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PubblicatoGianpaolo Gatto Modificato 7 anni fa
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STATO SOCIALE e L’INVALIDITA’ CIVILE: Aspetti medico-legali
Le prestazioni di natura assistenziale erogate dall’INPS(settore privato), INPDAP (settore pubblico, attualmente accorpate ) sono finalizzate ad assicurare un livello di vita dignitoso alle persone che hanno redditi individuali e familiari insufficienti e al verificarsi di eventi avversi da malattia
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Art. 38 Costituzione Italiana
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera
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Principali prestazioni erogate dall’INPS
Pensioni di vecchiaia al raggiungimento dell’età pensionabile, Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità, quando siano riscontrati i requisiti previsti dalla legge 222/84; Pensione di reversibilità ai superstiti del lavoratore assicurato inclusa la causa di servizio e l’assegno una tantum per i superstiti quando alla morte no era stata raggiunta la soglia contributiva; c) pensioni di guerra (dirette e indirette) ; d) pensione sociale per gli ultrasessantacinquenni con redditi insufficienti, dei non vedenti civili, dei non udenti civili e degli invalidi civili; e) assegni vitalizi agli ex combattenti, insigniti dell'ordine di Vittorio Veneto, e assegni di Medaglia e Croce al valore militare.
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Prestazioni economiche temporanee:
Assegni familiari Indennità di maternità Indennità di disoccupazione involontaria e da cassa integrazione Indennità per TBC Indennità per cure termali
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Sicurezza Sociale Previdenza Sociale
Rivolta solamente ai lavoratori obbligatoriamente assicurati ( INPS) Liberare il cittadino da un bisogno (perdita di un bene essenziale ed indispensabile) al concretizzarsi di un rischio (evento sfavorevole generatore di bisogno) Le prestazioni sono finanziate da: Contributi Finanziamento pubblico
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CHI HA DIRITTO REGIME GENERALE: tutti i lavoratori dipendenti, operai e impiegati, di qualsiasi sesso e nazionalità, che abbiano compiuto 18 anni e che prestino lavoro retribuito alle altrui dipendenze, in Italia o all’estero REGIME SPECIALE: lavoratori autonomi, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti, pescatori REGIME INTEGRATIVO: personale addetto al trasporto pubblico, alle telecomunicazioni, aziende elettriche, gas, clero cattolico e non,
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Legge 222 del 12 Giugno 1984 ART. 1: “SI CONSIDERA INVALIDO, AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO AD ASSEGNO NELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L’ INVALIDITA’, LA VECCHIAIA E I SUPERSITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI GESTITA DALL’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, L’ASSICURATO LA CUI CAPACITA’ DI LAVORO, IN OCCUPAZIONI CONFACENTI ALLE SUE ATTITUDINI, SIA RIDOTTA IN MODO PERMANENTE A CAUSA DI INFERMITA’ O DIFETTO FISICO O MENTALE A MENO DI UNA TERZO”
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Legge 222 del 12 Giugno 1984 ART. 1: “SUSSISTE DIRITTO AD ASSEGNO ANCHE NEI CASI IN CUI LA RIDUZIONE DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA, OLTRE I LIMITI STABILITI DAL COMMA PRECEDENTE, PREESISTA AL RAPPORTO ASSICURATIVO, PURCHE’ VI SIA STATO AGGRAVAMENTO O SIANO SOPRAGGIUNTE NUOVE INFERMITA’ ’”
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Legge 222 del 12 Giugno 1984 1984: riforma INPS
Nasce il concetto di capacità di lavoro Possesso di integrità psico-fisica idoneità al lavoro Generica Specifica
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Legge 222 del 12 Giugno 1984 ART. 2: “SI CONSIDERA INABILE AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE NELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L’INVALIDITA’, LA VECCHIAIA ED I SUPESTITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI GESTITA DALL’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, L’ASSICURATO O IL TITOLARE DI ASSEGNO DI INVALIDITA’ CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE IL QUALE, A CAUSA DI INFERMITA’ O DIFETTO FISICO O MENTALE, SI TROVI NELL’ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA’ DI SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA’ LAVORATIVA”
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La pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro autonomo o subordinato, obbliga alla cancellazione da qualsiasi Albo professionale, impone la rinuncia a qualsiasi trattamento previdenziale, salvo infortunio sul lavoro ….
