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Prof. Avv. Alberto Tedoldi Università degli Studi di Verona

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Presentazione sul tema: "Prof. Avv. Alberto Tedoldi Università degli Studi di Verona"— Transcript della presentazione:

1 Prof. Avv. Alberto Tedoldi Università degli Studi di Verona
Avv. Prof. Alberto Tedoldi PROVE DOCUMENTALI Prof. Avv. Alberto Tedoldi Università degli Studi di Verona 1

2 Da mihi facta tibi dabo ius Ordo quaestionum ac probationum
Avv. Prof. Alberto Tedoldi Ex factis oritur ius Da mihi facta tibi dabo ius Ordo quaestionum ac probationum Frustra probatur quod probatum non relevat Probationes concernunt medium causae Onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat Iudex iudicare debet secundum allegata et probata, non secundum conscientiam Apud bonum iudicem plus argumenta valent quam testes 2

3 Avv. Prof. Alberto Tedoldi
Cass. civ., sez. II, , n In ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l’ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell’art c.c., si riferisce all’intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l’intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest’ultimo ha l’onere di proporre querela di falso (nella specie, la suprema corte, alla stregua dell’enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, con riguardo ad un’azione proposta ai sensi dell’art c.c. in conseguenza dell’inadempimento della promittente venditrice di un immobile che si era rifiutata di stipulare il contratto definitivo, l’aveva rigettata sul presupposto erroneo dell’insussistenza del fatto costitutivo della pretesa attorea in virtù della circostanza che il contratto preliminare era stato sottoscritto dalla suddetta parte solo nel foglio finale, così ritenendolo invalido ed inefficace). 3

4 Avv. Prof. Alberto Tedoldi
Cass. civ., sez. III, , n In tema di prove documentali, la produzione in giudizio di una scrittura privata priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga, come nella specie, ad opera della parte stessa. Cass. civ., sez. II, , n La produzione in giudizio di una scrittura privata di vendita immobiliare ad opera della parte che non l’aveva sottoscritta non può determinare il perfezionamento del contratto nella prescritta forma documentale, qualora la produzione sia effettuata nel giudizio promosso successivamente al decesso del sottoscrittore e nei confronti dei suoi eredi, in quanto il decesso determina l’inefficacia della proposta salvo che si tratti di proposta irrevocabile (art c.c.), ovvero formulata dall’imprenditore nell’esercizio della sua impresa (art c.c.). 4

5 Avv. Prof. Alberto Tedoldi
Cass. civ., sez. II, , n Ai fini del disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., pur non occorrendo alcuna formula sacramentale o speciale, è necessaria un’impugnazione specifica e determinata, da compiersi con atto processuale immediatamente successivo alla produzione in giudizio della scrittura, tale che se ne possa desumere con certezza la negazione dell’autenticità della scrittura e/o della relativa sottoscrizione; il convincimento del giudice di merito circa l’idoneità di una determinata deduzione o condotta difensiva ad integrare gli estremi del disconoscimento costituisce peraltro giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità. 5

6 Avv. Prof. Alberto Tedoldi
Cass. civ., sez. II, , n Il riconoscimento tacito della scrittura privata sancito dall’art. 215, 1º comma, n. 2 c.p.c., comporta la decadenza di natura sostanziale dalla facoltà di disconoscere la scrittura stessa, e come tale non opera d’ufficio ma è rilevabile solo ad istanza di parte, non essendo posto in modo esplicito, né essendo desumibile dal sistema a tutela di un interesse generale; ne consegue che esso non segue in modo automatico al mancato disconoscimento della scrittura privata alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione. La proposizione dell’istanza di verificazione della scrittura privata non è compatibile con la volontà di far valere la decadenza della controparte dalla facoltà di disconoscerla, sicché una volta formulata la suddetta istanza si verifica una rinuncia tacita all’eccezione che non può più essere revocata. 6

