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ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
- Prof. Sara Tonolo - Trieste 6 marzo 2017-
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DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO/DIRITTO DELLE ORG.INT.
Diritto delle organizzazioni internazionali Diritto del commercio internazionale Diritti umani Diritto internazionale penale Diritto internazionale dell’ambiente
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NOZIONI GENERALI ORDINAMENTO GIURIDICO?
ORGANIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI REGOLE GIURIDICHE O ISTITUZIONI DESTINATE AD APPLICARSI EFFETTIVAMENTE A UNA DETERMINATA COMUNITA’ ORDINAMENTO/FENOMENO/STRUTTURA/ARCHITETTURA.
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NOZIONI GENERALI ELEMENTI ESSENZIALI DI UN ORDINAMENTO GIURIDICO (Santi Romano)? NORMA/SANZIONE ISTITUZIONE = ORDINAMENTO/STATI = ISTITUZIONI = ORDINAMENTI PLURALITA’ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI
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NOZIONI GENERALI DIRITTO INTERNAZIONALE
Diritto internazionale pubblico Diritto internazionale privato Diritto delle Organizzazioni internazionali Diritto dell’Unione europea
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NOZIONE DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE: associazione di Stati creata tramite un accordo tra i suoi membri e dotata di un apparato permanente di organi allo scopo di perseguire la realizzazione di obiettivi di interesse comune mediante la cooperazione tra di essi
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NOZIONE DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Enti dotati di personalità giuridica internazionale composti di stati o di altre organizzazioni e che sono stati creati mediante trattati o mediante atti giuridici internazionali: art. 2 Progetto di Articoli del 2009 sulla responsabilità di OIG.
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CARATTERI FONDAMENTALI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
NON SONO ENTI TERRITORIALI ENTI FUNZIONALI SOGGETTI DERIVATI- CREATI DA ALTRI SOGGETTI TRAMITE TRATTATO ISTITUTIVO: Solo Stati: ad es. ONU Stati e Organizzazioni internazionali: es. FAO
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NASCITA DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
STIPULAZIONE DI UN TRATTATO INTERNAZIONALE:Es. : ONU GATT – unione semplice di Stati: accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, dal 1947, dal 1951 si istituzionalizza e poi nel 1994 diventa l’Organizzazione mondiale per il commercio (OMC – WTO) ADOZIONE DI ALTRO ATTO INTERNAZIONALE: Es. CSCE – conferenza per la sicurezza e cooperazione in Europa diventa OSCE nel 1994 (non ha trattato istitutivo, ma una sorta di raccomandazione)
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VARIE CATEGORIE DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Organizzazioni mondiali/universali Es.: ONU Organizzazioni regionali: OSCE (Vienna): Stati Europei, Canada USA; Consiglio D’Europa (Strasburgo): Stati europei e Turchia≠Consiglio dell’UE; NATO (Bruxelles): Stati europei, Canada, USA; OCSE (Parigi): cooperazione e sviluppo economico
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VARIE CATEGORIE DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Organizzazioni di cooperazione Es. ONU Organizzazioni di integrazione - Es. CEE
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ENTI DIVERSI: ONG NON SONO SOGGETTI MA SONO ATTORI IMPORTANTI
Associazioni costituite da privati di Stati diversi per perseguire obiettivi non lucrativi di cooperazione internazionale Art. 71 Carta ONU
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RUOLO DELLE ONG NEL DIRITTO INTERNAZIONALE
CARATTERI ESSENZIALI: Carattere internazionale della composizione e degli obiettivi; Carattere privato dell’iniziativa: l’ONG è costituita da privati e non da Stati . L’atto costitutivo della ONG non si configura come trattato; Carattere gratuito dell’attività: perseguimento di un obiettivo non lucrativo è tratto essenziale
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VARIE CATEGORIE ONG CORPORATIVE: protezione degli interessi dei loro membri; ONG CARITATEVOLI o UMANITARIE: svolgono azioni operative con l’accordo degli Stati; ONG POLITICHE, SINDACALI o CONFESSIONALI - World Economic Forum – pareri ai panels OMC
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DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
TRATTATO ISTITUTIVO ACCORDO DI SEDE
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DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
MEMBRI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: MEMBRI ORIGINARI (Art. 53 Carta ONU). ALTRI MEMBRIMembri privilegiati. Es. permanenti nel CDS ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE: es. OSSERVATORI: assistere, ricevere documentazione, no diritto di voto PARTECIPAZIONE DI ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: CEE membro della FAO
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DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
PROCEDURA DI AMMISSIONE: Prevista dal Trattato; Manifestazione di volontà del nuovo Stato; Accettazione: es. art. 4 Carta ONU delibera di AG su proposta del Consiglio di Sicurezza: richiesta di Palestina come Stato membro (23.IX.2011) non accolta perché Consiglio di Sicurezza non ha formulato proposta unanime; richiesta di Stato osservatore (prima era osservatore come Entità)-accolta con 3 favorevoli, astensione UK e voto contrario USA (Palestina ammessa come Stato membro dell’UNESCO – ottobre 2011).
