La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La Responsabilità Civile dell’Avvocato

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "La Responsabilità Civile dell’Avvocato"— Transcript della presentazione:

1 La Responsabilità Civile dell’Avvocato
Paolo Salvini Ordine degli Avvocati di Alessandria 27 Aprile 2017

2 Riepilogo La costituzione del rapporto – la prova del contratto di prestazione intellettuale La colpa Il nesso causale Il consenso informato Casistica La responsabilità verso terzi Buone pratiche

3 LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROVA DEL CONTRATTO
CONTRATTO DI PRESTAZIONE INTELLETTUALE 2230 C.C. RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE: IL CLIENTE DEVE ALLEGARE UN INADEMPIMENTO AL CONTRATTO E DIMOSTRARE IL DANNO SUBITO A CAUSA DI TALE INADEMPIMENTO PRESUPPOSTO E’ LA PROVA CHE IL RAPPORTO CON IL LEGALE SI SIA EFFETTIVAMENTE COSTITUITO (V. GIURISPRUDENZA SULLA RC SANITARIA) ES. CASS. CIV /2016

4 LA COLPA AI SENSI DELL’ART. 1176 II C. COD. CIV. SUSSISTE IN CASO DI
NEGLIGENZA IMPRUDENZA IMPERIZIA VENGONO VIOLATE SPECIFICHE REGOLE DEONTOLOGICHE

5 LE PRESTAZIONI ADEMPIMENTI DISCREZIONALI DIPENDENTI DALL’AUTONOMIA DECISIONALE DEL PROFESSIONISTA ADEMPIMENTI VINCOLATI

6 PREVEDIBILE SOCCOMBENZA COD CIV – INAPPLICABILITA’ SCELTE INDOTTE DAL CLIENTE RESPONSABILITA’ DEI COLLABORATORI REVOCA DELL’INCARICO

7 IL NESSO CAUSALE IN MATERIA DI AZIONE DI RESPONSABILITA’ NEI CONFRONTI DI UN AVVOCATO L’ATTORE E’ TENUTO A PROVARE SIA DI AVER SOFFERTO UN DANNO, SIA CHE QUESTO SIA STATO CAUSATO DALLA INSUFFICIENTE, O INADEGUATA, O NEGLIGENTE ATTIVITA’ DEL PROFESSIONISTA

8 IL NESSO CAUSALE NON PUO’ DESUMERSI DALLA NEGLIGENZA DEL PROFESSIONISTA CHE LA SUA CONDOTTA ABBIA IN OGNI CASO ARRECATO UN DANNO

9 IL NESSO CAUSALE VALUTAZIONE PROGNOSTICA POSITIVA CIRCA LA PROBABILITA’ DELL’ESITO FAVOREVOLE DELL’AZIONE CHE AVREBBE DOVUTO ESSERE PROPOSTA E DILIGENTEMENTE SEGUITA, SECONDO UN CRITERIO PROBABILISTICO

10 IL NESSO CAUSALE E’ NECESSARIO L’ACCERTAMENTO DEL GRADO DI PROBABILITA’ DI SUCCESSO DELLA VERTENZA, QUALORA GESTITA A REGOLA D’ARTE

11 ESITI DELLA VALUTAZIONE PROCESSUALE
il Giudice ritiene che, anche se l'avvocato non avesse commesso quell'errore, la controversia avrebbe sortito con certezza esito ugualmente negativo in quanto in ogni caso totalmente infondata in fatto o in diritto ovvero l'impugnazione non spiegata non avrebbe comunque modificato la statuizione di grado precedente: in questo caso l'attore perde la causa e dovrebbe essere condannato alle spese;

12 ESITI DELLA VALUTAZIONE PROCESSUALE
il Giudice ritiene che, senza l'errore, il processo sarebbe certamente stato favorevole, cosicché l'errore dell'avvocato costituisce la causa diretta ed immediata dell'esito invece negativo e dunque del danno che verrà liquidato a carico del convenuto per intero, con riferimento, appunto, all'equivalente economico delle utilità che l'attore si aspettava da quel processo più, qualora richiesto, il danno emergente costituito da tutte le spese successive rese necessarie per effetto della soccombenza

13 ESITI DELLA VALUTAZIONE PROCESSUALE
Il giudizio probabilistico controfattuale non perviene ad un risultato tondo, stante la difficoltà delle questioni trattate o lacune probatorie, cosicché il Giudice arriva alla valutazione, qualora l'avvocato non avesse sbagliato, non della certezza della vittoria della lite, ma all'indicazione di una ragionevole elevata probabilità di vittoria, quantificata in percentuale. L'accertamento del nesso causale si risolve dunque nel calcolo matematico di una percentuale statistica di vittoria, applicata poi nella liquidazione del danno.