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Legge 222 del 12 Giugno 1984 (superinvalidità) assegno mensile per assistenza personale e continuativa ART. 5: “AI PENSIONATI PER INABILITA’, CHE SI TROVINO NELLA IMPOSSIBILITA’ DI DEAMBULARE SENZA L’AIUTO PERMANENTE DI UN ACCOMPAGNATORE O, NON ESSENDO IN GRADO DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA E ABBISOGNANO DI UN’ASSISTENZA CONTINUA, SPETTA, CON LA STESSA DECORRENZA DELLA DOMANDA DI CUI AL COMMA SUCCESSIVO, UN ASSEGNO MENSILE NON REVERSIBILE NELLA STESSA MISURA PREVISTA NELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI”
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L’invalidità nei suoi lineamenti è concepita come un evento anomalo dell’ordine sociale, relativo ad un lavoro non più esercitabile a causa di una malattia, che può essere alleviato con lo svolgimento di una occupazione confacente oppure qualora impossibile, con l’intervento economico dell’assicurazione.
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L’esistenza dello stato invalidante è affidata ad un accertamento medico-legale, che ponga in evidenza le due componenti essenziali dell’invalidità: L’elemento causale rappresentato da una malattia fisica e/o psichica, non potendosi avere invalidità senza la menomazione somato-psichica L’elemento professionale, che concerne la riduzione del potenziale fisico e psichico individuale per lo svolgimento del lavoro
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INVALIDITA’ CIVILE La legge 222 del 12 giugno 1984 attualmente in vigore, introduce un nuovo regime di tutela previdenziale con tre prestazioni differenziate: Assegno ordinario di invalidità (triennale, rinnovabile, definitivo dopo tre volte che viene confermato salvo facoltà di revisione) Pensione di inabilità (permanente, non rivedibile) Assegno mensile per assistenza personale e continuativa (non spetta se l’assistito è curato in luoghi di ricovero pubblici)
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Pensione ordinaria di inabilità
Inabilità: Valutazione qualitativa La pensione è reversibile agli eredi Non è un giudizio prognostico ma si valuta quello che si trova al momento Non è prevista la revisione Non deve essere in grado di adempiere “all’obbligo del contratto di lavoro”, per cui non si può fare riferimento alla confacenza al lavoro E’ incompatibile con l’attività lavorativa
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Cause di invalidità ed inabilità
Cause di inabilità: Neoplasie estese Malattie cardiovascolari Cause di invalidità: Neoplasie Malattie psichiatriche, osteoarticolari, etc..
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Legge 222 del 12 Giugno 1984 Fruizione della prestazione solo se vengono soddisfatti i requisiti: Assicurativi: minino 5 anni di attività lavorativa Contributivi: versamento dei contributi per almeno 3 anni nei 5 anni precedenti la richiesta di prestazione assicurativa
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Iter per il riconoscimento dei benefici
Modello SS3 compilato dal medico di fiducia L’assicurato presenta il modello alla sede INPS Visita medico-legale INPS (modello SS4) Anamnesi lavorativa Anamnesi clinica Esame obiettivo (valutazione delle menomazioni in atto) Esame della documentazione agli atti
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Legge 118 del 10 Marzo 1971 Stabilisce che cittadini con minorazioni congenite e acquisite con riduzioni della capacità lavorativa non inferiori ad un terzo (46%) hanno diritto ad agevolazioni particolari «l'iscrizione degli invalidi civili negli elenchi degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai fini della assunzione obbligatoria, è richiesta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento. 2. Gli invalidi civili iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 il cui grado di invalidità sia stato riconosciuto in base alla tabella in vigore anteriormente a quella di cui all'articolo 2, comma 1, conservano il diritto alla iscrizione negli elenchi stessi se hanno un grado di invalidità superiore al 45 per cento. Gli invalidi civili con un grado di invalidità inferiore al 46 per cento, conservano tale diritto per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1»
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Legge 118/71 Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (1). Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (2). Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi (3).
