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Responsabilità medica: profili processuali

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Presentazione sul tema: "Responsabilità medica: profili processuali"— Transcript della presentazione:

1 Responsabilità medica: profili processuali

2 INIZIO DEL PROCEDIMENTO:
Iniziativa del P.M. o della polizia giudiziaria Iniziativa dei soggetti che per dovere d’ufficio hanno l’obbligo giuridico di trasmettere la denuncia o il referto Iniziativa privata: denuncia o querela

3 Dipende dalla procedibilità del reato:
Reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) è procedibile d’ufficio Reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) è procedibile a querela. Riforma L.24/2017 non incide su questo punto, limitandosi ad un generico rinvio agli art. 589 e 590 c.p. commessi nell’esercizio della professione sanitaria

4 Querela Soggetti legittimati: Persona offesa dal reato
Prossimi congiunti (genitori, fratelli, coniuge, figli) in caso si decesso della persona offesa. Se la p.o. è minore di anni 14 facoltà proporre querela spetta ai genitori: anche ad uno solo di essi, anche se non affidatario (in caso di separazione) ed anche contro la volontà dell’altro (prevale la volontà di colui che vuole presentare querela) anche in caso in posizione contraria (espressa o tacita) del minore stesso.

5 Termine per la proposizione della querela:
Tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. «per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica, il termine per la querela inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata.» (Cass. Pen /2016)

6 INDAGINI PRELIMINARI

7 Accertamenti tecnici ripetibili (art. 359 c.p.p.)
Qualora nello svolgimento delle indagini il P.M. debba procedere ad accertamenti o operazioni tecniche per cui sono necessarie specifiche competenze può nominare dei consulenti. Se l’accertamento ha natura ripetibile, le operazioni di svolgono in regime di segretezza, senza il coinvolgimento della difesa dell’indagato.

8 Accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.)
Accertamenti irripetibili e/o indifferibili (es. autopsia) Garantito il contraddittorio da tra accusa e difesa (parziale perché in assenza del giudice) Il P.M. avvisa la persona sottoposta alle indagini, la p.o. e i loro difensori del giorno, ora e luogo fissati per il conferimento incarico al consulente tecnico.

9 Le parti possono nominare dei consulenti tecnici
I difensori e i loro C.T. possono partecipare al conferimento incarico, agli accertamenti ed hanno facoltà di formulare osservazioni e riserve La persona sottoposta ad indagini può, prima del conferimento incarico, formulare riserva di promuovere incidente probatorio. In P.M. non procede con gli accertamenti salvo che non siano indifferibili

10 L’omesso avviso da luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 180 c.p.p. che deve essere dedotta entro il giudizio di primo grado (Cass. Pen. 1435/2012). La nullità non può essere dedotta nel caso in cui l’imputato abbia scelto il rito abbreviato. Tale scelta processuale comporterebbe una rinuncia ad eccepire tale invalidità (Cass. Pen /2010)

11 Incidente probatorio (artt. 392 e ss c.p.p.)
Soggetti legittimati a richiederlo: Pubblico Ministero Indagato NON la persona offesa Può solo chiedere al P.M di promuoverlo. In caso di diniego, il P.M. pronuncia decreto motivato che notifica alla p.o. Il provvedimento non è impugnabile, nemmeno per abnormità .

12 Ipotesi in cui si può richiedere (tassative) – art. 392 c.p.p.
Assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non possa essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento; Assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso; Esame dell’indagato su fatti concernenti la responsabilità di altri;

13 Esame delle persone indicate nell’art. 210 c.p.p.
Confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al P.M. hanno reso dichiarazioni discordanti o quando ricorre una delle circostanza previste dalle lettere a) e b); Perizia o esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile; Perizia che, se disposta nel dibattimento, potrebbe determinare una sospensione superiore a 60 giorni o che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’art. 224 bis c.p.p.;

14 Ricognizione non rinviabile in dibattimento per ragioni di urgenza;
Comma 1 bis (introdotto nel 2015) ha introdotto un’ ulteriore ipotesi: testimonianza di persona minorenne o persona offesa maggiorenne per determinati reati sessuali o qualora la persona offesa versi in una condizione di particolare vulnerabilità.

15 Termini per la richiesta
Entro la conclusione delle indagini preliminari o comunque in tempo utile per poterla svolgere prima di tale termine Nell’udienza preliminare (C. Cost. 77/1994)

16 Contenuto della richiesta:
La prova da assumere, i fatti che ne costituiscono oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale Le persone nei cui confronti si procede per i fatti oggetto di prova (se proviene dal P.M. deve indicare anche la p.o. e i difensori di tutte le parti) Le circostanze che rendono la prova non rinviabile a dibattimento. N.B. solo nel caso di cui al comma 1 bis dell’art. 392 c.p.p. il P.M. con la richiesta deve depositare tutti gli atti di indagine, negli altri casi è rimesso alla sua discrezione (prevale il principio della segretezza delle indagini )

17 La richiesta: è presentata presso la cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari È notificata a cura di chi l’ha proposta – a seconda dei casi – al P.M. e alle persona indagate. Entro 2 giorni, il P.M. e gli indagati possono presentare deduzioni sulla fondatezza della richiesta e/o sul contenuto della stessa.

