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COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE E STATUIZIONI RISARCITORIE

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Presentazione sul tema: "COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE E STATUIZIONI RISARCITORIE"— Transcript della presentazione:

1 COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE E STATUIZIONI RISARCITORIE

2 Alcune considerazioni generali
Il sistema attuale risulta informato al principio della separazione e dell'autonomia dei giudizi. Il danneggiato può scegliere se esperire l'azione civile in sede penale o attivare la tutela giurisdizionale nella sede naturale. In questa seconda ipotesi, peraltro, egli non subisce alcuna limitazione di ordine temporale: diversamente che sotto l'impero del codice del 1930, l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto non comporta, di regola, la sospensione del processo civile, nell'ambito del quale l'eventuale giudicato penale di assoluzione non ha efficacia (art. 652 cod. proc. pen.). Il giudizio civile di danno prosegue, dunque, autonomamente malgrado la contemporanea pendenza del processo penale (art. 75, comma 2, cod. proc. pen.): la sospensione rappresenta l'eccezione, che opera nei limitati casi previsti dall'art. 75, comma Di qui due conseguenze importanti ….

3 1) l'azione civile nel processo penale assume carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicché è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioè dalle esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi. Soluzione legislativa, questa, nella quale non può scorgersi alcun profilo di irrazionalità, stante la preminenza delle predette esigenze rispetto a quelle collegate alla risoluzione delle liti civili 

4 2)l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale, rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo, giustifica la conseguenza che l'eventuale impossibilità, per il danneggiato, di partecipare al processo penale non incida in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, prima ancora, sul suo diritto di agire in giudizio, poiché resta intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile: di modo che ogni separazione dell'azione civile dall'ambito del processo penale non può essere considerata una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale.

5 L'AZIONE CIVILE DA REATO
L'azione ex art. 74 c.p.p. non è diversa da quella che può essere radicata in un giudizio civile perché diretta a far valere nel processo penale l'obbligazione di diritto privato derivante dalla commissione del fatto reato. Tale è l'opinione dottrinale più accreditata anche se non sono mancate in passato in giurisprudenza affermazioni, finalizzate a rendere possibile la costituzione di p.c. ad enti rappresentativi di interessi collettivi, secondo cui, ad esempio, le associazioni ambientalistiche sono legittimate nei procedimenti aventi per oggetto il danno ambientale indipendentemente dall'avere diritto al risarcimento da danno.

6 Quindi parte civile è quel soggetto dell'attività processuale che chiede al giudice penale l'accertamento del suo diritto alle restituzioni e al risarcimento e la pronuncia conforme a tale accertamento. In dottrina non mancano affermazioni estreme (Cordero) secondo cui per apparire legittimati a costituirsi p.c. basta affermarsi creditori: se poi l'asserito credito esista o no è questione di merito. Presupposto per la costituzione è la titolarità del diritto sostanziale in capo al soggetto a cui il reato ha creato danno (c.d.legitimatio ad causam)

7 Il titolare della pretesa risarcitoria
Questi si identifica con il danneggiato dal reato cioè colui che a seguito della commissione del reato può dirsi titolare di un danno risarcibile patrimoniale o morale. Danneggiato non è sinonimo di persona offesa (soggetto titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice). Persona offesa e danneggiato possono coincidere ma non sempre succede. Il danneggiato – unico legittimato a costituirsi parte civile – potrà farlo  solo ed esclusivamente con l’assistenza tecnica di un difensore con l'unica eccezione del danneggiato che sia avvocato in omaggio al principio processuale d'indole generale desumibile dall'art. 86 c.p.c. che assicura il potere della parte provvista delle qualità necessarie, a stare in giudizio, a tutela dei propri interessi di natura civilistica (sez. IV, 13/02/2014,   n ). Si tratta comunque di pronuncia minoritaria perché...

8 ….la giurisprudenza maggioritaria afferma che il procuratore speciale del danneggiato dal reato, seppure esercente la professione forense, non possa costituirsi parte civile personalmente senza il ministero di difensore munito della procura speciale di cui all'art. 100 c.p.p. (sez.III, 6 ottobre 2009, n e 8 ottobre 2015 n.2603) dovendosi escludere che nel processo penale l'azione civile possa esercitarsi secondo le forme previste dall'art. 86 c.p.c., perchè tale disposizione contrasta con l'art. 100 c.p.p. con la conseguenza che il relativo vizio deve essere ricondotto alla categoria dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) (sez.III, 9 aprile 2013, n ). Si tratta di una nullità intermedia, soggetta al regime degli artt. 180, 182 e 183 c.p.p.

9 Quale danno? E' pacifico che la possibilità di costituirsi parte civile deriva da qualsiasi danno conseguente da qualsiasi reato che abbia cagionato un danno risarcibile anche se si tratta di reato contravvenzionale o di mero pericolo. Tradizionalmente si insegnava che il danno risarcibile richiedeva 2 condizioni : che si trattasse di lesione di un diritto soggettivo tanto assoluto quanto relativo e che si trattasse di conseguenza del reato diretta ed immediata. Questa tesi è stata progressivamente erosa a partire dalla fine degli anni '80 fino alle definitive affermazioni della Cassazione civile a sezioni unite 22 luglio 1999 n e n. 501 che …

10 …..hanno aperto alla risarcibilità delle lesioni a posizioni soggettive che non integrano gli estremi del diritto soggettivo e che possono qualificarsi in termini di interesse legittimo. Correlativamente, mentre in passato il danno poteva considerarsi ingiusto solo se ledeva un diritto che la legge attribuiva esplicitamente ad un soggetto, in base ai più recenti orientamenti questa qualificazione può aversi anche nei casi in cui un soggetto, non espressamente autorizzato da una norma, arreca un danno ad un terzo non necessariamente titolare di un diritto soggettivo bensì portatore di interessi diffusi, di aspettative.

11 Le sentenze delle S.U prima citate ricordano il "diritto" all'integrità del patrimonio, alla libera determinazione negoziale; la risarcibilità del danno da perdita di chance o quello da lesione di legittime aspettative nei rapporti familiari ed anche nell'ambito della famiglia di fatto. Corollario di questa revisione critica è il rifiuto del concetto di tipicità dell'illecito e l'attribuzione, all'art cod. civ.,di vera e propria clausola generale di responsabilità civile. In passato l'illecito si configurava nell'indebita invasione della sfera giuridicamente ed espressamente protetta; oggi può configurarsi nell'invasione (non vietata ma) non autorizzata di questa sfera intesa in termini ben più estesi del diritto soggettivo assoluto e che inoltre può assumere anche i caratteri di un interesse attribuito al cittadino, alla persona indipendentemente dall'esistenza di una norma di relazione che lo tuteli con l'esplicita attribuzione di un diritto soggettivo.