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DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
- Previsti dal Trattato; Organi composti da Stati; Organi composti da individui.
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DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
COMPETENZE Principio delle competenze di attribuzione; Teoria dei poteri impliciti ATTI: RISOLUZIONI CON EFFICACIA OBBLIGATORIA NEI CONFRONTI DEGLI STATI MEMBRI; RACCOMANDAZIONI; TRATTATI INTERNAZIONALI
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SOGGETTIVITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
SOGGETTIVITA’ INTERNA: se prevista da Trattati isitutivi è riconosciuta da Stati: art. 104 CARTA ONU SOGGETTIVITA’ INTERNAZIONALE: È riconosciuta dalla prassi internazionale degli Stati : parere CIG 1949 Rileva l’effettiva partecipazione dell’ente alla vita di relazione internazionale
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EVOLUZIONE RELATIVA ALLA SOGGETTIVITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
PARERE CIG : riguardava il diritto delle Nazioni Unite ad ottenere la riparazione da Israele per i danni subiti dalle Nazioni Unite a seguito dell'uccisione da parte di estremisti israeliani, del mediatore inviato dalle Nazioni Unite in Israele per cercare di arrivare ad una soluzione negoziata al conflitto che vede da una parte Israele e OLP.
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PARERE CIG 1949 Il mediatore in questione, il conte Bernadotte, In quanto funzionario delle Nazioni Unite era in sostanza un organo che nell'esercizio delle sue funzioni (mentre era in Israele per mediare) fu ucciso. Secondo le Nazioni Unite tale uccisione era dovuta ad un atteggiamento negligente, una mancata protezione che lo Stato israeliano gli avrebbe dovuto assicurare.
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PARERE CIG 1949 c'è un illecito, la mancata protezione da parte dello stato d'Israele - le Nazioni Unite chiedevano la riparazione di quell'illecito. Nessuna norma nella Carta delle Nazioni Unite prevede che le Nazioni Unite possano chiedere la riparazione in caso di illecito commesso nei confronti delle Nazioni Unite.
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PARERE CIG 1949 La Corte Internazionale di giustizia parte dalla valutazione dell'esistenza o meno di una personalità giuridica in capo alle Nazioni Unite, dando per presupposto che se le Nazioni Unite sono un soggetto sul piano delle relazioni internazionali allora possono esercitare tutta una serie di poteri che spettano ai soggetti del diritto internazionale tra i quali vi è anche quello di chiedere la riparazione del danno qualora subiscano un illecito.
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PARERE CIG 1949 La Corte tuttavia dice che, tenendo conto dei poteri che la carta attribuisce e tenendo conto dell'eccezionale natura di questa organizzazione non si può non ammettere che gli Stati nel crearla abbiano voluto attribuire alle Nazioni Unite le caratteristiche di un soggetto autonomo capace di agire sul piano delle relazioni internazionali quindi un soggetto dotato di una propria autonoma personalità giuridica internazionale.
