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Libertà ed organizzazione sindacale

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Presentazione sul tema: "Libertà ed organizzazione sindacale"— Transcript della presentazione:

1 Libertà ed organizzazione sindacale
Gennaio 2016 -

2 L’organizzazione dei soggetti delle relazioni industriali
- parte prima - -

3 1. L’organizzazione sindacale è libera - art. 39 cost. 1 comma -

4 Un principio fondamentale e condiviso
Trova conferma anche in norme di carattere internazionale, quali le convenzioni OIL n. 87 e 98, la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (1950), la carta sociale europea (1961). -

5 La libertà di associazione
Trova esplicitazione nell’articolo 18 della Costituzione che afferma che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. -

6 Una libertà che si esplicita
Libertà per i singoli o per gruppi di promuovere la costituzione di organizzazioni sindacali (salvo rare eccezioni). La libertà dei singoli di aderire o non aderire ad un’organizzazione sindacale senza pregiudizio (Closed shop e union shop). -

7 Un principio dinamico e relazionale
Libertà delle organizzazioni sindacali nei confronti dello Stato, significa libertà da ingerenze. Libertà di estrinsecare l’organizzazione attraverso l’azione sindacale, significa legislazione di sostegno. -

8 Un principio informante
La libertà sindacale impone garanzie per i singoli ed i gruppi, La libertà sindacale esplica effetti nel privato e nel pubblico, La libertà sindacale non è solo libertà di associazione. -

9 2. La nozione di sindacalità non è definita dalla legge ma...
-

10 Dal criterio funzionale
La libertà sindacale è funzionale alla tutela degli interessi professionali. Soccorre la distinzione fondamentale fra rappresentanza e aggregazione dei consensi. Il partito chiamato a concorrere con metodo democratico a determinare la politica economica nazionale (cost.49), il sindacato a tutela del particolare. -

11 Dal criterio strumentale
Il sindacato si distingue dalle altre organizzazioni e dai partiti in particolare per la strumentazione cui fa riferimento. Sono “propri” del sindacato il contratto collettivo e lo sciopero. -

12 Dal criterio soggettivo
Distinguere la sindacalità quanto al profilo soggettivo significa indagarne la legittimazione. Il sindacato agisce sulla base di una rappresentanza diretta da parte dei lavoratori, opera sulla base di un mandato. -

13 Dal criterio strutturale
La qualificazione sindacale presuppone una aggregazione di soggetti, stante la lettera dell’articolo 39, che fa riferimento alla ”organizzazione”. -

14 3. La libertà sindacale e le organizzazioni datoriali
-

15 Le due funzioni Il sistema della rappresentanza imprenditoriali presenta in Italia una bassa differenziazione funzionale fra interessi economici e sindacali. A questa unitarietà fa riscontro una grande frammentazione di soggetti, ben maggiore che in Europa. -

16 Le articolazioni della frammentazione
Il settore di attività (agricoltura, industria, artigianato, commercio, servizi). Le dimensioni aziendali (artigiani, piccole, medie e grandi) Il tipo di proprietà e la natura (cooperative, a capitale privato a partecipazione statale) Le affinità politico-partitiche. -

17 Uno sguardo d’insieme Confindustria (con la ex Intersind e l’ASAP) e Confapi per il settore industriale. CGIA e CNA per il settore delle imprese artigiane, con la CASA e la CLAI. La Confcommercio e Confesercenti. La Coldiretti e la Confagricoltori. -

18 Il patto “Capranica” Un coordinamento politico più forte, senza arrivare però all'unificazione. E’ questo che si propongono le cinque associazioni di artigiani e dei commercianti che nel 2006 lanciarono il “Patto del Caprinica”. Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato e Casartigiani per la prima volta parlano di rappresentanza e coordinamento comune. -

19 Le macro funzioni dell’organizzazione
Rappresentanza degli interessi degli associati (lobbying) Erogazione dei servizi Promozione di politiche economiche (consorzi e attività commerciali dirette) -

