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STATO GIURIDICO DEL DOCENTE
In generale, lo stato giuridico o status è quella qualitá o condizione giuridica di diritto pubblico o di diritto privato che la norma attribuisce ad una persona nell'ambito della collettivitá, all'interno cioè di un particolare ordinamento giuridico . Tale qualitá è costituita da un insieme organico di diritti, doveri e poteri.
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Privatizzazione del rapporto di lavoro
Abbandono del regime pubblicistico: - la fonte regolatrice non è più costituita da norme di diritto pubblico (leggi, regolamenti e altri atti unilaterali); - alla fonte pubblicistica rimangono riservati solo gli atti organizzativi di natura strutturale. ESEMPIO: determinazione delle dotazioni organiche complessive.
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Si passa al Regime privatistico,
avvicinando il rapporto di lavoro pubblico a quello privato: rapporto di impiego disciplinato dal Codice civile e dallo Statuto dei lavoratori (L. 300/70) e regolato dai Contratti individuali e collettivi. ESEMPIO: il docente non è più nominato ma firma un contratto con un datore di lavoro; - devoluzione al giudice ordinario delle controversie di lavoro: 1998. N.B. Il TAR mantiene competenza per le fasi concorsuali che precedono l’instaurarsi del rapporto di lavoro.
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LE FONTI D.Lgs 29/93 (prima privatizzazione)
Legge delega 59/97 (seconda privatizzazione) D.Lgs 165/01 (testo unico sull’ordinamento del lavoro delle amministrazioni pubbliche) Più volte integrato ed emendato negli anni successivi. L’intervento più importante: D.Lgs. 150/09 («Decreto Brunetta», Titolo IV).
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ORDINAMENTO DEL LAVORO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
D.Lgs 165/01 art. 5, comma 2: «Le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro».
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D.Lgs 165/01 art. 54 comma 1: «Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico». Nuovo Codice di comportamento DPR 62/13.
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RAPPORTO DI LAVORO Il rapporto di lavoro che si instaura con il contratto di lavoro individuale è di duplice profilo: di diritto pubblico e di diritto privato; ed è fondativo e attributivo del c.d. stato giuridico del docente, cioè di quella particolare e differenziata qualità di diritto pubblico all'interno dell'ordinamento scolastico disciplinata dalla fonte sia statale sia contrattuale in ordine a: 1. diritti, liberta' e poteri; 2. doveri – docenza, obblighi di servizio, compiti connessi; 3. responsabilità – civile, penale, disciplinare.
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IL CONTRATTO DI LAVORO IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E DEGLI ISTITUTI E SCUOLE SPECIALI STATALI, È ASSUNTO CON CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO NEL QUALE SONO INDICATI: - TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO - DATA DI INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO - DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - QUALIFICA DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E LIVELLO RETRIBUTIVO INIZIALE - COMPITI E MANSIONI CORRISPONDENTI ALLA QUALIFICA DI ASSUNZIONE - DURATA DEL PERIODO DI PROVA PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SEDE DI PRIMA DESTINAZIONE, ANCORCHÉ PROVVISORIA, DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA. L'ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO E A TEMPO INDETERMINATO PUÒ AVVENIRE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO O A TEMPO PARZIALE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL CONTRATTO INDIVIDUALE INDICA ANCHE L'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO (CCNL , ART. 25).
