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Legge 199/2016 “disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo.

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Presentazione sul tema: "Legge 199/2016 “disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo."— Transcript della presentazione:

1 Legge 199/2016 “disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo” approfondimenti

2 La volontà politica di giungere ad una legge che reprimesse il fenomeno dello sfruttamento del lavoro e la volontà politica di addivenire ad un testo definitivo in tempi brevi hanno comportato una fretta che è stata cattiva consigliera poiché la legge è stata scritta: a. lasciando così ampi margini di applicazione da lasciare interpretazioni discrezionali agli ispettori, agli inquirenti e agli organi di polizia; b. trasformando, potenzialmente, in reati anche condotte che possono derivare da mancanze o errori che appaiono lievi. Origine della norma

3 Impianto generale della legge
Riscrittura del reato di caporalato e introduzione del reato di sfruttamento del lavoro (che può anche prescindere dal caporalato), con inasprimento delle sanzioni penali e delle misure cautelari. Oggetto di questo focus ed inoltre Potenziamento della Rete di lavoro agricolo di qualità. Revisione del sistema di denuncia contributiva all'INPS. Precisazioni sul riallineamento retributivo in agricoltura.

4 Focus Al punto 1. abbiamo detto, quindi, che ci troviamo di fronte a:
La riscrittura del reato di caporalato e all'introduzione del reato di sfruttamento del lavoro (che può anche prescindere dal caporalato). L'inasprimento delle sanzioni penali e delle misure cautelari. Approfondiamo questi due aspetti.

5 a) Il nuovo reato di caporalato e l'introduzione del reato di sfruttamento del lavoro
Il vecchio reato di intermediazione illecita viene modificato e può configurarsi anche nel caso di lavoratori reclutati in modalità non organizzata e senza che ci sia necessariamente violenza, minaccia o intimidazione. Viene introdotto il nuovo reato di “sfruttamento del lavoro” che si può configurare con o senza intermediazione illecita ossia anche con lavoratori reclutati attraverso canali legittimi e si verifica quando chiunque “utilizza, assume o impiega manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Qualunque datore di lavoro (agricolo e non, compresi i datori di lavoro domestico) può essere sanzionato se sottopone i lavoratori a condizioni di sfruttamento a prescindere dal fatto che gli stessi siano reclutati attraverso i “caporali” ed anche se i lavoratori sono assunti ed assicurati regolarmente.

6 SFRUTTAMENTO Fatto ancor più preoccupante è che la legge non elenca le condotte vietate ma fa riferimento ad alcuni “indici”. E' sufficiente anche solo una delle seguenti condizioni per rischiare di infrangere la legge: La reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque sproporzionato rispetto alla qualità/quantità del lavoro prestato. 2. La reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie. 3. La sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. 4. Il sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni di alloggio degradanti.

7 SFRUTTAMENTO Fatto ancor più preoccupante è che la legge non elenca le condotte vietate ma fa riferimento ad alcuni “indici”. E' sufficiente anche solo una delle seguenti condizioni per rischiare di infrangere la legge: La reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque sproporzionato rispetto alla qualità/quantità del lavoro prestato. In teoria è sufficiente, ad esempio, non pagare lo straordinario due volte per incorrere nello “sfruttamento”. 2. La reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie. In teoria non concedere, ad esempio, due riposi settimanali o concedere qualche giorno in meno di ferie è già “sfruttamento”. 3. La sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. In teoria è sufficiente anche una sola violazione. 4. Il sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni di alloggio degradanti.

8 Devono esserci due requisiti:
Ricordiamo, comunque, che quanto sopra non è sufficiente per incorrere nel reato. Devono esserci due requisiti: Il primo è lo sfruttamento (almeno una delle quattro mancanze di cui sopra), il secondo è l'approfittamento dello “stato di bisogno” da parte del datore di lavoro.

9 2. APPROFITTAMENTO La legge non esplicita il concetto di “stato di bisogno” per cui si è formata una giurisprudenza in relazione al reato di usura per la quale lo “stato di bisogno” è uno “stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli”. Purtroppo, dobbiamo constatare come non sia difficile riscontrare tale “stato di bisogno” nei confronti dei lavoratori come quelli agricoli che svolgono spesso attività stagionale o discontinua con periodi di disoccupazione, redditi bassi e che spesso appartengono a categorie sociali considerate più deboli (extracomunitari, donne, ultra-cinquantenni....).

10 3. CONCLUSIONI A mitigare parzialmente le preoccupazioni che si possa incorrere per errore/distrazione nel reato di cui sopra occorre precisare che dovrebbe verificarsi una terza condizione e cioè che vi sia, da parte del datore di lavoro, il “dolo” e che, quindi, l'evento non sia riconducibile a una mera disattenzione. La nostra Organizzazione sta portando avanti una serie di azioni a livello nazionale per attirare l'attenzione sui rischi e sulle criticità di cui sopra; in sintesi: - siamo riusciti ad ottenere un dibattito parlamentare sul tema, - intendiamo approfondire ulteriormente la tematica per valutarne la portata e la legittimità costituzionale, - intendiamo vigilare sull'applicazione della legge con lo scopo di sollevare eventualmente questioni di legittimità allorquando fossero puniti datori di lavoro in buona fede,, - continuiamo l'azione per ottenere modifiche affinché la legge non rischi di essere punitiva per i datori di lavoro onesti.

11 b) Inasprimento delle sanzioni penali e delle misure cautelari (artt
Il reato è inquadrato come un delitto contro la personalità individuale come la prostituzione o la riduzione in schiavitù e le pene sono piuttosto pesanti e prevedono: da 1 a 6 anni e una multa da 500 a 1000 euro per ogni lavoratore coinvolto; se ci sono violenza o minaccia si va dai 2 agli 8 anni e le multe sono raddoppiate; se vi sono aggravanti (come ad esempio un numero di lavoratori coinvolti superiore a 3 o lavoratori minorenni o messa in stato di grave pericolo dei lavoratori) le pene sono aumentate fino alla metà. In caso di flagranza sono previsti l'arresto e la confisca dei beni e si arriva anche al controllo giudiziario dell'azienda o al suo sequestro.


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