20 Le trasformazioni in atto
Le organizzazioni sono rimaste strutturalmente simili al modello originario. Vi è una tendenza alla riduzione della frammentazione ed un graduale processo di modernizzazione. Si osserva un progressivo spostamento del core delle associazioni verso l’erogazione dei servizi e la promozione di attività economiche. -

21 Esiste un sindacato “datoriale”
Le organizzazioni datoriali, sono sindacati, agiscono uti singoli o uti soci? Sindacati spontanei o indotti? Per l’esegesi costituzionale: si. Corte Cost. n. 29 del 1960 rimuovendo il reato di serrata previsto al 502 c.p. ha riconosciuto legittimità all’associazionismo datoriale. -

22 4. La disciplina giuridica dei sindacati nella costituzione
-

23 La disciplina costituzionale
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E’ condizione per la loro registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente, in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria per tutta la categoria alle quali il contratto si riferisce -

24 Associazione non riconosciuta
L’ordinamento interno e l’amministrazione sono regolati dagli associati. Per l’associazione sta in giudizio il presidente. I contributi ed i beni acquistati costituiscono il fondo comune. Per le obbligazioni assunte dai rappresentanti, i terzi creditori possono rivalersi sul fondo sociale. Delle obbligazioni rispondono, anche personalmente e solidalmente, coloro che hanno agito in nome e per conto. -

25 5. Le forme di organizzazione sindacale
-

26 Di mestiere o di categoria
Il sindacato di mestiere: i dirigenti (Cida) i quadri alcuni gruppi (macchinisti, piloti) Il sindacato di categoria: sindacato degli edili sindacato dei metalmeccanici -

27 La struttura La struttura organizzativa orizzontale con carattere intercategoriale o intersettoriale per la coesione e l’unicità di azione. La struttura organizzativa verticale normalmente improntata sulla categoria merceologica. -

28 6. L’accountability del sindacato
-

29 La questione di fondo A chi ed in che modo il sindacato risponde dei suoi comportamenti e dei risultati conseguiti? Quali sono gli stakeholders del sindacato? Ma c’è accountability intesa non solo come assunzione di responsabilità ma, piuttosto, accettazione “a priori” di un sistema di regole per render conto? -

30 Gli stakeholders Esiste una responsabilità verso gli iscritti e/o verso i lavoratori; Esiste una responsabilità nei confronti delle controparti negoziali; Esiste una responsabilità sociale nei confronti di terzi (indiretta); Esiste una responsabilità “istituzionale” che deriva dalla legge o dai ruoli. -

31 Come si conciliano questi interessi?
Il sindacato che è un grande amministratore dell’“invidia” (Bruno Manghi), come concilia la sua funzione di “rappresentanza” con il “ruolo politico” che in misura crescente ha finito per svolgere? -

32 Verso gli iscritti… Un’associazione non riconosciuta responsabile “di fatto”. Estremamente deboli i vincoli giuridici della responsabilità del sindacato verso gli iscritti e i rappresentati non iscritti. Deboli anche nell’organizzazione fra i diversi organi e i livelli interni del sindacato. -

33 Verso le controparti… Qualche elemento normativo in più per regolare i rapporti obbligatori e le responsabilità contrattuali. Le esperienze dei codici di autoregolamentazione. Ma resta comunque aperta la questione della coercibilità e della sanzionabilità dei comportamenti. -

34 E verso gli utenti dei servizi?
Il sindacato e lo sciopero nei servizi pubblici essenziali: la difficoltà di conciliare gli interessi dei cittadini (che sono lavoratori) con quelli di alcune categorie di scioperanti (trasporti). Una legge “sullo sciopero” che punisce il sindacato “con diritti” ma che non tocca il sindacato “autonomo” non istituzionalizzato. -

35 E verso la politica… Il sindacato svolge un ruolo rilevante nella concertazione delle politiche pubbliche a livello nazionale e a livello locale. Il sindacato ha dilatato i confini della propria azione dal lavoratore, al pensionato, al cittadino. -