12 Questa elaborazione, che trova fondamento in diverse norme della Costituzione, ed in particolare nell'art. 2, improntato ad una visione solidaristica della società, ha costituito il fondamento dell'estensione della tutela giuridica di interessi in passato privi di tutela come quelli della salute (non più riduttivamente intesa come tutela dell'integrità fisica) dei lavoratori sui luoghi di lavoro, dell'ambiente, degli interessi dei consumatori. Per questi settori il dato di partenza non è costituito da un diritto soggettivo attribuito al singolo ma dall'interesse diffuso di una categoria di persone. Sul piano più strettamente individuale, si è espressa nell'estensione della tutela operata a favore della risarcibilità dei danni non patrimoniali con un'interpretazione estensiva dell'art c.c. Solamente gli interessi di mero fatto e le aspettative semplici, prive di rilevanza giuridica non conferiscono legittimazione alla costituzione di p.c.

13 E' stato così superato il pluridecennale dibattito sull'esistenza della legittimazione attiva degli enti esponenziali perché non è più solo il diritto soggettivo ma tutte le lesioni di posizioni giuridiche protette sono astrattamente idonee a provocare un danno a chi ne è titolare e a giustificare quindi l'esistenza di un diritto di azione per la sua riparazione. Ciò avviene quando il gruppo esponenziale, ovviamente se caratterizzato da effettività, radicamento, diffusione e non costituito per il singolo processo, è titolare di una posizione giuridica direttamente tutelabile davanti all'autorità giudiziaria proprio in quanto rappresentativo degli interessi, che vanno anche al di là di quelli dei suoi associati. Queste situazioni giuridiche, purché trovino tutela nell'ordinamento, sono giudizialmente tutelabili e quindi legittimano l'associazione che ne ha fatto scopo del suo oggetto sociale alla tutela giurisdizionale e quindi anche alla costituzione dinanzi al giudice penale.

14 Per quanto riguarda gli enti dunque, il riconoscimento della legittimazione a costituirsi parte civile é stato riconosciuto nei casi in cui l'ente per il proprio sviluppo storico, per l'attività da esso concretamente svolta e la posizione assunta, abbia fatto proprio, quale fine primario, quello della tutela di interessi coincidenti con quelli lesi o posti in pericolo dallo specifico reato considerato,derivando da tale immedesimazione una posizione di diritto soggettivo che lo legittima a chiedere il risarcimento dei danni da tale reato anche ad esso derivanti.

15 Esemplificando 1: in procedimento per esercizio abusivo della professione è riconosciuta la legittimazione dell'Ordine dei Medici (Cass. sez. V, 18 novembre 2004, n. 3996) in veste di danneggiato perché, sia pure in via mediata e di riflesso, suscettibile di subire danno tipicamente di carattere patrimoniale, quale va ritenuto quel pregiudizio che causato dalla concorrenza sleale subita in un determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti all'associazione di categoria, danno che va ad aggiungersi a quello morale consistente nell'offesa all'interesse circostanziato riferibile all'associazione professionale.

16 Esemplificando 2: in procedimento per incendio doloso di uno studio legale è stata riconosciuta la legittimazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ad intervenire in giudizio a tutela delle posizioni soggettive proprie facendolo derivare in via immediata dall'art. 24 Cost. che sancisce l'inviolabilità del diritto di difesa, cui si correla direttamente la libertà nell'esercizio del mandato difensivo del difensore, per l'ovvia ragione che un difensore minacciato o intimidito non può garantire la pienezza della difesa (Sez I 22 ottobre 2014 n. 846). La sentenza ha ricordato che la legge n. 242/2012 sancisce il principio che "l'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta … garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti". Ne segue che la libertà dei singoli avvocati è assicurata dagli Ordini di appartenenza e la lesione al diritto del singolo lede anche quello dell'organismo associativo.

17 Legittimazione e diritto di credito
La Cassazione ha avuto modo di precisare che il rapporto di causalità tra danno e reato "sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia determinato uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato" (in tal senso: sez. I, 21 ottobre 2014 n ), Tuttavia la Corte ha anche precisato che la legittimazione non può essere indiscriminatamente allargata a tutti i soggetti che abbiano subito un danno indiretto dall'azione delittuosa, essendo di tutta evidenza che un reato contro il patrimonio in molti casi può seriamente indebolire la situazione patrimoniale della vittima pregiudicando la possibilità per i creditori di quest'ultima di vedere soddisfatte la proprie pretese economiche, ma non per questo ciò legittima i creditori della stessa a costituirsi  parte civile  nel processo (sez. II 23 marzo 2016 n.13120) E ciò per …..

18 … evitare che si addivenga ad un allargamento a dismisura della possibilità di costituirsi  parte civile con la paradossale conseguenza che qualsiasi soggetto che per ragioni contrattuali o per altro vanti un credito nei confronti dell'autore del danno e pur senza avere avuto alcun rapporto diretto con il fatto-reato oggetto del processo penale sarebbe legittimato a costituirsi parte civile.

19 Il danno morale Tradizionalmente il danno morale è stato individuato in quell'insieme di sofferenze non soltanto fisiche ma sopratutto morali, come i patemi d'animo, le angosce, i dolori psichici (pecunia doloris). Più recentemente l'area del danno è stata estesa così da farvi rientrare anche tutte le diminuzioni di prestigio, della reputazione, della credibilità della persona fisica e giuridica. Da ricordare 1) Anche il danno morale necessita, ai fini della liquidazione, della prova del relativo pregiudizio, potendo pur sempre il giudice far ricorso alla prova presuntiva, soprattutto in caso di lesioni fisiche, da cui trarre le conseguenza in ordine alle sofferenze subite dal danneggiato. In ogni caso, è necessario che l'interessato alleghi quali siano stati i profili di danno morale che siano conseguenza dell'illecito.

20 2) la lesione non è mai “in re ipsa, in quanto la prova dell’esistenza della lesione non significa che tale prova sia sufficiente ai fini del risarcimento, essendo necessaria la prova ulteriore dell’entità del danno; 3) la prova, soprattutto quando si tratta di conseguenza normali della tipologia di eventi, può essere agevolata facendo ricorso alle presunzioni semplici, ai “fatti notori”, alle massime di “comune esperienza”:Così ad esempio, in tema di danno morale dovuto ai parenti della vittima non è necessaria la prova specifica della sua sussistenza, ove sia esistito tra di essi un legame affettivo di particolare intensità e sia valutato sulla base dello stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, che essi avevano avuto, quando ancora la vittima era in vita

21 4) Il danno morale, così come il danno esistenziale, può anche essere differente da soggetto a soggetto in ragione della c.d. “resilienza” del danneggiato, cioè della sua capacità di reagire agli stress ed alle situazioni negative in generale. Quindi in presenza di danni simili anche il danno morale potrà avere incidenza diversa tra danneggiati da eventi simili e potrà essere liquidato un importo diverso.

22 5) il danno morale non è identificabile nel danno esistenziale anche se in entrambi i casi si tratta di danni non patrimoniali ex art c.c.. Il danno morale è il danno ravvisabile nelle sofferenze e nel dolore che sono conseguenze dell’illecito; si tratta quindi di un danno intangibile dal punto di vista materiale, impossibile da percepirsi se non da parte di colui che lo subisce (danno interiore).