18 I provvedimenti del G.I.P. non sono impugnabili
Il G.I.P. sulla richiesta decide con ordinanza: Di accoglimento notificata agli indagati, alla p.o. ai difensori, con l’indicazione dell’oggetto della prova, delle persone interessate e della data di udienza Di inammissibilità comunicata al P.M. e notificata alle persone interessate Di rigetto I provvedimenti del G.I.P. non sono impugnabili

19 Discovery Nei 2 giorni precedenti all’udienza, le parti possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare Nei casi di cui al comma 1 bis dell’art. 392 c.p.p. le parti hanno il diritto di estrarre copia degli atti depositati dal P.M. N.B. secondo la giurisprudenza, in tutti gli altri casi le parti NON hanno il diritto di prendere cognizione ed estrarre copia degli atti eventualmente depositati dal P.M con la richiesta (potranno poi essere conosciuti in sede di perizia)

20 Nomina di consulenti e periti (in ogni fase del procedimento): la riforma della L. 24/2017
L’unico aspetto processuale su cui incide la riforma riguarda la specializzazione dei C.T. e dei periti di cui il Pubblico Ministero e il Giudice si possono avvalere. Non è chiaro come si raccorderà l’art. 15 della L. 24/2017 con le specifiche norme codicistiche.

21 Art. 15 L. 24/2017 sembrerebbe limitare la scelta degli ausiliari tecnici ai soli iscritti agli albi: «l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi […]»

22 La norma inoltre prevede che negli albi dei periti (ex art. 67 ss. att
La norma inoltre prevede che negli albi dei periti (ex art. 67 ss. att. c.p.p.) e dei C.T. (ex art. 73 att. c.p.p.): Siano «indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina», nonché «l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati» Sia effettuato un aggiornamento «con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento»

23 Art. 221 c.p.p. però consente al giudice di nominare come perito anche un soggetto non iscritto all’albo: «Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina». Analogamente l’art. 359 c.p.p. non vincola il P.M. nella scelta del consulente tecnico.

24 Investigazioni difensive (art. 391 bis ss c.p.p.):
Il difensore dell’indagato - e della persona offesa - può: Conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili (colloquio documentato o no documentato) Richiedere alla P.A. l’accesso alla documentazione ed estrarne copia Accedere e prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose. L’attività investigativa può essere svolta anche in via preventiva, con specifico mandato, nell’eventualità che si instauri in procedimento penale.

25 GIUDIZIO

26 Costituzione di parte civile
Legittimato: Persona offesa Prossimi congiunti (danno iure proprio e/o iure hereditatis) Liquidazione: Danno patrimoniale e/o non patrimoniale Provvisionale immediatamente esecutiva (anche determinata in via equitativa)

27 Ai sensi degli artt. 5 e 7 L.24/2017: Il giudice nella liquidazione del danno deve tener conto del comportamento del medico, se nel suo operato si sia attenuto, salvo le specificità del caso concreto, alle linee guide pubblicate nell’apposita banca dati o alle buone pratiche clinico – assistenziali.

28 Sequestro conservativo (art. 316 ss. c.p.p.)
In ogni stato e grado del processo la p.c. può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell’imputato o del responsabile civile quando vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato L’imputato (o il responsabile civile) può offrire idonea cauzione in luogo del sequestro Il sequestro si converte in pignoramento con l’irrevocabilità della sentenza di condanna (in caso di proscioglimento ne cessano gli effetti)

29 Impugnazioni La p.c. può proporre impugnazione ai soli effetti civili Può presentare richiesta motivata al P.M. perché proponga impugnazione ad ogni effetto penale (in caso di non accoglimento notifica al richiedente decreto motivato). In ogni caso, se le altre parti propongono impugnazione vige il principio di immanenza della costituzione di parte civile

30 In caso di prescrizione dopo la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni la Corte d’Appello e la Corte di Cassazione nel dichiarare estinto il reato decidono sull’impugnazione ai soli effetti degli interessi civili Le pronunce del giudice d’appello sull’azione civile sono immediatamente esecutive ex art. 605 c.p.p. (salvo richiesta di sospensione nel ricorso ex art. 612 c.p.p.)

31 La declaratoria di estinzione per prescrizione prevale sulla formula assolutoria di cui al secondo comma dell’art. 530 c.p.p. «La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze» (Cass. Pen /2014)


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