36 E verso la pubblica amministrazione…
Il sindacato svolge un ruolo rilevante anche per l’erogazione di servizi della PA (patronati, Caaf). Il sindacato è parte nella formazione professionale. Il sindacato partecipa anche a diversi organi e comitati delle pubbliche amministrazioni. -

37 La rappresentatività sindacale ed i diritti sindacali
- parte seconda - dicembre2015 -

38 1. Il sindacato maggiormente rappresentativo
-

39 Un’esigenza fondamentale
E’ una esigenza delle società moderne, economicamente avanzate, l’individuazione di una alta soglia di consenso nei soggetti del sistema politico-economico. La mancata attuazione dell’articolo 39 della costituzione ha imposto l’individuazione di criteri di selettività. -

40 I privilegi concessi Sono, in primo luogo, relativi alla partecipazione formale o istituzionale a funzioni pubbliche. In secondo luogo, correlati al coinvolgimento informale nell’attività legislativa e nella definizione degli indirizzi politico-economici. In terzo luogo collegati all’agibilità ed all’azione sindacale. -

41 La maggior rappresentatività nella legge
La 902/1977 per la devoluzione del patrimonio delle associazioni sindacali fasciste. L’ampiezza e la diffusione delle strutture organizzative, la consistenza numerica, la partecipazione effettiva alla stipulazione dei contratti o accordi nazionali, alla definizione delle controversie individuali e collettive (art. 4 legge 936/86 cnel). -

42 La maggior rappresentatività nella giurisprudenza di Cassazione
La consistenza numerica del sindacato. L’equilibrata consistenza associativa in tutte le categorie. La significativa presenza territoriale distribuita sul territorio nazionale. La partecipazione effettiva alla stipulazione dei contratti o accordi nazionali. -

43 La maggior rappresentatività nel Consiglio di Stato
La consistenza numerica del sindacato, la consistenza associativa in tutte le categorie, la partecipazione effettiva alla stipulazione dei contratti o accordi nazionali. La maggior rappresentanza del pluralismo sindacale. -

44 La maggior rappresentatività nella dottrina
La consistenza numerica della confederazione, l’equilibrata consistenza associativa nelle categorie “tutelate”, la diffusione omogenea sul territorio nazionale, l’esercizio della contrattazione e l’autotutela (continuativa e sistematica), la reale capacità di influenzare l’assetto economico e sociale del paese, l’autonomia degli interessi perseguiti. -

45 La selettività perduta
Le grandi confederazioni stanno attraversando una crisi di rappresentatività testimoniata dall’emersione del sindacalismo autonomo. Di questo fenomeno ha dovuto prendere atto la giurisprudenza che ha finito per vanificare l’effetto selettivo che era insito nel concetto di maggior rappresentatività. -

46 Una pluralità di cause Il cambiamento della “base”.
La fine delle ideologie, la crisi dei concetti di potere e solidarietà di classe, la frammentazione sociale e culturale. L’esaurirsi delle ragioni di unità di azione. -

47 Effetti del referendum del 1995
Il modello sindacale si rovescia la maggior rappresentatività deriva direttamente dalla sottoscrizione di accordi collettivi e non più dall’affiliazione confederale. Le confederazioni perdono la loro originaria rappresentatività per acquistarla per il tramite delle loro organizzazioni di base. -

48 2. Il sindacato comparativamente più rappresentativo
-

49 Di nuovo la legislazione...
Ha cercato nuovamente di selezionare la rappresentanza sindacale, comparando il grado di rappresentatività all’interno di una determinata categoria. Art.2, comma 25, legge 549/95 Art.1, comma 2, legge 196/97 Art.45, comma 20, legge 144/99 -

50 Incidentalmente va notato
Che l’accertamento della reale rappresentatività presenta un profilo non secondario con riferimento alle categorie o alle attività emergenti, dove la comparsa di nuove sigle sindacali espone al pericolo di contratti “pirata” o sindacati “gialli” -