23 Il danno esistenziale è invece il danno arrecato all’esistenza,che si traduce in un peggioramento della qualità della vita, pur non essendo inquadrabile nel danno alla salute. E' stato definito come “il perturbamento dell’agenda quotidiana”, “la rinuncia forzata ad occasioni felici”. E' quindi la lesione alla possibilità di accedere a tutti gli intrattenimenti e a quelle attività tipiche che realizzano la persona umana, fatta eccezione per le attività illecite o immorali. Si tratta di un danno concreto e tangibile,visibile per chiunque (danno dinamico relazionale).

24 Il caso particolare del danno patito dai parenti della vittima
Fin dal 2002 con la sentenza della Cassazione civile a sezioni unite (1 luglio 2002 n. 9556) è stato affermato il diritto dei parenti della vittima a conseguire iure proprio anche il risarcimento del danno morale patito a seguito delle lesioni subite dalla persona offesa. Ciò grazie alla rivisitazione del nesso di causalità ai fini dell'individuazione dei danni risarcibili affermandosi che il nesso di causalità fra fatto illecito ed evento può essere anche indiretto e mediato (c.d. danno da rimbalzo), purché il danno si presenti come un effetto normale, secondo il principio della c.d. regolarità causale che valuta risarcibili i danni che rientrano nel novero delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto. Ne consegue che è indubitabile che lo stato di sofferenza dei congiunti trova causa efficiente, per quanto mediata, pur sempre nel fatto illecito del terzo nei confronti del soggetto leso.

25 L'identificazione dei congiunti ai quali spetta il risarcimento del danno morale derivante da fatto illecito in danno di persona che abbia subito delle lesioni, trova un utile riferimento nei rapporti familiari, ma non può in questi esaurirsi, essendo pacificamente riconosciuta la legittimazione di altri soggetti (ad es. la convivente "more uxorio"), mentre la mera titolarità di un rapporto familiare non può essere considerata sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria, occorrendo di volta in volta verificare in che cosa il legame affettivo sia consistito e in che misura la lesione subita dalla vittima primaria abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento.

26 La Corte di cassazione (sentenza 10 novembre 2014, n
La Corte di cassazione (sentenza 10 novembre 2014, n ) muovendo da tale concetto ha riconosciuto la risarcibilità in astratto dei danni iure proprio patiti dalla fidanzata non convivente della vittima, evidenziando come a rilevare non sia tanto la sussistenza di rapporti di parentela o di affinità così come civilisticamente definiti, quanto piuttosto la sussistenza di un rapporto tra due soggetti, il quale risulti caratterizzato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti. In tale prospettiva, il parametro costituzionale di riferimento, va individuato non già negli artt. 29 e 30 Cost., quanto piuttosto nell’art. 2 Cost. il quale accorda rilievo alla sfera relazionale personale in quanto tale e non richiede necessariamente un rapporto di coniugio tra due soggetti legati sul piano affettivo.

27 – danno tanatologico (o danno conseguente alla morte);
Con riguardo alla morte della vittima la giurisprudenza tradizionalmente, ora confermata dalle Sezioni Unite (sent. 24 luglio 2015 n.15350), esclude che gli eredi possano ottenere iure hereditario il risarcimento del pregiudizio subito dal  de cuius  in conseguenza del decesso quando questo è immediato rispetto alla causa. Tuttavia bisogna ricordare che la pluralità dei pregiudizi subiti dalla vittima astrattamente suscettibili di essere risarciti  iure hereditario: – danno tanatologico (o danno conseguente alla morte); –danno catastrofale (o danno conseguente alla sofferenza subita dalla vittima dal momento della lesione a quello della morte, purché la stessa vittima abbia percepito l’imminenza del decesso); –danno biologico terminale (o danno conseguente al deterioramento della salute della vittima dal momento della lesione a quello della morte, essendo tuttavia necessario che tale intervallo abbia una durata apprezzabile). Per le ultime due categorie viene riconosciuta la risarcibilità  iure hereditatis.

28 La motivazione di S.U. afferma che non è configurabile in capo alla vittima alcun danno morale in quanto quest'ultima non ha percepito, o meglio non ha avuto coscienza, di alcuna sofferenza psico-fisica. Di qui la impossibilità di ravvisare una perdita in capo a un soggetto che non essendo più in vita ha cessato di esistere sicché non risulta trasmissibile, in via derivata, agli stretti congiunti il diritto al risarcimento del danno morale In secondo luogo il risarcimento acquisirebbe contenuto sanzionatorio della condotta illecita del responsabile anziché compensare il pregiudizio subito dal de cuius  Strettamente connesso al precedente è l'argomento che si basa sull’impossibilità della vittima di acquistare il credito risarcitorio e trasmetterlo agli eredi in quanto priva, a causa del decesso, della capacità giuridica. La tesi delle S.U. non ha mancato di suscitare critica perché lo sguardo del giurista dovrebbe piuttosto mettere a confronto il momento precedente al verificarsi dell’evento morte con quello immediatamente successivo sicché in questo risiederebbe un disvalore risarcibile.

29 Il danno ambientale Si tratta di una figura di danno recente riconosciuta dall'art. 18 legge 349/1986 che consiste in tutto ciò che altera, deteriora, distrugge in tutto o in parte l'ambiente naturale con tutte le sue risorse e non solo le sue bellezze naturali. Il danno risarcibile sussiste quando vi è un pregiudizio concreto alla qualità della vita della collettività sotto il profilo della alterazione, deterioramento, distruzione anche in parte dell'ambiente (Cass. sent. 18 marzo 1992 in Cass. Pen. 1993,1532)

30 Quanto alla legittimazione per il risarcimento del danno ambientale, fondamentale è Corte di Cassazione, sez. III,11 febbraio 2015, n che ha fissato il principio per cui spetta soltanto allo Stato, e per esso al Ministro dell’Ambiente, la legittimazione alla costituzione di parte civile nel procedimento per reati ambientali, al fine di ottenere il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, per lesione dell’interesse pubblico e generale all’ambiente. Tuttavia anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico ambientale) che ha attribuito in via esclusiva la legittimazione al Ministero dell’Ambiente, le associazioni ecologiste sono legittimate a costituirsi p.c. al solo fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dal sodalizio a causa del degrado ambientale, mentre non possono agire in giudizio per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica. Possono avere diritto al risarcimento del danno qualora dimostrino di aver subito un nocumento suscettibile di valutazione economica derivante degli esborsi sostenuti dall’ente per l’espletamento della attività di tutela.