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PROFILO GIURIDICO-CONTRATTUALE
della FUNZIONE DOCENTE Il profilo professionale della funzione docente è materia gius-lavoristica •È definito negli artt. 26 e 27 del 2006/2009 •Fonte pubblicistica: art. 395, D. Lgs n. 297/1994 e Legge n 107/2015
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PROFILO GIURIDICO DEL DOCENTE
(Fonte statale) «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività : - di trasmissione della cultura - di contributo alla elaborazione di essa - di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della personalità» (art. 395, D. Lgs 297/1994)
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OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI
• Aspetti giuridici ed amministrativi, in particolare la partecipazione agli organi collegiali della scuola • Competenze per lo sviluppo e il sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche • Linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" • Digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 • Didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità
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(cc. 124, 5, 83) si esplica in attività:
FUNZIONE DOCENTE (cc. 124, 5, 83) si esplica in attività: DI INSEGNAMENTO DI POTENZIAMENTO (progettazione didattica) DI SOSTEGNO DI ORGANIZZAZIONE (supporto organizzativo-didattico) DI COORDINAMENTO (obiettivi e attività didattiche) Middle management DI TUTORATO (cc. 117 e 129; D. Lgs. 297/1994, art. 11, c. 4) FORMATIVE, obbligatorie e continue, di aggiornamento e formazione (cc. 12, 124)
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FUNZIONE DOCENTE(cc. 124, 5, 83) comprende attività:
• «Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica» (c. 83) • Le istituzioni scolastiche possono individuare,nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento degli insegnamenti opzionali nella scuola secondaria di II° grado (cc. 31 e 28) • Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività del piano nazionale di scuola digitale (c. 59)
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COMPETENZE ALLA BASE DELL’UNITARIETÀ DELLA FUNZIONE DOCENTE (ccnl 2006/2009, art. 27)
• Disciplinari • Psico-pedagogiche • Metodologico-didattiche Organizzative e relazionali e di ricerca Comunicative • Documentazione e valutazione
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COMPETENZE DISCIPLINARI
dominare conoscenze e abilità relative: alla propria disciplina ai contenuti da insegnare alle teorie dell'educazione
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COMPETENZE PSICO-PEDAGOGICHE
• padroneggiare conoscenze e abilità relative alla psicologia evolutiva e dell ́apprendimento; • creare ambienti di apprendimento stimolanti per gli allievi; • differenziare tra i diversi studenti e seguirli individualmente lungo i loro percorsi di sviluppo; • stimolare gli studenti a riflettere sulle loro esperienze; • riflettere in modo sistematico sul proprio approccio pedagogico e comportamento didattico nei confronti degli studenti, dei colleghi e di altre figure importanti
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COMPETENZE METODOLOGICO-DIDATTICHE
• conoscere e utilizzare le metodologie d ́insegnamento coerenti con l ́impianto disciplinare
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COMPETENZE ORGANIZZATIVO-RELAZIONALI E DI RICERCA • collaborare con i colleghi nella preparazione, attuazione e innovazione dei curricoli • mantenere una rete di importanti contatti professionali
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COMPETENZE DI DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE • conservare memoria delle migliori pratiche • ricercare articoli, libri, casi di studio e altre risorse rilevanti • sviluppare e incrementare le verifiche delle capacitá professionali • valutare con criteri pedagogici e nel rispetto della normativa • inviare agli studenti segnali sui loro progressi • stimolare gli studenti all ́auto-verifica
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PROFILO GIURIDICO DEL DOCENTE (fonte contrattuale CCNL 2006/2009)
La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle ATTIVITÀ INDIVIDUALI E COLLEGIALI e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.
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OBBLIGHI DI SERVIZIO Attività di insegnamento (art.28 CCNL) Attività funzionali all'insegnamento (art.29 CCNL) Attività aggiuntive (art.30 CCNL)
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LA LIBERTÁ DI INSEGNAMENTO
Il principio della libertà d’insegnamento è sancito dal 1° comma dell’art. 33 Cost. «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento».
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LIBERTÁ DI PENSIERO E LIBERTÁ DI INSEGNAMENTO
Il rapporto poi tra libertá d ́insegnamento e la libertá di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) non è di identitá o di inclusione; sono due distinte libertá perché cosí ha disposto la Costituzione dedicando due distinti articoli.