51 3. Il sindacato rappresentativo nel pubblico impiego
-

52 Una scelta precisa La riforma della p.a. si farà con la privatizzazione del rapporto di lavoro (contrattualizzazione). La scelta del legislatore è istituzionale, a favore di un soggetto eteronomo, dotato di rappresentatività generale. A partire dalla legge quadro sul pubblico impiego (legge n. 93/83) si registra una scissione fra privato e pubblico. -

53 La privatizzazione del rapporto
Con la legge delega 421/1992 ed il d.lgs. 29/93 si consolida il ruolo negoziale del sindacato maggiormente rappresentativo enfatizzando la contrattazione nazionale (comparti). Un sistema messo in crisi dal referendum del 1995 sull’articolo 19 e dall’emergere di fenomeni di sindacalismo autonomo sempre più forti. -

54 La necessità di una legge
L’intervento del d.lgs 396/97 tende a realizzare un compromesso fra visioni alternative. Il compromesso della doppia chiave: sindacato istituzione e sindacato associazione. -

55 Il compromesso L’Aran ammette alla contrattazione nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area una rappresentatività non inferiore al 5% come media fra il dato associativo e quello elettorale, ma anche le confederazioni cui queste aderiscono. -

56 4. Il testo Unico sulla rappresentanza
-

57 Un accordo aperto … Il 10 gennaio 2014 viene firmato un accordo interconfederale sulla rappresentanza fra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. Si tratta di un accordo aperto alla firma di tutte le organizzazioni sindacali che ne vogliano condividere i contenuti. -

58 La struttura del TU Parte prima: misura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva di categoria; Parte seconda: regole per la rappresentanza in azienda Parte terza titolarità ed efficacia della contrattazione nazionale Parte quarta: clausole di raffreddamento e sanzionatorie -

59 Rappresentanza per ccnl
Viene introdotto un sistema di misurazione della rappresentanza che media il dato associativo (iscritti) con quello degli eletti nelle elezioni dove sono presenti RSU. Viene sancita l’unicità della rappresentanza aziendale RSU oppure RSA con prevalenza per la prima -

60 Rappresentanza per il contratto aziendale
Viene definito un regolamento elettorale per la RSU sostanzialmente riproponendo ed aggiornando il precedente regolamento che risaliva al 1993 quando erano state introdotte le RSU. Viene sancito il principio delle decisioni a maggioranza -

61 La contrattazione collettiva nazionale
Confermato il principio della libertà sindacale anche per la contrattazione collettiva; Sancito il principio della esigibilità del ccnl concluso con organizzazioni sindacali espressione della maggioranza del settore (50% +1) -

62 La contrattazione collettiva aziendale
Sancito il principio della esigibilità del contratto concluso con le RSU (a maggioranza). Sancito il principio della esigibilità del contratto aziendale concluso con la RSA se rappresentano la maggioranza delle deleghe in azienda. Prevista però la possibilità del referendum (30% dipendenti / quorum 50%) -

63 Raffreddamento e sanzioni
condiviso l’obbligo di definire nei ccnl regole per la prevenzione del conflitto sindacale e per introdurre sanzioni a carico del datore di lavoro e delle organizzazioni sindacali nel caso di comportamenti attivi o omissivi che impediscano l’esigibilità dei contratti. -

64 Commissione interconfederale
per garantire il rispetto e la puntuale applicazione dell’accordo viene prevista la costituzione di una commissione interconfederale , di struttura bilaterale e presieduta da una persona esperta di diritto del lavoro e diritto sindacale. -

65 e democrazia sindacale
5. Rappresentanza e democrazia sindacale -

66 Un primo distinguo Chi rappresenti e quale è la tua legittimazione ? Rappresentanza e rappresentatività sono aspetti differenti dalla legittimazione a “stare al tavolo”. Politica e sindacato : il tavolone della sala verde di Palazzo Chigi, un esempio emblematico. -