7 Avv. Prof. Alberto Tedoldi
Cass. civ., sez. III, , n La valutazione dell’idoneità delle espressioni utilizzate dalla parte a configurare un valido disconoscimento di una scrittura privata prodotta contro di essa costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. La fattispecie del riconoscimento tacito della scrittura privata, secondo il modello previsto dall’art. 215 c.p.c., opera esclusivamente nel processo in cui essa viene a realizzarsi, esaurendo i suoi effetti nell’ammissione della scrittura come mezzo di prova, con la conseguenza che la parte interessata, qualora il documento sia prodotto in altro giudizio per farne derivare effetti diversi, può legittimamente disconoscerlo, non operando al riguardo alcuna preclusione, diversamente dall’ipotesi in cui - per quanto evincibile anche dal disposto di cui all’art. 217, 2º comma, c.p.c. - si sia provveduto all’accertamento specifico con valore di giudicato dell’autenticità della scrittura privata prodotta in precedente giudizio, che può, però, configurarsi solo attraverso il riconoscimento espresso della scrittura medesima ovvero mediante il giudizio di verificazione dell’autenticità della scrittura che sia stata ritualmente disconosciuta. 7

8 Avv. Prof. Alberto Tedoldi
Cass. civ., sez. III, , n La parte che denunci, con il ricorso per cassazione, il pregresso e implicito riconoscimento di scritture private - e di detta circostanza lamenti la mancata od inadeguata valutazione ad opera del giudice di merito - ha l’onere, oltre che di riprodurre nel ricorso stesso il tenore esatto del documento, di indicare da quali altri elementi sia possibile trarre la conclusione che le scritture medesime siano state prodotte in diverso e precedente giudizio, nel quale si asserisce che non erano state disconosciute, essendo al giudice di legittimità istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalle parti. 8

9 Avv. Prof. Alberto Tedoldi
Cass. civ., sez. I, , n Il riconoscimento della sottoscrizione, idoneo a far acquistare alla scrittura privata la particolare efficacia probatoria prevista dall’art c.c., può essere anche implicito e può assumere rilievo anche se effettuato prima del giudizio e, quindi, in sede stragiudiziale; tuttavia il riconoscimento, anche se tacito, non costituisce accertamento incontestabile dell’autenticità della scrittura, ma può essere impugnato solo mediante la proposizione di querela di falso. 9

10 Avv. Prof. Alberto Tedoldi
Cass. civ., sez. II, , n. 890 L’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta, la quale non richiede formule particolari o specifici mezzi, può essere decisa anche sulla base dell’articolazione di una mera prova testimoniale, e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale quando gli elementi già acquisiti siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo. Cass. civ., sez. III, , n La parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare l’istanza di verificazione, in modo non equivoco, entro il termine perentorio, in cui è possibile la produzione del documento, previsto per le deduzioni istruttorie delle parti. Nel vigore dell’art. 345 nuovo testo c.p.c., non è ammissibile la proposizione per la prima volta in appello di un’istanza di verificazione di scrittura privata prodotta in primo grado e disconosciuta in quella sede ex art. 214 stesso codice. 10

11 Avv. Prof. Alberto Tedoldi
Cass. civ., sez. III, , n Nel vigore dell’art. 345 nuovo testo c.p.c., non è possibile proporre istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. per la prima volta in appello con riferimento ad una scrittura privata prodotta in primo grado e in quella sede disconosciuta ai sensi dell’art. 214 stesso codice, atteso che verrebbe altrimenti stravolto il disegno generale della scansione dei tempi processuali, quale costruito dal legislatore con la novella di cui alla l. n. 353 del 1990. 11

12 Avv. Prof. Alberto Tedoldi
Cass. civ., sez. III, , n L’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta (che può essere anche implicita, come quando si insista per l’accoglimento della pretesa presupponente l’autenticità del documento) non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l’assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (nella specie, la suprema corte ha ritenuto che nel giudizio di merito il riferimento ai pareri espressi nelle perizie svolte in sede penale avesse soddisfatto l’onere di indicazione delle prove da parte dell’istante e che era irrilevante l’omessa specifica reiterazione dell’istanza di verificazione, la quale si risolve nell’accertamento dell’autenticità della firma disconosciuta, che è da ritenere implicita nella domanda di accoglimento della pretesa fondata su detto documento) . 12