31 L'oggetto dell'azione esercitata dalla parte civile
L'art. 185 c.p. afferma che l'azione civile è diretta ad ottenere le restituzioni e il risarcimento del danno. Ci si chiede se la parte civile possa chiedere la restitutio in integrum. La risposta ricorda che tale forma costituisce il risarcimento  per antonomasia proprio perché oltre che la restituito in integrum il danneggiato non può pretendere altro (salvo eventualmente, ove ne sussistano i presupposti, il danno morale).Il  risarcimento del danno pecuniario e la restituito in integrum, sono due aspetti dello stesso fenomeno giuridico ossia del  risarcimento  dovuto alla parte  offesa (sez. II 5 marzo 2015 n ). In concreto in sede di legittimità più volte si è affermato che in tema di abusi edilizi è giustificata la individuazione della persona offesa dal reato anche nella singola persona fisica alla quale va, pertanto, riconosciuto il diritto di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno, anche nella forma specifica della restituito in integrum (sez III 25 marzo 2914 n ).

32 Azione civile e azione penale: il favor separationis (art. 75 c.p.p.)
La norma non incoraggia il danneggiato a costituirsi parte civile ma anzi lo invita a non intervenire nel processo penale e a far valere le sue pretese in sede civile. Essa è ispirata alla esigenza di favorire il danneggiato per la più rapida definizione dei suoi interessi lasciandogli la scelta della via ritenuta più conveniente fra la costituzione di p.c. o l'adire il giudice civile senza subire la eventuale sentenza irrevocabile di assoluzione. Ciò è reso palese dal comma 2 della norma che segna l'abbandono del principio della unità della giurisdizione.

33 Se l'azione civile non viene esercitata nel processo penale, l'art
Se l'azione civile non viene esercitata nel processo penale, l'art. 75 comma 2 indica che il giudice civile non attenderà l'esito del processo penale ma potrà procedere all'autonomo accertamento del fatto di reato anche in contrasto con la sentenza di assoluzione eventualmente resa in sede penale e valutare la pretesa risarcitoria riferita ai danni anche non patrimoniali dal medesimo reato derivati. Diversamente per la sentenza di condanna dibattimentale irrevocabile intervenuta medio tempore che potrà esser fatta valere ex art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed al fatto che l'imputato lo abbia commesso.

34 Le eccezioni alla autonomia dei giudizi (art. 75 comma 3)
La norma prevede 2 eccezioni al principio di autonomia con la sospensione obbligatoria del processo civile: 1) quando l'azione civile viene proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale. Ipotesi poco realistica che in concreto non si realizza perché il soggetto non vi ha interesse in quanto dovrà attendere l'esito del giudizio penale e potrà vedersi opposta la sentenza di assoluzione. 2) azione civile proposta dopo la sentenza penale di primo grado. La ragione sta nella prevedibile rapidità della definizione del processo penale e nell'evitare il rischio di contraddittorietà fra le sentenze.

35 Il trasferimento dell'azione civile in sede penale (primo comma art
Il trasferimento dell'azione civile in sede penale (primo comma art. 75) presuppone la identità di oggetto e causa petendi dell'azione civile rispetto alla pretesa svolta in sede penale ed è possibile a due condizioni : 1) che non sia stata pronunziata sentenza civile di merito anche non definitiva (quindi non è preclusiva una sentenza di tipo processuale). La ragione è quella di evitare sentenze fra loro contraddittorie nonché di evitare che sia messa nel nulla una sentenza già emanata. 2) il processo penale deve essere in uno stato che ancora consenta la costituzione di p.c.; Domanda: è possibile agire civilmente per il danno morale e costituirsi parte civile per il danno patrimoniale?

36 Risposta: Dal principio di autonomia e di separazione del giudizio civile da quello penale, posto dall'art. 75 c.p.p., discende che, qualora un medesimo fatto illecito abbia prodotto diversi tipi di danno, il danneggiato può pretendere il risarcimento di ciascuno di essi separatamente dagli altri, agendo in sede civile per un tipo e poi costituendosi parte civile nel giudizio penale per l'altro (e viceversa). Dunque il giudizio civile non va sospeso (sez. II, 1° ottobre 2008, n sez. II, 08 novembre 2013 n. 5801). Ma attenzione! è esclusa la possibilità di limitare in sede civile la domanda originariamente proposta senza distinzione alcuna, trasferendo in sede penale solo la pretesa relativa ad una delle voci di danno .

37 Domanda: Esercitata l'azione risarcitoria in sede civile contro i responsabili civili (nel caso a carico della società editrice del quotidiano contenente espressioni diffamatorie) ed ottenuta la condanna al risarcimento del danno, è possibile la costituzione di p.c. nel processo penale contro gli imputati autori della diffamazione?

38 Risposta: poiché l'azione civile nel processo penale può esercitarsi anche contro il responsabile civile e l'azione civile già proposta al giudice civile può essere trasferita fin quando il giudice non abbia pronunciato sentenza di merito anche non passata in giudicato, ciò implica inversamente che, identica la causa petendi, non è possibile duplicare il giudizio a fini civili in sede penale contro i soli imputati, qualora si sia già svolto in primo grado processo civile contro i responsabili civili ed il Giudice civile non abbia posto confine al petitum, alla luce di espressa riserva dell'obbligo solidale degli stessi (sez. V 10 dicembre 2010 n. 4565).

39 Le eccezioni alla sospensione necessaria del processo civile
L'ultima parte dell'art. 76 prevede alcuni casi in cui la proposizione dell'azione civile in sede civile non segue ad una scelta del danneggiato ma l'effetto conseguente ad una scelta necessitata (sospensione del processo penale per incapacità dell'imputato; esclusione della parte civile, rifiuto della p.c. ad accettare il rito abbreviato, impedimento fisico permanente dell'imputato che non abbia accettato che si proceda in sua assenza, quest'ultimo per effetto della sentenza 354/1996 della Corte Cost; ammissione dell'imputato al regime della messa alla prova).

40 La procura speciale (art. 76 c .p.p.)
Quando l'interessato non voglia o non possa procedere personalmente può trasferire con la procura speciale la sua posizione sostanziale e cioè la sua legitimatio ad processum, la capacità di essere parte nel processo costituendosi parte civile. Il procuratore acquisisce il potere di compiere atti del tutto personali del danneggiato come la rinuncia agli atti ex art. 82; la rinuncia alla impugnazione, la nomina di un difensore che rappresenti la parte in giudizio. Bene è possibile che unitamente alla procura speciale venga, con lo stesso atto, conferita alla stessa persona anche il mandato difensivo perché non si rinviene nell'ordinamento una disposizione che vieti il cumulo, in unico atto, di tali distinte scritture (S.U. sent. n /2004)

41 E' comune evenienza quella per cui la rappresentanza processuale ex art. 76 sia conferita allo stesso difensore di p.c. che in tal modo diviene depositario sia della legitimatio ad causam sia della rappresentanza processuale poiché la parte lesa sta in giudizio con il ministero di un difensore. Fra questi ultimi poteri rientra anche la nomina di un sostituto processuale ex art. 102 il quale però godrà dei poteri derivanti al difensore dal mandato alle liti, ma non i poteri di natura sostanziale o processuale che la parte può attribuire al difensore, tra cui è da ricomprendere il potere di costituirsi parte civile,che è delegabile solo dalla persona offesa o dal danneggiato, ma non dal procuratore speciale. Tuttavia l'assenza di legittimazione del sostituto processuale ad esercitare l'azione civile nel processo penale può essere sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente (Sez. V 3 febbraio 2010 n ).

