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La fase di votazione
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I rappresentanti delle liste
Le designazioni dei rappresentanti delle liste di candidati, se non presentate entro venerdì 9 giugno al segretario del Comune (che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio), possono essere effettuate anche presso il seggio, purché prima dell’inizio della votazione, solo dai delegati di lista
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Ammissione degli elettori alla votazione
Sono ammessi a votare gli elettori iscritti nelle liste della sezione. Oltre a questi, sono ammessi a votare nella sezione: 1) coloro che presentano una sentenza della corte d’appello o della corte di cassazione che li dichiara elettori del comune; 2) coloro che presentano una attestazione del sindaco di ammissione al voto; 3) i componenti del seggio; 4) i rappresentanti di lista; 5) gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, anche se iscritti nelle liste di altra sezione del comune; 6) gli elettori non deambulanti, in possesso della certificazione medica, attestante l’impedimento fisico, rilasciata dall’azienda sanitaria locale. Tutti i predetti elettori devono esibire la tessera elettorale, tranne quelli di cui ai numeri 1 e 2.
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Ammissione degli elettori alla votazione
Per poter votare, l’elettore deve esibire la tessera elettorale e un documento di riconoscimento La tessera elettorale. Sulla tessera elettorale sono previsti 18 spazi per l’apposizione del timbro: esauriti detti spazi, non essendo ammesso apporre altri timbri, è necessario il rinnovo della tessera stessa. Adempimenti: - controllare che sulla tessera stessa non vi sia già il bollo di altra sezione; apporre sulla stessa tessera elettorale, all’interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data; annotare il numero della tessera nell’apposito registro in dotazione al seggio ove dovrà essere altresì riportato, a fianco del numero della tessera stessa, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso, salvo il caso, ovviamente, di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione.
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Ammissione degli elettori alla votazione
Il documento di riconoscimento Carta d’identità o di un altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia: in tal caso, nell’apposita colonna della lista degli elettori della sezione devono essere indicati gli estremi del documento. Per l’identificazione degli elettori sono validi anche: le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché da non oltre tre anni; le tessere di riconoscimento rilasciate dall’UNUCI, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare; le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia In mancanza di un idoneo documento, l’identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l’elettore. In mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l’identità dell’elettore, l’identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del comune; quest’ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio o deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione.
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Privacy E' illegittima la compilazione da parte di scrutatori e rappresentanti di lista, per un successivo utilizzo a fini politici, di elenchi delle persone che si sono astenute dal voto. Tali dati, se conosciuti, devono essere trattati con la massima riservatezza nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, avuto anche riguardo alla circostanza che la partecipazione o meno ai referendum o ai ballottaggi può evidenziare di per sé anche un eventuale orientamento politico dell'elettore.
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Divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini Il presidente dell’ufficio di sezione dovrà invitare l’elettore, all’atto della presentazione da parte di quest’ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le apparecchiature delle quali sia in possesso; esse saranno prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all’elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l’espressione del voto. Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell’arresto da tre a sei mesi e dell’ammenda da 300 a euro. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione dovrà pertanto affiggere all’interno del seggio, e in modo ben visibile, un apposito avviso
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Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda
Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda. Riconsegna della scheda non votata. Computo dei votanti Nella eventualità che presso il seggio si manifestino forme di protesta o di astensione dal voto (rifiuto della scheda; richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta o di altro contenuto, ecc.), il presidente del seggio prenderà a verbale l’eventuale protesta dell’elettore ed il suo rifiuto di ricevere la scheda, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, annotando nel verbale stesso le generalità dell’elettore e il motivo del reclamo o della protesta e allegando contestualmente anche gli eventuali scritti che l’elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio.
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Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda
Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda. Riconsegna della scheda non votata. Computo dei votanti Coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla “registrazione” presso il seggio (cioè in un momento successivo a uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento personale di riconoscimento e firma dello scrutatore nell’apposita colonna della lista elettorale sezionale a fianco del nome dell’elettore; apposizione del timbro e della data nell’apposito spazio della tessera elettorale personale; annotazione del numero della tessera stessa nell’apposito registro in dotazione al seggio, con a fianco il numero di iscrizione nella lista sezionale dell’elettore medesimo). In tali casi nella lista sezionale e nel registro per l’annotazione del numero delle tessere, occorrerà provvedere, nei relativi riquadri e colonne dei medesimi documenti, ad una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: “NON VOTANTE”)
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Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda
Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda. Riconsegna della scheda non votata. Computo dei votanti Nel caso in cui il rifiuto sia precedente alle registrazioni di cui sopra non va apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione. Nel caso in cui l’elettore, identificato dal seggio elettorale al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d’identità, abbia ritirato la scheda senza rifiutarla e, solo in un secondo tempo, l’abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina, egli dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere dichiarata nulla e inserita nell’apposita busta.
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Accertamento del numero dei votanti
Il numero dei votanti sarà dato dalla sommatoria di: numero degli elettori iscritti nella lista sezionale che hanno votato nella sezione; numero degli elettori che hanno votato nella sezione in base a sentenza o ad attestazione del sindaco; numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione; numero dei componenti dell’ufficio di sezione, dei rappresentanti di lista, degli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio; numero degli elettori il cui voto è stato raccolto, nell’ambito della sezione, a domicilio o in ospedali, case di cura o luoghi di detenzione.