13 Avv. Prof. Alberto Tedoldi
Cass. civ., sez. III, , n Nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza sull’autografia di una sottoscrizione disconosciuta, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità. 13

14 Avv. Prof. Alberto Tedoldi
Cass. civ., sez. III, , n In tema di prova documentale, una volta avvenuto il disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio e la conseguente instaurazione del giudizio di verificazione, è onere di colui che propone l’istanza di verificazione fornire, con qualsiasi mezzo, la prova della provenienza del documento dalla parte che ha operato il disconoscimento della propria sottoscrizione e non incombe, perciò, a quest’ultimo, quale «apparente» autore della sottoscrizione stessa, dimostrare la falsità della firma; qualora, per qualsiasi motivo, non sia raggiunta la prova della provenienza del documento dalla parte che l’ha disconosciuto, il documento stesso non può essere utilizzato al fine della decisione. 14

15 Copie fotografiche di scritture
Avv. Prof. Alberto Tedoldi art c.c. Copie fotografiche di scritture Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta. 15

16 Avv. Prof. Alberto Tedoldi
Cass. civ., sez. III, , n L’art c.c. (che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è applicabile ad entrambi la disciplina degli art. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione; alla stregua di tale principio, deve essere individuata, nell’ambito di un procedimento a contraddittorio differito quale quello che si origina da un decreto ingiuntivo, la «prima risposta» nell’atto di opposizione (e con la formulazione delle difese in seno a detto atto), atteso che, con tale opposizione, si dà inizio non ad un autonomo processo, ma ad una fase di quello già iniziato con la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, sì da configurarsi essa stessa come «la prima risposta» del debitore, dopo che questi sia stato messo in grado di esaminare i documenti depositati in cancelleria e posti a fondamento dell’istanza (e del provvedimento) monitorio. 16

17 Avv. Prof. Alberto Tedoldi
Cass. civ., sez. III, , n In tema di negazione di conformità di una copia all’originale, i relativi tempi e modalità di esercizio sono disciplinati dagli art. 214 e 215 c.p.c., richiedendosi, quindi, la precisione ed inequivocità della negazione, sebbene un siffatto disconoscimento non abbia gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215, 1º comma, numero 2), c.p.c., giacché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. 17

18 Avv. Prof. Alberto Tedoldi
Cass. civ., sez. II, , n La parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di scrittura privata prodotta in fotocopia deve reiterare il disconoscimento con riferimento all’originale della medesima scrittura, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la ridetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa. Cass. civ., sez. II, , n In caso di disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l’abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l’originale, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c. 18

19 Avv. Prof. Alberto Tedoldi
Cass. civ., sez. I, , n Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, di cui all’art c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215, 1º comma, n. 2, c.p.c., giacché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell’art c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. 19

20 Riproduzioni meccaniche
Avv. Prof. Alberto Tedoldi art c.c. Riproduzioni meccaniche Le riproduzioni fotografiche, informatiche (1) o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. (1) La parola «, informatiche» è stata inserita dall'art. 23-quater, d.lg. 7 marzo 2005, n. 82, come inserito dall'art. 16.2, d.lg. 30 dicembre 2010, n. 235. 20

21 Avv. Prof. Alberto Tedoldi
Cass. civ., sez. lav., , n L’efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all’art c.c. è subordinata - in ragione della loro formazione al di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso - all’esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio, concretantesi nella non contestazione che i fatti, che tali riproduzioni tendono a provare, siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse; il relativo «disconoscimento» - che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova e che va distinto dal «mancato riconoscimento», diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite - pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c, deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta) e deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, venendosi in caso di disconoscimento tardivo ad alterare l’iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso che potesse avere valore di disconoscimento di una cassetta video registrata la condotta della parte, dopo aver assistito alla relativa visione e non aver mosso alcuna contestazione sui fatti e sui soggetti in essa rappresentati, ne aveva genericamente disconosciuto il contenuto solo tardivamente in corso di causa, dopo l’esaurimento del termine a tal fine concesso dal giudice). 21