42 Attenzione! Anche la nomina del difensore deve avvenire con procura speciale ma, al di là della medesima terminologia, le facoltà conferite con tale procura e quella per la nomina di procuratore speciale sono radicalmente diverse. La procura speciale contenente la nomina del difensore conferisce la rappresentanza tecnica in giudizio, ossia esclusivamente lo jus postulandi, attribuendo il potere di «compiere e ricevere...tutti gli atti del procedimento (art. 100, quarto comma, necessari allo svolgimento dell'azione civile”: si tratta di una «capacità di schietto diritto processuale», che rivela l'intenzione del legislatore di modellare la procura alle liti con riferimento all'omologo istituto processual - civilistico (art. 83 cpc) , Conclusivamente, la procura di cui agli artt. 76 e 122 cpp tende ad attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, al fine di promuovere l'istanza risarcitoria in nome e per conto del danneggiato; la procura ex art. 100 mira a conferire un valido mandato defensionale della parte rappresentata, onde far valere in giudizio la pretesa di detta parte.

43 Il principio di immanenza della parte civile
La costituzione della p.c. ove non sia intervenuta la esclusione, la revoca o una declaratoria di nullità/ inammissibilità, conserva efficacia per tutta la durate del processo senza che sia necessario rinnovarla nei gradi successivi del processo in cui avrà diritto di essere citata (art. 601 c.p.p.) ivi compresi il giudizio di rinvio e quello di revisione. Di qui 2 conseguenze: 1) la mancata comparizione della p.c. nei gradi di giudizio successivi al primo non costituisce revoca e non preclude la possibilità di difesa; 2) la p.c. in caso di assoluzione dell'imputato in primo grado può partecipare, in caso di appello del solo P.M., al processo di appello ed avvalersi degli esiti a sé favorevoli della condanna in sede di appello(Sez. Unite 10 luglio 2002) e il giudice deve decidere sulla domanda di risarcimento.

44 Altri effetti del principio di immanenza:
- alla morte della persona costituitasi parte civile non conseguono gli effetti interruttivi del rapporto processuale, previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. ma inapplicabili al processo penale, che è ispirato all'impulso di ufficio. La costituzione resta valida 'ex tunc' e gli eredi del defunto titolare del diritto possono pertanto intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione, ma semplicemente spendendo e dimostrando la loro qualità di eredi (sez. V 21/01/2009 n.15308); - il raggiungimento della maggiore età della p.c. e la mancata dichiarazione di ciò da parte del procuratore non costituisce rinuncia alla costituzione: infatti la costituzione di parte civile di un minore, avvenuta a mezzo del legale rappresentante, conserva la sua validità, pur in assenza di rinnovazione, anche nel caso che il minore, nel corso del giudizio, raggiunga la maggiore età (sez. VI, 18 marzo 2014, n , sez.III, 9 gennaio 2014; sez. I, 22 giugno 2006, n , rv );

45 Cenni sulla rappresentanza processuale dell'incapace
1) La costituzione di parte civile non costituisce atto di straordinaria amministrazione in quanto tende non a diminuire ma a reintegrare il patrimonio dell'assistito e quindi non richiede che il tutore richieda la autorizzazione del giudice tutelare. 2) il curatore fallimentare previa autorizzazione del giudice delegato può costituirsi p.c. In rappresentanza del fallito per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei reati che abbiano inciso sui rapporti patrimoniali compresi nel fallimento. Se il curatore rimane la giurisprudenza riconosce il diritto del fallito a costituirsi p.c. per proprio conto prescindendo da ogni autorizzazione degli organi fallimentari.

46 3) Se manca la persona che ha la rappresentanza o l'assistenza dell'incapace e vi siano ragioni di urgenza o conflitto di interesse, su istanza del p.m., il giudice che procede nomina un curatore speciale; 4) Nei casi di assoluta urgenza l'art. 77 ult. co. introduce una legittimazione provvisoria del p.m. che diviene una sorta di rappresentante legale dell'incapace per esercitare l'azione civile nel processo penale (ipotesi tipica è quella della costituzione per evitare la decadenza) e che è destinata a venire meno allorché subentra il soggetto cui spetta la rappresentanza, la curatela, la assistenza.

47 Problematiche sul contenuto dell'atto di costituzione
1) generalità del soggetto che si costituisce: l'indicazione del solo nome e cognome è da ritenere insufficiente solo se ciò non valga a identificare le persone che esercitano l'azione civile ovvio essendo che, in caso di contestazione, la parte dovrà provvedere a indicare le generalità complete e il titolo che la legittima all'esercizio dell'azione civile.

48 2) generalità del soggetto nei cui confronti viene esercitata l'azione civile: la mancata indicazione delle generalità della persona nei cui confronti viene esercitata l'azione civile è irrilevante essendo ovvio che, nel processo penale, non può che trattarsi dell'imputato compiutamente generalizzato negli atti del processo (sez. IV 8 novembre 2006 n.2619); È ammissibile la costituzione di parte civile formalizzata facendo riferimento alla generalità degli imputati di una specifica imputazione, poiché i destinatari dell'azione civile sono identificabili "ex actis" senza incertezze. (In applicazione del principio la S.C.( sez. II 30 aprile 2015 n ) ha ritenuto sufficiente una costituzione di parte civile presentata contro “gli imputati del reato associativo”). Viceversa, un riferimento molto generico all'imputato che viene contrassegnato solo come "+ 1" rispetto ad altro imputato indicato nominativamente, colpisce di inammissibilità l'atto (sez. IV 23 dicembre 2009 n. 6225).

49 3) la indicazione della causa petendi: nel processo penale, che viene avviato con la formulazione dell'imputazione da parte del Pubblico Ministero, la causa petendi è, nella generalità dei casi, implicita nella formulazione dell'imputazione e nell'esercizio dell'azione penale per quel determinato reato, sicché l'imputato ben conosce da che cosa deve difendersi anche sull'azione civile proposta dal danneggiato perché si tratta dei danni cagionati dal reato che gli è stato contestato (o delle restituzioni ad esso conseguenti). La necessità di indicazione espressa delle ragioni poste a fondamento della domanda sussiste quando questa corrispondenza non esiste (in questo senso sez. II, 27 ottobre 1999; sez. V, 27 aprile 1999 n e da ultimo sez. IV 16 ottobre 2002 n e sez. V, 09 luglio 2007, n )).

50 4) la indicazione di nome e cognome del difensore e della procura: poiché il requisito si ricollega alla necessità che la p.c. sia assistita da un difensore, appare chiaro che la procura di cui si parla è il mandato difensivo generalmente apposto in calce o a margine dell'atto di costituzione. Se la procura è stata conferita con atto separato, questa dovrà essere depositata in cancelleria o presentata in udienza. Quando la procura speciale è allegata all'atto di costituzione di parte civile così da costituire un unico documento è del tutto rispettato il requisito di cui all'art. 78 c.p.p. lett. c),perché è indubitabile non solo che la procura esista ma anche che ve ne sia indicazione in quanto dall'atto unitariamente inteso, sono desumibili gli estremi della stessa.

