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TIZIANA ANNA GHIOTTO commercialista

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Presentazione sul tema: "TIZIANA ANNA GHIOTTO commercialista"— Transcript della presentazione:

1 TIZIANA ANNA GHIOTTO commercialista
Ruolo e responsabilità dei professionisti preposti ad incarichi di consulenza, custodia, amministrazione, curatela negli uffici giudiziari Analisi peritale della rappresentazione in bilancio dei derivati alla luce delle novità introdotte o confermate dal decreto 139/2015, a far data dal 1 gennaio 2016 TIZIANA ANNA GHIOTTO commercialista MILANO 30 MAGGIO 2017 ODCEC MILANO

2 Derivati nella riforma del Bilancio per le PMI
● D. Lgs. n° agosto 2015 «Decreto Bilanci» (in vigore dal 1 gennaio 2016) recepimento Direttiva UE n° giugno 2016 «Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato»: art 6: «modifiche al codice civile» 2423- bis; 2424, bis; 2425; 2426; 2427, bis; 2435- bis ● Completato il (tardivo) percorso di trasparenza sui contratti derivati nelle PMI. ● Integrazione con obblighi direttiva UE n° 648/2012 (EMIR)

3 Derivati nella riforma del Bilancio per le PMI
● Armonizzazione e convergenza con IFSR/IAS nel bilancio civilistico; «fair value», «hedge accounting», «derivati incorporati/impliciti» entrano nei bilanci delle PMI; ● Prevalenza della sostanza dell’operazione o del contratto sulla forma (art 6- UE n° 34 principi generali di bilancio; nuovo bis cc); ● Possibili impatti rilevanti dai Bilanci 2016 necessità di raccordo 2015; ● IFRS vs OIC: attenuazione del principio di prudenza, inversione della simmetria valutativa, valore attuale vs costo storico ● Iscrizione/distribuzione di utili non realizzati; ● Temi aperti: mancanza di un principio contabile «ad hoc»

4 Verso la nuova normativa.. un lungo percorso per la trasparenza
... dal «fuori bilancio»… alla «disclosure» parziale… a quella «totale» dei derivati in Bilancio… ● Fino al 2003: principi contabili nazionali delle operazioni c.d. «fuori bilancio» no «hedge accounting», no imputazioni di «fair value» i derivati seguono simmetricamente le poste coperte, costo storico, prudenza (no contabilizzazione utili, accantonamento perdite stimate/attese). ● Dal 2005: D. Lgs. n° 389/394 (30 dicembre 2003): «diclosure» nelle note di bilancio, impatto economico solo se negativo per le operazioni speculative (eccetto for.ex) Cc bis e 2428 comma II n° 6- bis O.I.C. n° 3, 22, 19, 26 C.N.D.C. febbraio 2005 disposizioni spesso inosservate/ trascurate nei bilanci o espresse in modo meramente formale su indicazioni fornite dalle controparti.

5 Direttiva 2013/34/UE.. Valore netto
● Art 8 (valutazione alternativa basata sul valore netto) c.1. gli Stati membri autorizzano o prescrivono, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, la valutazione al valore netto degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati;.. Il successivo c.3 ribadisce l’obbligo c.2 precisazioni derivati su merci: quando vi è regolazione «cash» e non il «delivery» fisco c.7 specifica come si determina il valore netto a) nel caso di strumenti finanziari per i quali sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore di mercato («mid market; «market on close»); qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per un dato strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti («unbundling») o dello strumento analogo;

6 Direttiva 2013/34/UE.. Valore netto..
●... art 8 c.7 b) nel caso di strumenti finanziari per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, purché questi modelli e tecniche di valutazione assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato. ● Ipotesi residuale ovvero nell’impossibilità della stima: al costo ● c.8 In deroga al principio generale di prudenza (art 6 c.1 sub c), se uno strumento finanziario è valutato al valore netto, le variazioni del valore sono incluse nel conto economico. L’imputazione sarà a riserva di valore netto: lo strumento è di copertura nell’ambito di un’operazione di copertura che consente di non iscrivere nel conto economico la totalità o parte della variazione del valore (quota di efficace copertura); la modifica del valore si riferisce a una differenza di cambio su un elemento monetario che è parte di un investimento netto dell’impresa in un’entità estera

7 Direttiva 2013/34/UE: Nota Integrativa
Art 16 qualora gli strumenti finanziari siano valutati al valore netto: i. gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il valore netto sia stato determinato in base a modelli («mark to model»); ii. per ciascuna categoria di strumento finanziario: il valore netto, le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate a riserve di valore netto; iii. per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato, le informazioni sull’entità (nozionali) e sulla natura (copertura, gestione, ristrutturazione..) degli strumenti, compresi i termini e le condizioni significativi che possono influenzare l’importo (variabili di mercato/tassi parametro lato banca e cliente), le scadenze (es: clausole di «early termination» e la certezza dei flussi finanziari futuri (rischi di controparte/credito); iv. una tabella riassuntiva dei movimenti delle riserve di valore netto avvenuti nell’esercizio