22 Avv. Prof. Alberto Tedoldi
Cass. civ., sez. III, , n La riproduzione di un atto mediante telefax rientra fra le riproduzioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall’art c.c., e forma piena prova dei fatti o delle cose rappresentate se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Cass. civ., sez. lav., , n La riproduzione di un atto mediante telefax rientra fra le riproduzioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall’art c.c., e forma piena prova dei fatti o delle cose rappresentate se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime, costituendo detta modalità di trasmissione un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza - con l’utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile - del contenuto di documenti (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito, ritenendola correttamente motivata per aver riconosciuto il predetto valore probatorio ad un atto di giustificazioni di assenza dal lavoro inviato dal lavoratore al proprio datore di lavoro tramite telefax, valorizzando sia la produzione della attestazione della trasmissione del messaggio all’indirizzo telefonico del destinatario, sia la dimostrazione dell’utilizzo dello strumento quale mezzo abituale di comunicazione tra le parti, come confermato anche della indicazione del numero di telefax nella lettera di assunzione del lavoratore). 22

23 Avv. Prof. Alberto Tedoldi
Cass. civ., sez. lav., , n In tema di licenziamento per giusta causa, i dati forniti da un sistema computerizzato di rilevazione e documentazione possono costituire, ai sensi dell’art c.c. e dell’art. 5, 2º comma, d.p.r. 10 novembre 1997 n. 513, prova del fatto contestato, ove sia accertata la funzionalità del sistema informatico e le risultanze di esso possano assurgere a prova presuntiva congiuntamente a circostanze esterne ad esso, altrimenti provate. Cass. civ., sez. lav., , n La copia di «pagina web» su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzia di rispondenza all’originale e di riferibilità ad un ben individuato momento, non costituisce documento idoneo a fini probatori. Cass. civ., sez. lav., , n In ordine all’assunta contestazione dei dati del sistema informatico, è da osservare preliminarmente che, per l’art c.c., la contestazione esclude il pieno valore probatorio della riproduzione meccanica, ove abbia per oggetto il rapporto di corrispondenza fra la realtà storica e la riproduzione meccanica («la conformità» dei dati ai fatti ed alle cose rappresentate); ove la contestazione (con questo specifico contenuto) vi sia stata, la riproduzione, pur perdendo il suo pieno valore probatorio, conserva tuttavia il minor valore di un semplice elemento di prova, che può essere integrato da ulteriori elementi; l’accertamento della sussistenza e del contenuto della contestazione, avendo per oggetto fatti materiali, è funzione del giudice di merito e, ove sia esente da vizi logici, in sede di legittimità è insindacabile. 23

24 Documento informatico
Avv. Prof. Alberto Tedoldi art. 20 d.lgs. 82/2005 cod. amm. dig. Documento informatico 1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'art. 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice. 1-bis . L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'art. 21 . 2. (abrogato) 3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'art. 71. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale . 4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico. 5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali. 5-bis . Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'art. 71. 24

25 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
Avv. Prof. Alberto Tedoldi art. 21 d.lgs. 82/2005 cod. amm. dig. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'art del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. 2-bis . Salvo quanto previsto dall'art. 25, le scritture private di cui all'art. 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. 3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate. 25

26 Copie informatiche di documenti analogici
Avv. Prof. Alberto Tedoldi art. 22 d.lgs. 82/2005 cod. amm. dig. Copie informatiche di documenti analogici 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli artt e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale. 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71. 3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta. 4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. 26