67 Un secondo distinguo Stare al tavolo, negoziare, stipulare un accordo. La tua legittimazione e la tua rappresentatività. La qualità della tua rappresentanza è data dalla tenuta degli accordi che stipuli. La vicenda dei rinnovi dei ccnl metalmeccanici, un caso emblematico su cui riflettere. -

68 Un terzo distinguo Esistono due differenti approcci al tema della rappresentanza e quindi a quello della misura della rappresentatività. Quello di chi vuole rappresentare gli “iscritti” (e su questi misurarsi CISL) e quello di chi vuole rappresentare tutti i lavoratori (e a questi rivolgersi per una “validazione” referendaria CGIL). -

69 Un quarto distinguo Chi è legittimato a decidere. Il sindacato che sta al tavolo e firma un contratto ? Oppure i lavoratori ( o gli iscritti) che ad esito di un accordo debbono potersi esprimere ? Il tema della democrazia sindacale problema irrisolto del nostro pluralismo sindacale. -

70 Un quinto distinguo In tema di partecipazione: si discute della possibilità di introdurre anche in Italia un sistema duale (consiglio di sorveglianza alla tedesca ). Ma si vuole la rappresentanza dei lavoratori o quelli dei sindacati ? Chi sta nei consigli di sorveglianza è li a rappresentare chi ? -

71 Quale futuro? Esistono numerose iniziative legislative tendenti a dettare norme di principio in tema di rappresentanza e rappresentatività sindacale. Si tratta di proposte che debbono essere considerate sia nelle loro valenze macro (assetti della contrattazione, concertazione) sia in quelle micro (agibilità sindacale) -

72 La rappresentanza sindacale all’interno dell’impresa
Parte terza Gennaio 2016

73 Lo statuto dei lavoratori
La legge , n.300 fondamento della libertà e dell’attività sindacale. Nel titolo II, artt.14,15,16 si rende effettivo il principio di libertà sindacale. Nel titolo III, nasce la legislazione a sostegno del sindacato maggiormente rappresentativo.

74 Il titolo II : diritto di associazione e attività
Articolo 14 “Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro”.

75 Atti discriminatori Articolo 15 “E’ nullo qualsiasi patto diretto a:
a)subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte” b)licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione a qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari o recagli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero”. c) .. politica, religiosa, razziale, lingua, sesso, handicap, età …

76 Trattamenti collettivi discriminatori
Articolo 16 E’ vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell’articolo 15. Il tribunale, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti condanna il datore di lavoro al pagamento di una somma pari all’importo dei trattamenti discriminatori … (max ultimi dodici mesi)

77 Sindacati di comodo Articolo 17
E’ fatto divieto ai datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori”.

78 Il titolo III: i diritti suppletivi alle RSA
L’articolo 19 (nella sua veste originale) Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito: a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) delle associazioni sindacali non affiliate alle predette confederazioni , che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva. Nelle aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.

79 L’evoluzione storica La commissione interna ed il delegato d’impresa
Il delegato di reparto Il consiglio dei delegati La R.s.a. La R.s.u.

80 La commissione interna ed il delegato d’impresa
Accordo Interconfederale 18 aprile 1966 per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni interne E’ organo di rappresentanza di “tutti” lavoratori dell’azienda nei confronti della direzione, senza poteri di contrattazione collettiva, che rimangono saldamente e rigorosamente in capo alle Organizzazioni sindacali “disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, nella fase di formazione, e le relative controversie” Ha l’obiettivo primario di “concorrere a mantenere normali i rapporti tra i lavoratori e la direzione dell’azienda per il regolare svolgimento della attività produttiva, in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione”

81 Le funzioni Interviene presso la Direzione per:
l’esatta osservanza delle norme di legislazione sociale ed igiene e sicurezza del lavoro; l’esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli Accordi sindacali, facendo da camera di conciliazione di prima istanza delle controversie relative; Esamina con la Direzione, preventivamente alla loro attuazione, gli schemi di regolamento redatti dall’Azienda, l’epoca delle ferie, taluni aspetti relativi agli orari di lavoro (inizio/cessazione; turni, modifiche regimi di orario), “al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione” Qualora non si trovi una soluzione condivisa, “resta salva la facoltà della Direzione di attuare i provvedimenti, così come la facoltà dell’azione sindacale dei lavoratori”.