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Legge 508 e 509 / 1988 che quindi recita:
"Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi tutti i soggetti che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età"
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Legge febbraio 1992 Trattasi di persona handicappata, quella che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale che compromette l’apprendimento , la relazione e l’integrazione lavorativa e che comporta uno svantaggio sociale, I benefici ottenuti sono finanziati dalla fiscalità generale e non dai versamenti assicurativi previdenziali
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LEGGE 104/92 CONCESSIONE DI PERMESSI AI FAMILIARI LAVORATORI CHE ASSISTANO UNA PERSONA CON HANDICAP O ALLO STESSO DISABILE ’ DEVE SUSSISTERE RICONOSCIMENTO DI SITUAZIONE DI GRAVITA’ (art 3 comma 3 la minorazione singola o plurima abbia ridotto l’autonomia personale correlata all’età in modo da render necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale)
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3 GIORNI DI PERMESSO AL MESE, FRAZIONABILI ANCHE IN 2 ORE AL GIORNO
LEGGE 104/92 AVENTI DIRITTO GENTITORI LAVORATORI PARENTI O AFFINI CONIUGE LAVORATORE DISABILE MAGGIORENNE 3 GIORNI DI PERMESSO AL MESE, FRAZIONABILI ANCHE IN 2 ORE AL GIORNO
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INVALIDITA’CIVILE : Il percorso burocratico e il nuovo sistema informatico dal 1/1/2010
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INVALIDITÀ CIVILE :innovazione 2010
Si è realizzato un sistema integrato tra tutti i soggetti interessati alla gestione delle domande di invalidità civile (cittadini, aziende sanitarie, patronati, INPS) che mette al centro del sistema le esigenze del cittadino Tempo di liquidazione < 4 mesi (eliminare comunicazioni cartacee, domande in formato elettronico, utilizzo di canali affidabili per la presentazione delle domande, …) Personalizzazione del servizio (possibilità di indicare delle preferenze per la data della visita o modificare in un secondo tempo la data proposta dal sistema, invio di comunicazioni via , …) Trasparenza (tracciabilità della domanda)
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IL PROCESSO DELL’INVALIDITÀ CIVILE
Domande presentate fino al 31/12/2009: Medico di Famiglia Ente Concessore (INPS, ASL, COMUNI, PREFETTURE REGIONI): Istruttoria amministrativa Invalidità civile ASL: Requisiti sanitari INPS CMVP: Verifica ASL: Definizione INPS: Liquidazione cecità sordità Domande presentate dal 1/1/2010: disabilità handicap INPS: Domanda ASL: Requisiti sanitari INPS: Istruttoria e liquidazione Medico di Famiglia
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IL PROCESSO DELL’INVALIDITÀ CIVILE
Medico di Famiglia certificatore Patronati INPS: Presentazione della domanda ASL: Visita Medica INPS: Validazione per giudizi a maggioranza INPS: Istruttoria/ liquidazione unanimità maggioranza redditi ricoveri coordinate bancarie frequenze scolastiche domanda verbale sanitario certificato medico
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LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA step 1: compilazione del certificato medico
Il cittadino richiede al proprio medico di fiducia (medico certificatore) il certificato medico attestante le patologie invalidanti. CERTIFICATO CARTACEO Il medico può produrre un certificato cartaceo su modello predisposto dall’INPS e scaricabile da compilarlo e consegnarlo al cittadino CERTIFICATO DIGITALE Il medico può acquisire il certificato online. In questo caso il certificato sarà a disposizione sul sistema per essere successivamente abbinato alla domanda.
