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SERVIZI PUBBLICI LOCALI
La produzione di beni e attività diretti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali corrisponde a un servizio pubblico locale (art. 112 comma 1 TUEL).
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Relativamente ai servizi pubblici locali la nozione (tradizionale) interna di “servizio pubblico di rilevanza economica” coincide con quella comunitaria di “servizio di interesse economico generale” (SIEG) e si sostanzia in un’attività economica in forma di impresa, pubblica o privata, volta ad offrire prestazioni necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") su un determinato mercato nei confronti di una indifferenziata generalità di soggetti, a prescindere dalle loro particolari condizioni (Corte giust. UE, , C- 35/96; Id., , C- 67/96; Id., , C- 222/04; C. cost., n. 272/2004; Id., n. 325/2010)
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Sono definiti servizi pubblici locali di interesse economico generale i servizi erogati dietro corrispettivo su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o lo sarebbero a condizioni differenti, che i comuni assumono come necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità, così da garantire lo sviluppo e la coesione sociale
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Entrambe le nozioni (quella interna e quella comunitaria)assolvono l'identica funzione di identificare i servizi la cui gestione deve avvenire di regola, al fine di tutelare la concorrenza, mediante affidamento a terzi secondo procedure competitive ad evidenza pubblica
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Cosa sono i servizi a rete
Servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete: i servizi pubblici locali di interesse economico generale che siano suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali tra le sedi di produzione del bene o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti alla regolazione a opera di un'autorità indipendente, inclusi quelli afferenti al ciclo dei rifiuti.
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Nella legislazione si è distinta la disciplina relativa a;
proprietà di reti, impianti e dotazioni patrimoniali gestione erogazione del servizio
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Gestione…….. La normativa comunitaria prevede l’affidamento a:
terzi a mezzo di procedure di evidenza pubblica, il ricorso alle società c.d. in house società miste
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I servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all’esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero per mezzo di una società mista ovvero attraverso l’affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall’ente, ma che ne sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo (CdS, n. 4599/2014).
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La decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano (CdS, n. 4599/2014) e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti
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La Corte costituzionale (n. 325/2010) ha rilevato che:
a)la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale deve avvenire di regola, al fine di tutelare la concorrenza, mediante affidamento a terzi secondo procedure competitive ad evidenza pubblica. b)la normativa comunitaria consente, ma non impone, agli Stati membri di prevedere, in via di eccezione e per alcuni casi determinati, la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’ente locale. c)la normativa comunitaria consente l’affidamento diretto del servizio alle società miste a condizione che si sia svolta una gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato e che tale socio sia un socio «industriale» e non meramente «finanziario». d) l’ affidamento diretto del servizio «in deroga» alle ipotesi di affidamento in via ordinaria (gara), gestione denominata c.d. in house, per il diritto comunitario rappresenta un’eccezione rispetto alla regola generale dell’affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica.
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Il decreto si applica a tutti i SIEG
Il decreto si applica a tutti i SIEG. Per il servizio idrico integrato, il servizio di gestione integrata dei rifiuti, il trasporto pubblico locale, il servizio farmaceutico, il servizio di distribuzione del gas e dell’energia elettrica, prevalgono le rispettive normative di settore, fatta eccezione per quelle contenute nel decreto in materia di affidamento del servizio, e salve quelle relative al servizio di distribuzione del gas e dell’energia elettrica.