8 Direttiva 2013/34/UE: Grandi imprese e Relazione sulla gestione
Art 17 (informative aggiuntive per imprese medie e grandi ed enti di interesse pubblico): la natura e l’effetto finanziario di eventi rilevanti verificatisi dopo la data di chiusura del bilancio, che non sono stati presi in considerazione nel conto economico o nello stato patrimoniale; Art 19 c.5 «Relazione sulla gestione» In ipotesi di utilizzo di strumenti finanziari: i. gli obbiettivi e le politiche dell’impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna delle principali categorie di operazioni previste cui si applica un’operazione contabile di copertura; ii. l’esposizione dell’impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari

9 D. Lgs. 139/2015 (art 6: modifiche al codice civile)
● (Nuovo) art bis c.1 punto 1- bis «la rilevazione e presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto» (legislatore nazionale rinuncia esplicitamente alla deroga che comporterebbe il ritorno alla c.d. «rappresentazione giuridica») ● STATO PATRIMONIALE ● art 2424 cc Attivo: immobilizzazioni finanziarie e/o attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (voce «B» immobilizzazioni, III n° 4 oppure voce «C»- attivo circolante- III n° 5) «strumenti finanziari derivati attivi» (c’erano le azioni proprie che ora vanno in diretta riduzione del P.N.) Passivo: Patrimonio netto (sub «A»)- riserva VII «riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi» (ex: «altre riserve» e valido per le coperture sui flussi di cassa/ «cash flow hedge») «Fondi per rischi ed oneri» (sez. «B») n° 3 (nuova) «fondo per strumenti finanziari derivati passivi» (ex «altri») ● Conti d’ordine/sez.ne impegni: abrogato (disposizione scarsamente osservata)

10 D. Lgs. 139/2015 (art 6: modifiche al codice civile)
● CONTO ECONOMICO ● Art 2425 nuova sez. «D» «rettifiche di valore di attività e passività finanziarie» i. n° 18 nuovo sub «d»: «rivalutazione di strumenti finanziari derivati» ii. n° 19 nuovo sub «d»: «svalutazione di strumenti finanziari derivati» Nuovo ter cc obbligo del rendiconto finanziario. Vanno distinti i flussi (inizio e fine esercizio corrente e precedente) da attività operativa, da investimento e finanziamento: per questi ultimi è opportuno separare flussi del sottostante da quelli relativi ai derivati (significatività, integrità)

11 D. Lgs. 139/2015 ● Art 2426 («criteri di valutazione»)
l c. n°1 «le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in Bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile» (vs. costo storico). Criterio più corretto e veritiero specie con le curve attuali dei tassi dove è probabile avere titoli (acquistati sopra la pari) con rendimento nominale assai superiore al tasso interno di rendimento (T.I.R.). A C.E., va indicato come «provento finanziario» il T.I.R. che se inferiore al valore cedolare va a ridurre il valore patrimoniale dello strumento finanziario. OIC n°20 (par. 32) «il premio di sottoscrizione/negoziazione partecipa al risultato di esercizio secondo competenza economica per il periodo di possesso quale remunerazione integrativa a tasso costante del capitale investito rispetto a quello prodotto dagli interessi espliciti» T.I.R.: tiene conto delle cedole, dello scarto di negoziazione, commissioni

12 D. Lgs. 139/2015 ● Art 2426 l c. n° 11- bis (nuovo)
«gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura.

13 D. Lgs. 139/2015 ● Art 2426 l c. n° 11- bis (nuovo)
Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. (op. di gestione/ speculative quindi quelle di copertura si) Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un‘ operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite“.

14 Art 2426 l c. n° 11- bis (nuovo) ● Iscrizione del «fair value » a inizio e fine esercizio; ● «Cash flow hedge» applicabile sulla copertura dei flussi generati da altro strumento finanziario: costituzione della riserva P.N. che compensa gli effetti economici. Test IAS ● «Fair value hedge»: simmetria valutativa con impatto a C.E. delle operazioni di copertura sui tassi di interesse/cambio, prezzi di mercato o per il rischio di credito (CDS). ● Contabilizzazione di utili non realizzabili che diventano distribuibili per le operazioni di «fair value hedge» (le riserve di cash flow rimangono indisponibili anche ai fini di copertura delle perdite)

15 ... art 2426 l c. n° 11- bis: derivati incorporati
«... gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al «fair value..» ● Quale fair value? «mark to market», «mark to model», «costo di sostituzione»..? i. «fair value puro» o «mark to market teorico»: spesso sinonimo del «mark to model» è un valore puro privo di spread di mercato («market charge»), remunerazione della banca («mark up») e impatto del costo del credito e provvista («credit o debit value adjusted»/ «funding value adjusted»); ii. «fair value» (il valore da iscrivere) tiene conto del rischio di credito di controparte/bilaterale e più spesso dei costi di provvista. iii. «costo di sostituzione» contempla tutti i costi aggiuntivi in ipotesi di estinzione anticipata o riassegnazione del contratto ad altra controparte. ... coerenza con le controparti!

