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Lezioni di Medicina Legale Dott.ssa Eleonora Luzi

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Presentazione sul tema: "Lezioni di Medicina Legale Dott.ssa Eleonora Luzi"— Transcript della presentazione:

1 Lezioni di Medicina Legale Dott.ssa Eleonora Luzi
L’atto medico Lezioni di Medicina Legale Dott.ssa Eleonora Luzi

2 Codice di deontologia medica Art. 3, co. 2 e 3
Al fine di tutelare la salute individuale e collettiva, il medico esercita attività basate sulle competenze, specifiche ed esclusive, previste negli obiettivi formativi degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, integrate e ampliate dallo sviluppo delle conoscenze in medicina, delle abilità tecniche e non tecniche connesse alla pratica professionale, delle innovazioni organizzative e gestionali in sanità, dell’insegnamento e della ricerca. La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità”. Riportiamo anche il primo comma dell’art. 13: “La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico”.

3 ATTO MEDICO E’ QUELLO INSEGNATO COME TALE NELLE UNIVERSITA’
Nel nostro ordinamento non vi sono disposizioni che stabiliscono quali sono le attività mediche. Nessuno può esercitare la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, se non sia maggiore di età ed abbia conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni (Regio decreto n del 27 luglio 1934 ) “la professione sanitaria è quella che comprende le attività diagnostico-curative facenti parte dell’attuale ordinamento degli studi in medicina” (Trib. Perugia 16 febbraio 1981) Sono mediche pertanto tutte e soltanto le discipline contemplate nella didattica universitaria formanti oggetto di insegnamento universitario

4 ATTO MEDICO NON CONVENZIONALE
Secondo l’attuale sistema legislativo, le medicine non convenzionali non possono rientrare nella definizione di atto medico. Le medicine non convenzionali non costituendo attività medica possono pertanto essere esercitate da chiunque senza che si incorra nel reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.)

5 L’AGOPUNTURA “Per l’esercizio dell’agopuntura è richiesto il conseguimento della laurea in medicina: colui che la pratichi, sprovvisto di tale titolo, commette il reato di cui all’art. 348 c.p. volto alla tutela della salute pubblica. Infatti, sebbene l’agopuntura non costituisca materia d’insegnamento nelle università italiane, essa può essere esercitata solo da medici o chirurghi, essendo necessaria la conoscenza della medicina e della chirurgia per formulare l’esatta diagnosi, nonché per evitare conseguenze dannose per il paziente” (Cass. Pen., Sez. VI, 6 aprile 1982)

6 “L’agopuntura, al pari di altre terapie quali "omeopatia", la "omotossicologia", la "fitoterapie" ed altre terapie omologhe, è annoverata tra le pratiche terapeutiche "non convenzionali", che richiedono la specifica conoscenza della scienza medica e che realizzano un attività sanitaria consistente, cioè, in una diagnosi di un’alterazione organica o di un disturbo funzionale del corpo o della mente e nell’individuazione dei rimedi e nella somministrazione degli stessi da parte dello stesso medico o da personale paramedico sotto il controllo del medico”. (Cass. Pen., Sez. VI, 21 maggio 2003, n )

7 MEDICINA NON CONVENZIONALE
Una pratica non convenzionale è giuridicamente considerata atto medico quando è fatta oggetto di insegnamento universitario o di decisioni giurisprudenziali che la qualificano come tale.

8 I criteri che individuano la prestazione medica
“La professione medica si estrinseca nell’individuare e diagnosticare le malattie, nel prescrivere la cura, nel somministrare i rimedi…” (Cass. Pen., Sez. II, 9 febbraio 1995, n. 5838) Pertanto si definisce atto medico qualsiasi prestazione che il sanitario svolge in ambito preventivo, diagnostico, curativo, riabilitativo e medico-legale.

9 Atto medico Profili giuridici
la prestazione medica poiché ha il carattere dell’intellettualità, da un punto di vista giuridico è una prestazione d’opera intellettuale (artt, 2229 e 2238 c.c.); il paziente che si rivolge al medico per ricevere la prestazione instaura un contratto di prestazione d’opera intellettuale ed il medico diviene un prestatore d’opera intellettuale.

10 Oggetto del contratto requisiti art. 1346 c.c.
possibile: la possibilità va intesa in senso relativo, vale a dire in relazione allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e delle attrezzature tecniche rese disponibili. lecito: la liceità dell’oggetto merita particolare riflessione nella esecuzione della prestazione d’opera intellettuale. determinato e determinabile: la determinatezza e la determinabilità dell’oggetto risultano condizionate dalla possibilità di realizzare lo stesso e dalla discrezionalità con la quale il professionista può agire. Nella pratica si verifica che l’oggetto del rapporto raramente viene determinato nei suoi precisi termini, stante l’incertezza del risultato e la varietà dei modi di essere delle prestazioni.

11 Fonte dell’obbligazione art 1173 c.c.
“L’obbligazione può nascere da contratto da fatto illecito, da ogni altro atto o fatto idoneo a produrla secondo l’ordinamento giuridico”

12 L’obbligazione medica
colui che deve eseguire la prestazione è il debitore; colui che deve ricevere la prestazione è il creditore; il dovere del debitore di adoperarsi per l’attuazione dell’interesse del creditore prende il nome di obbligazione; l’esatta esecuzione della prestazione rappresenta l’adempimento dell’obbligazione; la mancata ovvero la inesatta esecuzione della prestazione rappresenta invece l’inadempimento dell’obbligazione e dà luogo a responsabilità civile con l’obbligo di risarcire il danno del debitore.