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La scelta della modalita’ di gestione del servizio deve essere effettuata con provvedimento motivato dell'ente competente, che deve dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma prescelta. Nel caso di affidamento in house o di gestione mediante azienda speciale, il provvedimento deve dare conto specificamente delle ragioni del mancato ricorso al mercato e, in particolare, del fatto che tale scelta non sia comparativamente più svantaggiosa per i cittadini, anche in relazione ai costi standard nonché dei benefici per Ia collettività della forma prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
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La normativa comunitaria ammette l’eccezione alla regola della gara nel caso in cui lo Stato nazionale ritenga che l’applicazione dei principi concorrenziali ostacoli, in diritto od in fatto, la «speciale missione» dell’ente pubblico (art. 106 TFUE) -C. cost., n. 325/2010. Il T.U. rende più rigido il divieto di gestione diretta dei SIEG da parte dell’Ente locale (CdS, Parere, cit), in modo peraltro che appare consentito atteso che la normativa comunitaria consente, ma non impone, agli Stati membri di prevedere, in via di eccezione e per alcuni casi determinati, la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’ente locale (C. cost., n. 325/2010)
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L’affidamento mediante procedure di evidenza pubblica deve avvenire in applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici (art. 7 T.U.). Ai sensi dell’art. 164, c. 3, d.lgs. n. 50/2016 (Codice), «I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della» Parte III del Codice, relativa ai Contratti di concessione.
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La «concessione di servizi»: contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi (art. 3 Codice)
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Si ha concessione quando l'operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si ha appalto quando l'onere del servizio stesso viene a gravare sostanzialmente sull'Amministrazione
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L’art. 63 del c.d. codice dei contratti pubblici contempla la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei contratti. Si tratta di uno strumento eccezionale, ammissibile quindi nei soli casi previsti dalla legge. E’ configurabile un principio di carattere generale con riguardo ai servizi pubblici locali che le procedure di scelta del contraente non possono sottrarsi ai principi dell’evidenza pubblica, potendo essere affidati solo a soggetti individuati attraverso l’espletamento di gare con procedure di tipo concorsuale, limitandosi con ciò alla p.a. la possibilità di ricorrere alla trattativa privata alle sole ipotesi espressamente stabilite dalla legge
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Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali e delle società sono assegnati al nuovo gestore.
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Proprieta’ Il legislatore delegato disciplina anche la materia della proprietà e della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni essenziali destinati alla produzione del servizio.
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Gli enti locali non possono cedere la proprietà di impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
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Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali.
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le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali di proprietà degli enti pubblici possono essere conferiti, anche in forma associata, a società interamente possedute dall'ente o dagli enti conferenti (c. 3) il legislatore ha riaffermato l’ammissibilità delle c.d. società patrimoniali pubbliche.
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società miste Per i servizi di rilevanza economica, la disciplina comunitaria contempla l’affidamento diretto alle società miste, a condizione che il socio privato sia stato scelto all’esito di una gara ad evidenza pubblica,
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Le società miste sono espressione del c. d
Le società miste sono espressione del c.d. partenariato pubblico-privato istituzionale, nel quale la P.A. si avvale del patrimonio cognitivo, composto di conoscenze tecniche e scientifiche, maturato dal privato nelle singole aree strategiche di affari, anche in vista di un possibile alleggerimento degli oneri economico-finanziari” necessari in sede di erogazione di servizi
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La normativa comunitaria consente l’affidamento diretto del servizio alle società miste a condizione che si sia svolta una gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato e che tale socio sia un socio «industriale» e non meramente «finanziario» (Corte cost., n. 325/2010).
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La quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la procedura di selezione pubblica ha ad oggetto al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto oggetto esclusivo dell'attività della società mista.
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Società in house Si ha gestione in house quando le pa realizzano le attività attraverso propri organismi, senza ricorrere al mercato concorrenziale. A volte gli organismi in house possono avere anche propria personalità giuridica, quindi nuovi soggetti giuridici. Anche se sono formalmente distinti dall’amministrazione pubblica, non hanno alcuna autonomia decisionale perché sono solo un modulo organizzativo di cui l’amministrazione si avvale per soddisfare proprie esigenze
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Capitale interamente pubblico
Gli enti pubblici titolari del capitale esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi La maggior parte della loro attività deve esser realizzata con l’ente
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Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica
L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili general
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L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito
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Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.
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L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
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I comuni, possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società di capitali, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.
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