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PARERE CIG 1949 Si tratta dunque di un ragionamento restrittivo, non suscettibile di estensione ad altre OIG automaticamente.
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PARERE CIG 1980 Riguardava la decisione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di chiudere una sede presente in Egitto. Questa decisione era stata contestata e si era chiesto un parere alla Corte di Giustizia per stabilire la validità della scelta di spostare la sede.
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PARERE CIG 1980 Si pone la domanda se l'Organizzazione Mondiale della Sanità possa essere considerato soggetto di diritto internazionale; e la posizione che la Corte assume in questo parere è una posizione estremamente liberale ed estensiva nell'ammettere la possibilità che l'organizzazione sia dotata di personalità giuridica.
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CRITERI PER ATTRIBUIRE PERSONALITA’ INTERNAZIONALE A OIG
TEORIA DELLA FONTE: se costituite tramite trattato hanno soggettività internazionale; TEORIA DEL RICONOSCIMENTO DA PARTE DI STATI TERZI: costitutivo e non dichiarativo; TEORIA DELL’EFFETTIVITA’ : più convincente.
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EFFETTIVITA’ E INDIPENDENZA DI OIG
EFFETTIVITA’ DI OIG: esercizio concreto di poteri diversi da quelli degli Stati che la compongono, ad es. conclusione di trattati, negoziati autonomi; imposizione di norme agli Stati (CE, UE); INDIPENDENZA DI OIG: da Stati per presenza di organi, ad es. CIG non composta da rappresentanti di Stati;
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PREROGATIVE DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
ESERCIZIO DI COMPETENZE Trattati IMMUNITA’
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LE IMMUNITA’ GIURISDIZIONALI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
SI ricollegano all’ immunitàdegli Stati. FONDAMENTO: norma consuetudinaria di origine antica impone a ciascuno Stato di non esercitare il suo potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri senza il loro consenso. Riguarda la giurisdizione civile perché inizialmente non era concepibile responsabilità penale delle persone giuridiche. Obiettivi: assicurare indipendenza e sovranità degli Stati.
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LE IMMUNITA’ GIURISDIZIONALI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Più specificamente per le OIG, immunità si fonda sulla necessità di assicurare l’indipendenza dell’OIG dallo Stato entro il quale essa opera o meglio dalla giurisdizione dello stesso.
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CODIFICAZIONE DEL DIRITTO CONSUETUDINARIO PER IMMUNITA’ DI STATI
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni del 2.XII.2004 (in Italia l. esecuzione 6 maggio 2013). Convenzione europea sull’immunità degli Stati del 16.V.1972 del Consiglio d’Europa – non ratificata dall’Italia
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FONTI DELL’IMMUNITA’ DI OIG
Fonte consuetudinaria come riconosciuto dalla giurisprudenza italiana: Cass. 1985, Cristiani; Cass. 1990, Bonanni; Fonti pattizie: Art. 105 par. 1 Carta ONU; art. 67 Statuto OMS, art. 40, par. 1 OIL; art. VIII, par. 2 Accordo istitutivo di OMC
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IMMUNITA’ DALLA GIURISDIZIONE CIVILE DI COGNIZIONE
Immunità dalla giurisdizione = impedire che lo Stato straniero o l’organizzazione sia convenuto in un giudizio civile: salvo RINUNCIA dello Stato, che può avvenire PREVENTIVAMENTE mediante un trattato internazionale o un contratto di diritto privato; può essere GENERALE o RELATIVA a un singolo ATTO; può avvenire TACITAMENTE, ovvero se lo Stato si costituisce senza eccepire il difetto di giurisdizione.
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EVOLUZIONE DI DISCIPLINA DELL’IMMUNITA’ DALLA GIURISDIZIONE CIVILE DI COGNIZIONE
ORIGINE: IMMUNITA’ ASSOLUTA – relativa a qualsiasi controversia civile; ATTUALMENTE: RELATIVA – riguarda solo le controversie civili in cui vengono in rilievo attività governative di tipo pubblicistico (ATTI IURE IMPERII) e non quelle in cui vengono in considerazione attività di tipo privatistico (ATTI IURE GESTIONIS o IURE PRIVATORUM).