82 Le funzioni/2 Formula proposte per il perfezionamento dei metodi di lavoro e per il miglior andamento dei servizi aziendali quali le mense, gli spacci, i servizi igienico-sanitari; Contribuisce alla elaborazione degli Statuti e dei Regolamenti delle istituzioni interne di carattere sociale (previdenziale, assistenziale, culturale, ricreativo) e vigila attraverso i propri componenti per il loro migliore funzionamento.

83 modalità di composizione
Ambito soggettivo e modalità di composizione Unità produttiva di impresa industriale che occupi più di 40 lavoratori Qualora l’unità produttiva occupi un numero di lavoratori compreso tra 6 e 40, non vi sarà commissione interna, bensì potrà essere eletto un DELEGATO D’IMPRESA, avente i medesimi compiti La commissione interna è eletta a suffragio universale con voto segreto e diretto, tra liste concorrenti presentate dalle Osl firmatarie dell’Accordo, ovvero da un numero di lavoratori non inferiore a 5 e superiore a 100 (per unità produttive > 500 dipendenti).

84 Numero componenti Numero lavoratori Numero componenti 41 – 175 3
176 – 500 5 501 – 1.000 7 1.001 – 2.500 9 2.501 – 5.000 11 5.001 – 7.500 13 7.501 – 15 17 19 > 21

85 Durata Tutele - La commissione interna resta in carica 2 anni.
Può essere anzitempo revocata, con voto del 51% dei dipendenti dell’unità produttiva Tutele Fino ad un anno dalla cessazione della carica, sussiste il divieto di licenziamento e di trasferimento senza il nulla osta delle Organizzazioni Sindacali territoriali che rappresentano il lavoratore e l’azienda.

86 con l’assistenza dei sindacalisti esterni
Il consiglio dei delegati Nasce per l’esigenza di rappresentanza della base, anche in contrapposizione con gli organismi istituzionali del sindacato Successivo controllo/monopolio sindacale: il consiglio dei delegati “è l’istanza sindacale di base con poteri di contrattazione sui posti di lavoro” (Patto federativo Cgil-Cisl-Uil del 3 luglio 1972) con l’assistenza dei sindacalisti esterni Alla formazione del consiglio dei delegati “concorrono in primo luogo gli iscritti alle tre Confederazioni ed i lavoratori non iscritti che, su iniziative delle stesse, per loro libera scelta intendono parteciparvi: pertanto in tale organismo deve essere assicurata la rappresentanza delle forze sindacali che operano nell’azienda stessa e che costituiscono la federazione”.

87 Il consiglio dei delegati: un Giano bifronte
Da un lato è forma di rappresentanza dei lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato, dall’altro è struttura organizzativa del sindacato all’interno dell’impresa Obiettivo fallito per quanto concerne la rappresentanza dei non iscritti La componente elettiva è minoritaria Non viene rispettato il principio del rinnovo del mandato periodico degli eletti Prevale il “lato” sindacale: di fatto i consigli dei delegati divengono espressione delle osl a livello di impresa e vengono assimilati alle R.s.a.

88 Le R.s.a. dello Statuto dei lavoratori
R.s.a. possono essere costituite, ad iniziativa dei lavoratori, in ogni unità produttiva nell’ambito: delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell’unità produttiva. Nell’ambito di aziende con più unità produttive, le R.s.a. possono istituire organi di coordinamento. Art. 19 l. 20 maggio 1970 n. 300

89 Il referendum abrogativo del giugno 1995: un nuovo art. 19
R.s.a. possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro, applicati nell’unità produttiva. Nell’ambito di aziende con più unità le R.s.a. possono costituire organi di coordinamento.