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Operazioni di scrutinio: il principio di salvaguardia della validità del voto
La validità dei voti di lista o di preferenza contenuti nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell’elettore (c.d. univocità del voto), salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione o di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente e inequivocabilmente sono idonei a palesare la volontà dell’elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovano, al di fuori di questa volontà, altra ragione o spiegazione.
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Il principio di salvaguardia della validità del voto: esempi
Non devono invalidare il voto: • mere anomalie del tratto; • i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un’espressione rafforzativa del voto; • erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscono l’agevole identificazione; • le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti; • l’imprecisa collocazione dell’espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell’autore. Ad esempio, potrebbe verificarsi che l’elettore tracci un unico segno di voto toccando però più contrassegni di lista o più rettangoli contenenti il contrassegno di distinte liste (collegate o meno allo stesso candidato sindaco); tale voto, nell’ottica di salvaguardarne la validità, si può intendere riferito e attribuibile alla lista sul cui contrassegno insiste in maniera evidente la parte prevalente del segno stesso. Analogamente, nel caso in cui un unico segno posto sul nominativo del candidato sindaco o sul rettangolo contenente il nominativo stesso lambisca anche il contrassegno di una lista (collegata o meno al medesimo candidato sindaco), il voto si può intendere riferito e attribuibile al candidato sindaco predetto (ed esclusivamente a lui).
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Operazioni di scrutinio: attribuzione del voto
Il voto alla lista si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato, ma non viceversa, sia perchè il candidato sindaco puó essere collegato a più liste, sia perché l’elettore può scegliere di votare contemporaneamente per un candidato sindaco e per una lista tra loro non collegati (c.d. voto disgiunto).
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Operazioni di scrutinio: attribuzione del voto: esempi
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Operazioni di scrutinio: attribuzione del voto: esempi
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Operazioni di scrutinio: attribuzione del voto di preferenza
L’elettore può manifestare il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. In tal caso, esprime un voto valido anche per la lista cui appartengono i candidati votati e per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto, cioè di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco. Sono efficaci i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno della lista votata, purché si riferiscano a candidati della lista stessa.
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Operazioni di scrutinio: attribuzione del voto di preferenza esempi
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Operazioni di scrutinio: attribuzione del voto di genere
E’ possibile esprimere fino a due voti di preferenza per candidati della stessa lista, purché i candidati siano di genere diverso tra di loro, a pena di annullamento in sede di scrutinio della seconda preferenza. I presidenti di seggio vorranno fornire agli elettori ogni utile elemento informativo sulla possibilità di esprimere fino a due voti di preferenza, purché per candidati di genere diverso.
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Operazioni di scrutinio: attribuzione del voto di genere esempi
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Regole generali sulla nullità
La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di sindaco determina, in ogni caso, la nullità sia del voto di lista che dei voti di preferenza espressi nella scheda. La nullità del voto di lista determina, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza espressi nella scheda. La nullità dei voti di preferenza non importa necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide per il voto di lista.
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Operazioni di scrutinio: schede nulle
Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi: a) quando la scheda presenta scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; b) quando la scheda non sia conforme al modello previsto dalla legge oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore; c) quando la volontà dell’elettore si è manifestata in modo non univoco e non c’è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare né il candidato alla carica di sindaco né la lista di candidati consiglieri prescelti.
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Operazioni di scrutinio: schede nulle esempi
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Operazioni di scrutinio: schede nulle esempi
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Operazioni di scrutinio: schede nulle esempi
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Operazioni di scrutinio: schede contenenti voti nulli limitatamente alle liste, ma validi per i candidati alla carica di sindaco. Si verifica tale tipo di nullità quando l’espressione di voto, sebbene univoca per il candidato alla carica di sindaco, non è altrettanto univoca per una delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale, che sia o meno collegata al candidato sindaco prescelto.
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Operazioni di scrutinio: schede contenenti voti nulli limitatamente alle liste, ma validi per i candidati alla carica di sindaco.
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Operazioni di scrutinio: schede contenenti voti nulli limitatamente alle liste, ma validi per i candidati alla carica di sindaco.
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Operazioni di scrutinio: schede contenenti voti di preferenza nulli.
Costituiscono, ad esempio, casi di nullità (o inefficacia) del voto di preferenza: a. avere espresso il voto di preferenza scrivendo un numero, ad esempio il numero d’ordine di un candidato nella lista, anziché il cognome (o il nome e cognome) del candidato stesso; b. non avere scritto il cognome (o il nome e cognome) del candidato preferito con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista (per omonimia, ecc.); c. avere scritto il cognome (o il nome e cognome) di un candidato compreso in una lista diversa da quella votata; d. avere espresso voti di preferenza in eccedenza rispetto al numero consentito dalla legge; e. casi di scorretto uso della preferenza di genere (vedi sopra)
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Operazioni di scrutinio: schede contenenti voti di preferenza nulli.
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