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LA LIBERTÁ DI INSEGNAMENTO
Per gli ASPETTI DI CONTENUTO, la libertà d’insegnamento è intesa come: a) «autonomia didattica» (art. 1, c. 1, d. lgs 297/1994); b) «libera espressione culturale del docente» (art. 1, c. 1, d. lgs 297/1994); c) «autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca» (art. 1, c. 3, d. lgs 297/1994); d) «libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica»
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LA LIBERTÁ DI INSEGNAMENTO
Per gli ASPETTI DI ESERCIZIO, la libertà d’insegnamento, essendo attività di natura promozionale, trova alimento in un confronto libero e aperto di posizioni culturali, pena la coazione del pensiero e della personalità dello studente. In altri termini la libertà d’insegnamento «è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni» ed è strettamente connessa con la libertà di apprendimento dello studente che ne costituisce anche il limite.
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LA LIBERTÁ DI INSEGNAMENTO
Per gli ASPETTI FINALITÀ, la libertà d’insegnamento è diretta: - alla «piena formazione della personalità degli alunni» (comma 2-art.1-D.lgs.297/94) ed a produrre istruzione libera, critica e aperta a sviluppi culturali e sociali.
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DIRITTI E DOVERI
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I DIRITTI • Dal rapporto di lavoro scaturiscono una serie di interessi giuridicamente protetti, alcuni dei quali si identificano in diritti soggettivi perfetti, altri, invece, si qualificano come interessi legittimi. • La dottrina prevalente classifica tali diritti in patrimoniali e non patrimoniali.
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I DIRITTI PATRIMONIALI
• I diritti patrimoniali si distinguono in diritti contemporanei al rapporto d’impiego e in diritti successivi al medesimo rapporto, presupponendone la cessazione. • Rientrano nei diritti patrimoniali: – la retribuzione – trattamento di quiescenza e di previdenza dopo la cessazione del servizio.
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I DIRITTI NON PATRIMONIALI
I diritti relativi alla funzione: – diritto all’ufficio – diritto alla prestazione didattica – diritto alla progressione mediante concorso • diritto alla sede • diritto a periodi di riposo • diritto al riposo settimanale e festivo • diritto al recupero delle festività • diritto alle ferie • diritto a permessi brevi • diritto a permessi retribuiti • diritto ad assentarsi per malattia • diritto a congedi di maternità e di paternità • diritto ad assentarsi per infortunio sul lavoro e per malattie dovute a causa di servizio • diritto a periodi di aspettativa • diritto all’assistenza di persone in situazione di handicap • il diritto alla tutela nell’ambiente di lavoro • il diritto allo studio • il diritto al rapporto di lavoro part-time • il diritto alla formazione in servizio
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I DIRITTI SINDACALI Il personale della scuola è titolare di diritti sindacali analoghi a quelli dei lavoratori privati, e ciò in forza dell’estensione dello Statuto dei lavoratori ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. I diritti sindacali si distinguono in diritti sindacali dei lavoratori e diritti sindacali delle associazioni.
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I DIRITTI SINDACALI • diritto di associazione sindacale
• diritto di sciopero • diritto di manifestare il proprio pensiero nel luogo di lavoro • diritto a non essere sottoposto a controlli a distanza sul lavoro • diritto al rispetto ed alla riservatezza • diritto a non essere sottoposto ad accertamenti sanitari per fini non riconosciuti • diritto alla repressione della condotta antisindacale • diritti sindacali connessi con la funzione docente: diritto di assemblea e diritto di permessi retribuiti e non.
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DOVERI DEL DOCENTE • Dovere di esclusività • Dovere di obbedienza
• Dovere di fedeltà • Dovere di diligenza • Dovere di buon andamento e di imparzialità • Osservanza del segreto d’ufficio • Dovere di condotta irreprensibile •Osservanza di obblighi contrattuali (attivitá d ́insegnamento; orario di servizio; partecipazione oo.cc; etc.)
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IL DIRITTO-DOVERE ALLA FORMAZIONE
CCNL 1994/1997, art Formazione • 1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto. • 2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali.