90 Effetti del referendum del 1995
Il modello sindacale si rovescia. La maggior rappresentatività deriva direttamente dalla sottoscrizione di accordi collettivi e non più dall’affiliazione confederale. Le confederazioni perdono la loro originaria rappresentatività per acquistarla per il tramite delle loro organizzazioni di base.

91 La corte costituzionale
I giudici di merito ritenevano che la nuova formulazione, imperniata sull’avvenuta stipulazione di un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva, producesse: la presenza in azienda dei soli sindacati “accreditati” dal datore di lavoro; la presenza di sindacati non effettivamente rappresentativi, ancorché parti contrattuali; l’esclusione di sindacati effettivamente rappresentativi, perché non parti contrattuali.

92 La corte costituzionale/2
Ha ritenuto legittimo il “nuovo” articolo 19 della legge 300, in quanto: è norma di sostegno che va oltre la garanzia costituzionale di libertà sindacale ex art. 39, e ben può ispirarsi a criteri di selettività discrezionalmente scelti dal legislatore; il criterio della negoziazione deve considerarsi ragionevole ai fini della dimostrazione della rappresentatività. (Corte Cost , n. 244)

93 Art. 19: i Dirigenti delle R.s.a.
Sono i soggetti cui è affidato il compito di rappresentare la volontà formatasi all’interno della r.s.a. La legge ne stabilisce il numero e ne supporta il ruolo mediante apposite tutele ed agibilità. Nulla osta x trasferimento ad altra unità produttiva. Ordinanza ante sentenza di reintegrazione immediata per illegittimo licenziamento. Repressione condotta anti sindacale Indizione assemblee Indizione referendum Titolarità permessi sindac. Diritto di affissione Locali

94 Il Protocollo di Luglio ’93
“Le parti, al fine di una migliore regolamentazione del sistema di relazioni industriali e contrattuali, concordano quanto segue: le organizz. sindacali riconoscono come rappresentanza sindacale unitaria nelle singole unità produttive quella disciplinata dall’intesa quadro tra Cgil-Cisl-Uil sulle R.s.u. dell’ 1 marzo 1991; b) al fine di assicurare il necessario raccordo tra le organizz. stipulanti i ccnl e le rappresentanze aziendali titolari delle deleghe assegnate dai contratti medesimi, la composizione delle r.s.u. deriva per 2/3 da elezione da parte di tutti i lavoratori e per 1/3 da designazione o elezione da parte delle osl stipulanti il ccnl;

95 Il Protocollo di Luglio e le R.s.u.
il passaggio dalla disciplina delle Rsa a quello delle Rsu deve avvenire a parità di trattamento legislativo e contrattuale; le imprese, secondo modalità previste nei ccnl, metteranno a disposizione delle osl quanto è necessario per lo svolgimento delle attività strumentali all’elezione delle predette r.s.u.; la legittimazione a negoziare al secondo livello le materie oggetto di rinvio da parte del ccnl è riconosciuta alle r.s.u. ed alle osl stipulanti il medesimo ccnl, secondo modalità stabilite dal ccnl.

96 Le R.s.u. e l’Accordo Interconfederale del 20.12.1993
Introduce le Rappresentanze sindacali unitarie, prevedendo un regolamento per le modalità di costituzione (parte prima) ed una disciplina delle elezioni (parte seconda). Obiettivo: organismi rappresentativi unitari con poteri negoziali precisi, con i diritti – tutele delle R.s.a.