51 5)la sottoscrizione del difensore: la costante giurisprudenza della Cassazione è nel senso della ammissibilità della costituzione di parte civile, quando la sottoscrizione del difensore sia apposta esclusivamente in calce alla procura speciale rilasciata dalla persona offesa in guisa di autenticazione e non alla dichiarazione di costituzione sottoscritta dal solo interessato, considerato che essa è sufficiente ad integrare il requisito della sottoscrizione del difensore in calce all'atto (da ultimo : Sez I 14 maggio 2009 n ). Da notare che la norma non richiede la sottoscrizione della persona che si costituisce. La Cassazione ha anche escluso ogni situazione di possibile incertezza quando l'indicazione del nominativo del difensore è contenuta nella procura apposta in calce alla dichiarazione di costituzione ovvero è apposta sopra la sottoscrizione del difensore (sez. VI 21 luglio 2014 n ).

52 Quid iuris nel caso in cui la parte civile nomini due difensori in violazione dell'art. 100 c.p.p.? è stato ritenuto che, poiché il predetto art. 100 non prevede alcuna sanzione processuale, né di nullità, né di inammissibilità, non sia affetta da alcuna nullità la costituzione di p.c., ed in particolare l'autenticazione della sottoscrizione della parte civile, in quanto atto comunque avente tutti i requisiti di legge (sez. V, 29 aprile 2002 n ). Quesito: E' ammissibile o no  la  costituzione  di parte civile in relazione all'art. 78 lett. c) c.p.p. ove nell'atto per la indicazione della procura, si è utilizzata l'espressione "giusta nomina agli atti"?

53 Il termine per la costituzione di parte civile
Il termine, il cui mancato rispetto comporta la "decadenza" dalla possibilità di effettuare la costituzione di parte civile, deve essere considerato in modo differente a seconda della fase processuale nella quale ci si trova. Con riferimento all'ipotesi dell'udienza preliminare la costituzione può avvenire "per l'udienza preliminare" (cioè prima di essa) o al momento della costituzione delle parti nell'udienza preliminare cioè deve avvenire nella fase di cui all'art. 420 c.p.p. salva la possibilità per la stessa p.c., qualora venga emessa in udienza l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato, di "uscire" dal procedimento. Per giurisprudenza consolidata il termine  finale stabilito dalla legge a pena di decadenza per la costituzione  in sede di udienza preliminare è individuato nel momento in cui il giudice dichiara aperta la discussione ai sensi dell'art. 421 primo comma (sez.III,17 aprile 2002 n ),

54 Per quanto concerne poi il rito abbreviato, per espresso disposto dell'art 441 c.p.p. si applicano le medesime regole previste per l'udienza preliminare. Da ciò deriva un punto fermo: le parti anche nell'udienza nella quale si celebra il giudizio abbreviato si costituiscono ex art. 420 c.p.p. ed il giudice procede agli accertamenti relativi, dopo di che si passa alla discussione ed alla fase della decisione. Come per l'udienza preliminare, si può affermare che la celebrazione del rito abbreviato è bifasica: terminata la costituzione delle parti, il giudice dichiara aperta la discussione.

55 Ne consegue che: 1) ove il decidente, senza dichiarare l'apertura della discussione, rinvii ad altra udienza per consentire alla parte civile di regolarizzare la sua posizione, è da considerarsi tempestiva la costituzione di essa che avvenga, regolarmente, alla successiva udienza, prima dell'apertura della discussione (Cass. 31 maggio 2002, n ), così che il limite oltre il quale la costituzione della parte civile deve considerarsi intempestiva va individuato nel momento in cui si passa dalla verifica della costituzione della parti all'inizio della discussione, momento questo che segna il passaggio alla fase dinamica vera e propria del processo. 2) se il giudice, completata la discussione, riapre la istruttoria ex art. 441 c. quinto per risentire un teste la costituzione di p.c. prima della nuova discussione è intempestiva (sez. III 22 giugno 2010 n.35700)

56 Con riferimento al dibattimento, la costituzione di p. c
Con riferimento al dibattimento, la costituzione di p.c. deve verificarsi, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 484 c.p.p. e, dunque, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione  delle parti, e non fino al diverso termine coincidente con l'apertura del dibattimento (sez. VI, 24 febbraio 2015 n in cui è stata ritenuta inammissibile la costituzione di p.c.  avvenuta nell'udienza successiva a quella in cui il giudice, in assenza della persona offesa e del suo difensore, aveva proceduto alla verifica della costituzione delle parti, dichiarando la contumacia dell'imputato).

57 Infatti, gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti possono considerarsi conclusi solo nel momento in cui il giudice ha verificato positivamente il rispetto delle regole che disciplinano la partecipazione al processo dei diversi soggetti cui l'ordinamento riconosce il relativo diritto, anche alla luce delle eventuali questioni che siano state eventualmente prospettate, ai sensi dell'art. 491 c.p.p.,primo comma. Invero, il dettato normativo differenzia "la regolare  costituzione delle parti", oggetto dell'accertamento che il giudice deve necessariamente effettuare prima di dichiarare aperto il dibattimento, ai sensi dell'art. 484 c.p.p., comma 1, richiamato dall'art. 79 c.p.p., comma 1, dal semplice "accertamento della costituzione delle parti" previsto dall'art. 491 c.p.p., norma meramente ricognitiva dell'attività pregressa (sez. V, 4 aprile 2016, n ).

58 In definitiva ed in sintesi si può dire che il codice non prevede come termine ultimo per la costituzione di parte civile la dichiarazione di apertura del dibattimento ma lo anticipa al momento del controllo della costituzione delle parti (sez.III, 3 ottobre 2013 n.44442),

59 Il caso della omessa citazione per il dibattimento della persona offesa
Essa non dà luogo alla mancata instaurazione del rapporto processuale, così da rendere applicabile l'art disp. att. c.p.p. che impone la rinnovazione del decreto di citazione a giudizio (Sezioni unite 31 gennaio 2001) restando di competenza del giudice del dibattimento (e non del p.m.) provvedere alla sua nuova citazione. Se però il giudice non rileva detta nullità (che può essere dichiarata anche di ufficio fino alla pronuncia di primo grado) la persona offesa, non essendo "parte" del processo in senso tecnico, non può chiedere ed ottenere, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile (Cass. sez. V, 25 novembre 2014 n.10111).