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Il contratto collettivo nazionale, siglato il 7 ottobre 2007, prevede come fondamentale strumento professionale l’aggiornamento in servizio (art. 63) e lo ritiene un diritto “funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità” (art comma 1). E quando una norma definisce un diritto come “funzionale” a qualche obiettivo, esso è automaticamente anche un dovere; ed infatti il successivo art. 65 stabilisce che le istituzioni scolastiche debbano predisporre i contenuti dell’aggiornamento in modo tale che siano “funzionali” alla realizzazione degli obiettivi individuati nel Piano dell’offerta formativa.
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CODICE CIVILE E DOCENTI
Le norme generali distinguono fra due tipi di responsabilità: Art e seguenti : - responsabilità contrattuale = conseguenze in cui incorre un debitore che non adempie correttamente all’obbligazione. A carico del convenuto l’onere della prova che l’evento dannoso è dovuto a causa non a sé imputabile. Art e seguenti : - responsabilità extracontrattuale = responsabilità per aver commesso un fatto illecito (neminem laedere). A carico dell’attore l’onere della prova del fatto illecito (ingiustizia del danno / nesso causale tra comportamento e pregiudizio subito / elemento soggettivo: volontà o negligenza).
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CODICE CIVILE E DOCENTI
Nel caso dei docenti, l’onere della prova a discarico è ampliato: Art. 2047: Il risarcimento del danno cagionato da un incapace «è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza». Art. 2048: Genitori o tutore sono responsabili del danno cagionato dai figli minori. «I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza». «Le persone indicate nei commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto». Culpa in educando e culpa in vigilando: non alternative ma concorrenti.
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CODICE CIVILE E DOCENTI
Articolo 2087: il datore di lavoro deve tutelare l’integrità fisica la personalità morale del lavoratore. ► SICUREZZA Articolo 2104: il prestatore di lavoro deve operare con diligenza e osservare le disposizioni del datore di lavoro. Articolo 2105: il prestatore di lavoro ha un obbligo di fedeltà e non deve recare pregiudizio all’impresa. Articolo 2106: l’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti è motivo di sanzioni disciplinari. ►CODICE DISCIPLINARE
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CODICE PENALE E DOCENTI
Il docente è un pubblico ufficiale: Articolo 357: Sono PU «coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa». La funzione amministrativa è pubblica se forma e manifesta la volontà della pubblica amministrazione (DS) o si svolge «per mezzo di poteri autoritativi o certificativi». Il dipendente ATA è invece persona incaricata di pubblico servizio (art. 358): «mancanza dei poteri tipici».
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CODICE PENALE E DOCENTI
Articolo 331 codice di procedura penale: «I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito». Non c’è discrezionalità nella denuncia di un reato perseguibile d’ufficio.
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CODICE PENALE E DOCENTI
Il CP prevede reati specifici contro i PU: violenza o minaccia (336), resistenza (337) oltraggio (341 bis). Il Titolo II Capo I del CP è dedicato ai delitti dei PU contro la pubblica amministrazione: Articoli bis Fra i reati più importanti: peculato, concussione, diversi tipi di corruzione, abuso d’ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio, rifiuto di atti d’ufficio/omissione. ESEMPIO: rivelazione di particolari riservati degli scrutini.
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PER CONCLUDERE : LA PROFESSIONALITA’ E L’UMANITA’ DI UN INSEGNANTE SI ESPRIMONO INNANZITUTTO NEL SUO RAPPORTO CON GLI STUDENTI. LA CONSAPEVOLEZZA DEL QUADRO GIURIDICO E’ TUTTAVIA UN ELEMENTO FONDAMENTALE DELLA SUA PREPARAZIONE: GLI PERMETTE DI MUOVERSI CORRETTAMENTE IN UN MONDO DI RELAZIONI COMPLESSO. LO GUIDA E LO TUTELA NELLE SITUAZIONI DELICATE CHE LA PROFESSIONE DOCENTE TALVOLTA INCONTRA.
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