16 ... art 2426 l c. n° 11- bis: derivati incorporati
● Rilevazione: processo che deve individuare quali contratti aziendali (locazione, finanziamento, acquisto/vendita, cessione, somministrazione..) possono modificare in tutto o in parte i flussi di cassa attesi per effetto del modificarsi di una qualsiasi variabile (in genere tassi di interesse o indici di mercato, ma teoricamente anche variabili non finanziarie es: per effetto di accordi commerciali). «se/if»= opzione ● Il contratto incorporato dovrà essere «scorporato» da quello originario e valutato a «fair value»

17 ... art 2426 l c. n° 11- bis ● Obbligo di inventariare in Bilancio tutti i contratti aventi ad oggetto diretto o indiretto (impliciti/incorporati) strumenti finanziari derivati; ● Necessità di individuare natura (copertura, ibrido, gestione/speculativo) e caratteristiche tecnico-quantitative dei contratti (nozionali, «payoff», rischi attesi anche per le discolsure in relazione sulla gestione); ● Necessità di stimare il «fair value» in via indipendente (anche ai fini riconciliazione EMIR) in sottoscrizione/rimodulazione e monitorarlo durante la vita dei contratti (almeno ad ogni chiusura del bilancio per NFC);

18 Art 2426 l c. n° 11- bis ● Necessità di misurare il grado di efficacia/correlazione dei contratti di copertura (mediante test prospettico e retrospettivo) per poter applicare il regime di «hedge accounting» («stretta e documentata correlazione tra strumento coperto e di copertura») ● Per tutte le definizioni espresso richiamo ai principi contabili internazionali adottati dalla UE ● Specifica sulle materie prime: sono certamente derivati con «settlement» cash/strumenti finanziari, se il «delivery» fosse la merce stessa con alcune eccezioni.

19 Art 2426 ll c. Il «fair value» è determinato con riferimento:
al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato ● Il fair value non è determinato se l’applicazione dei criteri indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile (costo storico) La norma ribadisce quanto già indicato nei principi IAS e art bis comma 3 (ora abrogato insieme ai commi 2 e 4)

20 Nota integrativa art 2427- bis l c.
● Al n° 1), dopo le parole: «b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura» sono aggiunte le seguenti: «compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio»

21 ... Art bis ● Quali variabili che possono influenzare i flussi in termini di «certezza (i), importo (ii) e scadenza (iii)»? i. Rischio di credito/controparte/paese; ii. Rischio di mercato-eventi..; iii. Condizioni contrattuali (es: clausole di «early termination», «callability»..); eventi Rischio di mercato: analisi di impatto ( di tipo «what if») e probabilistiche (scenari probabilistici, distribuzione M.t.M. atteso..) Rischio di credito: analisi per scenari probabilistici che determinano ad es. il tasso di default implicito negli strumenti derivati di copertura (CDS) o dei «credit spreads» delle emmissioni.

22 Raccordo con direttiva 648/2012 (EMIR)
Ipotesi N.F.C. ● Riconciliazione dell’MTM (almeno 1 volta l’anno per NFC- sotto soglia dei 3 mld) con processi «formalizzati, solidi, resilienti e controllabili» ● In mancanza di prezzi di mercato «in base a un modello prudenziale affidabile»

23 ... cosa si può fare... ... idee per la buone pratiche
● una chiara comprensione delle caratteristiche economico-finanziarie e quantitative dei contratti: quindi non solo valori nozionali e natura (D. Lgs. n° 394/2003) ma i relativi «payoff» ed i rischi attesi (D. Lgs. n° 139/2015); ● la stima del «fair value» degli strumenti in sottoscrizione e il monitoraggio in vita operata in via indipendente ed utilizzabile anche ai fini dei processi di riconciliazione/ conferma ai fini EMIR; ● misurare il grado di efficacia (test di efficacia) ed efficienza (capacità di misurare i costi) dei contratti oltre che di coerenza rispetto alle grandezze sottostanti (per le operazioni di copertura e beneficiare dei relativi trattamenti civilistico-fiscali; ● individuare e analizzare i c.d. «derivati incorporati» presenti in molti contratti anche non derivati (quali operazioni di finanziamento, cessione, acquisto..)


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