60 Parte civile e contestazioni suppletive
L'orientamento giurisprudenziale di gran lunga prevalente è nel senso che quando in udienza viene contestato un nuovo reato, la persona offesa che non sia costituita parte civile ha diritto alla sospensione del dibattimento,perché le sia consentito di valutare la opportunità di esercitare l'azione civile nel processo penale con riferimento alla nuova contestazione. E' legittima la costituzione prima che si apra l'istruttoria dibattimentale anche sul nuovo fatto. Invece, la già costituita parte civile può limitarsi a modificare la domanda, estendendola alla ulteriore contestazione, sia con riferimento alla causa petendi, che al petitum del già esistente rapporto processuale (sez. V, 7 novembre 2000, n ; sez. II, 26 ottobre 2005, n ) In altri termini può limitarsi ad estendere nelle conclusioni la domanda già proposta (interpretazione derivante dalla sentenza Corte Cost. 3 aprile 1998 n.98)

61 La nozione di "fatto diverso" deve essere intesa in senso materiale e naturalistico, con riferimento non solo al fatto storico che, pur integrando una diversa imputazione, resti invariato, ma anche al fatto che abbia connotati materiali parzialmente difformi da quelli descritti nell'originaria contestazione (sez.II 10 febbraio 2012 n ) mentre il "fatto nuovo" è descritto come un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo thema decidendum, trattandosi di un accadimento naturalisticamente e giuridicamente autonomo (sez. VI,19 ottobre 2010 n. 6987);

62 La esclusione della parte civile (artt.80 – 81 cpp)
Questo istituto, espressione di una sorta di apprezzamento anticipato diretto a provocare l'anticipata uscita di scena di azioni eterogenee, richiede quale presupposto il difetto di requisiti previsti a pena di inammissibilità, la mancanza del potere di costituzione e il difetto di capacità processuale. Invece secondo la dottrina la richiesta di esclusione non può essere stimolata da una delibazione preliminare sulla fondatezza della pretesa risarcitoria. Poiché la norma prevede un termine per la richiesta di esclusione si ritiene che una volta scaduto il termine per rilevarla non è più possibile escludere la parte civile (fino alla sentenza), tranne che per la inosservanza del termine di costituzione stabilito a pena di decadenza ex art. 79 c.p.p., rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado (Cass. 23 settembre 1996 in Cass. Pen. 1997,2587).

63 Secondo l'insegnamento della Cassazione, la parte civile  assume tale qualità nel processo sin dal momento della sua costituzione, senza necessità di un provvedimento ammissivo del giudice e ciò anche quando la costituzione avviene fuori udienza con atto notificato alle altre parti. Anzi, dal combinato disposto degli artt. 80 e 81 c.p.p. emerge che un provvedimento è previsto soltanto nel caso di esclusione della parte civile (sez. III 6 febbraio 2008, n ; sez. V 18 marzo 2009 n ). Legittimati a chiedere la esclusione sono l'imputato, il responsabile civile ed il p.m. Il termine per proporre la richiesta è quello in cui si propongono le questioni preliminari ex art. 491 c.p.

64 La ammissione della parte civile è tipicamente provvisoria, "allo stato degli atti", e costituisce una limitata preclusione endoprocessuale, la cui ratio è quella di garantire, per esigenze di economia processuale, l'ordinato e progressivo svolgimento del giudizio, senza l'instaurazione di fasi incidentali produttive di stasi nel processo penale. E' viceversa consentito, con la sentenza di merito soggetta a sua volta agli ordinari mezzi di gravame, il controllo da parte del giudice dei presupposti di legittimità formale e sostanziale per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale - sia la legitimatio ad causam, sia la legitimatio ad processum, sia l'osservanza delle formalità e dei termini prescritti dalla legge a pena d'inammissibilità - e per il conseguente riconoscimento del "diritto" della parte civile  al risarcimento del danno"(sez. VI, 08 luglio 2016 n ).

65 La disciplina per la discussione sulla richiesta di estromissione è la seguente (art.491co.3): la questione ,illustrata dapprima da chi l'ha proposta viene discussa dal pubblico ministero e da "un difensore per ogni parte privata"; la discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni e non sono ammesse repliche, caratterizzandosi sia per la limitazione dell'interlocuzione (se l'imputato è in concreto assistito da due difensori solo uno può prendere la parola; il tempo assegnato è quello strettamente necessario all'illustrazione della questione; nessuno può replicare), che per la variabilità dell'ordine di interlocuzione delle parti epperciò nessun rilievo ha il diritto dell'imputato, e della sua difesa, a parlare per ultimi, anche quando la stessa abbia posto la questione.

66 L'ordinanza con cui il giudice di primo grado delibera l'esclusione della parte civile non è impugnabile né autonomamente (Sezioni Unite n.12/1999, Pediconi e sez. VI 7 gennaio 2015 n. 2329), e neppure insieme con la sentenza che definisce il grado di giudizio, perché la parte civile esclusa non è più parte del processo. In ciò non è dato ravvisare censure di incostituzionalità atteso che la persona offesa può sempre esercitare la propria azione in sede civile, il suo pregiudizio pertanto è sostanzialmente di mero fatto. Invece, l'imputato - che è parte necessaria del processo - ha un permanente interesse a contrastare decisioni in ipotesi erronee che hanno un'immediata incidenza sulla decisione afferente le questioni civili sicché è impugnabile l'ordinanza che rigetta la sua richiesta di estromissione. 

67 La esclusione della parte civile non solo non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione risarcitoria, ma per il relativo giudizio, in considerazione del carattere necessitato e non volontario dell'esodo", non opera il meccanismo di stasi previsto dall'art. 75 , comma 3, in attesa della conclusione del giudizio penale art. 88  commi 2 e 3), con l'ulteriore conseguenza che, in questo caso "il processo civile  proseguirà il suo corso senza essere in alcun modo influenzato dal processo penale..." (Relazione al Progetto preliminare, p. 173) e sarà quindi inapplicabile nei confronti del danneggiato l'efficacia vincolante dell'eventuale giudicato assolutorio (art. 652 c.p.p., comma 1).

68 La revoca della costituzione della parte civile
Essa può essere compiuta in qualunque stato e grado del procedimento ed impedisce al giudice di mantenere ferme le statuizioni civili relative ad un rapporto ormai estinto. La revoca può essere espressa o tacita. La revoca espressa può pervenire direttamente dalla parte o dal suo procuratore speciale che abbia un mandato ad hoc. Può avvenire in udienza con dichiarazione raccolta a verbale o con atto scritto depositato e notificato alle altre parti. La revoca tacita avviene per acta concludentia che sono però tipizzati e consistono o nella mancata presentazione delle conclusioni ovvero nell'esercizio dell'azione civile in sede civile dopo la costituzione.

69 Questioni particolari in tema di revoca della p.c.
1) La giurisprudenza costante della Cassazione insegna che l'omessa quantificazione, nelle conclusioni scritte, dei danni richiesti dalla p.c. a titolo di risarcimento, non produce alcuna nullità e non comporta la revoca  implicita della costituzione, ben potendo il giudice pronunciare condanna generica al risarcimento (sez. VI, 15 aprile 2009 n ) e ciò perché la condizione essenziale è la richiesta di risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte  -o rimessa alla prudente valutazione del giudice (sez. IV 30 novembre 2004 n.13195) Così dicasi per la omessa comparizione all'udienza o per il suo allontanamento.