14 EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
l'evoluzione della giurisprudenza in proposito è passata dal parametro della certezza morale della vittoria della causa (Cass., sez. III, , n. 4044), a quello della "probabilità ed idoneità della condotta a produrla" (cfr. Cass., sez. III, , n. 9238), sino a giungere, sulla falsariga della giurisprudenza in materia di responsabilità medica, al criterio del "più probabile che non" (cfr. Cass., sez. II, , n e Cass., sez. III, , n ).

15 PERDITA DI CHANCE

16 IL CONSENSO INFORMATO ART. 27 CDF
ATTIVITA’ DA ESPLETARE DURATA DEL PROCESSO E ONERI IPOTIZZABILI PERCORSI ALTERNATIVI AL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ESTREMI POLIZZA ASSICURATIVA AGGIORNAMENTO COSTANTE SULLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO FORNIRE ATTI E DOCUMENTI DI CAUSA DI TUTTE LA PARTI

17 IL CONSENSO INFORMATO ART. 27 CDF
AGGIORNAMENTO SUGLI ATTI NECESSARI AD EVITARE PRESCRIZIONI, DECADENZE ED ALTRI EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI

18 IL CONSENSO INFORMATO ART. 27 CDF SINTESI
il legale deve assolvere, sia l'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione e di informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto ed in diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato oppure produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari oppure utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole

19 CASISTICA I Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2016, (ud. 11/11/2015, dep.22/02/2016), n – LITE TEMERARIA dovendo ritenersi il ricorso proposto quanto meno con colpa grave, il ricorrente deve essere condannato d'ufficio al pagamento in favore della parte intimata, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata in base al valore di queste ultime.

20 CASISTICA II Mancata presentazione del ricorso per Cassazione – differenza tra mandato alle liti e procura - Cass. Civ /2017 qualora il cliente abbia fornito la prova della conclusione del contratto di patrocinio, con il conferimento dell'incarico all'avvocato di proporre azione in giudizio in primo e in secondo grado, non è necessario il conferimento di ulteriore mandato per agire in sede di legittimità.

21 CASISTICA III CA Palermo sez. I n. 1121/ Mancata comunicazione ai clienti dell’inizio delle operazioni peritali - Nesso causale e danno risarcibile (perdita di chances o danno morale)

22 CASISTICA IV Tribunale Vicenza 25.11.2016 - Prescrizione
la valutazione del rischio della prescrizione rientra fra le preoccupazioni più immediate e basilari che deve porsi un professionista del settore legale che abbia ricevuto l'incarico di valutare l'opportunità di un'azione mirata alla riscossione di un diritto di credito, sicché, anche solo in via cautelativa e pur in assenza delle condizioni generali di polizza, un elementare principio di prudenza avrebbe dovuto consigliare il professionista alla redazione e invio di un atto interruttivo della prescrizione.

23 CASISTICA V Domiciliazione – mancata comparizione all’udienza
Tribunale di Rimini n. 240 l'avvocato (dominus) che si affida ad un altro collega risponde di fronte al cliente anche del suo operato E’ fatta salva l’azione di regresso verso l’ausiliario

24 CASISTICA VI La restituzione del compenso professionale Tribunale di Verona Sez. III n Cass. Civ. n. 4781/2013 NESSUN COMPENSO E’ DOVUTO SE L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE VIENE VALUTATA INUTILE – CON OBBLIGO DI RESTITUZIONE (NON COPEERTO DALL’ASSICURATORE) IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

25 LA RESPONSABILITA’ VERSO I TERZI DIVERSI DAI CLIENTI
deve ritenersi sussistente in tutti i casi le scelte processuali ascrivibili all’avvocato abbiano aggravato ingiustamente la posizione della controparte

26 LE BUONE PRATICHE E GLI STRUMENTI DI CAUTELA
?

27 LE BUONE PRATICHE E GLI STRUMENTI DI CAUTELA
TRACCIATURA DEI RAPPORTI CON IL CLIENTE REPORT SESSIONI CON I CLIENTI AGGIORNAMENTI DOCUMENTABILI SUGLI SVILUPPI DELLA PRATICA VERIFICA DELLA CONSAPEVOLEZZA DEL CLIENTE SUI RISCHI ARCHIVIAZIONE CON CONSENSO CLIENTE

28 LE BUONE PRATICHE E GLI STRUMENTI DI CAUTELA
SENZA DIMENTICARE UNA BUONA ASSICURAZIONE ……..


Scaricare ppt "La Responsabilità Civile dell’Avvocato"

Presentazioni simili


Annunci Google