27 Copie analogiche di documenti informatici
Avv. Prof. Alberto Tedoldi art. 23 d.lgs. 82/2005 cod. amm. dig. Copie analogiche di documenti informatici 1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. 27

28 art. 23 bis d.lgs. 82/2005 cod. amm. dig.
Avv. Prof. Alberto Tedoldi art. 23 bis d.lgs. 82/2005 cod. amm. dig. Duplicati e copie informatiche di documenti informatici. 1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71. 2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'art. 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. 28

29 art. 24 d.lgs. 82/2005 cod. amm. dig. Firma digitale
Avv. Prof. Alberto Tedoldi art. 24 d.lgs. 82/2005 cod. amm. dig. Firma digitale 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. 2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso 29

30 art. 25 d.lgs. 82/2005 cod. amm. dig. Firma autenticata
Avv. Prof. Alberto Tedoldi art. 25 d.lgs. 82/2005 cod. amm. dig. Firma autenticata 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'art del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico. 3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'art. 24, comma 2. 4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'art. 23, comma 5… 30

31 Avv. Prof. Alberto Tedoldi
Cass. civ., sez. I, , n La querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo volto ad accertare la falsità materiale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o riconosciuta, ovvero la divergenza, in un atto pubblico, fra la dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti e quanto effettivamente avvenuto, al fine di paralizzarne l’efficacia probatoria; all’esito di siffatto giudizio, l’eventuale accertamento della falsità spiega i suoi effetti erga omnes, e, quindi, oltre il limite del giudicato, senza, peraltro, che da tali effetti risulti esclusa la possibilità che al relativo giudizio partecipino tutti coloro che da esso potrebbero subire qualche effetto; in considerazione delle richiamate peculiarità, il giudizio introdotto con la querela di falso in via principale non tollera la proposizione di altre domande, nemmeno se dipendenti, nell’esito, dalla prima, e nemmeno se risarcitorie, per la cui definizione, del resto, non sarebbe sufficiente l’affermazione della falsità del documento, essendo pur sempre necessaria una ulteriore indagine, volta ad individuare i soggetti tenuti al risarcimento e ad accertare la sussistenza del dolo o della colpa. Non può formare oggetto di querela di falso l’atto redatto da un pubblico ufficiale, nella parte in cui quest’ultimo esprime un proprio convincimento logico-deduttivo, il quale non è coperto dall’efficacia probatoria privilegiata che l’art c.c. conferisce, tra l’altro, «ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza». 31

32 Avv. Prof. Alberto Tedoldi
Cass. civ., , n Anche la scrittura privata non riconosciuta può formare oggetto di querela di falso. Cass. civ., sez. III, , n La querela di falso, giusta la previsione dell’art. 221 c.p.c., può essere sempre proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio, a nulla rilevando né che il querelante abbia tacitamente od espressamente riconosciuto la sottoscrizione del documento di cui allega la falsità, né che venga proposta dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie né, infine, che la relativa istanza venga formulata per la prima volta solo in grado di appello. Cass. civ., sez. I, , n. 4728 La parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata può optare tra la facoltà di disconoscerla e la possibilità di proporre querela di falso, essendo diversi gli effetti legati ai due mezzi di tutela: la rimozione del valore del documento limitatamente alla controparte o erga omnes; nell’ambito di uno stesso processo, qualora sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile se proposta al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione, mentre è ammissibile se finalizzata a contestare la verità del contenuto del documento (nella specie, era stata proposta querela di falso in relazione alla apocrifia delle firme di atti di fideiussione già oggetto di verificazione). 32

33 Avv. Prof. Alberto Tedoldi
Cass. civ., sez. II, , n La denuncia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula il rimedio della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis o sine pactis - ipotesi che ricorre anche quando la difformità della dichiarazione rispetto alla convenzione sia tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione e la sottoscrizione - mentre tale rimedio non è necessario nell’ipotesi di riempimento contra pacta, ossia in caso di mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto si intendeva dichiarare (in applicazione di tale principio, la suprema corte ha confermato la sentenza impugnata, la quale - poiché nel giudizio era stata fornita la prova documentale circa l’entità del compenso spettante ad un professionista, tramite una scrittura privata non disconosciuta da colei che risultava averla firmata - aveva affermato che tale prova poteva essere superata solo con la querela di falso). 33