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LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA step 2: attivazione della domanda
Il valore aggiunto: Al momento della presentazione della domanda, il sistema rilascia automaticamente la comunicazione dell’invito a visita presso la ASL Il cittadino inoltre può indicare dei criteri di preferenza per evitare di essere convocato in giorni nei quali deve effettuare terapie particolari (dialisi, chemioterapia, …) Il cittadino può modificare la data di visita proposta dal sistema un numero limitato di volte ed entro un tempo definito
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LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Prerequisito: impostazione del calendario visite
L’assegnazione automatica della data della visita al momento della domanda richiede che sia stato impostato, in accordo tra Azienda sanitaria e INPS, il calendario della visita. La procedura consente di impostare vari criteri per il calendario visite di ogni commissione di visita: giorni e gli orari di visita la durata di ogni vista tipologie di domande esaminate (invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, visite domiciliari) Inoltre devono essere inserite ed aggiornate costantemente in procedura tutte le informazioni relative a: ambulatori di visita (competenza territoriale e indirizzo) anagrafica dei medici dell’ASL anagrafica dei medici del CML interni ed esterni (necessari anche per determinare i dati per il pagamento) composizione delle Commissioni di visita
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CONVOCAZIONE E VERBALE
Il cittadino viene convocato a visita da parte della “Commissione Medica ASL integrata dal medico INPS (CMI)”. La visita viene effettuata presso l’Ufficio Invalidi del distretto di competenza. La Commissione Medica emette il “Verbale sanitario” . DATI DEL VERBALE SANITARIO CODICE e percentuale di invalidità [3]; data presentazione domanda [2]; data visita commissione medica ASL [1]; data eventuale revisione; documento di riconoscimento; anamnesi; diagnosi; esame obiettivo; codici malattia secondo la codifica ICD-9; giudizio medico-legale espresso all’unanimità o a maggioranza.
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VISITA MEDICA GIUDIZIO UNANIME
Se il giudizio della commissione è UNANIME il verbale sanitario viene automaticamente inviato all’interessato (POSTEL); per i verbali che possono dare diritto ad un riconoscimento economico(Legge 80/2006 redditi, stato di disoccupazione, stati di ricovero,) vengono inviati direttamente all’U.O. Provvidenze Economiche. Se viene riconosciuto un beneficio economico l’operatore dell’Unità Organizzativa INPS di competenza potrà procedere ad effettuare tutti i controlli amministrativi e reddituali sulla base della documentazione acquisita tramite patronato e, procedere alla liquidazione della prestazione economica. Al termine del procedimento verrà inviata all’interessato la comunicazione di erogazione o reiezione della prestazione
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VISITA MEDICA GIUDIZIO A MAGGIORANZA
Se il giudizio della commissione è A MAGGIORANZA il verbale viene sospeso per ulteriori accertamenti fino alla determinazione del giudizio definitivo. Il Responsabile del Centro Medico Legale (CML) effettua la validazione definitiva o dispone l’effettuazione di una visita diretta da concludersi entro i successivi venti giorni. INPS CML Validazione su atti INPS CML Visita diretta
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UFFICIO PROVVIDENZE ECONOMICHE
CONTROLLO dei REQUISITI l'U.O. Provvidenze Economiche provvede a controllare e a istruire le pratiche di invalidità e a verificare i requisiti per l'eventuale concessione dei benefici economici. DETERMINA Quando sono stati acquisiti tutti i dati e la pratica risulta completa l’U.O. Provvidenze Economiche emette la “determina” che è il provvedimento amministrativo con il quale la ASL attribuisce o meno i benefici economici. La determina viene notificata all’utente. 1 – N° pratica – “Decisione” 2 – Categoria INPS – Benefici economici 3 – Dati dell’utente – Decorrenza 4 – Requisiti di legge – Data trasmissione TRASMISSIONE all'INPS L'INPS è l'ente preposto all'erogazione dei benefici economici. Se la determina stabilisce che l'utente ha diritto al benefici economici, i dati di riferimento vengono trasmessi all'INPS per via telematica. L’INPS provvederà ad erogare quanto spettante.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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