sulle misure di prevenzione relative sull’organizzazione e gli ambienti di lavoro sui vari aspetti della sicurezza sulle sostanze e preparati pericolosi, macchine, impianti, infortuni, malattie prf.li. provenienti dai servizi di vigilanza dal medico competente 2009

61 NON PUÒ SUBIRE PREGIUDIZIO A CAUSA DEL RUOLO
TUTELE RLS NON PUÒ SUBIRE PREGIUDIZIO A CAUSA DEL RUOLO DEVE AVERE TEMPO E MEZZI NECESSARI PER SVOLGERE LE SUE FUNZIONI NON E’ UN RUOLO SANZIONATO 2009

62 rappresenta i lavoratori/trici non è un tecnico di parte
RUOLO DEL R.L.S. rappresenta i lavoratori/trici non è un tecnico di parte 2009

63 Ruolo del R.L.S.: a regime “studiare” la valutazione dei rischi
controllare l’attuazione delle misure seguire le ispezioni e le indagini costruire proposte di soluzione sensibilizzare e coinvolgere i lavoratori e le lavoratrici 2009

64 Ruolo del R.L.S.: a regime anticipare i problemi:
soluzioni attraverso gli investimenti manutenzione regolare (ord. e str.) attenzione alla “normalità scorretta” attenzione ai cambiamenti: di prodotti delle sostanze impiegate delle macchine, impianti e ambienti del personale 2009

65 RUOLO DEL RLS IN CASO DI INFORTUNIO
sopralluogo sul posto, immediato, soprattutto in caso di infortunio grave verificare le cause, l’osservanza delle norme e di ulteriori misure preventive controllare la registrazione nel registro degli infortuni indirizzare il/la lavoratore/trice al PATRONATO per una corretta gestione della pratica INAIL ed eventuale richiesta di risarcimento per danno biologico 2009

66 L’RLS Il RLS è parte attiva del sistema di prevenzione aziendale
Il RLS è una figura istituzionale (legittimato dalla legge) Il RLS può contare su Enti ed Istituzioni pubbliche previsti dalla legge 2009

67 RLS COME OSSERVATORE L'osservazione è percezione volontaria e attenta del mondo sensibile finalizzata alla produzione di conoscenza 2009

68 é Collaborativo 78,3% Non collaborativo 22,7% IL RAPPORTO TRA RSPP RLS
Rieti, Maggio 2009 Indagine A.I.R.E.S.P.S.A.

69 alle attribuzioni assegnategli dalla Legge e dagli accordi di settore.
Ruolo propositivo/consultivo/ contrario ad atteggiamenti oppositivi/antagonistici Nelle relazioni partecipative il RLS deve porsi come attore consapevole e responsabile rispetto alle attribuzioni assegnategli dalla Legge e dagli accordi di settore. 2009

70 Rappresentanza e rappresentatività
Quale è il loro significato? Cosa differenzia i due concetti? 2009

71 RAPPRESENTANZA E’ un concetto politico-giuridico.
Essa e’ qualcosa che si ha” Essere RAPPRESENTANTE vuol dire avere acquisito la DELEGA ad essere “rappresentanti di” e non implica automaticamente le capacità di essere rappresentativo. La parola chiave e’ DELEGA 2009

72 RAPPRESENTATIVITÀ E’ un concetto di sociologia politica
Essa è qualcosa che si “è” acquisito il CONSENSO, perché si è stati capaci di farsi carico delle aspettative/obiettivi condivisi di chi rappresentiamo. La parola chiave è CONSENSO 2009

73 Cosa essere Essere RAPPRESENTANTE e, nello stesso tempo, RAPPRESENTATIVO diventa fondamentale, perché assume valenze plurime: NEGOZIALE: ruolo conferito dalla democrazia di mandato/validazione sulle eventuali intese raggiunte; GIURIDICA: ruolo conferito/riconosciuto dalle leggi, contratti, accordi. POLITICA: ruolo conferito nelle relazioni sindacali aziendali; 2009

74 Il ruolo IL RLS ha un RUOLO/FUNZIONE
PARTECIPATIVO-CONSULTIVO-PROPOSITIVO La PREVENZIONE e la PROTEZIONE dai rischi e dalle nocività nei luoghi di lavoro sono un BENE COMUNE delle parti da cui non dovrebbero scaturire motivi di conflitto. 2009

75 Compiti RLS costante contatto con i lavoratori attingendo
dalle loro conoscenze tecniche e dalla loro pratica quotidiana; discutere con i lavoratori sulle iniziative di prevenzione da intraprendere saper rappresentare i bisogni dei lavoratori 2009

76 Compiti RLS avere le informazioni (registro infortuni, dati malattie professionali, registro esposti, livelli di esposizione rischio, dati sulla manutenzione macchine, procedure aziendali di sicurezza) accedere ai luoghi di lavoro dove si svolgono le lavorazioni 2009

77 EXTREMA RATIO possibilità/ facoltà di ricorso all’organismo paritetico provinciale nei casi controversi; possibilità/ facoltà di ricorso alle autorità competenti qualora si ritenga che le misure adottate ed i mezzi impiegati non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. 2009

78 2009


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