13 Diligenza nell’adempimento Art. 1176 c.c.
Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata

14 Obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato
Obbligazioni di mezzi, di comportamento o di diligenza: quelle obbligazioni in cui il debitore non garantisce al creditore il perseguimento di un risultato determinato. Obbligazioni di risultato: quelle obbligazioni in cui il debitore si impegna a far conseguire al creditore un risultato determinato

15 Obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato
Nell’obbligazione di mezzi il debitore è tenuto soltanto a compiere il suo dovere diligentemente e se ciò avviene non può essere considerato inadempiente per il fatto che il creditore non ha ottenuto quanto desiderava. Fra le obbligazioni di mezzi vengono comunemente classificate le prestazioni dei professionisti intellettuali → gli operatori sanitari L’operatore sanitario nel rapporto col paziente assume pertanto un dovere di diligenza

16 Il dovere di diligenza La conoscenza e l’uso delle tecniche più valide alla stregua degli accreditati criteri di cognizione e di esperienza Il dovere di diligenza si traduce nel dovere di conoscere e di usare le tecniche più attendibili alla stregua degli accreditati criteri di cognizione ed esperienza.

17 Il dovere di diligenza L’obbligazione del medico in quanto obbligazione di un professionista intellettuale è un’obbligazione di mezzi, di comportamento o di diligenza. Ai sensi dell’art c.c., 2° co., l’atto medico deve essere eseguito diligentemente

18 e non soltanto di mezzi, di comportamento o di diligenza
In alcuni casi l’obbligazione dell’operatore sanitario è un’obbligazione di risultato e non soltanto di mezzi, di comportamento o di diligenza ?

19 Eccezioni I casi sinora emersi riguardano i trattamenti medici di:
chirurgia estetica; trapianto di capelli; sterilizzazione; cure odontoiatriche; anestesia; analisi di laboratorio. In tali ipotesi l’interesse dedotto nel rapporto è il conseguimento di un certo risultato utile, e non soltanto l’interesse ad una mera prestazione diligente 

20 La colpa La mancanza di diligenza equivale a colpa del professionista. La colpa si ravvisa ove la prestazione sia stata eseguita con: negligenza, imprudenza, imperizia

21 Le figure della colpa Negligenza: trascuratezza, disinteresse, superficialità nei confronti dell’assistito Imprudenza: la non attenzione ai rischi cui si espone il proprio assistito Imperizia: Insufficiente attitudine a svolgere un’attività che richiede specifiche conoscenze di regole scientifiche e tecniche dettate dalla scienza e dell’esperienza

22 Prestazione di speciale difficoltà art. 2236 c.c.
“Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non nei casi di dolo o colpa grave” colpa grave → errore inescusabile Esso trova origine: Nella mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione Nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell’uso dei mezzi manuali o strumentali adoperati nell’atto medico o chirurgico

23 Prestazione di speciale difficoltà art. 2236 c.c.
La limitazione della responsabilità dei professionisti d’opera intellettuale alle ipotesi di dolo o colpa grave, concerne soltanto l’errore dovuto ad imperizia e non anche l’errore determinato da negligenza ed imprudenza. Quando la responsabilità del professionista trova la sua origine nella carenza di diligenza o di prudenza, è rilevante anche la colpa lieve, in quanto la diligenza da impiegare è quella dell’accorto professionista, che eserciti, cioè la sua attività con scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione

24 Cass. Civ., Sez. III, 12 agosto 1995, n. 8845
La responsabilità del professionista per i danni causati nell'esercizio della sua attività postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello della diligenza che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività e che in rapporto alla professione di medico-chirurgo implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale. Ne consegue che il professionista risponde anche per colpa lieve quando per omissione di diligenza provochi un danno nell'esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica, mentre risponde solo se versa in colpa grave quante volte il caso affidatogli sia di particolare complessità o perché non ancora sperimentato o studiato a sufficienza, o perché non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da eseguire.

25 Cass. Civ., Sez. III, 13 gennaio 2005, n. 583
La responsabilità del medico chirurgo non può essere desunta dal mancato raggiungimento del risultato utile che l'intervento si proponeva di raggiungere, ma l'attività medica compiuta deve essere valutata alla luce della diligenza professionale fissata dall'articolo 1176 comma 2, del codice civile. Tale grado di diligenza deve essere valutato con riguardo alla natura dell'attività svolta che, con riguardo alla professione del medico chirurgo, implica scrupolosa attenzione e adeguata preparazione professionale, nonché conoscenza e attuazione delle regole proprie della specifica arte o professione. La limitazione di responsabilità del medico alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, prevista dall'articolo 2236 del codice civile in caso di soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, si applica esclusivamente ai casi che trascendono la preparazione media, ovvero quando la particolare complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato e trattato a sufficienza. Tuttavia la limitazione attiene esclusivamente alla perizia richiesta al professionista, e non è applicabile quindi al caso di negligenza e imprudenza, per i quali il professionista risponde anche per colpa lieve.


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