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TEORIA DELL’IMMUNITA’ RELATIVA
RILEVA LA DISTINZIONE TRA ATTI IURE IMPERII E ATTI IURE GESTIONIS
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DISTINZIONE TRA ATTI IURE IMPERII e ATTI IURE GESTIONIS – METODO DELLA LISTA
Non facile da attuare in pratica; Alcuni Stati hanno adottato nella legislazione interna la regola generale dell’immunità e poi hanno specificato le eccezioni relativamente alle quali è possibile l’esercizio della giurisdizione (METODO DELLA LISTA). Tale metodo è utilizzato anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2004 (mancano numerose ratifiche per la sua entrata in vigore – 30)- in Italia l. esecuzione 6 maggio 2013. Nella Convenzione europea (Austria, Belgio, Olanda, Cipro, Germania, Lussemburgo, Svizzera, Regno Unito) si utilizza il metodo al contrario: la regola generale è la giurisdizione e poi si specificano le eccezioni in cui ricorre l’immunità.
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DISTINZIONE TRA ATTI IURE IMPERII e ATTI IURE GESTIONIS – METODO DELLA LISTA
CONVENZIONE EUROPEA –BASILEA REGOLA GENERALE GIURISDIZIONE ECCEZIONI CONVENZIONE NAZIONI UNITE REGOLA GENERALE IMMUNITA’ ECCEZIONI: -operazioni commerciali
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IMMUNITA’ DALLA GIURISDIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
inviolabilità della sede libero accesso alla sede privilegi fiscali immunità dalla giurisdizione civile per gli atti jure imperii
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IMMUNITA’ DALLA GIURISDIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Quale fondamento giuridico per la regola dell’immunità dalla giurisdizione civile delle organizzazioni internazionali?
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IMMUNITA’ DALLA GIURISDIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
=> le immunità ed i privilegi sarebbero stati inizialmente concessi alle organizzazioni internazionali sulla base di una interpretazione analogica della norma di diritto internazionale generale sulla immunità degli Stati e solo in seguito si sarebbe formata una norma consuetudinaria autonoma. Tale norma autonoma sarebbe stata poi ribadita da convenzioni come quella sui privilegi e immunità delle NU del 1946 e quella sui privilegi ed immunità degli Istituti specializzati del 1947, che avrebbero in sostanza un valore dichiarativo e non costitutivo.
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IMMUNITA’ DALLA GIURISDIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
=> i privilegi ed immunità delle organizzazioni internazionali non sono ricollegabili alla eventuale soggettività di diritto internazionale delle organizzazioni, ma all’obbligo di cooperazione tra gli Stati membri a favore delle organizzazioni internazionali da essi create, aventi o meno soggettività internazionale.