34 Avv. Prof. Alberto Tedoldi
Cass. civ., sez. III, , n. 5245 La denunzia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis, non anche nell’ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo contra pacta: nel primo caso, infatti, il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l’interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell’atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore; nel secondo caso, invece, tale provenienza non può essere esclusa, in quanto attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore; ciò che rileva, ai fini dell’esclusione della querela di falso, è che il riempitore sia stato autorizzato al riempimento, mentre nessuna importanza ha il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un’operazione economica diversa da quella alla quale si riferisce l’autorizzazione (in applicazione di tale principio, la suprema corte ha confermato la sentenza impugnata, la quale, in riferimento al riempimento di cambiali in bianco, aveva escluso che fosse necessaria la querela di falso per dimostrare che i titoli erano stati abusivamente utilizzati dal creditore, per documentare un finanziamento diverso da quello per il quale erano stati originariamente rilasciati). 34

35 Avv. Prof. Alberto Tedoldi
Cass. civ., sez. II, , n. 3625 Qualora la querela di falso sia proposta in via incidentale innanzi al tribunale in grado d’appello e venga emanata un’unica sentenza che decide sia sul’appello che sulla querela di falso, il capo relativo a quest’ultima deve essere impugnato innanzi alla corte d’appello competente in forza del principio del doppio grado di giurisdizione; pertanto il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile. Cass. civ., sez. lav., , n. 1537 L’indicazione nella querela di falso degli elementi e delle prove della falsità è necessaria, ai sensi dell’art. 221, 2º comma, c.p.c., ai fini della validità formale della querela, che, in difetto di tali requisiti, risulta essere nulla; detta norma si limita a richiedere, tuttavia, la sola indicazione delle prove e non anche la completa formulazione delle stesse, sicché nel caso in cui una prova testimoniale non sia stata formalmente articolata in separati capitoli già nell’atto introduttivo del giudizio di falso, non si ha nullità della querela, sempre che il querelante abbia sin dall’inizio del giudizio esattamente indicato le persone da esaminare ed i fatti sui quali la testimonianza è richiesta. 35

36 Avv. Prof. Alberto Tedoldi
Cass. civ., sez. III, , n In tema di querela di falso, la risposta negativa della parte, all’interpello rivolto dal giudice, ai sensi dell’art. 222 c.p.c., in ordine al se intende avvalersi in giudizio del detto documento, può anche desumersi da un equivalente contegno processuale della stessa, quale la mancata comparizione a rispondere. Cass. civ., sez. I, , n In materia di querela di falso, il giudice dinanzi al quale la querela sia proposta, anche se privo della competenza a conoscerne (nel caso di specie, giudice di pace) è comunque tenuto ad autorizzare o meno la presentazione della querela sulla base del motivato esame delle condizioni di ammissibilità della stessa, alla stregua del disposto degli art. 221 e 222 c.p.c. e, se riconosce la rilevanza del documento impugnato di falso e se il modo in cui l’impugnazione è proposta è conforme ai detti requisiti di ammissibilità, è tenuto a sospendere il giudizio e a rimettere le parti dinanzi al tribunale per il relativo procedimento, ai sensi dell’art. 313 c.p.c. (nella specie, la suprema corte ha cassato la sentenza di merito, con la quale il giudice di pace aveva bensì provveduto a verificare la sussistenza del requisito di ammissibilità consistente nella sottoscrizione dell’atto personalmente o da parte di un procuratore speciale, ma aveva erroneamente ritenuto insussistente il requisito stesso, a fronte del deposito da parte del difensore di un testo contenente la querela sottoscritto dalla parte personalmente, con delega all’avvocato per il deposito dell’atto). 36


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