97 Ambito di applicazione
R.s.a. R.s.u. “Sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di 15 dipendenti”. Per le imprese agricole, occorrono più di 5 dipendenti (art. 35). Unità produttive con più di 15 dipendenti La Cassazione ha precisato che l'unità produttiva va individuata in ogni articolazione autonoma dell'impresa avente sotto il profilo funzionale e finalistico idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo (Cass. n del 29 luglio 2003)

98 Iniziativa Spetta ai lavoratori dell’ unità produttiva, comunque nell’ambito delle Osl firmatarie dei contratti collettivi applicati. R.s.a. - Osl firmatarie Protocollo luglio 1993; - Osl firmatarie Ccnl applicato; - Altre Osl, formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutiva, a condizione che: R.s.u. Aderiscano formalmente allo accordo istitutivo delle r.s.u; Corredino la propria lista di un n° di firme di lavoratori dell’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto Clausola di salvaguardia R.s.a vs. R.s.u. Legge vs. Contrattazione I firmatari dell’Accordo sulle r.s.u., sia contraenti originari che per adesione, rinunciano a costituire R.s.a. ex art. 19 L’iniziativa può essere congiunta o disgiunta

99 Composizione R.s.a. R.s.u. Elezione tra gli iscritti alle Osl, su candidati designati dalle Osl 2/3 seggi 1/3 seggi Riservato alle liste delle Osl firmatarie del ccnl E’ coperto mediante designazione o elezione Elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti

100 Numero R.s.a. R.s.u. N° dirigenti N° Lavoratori N° componenti 1
Fino a 200 3 1 ogni 300 (o frazione) Fino a 3000 3 ogni 300 1 ogni 500 (Aggiuntivo) Oltre 3000 3 ogni 500 E’ ammessa la possibilità di clausole più favorevoli della contrattazione collettiva

101 Compiti e funzioni I componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti ex lege 300/1970, Titolo III: Indizione assemblee Indizione referendum Titolarità permessi sindacali Diritto di affissione Locali Nulla osta x trasferimento ad altra unità produttiva. Repressione condotta anti sindacale Se a livello di ccnl/contr. aziendale le r.s.a. beneficiavano di condizioni di miglior favore, queste devono essere mantenute in capo alle Osl di riferimento, che possono trasferirle alle rispettive r.s.u.

102 Compiti e funzioni Durata
2) Ereditano compiti e funzioni già attribuite per legge alle rsa 3) Con le organizzazioni sindacali firmatarie del ccnl, sono titolate alla stipulazione del contratto collettivo aziendale. Durata - Le rsu restano in carica x 3 anni. I dimissionari sono sostituiti dal primo dei non eletti/nuova designazione. - Se dimissioni > 50%, si va al rinnovo anticipato.

103 R.s.u.: la procedura di elezione
Indizione a cura delle Osl/R.s.u., mediante comunicato da affiggere in apposito albo. Contiene invito a presentare liste di candidati. Termine presentazione liste: giorni 15. Elettorato attivo: operai, impiegati e quadri non in prova. Elettorato passivo: no tempi determinati (ma ccnl può disporre diversamente). Commissione elettorale mediante n. 1 designazione da parte di ciascuna lista: riceve e valida le liste elettorali presiede alle operazioni di voto verifica il regolare scrutinio esamina e decide su ricorsi proclama i risultati delle elezioni Attenzione: Non devono pregiudicare la continuità dell’attività aziendale

104 R.s.u.: la procedura di elezione/2
Il voto è segreto e diretto. Può essere espressa una sola preferenza. L’attribuzione dei seggi è effettuata dalla commissione elettorale, mediante affissione nell’apposito Albo. Essa diviene definitiva, trascorsi 5 giorni. I ricorsi devono essere presentati alla Commissione elettorale entro 5 giorni dall’affissione dei risultati, ed esaminati entro 48 ore. Decide entro 10 giorni (termine perentorio). E’ composto da: - un membro designato da Osl ricorrente; - un rappresentante della assoc. industriale locale di appartenenza. E’ presieduto dal Direttore della DPL. Contro le decisioni della Commissione, è ammesso ricorso, nei 10 giorni successivi, al Comitato provinciale dei Garanti

105 R.s.u.: la procedura di elezione/3
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della r.s.u., deve essere comunicata per iscritto all’Azienda, da parte dell’Associazione cui aderisce, a sua volta destinataria di comunicazione da parte dell’Osl interessata.


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