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.. Corte di Cassazione italiana (S.U. civ.), sentenza n. 20995/2005:
IMMUNITA’ DALLA GIURISDIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI/CONTROVERSIE DI LAVORO .. Corte di Cassazione italiana (S.U. civ.), sentenza n /2005: non è sicura la formazione di una norma internazionale generale che garantisca l’immunità alle organizzazioni internazionali in possesso di personalità giuridica internazionale; privilegi e immunità spettanti a queste possono derivare così solo da specifiche fonti scritte (convenzioni tra Stati membri dell’organizzazione; accordi di sede) e per il tramite dell’art. 11 Cost.;
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IMMUNITA’ DALLA GIURISDIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI/CONTROVERSIE DI LAVORO
.. Corte di Cassazione italiana (S.U. civ.), sentenza n /2005: tuttavia l’immunità dalla giurisdizione di un’organizzazione internazionale (nella fattispecie era l’Istituto Universitario Europeo), in deroga all’art. 24 Cost., non può fondarsi su una convenzione, a meno che quella stessa convenzione, che prevede la sottrazione della cognizione di situazioni giuridiche soggettive al giudice italiano, non si preoccupi di assicurare la tutela di quelle stesse situazioni dinanzi ad un giudice imparziale e indipendente, sia pure scelto con criteri e procedure diverse da quelle vigenti nell’ordinamento italiano
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Secondo la Corte europea dei diritti umani:
IMMUNITA’ DALLA GIURISDIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI/CONTROVERSIE DI LAVORO Secondo la Corte europea dei diritti umani: la Corte ha ammesso, in principio, il trasferimento di competenze statali a favore delle organizzazioni internazionali di cui gli Stati parti della Convenzione sono membri, sempre che i diritti fondamentali dell’individuo ricevano, all’interno di tali organizzazioni, una protezione equivalente a quella prevista negli ordinamenti nazionali (caso Beer e Regan c. Germania - sentenza 18 febbraio 1999; caso Waite e Kennedy c. Germania - sentenza 18 febbraio 1999; caso Bosphorus c. Irlanda - sentenza 30 giugno 2005)
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IMMUNITA’ DALLA GIURISDIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI/CONTROVERSIE DI LAVORO
Va notato che varie organizzazioni internazionali hanno creato appositi tribunali interni per dirimere le controversie nascenti dai rapporti di lavoro (es. Tribunale Amministrativo dell’ONU; Tribunale Amministrativo dell’OIL; Tribunale della funzione pubblica dell’UE). In altre organizzazioni internazionali vi sono, invece, degli Ombusdman che svolgono solo funzioni di mediazione e conciliazione nelle controversie di lavoro (es. OMS, UNESCO, FMI, Banca Mondiale).
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IMMUNITA’ DALLA GIURISDIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
E in caso di violazioni dei diritti fondamentali poste in essere dalle Organizzazioni internazionali?
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CASO MADRI DI SREBENICA/IMMUNITA’
Corte Suprema Olandese assoluta immunità dei caschi blu olandesi che non impedirono genocidio di Srebrenica. Tale sentenza richiama CIG del affermando che anche CIG ribadisce che non vi è nesso tra immunità degli Stati e assenza di rimedi alternativi di tutela giurisdizionale
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CASO MADRI DI SREBENICA/IMMUNITA’
Dalla sentenza della Corte Suprema Olandese non si deduce tuttavia un’estensione di tali affermazione sull’immunità a tutte le OIG. Corte puntualizza specificamente di riferirsi all’immunità dell’ONU ex art. 105 Carta e art. II par. 2 della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite – come di immunità assoluta. Sembra quindi che l’esclusione del limite dell’assenza di rimedi alternativi sia stata fondata sulla speciale natura del regime delle immunità delle Nazioni Unite funzionale alla particolare natura di tale OIG.
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CASO MADRI DI SREBENICA/IMMUNITA’
IMMUNITA’ ASSOLUTA DI ONU per particolare funzione della stessa: ONU svolge funzioni imperative e quindi gode di immunità assoluta/inderogabile. FONDAMENTO GIURIDICO: art. 103 della Carta ONU.
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CASO MADRI DI SREBENICA/IMMUNITA’
E’ CONDIVISIBILE IMMUNITA’ ASSOLUTA ONU AFFERMATA DA CORTE SUPREMA OLANDESE? DIFFICILE immaginare rilevanza interna dell’art. 103 della Carta e quindi estendere tale norma fino a escludere la rilevanza di un possibile limite interno, quale l’assenza di rimedi alternativi; Art. VIII par. 29 Convenzione Nazioni Unite sui privilegi e immunità prevede obbligo di dotarsi di un sistema di rimedi alternativi IN OGNI CASO NON PARE POSSA ESTENDERSI A TUTTE OIG.
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CASO MADRI DI SREBENICA/IMMUNITA’ DINANZI ALLA CEDU
Sent. Cedu 11 giugno 2013 – conferma dell’immunità dalla giurisdizione anche nell’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo…
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