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PubblicatoMariano Tommasi Modificato 7 anni fa
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Susi Pelotti Professore ordinario di Medicina legale -
Università di Bologna
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Definizione medico-legale
IL CERTIFICATO MEDICO Definizione medico-legale Attestazione scritta, di indole tecnica, riguardante fatti di rilevanza giuridica, direttamente constatati dal medico nell’esercizio della sua attività Cazzaniga-Cattabeni-Luvoni Attestazione scritta di un fatto di natura tecnica, destinato a provare la verità Macchiarelli-Feola L’atto scritto che dichiara conformi a verità fatti di natura tecnica di cui il certificato è destinato a provare l’esistenza. Puccini C.
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Il certificato Il rigorismo obiettivo del metodo (da intendersi come obiettività clinica) e la dominante conoscenza del rapporto giuridico cui il fatto si riferisce (diritto assicurativo, rapporto di impiego o di lavoro, diritto penale, diritto civile, assicurativo privato, militare, previdenziale, ecc.) sono capisaldi della medicina legale che ben si applicano all'universo della certificazione medica.
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Obbligo di bene certificare
REQUISITI FORMALI correttezza formale intelligibilità della grafia possibilità di attribuire ai singoli operatori intervenuti l’attività svolta
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REQUISITI SOSTANZIALI
veridicità completezza e precisione chiarezza attualità pertinenza
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Falso materiale
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Falso ideologico
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Falso ideologico Non sussiste il reato di falso ideologico (art. 481 cp) quando il medico certifica in buona fede una “sindrome non obiettivabile” sulla base dell’anamnesi fornita con inganno dal paziente al fine del rilascio del certificato di malattia, secondo la sentenza n del 20 giugno 1994 della Cassazione sez. 2°. In questo caso risponderà eventualmente il paziente per le false dichiarazioni.
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Una lavoratrice, assentatasi durante due giorni lavorativi di “ponte”, esibisce un certificato medico datato nel primo giorno lavorativo successivo, contenente la diagnosi di tachicardia e ipertensione. Provvedimento disciplinare. Il giudice convalida il provvedimento osservando che il medico non può accertare la sussistenza di quelle infermità retrospettivamente. La perfetta concomitanza con il “ponte” concorre a togliere credibilità all’infermità denunciata. (Corte d’Appello di Milano, 27 settembre 2007)
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“ingegneria certificatizia”. (Tribunale di Milano 22 gennaio 2007)
Un lavoratore si assenta dal lavoro per periodi di tempo molto lunghi, in parte giustificati da aspettative per motivi vari, o da ferie, in parte da certificati relativi a malattie diverse ma tra loro consecutive. Egli cura comunque sempre di “guarire” qualche giorno prima della scadenza del periodo di comporto. Il giudice convalida il licenziamento: la serie di coincidenze tra inizio o fine della malattia e inizio o fine di altre cause di assenza costituisce un insieme di indizi gravi e concordanti di simulazione: è un caso – si legge nella motivazione della sentenza – di abile “ingegneria certificatizia”.
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Compatibilità Una impiegata amministrativa, assente dal lavoro da circa quindici giorni, viene incontrata dal datore di lavoro alle 2 di notte accanto a un falò. Licenziamento, impugnazione giudiziale. Il giudice ritiene giustificato il licenziamento osservando che l’esercizio notturno del meretricio sulla pubblica via presuppone condizioni di salute compatibili con mansioni impiegatizie sedentarie. (Pretura Milano 26 giugno 1989)
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Lieve imprecisione
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Negli atti di causa
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Certificazione specialistica
Carlini et al. Rivista Italiana di Medicina Legale, 2013
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Certificazione specialistica
Carlini et al. Rivista Italiana di Medicina Legale, 2013
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Certificato di morte Errata compilazione del certificato di morte omesso che le patologie erano state contratte in tempo di guerra Ritardato riconoscimento della pensione reversibilità del marito Sentenza Cassazione civile sez. III, n , (certificazione non poteva esprimersi oltre che sull’immediata constatazione del decesso anche sul complesso dei fattori antecedenti)
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Certificato anamnestico
La legge riconosce solo in casi specifici la validità di certificati anamnestici, cioè che si fondano sulle informazioni direttamente acquisite e valutate dal medico quali ad esempio i certificati anamnestici per l’idoneità al porto d’armi (DM in GU n. 143 del ). Richiedono un’attività del medico ricognitiva della storia del paziente e dei suoi precedenti di malattia direttamente constatati o derivanti da altra documentazione sanitaria visionata.
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