70 2) Le conclusioni orali della parte civile sempre che non producano incertezza sui termini della pretesa integrano bensì una violazione delle regole codicistiche cui non consegue la revoca della costituzione ma una mera irregolarità: pertanto è sufficiente che la parte si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione, oppure siano verbalizzate le richieste relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese (sez II 9 luglio 2015 n ).

71 3) La Cassazione ha chiarito che l'ipotesi di revoca tacita per omessa presentazione delle conclusioni (art. 82 comma 2), è una norma di carattere eccezionale che non può essere applicata per analogia ad una fattispecie diversa da quella prevista, ovvero la fase processuale del primo grado di giudizio (sez. I,12 marzo 2015 n ).

72 4) La volontà di insistere nella pretesa civile può ricavarsi, in primo grado, dalle indicazioni contenute nell'atto di costituzione, oltre che dalle precisazioni orali trasfuse nel verbale di udienza (sez.IV,27 giugno 2007n.39595). Ciò che rileva è che sia compiutamente indicati i termini della pretesa e che l'azione civile sia coltivata anche in sede di conclusioni, seppure in modo irregolare attraverso conclusioni orali. Tale controllo sulla volontà di proseguire nella azione civile e sulla ammissibilità della pretesa in termini di precisione e completezza, deve essere effettuato anche nel processo di appello non potendosi dubitare della persistenza della volontà quando l'appello è proposto proprio dalla parte civile.

73 5) La revoca della costituzione di parte civile, prevista per il caso in cui l'azione venga promossa anche davanti al giudice civile, trova applicazione solo quando sussiste una compiuta coincidenza fra le due domande (identità delle parti, della causa petendi e del petitum) ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi. Tale non è la domanda al giudice civile di sequestro conservativo dei beni a garanzia del risarcimento del danno, al quale é stato condannato, anche in forma generica, l'imputato con sentenza penale. Egualmente non vi è duplicazione tra l'azione proposta in sede civile contro l'azienda ospedaliera rispetto alla costituzione in sede penale contro il sanitario.

74 6)la costituzione di parte civile non si intende tacitamente revocata se la parte propone davanti al giudice civile la domanda per la quantificazione del risarcimento del danno dopo aver ottenuto in sede penale l'affermazione del diritto ad ottenerlo, anche se la relativa decisione non sia passata In giudicato. La Cassazione ha chiarito che in tale ipotesi non si registra un doppio esercizio della stessa azione, bensì l'esercizio di una azione autonoma fondata sulla prima (sez. IV, 24 maggio 2007 n ).

75 7)La mancata accettazione del rito abbreviato da parte della parte civile non deve essere equiparata ad una revoca tacita della medesima costituzione sicché la parte civile legittimamente può presenziare all’udienza di celebrazione del rito. Il sistema tende soltanto a tutelare la parte civile da eventuali effetti svantaggiosi delle decisioni irrevocabili di condanna, rimettendo alla sua discrezionalità di avvalersi o meno nel giudizio civile del giudicato penale (Gip Venezia ord. 20 maggio 2008)

76 PARTE CIVILE CONDANNA GENERICA E PROVVISIONALE
L'unica condizione essenziale dell’esercizio dell’azione civile in sede penale è la richiesta di risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte o rimessa alla prudente valutazione del giudice, per cui l’omessa determinazione nelle conclusioni scritte dell’ammontare dei danni di cui si chiede il risarcimento, non produce alcuna nullità né impedisce al giudice di pronunciare la condanna

77 Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi l’effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l’azione dell’autore dell’illecito, essendo sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera “declaratoria juris” da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (Cassazione penale, sez. VI, 11 marzo 2005, n ).

78 La provvisionale 1) Per la sua assegnazione è necessaria una richiesta della parte civile e che la fattispecie costitutiva del diritto sia accertata dal giudice. 2) Non è necessaria la prova dell'ammontare del danno ma è sufficiente la certezza della sua esistenza fino all'ammontare della somma liquidata .Quindi una motivazione specifica non è necessaria. 3) essa è consentita anche per il danno non patrimoniale e non è subordinata alla esistenza di uno stato di bisogno. 4) la sua assegnazione non è suscettibile di passare in giudicato (“ha carattere meramente delibativo di un fatto idoneo a produrre un danno”) ed è destinata ad essere travolta dalla effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento da parte del giudice del merito.

79 Parte civile e sospensione condizionale (165 c.p.)
 Quando il giudice penale ha pronunciato condanna generica demandandone al giudice civile la liquidazione, non è possibile subordinare la sospensione della pena all'obbligo di risarcimento del danno giacché l'art. 165 c.p. attribuisce l'esercizio di tale facoltà solo ove abbia proceduto direttamente alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio ovvero abbia assegnato una provvisionale (Sez. V, 06 ottobre 2011 n ).

80 Sul dovere del giudice di accertare quali siano le condizioni economiche dell'imputato prima di ordinare la sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, vi è chi lo nega, poiché il tema può essere oggetto di approfondimento in sede di esecuzione (sez. II, 11 giugno 2015 n.26221) e chi afferma la necessità di una valutazione, sia pure sommaria, sul punto (sez. V, 02 febbraio 2015 n.21557). Preferibile appare la posizione intermedia che ritiene la necessità di compiere un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'imputato sempreché dagli atti emergano elementi tali da far dubitare della capacità del soggetto di soddisfare l'obbligo economico (sez.V, 29 gennaio 2015 n ).

81 In questa prospettiva, rileva la dichiarazione di fallimento, perché tutta l'amministrazione del patrimonio del fallito è rimessa alle decisioni degli organi della procedura fallimentare, e restano estranei alla procedura solo i beni strettamente personali. Non rileva che la dichiarazione di fallimento sia successiva alla sentenza in quanto l'obbligo di corrispondere la provvisionale, quale condizione per fruire del beneficio della sospensione condizionale  deve essere adempiuto dopo il passaggio in giudicato della sentenza in mancanza di specificazione da parte della norma (sez. VI, 13 maggio 2016 n ).

82 La condizione del risarcimento del danno e delle restituzioni presuppone la costituzione di parte civile ? Per rispondere occorre introdurre la distinzione tra “danno civilistico” (quello arrecato alle singole persone offese suscettibile di essere riparato con il risarcimento) e “danno   criminale” (le conseguenze che ineriscono alla lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata). A questo ultimo tipo di danno ha riguardo la seconda parte dell'art. 165 c.p. laddove prevede quali condizioni la eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

83 Queste ultime rappresentano previsioni aggiuntive e non modificative di quelle originarie nell'intento legislativo di tutelare non solo la persona che ha subito in conseguenza del reato un pregiudizio economicamente apprezzabile e risarcibile, ma anche (e la parola "altresì" lo evidenzia) il bene giuridico protetto dalla norma penale violata mediante la riparazione del "danno criminale". Ne consegue la possibilità per il giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato che non presuppone l'esercizio dell'azione civile in sede penale, viceversa indispensabile per imporre ex art. 165 c.p. un obbligo risarcitorio in favore della parte offesa (sez. II, 5 marzo 2015 n ).


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